VI Commissione - Resoconto di giovedì 30 settembre 2004


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SEDE REFERENTE

Giovedì 30 settembre 2004. - Presidenza del Vicepresidente Maurizio LEO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora e Maria Teresa Armosino.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia di regime fiscale della famiglia.
C. 48 Giancarlo Giorgetti, C. 381 Buttiglione, C. 517 Francesca Martini, C. 614 Menia, C. 744 Angela Napoli, C. 856 Gianfranco Conte, C. 1291 Molinari, C. 1366 Ballaman, C. 1978 Antonio Pepe, C. 2440 Peretti, C. 3979 Volontè e C. 5000 Garagnani.
(Esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione inizia l'esame.

Antonio PEPE (AN), relatore, sottolinea come la famiglia svolga, nella società, una importantissima funzione sociale, peraltro confermata dal rilievo che ad essa viene attribuito dalla stessa Costituzione, rilevando come in Italia la funzione storica e sociale della famiglia non sempre abbia


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ottenuto la necessaria attenzione da parte del legislatore.
Registra infatti una perdurante incapacità nel trasformare in norme questi principi, nonostante le affermazioni pressoché unanimi, circa la centralità della famiglia, intesa come l'istituzione su cui si fonda la società e attraverso la quale è assicurata la trasmissione dei valori.
La famiglia deve invece ricevere il riconoscimento che le spetta, non soltanto sul piano astratto delle affermazioni programmatiche, ma soprattutto in termini concreti, in primo luogo per quanto concerne l'assetto dell'ordinamento giuridico.
Sotto questo profilo, risulta chiaramente come l'attuale ordinamento tributario sia strutturato assumendo come elemento di riferimento il contribuente come singolo. La presenza di detrazioni per i carichi familiari, al di là della loro esiguità, cerca infatti solo di correggere questa impostazione, che rimane però incontestata.
Evidenzia quindi come il rispetto del principio costituzionale della capacità contributiva non possa invece prescindere da un'attenta considerazione delle condizioni effettive nelle quali si trova il contribuente: trattare in maniera eguale situazioni che sono profondamente differenti sul piano sostanziale oltre a porsi in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, costituisce altresì violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Carta costituzionale. Considera, infatti, evidente che la capacità economica di un soggetto che non ha figli o comunque familiari da mantenere sia di fatto diversa da quella del soggetto che, pur percependo lo stesso reddito, è l'unico a lavorare nell'ambito di una famiglia numerosa.
Rileva quindi come le distorsioni provocate dal sistema fiscale ai danni della famiglia siano state affrontate dagli altri ordinamenti civili, almeno nella maggior parte dei casi, con misure di riequilibrio tra le quali si possono includere sia il sistema del cosiddetto «quoziente familiare» sia il sistema definito basic income, secondo il quale il reddito imponibile si calcola sottraendo dal reddito percepito il reddito minimo necessario al mantenimento dei componenti il nucleo familiare.
L'Italia, con il sistema delle detrazioni, stante la misura assai ridotta delle stesse, fra i Paesi europei è quello che concede l'esenzione minore, di fatto irrilevante.
L'esigenza di porre rimedio alla situazione appena descritta rappresenta a suo giudizio il fondamento delle proposte di legge in esame, presentate da esponenti di numerosi gruppi di maggioranza e di opposizione, le quali, sebbene differiscano sotto molteplici aspetti, sono unificate dall'obiettivo di rafforzare la famiglia e di difendere il suo ruolo nella società, in considerazione del fatto che essa rappresenta un imprescindibile elemento di stabilità, di equilibrio e di solidarietà.
Passa quindi a illustrare in linea generale il contenuto delle proposte, evidenziando come alcune di esse intendano definire specifici meccanismi di calcolo dell'IRPEF per i nuclei familiari, introducendo il criterio del quoziente familiare, prevedendo la divisione tra i coniugi del loro reddito cumulativo ai fini della determinazione delle rispettive imposte, ovvero applicando aliquote più basse ai redditi imputabili al nucleo familiare. Inoltre alcune proposte modificano la disciplina relativa alle spese sostenute dalle famiglie, ampliando il novero di quelle che possono essere dedotte o detratte dall'IRPEF, ovvero prevedendone la parziale esclusione dalla base imponibile.
Esaminando il contenuto delle singole proposte, la proposta di legge C. 48 Giancarlo Giorgetti individua, all'articolo 1, una serie di spese relative al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli per le quali è riconosciuta la deduzione dal reddito dei genitori, nel limite di 100 milioni di lire (corrispondenti a 51.645,69 euro) da utilizzare nei primi 18 anni di vita del figlio, in misura non superiore a 10 milioni di lire annue (pari a 5.164,57 euro).
Inoltre, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 modifica le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e gli


