XII Commissione - Giovedì 29 aprile 2004


Pag. 62

ALLEGATO 1

Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato (A.C. 193 ed abbinate).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Capo I.
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) incentivare e promuovere l'assistenza personalizzata alla nascita e favorire il parto fisiologico, pur tutelando i diritti e la libera scelta della gestante;
b) perseguire il benessere del nascituro e quello delle famiglie nell'esperienza della genitorialità;
c) rafforzare gli strumenti per la salvaguardia della salute della madre e del neonato, individuando i livelli dell'assistenza ospedaliera che ad essi devono essere garantiti;
d) ridurre la percentuale di tagli cesarei.

Art. 2.
(Compiti delle regioni).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso il Piano sanitario regionale e sulla base dei criteri definiti dai progetti obiettivo in materia materna e infantile, individuati dal Piano Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, definiscono modelli organizzativi assistenziali per l'umanizzazione della nascita e il rafforzamento della tutela della madre e del neonato, nel rispetto delle finalità e dei requisiti individuati dalla presente legge.

Capo II.
DIRITTI DELLA PARTORIENTE E PROMOZIONE DEL PARTO FISIOLOGICO

Art. 3.
(Finalità).

1. Il presente Capo ha le presenti finalità:
a) soddisfare i bisogni di benessere psicofisico della donna e del bambino durante la gravidanza e l'evento nascita;
b) favorire la libertà di scelta circa i luoghi dove il parto può avvenire;
c) promuovere la più ampia conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche sanitarie in uso, compresa la tecnica del parto indolore, la verifica dei livelli di assistenza assicurati e l'armonizzazione delle modalità di assistenza alla gravidanza, al parto e al puerperio, tenuto conto delle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in materia di tecnologie appropriate alla nascita;


Pag. 63


d) ridurre i fattori di rischio ambientali, personali e iatrogeni per ridurre i tassi di morbilità e mortalità materna e perinatale;
e) assicurare al neonato durante la degenza, l'instaurarsi di un corretto rapporto relazionale e la continuità del rapporto psico-affettivo con la madre, attraverso modelli organizzativi che consentano la maggiore vicinanza del neonato alla madre e la presenza del padre e di fornire ai genitori l'informazione necessaria sullo stato di salute del neonato e sui modi di garantirla.

Art. 4.
(Assistenza alla nascita).

1. Le unità sanitarie locali predispongono modelli organizzativi e risorse di personale e materiali atti a garantire:
a) l'utilizzazione di un'idonea cartella ostetrica computerizzata, nella quale sono annotati tutti i dati relativi alla gravidanza; tali dati devono essere messi a disposizione della donna e degli operatori che l'assistono durante e dopo il parto su semplice richiesta;
b) i corsi di preparazione alla maternità rivolti, fin dall'inizio della gravidanza, alla donna ed alla coppia, che forniscono le conoscenze relative all'evento gravidanza-parto-nascita-puerperio-allattamento ed alle metodiche per l'espletamento del parto;
c) l'accertamento e la certificazione delle gravidanze a rischio e dei fattori di rischio per la gravidanza.

2. In ogni caso, l'assistenza sanitaria delle gravidanze a rischio è demandata, a partire dal momento dell'accertamento, alle strutture specialistiche intra ed extra ospedaliere.
3. Deve essere favorita compatibilmente con le condizioni fisiche della puerpera e del neonato e su espresso consenso della madre, la dimissione precoce, protetta ed appropriata della madre e del figlio, e garantita l'assistenza ostetrica domiciliare integrata per il controllo del puerperio.
4. La durata e le modalità dell'assistenza post-partum devono essere adeguate allo stato fisico, psicologico e sociale della donna e del bambino, e deve essere favorita la presa in carico più precoce possibile del neonato da parte del pediatra di libera scelta.

Art. 5.
(Parto fisiologico).

