I Commissione - Giovedì 26 febbraio 2004


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ALLEGATO 1

5-02913 Fontanini e Stucchi: Riconoscimento della specialità al Nucleo operativo centrale di sicurezza della polizia di Stato.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (N.O.C.S.) della Polizia di Stato è stato istituito, con decreto del Ministro dell'Interno del 31 gennaio 1978, nell'ambito dell'Ufficio Centrale per le Investigazioni Generali e per le Operazioni Speciali (UCIGOS, oggi Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione), con compiti operativi antiterrorismo. È divenuto uno dei più accreditati ed addestrati reparti di polizia per eseguire operazioni ad alto rischio: liberazione di ostaggi, irruzioni per la cattura di criminali e terroristi; eccezionalmente, protezione di alte personalità istituzionali italiane o straniere in situazioni di pericolo.
Il Reparto, strutturato in team di pronto impiego in allerta costante, interviene soltanto come unità di assalto al termine dell'attività informativa ed operativa svolta dagli uffici e dai reparti ordinari della Polizia di Stato e, dunque, di regola, in «seconda battuta» rispetto ad essi: quando, cioè, si rende necessario un intervento risolutivo di particolare difficoltà, da condurre nelle condizioni di maggiore sicurezza possibile.
Ovviamente il personale del NOCS fruisce di un addestramento specifico, che prevede l'utilizzazione di spazi, ambienti ed attrezzature particolari, tra le quali la ricostruzione di diversi ambienti operativi (banche, aerei, scuole, vie cittadine, eccetera), simulatori a elevata tecnologia, e una pista di quattro chilometri per l'addestramento alla guida veloce in diverse condizioni di fondo stradale.
Condividendo l'esigenza di assicurare la massima efficienza dei Reparti di eccellenza delle Forze di Polizia, con forme adeguate di coordinamento, vorrei dire che l'interrogante non specifica in che cosa dovrebbe tradursi la «specialità» che si propone di riconoscere al NOCS: essi non possono assimilarsi alle attuali cosiddette «Specialità» della Polizia di Stato (Stradale, Ferroviaria, Postale e delle Frontiere), che storicamente si differenziano per la peculiarità dei compiti, ma che comunque sono inquadrate nell'ambito degli Uffici centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Quanto richiesto ritengo, invece, possa riferirsi al contenuto di una proposta di legge d'iniziativa dello stesso Onorevole Stucchi, recante «Istituzione del Nucleo operativo centrale speciale di sicurezza della Polizia di Stato» (A.C. n. 3309). La proposta intende attribuire al NOCS forme particolari di autonomia funzionale, tra le quali la diretta dipendenza dal Ministro dell'Interno ovvero, su sua delega, dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Un'accentuazione in tal senso degli elementi di specificità nella disciplina e nell'organizzazione del NOCS porrebbe tale Reparto al di fuori del contesto organizzativo che regola l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, facendolo diventare una sorta di corpo «separato» rispetto alle altre Forze di Polizia.
Si avrebbe una evidente disarmonia sia con il principio cardine della legge n. 121 del 1981, secondo il quale il Ministro dell'Interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e


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della sicurezza pubblica avvalendosi della predetta Amministrazione (articolo 2), sia con i principi ispiratori delle riforme dell'ultimo periodo in tema di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni (fino al decreto legislativo n. 300 del 1999), che escludono poteri gestionali in capo agli organi di governo.
Ciò senza considerare le ripercussioni negative sotto il profilo del coordinamento e del raccordo operativo con le altre strutture di polizia.


