Schema di decreto legislativo recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società. (Atto n. 281)
PREMESSA
Lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche al testo unico delle imposte sul reddito, volte a definire la disciplina dell'imposta sul reddito delle società (IRES), in attuazione della delega conferita dall'articolo 4 della legge n. 80 del 2003 e in coordinamento con i principi della riforma del diritto societario.
Lo schema di decreto risulta corredato di relazione tecnica, oggetto della presente nota di verifica.
Questa si articola in una prima parte, in cui viene analizzata nel suo complesso la metodologia utilizzata dalla relazione tecnica per la quantificazione degli effetti del provvedimento, ed in una seconda parte, in cui sono verificate le quantificazioni relative agli effetti delle singole disposizioni contenute nei quattro articoli dello schema di decreto legislativo.
In particolare, nell'ambito dell'articolo 1, che novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), le analisi relative alle singole norme sono riferite ai corrispondenti articoli del TUIR, così come modificati e rinumerati dallo schema di decreto in esame.
Con riferimento alla relazione tecnica, appare opportuno ricordare che anche il disegno di legge di delega, ora legge n. 80 del 2003, risultava corredato di relazione tecnica.
Nell'ambito della verifica degli effetti finanziari delle disposizioni dello schema di decreto in esame, non è stato possibile, tuttavia, utilizzare tale relazione - per le parti corrispondenti ai contenuti dello schema in esame - in quanto:
la normativa di riferimento risulta notevolmente mutata rispetto a quella allora vigente, soprattutto in seguito all'adozione del decreto legge n. 209 del 2002, che ha inciso su alcuni aspetti della fiscalità delle società, oggetto delle norme di delega;
la metodologia di quantificazione utilizzata dalla relazione che accompagna il decreto in esame differisce totalmente da quella adottata in sede di legge delega.
Tale ultima relazione tecnica, infatti, quantificava congiuntamente gli effetti del complesso - o più spesso di parti significative - delle disposizioni introdotte riferendole a specifici sottoinsiemi di destinatari. La relazione tecnica in esame, invece, procede per simulazioni successive riferite ad un medesimo insieme di destinatari individuando via via gli effetti che si determinano in capo ai destinatari stessi in conseguenza delle modifiche normative;
le basi dati risultano aggiornate ed ampliate rispetto a quelle precedentemente utilizzate.
Sempre in relazione alla relazione tecnica concernente la normativa di delega, deve precisarsi che essa prevedeva - con riferimento al testo iniziale dell'articolo 4 - un effetto di maggior gettito per il primo anno di applicazione della nuova disciplina, pari a circa 2.285 mln. di euro, quasi integralmente destinati, secondo quanto affermato dalla relazione medesima, alla parziale esclusione del costo del
lavoro dalla base imponibile IRAP (di cui all'articolo 8).
Disposizioni di carattere finanziario relative a tali norme (articolo 9 del DDL, poi articolo 10 della legge) sono state modificate nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento. In particolare ove è stato disposto che gli interventi di riduzione dell'IRAP debbano trovare copertura nell'ambito della legge finanziaria (articolo 10, comma 5) ed è stato previsto il vincolo dell'invarianza finanziaria per l'attuazione delle riforme sul trattamento fiscale delle società (articolo 10, comma 1).
Inoltre, gran parte delle maggiori entrate previste dalla relazione tecnica al disegno di legge delega sono già state acquisite a seguito degli interventi, in materia di deducibilità delle minusvalenze iscritte e di attenuazione del regime DIT, disposte rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, lettera b) e dell'articolo 1, comma 1, lett. c) e comma 1-bis del decreto-legge n. 209 del 2002.
In conseguenza delle modifiche normative sopra riepilogate, la relazione tecnica allo schema di decreto in esame è volta a dar conto della sostanziale neutralità finanziaria del provvedimento, coerentemente con la clausola di invarianza stabilita dall'articolo 10, comma 2, della legge delega. Infatti gli effetti di gettito ascritti al provvedimento risultano, nel loro complesso, sostanzialmente compensativi tra loro, come risulta da una tabella riepilogativa riportata dalla relazione medesima.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Aspetti metodologici.
La relazione tecnica allegata al provvedimento reca la stima - in termini di competenza e di cassa - degli effetti di gettito ascrivibili alle modifiche introdotte. In particolare, la relazione fornisce indicazioni circa le variazioni di imposta - rispetto al livello di prelievo stimato in base alla legislazione vigente - che derivano dalla nuova normativa, con riguardo al complesso della riforma e, laddove possibile, alle singole modifiche introdotte.
Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari sono utilizzati due procedimenti di simulazione:
il primo, definito di tipo microeconomico, fa riferimento alla situazione di ciascun contribuente di cui sia presente presso l'anagrafe tributaria la dichiarazione dei redditi per l'esercizio 2001 (UNICO 2002, integrato con le informazioni contenute in altre basi dati). Tale tipo di simulazione è utilizzato, tra l'altro, ai fini della stima degli effetti dell'introduzione dell'aliquota ordinaria al 33 per cento, dell'abolizione della DIT, dell'indeducibilità delle minusvalenze iscritte, dell'abolizione del credito di imposta e della parziale tassazione sui dividendi, delle misure in materia di pro rata patrimoniale, di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione, di trasparenza societaria, di consolidato nazionale e mondiale e della tonnage tax.
per la quantificazione degli effetti di gettito ascrivibili ad altre innovazioni normative introdotte, si fa ricorso invece a dati macroeconomici ricavabili da pubblicazioni statistiche, data la difficoltà di rinvenire nelle dichiarazioni presentate informazioni adeguate, riferite ai singoli contribuenti.
Si illustra di seguito la metodologia adottata dalla relazione tecnica con particolare riguardo alla simulazione microeconomica. Per quanto attiene all'altro procedimento di quantificazione, basato su dati macroeconomici, si rinvia alla descrizione della relazione tecnica riferita alle singole disposizioni oggetto di stima.
La simulazione microeconomica.
Il procedimento di stima si avvale di basi di dati, costituite mediante elaborazione di informazioni tratte da diversi archivi.
1. Le basi dati.
In particolare, sono utilizzati:
le dichiarazioni dei redditi modello UNICO2002 e UNICO2001 (per circa 1.472.000 contribuenti) presentate dalle società di capitali e dagli enti commerciali;
le dichiarazioni dei redditi modello 760/97 e 760/98, relative alle medesime categorie (1.210.000 contribuenti circa);
le dichiarazioni dei sostituti di imposta modello 770/2001 (quadro SK - circa 1.890.000 percipienti);
gli archivi completi dei bilanci CERVED, riferiti agli anni di imposta 1999 (circa 640.000 bilanci) e 2000 (circa 651.000 bilanci), presentati presso le camere di commercio dalle società di capitali e dagli enti commerciali;
l'archivio completo dei gruppi nazionali 2001 predisposto dal CERVED (234.511 livelli di partecipazione):
l'archivio delle partecipazioni in società non residenti predisposto dal CERVED (57.438 livelli di partecipazione);
l'archivio Lloyds delle società di armamento, aggiornato al luglio 2003.
Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica non provvede in linea generale ad esplicitare i dati quantitativi e le informazioni, tratte dalle predette basi di dati ed utilizzate ai fini delle quantificazioni in essa riportate.
Appare pertanto opportuno che il Governo indichi espressamente i predetti dati, laddove disponibili, al fine di consentire una verifica della correttezza delle stime circa gli effetti della nuova normativa, nel suo complesso, e delle sue distinte parti.
2. Effetti statici e dinamici.
La principale fonte di informazioni è in ogni caso costituita dai dati delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2001.
Per la proiezione dei dati fiscali agli esercizi 2004 e seguenti, secondo il criterio della legislazione vigente, è stato necessario ricostruire:
gli effetti statici, dovuti all'incidenza sul reddito del singolo esercizio delle variazioni congiunturali e delle modifiche normative intervenute dopo il 2001;
gli effetti dinamici, collegati al riporto in ciascun esercizio (n+1) di variabili fiscali il cui ammontare è stato determinato nel periodo precedente (n).
Tali effetti si riferiscono ad esempio alla fattispecie delle perdite degli esercizi precedenti oppure alle svalutazioni delle partecipazioni, attualmente deducibili in cinque esercizi.
Le variazioni congiunturali del reddito dei contribuenti sono state valutate tenendo conto degli andamenti del «risultato economico ante imposte». La variazione 2002 rispetto al 2001 è stata quantificata in base ai dati ISTAT di contabilità nazionale riferiti al valore aggiunto. Per gli esercizi successivi si è fatto invece ricorso ai dati previsionali del Governo, contenuti nel DPEF riferito al periodo 2004-2007.
Sempre con riguardo all'esercizio 2002, per le prime 40 società italiane i dati sono stati ricavati dal bilancio civilistico, sia per la definizione dei risultati ante imposte sia per il computo dell'imposta di competenza (IRPEG corrente). Sono state inoltre considerate le più importanti operazioni di ristrutturazione societaria con effetti fiscali a decorrere dall'esercizio 2002, attribuendo alla società risultante dall'operazione le variabili fiscali delle società estinte e stralciando quindi le corrispondenti variabili delle società cessate.
Al riguardo, per quanto attiene all'utilizzo dei dati del DPEF 2004-2007 ai fini della valutazione delle variazioni di reddito per gli esercizi successivi al 2002, andrebbe precisato se i dati in questione siano quelli contenuti nel documento di programmazione originario, presentato dal Governo nel luglio 2003, ovvero se essi siano stati aggiornati alla luce delle modifiche delle stime di crescita e degli altri
dati previsionali, scontate nella relazione previsionale e programmatica per il 2004 e nella nota di aggiornamento del DPEF 2004-2007, presentate nel settembre scorso.
Con riguardo all'esercizio 2003, infatti, la nota di aggiornamento del DPEF evidenzia una riduzione delle entrate correnti (-1,3 mld di euro circa), in corrispondenza di una minor crescita economica rispetto a quella prevista nella versione originaria del DPEF (-0,3 per cento rispetto alla stima del luglio 2003). Anche per il 2004 risulta aggiornato l'obiettivo di crescita (dal 2 all'1,9 per cento) dovendosi conseguentemente considerare riviste al ribasso le stime relative agli andamenti delle voci di entrata.
La relazione tecnica precisa infine che si è tenuto conto dell'incidenza delle modifiche normative intervenute dopo il 2001.
In particolare:
per le società cooperative è stata considerata della facoltà riconosciuta in via transitoria di detassare solo una parte degli utili destinati a riserva indivisibile (articolo 6, co. 1 e 4, decreto-legge n. 63/2002);
è stato stimato ed attribuito ai singoli contribuenti l'ammontare del reddito escluso da imposizione in quanto reinvestito ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 383/2001 (Tremonti-bis). Ciò al fine di individuare eventuali perdite fiscali formatesi nell'anno 2002 e riportabili negli esercizi 2004, 2005 e 2006;
per le imprese esercenti attività assicurativa riferita al ramo danni, si è tenuto conto delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 209 del 2002 per quanto attiene alla variazione della riserva sinistri;
a partire dall'esercizio 2002, è stata inoltre stimata la variazione fiscale del reddito di impresa dovuta alla indeducibilità - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b), del citato decreto-legge n. 209/2002 - dell'80 per cento delle minusvalenze non realizzate iscritte in bilancio, al netto degli eventuali quinti (deducibili) relativi ai precedenti esercizi. Per gli esercizi successivi al 2002 si è ipotizzato che l'ammontare delle svalutazioni di partecipazioni immobilizzate abbia un andamento decrescente e tendente verso gli importi del 2001, assunti come «fisiologici»;
per quanto attiene agli utili distribuiti da società controllate e collegate residenti in Paesi extra UE, ma appartenenti alla cosiddetta «white list» - stimati nella misura dei 2/3 dell'ammontare complessivo di tali utili - è stato applicato il regime previsto dall'articolo 96-bis, comma 2-ter, del TUIR, con una tassazione, a partire dall'esercizio 2002, del 5 per cento in luogo di quella del 40 per cento;
ai fini della stima delle variazioni dei dividendi netti e dei corrispondenti crediti di imposta si è tenuto conto, per ciascun periodo di imposta (n), degli andamenti del reddito riferito al periodo di imposta precedente (n-1). Si è provveduto inoltre a ricalcolare l'ammontare del credito di imposta per tener conto delle riduzioni della aliquota ordinaria IRPEG operate (37 per cento nel 2000, 36 per cento nel 2001 e nel 2002, 34 per cento nel 2003), rideterminando altresì l'ammontare di credito di imposta utilizzabile in detrazione dall'imposta netta;
ai fini della stima degli effetti dell'abolizione della DIT, si è tenuto conto delle innovazioni introdotte sia dalla legge n. 383/2001 (cosiddetta «Tremonti bis») sia dal citato decreto-legge n. 209/2002. In particolare, la legge n. 383 ha previsto, tra l'altro, l'irrilevanza ai fini DIT degli incrementi patrimoniali successivi al 30 giugno 2001 e la possibilità, per le operazioni di incremento patrimoniale deliberate entro la medesima data, di usufruire della DIT solo in alternativa al beneficio della detassazione del reddito reinvestito, fatti salvi casi particolari e fatta salva altresì la possibilità di cumulo nei casi in cui l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata sia inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale. Il D. L. n. 209/2002 ha ulteriormente delimitato l'ambito di efficacia della DIT a decorrere dall'esercizio 2002 e ha definito un regime alternativo di calcolo dell'imposta.
Al riguardo si segnala che ulteriori effetti sulle quantificazioni effettuate potrebbero derivare dalle disposizioni in materia fiscale introdotte con il decreto-legge n. 269/2003.
In particolare, talune di tali disposizioni (quali quelle in materia di concordato fiscale, ovvero la detassazione degli interessi in materia di ricerca e sviluppo) appaiono suscettibili di incidere su alcune delle stime contenute nella relazione tecnica in esame.
Per quanto attiene agli effetti dinamici, nonostante la riforma sia destinata ad esplicare i propri effetti a decorrere dal periodo di imposta 2004, la simulazione della situazione a legislazione vigente riguarda anche gli anni 2002 e 2003. Ciò al fine di disporre del calcolo di una serie di grandezze fiscali, suscettibili di essere riportate all'esercizio successivo.
Si tratta, in particolare:
delle perdite di precedenti esercizi che non abbiano trovato capienza negli esercizi medesimi;
dell'eventuale perdita dell'esercizio stesso;
dell'eccedenza non utilizzata del reddito DIT maturato negli esercizi precedenti (che può essere riportato negli esercizi successivi, nel limite di cinque esercizi);
dell'eventuale eccedenza ai fini DIT maturata nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione;
della quota indeducibile delle minusvalenze iscritte su partecipazioni immobilizzate e del «quinto» deducibile relativo a svalutazioni operate nei precedenti esercizi;
della quota indeducibile della variazione della riserva sinistri ramo danni e del «nono» deducibile relativo a variazioni operate in precedenti esercizi.
