VI Commissione - Resoconto di giovedì 20 novembre 2003


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 20 novembre 2003.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 20 novembre 2003. - Presidenza del vicepresidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 13.45.


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Legge finanziaria per l'anno 2004.
C. 4489 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio dello Stato per l'anno 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006.
C. 4490, C. 4490-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione delle entrate per l'anno 2004.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Maurizio LEO, presidente, ricorda che la Commissione ha già svolto l'esame dei provvedimenti in titolo ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del regolamento.
Rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, il disegno di legge C. 4489, legge finanziaria 2004, ed il disegno di legge C. 4490 e relative note di variazione, recante il Bilancio dello stato per il 2004 ed il Bilancio triennale 2004-2006, già approvati dal Senato. L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione, nominando altresì un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione, nonché ad esaminare gli emendamenti afferenti agli stati di competenza della Commissione e ad approvare eventuali ordini del giorno riferiti agli specifici ambiti materiali di competenza.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella 1) e lo Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) limitatamente alle parti di competenza.
La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza.
A tale proposito ricorda che gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione del bilancio devono essere presentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del regolamento, presso le Commissioni in sede consultiva. Peraltro, in considerazione della riforma della struttura del bilancio conseguente alla riforma dell'organizzazione del Governo, non è sempre possibile definire con esattezza le unità previsionali di base rientranti nella competenza della Commissione; in tali casi non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio.
Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell'articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell'esame in Assemblea. Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all'interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Le medesime regole disciplinano anche l'esame delle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004. Peraltro, anche in questo caso, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un'applicazione rigida di tale meccanismo anche all'articolato della finanziaria, dei tempi ristretti disponibili per la presentazione degli emendamenti nelle commissioni di merito, nonché - vista la riforma della legge di contabilità che ha ampliato il contenuto


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proprio della legge finanziaria - della difficoltà di individuare con esattezza le parti dell'articolato di competenza di ciascuna Commissione, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all'articolato della finanziaria direttamente in Commissione Bilancio.
Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione Bilancio.
Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell'esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.
Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell'economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale; emendamenti recanti norme onerose i cui effetti finanziari non decorrano dal 2004, primo anno considerato dalla manovra di finanza pubblica.
Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 362 del 1988. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il DPEF e che la legge finanziaria espone all'articolo 1.
Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare.
La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale.
La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati in tale sede sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l'ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle Commissioni in sede consultiva si limiterà ai profili generali, mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l'ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell'esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica generale devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità


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segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.
Da ultimo, per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che la Commissione dovrà concludere il proprio esame sui documenti di bilancio entro la giornata mercoledì 26 novembre, e che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha fissato il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti alle ore 17 di lunedì 24 novembre.

Giuseppe SARO (FI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge C. 4489, recante la legge finanziaria per il 2004, ed il disegno di legge C. 4490 e relative note di variazione, recante il bilancio annuale dello Stato per il 2004 ed il bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, approvati dal Senato, ai fini della predisposizione di relazioni alla V Commissione Bilancio.
Ricorda che la Commissione aveva già avviato l'esame dei documenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del regolamento, prima ancora della loro approvazione da parte del Senato: pertanto, in questa sede si concentrerà ad analizzare le disposizioni introdotte o modificate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.
L'articolo 1, comma 1, nel testo approvato dal Senato, fissa, per l'esercizio 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in 54.600 milioni di euro. Tale importo è determinato al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Nel testo iniziale presentato dal Governo, il livello massimo del saldo netto da finanziare per il 2004 era fissato in 56.600 milioni di euro.
Al riguardo segnala che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, nel testo presentato dal Governo (A.S. 2513) espone, per il 2004, un saldo netto da finanziare, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie, pari a 61.141 milioni di euro. Per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 269/2003 e del disegno di legge finanziaria, il saldo netto da finanziare dovrebbe ridursi complessivamente di 7.222 milioni di euro, attestandosi a 53.918 milioni di euro.
Per quanto riguarda il ricorso al mercato, il comma 1 stabilisce, per l'anno finanziario 2004, un livello massimo, in termini di competenza, di 267.000 milioni di euro, che tuttavia, per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 269 del 2003 e nel disegno di legge finanziaria, dovrebbe ridursi a 262.973 milioni di euro. Nel testo iniziale presentato dal Governo, il livello massimo del saldo netto da finanziare per il 2004 era fissato in 270.000 milioni di euro.
Il comma 2, anch'esso modificato nel corso dell'esame al Senato, determina il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2004 e 2005, con riferimento sia al bilancio pluriennale a legislazione vigente sia al bilancio pluriennale programmatico.
Il comma 3 specifica che i livelli massimi di ricorso annuo al mercato finanziario di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. La disposizione è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.
Il comma 4 individua le finalità cui destinare le maggiori entrate che eventualmente dovessero determinarsi, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, rispetto alle previsioni a legislazione vigente.
L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, introduce una serie di disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività agricole. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10, introdotti nel corso