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scaglioni di reddito ai quali le stesse si applicano, mentre la lettera c) del medesimo comma 1 introduce l'istituto del quoziente familiare, che si applica solo previa espressa manifestazione di volontà da parte del contribuente.
In base a tale meccanismo il reddito dei componenti del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili viene sommato, e l'importo risultante è diviso per i coefficienti indicati nei commi da 2 a 4 del nuovo articolo 11-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, come introdotto dallo stesso articolo 1 della proposta. All'importo risultante dalla divisione si applicano le vigenti aliquote IRPEF; l'imposta risultante da tale ultima operazione è quindi moltiplicata per lo stesso coefficiente utilizzato per la divisione, determinando in tal modo l'imposta lorda dovuta dal nucleo familiare. La norma prevede inoltre l'incompatibilità del quoziente familiare le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 13 del TUIR.
Il comma 7 del nuovo articolo 11-bis del TUIR stabilisce altresì che l'applicazione del quoziente familiare non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta superiore a 2 milioni di lire (pari a 1.032,91 euro) annue, moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno, rispetto all'applicazione delle ordinarie forme di tassazione individuale.
Il comma 2 dell'articolo 1 detta disposizioni per l'applicazione della deduzione per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli dal reddito dei genitori i cui figli sono già nati al momento della data di entrata in vigore della proposta di legge.
L'articolo 2 contiene disposizioni a tutela della maternità. In particolare, il comma 1 reca alcune modifiche alla disciplina concernente l'assegno di maternità di base, istituito con l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, innalzando l'importo di base dell'assegno di maternità e rimuovendo il limite all'erogazione dell'assegno alle sole donne che non fruiscono già di trattamenti di maternità. In forza si tali disposizioni l'assegno viene esteso anche alle lavoratrici che già percepiscono l'indennità di maternità, fermi restando i limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Il comma 2 reca modifiche alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, volte a riconoscere il diritto per la madre lavoratrice alla trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, fino agli otto anni di età del bambino, e ad aumentare l'indennità spettante in caso di astensione obbligatoria dal lavoro. Per i datori di lavoro privati e per gli enti pubblici economici è prevista, in caso di esercizio di tale diritto, una riduzione delle aliquote contributive nella misura del 25 per cento. Si consente inoltre al datore di lavoro di sostituire la lavoratrice che abbia esercitato tale diritto attraverso la chiamata diretta, in deroga alla normativa vigente.
Il comma 2 prevede l'aumento al 100 per cento della retribuzione dell'indennità spettante in caso di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
La proposta di legge C. 381 Buttiglione prevede, in primo luogo, la soppressione della detrazione d'imposta per il coniuge a carico e la sua sostituzione con una diversa forma di determinazione della base imponibile sulla quale calcolare l'imposta, prevedendo la deduzione dal reddito netto di ciascun coniuge di una quota percentuale del reddito stesso fissata in misura differenziata a seconda che nel nucleo familiare siano presenti ascendenti e collaterali fino al terzo grado conviventi, figli, anche adottivi, minori di età, ovvero di età non superiore a ventisei anni se studenti, minori in affidamento, figli permanentemente inabili al lavoro, persone convivente con il contribuente o che da questo percepiscano assegni alimentari.
La deduzione, che non può essere complessivamente superiore a lire 5 milioni (2.482,28 euro) né inferiore all'importo delle corrispondenti detrazioni che spetterebbero ai sensi dell'articolo 13 del TUIR, spetta solo qualora le persone così individuate non abbiano redditi propri per


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un ammontare annuo superiore a lire 8 milioni (4.131,66 euro) al lordo degli oneri deducibili.
L'articolo 3 detta disposizioni per l'applicazione del nuovo meccanismo da parte del sostituto d'imposta, rinviando alle norme in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
L'articolo 4 modifica il sistema delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, elevando in particolare dal 19 per cento al 25 per cento l'importo detraibile dall'imposta lorda relativamente agli oneri espressamente elencati nell'articolo 15 del TUIR, e consentendo la detrazione per le spese relative all'acquisto dei testi scolastici necessari, nonché la detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, nel limite di 10 milioni di lire (5.164,57 euro) annui.
Il comma 4 inserisce tra gli oneri detraibili le spese sostenute in occasione del matrimonio, compresi la predisposizione e l'arredamento della casa di abitazione degli sposi, nel limite di 20 milioni di lire (10.329,14 euro).
La proposta di legge C. 517 Francesca Martini prevede, all'articolo 2, la deducibilità dal reddito imponibile del contribuente di un importo pari all'intera somma relativa ai seguenti oneri sostenuti dal contribuente medesimo, secondo limiti massimi variabili per ogni categoria.
In particolare risultano deducibili le spese per alimenti per l'infanzia, le spese per articoli sanitari, le spese per testi scolastici, purché indicati nei programmi didattici delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori, anche private, le spese per attività culturali e sportive, le spese per elaboratori elettronici, strumenti musicali e da disegno, pittura e scultura, le spese per vacanze dei minori, le spese per vacanze di studio per i minori dai quindici ai diciotto anni, le spese per la retribuzione di una bambinaia per i minori sino al compimento di cinque anni, e le spese per la retribuzione di un assistente personale per invalidi.
L'articolo 3 prevede l'esenzione dal contributo di partecipazione alla spesa sanitaria per i minori sino al compimento del quinto anno di età, nonché l'erogazione di un contributo mensile per ogni minore, sino al compimento di un anno, nella misura di lire 100.000 (euro 51,65) per l'acquisto di alimenti per la prima infanzia o pannolini.
Per la fruizione delle deduzioni previste dall'articolo 2, l'articolo 4 richiede che sia allegata alla dichiarazione dei redditi idonea documentazione attestante le spese sostenute, autocertificata dal contribuente.
L'articolo 5 limita l'applicazione delle deduzioni ai soli nuclei familiari il cui reddito lordo complessivo annuo non superi lire 140.000.000 (euro 72303,97), e delle agevolazioni previste dall'articolo 3 ai soli nuclei familiari il cui reddito lordo complessivo annuo non superi lire 60.000.000 (euro 30987,41), definendo a tali fini la nozione di reddito lordo complessivo annuo del nucleo familiare.
La proposta di legge C. 614 Menia modifica, all'articolo 1, l'articolo 4, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, prevedendo che i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge possono essere imputati parzialmente, fino alla metà dell'importo totale, all'altro coniuge, qualora quest'ultimo sia privo di reddito proprio.
La proposta di legge C. 744 Angela Napoli prevede, all'articolo 1, in favore dei nuclei familiari in cui uno solo dei coniugi produce reddito destinato ad entrambi, il rimborso del 50 per cento dell'importo lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche trattenuta su stipendi e pensioni dall'ente o dagli uffici erogatori.
Tale previsione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001, ed il rimborso per gli anni pregressi si opera su domanda degli interessati, da inviare agli uffici o agli enti che hanno operato la trattenuta dell'imposta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
La proposta di legge C. 856 Gianfranco Conte e Antonio Leone, composta da un solo articolo, abroga le disposizioni relative alle detrazioni per carichi di famiglia,