1. Il procedimento di simulazione.
Secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, data la stretta correlazione che sussiste tra le singole disposizioni e la difficoltà di isolare gli effetti imputabili in via esclusiva a ciascuna di esse, per simulare le conseguenze in termini di gettito in capo ai singoli contribuenti si è fatto ricorso ai seguenti criteri:
gli effetti stimati si riferiscono alla variazione dell'imposta dovuta o della differenza a favore del contribuente; ciò al fine di tener conto anche delle modifiche relative alla possibilità di fruire dei crediti di imposta sui dividendi;
la simulazione si fonda su una scansione logico-temporale della riforma in n (dieci) successive innovazioni: riduzione dell'aliquota ordinaria al 33 per cento; abolizione della DIT; indeducibilità delle svalutazioni iscritte sulle partecipazioni immobilizzate; abolizione del credito di imposta sui dividendi; parziale concorrenza al reddito dei dividendi percepiti (5 per cento); contrasto all'utilizzo della sottocapitalizzazione e «pro-rata patrimoniale»; abolizione dell'imposta sostitutiva del 19 per cento sulle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive ed esenzione delle plusvalenze su partecipazioni immobilizzate; norme sovvenzionali; trasparenza per le piccole SRL con soci esclusivamente persone fisiche; trasparenza societaria;
per gli esercizi a partire dal 2004 sono state effettuate S(10) simulazioni, ciascuna delle quali (S(n)) contiene tutte le (n-1) modifiche più la n-esima. S(0) rappresenta invece lo scenario a legislazione vigente. Pertanto per valutare gli effetti della n-esima modifica occorre far riferimento al differenziale tra i due scenari S(n) - S(n-1), «ognuno dei quali è coerente al proprio interno, anche con riferimento agli effetti dinamici».
Al riguardo, si osserva che le indicazioni contenute nella relazione tecnica inducono a ritenere sostanzialmente corretta la metodologia utilizzata, fatti salvi i rilievi formulati successivamente, con riferimento alle singole parti della relazione stessa.
ARTICOLO 1, comma 1. - Modifiche ed integrazioni al TUIR.
Sono di seguito illustrate le modifiche approvate dall'articolo 1 dello schema di decreto ai diversi articoli del TUIR, considerate nella relazione tecnica.
ARTICOLO 47, comma 2 del TUIR ed ARTICOLO 2 dello schema di decreto. - Associazione in partecipazione.
La normativa vigente prevede la tassazione integrale dei redditi in capo ai percettori e la corrispondente deducibilità delle remunerazioni per gli eroganti.
La norma (articolo 47, comma 2, del TUIR come dal presente schema) prevede il concorso alla formazione del reddito nella misura del 40 per cento per gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e da contratti di cointeressenza agli utili e di partecipazione agli utili e alle perdite, con l'esclusione di quelli il cui apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, nel caso in cui il valore dell'apporto sia superiore ad una determinata percentuale del patrimonio netto contabile dell'associante.
L'articolo 2 del presente decreto legislativo, poi, aggiunge al decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, articolo 27, un comma 5-bis in cui si dispone che, nel caso in cui il valore dell'apporto sia invece inferiore, si applichi una ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento.
In entrambi i casi viene prevista l'indeducibilità in capo alle società eroganti delle remunerazioni relative ai suindicati contratti (articolo 110, comma 9, lettera b)).
La relazione tecnica stima gli effetti di gettito relativi a tale modifica normativa procedendo, come già operato per altre disposizioni, al confronto tra la simulazione in capo al singolo contribuente persona fisica dell'imposta di competenza a legislazione vigente e, quella a legislazione variata, sulla base dei seguenti dati e ipotesi:
dal quadro RI del modello di dichiarazione UNICO 2000 risultano circa 19 milioni di euro di utili da associazione in partecipazione e contratti assimilati. Poiché in dichiarazione i contratti in esame sono indicati insieme ad altre fattispecie reddituali minori, a tale ammontare si giunge ipotizzando che l'importo ad essi attribuibile sia pari al 75 per cento del totale indistinto esposto in dichiarazione e corrispondente a circa 25,2 milioni di euro;
si ipotizza poi che il 40 per cento degli utili si riferiscano ad apporti di valore superiore alla percentuale prevista e il 60 per cento ad apporti di valore inferiore;
si suppone, ai fini della quantificazione del recupero di gettito derivante dall'indeducibilità in capo all'associante della remunerazione erogata, che il 60 per cento degli utili attribuiti provenga da società di capitali e il 40 per cento da persone fisiche e società di persone;
si applica un'aliquota marginale media del 26 per cento.
Risulta in tal modo una perdita di gettito IRPEF di circa -2,8 milioni di euro, in parte ridotta dal recupero IRPEF, derivante dall'indeducibilità delle remunerazioni erogate dall'associante persona fisica o società di persona, che è pari a circa + 2 milioni di euro. II saldo IRPEF di competenza ammonta, dunque, a circa -0,8 milioni di euro. Per quanto riguarda l'addizionale regionale, si stima una perdita di gettito annua pari a circa -0,08 milioni di euro.
Per quanto riguarda il recupero IRES di competenza, derivante dall'introduzione dell'indeducibilità delle remunerazioni erogate dall'associante società di capitali, si stima che esso sia pari a circa + 2,5 milioni di euro, tenuto conto anche dei soggetti in perdita.
Nel complesso il nuovo dispositivo comporta un effetto positivo in termini di
competenza pari a circa +1,7 milioni di euro (2,5-0,8), come riassumibile nella tabella che segue:
2004 | 2005 | |
Perdita di gettito IRPEF
| -2,8 | -2,8 |
Recupero gettito IRPEF derivante dall'indeducibilità delle remunerazioni
| +2 | +2 |
Addizionale regionale
| -0,08 | -0,08 |
Recupero gettito IRES derivante dall'indeducibilità delle remunerazioni
| +2,5 | +2,5 |
Totale (approssimato)
| +1,7 | +1,7 |
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 59 del TUIR - Parziale inclusione (40 per cento) nella base imponibile IRPEF dei dividendi da partecipazioni non qualificate percepiti nell'esercizio di impresa.
La Conseguentemente, la relazione stima un incremento di gettito, di competenza per gli anni 2004 e 2005, pari a circa +0,26 milioni di euro di IRPEF ed una perdita di addizionale regionale di trascurabile entità.
ARTICOLO 76, comma 2, del TUIR - Determinazione dell'aliquota d'imposta al 33 per cento.
L'articolo 91 del TUIR nel testo vigente prevede che l'imposta si applichi nella misura del 34 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003.
ARTICOLO 14 del TUIR vigente e ARTICOLO 90, comma 2, del TUIR.
A)Soppressione del credito d'imposta sui dividendi distribuiti da società ed enti commerciali (Art. 14 del TUIR vigente).
L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nel testo attualmente vigente prevede che se alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte dirette concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società e dagli enti commerciali residenti, al contribuente è attribuito un credito d'imposta, pari al 51,51 per cento per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2003 dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta l'ammontare del credito è computato in aumento del reddito complessivo.
51,51 per cento dell'utile distribuito. Disciplinano, inoltre, il trattamento fiscale degli acconti sui dividendi.
In capo ai soci persone giuridiche il regime del credito d'imposta neutralizza interamente la tassazione scontata dagli utili in sede di produzione dei medesimi. Il vantaggio fiscale si realizza quindi esclusivamente in capo ai soggetti percettori che espongono perdite fiscali, i quali possono compensare tali perdite con i dividendi della partecipata ed ottenere, nell'ipotesi di credito d'imposta pieno, il rimborso dell'eccedenza di credito d'imposta o il riporto all'anno successivo. L'effetto di ripresa di gettito per l'abolizione del regime del credito d'imposta risulta pertanto presumibilmente limitato a tali soggetti in perdita.
Tuttavia tali misure non sembrano sufficienti a scongiurare del tutto il fenomeno di anomale distribuzioni di dividendi prima dell'entrata in vigore della riforma, in quanto consentono comunque il godimento del credito d'imposta, anche se limitato. Tale circostanza potrebbe in qualche misura ridurre gli effetti di ripresa di gettito quantificati.
B)Limitata concorrenza degli utili distribuiti alla formazione del reddito imponibile delle società e degli enti commerciali (Art. 90, comma 2, TUIR).
La norma dispone che gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società e dagli enti commerciali siano esclusi per il 95 per cento del loro ammontare dalla formazione del reddito della società o dell'ente che li percepisce.
Al riguardo appaiono necessari chiarimenti sulle modalità di stima degli effetti di gettito relativi agli utili erogati dalle società collegate residenti nei paesi extra UE diversi da quelli individuati con decreto del Ministero dell'economia (cosiddetta white list), attualmente soggetti a prelievo nella misura del 40 per cento del loro ammontare.
ARTICOLO 90, comma 3, del TUIR - Tassazione degli utili esteri distribuiti da società non collegate.
La normativa vigente prevede i seguenti regimi di tassazione per i dividendi distribuiti da società estere:
La norma esclude dalla determinazione del reddito imponibile un importo pari al 95 per cento degli utili distribuiti da tutte le società o enti non residenti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelle residenti in territori con regime fiscale privilegiato che invece sono soggetti a tassazione per il loro intero importo.
ARTICOLI da 97 a 99 del TUIR - Indeducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti erogati o garantiti dal socio.
Le norme sono volte a scoraggiare il ricorso delle società all'indebitamento mediante l'introduzione di nuove modalità di parziale indeducibilità degli interessi passivi ove ricorrano determinati presupposti.
L'articolo 99 si applica a quelle imprese che vengono finanziate da soci qualificati o che utilizzano finanziamenti da soggetti terzi, assistiti da garanzia dei soci qualificati stessi o da loro parti correlate.
Le disposizioni non si applicano ai finanziamenti assunti nell'esercizio di attività bancaria o dell'attività professionale di intermediazione finanziaria, nonché ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore.
Al riguardo si osserva che la quantificazione relativa all'applicazione dell'articolo 99 del TUIR appare contenere un elemento di sottostima della ripresa di gettito.
a quello considerato dalla relazione tecnica dando luogo ad un ammontare di interessi passivi non più deducibili superiore a quello stimato e, di conseguenza, ad una maggiore ripresa di gettito.
ARTICOLO 102 del TUIR - Indeducibilità delle minusvalenze iscritte sulle partecipazioni immobilizzate.
L'articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 209 del 2002 ha previsto che, ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie siano deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi.
ARTICOLO 102, comma 1 del TUIR - Indeducibilità delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
La norma esclude dal concorso alla determinazione del reddito imponibile le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni aventi i requisiti per il regime di esenzione.
La relazione tecnica quantifica il maggior gettito derivante dalla norma per competenza in 261 mln di euro a decorrere dal 2004. Tale stima è ottenuta rapportando all'universo delle imprese industriali italiane con più di 20 addetti l'ammontare della voce del conto economico «minusvalenze su realizzi e perdite su partecipazioni» riferito al campione di 1941 imprese utilizzato nel rapporto Mediobanca 2003.
ARTICOLO 103 del TUIR - Disposizioni riguardanti le imprese di assicurazione.
La norma effettua un coordinamento delle disposizioni riguardanti la deducibilità delle variazioni delle riserve tecniche con le modifiche introdotte in tema di imponibilità dei dividendi e delle plusvalenze e minusvalenze iscritte o realizzate. In particolare viene disposto che non concorrono a formare il reddito imponibile le variazioni delle riserve tecniche derivanti dai maggiori o minori valori iscritti con riferimento ad azioni e partecipazioni, dalle plusvalenze realizzate relative a partecipazioni esenti e dagli utili esclusi dalla formazione del reddito.
ARTICOLO 110, comma 4, del TUIR - Deducibilità degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti non imputati al conto economico.
Le norme sono dirette ad adeguare, con riferimento a particolari componenti negative del reddito d'impresa, la disciplina fiscale al cosiddetto «disinquinamento del bilancio» civilistico, operato per effetto del D. Lgs. n. 6 del 2003.
prevedono, tuttavia, un regime di deroga per gli ammortamenti di beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti. Tali componenti sono deducibili dal reddito anche se non imputati al conto economico, purché in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi sia indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi relativi.
Ammortamenti anticipati.
Rispetto alla normativa vigente viene meno la necessità di imputare a conto economico tali ammortamenti e di imputare ad apposita riserva l'eccedenza dedotta ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del TUIR. Si ritiene che tale modifica possa rendere più agevole la fruizione dello strumento dell'ammortamento anticipato da parte dei contribuenti.
Accantonamenti (e svalutazioni) per rischi su crediti.
La relazione tecnica ipotizza che la nuova normativa dovrebbe favorire un utilizzo degli accantonamenti e delle svalutazioni per rischi su crediti anche oltre le esigenze civilistiche di quantificazione delle presunte perdite su crediti.
Altri accantonamenti deducibili.
Sempre nell'ipotesi che la nuova normativa debba favorire l'utilizzo delle tipologie di accantonamenti rilevanti ai fini fiscali, la relazione stima l'ammontare degli accantonamenti civilistici effettuati in misura inferiore a quelli fiscalmente ammessi ai sensi degli articoli 70 e 73 del TUIR. Si tratta di accantonamenti di quiescenza e previdenza e di altri accantonamenti.
ARTICOLO 110, comma 7 del TUIR - Imponibilità per cassa degli interessi di mora.
La normativa vigente prevede che gli interessi di mora, al pari di tutti gli altri costi e ricavi per i quali non sia diversamente disposto, concorrano alla formazione del reddito imponibile secondo il criterio della competenza. Le imprese in contabilità ordinaria possono peraltro compensare l'imputazione fra i ricavi degli interessi di mora maturati ma non ancora percepiti deducendo il relativo importo a titolo di accantonamento al fondo rischi su crediti.
contabilità ordinaria creditrici nei confronti dell'Erario per la mancata imponibilità degli interessi attivi maturati su tali crediti.
ARTICOLO 111, comma 1, lettera c-bis) del TUIR - Disposizione riguardante la valutazione delle azioni e titoli assimilati che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
La norma dispone che i maggiori o minori valori iscritti in sede di valutazione del portafoglio dei titoli azionari, o assimilati, non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali titoli.
ARTICOLO 111, commi 3 e 4 del TUIR - Disposizioni riguardanti la valutazione di crediti e debiti in valuta estera.
La In entrambi i casi non si tiene conto dei crediti o debiti per i quali esiste la copertura del rischio di cambio.
ARTICOLO 114 del TUIR - Esclusione delle partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari dal regime di esenzione previsto per le immobilizzazioni finanziarie.
La norma dispone che le banche possano chiedere all'Agenzia delle entrate che il regime di esclusione dalla formazione del reddito imponibile, previsto per le plusvalenze e per le minusvalenze da realizzo derivanti dalla cessione delle partecipazioni aventi determinati requisiti, non si applichi alle partecipazioni acquisite nell'ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti o alle azioni di nuova emissione derivanti dalla conversione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà.
ARTICOLO 116 del TUIR - Tassazione per trasparenza nelle società di capitale.