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ALLEGATO 2

5-02911 Mascia ed altri: Intervento delle forze di polizia nei confronti di manifestanti contro l'alta velocità ferroviaria.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Nella mattinata del 3 febbraio 2004 personale della Polizia di Stato è intervenuto in via di Tor Cervara a Roma, all'altezza del ponte della ferrovia, poiché alcuni cittadini avevano iniziato una manifestazione non preavvisata. Il personale di polizia accertava che circa 50 persone stavano manifestando contro i lavori della T.A.V (Treno Alta Velocità), attraversando continuamente la strada così da ostacolare, anche in modo sensibile, la circolazione. Tra i manifestanti, come successivamente confermato da personale della Digos, vi erano due esponenti del Movimento dei Disobbedienti e di Action, Guido Lutrario e Nunzio D'Erme, e alcuni appartenenti al Comitato di lotta per la casa.
Alcuni dimostranti si allontanavano poi per recarsi presso uno stabile nella vicina via Morbelli, dove occupavano un appartamento al piano terra di proprietà della T.A.V.; alle 12.00 venivano raggiunti dal resto dei manifestanti (in totale, circa 200 persone).
Le forze dell'ordine tentavano ripetutamente di convincere gli occupanti (in tutto 15) a liberare l'appartamento. Verso le 13.00 i manifestanti hanno improvvisamente tentato di entrare con la forza nell'atrio dello stabile.
Il personale di Polizia, nel frattempo rinforzato, riusciva a resistere all'azione di sfondamento e a far uscire i dimostranti.
All'azione della Polizia i manifestanti rispondevano indossando caschi, presumibilmente riposti in precedenza sotto alcune auto in sosta, e cercavano lo scontro con la forza pubblica con spintoni, calci e lanci di oggetti.
Per impedire il compimento di ulteriori reati e porre fine all'occupazione, si rendevano quindi necessari da parte delle forze dell'ordine due interventi di alleggerimento che ponevano fine all'agitazione.
Durante lo scontro è stato fermato e arrestato tale Gabriele Greco per violenza, resistenza a pubblico Ufficiale e manifestazione non preavvisata. Il giorno successivo Greco è stato giudicato col rito direttissimo e, a seguito di convalida dell'arresto, rimesso in libertà con udienza fissata per il 18 giugno.
L'immobile occupato è rientrato in possesso della TAV, che ha affidato il servizio di vigilanza ad una società privata.
Il Commissariato di P.S. «Prenestino» ha trasmesso all'Autorità Giudiziaria una informativa di reato sui fatti; sono stati denunciati in stato di libertà 9 esponenti dell'antagonismo romano.
Nell'occasione sono rimasti contusi 5 appartenenti alla Polizia di Stato (2 del Reparto Volanti e 3 del I Reparto Mobile).
Non risultano agli atti della Questura di Roma segnalazioni di feriti tra i manifestanti, né risulta che una donna incinta abbia fatto ricorso alle cure dei sanitari.


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ALLEGATO 3

5-02912 D'Alia: Potenziamento della questura di Messina e suo inserimento nell'elenco delle questure ad ordinamento differenziato.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