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ad alcune tipologie di spese sanitarie e alle spese di frequenza a corsi d'istruzione secondaria e universitaria e introduce una serie di nuovi oneri deducibili dal reddito.
Il comma 1 consente la deduzione di spese relative a familiari a carico secondo misure variabili a seconda della tipologia dei soggetti a carico. Ai sensi del comma 5 la deduzione è ammessa a condizione che le persone alle quali si riferiscono gli oneri deducibili non possiedano redditi propri complessivamente superiori a 7,5 milioni di lire (3.873,43 euro).
Il comma 2 consente di dedurre dal reddito le spese sanitarie, comprese le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, anche se non sostenute in casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Per le spese di assistenza specifica resta invece fermo il riferimento ai casi di grave e permanente invalidità o menomazione.
Il comma 3 consente la deduzione dal reddito delle spese per la frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, compresi quelli universitari, in misura non superiore a 7 milioni di lire (3.615,20 euro).
Il comma 4 riconosce la deducibilità delle spese sostenute, direttamente dall'interessato o da un suo parente o affine entro il terzo grado, per il ricovero di anziani, di età superiore a settant'anni, in apposite case gestite da società, fondazioni o associazioni riconosciute o enti. L'importo massimo deducibile è di 3,5 milioni di lire (1.807,60 euro) annui e le suddette spese non devono essere state già dedotte o detratte ad altri titolo.
La proposta di legge C. 1291 Molinari stabilisce, all'articolo 1, che, salva la facoltà di opzione per il regime ordinario, nei confronti dei soggetti che abbiano almeno il coniuge o i figli o altri familiari a carico e nei confronti dei coniugi, dei figli e degli altri familiari di tali soggetti non a carico, tutti conviventi stabilmente nel territorio dello Stato presso un'unica residenza e aventi un reddito complessivo non superiore a lire 100 milioni (euro 51.645,69), il reddito complessivo di tali soggetti, al netto degli oneri deducibili previsti dagli articoli 3 e 4, è sottoposto a tassazione unica. La proposta prevede inoltre che l'imposta è calcolata secondo speciali aliquote d'imposta, determinate nella misura del 18,5 per cento fino a lire 30 milioni (euro 15.493,71) e del 33,5 per cento fino a lire 100 milioni (euro 51.645,69).
È prevista una dichiarazione dei redditi cumulativa, sottoposta alla sottoscrizione di ciascuno dei soggetti indicati all'articolo 1, i quali sono responsabili solidalmente ai fini del pagamento del tributo e dell'eventuale riscossione coattiva, e individualmente per le violazioni relative alla dichiarazione dei propri redditi.
L'articolo 3 prevede la deducibilità degli oneri indicati negli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, nell'effettivo ammontare rimasto a carico dei soggetti e non rimborsato in tutto o in parte da terzi, nonché degli oneri previsti dall'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, fino ad un ammontare massimo annuo di 8 milioni di lire, e stabilisce che la rendita catastale dell'immobile adibito a stabile residenza della famiglia concorre a formare il reddito complessivo solo per la parte eccedente i 2 milioni.
L'articolo 4 prevede altresì ulteriori deduzioni per il coniuge a carico, per ogni figlio a carico di età fino a tre anni, per ogni figlio a carico di età compresa tra i quattro e i tredici anni, per ogni figlio a carico di età compresa tra i quattordici e i ventisei anni e per ogni altro familiare a carico.
Corrispondentemente, l'articolo 6, comma 2, stabilisce l'inapplicabilità delle detrazioni previste dagli articoli 13 (Detrazioni per carichi di famiglia), 15 e 16 (Detrazione per oneri e detrazioni per canoni di locazione) del testo unico delle imposte sui redditi, rimanendo invece applicabili le detrazioni previste dall'articolo 14 del medesimo testo unico.
A norma dell'articolo 5, se l'ammontare dei crediti d'imposta, nonché quello dei versamenti e delle ritenute, è superiore all'imposta netta, l'eccedenza può essere