Le norme prevedono per le società di capitali, al cui capitale sociale partecipano a loro volta esclusivamente società di capitali, ciascuna con una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'Assemblea generale degli azionisti e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento, la possibilità di optare per la tassazione per trasparenza. L'opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere comunicata entro il primo di tali esercizi all'Amministrazione finanziaria.
Individuazione delle potenziali società di capitale interessate: al fine di individuare sia le S.r.l. sia le S.p.a. e le S.a.p.A i cui soci siano esclusivamente società di capitali con una quota di partecipazione non inferiore al 10 per cento, sono stati elaborati i quadri RO (dati relativi ai soci di SRL) dei modelli di dichiarazione UNICO 2002 ed i quadri SK (comunicazioni degli utili corrisposti da società ed enti) dei modelli 770 del 2001.
Al riguardo si osserva preliminarmente che il contenuto della relazione tecnica non consente una puntuale verifica della quantificazione, in quanto essa si limita ad enunciare i criteri metodologici utilizzati, senza fornire alcun dato sugli aggregati risultanti dalle diverse operazioni di calcolo.
ARTICOLO 117 del TUIR - Opzione per trasparenza fiscale delle società a ristretta base azionaria.
Le norme prevedono che l'opzione per la trasparenza fiscale possa essere esercitata, con le stesse modalità di cui all'articolo precedente, anche dalle società a responsabilità limitata, purché:
L'esercizio dell'opzione consente alla partecipata di imputare a ciascun socio il proprio reddito complessivo in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione agli utili. Tale reddito, che sarebbe stato tassato in capo alla partecipata con aliquota proporzionale IRES, è tassato per trasparenza in capo a ciascun socio con aliquota progressiva IRPEF.
Per la quantificazione di tali effetti sono state adottati i criteri ed i parametri di seguito sintetizzati.
Imputazione del reddito della partecipata ai soci persone fisiche.
Tale imputazione comporta, come si è detto, il passaggio dall'imposizione ad aliquota del 33 per cento in capo alla S.r.l. partecipata alla tassazione ad aliquota progressiva Irpef in capo ai soci persone fisiche.
Detassazione dei dividendi da partecipazioni qualificate distribuiti ai soci persone fisiche.
A legislazione vigente gli utili da partecipazioni qualificate distribuiti da S.r.l.
Perdita di gettito per detassazione dividendi da partecipazioni non qualificate distribuiti ai soci persone fisiche.
Tali dividendi scontano a legislazione vigente una ritenuta alla fonte del 12,5 per cento a titolo definitivo. In via generale lo schema di decreto non modifica tale modalità di tassazione (articolo 47, comma 1 TUIR). Nel caso di opzione per la tassazione per trasparenza da parte della partecipata anche tali dividendi non concorrono alla formazione del reddito del socio percettore.
ARTICOLI 118-144 del TUIR - Consolidato nazionale e mondiale.
Le norme prevedono che la società o l'ente controllante e le società controllate possano congiuntamente esercitare l'opzione per la determinazione di un unico reddito imponibile complessivo, corrispondente alla somma algebrica degli imponibili delle società del gruppo.
imputati al conto economico e non dedotti dalla società cui competono (ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, altre rettifiche di valore, accantonamenti); rettifiche in aumento o in diminuzione per tenere conto della neutralizzazione degli effetti prodotti dal pro rata patrimoniale, in base al quale sono indeducibili gli interessi sui finanziamenti contratti per l'acquisto delle partecipazioni che usufruiscono della participation exemption.
A) Consolidato nazionale.
La relazione tecnica quantifica gli effetti netti erariali derivanti dalle norme sul consolidato nazionale in una perdita di gettito pari a circa 3.376 milioni di euro per il 2004 relativamente a circa 14.200 gruppi. Per il 2005 la perdita stimata è pari a circa 3.438 milioni di euro relativamente a 14.400 gruppi. La stessa relazione tecnica evidenzia che la stima «tiene conto delle ulteriori operazioni sulla struttura societaria dei gruppi che sono in corso di realizzazione (anche in vista dell'avvio della riforma)».
L'imposta dovuta o a credito è costituita dall'imposta calcolata sul reddito complessivo al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute.
Sussistono, inoltre, per quanto attiene agli effetti ascritti al consolidato, possibili fattori di sottostima della perdita di gettito, in quanto non sono considerate nel modello anche le società che possono optare per il consolidamento in presenza di una partecipazione inferiore al 50 per cento. Sul punto appare necessario che il Governo fornisca i relativi chiarimenti.
B) Consolidato mondiale.
La relazione tecnica quantifica gli effetti netti erariali derivanti dalle norme sul consolidato mondiale in una perdita di gettito pari a circa 328 milioni di euro per il 2004. Per il 2005 la perdita stimata è pari a circa 409 milioni di euro relativamente a 225 gruppi e 125 singole società. La stessa relazione tecnica evidenzia che la stima «in considerazione dei suoi limiti derivanti dalla carenza della base dati, è stata comunque verificata con una indagine ufficiosa a campione su alcuni grandi gruppi italiani».
ARTICOLO 155 e 156 del TUIR - Disciplina degli enti non commerciali.
A) Dividendi da partecipazioni qualificate.
La normativa vigente stabilisce che gli utili da partecipazioni qualificate distribuiti dalle società di capitali agli enti non commerciali siano tassati in base alle regole ordinarie con diritto al credito d'imposta.
delega stabiliva l'inclusione soltanto «parziale»), senza il riconoscimento del credito d'imposta.
B)Dividendi da partecipazioni non qualificate.
La normativa vigente stabilisce che gli utili da partecipazioni non qualificate distribuiti dalle società di capitali agli enti non commerciali siano tassati in base alle regole ordinarie con diritto al credito d'imposta.
C)Plusvalenze da partecipazioni qualificate.
La normativa vigente stabilisce che le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate realizzate dagli enti non commerciali siano tassate con applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 27 per cento.
D)Riduzione dell'aliquota Ires dal 34 al 33 per cento.
La normativa vigente prevede per gli enti non commerciali l'applicazione dell'aliquota ordinaria dell'Irpeg pari al 34 per cento.
ARTICOL1 157-162 del TUIR - Istituzione della «tonnage tax».
Le norme istituiscono un regime forfetario opzionale per la determinazione della base imponibile IRES delle società di capitali con riferimento al reddito derivante dall'impiego di navi, di tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta, iscritte nel Registro Internazionale e adibite in traffico internazionale alle seguenti attività:
I criteri previsti per la determinazione forfetaria del reddito imponibile sono di seguito riportati.
L'ammontare così ottenuto viene moltiplicato per i seguenti coefficienti previsti in relazione all'età del naviglio:
Il reddito giornaliero viene dunque moltiplicato per i giorni di attività computati non tenendo conto dei giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave e di disarmo temporaneo.
in maniera molto differenziata fra le stesse, potrebbero aversi società con reddito imponibile positivo ma inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della tonnage tax. In tal caso queste ultime società, pur essendo in attivo, non eserciterebbero l'opzione. In tale situazione, a parità di utile complessivo di tutte le 33 imprese in attivo, risulterebbe più elevato l'utile di quelle effettivamente avvantaggiate dall'opzione per la tonnage tax con una conseguente sottostima delle minori entrate.
ARTICOLO 167 del TUIR - Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
La normativa vigente, nell'ipotesi in cui alla determinazione del reddito complessivo concorrano redditi prodotti all'estero, riconosce, in corrispondenza di imposte assolte all'estero, un credito d'imposta il cui ammontare non può eccedere il limite dato dalla quota di imposta italiana, corrispondente al rapporto fra l'ammontare dei redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Quest'ultimo deve essere considerato al lordo delle eventuali perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in detrazione.
Ne consegue un ampliamento del limite entro cui è riconosciuto il credito d'imposta:
La relazione tecnica quantifica le minori entrate, per competenza, derivanti dalla norma in 15,6 mln di euro a decorrere dal 2004. Tale valutazione si basa sull'assunto che l'unica disposizione suscettibile
di determinare minori entrate sia quella relativa alla possibilità di utilizzo dell'eccedenza di imposta assolta all'estero rispetto alla corrispondente quota di imposta italiana, nei limiti della capienza della eventuale eccedenza della quota di imposta italiana rispetto all'imposta assolta all'estero, verificatasi negli otto anni precedenti o successivi.
ARTICOLO 170 del TUIR - Estensione della disciplina delle CFC alle partecipazioni collegate.
La normativa vigente prevede che il reddito di un soggetto estero, situato in territori con regimi fiscali privilegiati, controllato da un soggetto residente, sia imputato a quest'ultimo in proporzione alla partecipazione da esso detenuta.
reddito determinato induttivamente sulla base di alcuni coefficienti di rendimento delle diverse poste dell'attivo patrimoniale. Tali coefficienti sono pari: all'1 per cento del valore delle azioni o quote di partecipazioni o strumenti finanziari assimilati, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; al 4 per cento del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni inerenti operazioni assimilate alle esportazioni; al 15 per cento del valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria;
La relazione tecnica quantifica le maggiori entrate per competenza derivanti dalla norma in 5,8 mln di euro a partire dal 2004. Tale stima si basa sull'ipotesi che il gettito ottenibile dalle partecipazioni di collegamento sia pari al 15 per cento di quello attualmente riscosso con riferimento alle partecipazioni di controllo (38,7 mln di euro).
ARTICOLO 173 del TUIR - Trasformazione eterogenea.
La norma disciplina dal punto di vista fiscale l'istituto della trasformazione eterogenea, recentemente introdotto nel nostro ordinamento giuridico per effetto della riforma del diritto societario.
La relazione tecnica afferma che il trattamento fiscale previsto è sostanzialmente analogo a quello attuale o comunque disciplina fattispecie in precedenza non ammesse dall'ordinamento. Pertanto si ritiene che dal punto di vista del gettito non vi siano variazioni significative.
ARTICOLO 2, comma 2, dello schema di decreto legislativo - Abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 461/97.
La norma dispone l'abolizione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate da parte delle società semplici fuori dall'esercizio di un'impresa commerciale. Al regime vigente si sostituirà la tassazione del 40 per cento della plusvalenza realizzata con inclusione di tale quota nel reddito complessivo sottoposto al regime Irpef ordinario.
Al riguardo va preliminarmente rilevato che la relazione tecnica non offre informazioni quantitative sufficienti alla verifica delle valutazioni in essa contenute.
ARTICOLO 2, comma 1, lettera b), dello schema di decreto legislativo - Utili esteri distribuiti a persone fisiche.
La normativa vigente (articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973) prevede, relativamente agli utili distribuiti da società non residenti a persone fisiche in relazione a partecipazioni (qualificate o meno) non relative all'esercizio dell'impresa, la tassazione ordinaria in dichiarazione, con una ritenuta «d'ingresso» del 12,5 per cento, a titolo d'acconto, applicata ai contribuenti non imprenditori dai sostituti d'imposta che intervengono nella riscossione di utili esteri.
cento a titolo d'acconto e la tassazione in dichiarazione limitatamente al 40 per cento dell'importo del dividendo.
La ritenuta è operata al netto delle ritenute già pagate all'estero.
ARTICOLO 2, comma 2, dello schema di decreto legislativo - Parziale inclusione nella base imponibile IRPEF delle plusvalenze da partecipazioni qualificate percepite fuori dell'esercizio dell'impresa.
La normativa vigente stabilisce che le plusvalenze relative a cessioni di partecipazioni qualificate (poste in essere al di fuori dell'esercizio d'impresa) vengono tassate in capo alle persone fisiche mediante applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 27 per cento del loro ammontare (articolo 5, D.Lgs. 461/97).
UNICO 2000, quadro RT, sono stati individuati i contribuenti percettori di plusvalenze qualificate con i rispettivi ammontari. L'archivio contenente tali informazioni è stato abbinato per codice fiscale con gli archivi delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000 presentate dalle persone fisiche, in modo da attribuire ad ogni singolo percettore di plusvalenze qualificate persona fisica anche gli altri redditi dichiarati.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo - Abrogazione della tassazione separata sulle somme o beni assegnati ai soci in caso di recesso, riduzione e liquidazione.
La normativa vigente prevede l'applicazione della tassazione separata sui redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette ad IRPEG nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, a condizione che siano trascorsi più di cinque anni dalla costituzione della stessa società (articolo 16 comma 1, lettera m) del TUIR).
ARTICOLO 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo - Abrogazione della dual income tax.
La norma abroga la lettera b), comma 1, articolo 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 facendo pertanto venir meno l'applicabilità della Dual income tax.
A questo, è affiancato un regime opzionale che, mantenendo inalterati il moltiplicatore e il coefficiente di remunerazione più elevato, pone un limite pari al 30 per cento (22 per cento per le società quotate nei mercati regolamentari europei dopo l'entrata in vigore della Dit) per l'aliquota media minima dell'imposta. L'incremento del patrimonio netto è riconosciuto, inoltre, solo nella misura eccedente l'incremento della consistenza di tutte le partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio di riferimento (esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996) per il calcolo della variazione del patrimonio stesso.
In seguito all'applicazione della legge 383/01, per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 466 del 1997 (persone fisiche e società di persone) l'agevolazione DIT continua ad applicarsi con riferimento al patrimonio netto che risulta dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001; a tal fine occorre tener conto di tutti i decrementi anche se successivi al 30 giugno 2001.
Società di capitali.
La relazione tecnica quantifica il maggior gettito, in termini di competenza, derivante dall'abolizione del regime agevolativo Dit sulle società di capitali in misura pari a:
La stima tiene conto dei dati contenuti nell'apposito prospetto di dichiarazione Dit per il periodo d'imposta 2001 (Unico 2002). Attraverso l'applicazione di un calcolo di convenienza in capo ad ogni contribuente risulta determinato l'ammontare di reddito effettivamente utilizzato ai fini Dit in base alle differenti modalità previste dal decreto legge 209/2002 secondo quanto già illustrato. Dall'ammontare di reddito così determinato, sono quindi stati esclusi quei soggetti che in base ad un calcolo di convenienza avrebbero fatto ricorso all'agevolazione sugli investimenti (Tremonti Bis) in luogo della Dit.
prevista dal provvedimento in esame, dell'aliquota legale d'imposta dal 34 al 33 per cento, si stima un reddito utilizzabile ai fini Dit pari a 5,25 miliardi di euro nel 2004 e 5,07 miliardi nel 2005 da parte di 108.000 contribuenti, a cui è associato un recupero di gettito netto nella misura indicata nella tabella sopra riportata.
Società di persone.
