X Commissione - Giovedì 15 luglio 2004


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02776 Rotundo: Situazione dei lavoratori del gruppo commerciale Gum-Cedis.

TESTO DELLA RISPOSTA

La procedura di amministrazione straordinaria della CE.DIS. è stata aperta in data 10.7.2003 dal Tribunale di Bari.
In favore di detta Società, che aveva già usufruito del trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 1o dicembre 2002 al 30 novembre 2003, è stata autorizzata con decreto ministeriale n. 33554 del 13 febbraio 2004, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le unità site nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, per 581 lavoratori, per il periodo dal 14 maggio 2003 al 24 novembre 2004.
Con riguardo alla ricollocazione della rete di vendita CE.DIS, lo scorso 28 giugno è stata autorizzata la cessione della rete di distribuzione costituita dei 23 punti vendita ubicati in diversi comuni del Salento, della piattaforma di distribuzione sita in Galatina (LE) e del parco autovetture a favore delle società SVILUPPO ALIMENTARE S.r.l. e P.C.I. S.r.l
Per le vie brevi i Commissari hanno confermato che la stipula dei contratti di compravendita avverrà probabilmente il 21 e il 24 luglio 2004 e, dunque, il trasferimento ai cessionari di tutti i dipendenti con le modalità fissate dal regolamento di vendita.
Con riferimento alle tre strutture ex GUM citate nell'interrogazione, si segnala che in data 18 maggio 2004 è stata autorizzata la restituzione delle tre strutture ipermercato di San Cesareo, Lecce e San Pietro Vernotico ai legittimi proprietari. Per le vie brevi i Commissari hanno confermato che la restituzione è materialmente avvenuta.
Per quanto concerne il concordato preventivo CEDI.PUGLIA, le informazioni in possesso del Ministero sono che il concordato non è stato approvato e che il tribunale di Bari ha dichiarato il fallimento.
È attualmente pendente un procedimento per la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, richiesta dai commissari della Cedis. All'udienza del 5 luglio 2004, il Tribunale si è riservato la decisione.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02978 Molinari: Misure per la salvaguardia della produzione di acciaio in Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Al Governo è ben nota la difficile situazione in cui attualmente versa la siderurgia e tutta la famiglia merceologica a valle del settore. Si tratta di una crisi dai connotati diversi rispetto al passato, innescata da un trend economico senza precedenti che vede la Cina, maggiore produttore mondiale di acciaio, aumentare la sua produzione a ritmi superiori al 21 per cento annuo, seguita da gran parte del Sud-Est asiatico: una vera e propria svolta epocale, tenuto conto delle dimensioni dei soggetti considerati. Ciò ha naturalmente comportato uno sconvolgimento del mercato e come logica conseguenza la rarefazione delle materie prime e l'impennarsi straordinario dei prezzi.
Il Governo non è rimasto inerte, infatti, ha provveduto a convocare il tavolo di confronto per la siderurgia con le OO.SS., tavolo che è stato preceduto da una riunione tecnica straordinaria dell'Osservatorio siderurgico, cui hanno partecipato, oltre ai membri istituzionali, tutte le categorie interessate a valle del settore siderurgico e le OO.SS. In quella sede si è constatato, con soddisfazione unanime, una sostanziale identità di vedute in ordine alla soluzione dei problemi evidenziati. Certamente non sarà facile risolvere tutti i problemi in un breve lasso di tempo, ma è importante affrontarli nel modo migliore a cominciare - grazie alla recente individuazione delle BAT (Best available technologies) - dalla più rapida riattivazione delle cokerie dello stabilimento di Taranto, a suo tempo fermate dall'intervento della Magistratura per motivi ambientali. Sarà, inoltre, opportuna una azione decisa a livello comunitario, volta a canalizzare verso i Paesi della Comunità i rottami prodotti dai Paesi aderenti. Sarà anche necessario chiarire normativamente che i rottami non sono rifiuti, bensì materie prime seconde, al fine di evitare blocchi all'importazione da parte della Magistratura.
In particolare, il Governo sulla materia «rottame», in funzione dell'impennata dei costi dell'acciaio, sta valutando alcuni strumenti di parziale correzione delle esigenze dell'apparato produttivo che riguardano, da un lato, l'aumento della produzione nazionale attraverso una migliore organizzazione dei processi di rottamazione, dall'altro, il ricorso all'utilizzo della distruzione di impianti connessi all'applicazione di specifiche norme (ad esempio la riduzione della capacità produttiva delle fonderie). Altro strumento per far fronte alla lievitazione dei costi dell'acciaio, che va a favore dei titolari di precedenti contratti di fornitura e/o di costruzione, è costituito dall'emanando provvedimento reintroduttivo di una forma di revisione dei prezzi.
Poiché, come è noto, la rappresentanza degli interessi nazionali in ambito WTO non può che essere affidata alla Commissione


