Martedì 24 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 11.40.
Decreto-legge n. 2/2004: Trattamento economico dei collaboratori linguistici presso le Università.
C. 4696 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame.
Cesare CAMPA (FI), relatore, rileva come il decreto-legge in esame, il cui disegno di legge di conversione è già stato approvato dal Senato, equipari (articolo 1, comma 1) il trattamento economico degli ex lettori di madre lingua straniera, oggi collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, presso talune Università (Basilicata, Milano, Palermo, Pisa, Roma «la Sapienza» e Napoli «l'Orientale») a quello dei ricercatori universitari confermati a tempo definito. Tale equiparazione è disposta
ai soli fini del trattamento economico, escludendo l'esercizio di qualsiasi funzione docente. Con il provvedimento in esame, l'Italia intende dare esecuzione alla sentenza del 26 giugno 2001 della Corte di giustizia europea in materia di principi sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla parità di trattamento sanciti dal Trattato istitutivo della Comunità europea.
Ricorda che la mancanza di stabilità nel rapporto di lavoro dei «lettori di madrelingua straniera» aveva formato oggetto di censura da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee sin dalla fine degli anni '80. A seguito delle sentenze della Corte del 30 maggio 1989 e del 2 agosto 1993, ed in pendenza della procedura d'infrazione n. 92/4660, al personale appartenente alla categoria in questione fu attribuito, in base all'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, un nuovo inquadramento. I lettori, qualificati ora «collaboratori linguistici», vennero assunti con contratto di lavoro subordinato (e non più autonomo) a tempo indeterminato, secondo modalità disciplinate dalle università in base ai rispettivi ordinamenti e con salvezza dei diritti acquisiti in relazione ai preesistenti rapporti di lavoro. Tuttavia, nel contesto dell'autonomia degli istituti universitari, talune università non si sono adeguate alla nuova normativa, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dei diritti quesiti dei collaboratori linguistici che avevano lavorato come lettori di lingua straniera prima del 1995.
L'articolo 1 del decreto-legge provvede, in tale contesto, a sanare la posizione economica dei collaboratori linguistici in questione, disponendo il versamento della differenza tra il trattamento economico percepito dagli ex lettori linguistici dalla data della prima assunzione e il trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione. Secondo quanto specificato nella relazione tecnica del Governo, il riconoscimento dei diritti quesiti sarebbe da riferire al periodo temporale che va dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - il quale prevede la figura dei lettori universitari di lingua madre straniera - fino alla trasformazione di questi in collaboratori ed esperti linguistici avvenuta con il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 1995, n. 236 - che sottopone i collaboratori stessi alla disciplina del contratto collettivo nazionale. Nel corso dell'esame al Senato è stato approvato un emendamento, che definisce l'impegno pieno complessivo, corrispondente a 500 ore.
Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame, l'ammontare da corrispondere sarebbe pari a circa 10 milioni di euro, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato. Nel caso di persistente inadempienza rispetto alle indicazioni della sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2001, sussiste l'eventualità dell'erogazione di sanzioni di importo pari a circa 250 mila euro al giorno.
L'articolo 2, al comma 1, istituisce un sistema che stabilisce l'equipollenza ipso iure dei titoli accademici di laurea e laurea specialistica in materie giuridiche, rilasciati dalle istituzioni universitarie straniere e non statali italiane operanti in Italia, con i corrispondenti titoli di laurea in giurisprudenza rilasciati dalle università statali italiane. Tuttavia, sono ammesse a questo sistema di equipollenza solo quelle istituzioni universitarie che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riconosce di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale. La procedura per tale riconoscimento prevede l'adozione di un decreto ministeriale, emanato previo conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con cui deve essere accertata la corrispondenza dei percorsi formativi e dei programmi di insegnamento delle istituzioni interessate ai corrispondenti percorsi e titoli rilasciati dalle università italiane. Deve essere altresì verificata l'adeguatezza delle strutture edilizie,
strumentali e didattico-scientifiche nonché la qualificazione del corpo docente.
Il comma 2 dell'articolo esclude dalla «procedura di dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 tutti i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4 , secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148», di ratifica della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio stranieri relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, conclusa tra gli Stati membri dei Consiglio d'Europa, Stati Uniti, Canada e Australia.
Rilevato come di tali questioni potrebbe occuparsi la contrattazione collettiva, sottolinea come, nel caso specifico, sia ormai impossibile ricorrervi a causa della sentenza della Corte di giustizia europea. Formula pertanto una proposta di parere favorevole.
Aldo PERROTTA (FI), manifestato apprezzamento per la relazione svolta, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Decreto-legge n. 16/2004: Agricoltura e pesca.