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computata anche in diminuzione di una diversa imposta erariale, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 7 reca una clausola di salvaguardia, consentendo a ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 1 di optare per l'applicazione dell'imposta ai sensi delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni recate dalla proposta nei confronti dei soggetti che non abbiano effettuato tale opzione.
La proposta di legge C. 1366 Ballaman stabilisce, all'articolo 1, che per i nuclei familiari l'imposta lorda sul reddito possa essere determinata applicando l'aliquota in vigore al quoziente derivante dal rapporto tra il reddito complessivo del nucleo familiare, come definito nell'articolo 2, e il numero di componenti di esso, e moltiplicando tale risultato per il numero dei componenti. Tale meccanismo comporta che l'aliquota sia applicata al «reddito medio» derivante dalla divisione del reddito complessivo per il numero dei componenti, moltiplicando quindi l'imposta così determinata per il numero dei componenti.
L'articolo 2 definisce il reddito complessivo del nucleo familiare come somma dei redditi complessivi dei singoli componenti del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi.
L'articolo 3 prevede che dall'imposta lorda, determinata ai sensi dell'articolo 1, siano detratti i carichi di famiglia, nella misura indicata dall'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, prescrivendo altresì che essi siano indicizzati al costo della vita.
L'articolo 4 reca la definizione del nucleo familiare, mentre l'articolo 5 dispone che la legge entri in vigore della legge il 1o gennaio dell'anno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La proposta di legge C. 1978 Antonio Pepe prevede, all'articolo 1, comma 1, l'abrogazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, recante le detrazioni d'imposta per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, stabilendo che i contribuenti coniugati e non legalmente ed effettivamente separati possano optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito con riferimento al reddito familiare. In tal caso l'imposta è determinata separatamente, ed è pari alla somma risultante dall'addizione del reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del TUIR, e dalla divisione per due del totale.
La proposta prevede comunque che la stessa divisione per due deve operarsi nel caso in cui il reddito dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati sia prodotto da uno solo.
L'articolo 2 prevede che, in luogo della detrazione per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, dal reddito di ciascun coniuge, determinato ai sensi dell'articolo 1 e diminuito degli oneri deducibili indicati all'articolo 10 del TUIR, possa venire dedotta una quota del reddito stesso rapportato ad anno, stabilita nella misura del 5 per cento per ciascun figlio, anche adottivo, minore di età, ovvero di età non superiore a ventisei anni se comunque a carico dei coniugi e con essi convivente, ovvero permanentemente inabile al lavoro, e per ciascun minore in affidamento.
È espressamente previsto che la riduzione d'imposta derivante dall'applicazione delle suddette deduzioni non possa essere complessivamente superiore a 2.582 euro, né inferiore all'importo delle corrispondenti detrazioni che spetterebbero ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi. Tali deduzioni spettano a condizione che i figli fiscalmente a carico non possiedano redditi propri per un ammontare annuo complessivo superiore a 4.132 euro al lordo degli oneri deducibili, e si applicano dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 3 modifica la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico