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dell'U.E, il Governò è impegnato ad effettuare le massime pressioni possibili perché la linea comunitaria possa essere diretta ad una decisa con trattazione sulle regole di reciprocità.
Anche la richiesta di un monitoraggio, sia per il controllo delle diseconomie che per il controllo di possibili speculazioni, è già stata avanzata in ambito comunitario e si continuerà ad insistere perché ciò avvenga.
Oltre alle su citate misure, sarà adottata ogni altra misura che sarà possibile ed utile intraprendere per la salvaguardia della produzione dell'industria siderurgica e metallurgica italiana.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03137 Cazzaro: Crisi del gruppo Aprilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La crisi della Aprilia è all'attenzione del Ministero delle attività produttive che, in piena sintonia con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sta appoggiando la ricerca di una positiva soluzione al sostengo finanziario necessario alla ripresa delle attività produttive, nonché alle iniziative di rilancio finalizzate al recupero dei necessari equilibri economici della gestione.
Il giorno 10 giugno 2004, presso la sede del Comitato per il Coordinamento delle Iniziative per l'Occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è svolto un incontro per illustrare alle rappresentanze sindacali dei lavoratori del Gruppo Aprilia le decisioni assunte dagli istituti bancari in merito al finanziamento ponte al gruppo.
Dalla riunione, presieduta dall'onorevole Gianfranco Borghini e nella quale erano presenti rappresentanti della società e rappresentanti sindacali confederali e di categoria, nazionali, locali e di base, è emerso quanto segue:
l'Amministratore Delegato dell'Aprilia ha sottolineato come la concessione del finanziamento da parte delle banche non sia risolutiva per il futuro del Gruppo, che può essere garantito solo dall'ingresso di un nuovo partner (industriale o finanziario) in grado di immettere nuove risorse;
sono state definite le linee guida del futuro piano industriale le quali, a partire da una situazione che per il 2004 si assesterà sulla produzione di 112.000 veicoli, prevedono il raggiungimento della produzione di 150.000 pezzi nel 2005 e di 175.000 pezzi nel 2006;
sono attualmente in corso contatti con diversi interlocutori per arrivare a determinare quale potrà essere il miglior partner per il rilancio del Gruppo;
se il piano industriale andrà in porto, secondo quanto detto dall'Amministratore Delegato dell'Aprilia, non si prevedono significative riduzioni occupazionali ma interventi di razionalizzazione.


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ALLEGATO 4

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 (C. 5094 Governo).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004 (C. 5095 Governo).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il disegno di legge C. 5094, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2003 relativamente alle parti di propria competenza,
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,
esaminato altresì, il disegno di legge C. 5095, concernente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004, con riferimento alla Tabella n. 3 (Ministero delle attività produttive) e, per le parti di competenza, alla Tabella n. 7 (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca),
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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ALLEGATO 5

Riordino del settore energetico (C. 3297-B-Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: deve avvenire sopprimere la seguente: anche e aggiungere dopo le parole: sistema complessivo le seguenti: delle incentivazioni e.
1. 1. Ruggeri, Vernetti.

Al comma 3, lettera e), prima delle parole: dei meccanismi di mercato , aggiungere le seguenti: delle incentivazioni e.
1. 2. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 18, dopo le parole: per un periodo di sopprimere la seguente: almeno.
1. 3. Pappaterra, Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Sopprimere il comma 25.
1. 4. Ruggeri, Vernetti, Realacci.

Al comma 26, al capoverso comma 1, dopo le parole: dalle norme vigenti inserire le seguenti: , fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, .
1. 5. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 26, capoverso comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 6. Ruggeri, Vernetti.

Al comma 26, al capoverso comma 2, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.
1. 7. Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 26, capoverso comma 4, sopprimer le parole da: o, nei casi fino alla fine del comma.
1. 8. Ruggeri, Vernetti, Realacci.