1. Si definisce parto fisiologico la spontanea modalità di evoluzione dei tempi e dei ritmi della nascita. Le modalità assistenziali da assicurare durante il travaglio devono garantire:
a) il pieno rispetto delle esigenze biologiche e fisiologiche della donna e del nascituro;
b) l'assecondamento dei ritmi fisiologici del travaglio e l'eliminazione di ogni pratica non supportata da precise indicazioni cliniche, per ognuna delle quali è comunque richiesto il consenso informato;
c) la promozione e la diffusione delle tecniche di parto indolore;
d) un'organizzazione del luogo di assistenza del travaglio parto che assicuri un ambiente confortevole e rispettoso dell'intimità della donna;
e) la possibilità di avere accanto il medico o l'ostetrica di fiducia;
f) la possibilità per il padre che lo desideri, tranne in presenza di gravi ragioni, di essere sempre presente all'evento;
g) l'immediato contatto madre-figlio;
h) l'incentivazione dell'allattamento al seno nel periodo immediatamente successivo alla nascita e nei giorni seguenti.


Pag. 64

Art. 6.
(Luoghi per il parto).

1. Per garantire alla donna il diritto a vivere l'evento travaglio-parto-nascita in un contesto umanizzato e sicuro, il parto può svolgersi:
a) in strutture sanitarie pubbliche o private;
b) a domicilio.

Art. 7.
(Strutture ospedaliere per il parto).

1. Entro se mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie locali competenti per territorio, le aziende ospedaliere medesime e le strutture private accreditate attrezzano spazi adeguati per l'umanizzazione del parto, garantendo nel contempo gli standards di sicurezza ottimali già individuati dall'OMS. Inoltre questi spazi devono consentire, successivamente al parto, il contatto tra la madre e il bambino attraverso il roomingin, in collaborazione con il neonatologo, nonché la presenza senza vincoli di orari del padre. La madre deve poter usufruire di sostegno nell'accudimento del neonato.
2. Gli spazi di cui al comma 1 sono realizzati dalle aziende sanitarie locali nell'ambito dei propri progetti di ampliamento, di ristrutturazione e di costruzione di reparti ostetrici, pediatrici e neonatologici ovvero, in attesa della realizzazione delle nuove strutture, tramite una riorganizzazione funzionale degli esistenti reparti ostetrici, pediatrici e neonatologici.

Art. 8.
(Parto a domicilio).

1. Il parto a domicilio avviene per libera scelta della partoriente.
2. L'equipe specialistica che ha seguito la donna valuta se le condizioni di fisiologicità della gravidanza, di salute della partoriente, del nascituro e la situazione logistica del suo domicilio siano adeguate alla richiesta di parto a casa. Le donne con gravidanze a rischio o nelle quali si manifestino segni iniziali di patologia verranno indirizzate a strutture sanitarie pubbliche o private.
3. L'ostetrica deve assicurare alla madre, per almeno otto giorni a decorrere dal momento del parto, un'adeguata assistenza al puerperio, alla cura ed all'allattamento al seno. Il controllo pediatrico postnatale deve essere effettuato nel rispetto delle norme previste dall'articolo 18 della presente legge.

Art. 9.
(Servizio di trasporto materno e neonatale).

1. In ogni caso in cui si evidenziano a domicilio impreviste condizioni di rischio per la gravida o per il feto o il neonato, deve essere allertato e attivato il servizio di trasporto materno e/o neonatale, di cui ai commi successivi.
2. I criteri di riconoscimento delle gravidanze, dei parti e delle condizioni neonatali a rischio al fine del tempestivo ricovero nei punti nascita sono quelli individuati dall'OMS.
3. In casi di particolare gravità, il trasporto assistito del neonato deve essere effettuato da personale con competenze specifiche afferente, attraverso il servizio di trasporto d'emergenza neonatale, a strutture assistenziali di III livello, utilizzando un'unità mobile attrezzata per le cure intensive da prestare in corso di trasferimento.

Art. 10.
(Strutture di riferimento in caso di complicanze).

1. In relazione all'attuale suddivisione dei livelli di cura disposti dalle aziende sanitarie locali è previsto che il parto a domicilio, nel momento in cui non sussistano


Pag. 65

più le condizioni di fattibilità per sopraggiunte complicanze, deve essere riferito a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate di II o III livello.

Art. 11.
(Incentivi).