La razionalizzazione delle risorse, la dislocazione territoriale dei presidi delle forze di polizia e la distribuzione numerica dei relativi contingenti non rispondono solo a criteri statistici, ma sono il risultato di una valutazione complessa, che investe profili di efficienza, di equilibrio e di rispetto per le reali esigenze dei cittadini.
Ogni situazione locale va considerata nella complessiva ottica nazionale, tenendo presenti le risorse umane e finanziarie disponibili, e comunque privilegiando la visione d'insieme
Come ricorda l'interrogante, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, nello stabilire l'ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti, individua, al comma 5, 14 Questure considerate «sedi di particolare rilevanza», cui sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello C.
Non tutte le regioni sono dotate di sedi di tale rango, ma la Sicilia è l'unica regione nella quale sono presenti due sedi così qualificate, Catania e Palermo: ciò per la situazione delicata dell'ordine e della sicurezza pubblica in quelle province.
Per di più, la sede di Catania - città non distante da Messina - è sede della Direzione interregionale della Polizia di Stato, con competenza per le regioni Sicilia e Calabria.
L'eventuale inclusione della Questura di Messina nel predetto elenco comporterebbe la necessità di «declassare» uno dei 18 Uffici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per i quali è previsto un dirigente generale di P.S., ovvero di aumentare la dotazione organica di tale qualifica: al momento tale strada non è percorribile; le Questure sono organizzate secondo un modulo-tipo ordinario che prevede la preposizione a esse di un dirigente superiore, mentre le Questure a ordinamento differenziato costituiscono una eccezione.
Ricordo comunque che la Questura di Messina ha un organico complessivo di 505 elementi (467 appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e 38 appartenenti ai ruoli tecnici), superiore di 70 unità rispetto alla dotazione organica prevista. A essi vanno aggiunti 93 appartenenti alla Amministrazione Civile dell'Interno, che consentono di evitare l'impiego di personale operativo in servizi burocratici e amministrativi.
Sommando il personale dei Commissariati distaccati, il numero totale dei dipendenti dei ruoli ordinari ammonta a 750 - oltre ai ricordati 38 tecnici - rispetto ad una previsione organica di 645, con un saldo attivo, quindi, di 103 dipendenti.
Complessivamente, gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno sono 115.
Entro il prossimo aprile, poi, alla Questura di Messina è prevista l'assegnazione dei 3 ulteriori elementi nell'ambito del servizio di «poliziotto di quartiere».
Per quanto riguarda il potenziamento tecnologico, di recente sono stati effettuati importanti interventi in attuazione di un progetto denominato «Sistema per il Controllo del Territorio della Polizia di Stato» (SCT), che rientra nel Programma Operativo


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Nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia», cofinanziato dall'Unione Europea.
Il nuovo sistema, avviato il 13 gennaio 2003, opera sulle 24 ore, e gestisce, tra l'altro, 693 «obiettivi sensibili» e 431 «allarmi automatici»; l'apparato prevede canali di collegamento vocale e per lo scambio dati con le pattuglie in servizio sul territorio, che potranno interrogare direttamente la banca dati interforze centrale delle Forze di Polizia, nonché un nuovo sistema di radiolocalizzazione.
Il software centrale è corredato dalla cartografia dei Comuni della provincia dove operano pattuglie della Polizia di Stato, per una superficie «coperta» di oltre 3.100 Kmq.
Per la gestione del sistema è stato necessario procedere alla formazione di 55 operatori, tra i quali due «formatori», che provvederanno alle ulteriori attività di addestramento e aggiornamento del personale addetto.
La realizzazione dell'opera ha richiesto il completo rifacimento della Sala Operativa con interventi edili, impiantistici ed ambientali; tra l'altro, è stata realizzata una «postazione speciale» per la gestione degli eventi di maggior rilievo da parte di più «soggetti decisori» ed è stato realizzato un apparato avanzato di comunicazioni telefoniche per la gestione delle chiamate al 113 e per le comunicazioni dirette con altri Enti coinvolti nelle attività di «Pronto Intervento».
Negli ultimi 12 mesi, col nuovo Sistema, è stato possibile rispondere a 8.838 richieste, che hanno comportato 7.837 interventi da parte di pattuglie delle Forze di Polizia in servizio sul territorio.