Al comma 26, al capoverso 4, sopprimere le parole: e, in ogni caso, entro il termine di cui al comma 3.
*1. 9. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.


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Al comma 26, sopprimere il capoverso comma 4-bis.
*1. 10. Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Vernetti, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 26, sopprimere il capoverso comma 4-bis.
*1. 11. Ruggeri, Vernetti, Realacci.

Al comma 26, dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:
4-bis.a. Qualora in conferenza di servizi un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico/artistico esprima un motivato dissenso alla concessione dell'autorizzazione alla costruzione delle opere oggetto del presente provvedimento, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri.
1. 12. Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 26, sopprimere il capoverso comma 4-ter.
1. 13. Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Sopprimere il comma 27.
1. 14. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione;
b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacità produttiva, la possibilità di concorrere ai sistema di cui alla lettera a) anche per capacità di nuova realizzazione;
c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti.
1. 15. Ruggeri, Vernetti.

Al comma 30, punto 5-sexies, sostituire le parole: hanno diritto di recedere con le parole: e recedono.
*1. 16. Lulli, Quartiani, Gambini.

Al comma 30, punto 5-sexies, sostituire le parole: hanno diritto di recedere con le parole: e recedono.
*1. 17. Lusetti, Ruggeri.

Al comma 30, punto 5-sexies, eliminare le parole da: Qualora fino alla fine del comma.
**1. 18. Lulli, Quartiani, Gambini.


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Al comma 30, punto 5-sexies, eliminare le parole da: Qualora fino alla fine del comma.
**1. 19. D'Agrò.

Al comma 30, punto 5-sexies, eliminare le parole da: Qualora fino alla fine del comma.
**1. 20. Lusetti, Ruggeri.

Al comma 30, capoverso 5-sexies, aggiungere in fine le seguenti parole: che mantiene le prerogative stabilite dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, fino al 31 dicembre 2004. Il Ministero delle attività produttive, in relazione alla situazione del mercato e alla competizione nell'ambito dell'Unione europea, definisce con decreto legislativo nuove modalità di funzionamento e compiti dell'Acquirente Unico Spa, fino a prevederne la soppressione. Nel caso di soppressione della predetta società, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a stabilire una tariffa sociale per clienti delle fasce più deboli.
1. 21. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Rugghia, Grotto.

Sopprimere il comma 31.
*1. 22. Lulli, Quartiani, Gambini.

Sopprimere il comma 31.
*1. 23. Lusetti, Ruggeri.

Al comma 33, sostituire la parola: sentita con le seguenti: previo parere.
1. 24. Ruggeri, Vernetti.

Al comma 34, ultimo periodo, sopprimere le parole: il Ministero delle attività produttive.
1. 25. Ruggeri, Vernetti.

Al comma 34, sostituire le parole: a modificare e integrare le norme e i provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione , con le seguenti: ed emanare le norme tecniche ed i provvedimenti necessari all'applicazione.
1. 26. Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 37, sopprimere le parole: autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
*1. 27. Il Relatore.

Al comma 37, sopprimere le parole: autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
*1. 28. Amato, Lo Russo.

Al comma 37, sopprimere le parole: autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
*1. 29. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Rugghia.

Al comma 37, sopprimere le parole: ivi incluse le opere connesse.
1. 30. Il Relatore.


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Al comma 41, sostituire le parole da: L'Autorità fino alla fine del comma con le seguenti: fino alla scadenza delle convenzioni in essere. Dopo la scadenza delle predette convenzioni, l'energia di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prodotta esclusivamente dalle categorie di impianti di cui al primo periodo del presente comma, è ritirata con le modalità di cui al medesimo primo periodo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del presente comma, prevedendo una disciplina differenziata per le fonti rinnovabili e per quelle assimilate e facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al terzo periodo del presente comma, viene ceduta al mercato.
1. 31. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Rugghia.

Al comma 41, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fino alla scadenza delle convenzioni in essere. Dopo la scadenza delle predette convenzioni, l'energia di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prodotta esclusivamente dalle categorie di impianti di cui al primo periodo del presente comma, è ritirata con le modalità di cui al medesimo primo periodo.
1. 32. Ruggeri, Vernetti.

Al comma 42, dopo le parole: esercizio di impianti aggiungere le seguenti: , ivi compresi gli impianti elettronucleari.
*1. 33. Il Relatore.