C. 4644 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Dario GALLI (LNFP), relatore, rileva come il decreto-legge n. 16 del 2004 sia composto di 6 articoli concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.
L'articolo 1 sostituisce il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 e detta norme volte a semplificare la denuncia aziendale dell'impiego presunto di manodopera agricola. La norma prevede, in particolare, che a decorrere dal 2004 la denuncia venga presentata su un apposito modello predisposto dall'INPS; a tale ente, inoltre, viene riconosciuta la possibilità di disconoscere, ai fini previdenziali, le prestazioni lavorative che, sulla base di una stima tecnica presuntiva, si ritiene non siano state realmente effettuate. Parrebbe opportuno specificare che - a seguito della modifica - dovrà essere predisposto un nuovo modello INPS entro il 30 aprile 2004. L'articolo in esame riconosce inoltre all'INPS un potere di disconoscimento, ai fini della tutela previdenziale, delle prestazioni di lavoro non effettuate, sulla base di una stima tecnica presuntiva. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge n. 269/2003, nel testo originario, stabiliva l'obbligo, per i datori di lavoro che assumono operai agricoli a tempo determinato, di integrare i dati forniti all'atto dell'avviamento al lavoro con l'indicazione del tipo di coltura praticata o l'allevamento condotto, nonché il fabbisogno di manodopera necessaria nell'anno calcolato sulla base dei valori medi di impiego di manodopera. Tale disposizione era stata introdotta allo scopo di contrastare i rapporti fittizi in agricoltura, legati in particolar modo al fenomeno dei cd. «cinquantunisti», attraverso una procedura di accertamento basata su parametri presuntivi. Si ricorda che la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione decreto-legge n. 269 stimava al 20% sul totale degli iscritti il fenomeno dei rapporti fittizi.
Secondo la relazione allegata al decreto, la disposizione sopra richiamata costituiva «un notevole aggravio burocratico per i datori di lavoro chiamati ad indicare in via presuntiva gli stessi dati» che potrebbero essere desunti dalla denuncia aziendale. Il richiamo ai «valori medi di impiego di manodopera» contenuto nel testo originario dell'articolo 44, comma 7, esponeva inoltre l'INPS a numerosi contenziosi, dal momento che detti valori non sono ritenuti realistici dal mondo agricolo. Il testo novellato del
comma 7 dell'articolo 44 consente all'INPS di espletare comunque le necessarie verifiche in base alla denuncia aziendale, riconoscendogli inoltre un potere di disconoscimento delle prestazioni di lavoro ai fini della tutela previdenziale.
L'articolo 2 detta norme concernenti il contenzioso in materia di quote-latte. La disposizione, in particolare, consente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di restituire ai produttori le somme ad essi dovute a seguito degli accertamenti regionali in relazione al prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 (comma 1), prevedendo, allo scopo, un finanziamento di 6 milioni di euro per il 2004 (comma 2). La disposizione, inoltre, introduce norme volte a snellire gli adempimenti a carico dei produttori che aderiscono al versamento rateale del prelievo supplementare dovuto per i periodi dal 1995-1996 al 2001-2002 (comma 3).
L'articolo 3 prevede interventi in favore del settore della pesca, per un importo complessivo di 24,5 milioni di euro per il triennio 2004-2006, a valere sulle risorse già stanziate per il finanziamento del Piano nazionale per la pesca marittima. La disposizione, in particolare, prevede risorse aggiuntive, pari a 5 milioni di euro per il 2004, per finanziare la misura di accompagnamento sociale di cui all'articolo 52, comma 81, della legge n. 448 del 2001 (comma 1), nonché nuove risorse, pari a 9 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per finanziare una misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca, disposta dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, in connessione con l'attuazione del fermo biologico della pesca (comma 2). Si tratta di misure compensative del fermo biologico, consistenti - tra l'altro - nella concessione di un contributo monetario minimo garantito a ciascun marittimo e nel pagamento dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali. La disposizione prevede, altresì, la partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per il 2004, alle spese per l'acquisto di sistemi di localizzazione e controllo satellitare della navi da pesca nazionali (comma 3).
L'articolo 4 prevede una serie di misure in favore degli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347 del 2003 (cosiddetto decreto Parmalat) nei sei mesi precedenti l'ammissione. Si tratta di agevolazioni creditizie in favore degli imprenditori agricoli che abbiano conferito propri prodotti alle cosiddette grandi imprese insolventi. Le stesse agevolazioni sono previste dall'articolo successivo anche in favore delle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle medesime grandi imprese insolventi. Con riferimento alle competenze della Commissione, si segnala che l'articolo 4 prevede la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli per gli anni 2004-2006 (comma 3). Come anticipato, l'articolo 5 prevede misure in favore degli autotrasportatori che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria ai sensi del citato decreto-legge n. 347 del 2003 (cosiddetto decreto Parmalat) nei sei mesi precedenti l'ammissione. L'articolo 6 dispone, come di consueto, in ordine alla entrata in vigore del decreto-legge.