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delle imposte sui redditi, che attualmente consente la detrazione delle spese per la frequenza di corsi d'istruzione secondaria e universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali. La modifica è volta a comprendere in tale detrazione, oltre alle spese per la frequenza, anche le spese relative all'acquisto dei testi scolastici di corsi d'istruzione secondaria e universitaria, anche in istituti privati, e a sostituire il limite riferito alle tasse degli istituti statali con un limite d'importo, stabilito nella misura di 5.165 euro.
L'articolo 4 dispone agevolazioni per i primi anni di matrimonio, prevedendo che l'imposta lorda dei coniugi sia determinata applicando al reddito complessivo di ciascuno, determinato secondo le norme dell'articolo 1, le aliquote ordinarie per scaglioni di reddito, ridotte per il primo anno del 3 per cento, per il secondo anno del 2 per cento e per il terzo anno dell'uno per cento. L'agevolazione è concessa a condizione che i coniugi non abbiano superato i trentacinque anni e non abbiano già usufruito della stessa agevolazione.
L'articolo 5 conferisce delega al Governo per il coordinamento normativo con le norme vigenti in materia di dichiarazione dei redditi, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dettando princìpi e criteri direttivi in merito.
La proposta di legge C. 2440 Peretti prevede di escludere dalla base imponibile IRPEF, per i nuclei familiari che sono già costituiti alla data di entrata in vigore della legge, il 50 per cento delle spese aventi carattere familiare sostenute in eccedenza rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei cinque periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dalla media il periodo in cui la spesa è stata maggiore.
L'articolo 2 contiene la definizione di nucleo familiare per l'applicazione della proposta di legge, l'articolo 3 stabilisce che, ai fini dell'applicazione della proposta di legge, per reddito familiare s'intende la sommatoria dei singoli redditi posseduti dai componenti del nucleo familiare, mentre l'articolo 4 determina le spese aventi carattere familiare
Il comma 1 dell'articolo 5 stabilisce che, in ogni caso, la media delle spese sostenute nel quinquennio precedente non può risultare superiore a 52.000 euro, mentre il comma 2 di tale articolo prevede che il complesso delle spese aventi carattere familiare sostenute in ciascuno degli anni di applicazione della legge non può essere superiore a 52.000 euro.
Il comma 1 dell'articolo 6 dispone che le spese non sono cumulabili con le deduzioni di cui all'articolo 10 del TUIR e con le detrazioni di cui all'articolo 16 dello stesso TUIR, lasciando al contribuente la facoltà di scegliere se beneficiare del meccanismo di agevolazione introdotto dalla legge in esame o delle detrazioni e deduzioni già previste. Restano invece ferme in ogni caso le detrazioni per carichi di famiglia e le altre detrazioni correlate alla natura e alla misura del reddito posseduto, di cui all'articolo 14 del TUIR.
Ai fini del calcolo dell'agevolazione il reddito familiare, al netto dell'agevolazione stessa, deve essere suddiviso tra i componenti del nucleo familiare che hanno contribuito alla formazione del reddito familiare, in proporzione agli apporti. L'imposta viene applicata sulla quota di reddito familiare attribuita ai singoli componenti.
I commi 2 e 3 dell'articolo 7 prevedono, ove il reddito familiare sia insufficiente per effettuare, in tutto o in parte, la deduzione di cui all'articolo 1, che la quota di agevolazione rimasta inutilizzata sia computata in diminuzione dal reddito imponibile conseguito nei periodi d'imposta successivi, non oltre il quinto.
La proposta di legge C. 3979 Volontè stabilisce, all'articolo 1, che, per i soggetti con coniuge, figli o altri familiari a carico, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applichi deducendo dal reddito complessivo il reddito minimo necessario per il mantenimento dei componenti del nucleo familiare, il cui l'ammontare è determinato ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al reddito


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complessivo netto si applicano le disposizioni in materia di deduzioni e detrazioni previste dagli articoli da 11 a 16 del TUIR.
L'articolo 3 prevede la possibilità di trasformare in credito d'imposta le deduzioni per carichi di famiglia calcolate secondo le modalità indicate all'articolo 2, qualora esse eccedano il reddito imponibile.
La proposta di legge C. 5000 Garagnani sostituisce, all'articolo 2, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 del TUIR, che disciplinano le detrazioni per carichi di famiglia, prevedendo un articolato sistema di calcolo, costituito da un importo base di 210 euro, che viene moltiplicato per i coefficienti per carichi di famiglia determinati in ragione della presenza del coniuge, del numero dei figli e delle altre persone conviventi.
Tali coefficienti sono maggiorati per i primi cinque anni di matrimonio, in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori, se la persona a carico è portatrice di handicap, se il reddito complessivo non è superiore ad un determinato ammontare, se la persona a carico, ad esclusione del coniuge, ha più di sessantacinque anni di età o se i figli a carico sono superiori a due.
L'articolo 3 modifica l'articolo 15 del TUIR, in tema di detrazioni degli oneri sostenuti, prevedendo la possibilità di detrarre, entro determinati ammontari massimi, il canone di locazione, purché l'interessato non possegga in regime di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile in locazione, le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di mobili destinati all'arredo delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, le spese funebri, le spese matrimoniali sostenute dagli sposi, le spese di iscrizione e di frequenza di scuole e istituti d'istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, le spese di iscrizione e di frequenza degli asili nido, le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari, le rette corrisposte a società, fondazioni, associazioni riconosciute o enti che gestiscono case di ricovero per anziani. La disposizione dispone correlativamente la soppressione della detraibilità dei premi per assicurazioni contro il rischio di morte o invalidità permanente.
L'articolo 4, comma 4, istituisce presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un fondo speciale, dotato di 750 milioni di euro, per la concessione di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale non di lusso ai soggetti che contraggono matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di richiesta di mutuo che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non hanno superato il quarantesimo anno di età ovvero che abbiano già contratto matrimonio e abbiano uno o più figli a carico, ovvero abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo anche se relativo all'adozione internazionale, oppure che siano celibi o nubili, separati legalmente, divorziati, vedovi, con uno o più figli a carico.
I soggetti interessati non devono essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale, non devono fruire di agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisizione di abitazioni, non devono avere percepito, singolarmente o cumulativamente, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF superiore a 30.988 euro, aumentato di 1.250 euro per ciascun figlio a carico, oppure di 2.500 euro se portatore di handicap. Tali limiti possono essere annualmente modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
La concessione dei mutui è effettuata dalle banche, le quali aderiscono ad un'apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa e approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze, la quale stabilisce le modalità e i termini per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti, da parte della banca mutuante, delle somme del fondo speciale utilizzate per l'erogazione di mutui, che dovranno avere durata massima ventennale. Su tali mutui è previsto un contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento, il cui