Al comma 42, dopo le parole: esercizio di impianti aggiungere le seguenti: , ivi compresi gli impianti elettronucleari.
*1. 34. Gastaldi, Lazzari, Zanetta, Lo Russo, Amato, Milanato, Rosso.

Al comma 42, dopo le parole: localizzati all'estero , inserire le seguenti: esclusi gli impianti elettronucleari.
1. 35. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 43, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) promozione dell'uso delle fonti rinnovabili in conformità con gli obiettivi nazionali.
*1. 36. Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 43, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d)
promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, in conformità con gli obiettivi nazionali.
*1. 37.
Realacci, Vernetti, Ruggeri.

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:
44-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti bilaterali sono trasmessi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in copia conforme all'originale»;


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b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la concorrenza o la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico».
**1. 38.
Ruggeri, Vernetti.

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:
44-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti bilaterali sono trasmessi, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in copia conforme all'originale»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la concorrenza o la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico».
**1. 39.
Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Rugghia, Grotto.

Sopprimere il comma 60.
1. 40.
Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 60, sopprimere le parole: Nei casi previsti dalle norme vigenti».
1. 41.
Pappaterra, Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino Gambini, Quartiani.

Al comma 60, sopprimere le parole: fatte salve le disposizioni fino alla fine del comma.
1. 42.
Ruggeri, Vernetti.

Al comma 60, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 43.
Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Sostituire il comma 69 con il seguente: 69. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato se stabilita nei relativi atti di concessione e di assegnazione, da esercitare secondo le norme ivi stabilite. Il servizio riscattato deve essere affidato a terzi con le modalità stabilite dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, esclusivamente mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio.
*1. 44.
Il Relatore.

Sostituire il comma 69 con il seguente:
69. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata


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in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato se stabilita nei relativi atti di concessione e di assegnazione, da esercitare secondo le norme ivi stabilite. Il servizio riscattato deve essere affidato a terzi con le modalità stabilite dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, esclusivamente mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio.
*1. 45.
Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Rugghia, Grotto.

Sostituire il comma 69 con il seguente:
69. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata e sarà gestita secondo le norme stabilite e/o richiamate nei medesimi atti di affidamento o di concessione. Le conseguenti gare sono svolte in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina il 31 dicembre 2007. Dopo tale data il periodo transitorio prosegue automaticamente così come indicato dai commi 7 e 8 dell'atto 15 dello stesso decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in presenza dei requisiti previsti dal comma 7. I periodi di proroga di atti al suddetto comma 7, sono automaticamente cumulabili.
1. 46.
Zanetta.

Al comma 69 sostituire le parole da: Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15 fino alla fine del periodo con le seguenti: All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in sette anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:
a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;
c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40 per cento del capitale sociale.

2) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 7 i relativi incrementi possono essere sommati. In ogni caso il periodo transitorio non potrà superare il termine del 2010».
1. 47.
Lulli, Quartiani, Gambini.

Al comma 69 sostituire le parole da: Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15 fino alla fine del periodo con le seguenti: l'articolo 15 comma 7 del decreto legislativo n. 164 del 2000 è modificato come segue: «Il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in sette anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:
a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni,


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si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;
c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40 per cento del capitale sociale.

L'articolo 15 comma 8 del decreto legislativo n. 164 del 2000 è modificato come segue: «Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 7 i relativi incrementi possono essere sommati. In ogni caso il periodo transitorio non potrà superare il termine del 2010».
1. 48.
Lusetti, Ruggeri.

Sostituire il quarto periodo con i seguenti: Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 7 è fissato in 7 anni a partire dal 31 dicembre 2000. È fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse.
1. 49.
Gastaldi, Lazzari, Amato, Lo Russo, Zanetta, Milanato, Rosso.

Al comma 69, al quarto periodo sostituire le parole: fatta salva con le parole: fatti salvi gli incrementi previsti al comma 7 del medesimo articolo 15 e.
*1. 50.
Lulli, Quartiani, Gambini.

Al comma 69, al quarto periodo sostituire le parole fatta salva con le parole fatti salvi gli incrementi previsti al comma 7 del medesimo articolo 15 e.
*1. 51.
D'Agrò.

Al comma 69, al quarto periodo sostituire le parole fatta salva con le parole fatti salvi gli incrementi previsti al comma 7 del medesimo articolo 15 e.
*1. 52.
Lusetti, Ruggeri.