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dell'esame presso il Senato, intervengono sul regime fiscale delle attività agricole.
Il comma 9 modifica l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, relativo alla tassazione dei redditi delle cooperative agricole, per coordinare tale disciplina con la nuova definizione di imprenditore agricolo contenuta nell'attuale versione dell'articolo 2135 codice civile.
Le modifiche che vengono apportate al citato articolo 10 riguardano l'ampliamento delle attività il cui reddito è esente da imposta e l'abrogazione della esenzione di una quota del reddito prodotto dalle cooperative, quanto l'attività di queste eccede i limiti previsti. In particolare, tra le attività esenti da imposta, oltre alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli, zootecnici e di animali, sono fatte rientrare anche quelle dirette alla conservazione e valorizzazione dei suddetti prodotti. Sono inoltre soppressi i limiti derivanti dal richiamo alla lettera c) del comma 2 del TUIR il quale, nella versione risultante dalle modifiche introdotte dal disegno di legge in esame, richiede che i prodotti siano ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e che siano stati individuati da apposito decreto ministeriale, ed è eliminata la necessità che i prodotti conferiti dai soci rientrino «nei limiti della potenzialità dei loro terreni»; si richiede invece che i prodotti stessi, oggetto delle sopra indicate attività, siano conferiti prevalentemente dai soci.
In conseguenza della soppressione del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, nell'ipotesi in cui la cooperativa o il consorzio ricavi il proprio reddito dall'allevamento di animali con mangimi ottenuti per meno di un quarto dai terreni dei soci, da attività diverse dalla manipolazione, conservazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli, zootecnici e di animali o dalle attività di cui sopra, ma aventi ad oggetto prodotti non conferiti prevalentemente dai soci, dovrebbe ritenersi che la cooperativa o il consorzio non abbiano più diritto all'esenzione, nemmeno parziale, del proprio reddito e pertanto lo stesso sarà assoggetto alle imposte dirette in base al combinato disposto dei già citati articoli 29 (reddito agrario) e 51 (reddito di impresa) del TUIR.
Il comma 10 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del comma 9 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al D.Lgs. n. 228 del 2001.
L'articolo 3, introdotto con l'approvazione di un emendamento da parte dell'Assemblea del Senato, istituisce un'imposta addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri e delle merci sugli aeromobili, a favore dei comuni nel cui territorio ricade il sedime aeroportuale, ovvero il cui territorio confina con esso.
L'imposta addizionale, pari ad 1 euro per ogni passeggero imbarcato e a 1 centesimo di euro per ogni chilogrammo di merce imbarcata, deve essere versata in un apposito fondo unico, costituito presso il Ministero dell'interno, e ripartita tra i comuni secondo criteri individuati dal medesimo articolo. A riguardo sembra opportuno precisare a quale soggetto compete riscuotere e versare l'addizionale, e a quale soggetto compete procedere al riparto.
L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'incremento dell'aliquota di accisa sull'alcole etilico da 645,365 euro a 774,44 euro per ettolitro anidro. Ricorda, a questo riguardo, che l'articolo 2, comma 151, della legge n. 662 del 1996 ha disposto che, a decorrere dal 1o gennaio 1996, la misura dell'aliquota di accisa relativa all'alcole etilico fosse elevata a lire 1.249.600 (645,365 euro).
Il comma 2 dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novellando l'articolo 6 del decreto interministeriale 23 marzo 1998, eleva dal 10 per cento al 30 per cento la quota delle somme affluite per compensazione finanziaria in favore dei comuni di confine riservata al finanziamento dei servizi resi ed effettivamente fruiti dai lavoratori frontalieri relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni.


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Ricorda al riguardo che con la legge 26 luglio 1975, n. 386, è stato approvato e si è data esecuzione all'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, in base al quale ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - delle remunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.
Sono interessati alla ripartizione i comuni italiani di confine delle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano, il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.
In particolare, l'articolo 6 del decreto interministeriale 23 marzo 1998 stabilisce che le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici; esse, inoltre, potranno essere destinate, nel limite del 10 per cento, al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni. Il secondo periodo del comma estende l'aumento dal 10 per cento al 30 per cento della quota destinata ai suddetti servizi anche ai successivi decreti ministeriali che definiscono la percentuale da fissare per analoga esigenza.
Il comma 3 dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie, di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) e successive modificazioni.
Il comma in esame, dispone, in primo luogo, la proroga al 31 dicembre 2004 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese di ristrutturazione in parola, affinché il contribuente possa fruire della detrazione IRPEF. In secondo luogo, per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2004, la percentuale delle somme detraibili è stata elevata dal 36 per cento al 41 per cento. Il secondo periodo del comma stabilisce che, in ordine agli interventi di recupero, è data facoltà ai Comuni di prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) per l'esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione.
Il comma 4 dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga i termini per la fruizione della detrazione IRPEF nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia riguardino interi fabbricati e siano eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano altresì alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
Il comma proroga, in primo luogo, dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004 il termine entro il quale la ristrutturazione deve essere eseguita, e dal 30 giugno 2004 al 30 giugno 2005 il termine entro il quale deve avvenire la successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. In secondo luogo, il medesimo comma 4, in base alle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, eleva la misura della detrazione IRPEF dal 36 per cento al 41 per cento.
Il comma 6 dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, conferma, per l'anno 2004, la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRPEF, ai sensi della disciplina dettata per il 2003 dall'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003).
Il comma 7 dell'articolo 5, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga al 31


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dicembre 2004 il termine per l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa sugli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968.
Ai sensi del medesimo comma, inoltre, non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate. In sostanza, non vi sarebbe ripetizione, da parte dello Stato, di tributi che siano stati versati, ancorché non dovuti in base alla disposizione in esame. In sostanza, per quanto concerne l'anno 2003, la disposizione sembrerebbe voler sanare gli eventuali mancati pagamenti delle imposte richiamate da parte dei contribuenti.
Il comma 9 dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga, dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2005, il regime di esenzione fiscale sugli atti relativi al riordino delle IPAB previsto dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. n. 207 del 2001.
Il comma 10 del medesimo articolo 5, anch'esso inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga i termini per effettuare la rivalutazione di beni di impresa e di partecipazioni iscritte in bilancio, di cui all'articolo 10 della legge n. 342/2000 (collegato tributario 2000).
Le disposizioni introdotte dal comma in esame consentono di applicare la disciplina sulla rivalutazione anche ai beni e alle partecipazioni che risultino iscritti tra le immobilizzazioni nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2003.
Il maggior valore attribuito ai beni per effetto della rivalutazione in parola dovrebbe essere riconosciuto ai fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 3 della legge n. 342 del 2000, già a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita. In altre parole, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, l'esercizio a decorrere dal quale si producono gli effetti fiscali della rivalutazione è il 2004.
Il comma non reca disposizioni in merito alla misura della imposta sostitutiva. Pertanto, dovrebbero applicarsi le aliquote di imposta previste dall'articolo 12 della legge n. 342 del 2000, ai sensi del quale, sui maggiori valori emersi a seguito della rivalutazione si applicava una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura, rispettivamente, nel 19 per cento per i beni ammortizzabili e nel 15 per cento per quelli non ammortizzabili.
Il comma 11, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003 le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 20 della legge n. 342 del 2000. (affrancamento di valori risultanti da operazioni poste in essere ai sensi della cosiddetta «legge Amato»). Il comma, oltre ad estendere l'applicazione delle disposizioni richiamate ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, riduce dal 19 al 12 per cento e dal 15 al 9 per cento le aliquote dell'imposta sostitutiva.
Il medesimo comma 11 stabilisce, inoltre, che l'applicazione del regime sostitutivo va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta e che il versamento dell'imposta deve avvenire nella misura del 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. Più precisamente, la data di scadenza coincide con quella prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Viene, infine, espressamente prevista la esclusione dell'applicazione degli interessi.
L'ultimo periodo del comma 11, sostituendo il comma 3 dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 153, modifica le disposizioni relative alle cause di incompatibilità dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo di fondazioni bancarie.
La nuova formulazione del comma 3 riproduce il testo vigente, limitando, tuttavia, l'incompatibilità alle sole società controllate della società bancaria conferitaria, ed escludendola invece relativamente


