IX Commissione - Marted́ 21 settembre 2004


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02897 Rosato: Esternalizzazione servizio pacchi da parte di Poste Italiane spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'atto parlamentare in esame si ritiene anzitutto opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.
Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dagli onorevoli interroganti si è provveduto ad interessare la predetta società Poste la quale ha precisato, in via preliminare, che il gruppo SDA specializzato nel settore del trasporto espresso di pacchi entro il limiti di peso di 30 chilogrammi, prima dell'acquisizione da parte di Poste italiane - avvenuta nel 1998 - presentava un fatturato aggregato di circa euro 150.000.000,00 ed effettuava 25 milioni di spedizioni servendo circa il 65 per cento degli sportelli bancari sparsi sull'intero territorio nazionale.
In merito alla possibile concorrenza tra Poste e SDA è stato sottolineato che le linee commerciali delle due società si presentano al momento, nel settore del corriere espresso, nettamente distinte: la SDA si occupa infatti della cosiddetta clientela business, che ricomprende coloro che richiedono il ritiro a domicilio degli oggetti da recapitare, mentre Poste Italiane serve la fascia di mercato cosiddetta retail, cui appartengono i clienti privati e/o le piccole aziende che consegnano i pacchi da inviare presso gli sportelli di Poste Italiane.
Per ciò che riguarda i pacchi ordinari, il cui servizio di recapito rientra nell'ambito del servizio universale, si precisa che tali invii vengono accettati esclusivamente da Poste italiane e distribuiti, tramite consorzio, dai corrieri SDA e Bartolini; tali spedizioni, che dopo il primo tentativo di recapito non sono state consegnate, rimangono a disposizione del destinatario presso gli uffici postali e non presso gli uffici SDA.
In proposito va, comunque, segnalato che i tempi di recapito della tipologia di pacchi accettati da Poste italiane e distribuiti da SDA e Bartolini, sono conformi agli obiettivi di qualità fissati ed hanno recentemente registrato ulteriori miglioramenti.
Per gli altri prodotti, denominati Postacelere, Paccocelere 1 e Paccocelere 3, che non rientrano nel regime del servizio universale, sono normalmente previsti due tentativi di consegna, ai quali può fare seguito un terzo, se richiesto del cliente; le eventuali sporadiche giacenze rimangono a disposizione della clientela presso gli uffici della SDA, che osservano, contrariamente a quanto sembrano ritenere gli on.li interroganti, un orario di apertura più prolungato rispetto agli uffici postali.
Stando a quanto riferito da Poste italiane, la SDA mette a disposizione del pubblico anche i servizi «Recall e Remail» che consentono, per le spedizioni in distribuzione, di ricevere un SMS o una email di avvenuta consegna, mentre i nuovi impianti di smistamento automatico HUB automatizzati), dotati di sofisticati sistemi di video lettura, rendono più sicure e veloci le spedizioni, fornendo nel contempo tutte le informazioni utili a seguirne il relativo percorso.


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La qualità dei suddetti processi operativi posti in essere dalla SDA, attestata da certificazioni ottenute dopo il superamento di rigorosi controlli di efficienza e affidabilità, è in linea con la normativa comunitaria e, con riguardo ai prodotti di Postacelere, Paccocelere 1 e Paccocelere 3, si attesta su livelli molto elevati.
Si precisa, tuttavia, che il Ministero delle comunicazioni determina gli standard di qualità dei soli servizi rientranti nel servizio universale monitorandone il rispetto da parte della società Poste, mentre non è di sua competenza il controllo della qualità dei servizi offerti in concorrenza.
Quanto, infine al nuovo prodotto Paccocelere Impresa, introdotto per rispondere alle esigenze dei clienti con necessità di effettuare spedizioni con priorità assoluta su tutto il territorio nazionale, la società Poste ha precisato di applicare condizioni tariffarie allineate a tutti gli altri prodotti che la SDA mette a disposizione della clientela. Questo Ministero, quale Autorità di regolamentazione del settore postale, determina i prezzi e le tariffe dei servizi postali rientranti nell'area riservata e all'ambito del servizio universale: tali prezzi sono stati fissati con deliberazione 23 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003).
La definizione dei prezzi degli altri servizi (non rientranti nel servizio universale) è, invece, lasciata alla autonoma scelta della società che li fissa tenuto conto della concorrenza degli altri operatori del settore.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02052 Foti: Proliferazione dei phone center.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'atto parlamentare in esame nel far presenta che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si significa che la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione - inizialmente attuata con decreto legislativo n. 103/95 e con decreto del Presidente della Repubblica 420/95 e successivamente con la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00 - ha reso possibile la diffusione di attività concernenti la messa a disposizione del pubblico di posti telefonici pubblici, i phone center, nonché di punti di accesso alla rete internet, gli internet point.
Il codice delle comunicazioni elettroniche - di cui al decreto legislativo n. 259/03 - ha abolito la citata normativa ed ha stabilito la possibilità di espletare i suddetti servizi attraverso la presentazione di una semplice dichiarazione.
Tali centri che, peraltro, sono costantemente monitorati e controllati delle forze dell'ordine, anche in collaborazione con personale specializzato della società Telecom per le necessarie verifiche tecniche, risultano gestiti in prevalenza da cittadini extracomunitari che costituiscono imprese individuali regolarmente iscritte alla Camera di commercio, che hanno come oggetto sociale le attività commerciali legate alla telefonia cui, spesso vengono associati altri servizi quali invio e ricezione fax, fotocopiatura di documenti, commercializzazione di prodotti legati alla telefonia e, talvolta, il servizio di trasferimento e spedizione di denaro in Italia ed all' estero.
Quanto, infine, alla possibilità che il gestore di un esercizio commerciale di altra natura che, pertanto, non ha come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni offra alla propria clientela tali servizi, si fa presente che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera 102/03/CONS del 14 aprile 2003 ha stabilito di non considerare fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazione gli esercenti che mettono a disposizione dei propri clienti solo le apparecchiature terminali di rete, esonerandoli pertanto dall'obbligo di presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i fornitori di servizi di telecomunicazioni.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03023 Testoni: Distribuzione delle schede telefoniche Omnitel e Wind.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'atto di sindacato ispettivo in esame si significa che lo svolgimento di servizio di telefonia mobile è sottoposto - ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 - al regime di autorizzazione generale in luogo della precedente licenza individuale.
Tale regime non prevede la possibilità - da parte del Governo - di sindacare le scelte gestionali effettuate dai singoli operatori.