Al comma 70, dopo le parole delle fonti energetiche aggiungere le seguenti: «, allo scopo di produrre un incremento di elettricità per una quota equivalente, o comunque non superiore, a quella prodotta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e.
1. 53.
Realacci, Vernetti, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Dopo il comma 70 aggiungere i seguenti:
70-bis. A decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro delle attività produttive, con propri decreti emanati di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima quota minima, per il triennio 2008-2010 e per il triennio 2011-2013. Tali decreti sono emanati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2005 ed entro il 31 dicembre 2008.


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70-ter. A decorrere dall'anno 2005, a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, sanzioni pari a 1,5 volte la somma necessaria per l'acquisto, nell'anno precedente, di «certificati verdi» in quantità pari all'entità dell'inadempienza.
70-quater. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto, e sanzionati con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
70-quinquies. Il prezzo unitario di riferimento per il calcolo delle sanzioni di cui al comma 70-ter è il prezzo massimo dei «certificati verdi» formati nel corso dell'anno precedente sul mercato di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, o, se superiore, quello dei certificati emessi dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi dell'articolo 9 del decreto medesimo.
70-sexies. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 70-ter e 70-quater confluiscono nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, al fine di contribuire alla copertura di tale voce degli oneri generali di sistema.
70-septies. L'articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza di soggetti diversi dall'Enel Spa, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2005.
70-opties. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione e l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
1. 54.
Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Rugghia, Grotto.

Dopo il comma 70 aggiungere i seguenti:
70-bis. A decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata annualmente di 1 punto percentuale, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro delle attività produttive, con propri decreti emanati di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima quota minima, per il triennio 2008-2010 e per il triennio 2011-2013. Tali decreti sono emanati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2005 ed entro il 31 dicembre 2008.
70-ter. A decorrere dall'anno 2005, a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni,


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sanzioni pari a 1,5 volte la somma necessaria per l'acquisto, nell'anno precedente, di «certificati verdi» in quantità pari all'entità dell'inadempienza.
70-quater. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto, e sanzionati con le modalità di cui al comma 70-ter.
70-quinquies. Il prezzo unitario di riferimento per il calcolo delle sanzioni di cui al comma 70-ter è il prezzo massimo dei «certificati verdi» formati nel corso dell'anno precedente sul mercato di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, o, se superiore, quello dei certificati emessi dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi dell'articolo 9 del decreto medesimo.
70-sexies. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 70-ter e 70-quater confluiscono nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, al fine di contribuire alla copertura di tale voce degli oneri generali di sistema.
1. 55. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Dopo il comma 70 inserire il seguente:
70-bis. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, provvede:
a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, quote decrescenti nel tempo di emissione di anidride carbonica per unità di energia utile prodotta, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione e di trasformazione di energia, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista in ottemperanza agli impegni sottoscritti nel Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120;
b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica, in accordo con le direttive europee in materia;
c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle quote di cui alla lettera a) con criteri di progressività rispetto all'entità dello scostamento dalle soglie medesime.
*1. 56.
Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Dopo il comma 70 inserire il seguente comma:
70-bis. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, provvede:
a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, quote decrescenti nel tempo di emissione di anidride carbonica per unità di energia utile prodotta, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione e di trasformazione di energia, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista in ottemperanza agli impegni sottoscritti nel Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1o giugno 2002, n. 120;


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b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica, in accordo con le direttive europee in materia;
c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle quote di cui alla lettera a) con criteri di progressività rispetto all'entità dello scostamento dalle soglie medesime.
*1. 57.
Ruggeri, Vernetti.

Al comma 71 sostituire le parole da Hanno di fatto fino a nonché con le seguenti: Al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 contribuisce anche l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.
1. 58.
Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Rugghia, Grotto.

Al comma 71, dopo le parole: impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno inserire le seguenti: ricavato da fonti rinnovabili.
1. 59.
Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 71, dopo le parole: abbinati al teleriscaldamento aggiungere la seguente: urbano.
1. 60.
Il Relatore.