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alle altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria con la medesima conferitaria.
Il comma 12, introdotto nel corso dell'esame al Senato, rinvia ad un decreto di natura regolamentare, il cui termine di emanazione non viene peraltro indicato, l'individuazione delle modalità attuative dei commi 10 e 11 del presente articolo.
L'articolo 35, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede la costituzione di una centrale operativa e di una banca dati al fine di rafforzare il controllo e l'analisi delle attività doganali per operazioni antifrode.
In particolare, il comma 1 dispone l'installazione di scanner negli spazi doganali e la costituzione di una corrispondente centrale operativa presso l'Agenzia delle Dogane, nonché di una banca dati contenente le immagini scannerizzate, nonché quelle derivanti dall'utilizzo di analoghe apparecchiature in dotazione alla Guardia di finanza. Il comma 2, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che l'accesso alla suddetta banca dati delle immagini dovrà essere disciplinato d'intesa tra il direttore dell'Agenzia delle Dogane e il Comandante generale della Guardia di finanza. Il comma 3 autorizza per la costituzione della centrale operativa e della banca dati una spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2004.
L'articolo 36, modificato nel corso dell'esame al Senato, consente all'Agenzia delle Dogane, al fine di rafforzare la lotta alla contraffazione e tutelare la specificità dei prodotti, di sottoscrivere delle convenzioni con gli operatori per costituire una banca dati multimediale che riporti le caratteristiche identificative dei prodotti da tutelare.
In base al comma 1, la banca dati deve essere realizzata senza che vi siano oneri aggiuntivi per lo Stato. Il comma 2 prevede che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria una decisione dirigenziale stabilisca le modalità tecniche di attuazione di quanto previsto al comma 1. Il comma 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che in relazione ai compiti affidati al Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera l), del D.Lgs. n. 68 del 2001, è consentito al Corpo stesso l'accesso alla banca dati in questione, secondo modalità che dovranno essere stabilite d'intesa tra il Direttore dell'Agenzia delle Dogane ed il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.
L'articolo 46, modificato nel corso dell'esame al Senato, demanda ad un regolamento di delegificazione l'introduzione, anche in deroga alla normativa vigente, di un regime assicurativo beni per gli immobili privati destinati ad uso abitativo relativamente ai danni da calamità naturali.
Il regolamento dovrà essere emanato entro 180 giorni (il testo originario del disegno di legge indicava un termine di 90 giorni) dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2004, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
Segnala che il regolamento in delegificazione, in base al dettato dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, dovrebbe operare, attraverso l'abrogazione delle disposizioni legislative vigenti e l'introduzione di nuove disposizioni di rango regolamentare conformi alle norme generali regolatrici della materia dettate dalla disposizione legislativa di delegificazione, la sostituzione in un determinato ambito del regolamento alla legge quale fonte regolatrice. Il comma 1 dell'articolo in esame sembrerebbe invece configurare il rapporto tra legge e regolamento in termini di autorizzazione al secondo a derogare la disciplina generale dettata dalla prima.
L'articolo in esame definisce altresì i criteri cui il Governo dovrà attenersi in sede di adozione del regolamento, con i quali si prevede, in particolare, l'estensione


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obbligatoria del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l'incendio, nonché la graduale estensione dell'obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto; al riguardo osserva che la disposizione si limita a prevedere l'integrazione automatica dell'oggetto dei contratti assicurativi contro l'incendio. Non avendo, peraltro, l'assicurazione contro l'incendio natura obbligatoria, anche l'assicurazione dei fabbricati per il rischio calamità naturali prospettata dal presente articolo non avrà un carattere obbligatorio generale.
L'articolo 47, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente ai soggetti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel novembre 1994, di effettuare la definizione automatica della posizione tributaria e contributiva, disciplinata nell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, il quale ha disposto la facoltà di definire in maniera automatica la posizione relativa ai tributi e contributi dovuti negli anni 1990, 1991 e 1992 dei soggetti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 47, i contribuenti che intendono effettuare la definizione automatica possono regolarizzare la loro posizione entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dall'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002. Per quanto concerne la determinazione degli importi dovuti, in assenza di specifiche disposizioni, sembrerebbero applicabili le modalità disciplinate nel richiamato comma 17. In sostanza, l'importo da versare è pari al 10 per cento dell'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi.
In merito alle modalità di versamento, è espressamente prevista la facoltà di rateizzare gli importi dovuti: pertanto, nel caso in cui gli importi complessivi da versare siano superiori a 5.000 euro, è prevista la rateizzazione degli importi eccedenti in otto rate semestrali con applicazione degli interessi legali a decorrere, presumibilmente, dal 1o agosto 2004.
Il perfezionamento della definizione determina gli effetti previsti dal comma 10 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002: si tratta, in sostanza, della preclusione di ogni accertamento tributario, della estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e della esclusione della punibilità per alcuni reati tributari.
L'articolo 47 prevede, infine, che la disposizione trovi applicazione entro il limite di spesa fissato in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
L'articolo 48, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede la concessione di prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca, nonché ai master di primo e di secondo livello, istituiti dalle università.
I prestiti sono concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del T.U. bancario, che ne ottengono il rimborso attraverso un nuovo Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti stessi; il Fondo può essere utilizzato anche per la corresponsione di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari agli studenti privi di mezzi e a quelli residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge finanziaria 2003, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208.
La dotazione del Fondo, che può essere incrementata dai contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati, è fissata, dal comma 4, in 10 milioni di euro per l'anno 2004. La gestione del Fondo è affidata, a norma del comma 3, alla Sviluppo Italia Spa, sulla base di criteri e indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni. Infine, il comma 5 dell'articolo in esame abroga i commi 1, 2