1. In considerazione dei maggiori costi derivanti dall'assistenza al travaglio e al parto per via vaginale, sia in termini di impegno di personale medico e paramedico che di tecnologie, il rimborso alle strutture sanitarie, relativo ai parti vaginali, è equiparato a quello previsto per i tagli cesarei.
2. Per compensare gli oneri economici che derivano alle famiglie dallo svolgimento del parto al proprio domicilio, le aziende sanitarie corrisponderanno ad esse, su richiesta e presentazione di parcelle di onorari, una somma massima corrispondente al relativo DRG.
3. Le aziende sanitarie che avranno dimostrato la diffusione della tecnica del parto indolore potranno assumere a tal fine medici anestesisti anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche.
4. Le unità operative che abbiano dimostrato, di anno in anno, di lavorare in conformità alle disposizioni della presente legge, dovranno essere incentivate dalle aziende sanitarie locali con iniziative di formazione e di aggiornamento nonché ricompensate con il finanziamento di progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge.

Art. 12.
(Compiti delle regioni).

1. Ai fini dell'espletamento delle attività connesse all'attuazione del parto fisiologico previste dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le aziende sanitarie locali, provvedono a:
a) pianificare le nuove linee guida del parto fisiologico, secondo i principi stabiliti dalla presente legge;
b) verificare annualmente il livello qualitativo del percorso parto-nascita, secondo le modalità stabilite dalla presente legge;
c) pianificare corsi di preparazione al parto rivolti alle donne in gravidanza all'interno delle strutture pubbliche e accreditate o in altra sede idonea individuata dalla competente azienda sanitaria locale;
d) raccogliere e monitorare annualmente i dati statistici delle esperienze di natalità;
e) pianificare corsi di aggiornamento per il personale, di livello generale e specialistico;
f) favorire il confronto e i collegamenti tra gli operatori dei vari dipartimenti, anche per garantire livelli uniformi di assistenza nell'ambito del percorso nascita;
g) organizzare e promuovere campagne informative sui diritti della partoriente, del nascituro e del padre.

Art. 13.
(Riqualificazione del personale).

1. Le disposizioni di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 12, comma 1, perseguono i seguenti obiettivi:
a) riutilizzazione e riqualificazione di tutto il personale attualmente impiegato nei vari servizi e del personale convenzionato in funzione delle modalità di nascita previste dagli articoli 6 e seguenti;
b) aggiornamento specifico sulle tecniche e le metodologie ostetriche al fine di assicurare la continua verifica della validità scientifica e dell'efficacia delle procedure mediche in uso e comunemente accettate;


Pag. 66


c) valorizzazione del confronto clinico come momento di aggiornamento e confronto e di garanzia della qualità della conduzione clinica;
d) collaborazione continua pluridisciplinare, sia clinica che di aggiornamento, tra i reparti di ostetricia, di neonatologia e di anestesiologia, al fine di ottimizzare gli interventi e le comunicazioni tra i reparti e i servizi;
e) formazione dell'assistenza domiciliare al puerperio di ostetriche, assistenti domiciliari e vigilatrici d'infanzia;
f) formazione di psicologi che partecipino ordinariamente alle diverse fasi dell'assistenza alla nascita;
g) diversificazione del personale, in termini di responsabilità, di organizzazione e di assistenza per la valutazione delle condizioni fisiologiche rispetto a quelle a rischio.

Art. 14.
(Relazioni ed indagini).

1. I competenti organi regionali predispongono una relazione annuale per la rilevazione dei dati relativi a:
a) morbilità e mortalità perinatale e neonatale tardiva;
b) morbilità e mortalità materna;
c) complicanze in gravidanza;
d) modalità di assistenza al parto;
e) frequenza e modalità dell'allattamento al seno.

2. Le relazioni di cui al comma 1 contengono altresì dati statistici relativi a:
a) la popolazione assistita, quali età, classe sociale di appartenenza, rischio sanitario, e altri criteri ritenuti utili;
b) i livelli di assistenza neonatale;
c) dati relativi al parto, compreso quello a domicilio.

3. Le relazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse al Ministero della salute, che cura la pubblicazione e la diffusione dei dati raccolti. Il Ministero della salute promuove annualmente lo svolgimento di indagini su:
a) la mortalità perinatale;
b) la mortalità materna;
c) l'incidenza e le indicazioni degli interventi di taglio cesareo;
d) la frequenza e tipologia di eventuali malformazioni ed handicap nei nascituri.