La relazione tecnica, sulla base delle informazioni desunte dall'analisi dei modelli di dichiarazione Unico 2002 ed in particolare del quadro RJ (Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta Dit), stima un reddito ai fini Dit pari a 242 milioni di euro. L'applicazione di un'aliquota marginale media delle persone fisiche percettrici di redditi di partecipazione del 27 per cento (in seguito all'abolizione della Dit, infatti il reddito prima tassato con aliquota agevolata, concorre a determinare il reddito complessivo ordinario e quindi risulta tassato con la corrispondente aliquota) determina un recupero di gettito di competenza, rispetto alla situazione vigente, nella seguente misura:
Al riguardo, nel ribadire la necessità di disporre di informazioni adeguate per la verifica delle stime fornite, si fa presente che non appare chiaro se il reddito considerato ai fini Dit nella relazione tecnica si riferisca ai soli soggetti con imposta positiva o anche a coloro che risultano incapienti nei confronti dell'imposta. Nel secondo caso infatti, se l'imputazione del maggior reddito non fosse sufficiente a far superare dal soggetto percettore la soglia di esenzione, con riferimento a quella particolare quota di contribuenti, il maggior reddito non configurerebbe un incremento del gettito.
Persone fisiche.
La relazione tecnica, stima il maggior gettito derivante dall'abolizione della Dit in capo alle persone fisiche sulla base delle informazioni contenute nel modello di dichiarazione Unico 2000, quadri RJ e RF. In particolare, dall'analisi delle dichiarazioni emerge:
Sulla base di tali informazioni, si stima un recupero di gettito annuo di competenza pari a:
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 3, comma 3, dello schema di decreto legislativo - Abrogazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358/1997.
La norma, in considerazione delle modifiche apportate al sistema fiscale con la riforma in esame e con particolare riferimento alla disciplina della partecipation exemption, dispone l'abolizione dell'imposta sostitutiva con aliquota al 19 per cento, prevista dal D.Lgs. n. 358/1997, sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni di controllo e collegamento che risultano iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci. In base alla nuova normativa, la maggior parte di queste operazioni ricadranno infatti nel regime di totale esenzione, mentre quelle escluse da tale regime saranno contabilizzate come componente positiva di reddito e come tale assoggettate all'aliquota ordinaria del 33 per cento.
fiscale dei maggiori valori derivanti da operazioni di fusione e scissione. Operazioni, queste ultime, che peraltro per le persone fisiche non risultano neutrali ai fini della tassazione.
Società di capitali.
La relazione tecnica, al fine di stimare l'ammontare delle operazioni interessate dalla norma in esame che saranno effettuate nel 2004 e negli anni successivi considera come informazione iniziale l'ammontare delle operazioni poste in essere nel 2001 al netto di quella ritenuta di carattere eccezionale. Per il 2002, si stima in base ai versamenti dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni di controllo e di collegamento e di aziende, una riduzione delle operazioni straordinarie del 15 per cento rispetto a quelle effettuate nell'anno precedente. Di un'ulteriore, analoga riduzione, si tiene poi conto nella previsione delle stesse operazioni relative al 2003. Sulla base delle informazioni disponibili dai dati di Unico 2002 e delle note integrative delle società che hanno posto in essere le venti operazioni più rilevanti nel 2001, si procede a distinguere le plusvalenze a seconda che si tratti di cessione di partecipazioni immobilizzate o di aziende.
Al riguardo si osserva che la previsione di un valore pari al 20 per cento quale misura delle operazioni che da cessione di azienda possano essere riqualificate come cessione di partecipazioni, potrebbe risultare non prudenziale. Va considerato infatti il modesto vincolo posto a carico del cedente perchè la cessione di partecipazioni rientri nella fattispecie della esenzione dall'imposta (partecipation exemption) ed il non trascurabile beneficio fiscale che il cedente trae dalla riqualificazione dell'operazione (pari al 33 per cento della plusvalenza realizzata). Appare pertanto ragionevole ipotizzare un più elevato tasso di conversione della cessione di aziende in cessione di partecipazioni. In tal caso, dal lato dell'acquirente, il mancato beneficio relativo all'ammortamento del maggior valore delle partecipazioni rispetto al costo contabile dei beni, potrebbe essere agevolmente compensato con un aggiustamento del prezzo di cessione. Verrebbe così superato il possibile conflitto di interesse tra il cedente e l'acquirente, ipotesi assunta dalla relazione tecnica al fine di determinare nel 20 per cento la possibile quota delle operazioni di cessione di azienda riqualificate come cessione di partecipazione. Sulla base delle osservazioni esposte, la riduzione del gettito ascritta al provvedimento in esame potrebbe quindi risultare superiore a quanto stimato nella relazione.
Società di persone.
La relazione tecnica, in base ad un esercizio di microsimulazione condotto sui dati relativi ai singoli contribuenti, contenuti nel modello Unico 2002 (quadro RQ, sezione I), stima una perdita di gettito dell'imposta sostitutiva del 19 per cento pari a 99,3 milioni di euro annui.
Al riguardo si osserva non risulta chiaro su quali basi sia stata ipotizzata la ripartizione delle plusvalenze tra la cessione di aziende (80 per cento) e quella di partecipazioni (20 per cento). Dato il differente trattamento fiscale delle due fattispecie, infatti, tale distinzione non appare neutrale riguardo ai risultati in termini di gettito.
Persone fisiche.
La relazione tecnica, stima da un lato un minor gettito dovuto all'abolizione dell'imposta stessa, dall'altro un recupero di
gettito associato all'inclusione nel reddito imponibile del soggetto passivo del:
Sulla base di:
Al riguardo si rinvia a quanto osservato con riferimento alle società di persone.
ARTICOLO 4, comma 1, lett. a), dello schema di decreto legislativo - Disposizioni transitorie ed entrata in vigore.
La norma, per le sole fattispecie relative alla possibilità di affrancare gratuitamente il disavanzo derivante da operazioni di fusione e scissione, prevede il mantenimento del regime vigente per le operazioni deliberate dall'assemblea delle società fino al 30 aprile 2003, stabilendo quindi un'eccezione rispetto alla generale abrogazione del D.Lgs. 358/97.
La relazione tecnica, per tenere conto della possibilità che da parte dei contribuenti siano poste in essere manovre volte a beneficiare dell'attuale regime di tassazione (più favorevole di quello delineato nella riforma che prevede l'esclusione del riconoscimento fiscale nella fattispecie in esame), ipotizza un anticipo delle operazioni di riorganizzazione aziendale nella misura di 2/3 dei corrispondenti valori relativi al 2001, considerando questo come un valore fisiologico. Rispetto quindi a quanto sarebbe normalmente stato fatto in assenza dell'abolizione del riconoscimento fiscale del disavanzo in questione, l'anticipo di queste scelte comporta, a legislazione vigente, una perdita di gettito nel 2004 pari all'anticipo dei maggiori valori delle quote di ammortamento relative alle operazioni indotte dalla norma stessa.
33 per cento e di una quota pari a 1/3 dei soggetti in perdita, gli effetti sul gettito di competenza risultano così quantificati:
Al riguardo sarebbe opportuno acquisire chiarimenti in merito alla diversa valutazione del periodo medio di ammortamento residuo (5 anni) rispetto al valore utilizzato nella valutazione degli effetti sull'Ires e sull'Irap dell'abolizione del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale a titolo di disavanzo da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione prevista all'articolo 3, comma 3 (3,5 anni). Non risulta infatti chiara la motivazione della variazione del periodo medio residuo di ammortamento considerato: in particolare nel caso in cui si adottasse lo stesso numero di anni del caso precedentemente esaminato, la quota di maggiori ammortamenti risulterebbe sottostimata con conseguente incremento dell'ammontare di minor gettito Ires-Irap imputabile al 2004.
ARTICOLO 4, comma 1, lettere b) e c), dello schema di decreto legislativo - Disposizione transitoria relativa alle svalutazioni operate sulle partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione.
La norma prevede le seguenti deroghe al regime di esenzione parziale o totale previsto per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni aventi particolari requisiti:
La relazione tecnica afferma che la norma produce effetti compensativi.
(Tabella riepilogativa)
La norma dispone l'inclusione nel reddito imponibile dell'ammontare dei dividendi in esame nella misura del 40 per cento.
La legge delega (legge n. 80/2003) prevede in proposito (articolo 1, comma 1, lettera c), n. 6) che i dividendi da partecipazioni non qualificate (come anche quelli su partecipazioni qualificate), percepiti dalle persone fisiche nell'esercizio di impresa, debbano essere inclusi solo parzialmente nel reddito del soggetto, senza riconoscimento del credito di imposta.
Il nuovo articolo 59 del TUIR, infatti, prevede che gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società e da gli enti indicati nell'articolo 72 (che elenca i soggetti IRES) concorrano alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare (articolo 47).
La relazione tecnica individua, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000 presentate dalle persone fisiche, quadri RF e RG, il totale dei crediti d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio d'impresa (2,4 milioni di euro).
L'ammontare dei corrispondenti dividendi (qualificati e non qualificati) risulta essere di 4,1 milioni di euro (4,1=2,4*100/58,73).
In base alla metodologia di simulazione che calcola l'imposta di competenza a legislazione vigente confrontandola con quella a legislazione proposta, viene ipotizzato che:
i dividendi non qualificati siano pari al 35 per cento, cioè circa 1,4 milioni di euro (il cui 40 per cento, ossia 570 mila euro, contribuisce alla formazione della nuova base imponibile);
l'aliquota marginale media da applicare sia del 29 per cento.
Al riguardo appare opportuno acquisire chiarimenti in merito ai dati e alle valutazioni che sottostanno alle ipotesi di base per la quantificazione, con particolare riguardo alla quota di dividendi non qualificati rispetto al totale.
La relazione tecnica assegna alla disposizione un effetto di minore entrata pari per competenza a 973 milioni di euro nel 2004 ed a 1.001 milioni di euro nel 2005.
Al riguardo si rileva che la stima esposta non risulta corredata dei necessari elementi informativi che ne consentano una puntuale verifica. Tuttavia, ad una prima analisi, la quantificazione sembrerebbe sostanzialmente coerente con le ultime quantificazioni relative a norme di riduzione di aliquota e con le più recenti previsioni di andamento del gettito Irpeg.
Il regime di tassazione attualmente vigente si fonda sull'imputazione del dividendo in capo al socio percettore, considerando l'imposta assolta dalla società residente in sede di produzione dell'utile come un acconto. Infatti, attraverso l'istituto del credito d'imposta, l'utile proveniente da società o enti residenti risulta tassato con l'aliquota del socio percettore.
Il successivo articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 disciplina le modalità di determinazione e di imputazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.
Lo schema di decreto in esame riconduce in via generale la tassazione degli utili in capo al soggetto erogante, eliminando l'istituto del credito d'imposta e prevedendo una concorrenza parziale dei medesimi utili al reddito del socio percettore, differenziata in base alla sua qualificazione giuridica.
Le nuove modalità di imputazione al reddito degli utili distribuiti risultano pertanto disciplinate nello schema di decreto in esame rispettivamente dalle nuove norme del TUIR di cui all'articolo 3, comma 3, lett. a) e 47, nei casi di soci persone fisiche e 90, comma 2, nel caso di società ed enti commerciali residenti. Per la quantificazione degli effetti finanziari di tali imputazioni si rinvia alle analisi delle norme sopra elencate contenute nella presente nota di verifica.
Il regime degli utili distribuiti da società ed enti non residenti è disciplinato dalle disposizioni di cui agli articoli 90, comma 3, e 167 del TUIR.
Il nuovo regime di tassazione dei dividendi si applica agli utili distribuiti a decorrere dal 1o gennaio 2004.
In proposito si segnala che l'articolo 40 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003 introduce disposizioni di carattere antielusivo in materia di crediti d'imposta, volte ad evitare che, successivamente al 30 settembre 2003, i contribuenti deliberino anomale distribuzioni di utili, in prossimità dell'entrata in vigore del nuovo regime. Ciò al fine di favorire soprattutto i soci in perdita fiscale, che possono sia utilizzare il credito d'imposta a compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241, sia chiederne il rimborso ai fini IRPEG.
Le norme prevedono, in particolare, che alle distribuzioni di utili accantonati a riserva deliberate dal 30 settembre al 31 dicembre 2003 competa unicamente il credito d'imposta limitato nella misura del
La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge non attribuisce alle norme alcun effetto di gettito, essendo finalizzate ad assicurare l'andamento tendenziale delle entrate.
La relazione tecnica ascrive alla soppressione del regime del credito d'imposta sui dividendi un effetto, di recupero di gettito, in capo a 17.000 contribuenti, pari per competenza a circa 3.538 milioni di euro nel 2004 ed a circa 3.490 milioni di euro nel 2005.
Tale quantificazione considera:
sia l'esclusione dei dividendi netti e del relativo credito d'imposta dalla formazione del reddito imponibile di ciascun contribuente percettore;
sia il venir meno della detraibilità dei medesimi crediti dall'imposta corrispondente.
In base alla metodologia di stima utilizzata dalla relazione tecnica per la quantificazione degli effetti del nuovo regime del credito d'imposta sui redditi prodotti all'estero, sembra potersi affermare che la quantificazione in esame non consideri i dividendi di fonte estera.
Al riguardo si rileva che la relazione tecnica si limita a fornire il risultato finale delle simulazioni effettuate in sede di stima, non consentendo, pertanto, una verifica puntuale della quantificazione proposta. Tale circostanza appare di particolare rilievo in considerazione del fatto che l'effetto di ripresa di gettito ascritto alla modifica del regime fiscale sugli utili distribuiti da società ed enti commerciali è di ammontare tale da assicurare per larga parte la complessiva neutralità finanziaria degli effetti del provvedimento in esame.
La stima proposta sembra, comunque, sostanzialmente in linea con l'ultimo dato disponibile (modello UNICO 2000) riguardante l'ammontare dei crediti d'imposta sui dividendi distribuiti a società ed enti commerciali, ove si ipotizzi una quota di soggetti in perdita pari ad un terzo.
Appare tuttavia opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della quantificazione. In particolare:
una quota dei crediti d'imposta considerati riguarda quelli attribuiti ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società che gestiscono i servizi pubblici locali. Tali crediti possono, attualmente, essere utilizzati dai medesimi comuni, in quanto non soggetti ad IRPEG, per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 241 del 1997. Il venir meno del regime del credito d'imposta determina, quindi, a fronte di una maggiore entrata erariale, un aggravio fiscale per tali enti;
la quantificazione è stata elaborata ipotizzando invariata la politica di distribuzione dei dividendi da parte delle società. Le misure adottate con il decreto legge n. 269 del 2003 dovrebbero, peraltro, garantire il raggiungimento degli obiettivi di ripresa di gettito stimati.
La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 99 (in materia di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione), direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate.
La norma ha efficacia relativamente ai dividendi percepiti a decorrere dal 1o gennaio 2004.
La relazione tecnica ascrive alla norma in esame un effetto di ripresa di gettito per competenza pari a circa 21 milioni di euro nel 2004 ed a circa 25 milioni di euro nel 2005.
La stima si basa sui seguenti criteri:
sono stati esclusi dall'imposizione i dividendi intragruppo, stimati in misura pari all'80 per cento dei dividendi percepiti dalle società facenti parte del consolidato nazionale;
sono stati inclusi nel calcolo gli utili erogati dalle società collegate residenti nei paesi extra UE diversi da quelli individuati con decreto del Ministero dell'economia (cosiddetta white list). Tali dividendi, in base alla legislazione vigente, concorrono alla formazione del reddito del socio percettore nella misura del 40 per cento;
la stima non considera gli utili erogati da società estere a società ed enti residenti che abbiano una quota di partecipazione inferiore a quella di collegamento. Tali utili distribuiti sono attualmente assoggettati a tassazione per il loro intero ammontare. La quantificazione della relativa perdita di gettito è riportata nella sezione della presente Nota relativa all'articolo 90, comma 3, del TUIR.