L'articolo unico del disegno di legge di conversione, reca, oltre alla consuete disposizioni in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge e alla sua conversione in legge, una norma (comma 2) con cui si stabilisce che anche uffici, reparti e unità specializzate del Corpo forestale dello Stato possono eseguire, con esclusivo riferimento al Ministro ed ai sottosegretari di Stato, servizi di protezione e di vigilanza. Si tratta di una eccezione rispetto ai disegni di legge di conversione: più frequenti sono i casi nei quali sono le Camere, durante l'iter parlamentare, ad introdurre disposizioni ulteriori nel disegno di legge di conversione; il Comitato per la legislazione ha richiesto la soppressione di tale comma.
Aldo PERROTTA (FI) sottolinea come il contenuto del provvedimento in esame sia condivisibile, in particolare per quanto attiene all'obiettivo di contrastare i rapporti fittizi in agricoltura, alle misure, per il settore della pesca, di compensazione del fermo biologico consistenti in un contributo monetario ai marittimi ed alle provvidenze per gli imprenditori agricoli e le imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, con riferimento alla crisi Parmalat.
Dario GALLI (LNFP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).
Carmen MOTTA (DS-U), rilevato come il provvedimento in esame abbia considerevole importanza con riferimento alla crisi Parmalat, che coinvolge gli interessi dei lavoratori della provincia di Parma ma più in generale di tutto il territorio nazionale, sottolinea come in tale ambito occorra porre particolare attenzione alla loro tutela. Evidenziato pertanto come nella sede di merito sia opportuno approvare emendamenti al provvedimento in esame che accolgano le richieste avanzate dai lavoratori dell'indotto e delle aziende di trasporto colpite dalla crisi, dichiara di astenersi sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Decreto-legge n. 9/2004: Partecipazione italiana a operazioni internazionali.
C. 4725 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, rileva come il decreto-legge n. 9 del 2004, già approvato dal Senato, riguardi attività e missioni internazionali, militari e civili, nelle quali l'Italia è impegnata e la cui autorizzazione legislativa è scaduta il 31 dicembre 2003. Il personale complessivamente impiegato nei vari teatri ammonta a circa 10.000 unità e le spese previste con questo decreto sono esattamente pari a 531.601.831 euro.
Il decreto è articolato in tre capi. Il capo I (articolo 1 e 1-bis) riguarda la missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq e prevede che il termine della missione sia differito al 30 giugno 2004. L'articolo 1-bis modifica il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero, estendendo alle famiglie delle vittime civili di Nassiriya e di Istanbul il diritto al collocamento obbligatorio previsto dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Tale beneficio era già stato esteso ai congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dall'articolo 34 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Il Capo II (articoli 2-13-ter) proroga la partecipazione italiana militare e civile ad altre operazioni internazionali, nel territorio dell'ex Jugoslavia, in Bosnia, Kosovo, Fyrom, Albania, in Afghanistan, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, Somalia e Sudan, nonché della partecipazione di polizia e carabinieri alla missione in Kosovo, Albania, Bosnia-Erzegovina e Macedonia. Anche in questo caso il termine è differito al 30 giugno 2004.
L'articolo 5, fatto salvo quanto previsto dal decreto in commento, contiene il rinvio a specifiche disposizioni contenute nel decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, che sono pertanto applicabili alle missioni fin qui citate. Tali disposizioni riguardano l'indennità di missione, il trattamento assicurativo e pensionistico, norme sul personale in stato di prigionia o disperso, norme di favore per il personale impegnato nelle operazioni internazionali, estensione al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni
militari delle norme per essi compatibili, la disciplina contabile, il prolungamento delle ferme, le forze di completamento, norme di salvaguardia della carriera del personale impiegato e lo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica.
L'articolo 6 attribuisce al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Irak per il servizio di protezione e sicurezza alle dipendenze della delegazione diplomatica speciale il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del citato decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451. In base all'articolo 7, i periodi di servizio svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al decreto in esame sono validi ai fini della valutazione prevista per l'avanzamento in carriera dai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298.