Capo III.
SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEL NEONATO

Art. 15.
(Tutela del neonato).

1. Il neonato è tutelato attraverso la notifica del ricovero presso i presidi ospedalieri, pubblici e privati, e la compilazione della cartella clinica, oltre che attraverso le modalità che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono nell'ambito di programmi di attivazione ed attuazione del parto a domicilio.

Art. 16.
(Livelli di cura e bacini di utenza).

1. Ad ogni nato, nell'ambito delle strutture ospedaliere, devono essere assicurate competenze specifiche sia mediche sia infermieristiche e l'aderenza ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici definiti dai progetti obiettivo in materia materna e infantile, individuati dal Piano Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma il del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,


Pag. 67

e nel rispetto delle disposizioni del presente Capo.
2. Tutti gli ospedali pubblici e privati accreditati dotati di punto nascita, anche se privi di unità operative autonome di neonatologia e di terapia intensiva neonatale, devono disporre di posti letto per cure minime ed intermedie, nell'ambito di unità operative di pediatria o neonatologia.
3. Nelle aree ad alta densità di popolazione o metropolitane i vincoli quantitativi, riferiti ai bacini di utenza che orientano la programmazione regionale del numero delle unità di terapia intensiva neonatale, possono non tradursi in una precisa delimitazione dei bacini, al fine di privilegiare il diritto di scelta dei genitori e la competitività delle aziende che insistono nel medesimo territorio.

Art. 17.
(Requisiti organizzativi e di personale).

1. Presso ogni presidio sanitario pubblico o privato accreditato sono garantiti i servizi di rianimazione primaria neonatale. A tal fine, nell'ambito della sala parto, o in un locale direttamente comunicante con essa, deve essere predisposta una zona per le prime cure e l'eventuale intervento rianimatorio sul neonato, denominata «Isola neonatale», provvista di spazio ed attrezzature adeguate allo scopo.
2. Responsabile dell'assistenza nell'isola neonatale di cui al comma 1 è un neonatologo o un pediatra con competenze neonatologiche. Nelle strutture in cui è prevista la guardia attiva ventiquattro ore su ventiquattro del neonatologo o del pediatra con competenze neonatologiche, questi devono garantire l'assistenza al neonato in sala parto.
3. Per adeguare le competenze in rianimazione neonatale nei punti nascita in cui non esista la figura del neonatologo o del pediatra con competenze neonatologiche, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rianimazione primaria ed assistenza neonatale dedicati al personale che deve prendersi cura del neonato.
4. La gestione dei corsi di cui al comma 3 è affidata, di norma, ai centri di terapia intensiva neonatale nel cui territorio ricadono i punti nascita, al fine di favorire una corretta collaborazione e integrazione tra centro di riferimento e rete ospedaliera periferica.

Art. 18.
(Controlli post-natali).

1. Tutti i neonati apparentemente sani, compresi quelli nati a domicilio, in attesa che si completino i processi fisiologici di adattamento postnatale, nelle ore successive alla nascita, devono usufruire dei comuni controlli dei parametri vitali durante l'osservazione transizionale. Tale osservazione, compatibilmente con le capacità organizzative e strutturali del reparto ospedaliero, è di norma attuata in culla presso il letto della madre.

Art. 19.
(Cartella clinica neonatologica).

1. Per ogni nato vivo deve essere compilata una cartella clinica personale contenente, oltre ai dati previsti dalle vigenti disposizioni in materia, i rilievi sulla gravidanza, sul parto e sull'andamento neonatale utili per la valutazione dell'efficienza dei servizi perinatali e dell'efficacia delle cure di nascita.
2. Il Ministro della sanità, sentito il parere di una apposita commissione di esperti, con proprio decreto da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone delle linee guida per la definizione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle caratteristiche della cartella clinica di cui al comma 1.


Pag. 68

Art. 20.
(Distacco del neonato dalla madre).

1. Qualora il neonato necessiti di cure speciali che determinano il temporaneo distacco dalla madre, deve essere assicurata, per quanto possibile, la permanenza della stessa in spazi contigui e adeguati, anche in caso di degenza in terapia intensiva neonatale.

Art. 21.
(Programmi di prevenzione, educazione e informazione).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano in via prioritaria interventi e programmi di prevenzione, educazione ed informazione per la tutela della gestante e del neonato.