Poiché i dividendi di fonte estera, come si è detto, non dovrebbero essere stati considerati nella quantificazione degli effetti dell'esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito e della soppressione del credito d'imposta, nella quantificazione in esame per tali cespiti dovrebbe essere stata stimata una perdita netta di gettito. Tale perdita deriva dal passaggio da un prelievo sul 40 per cento ad un prelievo sul 5 per cento dell'ammontare di tali dividendi.
in caso di partecipazioni non inferiori al 25 per cento in società residenti in paesi UE, detenute ininterrottamente da un anno, è escluso dalla determinazione del reddito imponibile un importo pari al 95 per cento dei dividendi. A decorrere dal periodo d'imposta 2002 tale regime è stato esteso ai paesi extra UE individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (cosiddetta white list);
in caso di partecipazioni distribuite da società collegate che non rientrino nel punto precedente, è escluso dalla determinazione del reddito imponibile un importo pari al 60 per cento dei dividendi;
in tutti gli altri casi i dividendi concorrono alla determinazione del reddito imponibile per il loro intero importo.
La relazione tecnica quantifica le minori entrate per competenza derivanti dalla norma in 119 mln di euro a decorrere dal 2004. Tale importo corrisponde al minor gettito derivante dalla esclusione da imposizione del 95 per cento dei dividendi derivanti da partecipazioni in società estere inferiori a quelle di collegamento, attualmente assoggettati a tassazione per il loro intero importo. L'ammontare di tali dividendi è ipotizzato pari al 6 per cento di quello relativo ai dividendi da partecipazioni superiori alla soglia di collegamento come rideterminata recentemente in occasione della riforma del diritto societario.
La percentuale del 6 per cento deriva a sua volta dall'assunzione di altre due ipotesi: in primo luogo viene ipotizzato che il dividendo medio derivante da una partecipazione inferiore alla soglia di collegamento sia pari a un quinto del dividendo medio da partecipazione superiore a tale soglia; in secondo luogo si assume che, poiché le partecipazioni di collegamento costituiscono di norma immobilizzazioni finanziarie, quelle non di collegamento siano numericamente inferiori nei bilanci societari e rappresentino, con riguardo alla frequenza, circa il 30 per cento delle partecipazioni di collegamento o controllo.
La stima dell'ammontare dei dividendi esteri da partecipazioni non inferiori alla soglia di collegamento (sulla cui base stimare il 6 per cento corrispondente ai dividendi da partecipazioni inferiori a tale soglia) è effettuata a partire dai modelli UNICO - Società di capitali relativi agli anni d'imposta 1999-2001 da cui si è ricavato un importo pari a 9,2 mld di euro. A tale importo corrisponderebbe pertanto un ammontare di dividendi interessati dalla norma pari a 552 mln di euro (6 per cento). Confrontando la tassazione vigente, con applicazione dell'aliquota del 34 per cento all'importo integrale dei dividendi, con l'imposizione derivante dalla norma, con applicazione dell'aliquota del 33 per cento al 5 per cento dei dividendi, e considerando in entrambi i casi la percentuale di imprese in perdita (pari a un terzo) si perviene alla perdita di gettito di 119 mln di euro.
Al riguardo con riferimento al procedimento di quantificazione utilizzato si rileva che sembrano emergere possibili elementi sia di sottostima che di sovrastima della perdita di gettito, sulla cui eventuale compensatività appare opportuno acquisire un chiarimento.
In particolare, un possibile fattore di sottostima della perdita di gettito sembra emergere con riferimento alla stima della minore base imponibile. Infatti la relazione tecnica assume l'ipotesi che i dividendi da partecipazioni inferiori a quelle di collegamento (5 e 10 per cento) siano pari al 6 per cento dei dividendi da partecipazioni superiori a tali soglie, ma per stimare tale ammontare si basa sui dati di UNICO2002 che reca invece informazioni relative ai dividendi derivanti dalle partecipazioni superiori a soglie più elevate di quelle indicate (rispettivamente superiori al 25 per cento per il rigo RF43 e al 10 o 20 per cento per il rigo RF42). Pertanto la percentuale del 6 per cento viene applicata ad un ammontare di dividendi inferiore a quello che la relazione stessa afferma voler prendere a base per la stima (ovvero l'ammontare dei dividendi da partecipazioni superiori alle attuali soglie di collegamento).
Andrebbe infine chiarito se l'effetto di minor gettito ascritto alla riduzione dell'aliquota (pari a circa 4 mln di euro) possa ritenersi già ricompreso negli effetti stimati dalla relazione tecnica con riguardo all'applicazione della riduzione dell'aliquota al complesso dei soggetti IRES. Da tale eventuale duplicazione deriverebbe un modesto fattore di sovrastima della perdita di gettito stimata con riferimento alla norma in esame.
In particolare, le disposizioni innovative sono contenute negli articoli 98 e 99, mentre l'articolo 97 ripropone, con opportuni coordinamenti, le disposizioni del vigente articolo 63 del TUIR, in materia di pro rata di indeducibilità degli interessi passivi.
Poiché le disposizioni dei tre articoli agiscono tutte sugli interessi passivi limitandone la deducibilità, le norme stesse prevedono il seguente ordine di applicazione delle disposizioni.
1) Articolo 99 - Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione.
2) Articolo 98 - Pro rata patrimoniale
3) Articolo 97 - Norma generale sul pro rata di indeducibilità.
Le norme dispongono l'indeducibilità in capo alla società erogante degli interessi passivi relativi ai finanziamenti del socio o dal medesimo garantiti che eccedono, in qualunque momento durante l'esercizio sociale, il rapporto di 4 a 1 rispetto alla quota di patrimonio netto di pertinenza del socio stesso o di una sua parte correlata. Le disposizioni non si applicano se il contribuente debitore dimostra che l'ammontare dei finanziamenti eccedenti è riconducibile alla propria capacità di credito e che sarebbe stato comunque erogato da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale.
Per individuare la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio finanziatore si considera la corrispondente quota del patrimonio netto contabile relativo all'esercizio precedente detraendo ed aggiungendo, in base al segno algebrico indicato, le seguenti poste:
- capitale sociale sottoscritto e non versato;
- valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;
+ utile d'esercizio non distribuito;
- perdita non coperta entro l'approvazione del bilancio del IIo periodo d'imposta successivo;
- valore di libro o, se minore, valore del patrimonio netto contabile delle partecipazioni in controllate o collegate.
L'articolo 98 introduce un pro rata di indeducibilità degli interessi netti per le società che detengono partecipazioni che godono dell'esenzione ai sensi dell'articolo 88 del TUIR introdotto dallo schema di decreto in esame (participation exemption). Il regime è volto ad evitare la deducibilità degli oneri finanziari sostenuti per la acquisizione e la gestione di tali partecipazioni, in quanto spese afferenti a cespiti che non sono più produttivi di redditi imponibili.
In particolare, nel caso in cui alla fine del periodo d'imposta il valore di libro delle partecipazioni di cui all'articolo 88 eccede quello del patrimonio netto contabile, la quota di interessi netti che residua
La quota di interessi indeducibili così determinata è ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle medesime partecipazioni di cui all'articolo 88.
Per il calcolo dell'eccedenza non rilevano le partecipazioni in società il cui reddito concorre insieme con quello della partecipante alla formazione dell'imponibile di gruppo e quelle in società il cui reddito è imputato ai soci per effetto dell'opzione per la tassazione per trasparenza.
La relazione tecnica stima che le modifiche descritte possano produrre un recupero di gettito per competenza pari a circa 409 milioni di euro da parte di circa 12.100 contribuenti nel 2004 e a circa 436 milioni di euro nel 2005 da parte di circa 12.600 contribuenti.
La quantificazione si basa sui seguenti dati e parametri.
ARTICOLO 99: nei confronti dei contribuenti potenzialmente interessati sono stati stimati, sulla base dei modelli UNICO 2002 e dei bilanci CERVED, i finanziamenti, distinti in debiti nei confronti delle banche, obbligazioni e debiti nei confronti di altri finanziatori, ed il patrimonio netto contabile (risultante dal prospetto compilato ai fini DIT), individuato sulla base delle regole dettate dalle norme stesse. È stato quindi calcolato il rapporto esistente tra l'ammontare complessivo dei finanziamenti ed il patrimonio netto contabile. Nei casi in cui tale rapporto si presentava superiore a quattro, è stata calcolata la parte di remunerazione afferente ai finanziamenti eccedenti. Nei casi in cui non risultava alcun patrimonio netto contabile positivo si è considerata prudenzialmente una quota del 4 per cento dei finanziamenti.
L'ammontare degli interessi passivi indeducibili è stato ridotto in misura del 50 per cento per tenere conto del fatto che solo una quota dei finanziamenti sono direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio o da una sua parte correlata.
ARTICOLO 98: in capo ai contribuenti nel cui bilancio risultavano iscritte partecipazioni immobilizzate il cui valore eccedesse il patrimonio netto contabile, sono state condotte le seguenti elaborazioni:
calcolo del totale dell'attivo patrimoniale al netto del patrimonio netto contabile e dei debiti verso i fornitori;
calcolo dell'eccedenza delle partecipazioni immobilizzate rispetto al patrimonio netto contabile e del rapporto tra tale eccedenza ed il totale dell'attivo patrimoniale,
applicazione di tale rapporto all'ammontare degli interessi passivi al fine di individuare la quota indeducibile, ridotta della quota imponibile dei dividendi percepiti (5 per cento);
esclusione delle partecipazioni relative a società che partecipano al consolidato e relative a società che si avvalgono della trasparenza societaria, escluse dal computo dell'eccedenza.
La relazione tecnica, infatti, nei confronti delle società eroganti le remunerazioni dei finanziamenti, calcola il rapporto tra finanziamenti e patrimonio netto contabile a livello aggregato e non di singolo socio qualificato, come previsto dalla norma. La metodologia, probabilmente dettata dall'impossibilità di disporre di indicazioni relative ai soci finanziatori, introduce, tuttavia, un possibile elemento di sottostima.
Infatti una società può presentare un rapporto finanziamenti/patrimonio netto complessivamente in linea con il rapporto considerato fisiologico in base alla norma, mentre tale rapporto risulta superato a livello di singoli soci qualificati, in quanto i finanziamenti da questi erogati direttamente o garantiti sono di ammontare più che proporzionale rispetto alla quota di patrimonio netto contabile di loro pertinenza. I finanziamenti effettivamente eccedenti il rapporto di 4 ad 1 potrebbero pertanto risultare di ammontare superiore
Le norme escludono la deducibilità di tali minusvalenze per la quota riferibile ai minori valori iscritti in bilancio a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2004.
La relazione tecnica assegna alla disposizione un effetto di recupero di gettito pari per competenza a 1.011 milioni di euro nel 2004 ed a 1.729 milioni di euro nel 2005. Il maggior gettito ha andamento crescente dato il meccanismo di cumulo delle quote annualmente deducibili introdotto dal decreto legge n. 209.
Nulla da osservare al riguardo: la quantificazione appare, infatti, sostanzialmente in linea con quella elaborata in riferimento alla disposizione del citato decreto legge n. 209/2002.
Tali requisiti sono di seguito indicati:
le partecipazioni devono essere iscritte nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie e devono essere detenute da almeno un anno;
la società partecipata deve svolgere un'attività commerciale;
la società partecipata deve risiedere in un paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato.
Tale voce del conto economico riferita al campione considerato espone perdite per 712 mln di euro. Considerando che le aziende censite nel campione rappresentano il 45 per cento del fatturato complessivo, si perviene ad un ammontare di minusvalenze di 1.581 mln di euro. Tale importo viene ridotto di un quarto per escludere le minusvalenze su beni diversi dalle partecipazioni, pervenendo ad un incremento della base imponibile di 1.186 mln di euro, cui corrisponde un recupero di gettito, calcolato tenendo conto dei contribuenti in perdita, di 261 mln di euro.
Al riguardo si osserva che il procedimento utilizzato per la quantificazione sembra contenere fattori sia di sovrastima che di sottostima del recupero di gettito sulla cui eventuale compensatività sarebbe opportuno acquisire un chiarimento.
Sembra infatti rappresentare un fattore di sovrastima del maggior gettito la mancata esclusione delle minusvalenze riferibili a partecipazioni che, pur costituendo immobilizzazioni finanziarie, non abbiano i requisiti previsti per il regime di esenzione.
D'altra parte sembra costituire un fattore di sottostima del recupero di gettito il fatto di aver considerato esclusivamente l'universo delle imprese industriali con più di 20 addetti, mentre la norma riguardante il regime di esenzione delle partecipazioni interessa non solo le imprese industriali, ma tutte le imprese commerciali soggette all'IRES che detengano partecipazioni che soddisfino i requisiti richiesti.
Ulteriori fattori di sovrastima del recupero di gettito potrebbero rilevarsi con riferimento al regime transitorio disposto per i primi due esercizi successivi all'entrata in vigore della riforma. In merito a tale aspetto si rinvia a quanto osservato con riferimento al successivo articolo 4, comma 1, lettere b) e c) dello schema di decreto legislativo.
La norma contiene inoltre altre misure di mero coordinamento formale del TUIR con altri provvedimenti vigenti.
La relazione tecnica afferma che la normativa descritta risulta neutrale sia per le imprese di assicurazione che per l'Erario. Nondimeno, poiché si è già tenuto conto in altra parte della relazione tecnica della perdita di gettito derivante dal regime di parziale esenzione dei dividendi, è necessario in questa sede quantificare il recupero di gettito corrispondente alla indeducibilità delle variazioni delle riserve tecniche accantonate in relazione alla percezione di dividendi esenti. Tale recupero di gettito è stimato in competenza in misura pari a 6,9 mln di euro a decorrere dal 2004, nell'ipotesi che il 2,5 per cento dei dividendi percepiti dalle imprese di assicurazione si riferisca ad investimenti rispetto ai quali il rischio è sopportato dagli assicurati.
Al riguardo si osserva che l'ipotesi assunta dalla relazione tecnica, con riferimento alla percentuale dei dividendi a fronte di investimenti con rischio a carico degli assicurati, non risulta verificabile. Non risulta inoltre chiaro se la medesima percentuale tenga conto dell'abbattimento da operare in relazione all'esclusione del recupero di gettito in capo alle imprese eventualmente in perdita e alla parziale imponibilità dei dividendi a fronte della quale permane la deducibilità delle riserve accantonate. Tali fattori, ove non considerati, potrebbero determinare una sovrastima del recupero di gettito.
Il decreto citato ha, infatti, abrogato il comma 2 dell'articolo 2426 del Codice civile, in base al quale era consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti nel bilancio civilistico esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Ciò al fine di eliminare, come prescritto dalla legge di delega per la riforma del diritto societario, le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale in materia di reddito d'impresa.