L'articolo 8 conferma le disposizioni sul trattamento economico già disposte con il decreto-legge n. 165 del 2003. Il comma 1 di detto articolo attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, però, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. Il comma 2 prevede che la misura dell'indennità di cui al comma 1 sia calcolata per il personale inviato in Iraq e per quello che opera nell'ambito delle missioni Enduring freedom e ISAF in riferimento alla diaria prevista per l'Arabia Saudita, gli Emirati arabi e l'Oman. Il comma 3 dispone che l'indennità di missione sia incrementata del 30 per cento per il personale che non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. Il comma 4 prevede che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. La legge n. 642 del 1961 disciplina il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.
L'articolo 10, similmente all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 165 del 2003, adegua la previsione di spesa per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena che opera nell'ambito del contingente italiano inserito della KFOR, che opera in Kosovo, contenuta nell'articolo 11 del più volte citato decreto-legge n. 451 del 2001. La spesa, pari a 714.816 euro, è autorizzata fino al 30 giugno 2004.
L'articolo 12 conferma la validità delle disposizioni in materia penale, già stabilite con il decreto-legge n. 165 del 2003. L'articolo 13 prevede la possibilità di disporre il richiamo in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri per le esigenze connesse con le operazioni internazionali in questione, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale previsto con la finanziaria per il 2003 ed entro il limite di spesa di euro 23.150.063 per il 2004. L'articolo 13-bis, introdotto dal Senato, prevede che per le medesime esigenze, nell'anno 2004 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative,
operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio, mentre ai militari di truppa in servizio di leva, ai volontari in ferma annuale e ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.
Il Capo III contiene le disposizioni finali, tra cui si segnala la convalida degli atti svolti fino alla data di emanazione del decreto stesso, di poco successivo al 31 dicembre 2003, data di scadenza dell'autorizzazione legislativa recata dal più volte citato decreto-legge n. 165 del 2003.
Riprendendo l'orientamento già assunto dalla Commissione lavoro nella seduta del 16 luglio 2003, quando ci si occupò del decreto-legge n. 165 del 2003, ritiene sussistano i presupposti per l'espressione di un parere favorevole.
Aldo PERROTTA (FI) evidenzia come il provvedimento in esame sia condivisibile con particolare riferimento all'estensione alle famiglie delle vittime civili di Nassiriya e di Istanbul del diritto al collocamento obbligatorio già previsto in favore dei familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Carmen MOTTA (DS-U) ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere della Commissione, in considerazione del rilievo politico del provvedimento in esame.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, sottolineato come la Commissione debba esprimere il proprio parere sulle materie di propria competenza, e dunque sulla proroga del trattamento di indennità di missione, assicurativo e pensionistico del personale impegnato nelle operazioni internazionali, ritiene accoglibile la richiesta del deputato Motta.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rilevato come la Commissione potrebbe esprimere sin da subito il proprio parere con riferimento alle proprie competenze, senza affrontare le rilevanti questioni politiche poste dal medesimo, ritiene tuttavia possa essere accolta la richiesta di rinvio di espressione del parere, precisando peraltro che il medesimo dovrà essere espresso nella seduta di domani.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.
La seduta termina alle 12.15.
Martedì 24 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 14.45.
Schema di decreto legislativo in materia di licenziamenti collettivi.
Atto n. 329.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 11 febbraio 2004.
Daniele GALLI (FI), relatore, ricorda come siano in corso approfondimenti in ordine al provvedimento in esame, anche attraverso l'acquisizione di memorie dei soggetti interessati.
Emilio DELBONO (MARGH-U) sottolinea come sia indispensabile per un proficuo esame degli schemi di decreto legislativo la presenza di un rappresentante del Governo in Commissione, sede in cui si esaurisce l'esame parlamentare di tale tipo di provvedimenti.
Elena Emma CORDONI (DS-U) ricorda come l'esigenza della presenza di un rappresentante del Governo sia stata già evidenziata in altre occasioni per il provvedimento
in esame, in ordine al quale devono essere chiarite le ragioni delle scelte compiute; ribadisce pertanto l'esigenza della presenza di un rappresentante del Governo per proseguire in maniera utile l'iter del provvedimento.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, condivisa l'esigenza della presenza di un rappresentante del Governo per l'esame dello schema di decreto legislativo, assicura che si attiverà a tal fine.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia previdenziale.
Atto n. 336.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Marcello TAGLIALATELA (AN), relatore, rileva come lo schema di decreto legislativo in esame concluda l'attuazione delle deleghe previste dalla legge n. 30 del 2003.
Più precisamente, lo schema in esame attua l'articolo 8 della legge n. 30 del 2003, che concerne il riassetto della disciplina sulle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro: la delega in esso contenuta è finalizzata, infatti, a ridefinire, in modo organico la vigilanza in materia di lavoro, nonché a identificare l'ambito di intervento delle ispezioni, rivolto, più che alla repressione, alla prevenzione e promozione verso i destinatari della disciplina del rapporto di lavoro, del trattamento economico e degli obblighi previdenziali. Tra le novità contenute nel provvedimento c'è la possibilità per le associazioni di categoria e gli ordini professionali di ricorrere all'istituto dell'interpello per rivolgere quesiti al Ministero del lavoro sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni.