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ALLEGATO 4

5-02914 Leoni ed altri: Ritardo dell'iscrizione dell'interdizione dai pubblici uffici a carico del sindaco di Amaseno, condannato per abuso di ufficio.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Sulla vicenda oggetto dell'interrogazione sono stati effettuati approfonditi accertamenti presso l'amministrazione comunale di Amaseno dai quali risulta che la prima comunicazione della Corte di Appello di Roma del 13 dicembre 2001 relativa alla cancellazione dalle liste elettorali del Dottor Eligio Ruggeri, è stata ricevuta ed aperta direttamente dal Sindaco pro tempore il quale, dopo aver verificato che l'atto non era munito della firma del Cancelliere e risultava privo dei necessari contenuti formali, lo restituiva direttamente all'Ufficio mittente.
La successiva comunicazione del 19 febbraio, che ha sostituito ed integrato il precedente atto nel quale si ometteva l'indicazione della sospensiva della pena, è stata trattenuta dal responsabile dell'ufficio affari generali e custodita in cassaforte come da specifica richiesta del Sindaco pro tempore, al fine di mantenere la dovuta riservatezza del provvedimento e successivamente consegnata al responsabile Ufficio elettorale comunale che ha curato gli adempimenti di competenza entro il previsto termine della revisione straordinaria delle liste elettorali.
Ricordo, infatti, che in ordine agli adempimenti di cancellazione dalle liste elettorali sono previste due revisioni dinamiche ogni anno: una entro il 10 gennaio ed una entro il 10 luglio. Si hanno, inoltre, le revisioni straordinarie in occasione delle consultazioni elettorali, come da calendario reso noto dalla Prefettura interessata. Nel caso in esame la prima scadenza utile per procedere alla cancellazione del Ruggeri è stata quella da effettuare entro il 3 aprile 2002; l'operazione è effettivamente avvenuta il 2 aprile 2002 e conseguentemente il 14 maggio 2002 veniva avviata la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi degli articoli 53 e 141 del testo unico degli enti locali e si ritenevano non più attuali le richieste di un incontro formulate dai consiglieri di minoranza, con note rispettivamente datate 4 e 13 giugno 2002.
Per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi di natura professionale del Signor Ruggeri, contrariamente a quanto affermato dagli On.li interroganti, ricordo che in base all'articolo 66 del Codice penale - sostituito dall'articolo 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 - l'applicazione della misura accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici segue la sorte della pena principale, con riferimento alla sospensione condizionale della stessa. Il predetto articolo stabilisce, infatti, che la sospensione condizionale della pena si estende anche alle pene accessorie e che la condanna ad una pena sospesa dietro condizionale non può costituire, da sola, un impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati, né motivazione per il diniego di concessioni, licenze o autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorative. Tale sospensione, in seguito alla modifica del già citato articolo 256, si realizza automaticamente, senza pertanto che sia necessario un provvedimento che ne faccia esplicito riferimento.


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ALLEGATO 5

Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (C. 411 Pisapia, C. 3229 Mazzoni e C. 3344 Finocchiaro).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. È istituito il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante dei diritti».
1. 1.Boato, Mascia, Bressa, Leoni.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. È istituito il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, autorità garante autonoma e indipendente, denominato, ai fini della presente legge, Garante dei diritti.

Conseguentemente, sostituire ovunque ricorrano le parole: difensore civico con le seguenti: Garante dei diritti e le parole: difensore civico delle persone private della libertà personale con le seguenti: Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
1. 1.Boato, Mascia, Bressa, Leoni (nuova formulazione).

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: né attività inerenti ad con le seguenti: né ricoprire incarichi per conto di.
3. 1. Mascia, Leoni, Bressa, Boato.

ART. 7.

Al comma 3, sopprimere le parole: previo preavviso ma.
7. 2. Mascia, Leoni, Bressa, Boato.

Al comma 3, sopprimere le parole: previo preavviso e.
7. 1. Mascia, Leoni, Bressa, Boato.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Il difensore civico durante le visite delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'arma dei carabinieri, le caserme della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza verifica altresì le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi.
7. 4. Mascia, Leoni, Bressa, Boato.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Il difensore civico senza autorizzazione, visita, altresì, in condizione di sicurezza i centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di verificare il rispetto degli adempimenti e delle procedure previste agli articoli 20, 21, 22 e 23 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394.
7. 3. Mascia, Leoni, Bressa, Boato.


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ART. 8.

Sopprimere il comma 2.
8. 1. Mazzoni.

ART. 9.

Al comma 5, sostituire le parole: al magistrato di sorveglianza con le seguenti: al tribunale di sorveglianza.
9. 50.Il Relatore.