Le norme in esame, pur confermando il principio generale in base al quale i componenti negativi sono ammessi in deduzione solo se imputati al conto economico,
In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto diverse dalla riserva legale, e gli utili di esercizio, anche se conseguiti in esercizi successivi a quello cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui le riserve di patrimonio netto restanti e gli utili portati a nuovo risultano inferiori all'eccedenza tra gli ammortamenti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti dedotti e quelli risultanti dal conto economico.
In pratica il maggior reddito risultante nel conto economico a causa delle minori deduzioni effettuate, ove distribuito ai soci, sconta la tassazione piena.
La relazione tecnica assegna alle disposizioni un effetto di perdita di gettito ai fini IRES pari a circa 658 milioni di euro nel 2004 ed a circa 698 milioni di euro nel 2005. Ai fini IRAP è stimata una perdita annua di 79 milioni di euro.
La quantificazione si basa sui seguenti criteri e parametri.
Al fine di individuare quale sarebbe, a legislazione variata, l'ammontare potenziale degli ammortamenti anticipati che sarebbero effettuati dai contribuenti, sono stati elaborati i dati del modello UNICO 2002 delle società di capitali e degli enti commerciali, distinguendo le imprese che effettuano ammortamenti anticipati da quelle che effettuano esclusivamente ammortamenti ordinari.
Per i contribuenti che effettuano ammortamenti anticipati si è riscontrata un'incidenza di questi ultimi sull'ammontare degli ammortamenti ordinari pari al 27 per cento. Tale peso, ridotto al 20 per cento, è stato quindi applicato agli ammortamenti ordinari effettuati da quei contribuenti che non hanno usufruito degli ammortamenti anticipati, applicando ulteriori coefficienti di riduzione per tenere forfetariamente conto dei contribuenti che non abbiano compilato il campo del prospetto di bilancio relativo agli ammortamenti anticipati.
Al fine di valutare il potenziale maggiore utilizzo di tali componenti negative, la relazione stima l'ammontare degli accantonamenti e svalutazioni che, a legislazione vigente, pur rientrando nei limiti di deducibilità fiscalmente consentiti dalle norme (articolo 71 del TUIR) non siano stati utilizzati dai contribuenti.
La quantificazione è stata effettuata elaborando i dati riferiti al periodo d'imposta 2001, separatamente per gli enti creditizi e finanziari e per gli altri contribuenti. L'ammontare degli accantonamenti non utilizzati fino a concorrenza del tetto fiscale di deducibilità è stato assunto nei limiti del reddito imponibile positivo, tranne che per i contribuenti che rientrano nel consolidato nazionale per i quali, nell'ambito dell'imponibile di gruppo, rileva anche la maggiore perdita.
La quantificazione si basa su dati IRAP. Da essa risulta che sono stati effettuati accantonamenti inferiori ai limiti fiscali da parte di 7.500 imprese industriali e commerciali per circa 208 milioni di euro e da parte di enti creditizi per circa 15 milioni di euro.
Ai fini dell'individuazione del potenziale ammontare dei maggiori accantonamenti deducibili, la relazione tecnica ipotizza che questo sia pari ad un terzo degli accantonamenti civilistici dichiarati dalle imprese che non sfruttano a pieno i limiti fiscali (circa 70 milioni di euro per le imprese industriali e commerciali e 5 milioni di euro per gli enti creditizi).
I risultati ottenuti dalle quantificazioni operate per le singole componenti negative sono stati quindi riproporzionati con l'applicazione di un coefficiente del 65 per cento, nel caso di società appartenenti al consolidato, e del 25 per cento nel caso di società non comprese nel consolidato. Ciò in considerazione della maggiore possibilità offerta alle società del consolidato di utilizzare ai fini fiscali componenti negative nell'ambito dell'imponibile di gruppo.
La relazione precisa, infine, che la perdita di gettito ascritta alle norme ha carattere temporaneo ed è destinata a riassorbirsi negli esercizi successivi.
I maggiori ammortamenti anticipati comporteranno, infatti, la successiva indeducibilità delle quote di ammortamento civilistico previste in bilancio oltre il termine dell'ammortamento fiscale.
Al riguardo si rileva che la quantificazione - dalla quale non emergono peraltro dati necessari per una puntuale verifica - non appare ispirata ad un criterio di prudenzialità.
Le stime sono state infatti riproporzionate mediante percentuali di abbattimento che non risultano suffragate da oggettivi elementi giustificativi. Si tratta, in particolare, sia degli abbattimenti operati al livello di stima delle diverse componenti negative, sia dell'ulteriore abbattimento effettuato per tener conto dell'appartenenza o meno delle società interessate ad un consolidato nazionale.
La norma dispone che gli interessi di mora concorrano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. La disposizione decorre dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 agosto 2002. Per tale periodo sono fatti salvi i comportamenti tenuti sulla base del Tuir vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La relazione tecnica afferma che la norma non appare suscettibile determinare sensibili variazioni di gettito per l'Erario.
Infatti, a fronte di un circoscritto effetto positivo per l'Erario in capo ai soggetti in contabilità ordinaria che non potranno più dedurre gli accantonamenti al fondo rischi su crediti per gli interessi di mora attivi maturati e non ancora percepiti, si determinerà un modesto effetto di riduzione di gettito in capo alle imprese in
Al riguardo si osserva che la valutazione della relazione tecnica appare correttamente ispirata a criteri di prudenzialità.
È infatti presumibile che il maggior gettito dovuto alle minori deduzioni in capo alla gran parte dei soggetti debitori, che non possono più dedurre per competenza gli interessi passivi di mora maturati, sia di importo superiore al minor gettito dovuto alla non imponibilità degli interessi attivi dovuti a situazioni di morosità dello Stato nei confronti di soggetti in contabilità semplificata.
Appare peraltro opportuno che sia chiarito se, per effetto dell'efficacia retroattiva della disposizione, i soggetti creditori che abbiano imputato al reddito per competenza, con riferimento all'esercizio 2002, interessi attivi di mora non ancora riscossi, possano recuperare le maggiori imposte pagate attraverso la deduzione nel 2003 dei relativi importi. In tal caso potrebbero determinarsi nel 2004 transitori effetti di minor gettito, di entità peraltro limitata.
La relazione tecnica, in via prudenziale, non ascrive effetti finanziari alla disposizione, che riguarda prevalentemente titoli destinati ad essere utilizzati dalle società per attività di trading e il cui effetto, data l'indeterminatezza delle variazioni di borsa, potrebbe risultare sia positivo che negativo per l'Erario.
Nulla da osservare al riguardo.
La norma fa venir meno la possibilità di dedurre accantonamenti per rischi su cambi e prevede due distinti criteri di valutazione dei crediti e debiti in valuta estera, a seconda che questi ultimi siano o meno iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie. In particolare:
per i crediti e debiti non iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie la valutazione deve essere effettuata secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e deve riguardare la totalità di essi;
per i crediti e debiti che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili le minusvalenze iscritte con riferimento ai singoli crediti o debiti per un importo non superiore alla differenza tra la valutazione corrispondente al cambio alla data di chiusura dell'esercizio e quella riferita al cambio del giorno in cui gli stessi sono sorti.
La relazione tecnica afferma che dalla norma non dovrebbero derivare significativi effetti in termini di gettito, i quali, comunque, dovrebbero essere positivi per il venire meno della possibilità di effettuare accantonamenti per rischi su crediti.
Al riguardo si segnala che, mentre la disposizione relativa ai crediti e debiti in valuta non iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie appare meno favorevole per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, di segno opposto appaiono gli effetti della disposizione riguardante le immobilizzazioni finanziarie.
Attualmente gli accantonamenti deducibili per rischi su crediti devono essere effettuati considerando tutti i crediti e i debiti ed iscrivendo fra i costi solo l'eventuale saldo passivo per l'impresa. Pertanto i guadagni derivanti dall'andamento di alcune valute possono compensare le perdite derivanti dall'andamento di altre valute.
A seguito della disposizione invece, con riferimento agli importi iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, potranno essere considerati solo i singoli crediti o debiti che espongono un andamento del cambio sfavorevole per l'impresa, con deduzioni per minusvalenze presumibilmente superiori rispetto alla situazione attuale.
Pertanto ai fini di valutare l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione sarebbe opportuno disporre di elementi informativi sull'incidenza relativa dei crediti e debiti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie rispetto al totale dei crediti e debiti in valuta.
La richiesta di esclusione implica la rinuncia ad avvalersi, nei confronti della società in cui si acquisisce la partecipazione, dei regimi di consolidato, nazionale o mondiale, e di trasparenza fiscale.
L'accoglimento della richiesta comporta l'assimilazione delle partecipazioni acquisite ai crediti estinti a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta variazioni di gettito erariale. Infatti la disposizione è finalizzata ad evitare penalizzazioni di carattere fiscale, rispetto alla normativa vigente, con riferimento alle acquisizioni di partecipazioni effettuate dalle banche nell'ambito di piani di ristrutturazione del debito dei propri clienti. Qualora non fosse consentito alle banche di dedurre le minusvalenze realizzate sulle partecipazioni acquisite esse non effettuerebbero più tali operazioni, ma le minori deduzioni per minusvalenze su partecipazioni si tradurrebbero in maggiori deduzioni per perdite su crediti.
Nulla da osservare al riguardo.
Nel caso di opzione il reddito complessivo della società partecipata è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
L'imputazione avviene per le società partecipanti nei periodi d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società partecipata.
Le ritenute a titolo di acconto operate sui redditi della società partecipata, i crediti d'imposta e gli acconti versati si portano in riduzione del reddito dei singoli soci in base alla quota di partecipazione agli utili.
I redditi o le perdite imputati ai singoli soci sono portati rispettivamente in aumento o in riduzione del costo delle partecipazioni nella società che ha esercitato l'opzione.
In caso di distribuzione di utili da parte della partecipata, questi non concorrono alla formazione del reddito dei soci ma sono portati in riduzione del costo delle partecipazioni fino a concorrenza del reddito imputato.
L'opzione non è consentita nei casi in cui la società partecipata abbia emesso strumenti partecipativi di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile o abbia optato per il consolidato nazionale o mondiale.
La relazione tecnica assegna alle disposizioni un effetto di perdita di gettito ai fini IRES pari per competenza a circa 177 milioni di euro nel 2004 ed a circa 169 milioni di euro nel 2005 in capo a circa 17.000 società, sia partecipate che partecipanti.
La quantificazione si basa sulla simulazione degli effetti prodotti dalle norme sui singoli contribuenti (cfr. supra) e si articola in due successive fasi:
individuazione delle potenziali società di capitale interessate;
applicazione delle regole della tassazione per trasparenza all'insieme delle società interessate.
Sono state, inoltre, eliminate le società partecipate che si presume esercitino l'opzione per il consolidato nazionale. L'insieme delle società potenzialmente interessate alla tassazione per trasparenza risulta pertanto composto da 10.190 partecipate e da 22.261 partecipanti.
Applicazione delle regole della tassazione per trasparenza: nell'ambito dell'insieme individuato, il reddito
l'eventuale reddito negativo di esercizio della partecipata è stato imputato pro quota ai soci e, quindi, non costituisce perdita della partecipata riportabile dalla stessa nei cinque esercizi successivi;
l'eventuale reddito negativo di esercizio della partecipante, comprensivo dell'eventuale perdita imputata dalla partecipata, costituisce perdita fiscale delle partecipanti riportabile nei cinque esercizi successivi;
i crediti di imposta e le ritenute subite dalla partecipata sono stati imputati pro quota alle società partecipanti;
sulla base dei criteri di cui ai punti precedenti è stato individuato il reddito imponibile e l'imposta dovuta (o a credito) di pertinenza di ciascuna partecipante, tenendo conto dell'eventuale trasparenza a cascata, nel caso in cui una società partecipante sia a sua volta una partecipata che presenti le condizioni per la tassazione per trasparenza;
i dividendi distribuiti dalla partecipata ai soci sono stati portati in diminuzione del reddito dei soci medesimi fino a concorrenza del reddito della partecipata imputato loro per trasparenza;
gli effetti della modifica normativa introdotta in termini di imposta sono stati ottenuti considerando sia il differenziale di tassazione risultante in capo ai soggetti partecipanti in applicazione delle regole di tassazione per trasparenza, sia il venire meno dell'imposta dovuta o a credito della partecipata.
Sulla base delle informazioni disponibili è tuttavia possibile evidenziare alcuni elementi problematici in merito ai quali appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti.
In particolare: in merito ai criteri di determinazione del reddito della partecipata da imputare per trasparenza pro quota ai soci, esiste una discrasia tra il testo normativo delle disposizioni in esame ed il contenuto della relazione tecnica. Mentre, infatti, la norma (articolo 116, comma 1, TUIR) prevede che sia imputato pro quota a ciascun socio il reddito
Non sempre il reddito complessivo coincide con il reddito effettivamente imponibile. Infatti, quest'ultimo si determina sommando al reddito complessivo i crediti d'imposta eventualmente spettanti al soggetto e sottraendo le eventuali perdite di esercizi precedenti riportate.
Ai fini della quantificazione, poiché i crediti d'imposta che si portano in aumento del reddito sono essenzialmente quelli volti ad evitare la doppia imposizione sugli utili distribuiti, tale posta non dovrebbe incidere sulla differenza tra reddito complessivo e reddito imponibile della partecipata. Infatti, in base alla metodologia utilizzata dalla relazione tecnica, che valuta successivamente sull'insieme dei contribuenti interessati l'impatto delle singole disposizioni, l'effetto di abolizione del credito d'imposta sui dividendi in conseguenza della mancata concorrenza dei medesimi alla formazione del reddito, dovrebbe essere già scontato nella situazione reddituale delle società di capitale potenzialmente interessate alla tassazione per trasparenza.
Ciò che rileva ai fini della differenza tra reddito complessivo e reddito imponibile delle società partecipate riguarda quindi le eventuali perdite pregresse riportate negli esercizi di opzione dalla società partecipata stessa.
Tali perdite riducono il reddito della predetta società da imputare pro quota ai soci nei periodi di imposta in cui si applica la tassazione per trasparenza.
Pertanto, la quantificazione proposta non sembra coerente con il contenuto della disposizione, i cui effetti finanziari potrebbero risultare inferiori in termini di perdita di gettito rispetto a quelli quantificati, anche in considerazione del fatto che il mancato utilizzo delle perdite pregresse in capo alla partecipata potrebbe rendere meno conveniente l'opzione.
La relazione tecnica afferma che dall'insieme delle società potenzialmente interessate all'opzione sono state espunte le società partecipate che si presume eserciteranno l'opzione per il consolidato nazionale. Non sono state, invece, eliminate le società partecipanti che, in quanto controllanti di altre società, possono optare per il consolidato nazionale. Tali società, ove sussistano i requisiti richiesti, possono avvalersi di entrambi i criteri di determinazione della tassazione, per trasparenza in quanto soci di partecipata che può esercitare l'opzione e per consolidamento, in quanto aventi i relativi requisiti.