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e 3 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, che avevano istituito i prestiti d'onore.
L'articolo 63, modificato nel corso dell'esame al Senato, introduce un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC).
Il comma 1, secondo le modifiche apportate al Senato, demanda ad un D.P.C.M., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione delle modalità di riconoscimento del credito di imposta, entro un limite di spesa fissato per l'anno 2005 a 90 milioni di euro. Il comma 2 pone come condizione per il riconoscimento del credito d'imposta che l'acquisto della carta risulti dal bilancio certificato delle imprese editrici o, in caso di acquisto da parte di soggetti diversi dall'editore stesso, da una fatturazione distinta da altre vendite o prestazioni di servizio.
Il comma 3 esclude dal beneficio l'acquisto di carta per la stampa di determinati prodotti editoriali, quali: pubblicazioni che presentino inserzioni pubblicitarie per più del 50 per cento dello stampato, prodotti totalmente o parzialmente gratuiti (ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro); pubblicazioni volte a pubblicizzare prodotti o servizi; quotidiani e periodici di vendita per corrispondenza o di promozione delle vendite di beni o servizi; cataloghi contenenti l'elencazione di prodotti o servizi; pubblicazioni «postulatorie» destinate al reperimento di somme di denaro (ad eccezione di quelle utilizzate dalle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro); pubblicazioni delle pubbliche amministrazioni o di organismi ed enti riconducibili allo Stato, ad altri enti territoriali o ad enti che svolgano una pubblica funzione; prodotti editoriali pornografici.
La lettera l) del comma 3, in particolare, esclude dal beneficio anche i quotidiani ed i periodici che contengano supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti dall'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto IVA previsto dallo stesso articolo.
In sostanza, la disposizione appare intesa ad escludere dall'agevolazione di cui al presente articolo i quotidiani e i periodici ceduti in unica confezione con i supporti, ove i beni unitamente ceduti non abbiano prezzo indistinto ovvero ove il costo dei supporti integrativi sia superiore al 50 per cento del prezzo della confezione stessa.
Il comma 5 dispone che l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta nonché l'ammontare del credito d'imposta siano entrambi indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui ha avuto luogo l'acquisto. Il comma 6 stabilisce che, qualora si verifichi un utilizzo del credito d'imposta totalmente o parzialmente non spettante, si applichi la normativa relativa all'accertamento, alla riscossione ed al contenzioso in materia tributaria, nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. Il comma 8, infine, subordina l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo all'autorizzazione delle autorità europee competenti in materia.
Il comma 2 dell'articolo 65, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene in merito alla definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta delle scommesse sportive ai sensi del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174. Il comma, inoltre, assegna al CONI Servizi spa un contributo annuo di 7,5 milioni per il periodo 2004-2010, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla definizione agevolata in questione.
Il comma in esame dispone, alla lettera a), un meccanismo di definizione agevolata ai fini del versamento delle somme dovute per gli anni pregressi, a titolo di minimo garantito, quota di prelievo e imposta unica sulle scommesse, da parte dei concessionari gestori del servizio di raccolta delle scommesse di avvenimenti sportivi che non hanno aderito alle condizioni di


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versamento previste dai citati decreti interministeriali 2 giugno 2002 e 10 agosto 2002. Segnala, a riguardo, che un meccanismo di definizione agevolata delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive è previsto dal comma 12-bis dell'articolo 39 del decreto - legge n. 269 del 2003, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera in seconda lettura. Tale ultima disposizione estende ai fini della definizione delle posizioni dei concessionari delle scommesse sportive, l'applicazione le disposizioni previste per la definizione delle pendenze dei concessionari delle scommesse ippiche dall'articolo 8, commi, 5, 6, 7, 8, 9 della legge n. 200 del 2003 (rectius del decreto-legge n. 147 del 2003, convertito dalla suddetta legge) e dal decreto interdirigenziale emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo.
Le citate disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 143 hanno un contenuto sostanzialmente coincidente con quello di cui al presente comma, differenziandosi esclusivamente per la previsione di date diverse (in particolare il termine per l'adesione alla definizione agevolata viene fissato al 31 gennaio 2004 anziché al 30 ottobre 2003) e per il richiamo ai pertinenti provvedimenti secondari che regolano i rapporti tra amministrazione finanziari e concessionari.
Tenuto anche conto che il comma 12-bis troverà applicazione con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 269, potrebbe, pertanto, risultare utile precisare il coordinamento tra le disposizioni di cui al citato comma 12-bis e quelle recate dall'articolo in esame.
Le cauzioni rilasciate dai concessionari, ai sensi della convenzione tipo, costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni, previa verifica della loro validità da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei termini previsti comporta l'immediata decadenza della concessione, l'immediato incameramento delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.
La disposizione dispone l'estinzione degli effetti dei provvedimenti che, ai sensi dei citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto del 2002 hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione nei confronti dei concessionari che effettuano l'adesione, nonché degli effetti degli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria, per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002.
L'ultimo periodo della lettera a) interviene circa l'ammontare del corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario, stabilendo che dal 1o gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, sia pari ai prelievi spettanti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accertate nell'anno precedente, incrementato dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell'anno di riferimento.
Segnala che la disposizione modifica i criteri di determinazione dell'incremento annuale del minimo garantito, in quanto il comma 2 dell'articolo 1 del decreto interministeriale 2 giugno 2002 prevede che dal 1o gennaio 2003 esso sia annualmente incrementato in misura pari all'aumento percentuale del volume di gioco raccolto in ogni provincia nell'anno precedente, mentre la disposizione in esame fa ora riferimento ad un ambito regionale.
La successiva lettera b) prevede, per i concessionari che aderiscono alla procedura prevista dalla lettera a), nonché a quelli che hanno tempestivamente aderito ai citati decreti interdirigenziali, la possibilità di versare, in otto rate annuali di pari importo, il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costitutenti il minimo garantito (vale a dire il 90 per cento di quanto dovuto, tenuto conto del versamento del 10 per cento da effettuare entro il 31