Rileva quindi che il titolo I (articoli 1-6) prevede la riorganizzazione dell'attività di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tre diversi livelli di coordinamento: a livello centrale, il coordinamento è affidato al Ministero del lavoro (articolo 1), in particolare ad una direzione generale di nuova istituzione (articolo 2) e ad una Commissione centrale anch'essa di nuova istituzione (articolo 3); a livello regionale, il coordinamento è affidato alle Direzioni regionali del lavoro e ad una Commissione regionale di nuova istituzione (articolo 4); a livello provinciale, il coordinamento è affidato alle Direzioni provinciali del lavoro e ai CLES - Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (articolo 5).
L'articolo 3 disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, cui è assegnato il compito primario di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici, nonché la priorità degli interventi ispettivi. La Commissione, nominata dal ministro del lavoro, è composta dallo ministro stesso o da un sottosegretario delegato, che la presiede, dal direttore generale della direzione generale, dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, dal Comandante generale della Guardia di Finanza, dal direttore generale dell'Agenzia delle entrate, dal coordinatore nazionale delle Asl, dal presidente del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Alle sedute della Commissione possono essere invitati a partecipare anche i direttori degli altri enti previdenziali, i direttori generali di altri ministeri, gli altri componenti del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare ed il Comandante del nucleo dei carabinieri presso l'ispettorato del lavoro. L'articolo 6 prevede l'attribuzione delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale al personale ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro e, limitatamente alla vigilanza in materia previdenziale ed assistenziale, al personale degli enti previdenziali.
Il titolo II (articoli 7-12) prevede nuove competenze delle direzioni del lavoro e prevede disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva. Mentre l'articolo 7 non innova in ordine ai compiti di vigilanza assegnati alle direzioni del lavoro, l'articolo 8 prevede nuove funzioni di consulenza, prevenzione e promozione nelle aziende finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa lavoristica e previdenziale. L'articolo 9 prevede la facoltà, per le associazioni di categoria, gli ordini professionali nonché gli enti pubblici, di inoltrare, esclusivamente per via telematica, alle direzioni provinciali del lavoro, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La rubrica definisce tale facoltà diritto di interpello. In materia fiscale il diritto di interpello consente al contribuente di conoscere anticipatamente le conseguenze fiscali di determinate operazioni che intende porre in essere. Ad esso corrisponde l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di rispondere al quesito del contribuente entro un determinato lasso di tempo e di attenersi alle indicazioni fornite nella risposta. Nel caso in esame, il testo non individua le conseguenze dell'esercizio del potere di interpello.
L'articolo 10 prevede disposizioni volte a rafforzare il coordinamento dell'attività di vigilanza, quali la possibilità di costituire gruppi di intervento straordinario a livello regionale e l'adozione di un modello unificato di verbale per la rilevazione degli illeciti. Particolare rilievo assume la costituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una banca dati telematica, allo scopo di raccogliere le informazioni sulle aziende ispezionate, sulle dinamiche del mercato del lavoro, nonché sulle materie oggetto di aggiornamento e formazione permanente del personale ispettivo. Tale banca dati, rappresenta una sezione riservata della Borsa continua nazionale del lavoro, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il cui accesso è riservato ai soli organi abilitati alla vigilanza ai sensi del provvedimento in esame.
L'articolo 11 introduce il nuovo istituto della conciliazione monocratica affidata alla Direzione provinciale del lavoro, tramite un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva. Tale tentativo di conciliazione può avere ad oggetto solo diritti disponibili e può essere avviato dalla Direzione provinciale sia in caso richieste di intervento ispettivo (comma 1) sia in caso in cui sia già in corso l'attività di vigilanza (comma 4). In caso di accordo il verbale sottoscritto dalle parti acquista piena efficacia, ai sensi dell'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. La disposizione in esame infatti non appare chiara laddove, da un parte, fa riferimento ai soli diritti disponibili, dall'altra, richiama l'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. Osserva che occorrerebbe chiarire se la conciliazione possa avere ad oggetto anche i diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e di contratti collettivi, di cui all'articolo 2113. Va tenuto presente che la relazione tecnica fa riferimento ai soli «diritti disponibili, esclusivamente di natura retributiva (quali il pagamento della retribuzione, dello straordinario, di indennità contrattuali)». Non appare neanche chiara la «piena efficacia» del verbale sottoscritto in sede di conciliazione cui fa riferimento il comma 3. Secondo la relazione illustrativa tale verbale avrebbe efficacia di titolo esecutivo, ma appare opportuno chiarirlo all'interno dell'articolato. L'estinzione del procedimento ispettivo, ai sensi del comma 4, avviene a seguito del pagamento dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, determinati in sede conciliativa e al pagamento delle somme dovute al lavoratore.