Art. 22.
(Applicazione della disciplina in materia di attività usuranti).

1. A tutto il personale del ruolo medico e dei profili professionali infermieristici operanti in unità di terapia intensiva neonatale e in pronto soccorso ostetrico si applicano le agevolazioni previste dal decreto legislativo dell'11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i provvedimenti attuativi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.


Pag. 69


ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03142 Valpiana: Proposta del Governo di eliminare l'esclusività del rapporto di lavoro per i medici.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione in oggetto, vengono formulati dall'Onorevole interrogante due quesiti: il primo riguarda la mancata applicazione del contratto di lavoro del personale del Comparto, parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002/2003, il secondo la mancata liberalizzazione del rapporto di lavoro della dirigenza medica e sanitaria.
Sul primo quesito bisogna segnalare che le difficoltà che hanno, finora, impedito l'applicazione del contratto del Comparto di lavoro del personale della sanità, la cui ipotesi di accordo è stata sottoscritta l'11 dicembre 2003, sono in via di superamento.
Infatti, il Comitato di settore per il comparto sanità, in data 19 aprile 2004, ha fornito i chiarimenti richiesti dalla Corte dei conti, ribadendo la necessità di garantire al personale del suddetto comparto un adeguamento contrattuale, allineato al rinnovo degli altri comparti e confermando, contestualmente l'assunzione da parte delle Regioni degli oneri finanziari, previsti dalla ipotesi di accordo richiamata.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro della dirigenza medica, va precisato che il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, ha innovato in maniera determinante il rapporto di lavoro e l'attività libero professionale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, modificando la disciplina prevista dagli articoli 15 e successivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
A fronte dell'impianto teorico, la realtà attuativa della riforma ha dimostrato, in tutte le regioni, anche se con diverse accentuazioni, che il rapporto di lavoro esclusivo, introdotto dalla legge, e il nuovo sistema della libera professione intramuraria non sono riusciti a «legare» maggiormente il medico alla sua azienda e ad aumentare il livello quali-quantitativo delle prestazioni, incidendo sostanzialmente sulle liste di attesa, ma al contrario hanno istituzionalizzato, in molti casi, una doppia corsia di accesso alle prestazioni con gravissime disfunzioni a danno del cittadino; accade, così, che la libera professione venga spesso esercitata durante le ore di attività istituzionale o presso case di cura accreditate, con conseguente incremento delle liste di attesa.
La dicotomia fra rapporto esclusivo e rapporto non esclusivo non ha più ragione di essere, non tanto perché ormai la quasi totalità dei dirigenti medici è a rapporto esclusivo (95 per cento circa), quanto e soprattutto perché il rapporto esclusivo non ha raggiunto gli obiettivi per i quali era stato previsto, legittimando, al contrario, una generalizzata elusione degli obblighi dell'esclusività.
Il Ministero della salute ritiene che l'istituto della esclusività del rapporto deve essere profondamente modificato, consentendo, quanto meno, la reversibilità dello stesso e sopprimendo le ingiustificate penalizzazioni nei confronti del personale a rapporto non esclusivo.


Pag. 70


ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03146 Battaglia: Farmaci per la sclerosi multipla.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si segnala che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, il medico curante può richiedere agli Uffici di sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna, qualora lo ritenga opportuno, l'autorizzazione all'importazione di un medicinale, regolarmente in vendita in un Paese estero, ma non autorizzato all'immissione in commercio sul territorio nazionale.
Ai sensi, inoltre, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 50, qualora si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope, la richiesta per l'importazione può essere effettuata esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.
In merito ai quesiti specifici posti dagli Onorevoli interroganti, si fa presente che il Ministero della salute non ha mai richiesto, per l'autorizzazione all'importazione di un medicinale stupefacente o psicotropo, la ricetta di un medico specialista ospedaliero, essendo sufficiente, ai sensi della vigente normativa, la prescrizione del medico curante.
È doveroso precisare che tutte le richieste di importazione di medicinali stupefacenti o psicotropi, che siano corredate dalla prevista specifica documentazione, vengono regolarmente autorizzate, in pochi giorni, dal competente Ufficio Centrale Stupefacenti.