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gennaio 2004) relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002, ridotti del 33 per cento. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno; la prima rata è versata entro il 31 marzo 2004. Non si effettua il rimborso delle somme versate a titolo di integrazione dei minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione in esame.
La lettera d), in considerazione delle minori entrate determinate dalle disposizioni agevolative illustrate, assegna al CONI Servizi Spa un contributo annuo di 7,5 milioni per il periodo 2004-2010.
L'articolo 68, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina delle procedure di dismissione di titoli azionari detenuti dallo Stato.
In particolare, la lettera a) del comma 1 opera una riformulazione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto - legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, che disciplina le procedure per la dismissione delle partecipazioni.
Il nuovo testo del comma 2 prevede che l'alienazione delle partecipazioni deve essere effettuata con modalità «trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali». Tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.
Nella sostanza, la norma, pur confermando l'attuale assetto delle competenze relative all'individuazione delle procedure di dismissione in capo al Governo, consente di individuare la modalità di cessione più appropriata nell'ambito delle opzioni attualmente in essere nel mercato finanziario, non limitando la scelta unicamente tra l'offerta pubblica di vendita e la trattativa diretta. Il rilievo attribuito dalla disposizione agli obiettivi della diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali sembrerebbe, peraltro, inteso a privilegiare il ricorso a forme di collocamento della partecipazioni sul mercato, quali le offerte pubbliche di vendita, che favoriscano la configurazione delle società privatizzate quali società con bassa concentrazione proprietaria e incentivino lo sviluppo dei mercati borsistici.
La stessa lettera a) del comma 1 introduce un nuovo comma 2-bis nell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 332, stabilendo una norma derogatoria rispetto al precedente comma 2. In particolare, viene previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze proceda all'individuazione, con proprio decreto, di specifiche le modalità di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, «secondo tecniche in uso nei mercati finanziari» e fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione. La finalità della norma, come espressamente stabilito dalla stessa, è quello di «realizzare la massimizzazione del gettito per l'Erario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione».
La lettera a) del comma 1 introduce anche un comma 2-ter nel medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 332, il quale stabilisce che alle alienazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 332 (come riformulato dall'articolo 53 in esame) si applica l'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n.481, per la dismissione delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali.
Dalla formulazione del comma 2-ter, peraltro, non appare chiaro se la disposizione si riferisca alla dismissione delle partecipazioni di controllo relative a società operanti nel settore dei servizi di pubblica utilità (di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 481 del 1995), o, invece, più in generale a tutte le dismissioni


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delle partecipazioni di controllo, alle quali si riferisce il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 332, come riformulato dall'articolo in esame.
In quest'ultimo caso, la disposizione in esame comporterebbe la generale applicazione della procedura di acquisizione del parere parlamentare nel caso di dismissioni di partecipazioni di controllo (riferite non solamente a servizi pubblici), salvo il caso di alienazione di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori.
La lettera b) del comma 1 modifica le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 332, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e, di concerto, il Ministro delle attività produttive possono - ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle partecipazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - affidare a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti, incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a società di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore della società le cui partecipazioni vengono alienate nei due anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. I compensi e le modalità di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti.
Le modifiche introdotte dalla lettera b) al comma 5 attribuiscono, in primo luogo, le competenze in materia di affidamento degli incarichi esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle partecipazioni da questo possedute.
In secondo luogo, la lettera b) precisa che le procedure di affidamento possono essere poste in essere «anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 24 della legge n. 289 del 2003, ove applicabili». Tale ultimo articolo ha esteso, tra le altre cose, il ricorso alle procedure concorsuali negli appalti pubblici di servizi e forniture, anche al di sotto delle soglie previste dalla normativa comunitaria.
Segnala peraltro che i commi 1 e 2 del citato articolo 24 sono stati abrogati dall'articolo 15 del decreto-legge n. 269 del 2003, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera in seconda lettura.
In sostanza, la modifica prevista dalla lettera b) sembra intesa a consentire l'affidamento dei suddetti incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento anche senza il ricorso a procedure concorsuali.
Con una terza modifica al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 332, si precisa che i soggetti incaricati della valutazione ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione possono partecipare ai consorzi di collocamento delle medesime partecipazioni ma non assumerne la guida.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 53 inserisce un comma 5-bis nell'articolo 1 del decreto-legge n. 332, con il quale si dispone l'estensione delle medesime procedure previste dai commi da 1 a 5 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 332 anche con riferimento agli incarichi conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle società partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione.
Il comma 2 modifica l'articolo 25, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 409, prevedendo che il rimborso dei titoli può essere effettuato anche attraverso la cessione di azioni detenute dallo Stato in società di capitali.