Al comma 71 aggiungere in fine il seguente periodo: Rientrano nella normativa che regola la fruizione dei certificati verdi di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, anche gli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio tra il 1o novembre 1997 e il 1o aprile 1999, alle seguenti condizioni che:
a) non abbiano fruito dei benefici previsti dal Provvedimento CIP n. 6/1992;
b) siano qualificati IAFR della specifica Commissione del GRTN;
c) abbiano ridotto il periodo degli 8 anni per la fruizione dei certificati verdi di cui all'articolo 5, punto 1, del decreto 11 novembre 1999 del numero di mesi interi intercorrenti tra la data in entrata in esercizio dell'impianto dopo il collaudo e l'avviamento e la data 1o aprile 1999.
1. 61.
Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 79, sostituire le parole di quattro mesi con le seguenti: di sei mesi.
1. 62.
Vernetti, Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Sopprimere il comma 84.
1. 63.
Boccia, Lettieri, Molinari, Vernetti, Lulli, Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 84, sostituire le parole: non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento con le seguenti: può eccedere il valore complessivo.
1. 64.
Boccia, Lettieri, Molinari, Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 84, sostituire le parole 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.
1. 65.
Boccia, Lettieri, Molinari, Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri,


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Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 84, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.
1. 66.
Lettieri, Boccia, Molinari, Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 84, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 67. Lettieri, Boccia, Molinari, Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
«86-bis. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui alle lettere c) ed e) del punto 2 dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, qualora tali progetti siano relativi a impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW».
*1. 68. Zanetta.

Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
«86-bis. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui alle lettere c) ed e) del punto 2 dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, qualora tali progetti siano relativi a impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW».
*1. 69. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Rugghia, Grotto.

Sopprimere i commi da 98 a 101 e da 103 a 106 e al comma 102 sopprimere le parole da: la SOGIN Spa fino a: esistenti.
1. 70. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Rugghia, Grotto.

Sopprimere il comma 98.
1. 71.Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

I commi 98, 99 e 100 sono sostituiti dal seguente:
98. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono adeguati e resi coerenti con le direttive ed i criteri definiti in sede comunitaria gli obiettivi ed azioni da intraprendere per la gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani anche rivedendo le disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 36.
1. 72.Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Rugghia, Grotto.


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Sopprimere il comma 99.
1. 73.Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Sopprimere il comma 100.
1. 74.Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 100, sostituire le parole: viene individuato il sito con le seguenti: vengono individuati i siti.
1. 75.Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Vernetti, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari, Gambini, Quartiani.

Al comma 100, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 76.Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Vernetti, Boccia, Lettieri, Molinari, Gambini, Quartiani.

Al comma 101, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 77.Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Vernetti, Boccia, Lettieri, Molinari, Gambini, Quartiani.

Sopprimere il comma 103.
1. 78.Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 103, sostituire le parole: in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico, nucleare, e di protezione dell'ambiente, anche all'estero con le seguenti: nel settore nucleare.
1. 79.Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari, Gambini, Quartiani.

Al comma 103, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 80.Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari, Gambini, Quartiani.

Sopprimere il comma 104.
1. 81.Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 104, sostituire le parole: al deposito con le seguenti: ai depostiti.
1. 82.Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari, Gambini, Quartiani.

Al comma 104, dopo le parole: e della tutela del territorio aggiungere le seguenti: d'intesa con la conferenza unificata di cui


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all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 291.
1. 83.Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari, Gambini, Quartiani.

Sopprimere il comma 105.
1. 84. Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 106, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 1, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, è effettuata presso uno o più depositi nazionali, opera strategica di difesa ambientale, di proprietà dello Stato, il cui sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del suolo, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in conformità al parere reso dalla commissione di cui all'articolo 2, comma 3.
1. 85.Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari, Gambini, Quartiani.

Al comma 106, aggiungere la seguente lettera:
b)-bis all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «ai sensi del medesimo articolo 2», aggiungere le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari e».
1. 86. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari, Gambini, Quartiani.

Al comma 106, aggiungere la seguente lettera:
b)-bis
all'articolo 1, comma 3, sopprimere le parole da: per la progettazione fino a 20 agosto 2002, n. 190.
1. 87.Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari, Gambini, Quartiani.

Al comma 106, aggiungere la seguente lettera:
b)-bis
all'articolo 2, sopprimere il comma 2.
1. 91.Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari, Gambini, Quartiani.

Al comma 106, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 3, dell'articolo 2, le parole: «Il Commissario Straordinario si avvale, altresì, di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse.
1. 88.Vianello, Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.