L'articolo 12 introduce il nuovo istituto della diffida accertativa per crediti retributivi. In particolare, si prevede che, qualora nel corso dell'attività ispettiva emergano inosservanze in merito alla disciplina contrattuale, dalle quali scaturiscano crediti retributivi per il lavoratore, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro
diffidi il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (comma 1). Dopo un tentativo di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro, promosso dal datore di lavoro (segnala che per la conclusione di tale procedura non è previsto un termine), ove si pervenga ad un accordo, la diffida perde efficacia ed il verbale sottoscritto dalle parti produce gli effetti di cui al già citato articolo 2113, quarto comma, del codice civile. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, la diffida acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo (comma 3).
Il titolo III (articoli 13-15) detta una nuova disciplina dei poteri attribuiti al personale ispettivo in caso di inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare è previsto: un potere di diffida in caso di illeciti amministrativi (articolo 13); un potere di prescrizione di contravvenzioni, consistenti - nei casi previsti dalla legge - nella pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero nella sola ammenda (articolo 15); un potere di impartire disposizioni per l'applicazione di norme che richiedono un apprezzamento discrezionale (articolo 14).
Il titolo IV (articoli 16-17) introduce due nuove ipotesi di ricorso amministrativo: ricorso avverso le ordinanze-ingiunzioni non concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro, su cui decide il direttore della direzione regionale del lavoro (articolo 16); ricorso avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali ed assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, su cui decide un comitato costituito ad hoc presso la direzione regionale del lavoro (articolo 17). Il titolo V (articoli 18-20) prevede una norma in materia di formazione permanente del personale (articolo 18) e prevede le disposizioni finali (abrogazioni ed invarianza degli oneri: articoli 19 e 20).
Sottolinea infine come uno dei nodi problematici da approfondire sia rappresentato dalle previsioni dell'articolo 4, in materia di coordinamento regionale dell'attività di vigilanza, dovendosi valutare se il coordinamento da parte delle direzioni regionali del lavoro dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale debba avvenire, «sentiti i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali», secondo quanto prevede il testo in esame, od invece «d'intesa» con i medesimi soggetti. Ritiene opportuno che in proposito si pronunci un rappresentante del Governo, di cui sollecita la presenza in Commissione nella seduta di domani.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, condivisa l'esigenza della presenza di un rappresentante del Governo per l'esame dello schema di decreto legislativo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40.
Martedì 24 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 15.40.
Programma legislativo e di lavoro della Commissione delle Comunità europee per l'anno 2004, programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2004 e programma strategico pluriennale 2004-2006.
COM(2003)645 def. - 16195/03-15896/03.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che la procedura per
l'esame del programma legislativo e di lavoro della Commissione delle Comunità europee, del programma operativo del Consiglio europeo per il 2004 e del programma strategico pluriennale 2004-2006, di cui la Commissione avvia oggi la discussione, ricalca, in gran parte, quella prevista dall'articolo 126-ter del regolamento per l'esame della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. La Commissione lavoro è pertanto chiamata ad esaminare le parti di propria competenza e a presentare, alla conclusione di tale esame, una relazione da inviare alla Commissione per le politiche dell'Unione europea. Le Commissioni parlamentari possono intervenire nella fase preliminare di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea tramite l'esame di tali documenti, che indicano le priorità e le iniziative che la Commissione ed il Consiglio europei intendono assumere nel corso del 2004.
Sostituendo il relatore, rileva quindi come la Commissione europea abbia approvato il 29 ottobre 2003 il programma legislativo e di lavoro per il 2004, elaborato in seguito ad un ampio dibattito preparatorio con il Parlamento europeo e il Consiglio: il programma individua le priorità politiche per il 2004, gli obiettivi, le principali iniziative e le relative risorse. La Commissione precisa che il programma legislativo tiene conto del fatto che il mandato della Commissione scadrà il 31 ottobre 2004. Come previsto dal Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002, che ha stabilito un nuovo metodo di programmazione dell'attività annuale e pluriennale, il Consiglio dell'Unione europea ha presentato il 1o dicembre 2003, sulla base della proposta delle Presidenze coinvolte (Irlanda e Paesi Bassi), il programma operativo annuale per il 2004, che individua le principali questioni da affrontare nel corso dell'anno.