Al comma 6, sostituire le parole: Il magistrato di sorveglianza con le seguenti: Il tribunale di sorveglianza.
9. 51.Il Relatore.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Il difensore civico quando ritenga che le amministrazioni responsabili delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'arma dei carabinieri, le caserme della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza tengano comportamenti non conformi alle norme vigenti ovvero che le istanze dei reclami a lui rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture, siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinarsi in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
6-ter. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 4, il difensore civico può richiedere l'intervento del questore e del prefetto territorialmente competenti.
9. 2.Mascia, Leoni, Bressa, Boato.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Il difensore civico quando ritenga che le amministrazioni responsabili delle strutture di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tengano comportamenti non conformi alle norme indicate agli articoli 20, 21, 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, ovvero che le istanze dei reclami a lui rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture, siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinarsi in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
6-ter. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 4, il difensore civico può richiedere al magistrato territorialmente competente di annullare l'atto che reputi illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.
9. 1.Mascia, Leoni, Bressa, Boato.


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ALLEGATO 6

Disciplina attività discoteche (Testo unificato C. 566 Molinari, C. 592 Cola, C. 1155 Peretti, C. 3068 Gambini, C. 4180 Governo, C. 4341 Polledri e C. 4421 Buontempo).

EMENDAMENTI RIFORMULATI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Le regioni definiscono le norme di amministrazione e coordinamento per la determinazione dell'orario di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive, di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135. I comuni provvedono a fissare tale orario secondo i criteri stabiliti dalle regioni.
2. Le regioni, in sede di conferenza Stato-città-Regioni, determinano i criteri che saranno attuati dai comuni, nel rispetto delle diverse realtà locali.
1. 1.Mascia, Grillini (nuova formulazione).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Esercizio di discoteche e sale da ballo).

1. La Conferenza unificata determina i criteri relativi all'orario di apertura e di chiusura delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali di intrattenimento notturno, anche annessi alle strutture ricettive, di cui all'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135.
2. Le regioni sulla base dei criteri di cui al comma 1 provvedono a stabilire l'orario di apertura e di chiusura dei locali di cui al comma 1. I comuni stabiliscono il predetto orario secondo i criteri individuati dalle regioni e nel rispetto delle diverse realtà locali.
1. 4.Gambini, Grillini, Leoni, Bressa, Boato(nuova formulazione).

Al comma 1, capoverso Art. 68-bis, al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione non è richiesta per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 in modo del tutto occasionale, senza fini di lucro e compatibili con le finalità sociali dei circoli privati e delle associazioni medesime.
1. 13.Sinisi, Fistarol (nuova formulazione).