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La disposizione sembra rivolta a permettere, nell'ambito di operazioni di emissioni di titoli da rimborsare con azioni di società partecipate dallo Stato, la possibilità di effettuare il rimborso anche in cassa.
Infine, il comma 3 interviene sulle disposizioni recate dall'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289, eliminando la previsione in base alla quale il consulente finanziario incaricato di attestare la congruità del prezzo non deve essere coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione. Pertanto, tale coinvolgimento cessa di costituire una preclusione alla scelta del consulente finanziario.
Passando ad esaminare brevemente il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2004, limitatamente alle parti di competenza della Commissione, esso prevede, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, entrate finali per 355 miliardi e spese finali per 416,5 miliardi di euro.
Il saldo netto da finanziare si colloca a 61,1 miliardi di euro, con un avanzo primario dell'ordine 16,3 miliardi di euro e un risparmio pubblico negativo dell'ordine di 20,4 miliardi di euro.
Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 95,2 miliardi di euro e si determina un avanzo primario di circa 17,8 miliardi di euro.
Relativamente alle entrate, le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA ammontano, complessivamente, a 23,7 miliardi di euro (di cui 18,8 di rimborsi IVA); dal lato della spesa, esse sono indicate in 27,9 miliardi di euro.
Ricorda, al riguardo, che il Governo ha presentato nel corso dell'esame al Senato due Note di variazioni: la prima provvede a trasporre sul bilancio a legislazione vigente per il 2004 gli effetti contabili del decreto-legge n. 269 del 2003, mentre la seconda trasferisce sul bilancio a legislazione vigente, come modificato dalla I Nota, gli effetti del disegno di legge finanziaria come approvato dal Senato e degli emendamenti approvati dal Senato direttamente al disegno di legge di bilancio. Conseguentemente il bilancio a legislazione vigente 2004, come integrato dalle due Note di variazioni, determina, al lordo delle regolazioni debitorie e dei rimborsi IVA, un saldo netto da finanziare pari a 61,3 miliardi di euro, e un risparmio pubblico negativo dell'ordine di 26 miliardi di euro.
Per quanto concerne lo stato di previsione dell'entrata, nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente le entrate finali previste per il 2004, al netto dei rimborsi IVA e delle regolazioni contabili (pari a 16.268 milioni di euro per il 2004), risultano pari a circa 355 miliardi di euro, così ripartiti: 332 miliardi per entrate tributarie; 21 miliardi per entrate extra-tributarie; 1,9 miliardi per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti.
Con riferimento alle entrate tributarie, la nota introduttiva della tabella 1 sottolinea che nella previsione per il 2004 si è tenuto conto, oltre che dell'andamento tendenziale del gettito nei primi mesi del secondo semestre del 2003, anche della prevedibile evoluzione delle principali variabili del quadro macroeconomico e degli obiettivi contenuti nel DPEF 2004-2007.
Le variazioni delle entrate tributarie possono ricondursi essenzialmente a due ordini di fattori: variazioni connesse con l'evoluzione tendenziale del gettito e variazioni connesse a fattori legislativi, escluse quelle per le quali norme specifiche utilizzano entrate a copertura di oneri le cui variazioni di bilancio saranno introdotte in corso d'anno, in seguito all'emanazione di atti amministrativi.
L'ammontare complessivo delle entrate tributarie passa dai 354.261 milioni dell'assestamento 2003 ai 359.016 milioni della prima Nota di variazioni (effetti del decreto-legge n. 269), per poi scendere ai 358.931 milioni indicati dalla seconda Nota di variazioni.
L'incremento di 3.312 milioni determinato dalla prima Nota è dovuto, per 1.291 milioni dalle entrate derivanti da condoni e sanatorie su tributi diretti e per 2.370


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milioni da condoni e sanatorie su tributi indiretti, compensato da riduzioni di 987 milioni dell'accisa e imposta erariale di consumo sugli oli minerali.
Segnatamente, per quanto concerne le imposte sul patrimonio e sul reddito, è previsto per l'IRPEF, in termini di competenza, un gettito complessivo pari a 133.599 milioni (di cui 131.442 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione), con un incremento di 5.648 milioni rispetto al dato assestato 2003. Si ricorda che il dato relativo all'assestamento 2003 è stato ridotto in competenza nel corso dell'esame parlamentare di 4.600 milioni (rispetto ai 132.551 milioni al dato iniziale).
Per quanto concerne l'IRPEG, le entrate per il 2004 sono stimate in 27.065 milioni, con una diminuzione di 3.296 milioni, pari al 10,8 per cento rispetto al dato assestato 2003, che era stato ridotto nel corso dell'esame parlamentare di 4.580 milioni.
La previsione per il 2004 concernente le imposte sostitutive si attesta a 14.803 milioni, con una riduzione di 185 milioni rispetto al dato assestato, anch'esso ridotto durante l'esame parlamentare di 1.200 milioni.
Rispetto al dato a legislazione vigente per il 2004 segnala l'incremento di 90 milioni dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate sui mercati mobiliari, di 74 milioni dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e di 120 milioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, giuridiche, dell'IRAP a seguito della rivalutazione dei beni delle imprese.
Per quanto riguarda i condoni e le sanatorie (U.P.B. 1.1.6) relative a tributi diretti, il dato 2004 stima un decremento di 5.360 milioni rispetto al dato assestato 2003.
Ricorda che in sede di esame del disegno di legge di assestamento gli stanziamenti in oggetto risultarono aumentati di 6.348 milioni rispetto ai 4.457 milioni iniziali. In particolare un aumento di 5.607 milioni è stato determinato dalla definizione di pendenze tributarie relative all'IRPEF e 2.226 milioni per quelle relative all'IRPEG, a fronte di riduzioni di 1.470 milioni e di 530 milioni, del concordato fiscale per gli anni pregressi per le imposte dirette relativo, rispettivamente, all'IRPEF e all'IRPEG. Inoltre 515 milioni hanno incrementato le entrate derivanti dalla definizione delle liti fiscali pendenti.
La prima Nota di variazioni, che sconta gli effetti del decreto-legge n. 269, stima un incremento di 1.291 milioni, di cui 623 milioni riferiti al concordato fiscale IRPEF e 230 milioni a quello IRPEG, nonché 319 milioni e 119 milioni per la definizione di pendenze e controversie relative, rispettivamente, all'IRPEF e all'IRPEG.
Relativamente agli altri introiti diretti, la prima Nota di variazioni stima un incremento di 10 milioni delle risorse relative all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita delle società ed enti di assicurazione, che passano da 453 a 463 milioni.
Analogamente risultano incrementate di 12,7 milioni le entrate provenienti da scommesse sportive.
Per quanto riguarda l'IVA sugli scambi interni e intracomunitari, la prima Nota di variazioni indica un incremento di 104 milioni, mentre la seconda Nota indica una riduzione di 434 milioni. Rispetto al dato assestato di 91.260 milioni, la seconda Nota stima un importo di 93.220 milioni.
Con riferimento ai rimborsi IVA, le risorse stanziate per il 2004 risultano pari a 18.774 milioni.
Relativamente a condoni, sanatorie e introiti straordinari su tributi indiretti, il dato assestato 2003 è stato aumentato di 1.121 milioni nel corso dell'esame parlamentare, venendo fissato in 1.870 milioni. La prima Nota di variazioni stima una variazione di 2.370 milioni, di cui 60 milioni relativi alla definizione di pendenze relative all'IVA e 2.310 quale concordato preventivo relativo all'IVA.
Con riferimento all'unità previsionale «Lotto, lotterie ed altre attività di gioco»,