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ammontare potrà essere annualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
L'importo del mutuo concesso non può essere superiore al 70 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e comunque a 80.000 euro, tetto che può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 5 consente ai soggetti che hanno i requisiti indicati all'articolo 4, ma il cui reddito è superiore a 30.988 euro, di accedere a mutui agevolati di ammontare non superiore a 40.000 euro e della durata massima di 15 anni.
L'articolo 6, oltre a recare la copertura finanziaria della proposta di legge, prevede che le modifiche del TUIR disposte dagli articoli 2 e 3 entrano in vigore alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi relativi all'imposizione fiscale sul reddito delle persone fisiche (IRE), adottati in attuazione della legge 7 aprile 2003, n. 80, e stabilisce che il Governo provvede, al coordinamento con le norme contenute nel cosiddetto «primo modulo» della riforma fiscale attuato dall'articolo 2 della legge n. 289 del 2002.
Il comma 3 dell'articolo 6 conferisce delega il Governo ad adottare, entro la data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutitivi dell'imposta sul reddito, la riforma dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare, nonché la nuova disciplina delle detrazioni per i carichi di famiglia e delle detrazioni per i redditi di lavoro autonomo, previste dagli articoli 11, 13 e 14, comma 1, del TUIR, al fine di stabilire, in particolare, una proporzionale e corrispondente riduzione degli oneri sostenuti dallo Stato e di limitare la loro applicazione ai redditi più bassi o ai nuclei familiari che si trovino in una situazione economica meno favorevole.
Rileva come la complessità ed articolazione delle diverse proposte di legge renda necessario giungere alla formulazione di un testo unificato delle stesse, che tenga conto dei contributi in esse contenuti, ma che operi alcune scelte di fondo riguardo agli strumenti da utilizzare, per delineare una disciplina che risulti coerente con il quadro generale dell'ordinamento tributario.
Inoltre, occorre tener conto degli interventi normativi già realizzati in materia nel corso della legislatura, in particolare dei contenuti della legge n. 80 del 2003, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, la quale dedica già specifica attenzione alle questioni relative al trattamento fiscale della famiglia, prevedendo, all'articolo 3, comma 1, numero 3), tra i principi e criteri direttivi per la riforma dell'imposta sul reddito, di articolare le deduzioni tenendo presenti le esigenze delle famiglie, con particolare riferimento alle famiglie monoreddito, al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di handicap.
Pertanto occorre che gli interventi normativi previsti dalle proposte di legge si armonizzino con i contenuti della delega ancora pendente, in modo da evitare sovrapposizioni o contrasti normativi. A tal fine propone di procedere fin d'ora alla costituzione di un Comitato ristretto, per giungere alla predisposizione di una proposta di testo unificato, da sottoporre alla Commissione ai fini dell'adozione del testo base, che tenga conto delle esigenze segnalate.

Renzo PATRIA (FI) ringrazia il relatore per l'approfondita relazione svolta e concorda con la proposta di costituire un Comitato ristretto, al fine di elaborare un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Mario LETTIERI (MARGH-U) condivide anch'egli la proposta del relatore di costituire un Comitato ristretto, segnalando come il proprio gruppo assegni la massima rilevanza alle questioni relative alla ridefinizione del regime fiscale delle famiglie, al fine di venire incontro in maniera concreta, in particolare, alle esigenze delle famiglie monoreddito, dei nuclei familiari numerosi e di quelli nei quali siano presenti persone portatrici di handicap o anziani.


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Giorgio BENVENUTO (DS-U) apprezza il contenuto della relazione e la proposta di costituire un Comitato ristretto, evidenziando tuttavia l'assoluta inerzia del Governo rispetto alle problematiche della famiglia.
Dichiara inoltre la piena disponibilità a collaborare alla definizione di un testo, sottolineando peraltro come il proprio gruppo non intenda collaborare ad interventi legislativi di mera facciata che non affrontino concretamente le questioni affrontate dalle proposte di legge.
Suggerisce quindi di acquisire la documentazione predisposta in materia dal SECIT, nonché di procedere ad alcune audizioni, che potrebbero consentire di acquisire elementi informativi utili.

Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) concorda con le considerazioni svolte dal deputato Benvenuto, rilevando la necessità di mostrare maggiore rispetto per le aspettative dei cittadini e degli elettori evitando interventi di sapore propagandistico privi di reale contenuto. Occorre pertanto che, soprattutto su tali temi, alle generiche dichiarazioni di intenti facciano seguito iniziative concrete, dando soluzione ai problemi del carico fiscale sulle famiglie, della casa e del lavoro.

Ettore ROMOLI (FI) ritiene che le tematiche affrontate dal deputato Pistone siano molto rilevanti, ma rileva come i provvedimenti in esame debbano porsi l'obiettivo di ridefinire, nel rispetto dei limiti posti alla competenza della Commissione, il regime fiscale delle famiglie, senza avere la pretesa di affrontare tutti i problemi che pure affliggono la società italiana.