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ALLEGATO 7

Programma legislativo e di lavoro della Commissione delle Comunità europee per l'anno 2004, programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2004 e programma strategico pluriennale 2004-2006.COM(2003)645 def. - 16195/03 - 15896/03.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La I Commissione affari costituzionali,
esaminati il programma legislativo e di lavoro della Commissione della Comunità europea per l'anno 2004, il programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per il 2004 e il programma strategico pluriennale del Consiglio dell'Unione Europea per gli anni 2004-2006 relativamente alle parti di competenza;
rilevato che la tematica della «stabilità» è ricompresa tra le priorità politiche individuate nel programma legislativo e di lavoro della Commissione e che in tale ambito è previsto lo sviluppo di iniziative volte ad incentivare il percorso verso la creazione di uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza, da consolidare, secondo quanto richiesto dal Trattato di Amsterdam, entro la scadenza del maggio 2004, in particolare mirando ad un'azione efficace sul versante delle frontiere comuni, intervenendo severamente nei confronti dell'immigrazione clandestina, incentivando l'integrazione degli immigrati regolari ed introducendo misure di lotta contro criminalità e terrorismo;
valutata positivamente la priorità conferita, nei paragrafi E ed F del programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2004, alle questioni relative al tema «immigrazione, frontiere e asilo», con particolare riguardo alla piena attuazione del programma di Tampere e, a partire dal secondo semestre 2004, alla definizione di ulteriori sviluppi delle politiche dell'Unione sulla base della valutazione dei risultati raggiunti;
rilevato, più in particolare, che il programma operativo del Consiglio si propone, per quanto riguarda l'immigrazione legale, di concludere l'esame delle proposte relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Stati terzi che intendono svolgere attività di lavoro o di studio, delle quali anche la Commissione raccomanda l'adozione nel suo programma di lavoro per il 2004;
valutato positivamente che, per quanto riguarda le iniziative in materia di immigrazione, frontiere e asilo, il Consiglio intende istituire una agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne dell'Unione europea, disciplinare le procedure di asilo e quelle per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato, dettare una disciplina uniforme in materia di visti e di permessi di soggiorno, conformemente alle priorità indicate anche nel programma di lavoro della Commissione per il 2004;
rilevato altresì che il programma operativo del Consiglio per il 2004 prevede l'adozione di misure finalizzate all'erogazione di un sostegno finanziario comunitario a favore di un programma europeo per il rimpatrio e l'elaborazione di norme minime in materia di riammissione;
considerato che il programma strategico pluriennale del Consiglio dell'Unione europea per gli anni 2004-2006


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individua le tappe per l'attuazione delle varie priorità individuate, fissando, tra l'altro, obiettivi specifici in vista del perseguimento della sicurezza interna ed esterna;
rilevato che il Parlamento italiano ha affrontato le tematiche dell'immigrazione clandestina, del diritto d'asilo e dell'integrazione degli stranieri legalmente residenti, che rappresentano priorità di azione dei programmi del Consiglio e della Commissione, sia con l'approvazione della legge 30 luglio 2002, n. 189 che attraverso l'esame, attualmente in corso presso la I Commissione della Camera dei deputati, di proposte di legge concernenti la disciplina del diritto d'asilo, nonché di proposte di legge costituzionale concernenti l'attribuzione del diritto di voto amministrativo agli stranieri;
valutato positivamente che il programma operativo del Consiglio affronta il tema del rapporto tra cittadini ed amministrazione, soffermandosi in particolare sull'esigenza di valorizzare la partecipazione attiva e democratica dei cittadini e di migliorare la qualità dell'amministrazione pubblica nell'Unione e che, inoltre, il programma strategico pluriennale del Consiglio considera l'efficienza amministrativa quale condizione per lo sviluppo dell'imprenditorialità;
ricordato che anche in Italia tali principi sono stati oggetto di particolare attenzione a partire dall'introduzione della legge annuale di semplificazione quale strumento periodico di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e che è in corso di esame parlamentare un disegno di legge volto ad introdurre nuove norme generali sull'azione amministrativa, finalizzate a far fronte all'esigenza di amministrazioni più trasparenti e più efficienti;
valutato positivamente, infine, che il programma operativo del Consiglio, predisposto dalle Presidenze irlandese ed olandese, individua quale obiettivo prioritario quello dell'attuazione della parità di trattamento tra donne e uomini quanto all'accesso ai settori non connessi all'occupazione, già contemplati dalla direttiva 2000/78 CE,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.