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si ricorda che il dato assestato 2003 è stato ridotto di 2.510 milioni, venendo fissato in 9.197 milioni. Il bilancio a legislazione vigente 2004 prevedeva entrate pari a 9.316 milioni. La prima Nota di variazioni stima un incremento di 535 milioni, in gran parte (520 milioni) riferiti al prelievo erariale dovuto sugli apparecchi e congegni di gioco.
Con riferimento alle imposte sulla produzione, sui consumi e alle dogane, la UPB «Accisa e imposta erariale di consumo sugli oli minerali», prevede a legislazione vigente un gettito pari a 21.994 milioni, nel quale è preminente l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, per la quale si indica una previsione di 21.192 milioni a fronte dei 20.424 milioni del dato assestato per il 2003.
La seconda Nota di variazioni indica poi un aumento delle entrate derivanti dall'imposta erariale di consumo sugli spiriti per oltre 103 milioni.
Con riferimento all'unità previsionale «Imposte sui generi di monopolio», non modificata dalle Note di variazioni, è previsto un gettito pari a 8.451 milioni per il 2004, con un incremento di 145 milioni rispetto al dato assestato 2003, ascrivibile interamente all'imposta sul consumo dei tabacchi, per la quale è indicata una previsione pari a 8.446 milioni.
Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie, il bilancio a legislazione vigente indicava per il 2004, una previsione complessiva di 21.029 milioni, con un decremento di 1.274 milioni, rispetto al dato assestato per il 2003 (22.303 milioni).
La prima Nota di variazioni indica un aumento delle entrate extratributarie pari a 3.047 milioni, di cui 283 milioni relativi alle somme dovute per la definizione delle autorizzazioni in sanatoria delle opere abusive realizzate sulle aree demaniali (cap. 3303), e 2.786 milioni per somme dovute a titolo di oblazione per la concessione o autorizzazione in sanatoria delle opere edilizie abusive (cap. 3307).
Con riferimento all'alienazione di beni patrimoniali, la prima Nota di variazioni stima un incremento di 5.530 milioni, di cui 5.050 relativi ai proventi derivanti dalla privatizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, 405 milioni dai proventi derivanti dalla privatizzazione e valorizzazione degli alloggi del Ministero della difesa e 75 milioni dall'alienazione dei beni immobili dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Per quanto concerne l'andamento dei residui, nella relazione viene segnalato che la valutazione della loro consistenza presunta si fonda su considerazioni diverse per il comparto tributario e quello non tributario, in relazione alla differente natura dei residui provenienti da precedenti esercizi e alle circostanze che ne possono determinare lo smaltimento o l'accrescimento. In particolare, i residui presunti per il 2004 sono stimati in 124.576 milioni, con un incremento di 7.159 milioni rispetto ai residui assestati nel 2003, ascrivibile per 5.481 milioni alle entrate tributarie e per 1.678milioni alle entrate extratributarie.
Per quanto concerne lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, ricorda che in tale stato di previsione siano confluiti gli ex stati di previsione del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, eccetto le risorse allocate presso i centri di responsabilità «Famiglia e solidarietà sociale» (trasferito al nuovo Ministero del lavoro e delle politiche sociali») e «Roma capitale» (trasferito al nuovo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
Il bilancio a legislazione vigente per il 2004 prevede per lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze spese correnti pari a 240,5 miliardi in competenza e a 251,3 miliardi di autorizzazioni di cassa. La spesa in conto capitale viene indicata in 21,9 miliardi in competenza e in cassa. Il rimborso passività finanziarie ammonta a 201,6 miliardi in competenza e in cassa.
Le risorse complessive ammontano a 464 miliardi in competenza e a 474,8 miliardi per le autorizzazioni di cassa.
Con l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge finanziaria 2004 (A.C. 4489) e del decreto-legge n. 269 del 2003


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(A.C. 4447), il Governo ha presentato, come già ricordato, due Note di variazioni, nelle quali vengono considerati gli effetti contabili determinati dall'approvazione dei due provvedimenti.
Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le spese correnti ammontano 243 miliardi in competenza e a 253,8 miliardi di autorizzazioni di cassa. La spesa in conto capitale viene determinata in 20,9 miliardi in competenza e in cassa. Il rimborso passività finanziarie rimane fissato a 201,6 miliardi in competenza e in cassa.
Prima di esaminare le variazioni di bilancio delle unità previsionali di base ricomprese nei centri di responsabilità «Politiche fiscali» e «Guardia di finanza», ritiene opportuno segnalare la significativa variazione della dotazione del centro di responsabilità «Gabinetto del Ministro», le cui risorse risultano incrementate di 171,5 milioni nel bilancio a legislazione vigente 2004 rispetto al dato assestato 2003. La variazione è ascrivibile alla collocazione in tale centro di responsabilità delle risorse (56 milioni) relative al Fondo da ripartire per maggiori consumi intermedi, precedentemente allocata nel centro di responsabilità «Amministrazione generale».
Con la seconda Nota di variazioni le risorse del centro di responsabilità «Gabinetto del Ministro» risultano ridotte di 200 milioni in conto capitale a seguito della rimodulazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi n. 691/1994 (Fondo unico incentivi alle imprese) e n. 183/1989 (Fondo unico difesa del suolo), in quanto 100 milioni di ciascuna di esse relativi al 2004 slittano al 2005.
Per quanto concerne, in particolare, il Centro di responsabilità 6 - Politiche fiscali, esso registra, rispetto al dato assestato 2003, un decremento della spesa, in termini di competenza, pari a 1.834 milioni, passando da 42.994 milioni delle previsioni assestate 2003 a 41.160 milioni delle previsioni 2004 a legislazione vigente.
Con riferimento al Centro di responsabilità 7 - Guardia di Finanza, rileva come esso registri una riduzione di 70 milioni della spesa complessiva, in termini di competenza, in quanto passa da 3.204 milioni delle previsioni assestate 2003 a 3.134 milioni delle previsioni 2004.
Con riguardo, infine, allo stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, osserva come esso indichi per il 2004 un incremento delle entrate e delle spese pari a 1.070 milioni rispetto al dato assestato 2003.
Si riserva quindi di presentare le proposte di relazione all'esito del dibattito sui provvedimenti in esame.

Giorgio BENVENUTO (DS-U), riservandosi di intervenire nel prosieguo del dibattito, auspica che la maggioranza e il Governo si attengano scrupolosamente, nel corso della discussione, alle norme regolamentari che prevedono la partecipazione del Governo ai lavori delle Commissioni per l'esame in sede consultiva dei provvedimenti di bilancio.