Maurizio LEO, presidente, rileva come sia stata ipotizzata da più parti la prossima adozione, da parte del Governo, di un provvedimento legislativo volto ad incidere sulla disciplina dell'IRPEF; ritiene quindi che il lavoro che sarà svolto dalla Commissione nell'ambito di un Comitato ristretto potrebbe, in tale ipotesi, costituire un importante contributo alla realizzazione di tale intervento di riforma.

La Commissione approva la proposta del relatore di costituire un Comitato ristretto.

Maurizio LEO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di fabbricati rurali.
C. 2518 de Ghislanzoni Cardoli e C. 2626 Benvenuto.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 617, C. 3790 e C. 4184).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 24 marzo 2004.

Maurizio LEO, presidente relatore, comunica che la proposta di legge C. 617 Menia, vertendo sulla materia identica a quella affrontata dalle proposte di legge già in esame, sarà ad essa abbinate.
Propone altresì di abbinare all'esame delle predette proposte le proposte di legge C. 3790 Zanetta, la quale prevede l'esenzione dei fabbricati ubicati nelle aree montane e rurali dall'imposta comunale sugli immobili, e la proposta di legge C. 4184 D'Agrò, la quale detta disposizioni interpretative in merito all'esclusione dei fabbricati rurali dall'imposta comunale sugli immobili.

La Commissione approva la proposta di abbinamento formulata dal Presidente.

Maurizio LEO, presidente relatore, considerata la pluralità delle proposte di legge in esame, suggerisce l'opportunità di costituire un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato, rivedendo pertanto la precedente decisione della Commissione di adottare quale testo base la proposta di legge C. 2518.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) concorda con l'opportunità di giungere alla definizione di un testo unificato, ma non considera


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necessario costituire a tal fine un Comitato ristretto, ritenendo che i contenuti delle proposte di legge in esame non siano così difformi da richiedere il ricorso a tale strumento.

Antonio PEPE (AN) concorda con le considerazioni del deputato Benvenuto.

Maurizio LEO, presidente relatore, alla luce delle considerazioni emerse dal dibattito propone di conferire il mandato al relatore ad elaborare una proposta di testo unificato, che sarà successivamente sottoposta alla Commissione ai fini dell'adozione del testo base, revocando conseguentemente la precedente decisione di adottare quale testo base la proposta di legge C. 2518.

La Commissione approva.

Maurizio LEO, presidente relatore, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Comunicazioni del Presidente.

Maurizio LEO, presidente, avverte che risulta assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3944 Degennaro, recante disposizioni per il rilancio del finanziamento privato degli organismi non lucrativi.
Tale proposta, vertendo su materia identica a quella affrontata dalle proposte di legge C. 3459 Jannone e C. 3816 Costa, sarà abbinata a queste ultime, ai soli fini della discussione dei provvedimenti in Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

Giovedì 30 settembre 2004. - Presidenza del Vicepresidente Maurizio LEO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora e Maria Teresa Armosino.

La seduta comincia alle 15.20.

7-00441 Pistone: Istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) illustrando la risoluzione in titolo, evidenzia come i piani di dismissione del patrimonio immobiliare non solo degli enti pubblici ma anche di quelli privati e privatizzati, stia facendo sorgere complessi problemi che determinano un imponente contenzioso legale. Al riguardo sottolinea il ruolo negativo svolto dalle società mandatarie, che curano le procedure di vendita in modo spesso arbitrario. Evidenzia inoltre come si stiano determinando gravi sperequazioni tra gli inquilini che sono pervenuti all'acquisto in momenti diversi, a causa dell'andamento fortemente crescente del mercato immobiliare, con l'effetto che i soggetti economicamente più deboli non sono spesso in grado di far fronte agli elevati importi richiesti per acquistare l'immobile nel quale vivono.
Ricorda quindi l'approvazione da parte della Commissione, lo scorso 31 luglio, della propria risoluzione 7-00261, nella quale si impegnava il Governo, tra l'altro, a istituire un tavolo di confronto tra istituzioni e parti sociali, anche al fine di evitare ulteriore incremento dei canoni e dei prezzi degli immobili, evidenziando come l'atto di indirizzo ora discussione sia finalizzato a costituire una analoga procedura di consultazione specificamente rivolta alle problematiche attinenti alla dismissione degli immobili degli enti privatizzati.

Maurizio LEO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.