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Al comma 106, sostituire la lettera d) con la seguente:
c)
all'articolo 4, alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «nonché sui rischi ad essa connessi».
1. 90.Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 106, aggiungere la seguente lettera:
e) all'articolo 1, comma 4, sopprimere le seguenti parole: «la gestione definitiva dello stesso è affidata in concessione».
1. 89.Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari, Gambini, Quartiani.

Al comma 106, aggiungere la seguente lettera:
e) all'articolo 2, comma 3 apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: «due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attività produttive» con le seguenti: «uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive».
2) sostituire le parole: «quattro dalla Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali» con le seguenti: «sei dalla Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui tre espressi dalle regioni e tre espressi dagli enti locali».
1. 92.Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari, Gambini, Quartiani.

Al comma 106, aggiungere la seguente lettera:
e) all'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per la validazione del sito di cui all'articolo 2, lettera a) il Commissario oltre ai pareri prescritti dalla legge, acquisisce il parere della regione, della provincia e del comune interessati e, in contraddittorio, ne confuta le obiezioni.
1. 93. Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari, Gambini, Quartiani.

Al comma 106, aggiungere la seguente lettera:
e)
all'articolo 3, aggiungere il seguente comma:
1-quater. Il Commissario di cui all'articolo 2, può proporre al Governo, ove ciò fosse consentito da decisioni prese nelle competenti sedi dell'Unione o ritenuto opportuno per la maggior tutela della salute e dell'ambiente, di limitare il trattamento dei rifiuti presso il deposito di cui all'articolo 1, solo ai rifiuti radioattivi di II categoria o comunque a bassa attività, provvedendo al trattamento dei rifiuti di III categoria e del combustibile irraggiato presso siti collocati in altri Stati membri, nel massimo rispetto degli standard comunitari e internazionali. Fino al momento della messa in esercizio del Deposito nazionale, comunque, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del


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combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati pronti per essere trasferiti al deposito medesimo o presso depositi collocati in altri Stati dell'Unione, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.».
1. 94.Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari, Gambini, Quartiani.

Al comma 106, aggiungere la seguente lettera:
e) all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «Il Commissario straordinario» con le seguenti: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».
1. 95.Vianello, Realacci, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Boccia, Lettieri, Molinari, Gambini, Quartiani.

Sopprimere il comma 115.
* 1. 96.Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Sopprimere il comma 115.
* 1. 97.Ruggeri, Vernetti.

Al comma 119, sopprimere la lettera c).
1. 98.Realacci, Vianello, Vigni, Lion, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Al comma 119, alla lettera d) sopprimere le parole: del carbone.
1. 99.Lion, Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.

Il comma 121 è sostituito dai seguenti:
«121. Il Governo é delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi recanti testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento delle norme statali vigenti, prevedendo integrazioni, modificazioni e abrogazioni delle medesime al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della presente legge e nei limiti necessari al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione in relazione all'esigenza di conformare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e di rispettare le competenze conferite alle regioni;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione.
121-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni


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medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.».
1. 100.Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Rugghia, Grotto.

Al comma 121 sopprimere la parola: ventiquattro e ripristinare le lettere: a) e b) soppresse, alla lettera a) sopprimere le parole: e di formazione del mercato interno europeo e sopprimere le lettere: c) e d).
1. 102.Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Rugghia.

Al comma 121 dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
1. 103.Polledri, Didonè.

Al comma 121, sostituire le lettere a), b), c), e d) con le seguenti:
a) coordinamento delle norme vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento e comunque in conformità alle disposizioni della presente legge, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
«b) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione e di formazione del mercato interno europeo;
c) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali, nel rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali.
1. 101.Il Relatore

Dopo il comma 121, aggiungere, il seguente comma:
121-bis. gli schemi di decreto di cui al comma 121 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri ed effettuate le eventuali modifiche e osservazioni anche sulla base di un ulteriore parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto alle competenti Commissioni parlamentari per il parere definitivo da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Qualora tale termine scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
* 1. 104.Lion, Realacci, Vianello, Vigni, Nesi, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Quartiani.


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Dopo il comma 121 inserire il seguente:
121-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
* 1. 105.Ruggeri, Vernetti.

Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:
121-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma precedente sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
* 1. 106.Lulli, Quartiani, Gambini.

Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:
121-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma precedente sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
* 1. 107.D'Agrò.


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Dopo il comma 121 aggiungere il comma seguente: Gli schemi di decreto di cui al comma precedente sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
* 1. 108.Lusetti, Ruggeri.