Il programma legislativo della Commissione dell'Unione europea ed il programma operativo del Consiglio per il 2004 si fondano sull'esigenza di accelerare le riforme economiche, sociali e ambientali definite nel Consiglio europeo straordinario di Lisbona (23-24 marzo 2000) e pongono pertanto l'accento sulla relazione di sintesi relativa all'attuazione della strategia definita in quella sede. La Commissione, in tale ambito, ha individuato tre priorità: migliorare gli investimenti nelle reti e nella conoscenza, rafforzare la competitività dell'economia europea, promuovere il prolungamento della vita professionale attiva incentivando i lavoratori più anziani a restare nel mercato del lavoro. In particolare, le conclusioni della task force sull'occupazione, costituita su mandato del Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 2003, costituiranno un importante contributo al Consiglio europeo di primavera attraverso la loro integrazione nella relazione comune della Commissione e del Consiglio sull'occupazione. Il progetto di tale relazione si basa sui piani nazionali per l'occupazione e l'inclusione sociale presentati dagli Stati membri nel 2003, identificando quattro condizioni per aumentare occupazione e produttività: aumentare la capacità di adattamento dei lavoratori delle aziende; attirare più persone sul mercato del lavoro; investire maggiormente e con più efficacia nel capitale umano; garantire l'attuazione effettiva delle riforme.
Nel suo Programma, la Commissione UE sottolinea - tra le priorità politiche indicate nella Strategia politica annuale per il 2004 - quelle relative alla stabilità, mediante l'elaborazione di una politica equilibrata nei confronti dell'emigrazione al fine di mantenere alti i livelli di occupazione e produttività, anche incoraggiando l'integrazione ed il giusto trattamento degli immigrati legali nei Paesi dell'UE, ed alla crescita sostenibile, ovvero le azioni finalizzate a promuovere e sviluppare la convergenza economica, la coesione sociale, la protezione dell'ambiente ed una migliore qualità della vita.
In materia di politica per l'occupazione, viene considerata prioritaria l'accelerazione delle riforme economiche, sociali e ambientali definite a Lisbona. Il Consiglio europeo straordinario di Lisbona
(23-24 marzo 2000) ha concordato un obiettivo strategico per l'Unione del nuovo decennio: diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. In tale prospettiva, le Presidenze richiamano l'attenzione sul Consiglio europeo di primavera del 25 e 26 marzo 2004, che offrirà l'occasione per riesaminare l'agenda di Lisbona, fare il punto sui risultati conseguiti e identificare le riforme che richiedono un'attuazione anticipata rispetto alla scadenza del 2010. Il Consiglio intende proseguire i lavori volti all'elaborazione di indicatori comparabili, atti a valutare e misurare i risultati ottenuti dagli Stati membri nei settori politici specifici. Il programma operativo delle Presidenze ricorda inoltre che il Consiglio europeo del 25-26 marzo 2004 costituirà la prima opportunità per valutare l'efficacia del nuovo processo di razionalizzazione dei cicli annuali di coordinamento della politica economica e della politica dell'occupazione. Il programma operativo sottolinea che il Consiglio europeo di primavera 2004 preparerà la valutazione intermedia della strategia di Lisbona, che sarà effettuata nel 2005 durante il semestre di presidenza lussemburghese (primo semestre). Il programma operativo del Consiglio intende far progredire i lavori riguardanti la questione «far sì che il lavoro paghi», per assicurare che la protezione sociale e le politiche dell'occupazione si supportino reciprocamente. Le Presidenze irlandese e olandese richiamano l'attenzione sul contributo che il dialogo sociale arreca alla promozione di una crescita economica che produca occupazione, e sull'importante ruolo che le parti sociali hanno nel raggiungimento degli obiettivi di Lisbona.
Per quanto concerne l'occupazione, la Commissione sottolinea tuttavia come le prospettive economiche per il 2004 facciano prevedere una evoluzione del mercato del lavoro piuttosto limitata, in conseguenza del perdurare della lenta crescita economica nei Paesi dell'Unione, e pertanto sottolinea l'importanza di rivedere la strategia e le misure necessarie a stimolare la crescita, la concorrenzialità e l'occupazione, compreso l'investimento nelle reti e nella conoscenza.