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7-00469 Benvenuto: Provvedimenti per il rafforzamento del ruolo del Garante del contribuente.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) illustrando la risoluzione in titolo, sottolinea come essa miri ad impegnare il Governo ad assumere i provvedimenti necessari a garantire ai Garanti dei contribuenti, istituiti in ogni regione dall'articolo 13 della legge n. 212 del 2002, l'esercizio effettivo dei poteri e delle funzioni a loro attribuiti da detta legge.
Ricorda che sul punto era già intervenuta la Commissione con l'approvazione all'unanimità, lo scorso 11 marzo, della risoluzione 7-00369, che aveva impegnava l'Esecutivo ad adottare una serie di provvedimenti correttivi di cui ancora non c'è traccia. Sottolinea inoltre come nell'audizione svolta il 15 settembre scorso dinanzi alla Commissione, i Garanti intervenuti abbiano ribadito la necessità di adottare al più presto tali misure. Evidenzia quindi gli impegni puntuali recati dalla risoluzione che, tra l'altro, puntano a migliorare la capacità dei Garanti di raccogliere informazioni in via telematica, tramite il collegamento diretto di tutti i garanti tra loro e con l'anagrafe tributaria, nonché a consentire la diffusione, anche attraverso strumenti informatici, delle relazioni annuali dei Garanti stessi e le più significative risoluzioni da essi assunte.
Rileva inoltre come nella risoluzione siano evidenziate le esigenze di omogeneizzazione retributiva del personale in forza agli uffici dei Garanti al personale dipendente delle Agenzie delle entrate.
Segnala infine come nella risoluzione si solleciti fortemente l'emanazione da parte del Governo del codice di comportamento del personale addetto alle verifiche tributarie, previsto dall'articolo 15 dello Statuto del contribuente.

Maurizio LEO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00470 Benvenuto: Recepimento dei principi contabili internazionali (IAS).
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) illustrando la risoluzione in titolo, sottolinea come essa sia volta ad impegnare il Governo al puntuale e tempestivo esercizio della delega contenuta nell'articolo 25 della legge comunitaria 2003, relativa al recepimento nell'ordinamento interno dei principi contabili internazionali (IAS), rendendo frattanto note al Parlamento e all'opinione pubblica le decorrenze che l'Esecutivo ha in animo di stabilire per l'applicazione di tali principi alle società e alle imprese, onde consentire agli operatori economici di provvedere con idoneo preavviso agli adempimenti previsti, che si preannunciano particolarmente gravosi e dispendiosi.

Maurizio LEO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00471 Benvenuto: Riforma del servizio della riscossione.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) illustrando la risoluzione in titolo, evidenzia come sia prossima la scadenza delle concessioni del servizio nazionale della riscossione.
In tale contesto sottolinea come dall'esame del funzionamento del sistema di riscossione mediante ruolo condotto dalla Commissione Finanze nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della riforma dell'Amministrazione finanziaria recentemente conclusa, siano emersi aspetti problematici nel funzionamento di tale sistema, specie riguardo agli oneri che


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ne derivano per il bilancio dello Stato ed agli esigui volumi delle riscossioni conseguenti dalle società concessionarie.
Rileva quindi la centralità del servizio di riscossione coattiva dei crediti pubblici nell'ambito di una efficace strategia di contrasto all'evasione fiscale, ravvisando l'esigenza di un'incisiva modifica delle modalità di svolgimento del servizio di riscossione, che potrebbe eventualmente essere ricondotto nell'ambito di strutture pubbliche.
Al riguardo rammenta che nel documento finale della citata indagine conoscitiva, la Commissione segnala la necessità di verificare attentamente, i riflessi finanziari che deriverebbero per il bilancio dello Stato sia dal mantenimento dell'assetto attuale, sia dal passaggio ad un diretto coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni nell'attività di riscossione coattiva.
Considera pertanto opportuno, in attesa dello svolgimento di tale verifica degli aspetti finanziari della questione, che dovrebbe essere effettuata avvalendosi di soggetti specializzati, provvedere a prorogare in via legislativa i vigenti rapporti di concessione.
Sottolinea quindi il grande rilievo dell'atto di indirizzo in discussione, il quale intende fornire al Governo precisi orientamenti politici al fine di dare soluzione, anche nella prossima legge finanziaria ai problemi di un comparto cruciale per garantire l'efficacia del prelievo fiscale e per assicurare trasparenza e correttezza nei rapporti tra fisco e cittadini.

Maurizio LEO, presidente, essendo imminente la ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) esprime forti perplessità per le modalità con le quali è condotto l'esame, in congiunta con la Commissione Lavoro, del testo unificato delle proposte di legge C. 1003 ed abbinate, recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa, lamentando come le esigenze legate all'esame di tali provvedimenti condizionino pesantemente i lavori della Commissione Finanze, comprimendo i tempi a disposizione per discutere questioni di grande rilievo all'ordine del giorno. Auspica che tale circostanza non corrisponda alla volontà di impedire alla Commissione di affrontare tali tematiche, stigmatizzando comunque l'atteggiamento del Presidente della Commissione Lavoro, il quale ha assunto in talune occasioni posizioni non sufficientemente rispettose del ruolo e delle prerogative di tutti i parlamentari.

Renzo PATRIA (FI) esprime solidarietà nei confronti del deputato Benvenuto, sottolineando comunque come eventuali fraintendimenti o problemi insorti nel corso dell'esame, in congiunta con la Commissione Lavoro, delle proposte di legge C. 1003 ed abbinate non debbano avere riflessi sull'andamento dei lavori presso la Commissione Finanze, la cui attività è stata sempre caratterizzata, come riconosciuto da tutti i gruppi politici, da assoluta correttezza procedurale e massima trasparenza nei rapporti.

Maurizio LEO, presidente, assicura che si renderà interprete presso il Presidente della Commissione dei rilievi sollevati.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00462 Benvenuto: Problematiche relative al rimborso dei crediti d'imposta.