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ALLEGATO 8

Programma legislativo e di lavoro della Commissione delle Comunità europee per l'anno 2004, programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2004 e programma strategico pluriennale 2004-2006.COM(2003)645 def. - 16195/03 - 15896/03.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La I Commissione affari costituzionali,
esaminati il programma legislativo e di lavoro della Commissione della Comunità europea per l'anno 2004, il programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per il 2004 e il programma strategico pluriennale del Consiglio dell'Unione Europea per gli anni 2004-2006 relativamente alle parti di competenza;
rilevato che la tematica della «stabilità» è ricompresa tra le priorità politiche individuate nel programma legislativo e di lavoro della Commissione e che in tale ambito è previsto lo sviluppo di iniziative volte ad incentivare il percorso verso la creazione di uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza, da consolidare, secondo quanto richiesto dal Trattato di Amsterdam, entro la scadenza del maggio 2004, in particolare mirando ad un'azione efficace sul versante delle frontiere comuni, intervenendo nei confronti dell'immigrazione clandestina, incentivando l'integrazione degli immigrati regolari ed introducendo misure di lotta contro criminalità e terrorismo;
valutata positivamente la priorità conferita, nei paragrafi E ed F del programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2004, alle questioni relative al tema «immigrazione, frontiere e asilo», con particolare riguardo alla piena attuazione del programma di Tampere e, a partire dal secondo semestre 2004, alla definizione di ulteriori sviluppi delle politiche dell'Unione sulla base della valutazione dei risultati raggiunti;
rilevato, più in particolare, che il programma operativo del Consiglio si propone, per quanto riguarda l'immigrazione legale, di concludere l'esame delle proposte relative alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Stati terzi che intendono svolgere attività di lavoro o di studio, delle quali anche la Commissione raccomanda l'adozione nel suo programma di lavoro per il 2004;
valutato positivamente che, per quanto riguarda le iniziative in materia di immigrazione, frontiere e asilo, il Consiglio intende istituire una agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne dell'Unione europea, disciplinare le procedure di asilo e quelle per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato, dettare una disciplina uniforme in materia di visti e di permessi di soggiorno, conformemente alle priorità indicate anche nel programma di lavoro della Commissione per il 2004;
rilevato altresì che il programma operativo del Consiglio per il 2004 prevede l'adozione di misure finalizzate all'erogazione di un sostegno finanziario comunitario a favore di un programma europeo per il rimpatrio e l'elaborazione di norme minime in materia di riammissione;
considerato che il programma strategico pluriennale del Consiglio dell'Unione europea per gli anni 2004-2006


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individua le tappe per l'attuazione delle varie priorità individuate, fissando, tra l'altro, obiettivi specifici in vista del perseguimento della sicurezza interna ed esterna;
rilevato che il Parlamento italiano ha affrontato le tematiche dell'immigrazione clandestina, del diritto d'asilo e dell'integrazione degli stranieri legalmente residenti, che rappresentano priorità di azione dei programmi del Consiglio e della Commissione, sia con l'approvazione della legge 30 luglio 2002, n. 189 che attraverso l'esame, attualmente in corso presso la I Commissione della Camera dei deputati, di proposte di legge concernenti la disciplina del diritto d'asilo, nonché di proposte di legge costituzionale concernenti l'attribuzione del diritto di voto amministrativo agli stranieri; rilevato altresì che la I Commissione ha inserito nel proprio calendario dei lavori l'esame di proposte di legge in materia di cittadinanza;
valutato positivamente che il programma operativo del Consiglio affronta il tema del rapporto tra cittadini ed amministrazione, soffermandosi in particolare sull'esigenza di valorizzare la partecipazione attiva e democratica dei cittadini e di migliorare la qualità dell'amministrazione pubblica nell'Unione e che, inoltre, il programma strategico pluriennale del Consiglio considera l'efficienza amministrativa quale condizione per lo sviluppo dell'imprenditorialità;
ricordato che anche in Italia tali principi sono stati oggetto di particolare attenzione a partire dall'introduzione della legge annuale di semplificazione quale strumento periodico di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e che è in corso di esame parlamentare un disegno di legge volto ad introdurre nuove norme generali sull'azione amministrativa, finalizzate a far fronte all'esigenza di amministrazioni più trasparenti e più efficienti;
valutato positivamente, infine, che il programma operativo del Consiglio, predisposto dalle Presidenze irlandese ed olandese, individua quale obiettivo prioritario quello dell'attuazione della parità di trattamento tra donne e uomini quanto all'accesso ai settori non connessi all'occupazione, già contemplati dalla direttiva 2000/78 CE,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.