Maurizio LEO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 novembre 2003. - Presidenza del vicepresidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società.
Atto n. 281.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta del 13 novembre 2003.

Maurizio LEO, presidente, relatore, illustra la proposta di parere sul provvedimento in oggetto (vedi allegato 1).


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Giorgio BENVENUTO (DS-U) illustra una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2), preannunciando la presentazione di una serie di emendamenti sul cui contenuto desidera richiamare l'attenzione del relatore.
Si riferisce, in particolare, alla necessità di differire l'entrata in vigore del provvedimento così da consentire la soluzione dei diversi problemi di coordinamento anche in considerazione delle modifiche introdotte alla disciplina civilistica della riforma del diritto societario, nonché della modifica dei criteri contabili per la redazione dei bilanci che dovranno intervenire per il necessario adeguamento alla normativa comunitaria.
Il Governo dovrebbe inoltre dare attuazione immediata alle disposizioni transitorie previste dalla legge delega introducendo una clausola di salvaguardia analoga a quella già prevista nella legge finanziaria per il 2003.
Ulteriori interventi che invita il relatore a valutare riguardano: la necessità di individuare una nuova soluzione, più semplice e utile ad evitare fenomeni di elusione, in tema di consolidato; la previsione di forme di tassazione differenziata per le piccole e medie imprese, ipotizzando, anche alla luce del recente studio in materia dell'Ipsoa, una sorta di riformulazione della DIT a beneficio delle piccole imprese; il mantenimento del regime vigente del credito di imposta con riferimento agli enti locali, in particolare ai comuni.
Nell'esprimere infine perplessità in merito alle indicazioni fornite dal Governo circa la presupposta parità di gettito garantita dall'operazione che ci si accinge a porre in essere, che peraltro complica, invece che semplificare, il sistema, sottolinea come il consolidato venga a suo avviso sovrastimato e presenti, al contrario, almeno per il primo anno di applicazione, una situazione di aggravio per le imprese che da un'ipotesi prudenziale può essere stimata di circa 2,5 miliardi di euro.

Maurizio LEO, presidente, relatore, nel precisare che alcune delle questioni sottolineate dall'onorevole Benvenuto trovano già compiuta risposta nella proposta di parere da lui formulata, si riserva di valutare la possibilità di ulteriori convergenze sul merito delle problematiche evidenziate.
Avverte, consentendo la Commissione, che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 17 di lunedì 24 novembre 2003.
Rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Giovedì 20 novembre 2003. - Presidenza del vicepresidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 14.

7-00328 Pistone: Dismissione del patrimonio immobiliare Enpaf.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Gabriella PISTONE (Misto-Com.it), illustra la risoluzione in titolo, che prende spunto dalla precaria situazione degli inquilini degli immobili di proprietà dell'Enpaf, il quale si oppone all'applicazione della legge n. 140 del 1996, che attribuisce il diritto di prelazione ai conduttori delle unità immobiliari degli enti previdenziali.
L'Enpaf ha infatti impugnato i decreti ministeriali del marzo e settembre 2000 che individuavano gli immobili degli enti previdenziali da dismettere asserendone l'inapplicabilità in ragione della privatizzazione dell'ente e della sua trasformazione in fondazione. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso e la sua pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato dal momento che la trasformazione in fondazione


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dell'Enpaf è avvenuta solo successivamente all'adozione dei provvedimenti sopra citati.
Alla luce di tali fatti ritiene necessario che il Governo assuma gli opportuni provvedimenti necessari a consentire il completamento delle procedure di dismissione dell'Enpaf, assicurando il rispetto delle pronunce dei giudici amministrativi e l'esercizio del diritto di prelazione degli inquilini anche qualora l'ente intenda procedere solo in un momento successivo alla vendita degli immobili.
Lamentando la scarsa collaborazione dell'Enpaf auspica che il Governo garantisca la propria collaborazione nella soluzione della vicenda, che richiede peraltro un intervento analogo a quello a suo tempo assunto dal Governo di centrosinistra con un emendamento alla finanziaria per il 2001 a favore degli addetti al servizio di portierato, custodia o vigilanza degli immobili di proprietà dell'ente.

Maurizio LEO, relatore, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 20 novembre 2003. - Presidenza del vicepresidente Alfiero GRANDI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino

La seduta comincia alle 14.45.

Alfiero GRANDI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

5-02595 Benvenuto: Situazione del personale dell'Agenzia del demanio nel quadro del processo di trasformazione in ente pubblico economico.

Alfiero GRANDI, presidente, avverte di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo, che rinuncia ad illustrare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Alfiero GRANDI, presidente, prende atto della risposta dichiarandosi tuttavia insoddisfatto dal momento che le garanzie prospettate dal sottosegretario non appaiono sufficiente a superare le difficoltà occupazionali che permangono, come è stato evidenziato dalle organizzazioni sindacali.

5-02553 Pistone: Informazioni relative alla dismissione degli immobili non residenziali degli enti previdenziali pubblici.

Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) illustra l'interrogazione in titolo auspicando che il Governo sia in grado di fornire i dati più volte richiesti con riferimento agli acquirenti degli immobili dismessi.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4), precisando tuttavia che si riserva di approfondire ulteriormente la questione, anche al fine di conoscere quali siano i soggetti depositari dei dati in questione.

Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) esprime il proprio sconcerto per una situazione che, oltre tutto, rischia di produrre effetti estremamente negativi. Sottolinea infatti che la mancanza della necessaria trasparenza a fronte di operazioni di questo genere può originare sospetto anche laddove non ve ne fossero i presupposti.


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Riservandosi peraltro a sua volta di andare a fondo della questione preannuncia che sarà sua cura diffondere un comunicato stampa nel quale rimarcare la inaccettabilità della posizione sostenuta; non comprende infatti quali siano i motivi che portino a considerare come dati sensibili quelli relativi a beni immobili trascritti nei pubblici registri.

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 20 novembre 2003.

Audizione dei rappresentanti sindacali dei lavoratori del settore finanziario sulle problematiche relative all'attuazione del processo di decentramento delle funzioni catastali ai comuni.

L'audizione informale si è svolta dalle 15.10 alle 16.20.