In materia di condizioni di lavoro e diritti dei lavoratori, le Presidenze irlandese e olandese intendono dare seguito alla futura iniziativa della Commissione sulla protezione dei dati in riferimento ai lavoratori subordinati. La Commissione, nel programma legislativo e di lavoro per il 2004, pone l'accento sulla proposta di direttiva relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei (COM(2002)149), che ha presentato il 20 marzo 2002. La proposta fissa una tutela minima comunitaria (lasciando a Stati membri e parti sociali il compito di adeguarla alle specificità nazionali) e attua un dispositivo per migliorare la situazione dei lavoratori temporanei, agevolandone l'accesso all'occupazione permanente, migliorandone le condizioni materiali di lavoro (accesso ai servizi sociali dell'impresa utilizzatrice) e rafforzandone le capacità d'inserimento professionale (accesso alle formazioni organizzate dall'agenzia di lavoro interinale e dall'impresa utilizzatrice). Le Presidenze irlandese e olandese intendono esaminare la futura iniziativa della Commissione relativa alla direttiva sull'orario di lavoro 93/104/CEE: la Commissione ha presentato, il 30 dicembre 2003, una comunicazione sul riesame della direttiva in questione (COM(2003)843), con l'obiettivo di avviare al riguardo un processo di consultazione molto ampio con le parti sociali e con le istituzioni comunitarie. Nel programma legislativo e di lavoro per il 2004 la Commissione ha annunciato la presentazione di una comunicazione sul seguito della prima fase di consultazione dei partner sociali sulla revisione della direttiva sui comitati aziendali europei.
In materia di previdenza sociale, si considera prioritaria la riforma dei regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In particolare, la Presidenza irlandese si concentrerà sull'adozione della proposta di regolamento,
presentata dalla Commissione il 23 dicembre 1998, relativa al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, volta a semplificare e riformare i regimi previdenziali degli Stati membri, per garantire i diritti di sicurezza sociale di coloro che si trasferiscono entro l'Unione europea (COM(98)779). Nel secondo semestre del 2004 la Presidenza olandese avvierà i lavori sulla proposta di riforma del regolamento CEE n. 574/72 (COM2003)378), di attuazione del regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (reg. 1408/71), inclusa tra le priorità del programma di lavoro della Commissione. Sulla base delle conclusioni sulla relazione congiunta della Commissione e del Consiglio in materia di pensioni adeguate e sostenibili, le Presidenze irlandese e olandese continueranno a lavorare su una riforma dei sistemi pensionistici nazionali, riservando particolare attenzione ai regimi di protezione sociale, al prolungamento della vita lavorativa e allo sviluppo dei sistemi pensionistici del secondo pilastro. In questo quadro, le Presidenze appoggeranno i lavori del comitato per la protezione sociale sullo sviluppo di indicatori relativi alle pensioni. Nel programma legislativo e di lavoro per il 2004, la Commissione ha annunciato la presentazione di: una comunicazione sul seguito della seconda fase di consultazione dei partner sociali sulla trasferibilità dei diritti a pensione complementare; una comunicazione sulle strategie degli Stati membri per elevare l'età di uscita dal mercato del lavoro.
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, le Presidenze irlandese e olandese intendono sviluppare la strategia comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativa al periodo 2002-2006, illustrata nella comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2002 (COM(2002)118). La strategia include i nuovi tipi di rischi sul luogo di lavoro, fra i quali i soprusi e la violenza sul lavoro e le situazioni di stress. Le Presidenze intendono progredire nei lavori riguardanti le proposte di direttive relative a: esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici); esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche). Nel programma per il 2004, la Commissione ha annunciato la presentazione di una comunicazione con la quale sarà avviata una consultazione con le parti sociali sui temi delle molestie sessuali e della violenza sul posto di lavoro.
In materia di pari opportunità, le Presidenze irlandese e olandese avvieranno i lavori sulla proposta di direttiva (COM(2003)657) che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (ovvero i settori non connessi all'occupazione e non contemplati dalla direttiva 2000/78/CE ). La Presidenza irlandese, in particolare, intende far procedere i lavori sulle seguenti proposte: proposta di decisione che istituisce la seconda fase (2004-2008) del programma d'azione comunitario per prevenire la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (DAPHNE) (COM(2003)54, presentata dalla Commissione il 4 febbraio 2003); proposta di decisione che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini (COM(2003)279, presentata dalla Commissione il 25 maggio 2003). Per il 2004, le Presidenze irlandese e olandese avvieranno la discussione sulla relazione sulla parità di genere che la Commissione europea presenterà al Consiglio europeo di primavera (25-26 marzo 2004). Le Presidenze attendono inoltre la presentazione da parte della Commissione di una proposta di direttiva che consenta di rifondere e aggiornare le direttive vigenti sulle pari opportunità (75/117/CEE, 76/207/CEE e 97/80/CE).
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.50.
Audizione di rappresentanti di INPS, INAIL, ENASARCO, IPSEMA ed ENPALS nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia previdenziale.
L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 17.10.
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
Disciplina delle vendite dirette a domicilio e divieto delle vendite piramidali.
Testo unificato C. 2542 e abb.