Tale circostanza potrebbe determinare un effetto di minore gettito, peraltro non considerato dalla relazione tecnica.
Infatti, un eventuale reddito positivo imputato dalla partecipata al socio potrebbe essere compensato nell'ambito dell'imponibile di gruppo.
il loro volume di ricavi non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore;
la compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20, nel caso di società cooperative a responsabilità limitata.
La relazione tecnica assegna alle disposizioni i seguenti effetti in termini di gettito per competenza.
Effetti finanziari
2004
2005 Perdita netta di gettito IRES per imputazione reddito ai soci persone fisiche
-467
-488 Maggior gettito addizionale regionale per imputazione reddito ai soci persone fisiche
+15,9
+8,3 Perdita di gettito Irpef per detassazione dividendi da partecipazioni qualificate
-85 Perdita di gettito addizionale regionale per detassazione dividendi da partecipazioni qualificate
-2 Perdita di gettito ritenuta 12,5 per cento per detassazione dividendi da partecipazioni non qualificate
-8,4
L'insieme delle società potenzialmente interessate alla tassazione per trasparenza è individuato mediante una elaborazione dei quadri RO (soci di S.r.l.) dei modelli di dichiarazione UNICO 2002. Sono state considerate solo le società con un numero di soci persone fisiche non superiore a 10 (o 20 nel caso di cooperative); da tale insieme sono state eliminate le società che partecipino al consolidato nazionale o mondiale e quelle con un volume di ricavi superiore a 10 mld di lire.
La quantificazione degli effetti di gettito è stata effettuata applicando in particolare i seguenti criteri:
la nuova imposta dovuta dai soci è stata ottenuta applicando all'eventuale imponibile positivo trasferito dalla società una aliquota IRPEF 2004 del 29,4 per cento;
nel caso di reddito negativo trasferito dalla società, poiché tale perdita può essere utilizzata dal socio persona fisica solo in riduzione di eventuali redditi di impresa, si è calcolata una imposta a credito virtuale applicando l'aliquota marginale media IRPEF al 10 per cento dell'ammontare delle perdite trasferite dalla partecipata, ipotizzando che tale sia la percentuale delle perdite utilizzate a compensazione degli eventuali redditi d'impresa del socio.
sono tassati ad aliquota marginale IRPEF in capo ai soci persone fisiche, i quali hanno diritto allo scomputo del credito d'imposta, pari al 51,51 per cento del dividendo netto.
In base all'articolo 47 del TUIR come previsto dallo schema di decreto in esame, i dividendi da partecipazioni qualificate distribuiti da S.r.l. concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soci persone fisiche nella misura del 40 per cento del loro ammontare.
Tuttavia, nel caso in cui la società partecipata opti per il regime di trasparenza, gli eventuali dividendi distribuiti dalla partecipata si considerano prioritariamente formati con gli utili tassati per trasparenza in capo al socio. Pertanto, avendo già subito l'imposizione, non concorrono alla formazione del reddito del socio percettore.
Gli effetti finanziari rispetto alla legislazione vigente dell'abolizione del credito d'imposta sui dividendi da partecipazione qualificate e della ripresa a tassazione del 40 per cento dei dividendi medesimi in capo ai soggetti percettori persone fisiche risultano già quantificati dalla relazione tecnica in corrispondenza delle relative norme del provvedimento in esame (artt. 90 e 47 del TUIR). Pertanto, quale effetto delle norme in esame la relazione tecnica quantifica esclusivamente quello di minore gettito a titolo di IRPEF e di addizionale regionale derivante dalla mancata inclusione del 40 per cento dei dividendi qualificati nella base imponibile IRPEF dei soci di partecipate che hanno optato per la tassazione per trasparenza.
L'individuazione dell'insieme dei contribuenti interessati è stata effettuata mediante abbinamento tra gli archivi dei percettori di dividendi e quelli delle piccole società a responsabilità limitata interessate alla tassazione per trasparenza.
La quantificazione è stata effettuata sulla base dei medesimi archivi utilizzati per i dividendi da partecipazioni qualificate, ponendo a confronto l'imposizione secondo la normativa vigente con l'imposizione prevista su tali cespiti per trasparenza.
Al riguardo si rileva che, anche in riferimento alle norme in esame, la quantificazione proposta dalla relazione tecnica non risulta corredata degli elementi informativi indispensabili per una puntuale verifica. Tale circostanza appare di particolare rilievo in considerazione del non trascurabile effetto di perdita di gettito ascritto alle disposizioni.
Si osserva, inoltre, che la relazione tecnica quantifica il solo effetto di perdita di gettito per la detassazione dei dividendi da partecipazioni non qualificate distribuiti a soci persone fisiche non titolari di reddito d'impresa da parte delle S.r.l. che esercitano l'opzione per la tassazione per trasparenza.
Non appare pertanto quantificato l'analogo effetto di perdita di gettito derivante dalla detassazione dei dividendi da partecipazioni non qualificate distribuiti dalle medesime società a soci persone fisiche che esercitino attività d'impresa.
Tali dividendi, a legislazione vigente, non sono soggetti a ritenuta alla fonte del 12,5 per cento a titolo definitivo, ma concorrono alla formazione del reddito con spettanza del credito d'imposta. In base alle disposizioni dello schema di decreto in esame, essi concorrerebbero in via ordinaria alla formazione del reddito del percipiente nella misura del 40 per cento del loro ammontare mentre ne sono esclusi nell'ipotesi in cui la società che li distribuisce abbia optato per la trasparenza.
La mancata quantificazione dell'effetto di detassazione di tali cespiti determinerebbe una sottostima del minore gettito ascritto alle disposizioni.
La partecipazione al consolidato nazionale, in qualità di controllanti, è subordinata alla presenza di requisiti «soggettivi» diversi per i soggetti residenti (tutti i soggetti ai quali si applicherà la futura imposta sul reddito delle società) e i soggetti non residenti (società e gli enti commerciali di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale).
Sono escluse le società che non determinano il proprio imponibile in base alle norme relative all'imposta sulle società; le società che usufruiscono di agevolazioni totali o parziali ai fini dell'imposta sulle società; le società soggette a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa.
Sono definite controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata al cui capitale sociale e al cui utile di bilancio la società o ente controllante partecipi, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50 per cento, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione, senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabili nell'assemblea generale di cui all'articolo 2346 c.c.
Sono previste le seguenti condizioni: identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata (consolidata) con quello della società o ente controllante; esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascunacontrollata (consolidata) e dell'ente o società controllante; elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata (consolidata) presso la società o ente controllante; comunicazione dell'esercizio dell'opzione all'Amministrazione finanziaria territorialmente competente.
L'opzione dura tre esercizi sociali ed è irrevocabile.
La tassazione consolidata determina un unico reddito complessivo corrispondente alla somma algebrica degli imponibili della controllante e delle controllate, integralmente considerati indipendentemente dalla quota di partecipazione. È disposto altresì il principio della totale esclusione dalla formazione del reddito imponibile dei dividendi distribuiti dalle società consolidate e dei compensi destinati alle società in perdita o da queste provenienti.
La società controllante ha l'obbligo di riportare a nuovo l'eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili; liquidare l'unica imposta dovuta, liquidare l'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.
Le società controllate devono compilare il modello di dichiarazione dei redditi e comunicare alla società controllante il proprio reddito imponibile, le ritenute subite, i crediti d'imposta spettanti e gli eventuali acconti autonomamente versati e altri obblighi strumentali e di collaborazione.
Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono.
È prevista l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile delle somme percepite e versate tra le società consolidate in riferimento ai vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
In sede di determinazione del reddito complessivo la società controllante, dopo aver effettuato la somma algebrica di tutti gli imponibili considerati integralmente, dovrà effettuare le seguenti rettifiche.
Si tratta in particolare di: rettifiche in diminuzione per l'importo corrispondente alla quota imponibile del dividendo distribuito dalle controllate e per l'ammontare dei componenti negativi di reddito non
Nel caso in cui nel triennio venga meno il requisito del controllo è prevista la neutralizzazione degli effetti prodotti dalla tassazione consolidata di gruppo negli esercizi precedenti a quello in cui è venuto meno il rapporto di controllo.
Nel caso di interruzione della tassazione consolidata di gruppo, permangono in capo alla controllante le perdite fiscali, i crediti richiesti a rimborso e le eccedenze d'imposta riportate a nuovo risultanti dalla dichiarazione consolidata.
Il consolidato delle società controllate non residenti si basa sugli stessi principi del consolidato nazionale a condizione che l'opzione, irrevocabile per un periodo di almeno 5 anni, sia esercitata dalla società o ente controllante di grado più elevato, residente nel territorio dello Stato, e a condizione che aderiscano tutte le controllate non residenti. Il consolidamento è operato mediante somma algebrica degli imponibili calcolati proporzionalmente alla quota complessiva di partecipazioni, direttamente o indirettamente possedute. Per il credito per imposte pagate all'estero si prevede la facoltà del riporto per un periodo non inferiore a otto esercizi.
La relazione tecnica non fornisce né il dato relativo alla base imponibile rettificata né quelli relativi ai passaggi intermedi del procedimento di calcolo, limitandosi ad elencare i criteri utilizzati per la individuazione delle potenziali società interessate mediante consultazione dell'archivio dei gruppi nazionali Cerved 2001. Tale archivio è stato poi integrato con i dati delle maggiori operazioni avvenute successivamente al 31 dicembre 2001 o comunque con informazioni relative alla struttura dei principali gruppi.
Il metodo utilizzato per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta si basa in particolare:
sul calcolo del reddito complessivo del gruppo come somma algebrica degli imponibili, rettificato per togliere la quota imponibile (5 per cento) dei dividendi distribuiti dalle società controllate e rendendo deducibili dal reddito complessivo i componenti negativi non dedotti dalle singole società;
sul riporto a nuovo della perdita risultante dal consolidamento;
sul trasferimento alla controllante delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti di spettanza delle singole entità legali.
Al riguardo - anche in considerazione dei notevoli effetti di perdita di gettito ascritti alla normativa in esame - appare necessario che il Governo integri i dati forniti e chiarisca il procedimento di calcolo utilizzato nella relazione tecnica. Quest'ultima, infatti:
non fornisce i dati relativi alla base imponibile complessiva ottenuti dalle elaborazioni delle dichiarazioni;
non evidenzia, in merito alle rettifiche da apportare alla base imponibile complessiva per maggiori ammortamenti ed accantonamenti, i relativi effetti all'interno del consolidato. In particolare, andrebbe chiarito se non sussista una duplicazione rispetto alle quantificazioni effettuate in relazione all'articolo 110 del TUIR;
non chiarisce quale percentuale di incremento sia stata utilizzata per tenere conto della rivalutazione dei valori al periodo d'imposta 2004;
non chiarisce quali siano le operazioni di ristrutturazione successive al 2001;
Peraltro un fattore di sovrastima della perdita di gettito potrebbe scaturire dalla rettifica operata al fine di escludere la quota imponibile (5 per cento) dei dividendi distribuiti dalle società controllate. Infatti, tale detrazione non trova giustificazione in quanto in sede di stima degli effetti di recupero di gettito per l'imponibilità del 5 per cento dei dividendi sono già state escluse le società appartenenti al consolidato.
Ciò nonostante la circostanza che la quantificazione proposta nella precedente relazione tecnica considerasse in capo alle società optanti anche l'effetto dell'abrogazione della DIT e della riduzione di aliquota.
Appaiono infine necessari chiarimenti circa l'importante differenza della quantificazione rispetto alla stima allegata alla legge delega che si basava sull'ipotesi che i soggetti interessati dalla norma fossero assimilabili alle società che si avvalgono del sistema di compensazione «infragruppo», ai sensi dell'attuale normativa in materia di IVA.
Al riguardo, deve rilevarsi che le stime fornite dalla relazione tecnica non risultano verificabili, in considerazione della oggettiva indisponibilità dei dati sottostanti, che ha determinato la necessità di elaborare i dati medesimi sulla base di una indagine ufficiosa. Né ulteriori informazioni sono desumibili dall'archivio delle società non residenti Cerved 2001, in quanto questo, salvo limitati casi, non contiene le informazioni relative agli utili o alle perdite.
Deve comunque osservarsi che ai fini della stima della perdita di gettito sono state utilizzate ipotesi che appaiono di carattere prudenziale, quali, in particolare, quella che abbatte solo del 20 per cento il numero dei gruppi che potrebbero aderire al consolidato mondiale in esame.
La norma prevede l'inclusione nel reddito dell'ente non commerciale dei dividendi da partecipazioni qualificate per il 40 per cento del loro ammontare (la legge
La relazione tecnica, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, modello 770/2000 quadro SK relativo ai dividendi distribuiti, stima per ogni percettore di dividendi l'ammontare dei dividendi qualificati percepiti. Dopo avere effettuato l'abbinamento con la dichiarazione dei redditi modello Unico 2000 e sommato anche gli altri redditi percepiti è stata simulata l'Ires dovuta e messa a confronto con l'imposta dovuta in base alla legislazione vigente. Sulla base di quanto detto la relazione tecnica stima un incremento del gettito Ires di competenza per gli anni 2004 e 2005 pari a circa 53 milioni di euro.
Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce informazioni quantitative sufficienti a verificare la correttezza della stima.
La norma prevede la tassazione con ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al 12,5 per cento per i dividendi da partecipazioni non qualificate percepiti dagli enti non commerciali.
La relazione tecnica, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, modello 770/2000 quadro SK relativo ai dividendi distribuiti, stima per ogni percettore di dividendi l'ammontare dei dividendi non qualificati percepiti. Dopo avere effettuato l'abbinamento con la dichiarazione dei redditi modello Unico 2000 e sommato anche gli altri redditi percepiti è stata simulata l'Ires dovuta e messa a confronto con l'imposta dovuta in base alla legislazione vigente. Sulla base di quanto detto la relazione tecnica stima una perdita di gettito Ires di competenza per gli anni 2004 e 2005 pari a circa - 4,7 milioni di euro e una stima dell'incremento di gettito relativo all'introduzione della ritenuta a titolo d'imposta di 15,5 milioni di euro.
Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce informazioni quantitative sufficienti a verificare la correttezza della stima. In particolare, non è chiara la motivazione della perdita di gettito stimata ai fini dell'Ires, considerato che la riduzione dell'aliquota dell'imposta è quantificata in altra sede.
La norma prevede l'inclusione nel reddito dell'ente non commerciale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate per il 40 per cento del loro ammontare (la legge delega stabiliva l'inclusione soltanto «parziale»).
La relazione tecnica, sulla base dei dati delle dichiarazioni modello Unico - Enti non commerciali ed equiparati 2000 quadro RT, individua gli enti percettori e gli ammontari delle plusvalenze. Dopo avere effettuato l'abbinamento con la dichiarazione dei redditi modello Unico 2000 e sommato anche gli altri redditi percepiti è stata simulata l'Ires dovuta e messa a confronto con l'imposta dovuta in base alla legislazione vigente. Sulla base di quanto detto la relazione tecnica stima un incremento del gettito Ires di competenza per gli anni 2004 e 2005 pari a circa 2,1 milioni di euro e una perdita dovuta all'abolizione dell'imposta sostitutiva pari a circa 4,7 milioni di euro.
Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce informazioni quantitative sufficienti a verificare la correttezza della stima.
La norma stabilisce la riduzione dell'aliquota ordinaria Ires al 33 per cento.
La relazione tecnica sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi modello Unico - Enti non commerciali ed equiparati 2000 simula gli effetti Ires e confronta l'imposta dovuta in base alla legislazione vigente. Per quanto riguarda le aliquote agevolate, nella simulazione effettuate dalla relazione tecnica, è stato mantenuto il rapporto con l'aliquota ordinaria. Pertanto ove presente un'aliquota pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria è stata adottata l'aliquota del 16,5 per cento in luogo di quella del 17 per cento. Sulla base di quanto detto la relazione tecnica stima una perdita del gettito Ires di competenza per il 2004 pari a circa -18,9 milioni di euro.
Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce informazioni quantitative sufficienti a verificare la correttezza della stima. In particolare, appare necessario che il Governo integri le informazioni con riferimento alla stima relativa al mantenimento dell'aliquota agevolata ed alla sua conseguente perdita di gettito chiarendo anche a quali soggetti sia riferita.
Il Governo dovrebbe poi chiarire la valutazione con riferimento all'anno 2005 che non viene considerato nella stima ma inserito nella tabella riassuntiva finale con importo pari a quello del 2004.
a) trasporto merci;
b) trasporto passeggeri;
c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare;
d) altre attività direttamente connesse o strumentali a quelle indicate.
Il reddito giornaliero di ciascuna nave viene calcolato mediante l'applicazione dei seguenti importi in cifra fissa previsti per ciascuno scaglione di tonnellaggio netto:
1) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,90 euro per tonnellata;
2) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,70 euro per tonnellata;
3) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,40 euro per tonnellata;
4) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,20 euro per tonnellata.
1) da 0 a 5 anni: 0,90;
2) da 6 anni a 10 anni: 0,95;
3) da 11 a 25 anni: 1,05;
4) oltre 25 anni: 1,10.
Dall'imponibile così determinato non è ammessa alcuna deduzione.
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di navi in regime di «tonnage tax» concorrono ad incrementare il reddito imponibile limitatamente all'eccedenza del corrispettivo incassato rispetto all'ammontare non ancora ammortizzato iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione. Qualora si tratti di navi acquistate successivamente a tale esercizio, il reddito determinato secondo il criterio forfetario si intende già inclusivo delle plusvalenze da cessione. Il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attività imprenditoriali diverse da quelle ammesse al regime della «tonnage tax» deve essere determinato analiticamente mediante il regime ordinario. Gli eventuali costi comuni sia alle attività in regime forfetario che alle attività in regime ordinario devono essere imputati in proporzione al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi non ammessi al regime forfettario e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
La relazione tecnica quantifica le minori entrate annue derivanti dal regime di tonnage tax in 16 mln di euro annui.
La quantificazione si basa sulle informazioni relative alla flotta italiana contenute nella banca dati Lloyds, aggiornate al luglio 2003, e sui dati fiscali relativi alle aziende armatoriali ricavati da UNICO 2002.
Dal confronto fra le due basi informative è emerso che le società di capitali alle quali è riconducibile almeno una nave iscritta al Registo Internazionale sono 80 di cui solo 33 espongono un imponibile positivo nell'esercizio 2001.
A queste ultime società sono collegabili 101 navi iscritte al Registro Internazionale, per un tonnellaggio netto complessivo di 788mila tonnellate.
Il gettito ottenibile con il
Ai fini della stima del gettito ottenibile con il
Il reddito imponibile annuo è stato ottenuto moltiplicando il reddito complessivo giornaliero (513.265 euro) per il numero di giorni considerati operativi (310) ed abbattendo il reddito complessivo così determinato (159,1 mln di euro) dell'80 per cento per tenere conto dell'agevolazione prevista dalla normativa vigente per il settore armatoriale.
Applicando all'imponibile così determinato l'aliquota del 33 per cento si perviene ad un gettito della tonnage tax pari a 10,5 mln di euro.
Ne consegue una perdita di gettito pari a 16 mln di euro (26,5 - 10,5), di cui circa 0,4 mln di euro imputabili alla riduzione di un punto di aliquota.
Al riguardo si segnala in via preliminare che la quantificazione è effettuata nel presupposto che all'imponibile calcolato forfetariamente secondo il regime fiscale della tonnage tax si applichi l'abbattimento dell'80 per cento del reddito previsto attualmente dall'articolo 4, comma 2, del DL n. 457/1997 per il regime ordinario di tassazione.
Tale assunzione non sembra trovare un esplicito fondamento nella disposizione che prevede, ai soli fini della determinazione del reddito imponibile delle navi iscritte nel Registro Internazionale, una disciplina fiscale alternativa a quella vigente. Sarebbe pertanto opportuno che la cumulabilità, scontata dalla relazione tecnica, del regime di tonnage tax con la citata disposizione agevolativa, anch'essa riguardante i criteri di determinazione del reddito imponibile, fosse esplicitata in via normativa.
Si osserva inoltre che il criterio di individuazione della platea di soggetti interessati dalla disposizione, che considera tutti e soli i soggetti che espongono un reddito imponibile positivo, potrebbe contenere un fattore di sottostima delle minori entrate.
Infatti in primo luogo occorre considerare che qualora il reddito imponibile delle 33 società in attivo risultasse distribuito
Inoltre potrebbero avere interesse ad optare per la tonnage tax anche alcune società in perdita che gestiscano più navi, alcune delle quali strutturalmente in attivo mentre altre in passivo. L'esercizio dell'opzione limitatamente alle prime avrebbe l'effetto di incrementare la perdita riportabile a nuovo.
Un ulteriore fattore di sottostima delle minori entrate potrebbe derivare dai dati di UNICO 2002 presi a base per la quantificazione. Tali dati comprendono infatti gli effetti derivanti dall'operatività per metà esercizio dell'agevolazione per gli investimenti prevista dalla legge «Tremonti-bis». Qualora in tale periodo siano stati effettuati dalle imprese del settore consistenti investimenti, il numero di imprese in perdita potrebbe risultare superiore alla media degli altri esercizi, mentre il gettito a legislazione vigente versato delle imprese in attivo, in base al quale è stata calcolata la perdita, potrebbe risultare inferiore a quello a regime.
Si segnala peraltro che la considerazione di una perdita di gettito pari a circa 0,4 mln di euro, derivante dalla riduzione di un punto percentuale di aliquota, sembra costituire una duplicazione della perdita di gettito già stimata, per il complesso delle società soggette all'IRPEG, in altra parte della relazione tecnica.
La norma modifica la disciplina vigente prevedendo, tra le altre, le seguenti disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari:
ai fini del calcolo del limite entro cui è riconosciuto il credito d'imposta, il reddito complessivo è valutato al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in detrazione.
nel caso in cui, a causa dell'applicazione del limite di cui al punto precedente, residui un ammontare di imposta assolta all'estero eccedente rispetto alla corrispondente quota di imposta italiana, tale eccedenza costituisce credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Qualora residui un'ulteriore eccedenza dell'imposta estera quest'ultima può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata nei limiti in cui si verifichi nuovamente un'eccedenza dell'imposta estera rispetto alla corrispondente quota di imposta italiana;
nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, il credito d'imposta è ridotto proporzionalmente.
Ai fini della stima la relazione tecnica formula l'ipotesi che l'ammontare dei crediti attualmente incapienti sia pari al 15 per cento dell'importo complessivo dei crediti d'imposta sui redditi prodotti all'estero attualmente utilizzati. Tale ultimo importo, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società, risulta essere pari a 104 mln di euro. Applicando a tale ammontare la percentuale indicata si perviene alla stima delle minori entrate di 15,6 mln di euro annui.
Al riguardo appare in primo luogo necessario che il Governo chiarisca se la disposizione che prevede che il credito d'imposta sia ridotto in proporzione alla concorrenza del reddito prodotto all'estero alla formazione del reddito imponibile, si applichi anche con riferimento al limite di imponibilità del 5 per cento dei dividendi esteri. In tal caso sembrerebbe sussistere un fattore di recupero di gettito non considerato dalla relazione tecnica. Infatti l'ammontare dei crediti d'imposta attualmente utilizzati subirebbe un abbattimento pari all'85 per cento in caso di dividendi distribuiti da società controllate o collegate e al 95 per cento negli altri casi. Ne conseguirebbe un recupero di gettito ampiamente superiore alla perdita di gettito derivante dall'incremento dei limiti di capienza.
Con riferimento a tale ultimo effetto di perdita di gettito si osserva peraltro che l'ipotesi assunta dalla relazione tecnica, che stima le minori entrate in misura pari al 15 per cento dell'ammontare dei crediti d'imposta attualmente utilizzati per redditi prodotti all'estero, potrebbe non risultare cautelativa qualora si consideri che attualmente non possono beneficiare del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero i soggetti che non presentano in Italia un utile positivo. Questi ultimi corrispondono, nel caso di società, ad un terzo del totale. Pertanto, in teoria, l'ammontare delle imposte assolte all'estero che non troverebbe capienza nella corrispondente quota di imposta italiana, potrebbe risultare di entità pari alla metà (in luogo del 15 per cento assunto dalla relazione tecnica) di quella dei crediti d'imposta utilizzati.
Un ulteriore incremento di capienza, non considerato dalla relazione tecnica, deriva inoltre dalla modifica del criterio di calcolo del limite di capienza, dato dal rapporto fra l'ammontare dei redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo.
La norma consente infatti di considerare quest'ultimo al netto, invece che al lordo, delle eventuali perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in detrazione, con un conseguente incremento del rapporto che determina la quota di imposta italiana entro il cui limite è riconosciuto il credito d'imposta.
Si osserva inoltre che la relazione tecnica omette di quantificare la perdita di gettito che potrebbe derivare dall'incremento dell'ammontare dei crediti d'imposta per effetto del consolidato mondiale.
La norma estende alle partecipazioni di collegamento la disciplina attualmente prevista per le partecipazioni di controllo in imprese localizzate in territori con regime fiscale privilegiato.
Rispetto a tale disciplina sono introdotte le seguenti variazioni:
i redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono determinati in misura pari al maggiore fra l'utile risultante in bilancio prima delle imposte e il
la disciplina delle CFC non si applica alle partecipazioni di collegamento in soggetti non residenti situati in territori diversi da quelli a regime privilegiato, relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in territori con regimi fiscali privilegiati.
Al riguardo si osserva che l'ipotesi assunta dalla relazione tecnica non risulta suffragata da elementi che ne consentono la verifica.
Viene previsto in particolare:
in caso di trasformazione di una società soggetta all'IRES in un soggetto non commerciale, i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non confluiscano in un'azienda gestita, come attività collaterale, dal soggetto non commerciale. Le riserve costituite prima della trasformazione sono assoggettate ad imposta nei confronti dei soci od associati solo nel caso in cui esse non vengano iscritte nel bilancio del soggetto non commerciale con indicazione della loro origine;
in caso di trasformazione di un ente non commerciale in una società soggetta all'IRES, si applica l'istituto del conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell'azienda gestita, come attività collaterale, dal soggetto non commerciale.
Al riguardo appare opportuno che sia chiarito se nella valutazione di sostanziale invarianza degli effetti di gettito si sia tenuto conto del mancato assoggettamento ad imposta delle riserve della società soggetta ad IRES che si trasforma in un ente non commerciale, nonché del regime di neutralità applicabile ai beni che confluiscano in un'azienda gestita dal soggetto non commerciale.
In assenza dell'istituto della trasformazione eterogenea infatti, tale atto sarebbe stato equiparato alla cessazione della società preesistente e alla nascita di un nuovo soggetto, con conseguente assoggettamento ad imposta delle riserve liquidate ed emersione di plusvalenze con riferimento a tutti i cespiti dell'attivo patrimoniale, compresi i beni che fossero oggetto di conferimento nell'azienda gestita dall'ente non commerciale.
La relazione tecnica, sulla base di un calcolo puntuale effettuato in capo ad ogni contribuente società di persone, utilizzando i dati del quadro RT sez. II-A, dal quale risultano 16,4 milioni di euro di plusvalenze su cui si calcola l'imposta sostitutiva del 27 per cento, stima una perdita di gettito relativa alla mancata imposta sostitutiva pari a 4,4 milioni di euro annui. A tale perdita fanno riscontro maggiori introiti derivanti dall'inclusione nel reddito complessivo Irpef del 40 per cento della plusvalenza realizzata per circa 1,8 milioni di euro annui. Gli effetti complessivi di gettito risultano di seguito indicati:
2004
2005 Abolizione imposta sostitutiva 27 per cento D.Lgs. 461/97
- 4,4 - 4,4 Recupero gettito su plusvalenze D.Lgs. 461/97
+ 1,8 + 1,8 Effetto complessivo
- 2,6 - 2,6
(in milioni di euro)
Sarebbe inoltre opportuno acquisire chiarimenti in merito alla eventuale considerazione della quota di soggetti in perdita o che risultano comunque esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In relazione alla situazione reddituale dei soggetti percipienti, l'attribuzione al reddito complessivo degli stessi del 40 per cento della quota della plusvalenza realizzata, potrebbe infatti, non concorrere integralmente alla determinazione di una base imponibile positiva, riducendo, per questa parte, il recupero di gettito atteso. Nel caso in cui questa possibilità non sia stata valutata, il minor gettito attribuito al provvedimento potrebbe risultare sottostimato.
Si segnala inoltre - benché si tratti di un aspetto che non rileva direttamente ai fini della quantificazione degli effetti finanziari - che il nuovo regime di imposizione genera per i contribuenti assoggettati alle prime due aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche un'aliquota effettiva di tassazione del reddito in questione più bassa dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate. Nell'ipotesi che l'aliquota marginale del soggetto percettore sia infatti pari al 23 per cento, l'inclusione del 40 per cento della plusvalenza sarebbe infatti equivalente ad una imposta sostitutiva del 9,2 per cento.
Tale ritenuta deve essere applicata sull'importo dei dividendi al lordo delle eventuali ritenute applicate nello Stato di residenza della società emittente.
La norma, sostituendo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, individua una diversa modalità di tassazione per le partecipazioni non qualificate rispetto a quelle qualificate, prevedendo:
per le partecipazioni non qualificate, l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento sul dividendo estero,
per le partecipazioni qualificate, l'applicazione di una ritenuta del 12,5 per
La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari della modifica normativa partendo dalla elaborazione del quadro RI del modello di dichiarazione UNICO 2000, da cui risultano circa 49 milioni di euro di dividendi per i quali non spetta il credito di imposta. Ipotizzando che il 60 per cento di questi sia relativo a dividendi esteri, si ottiene un importo stimato di 29,4 milioni di euro di dividendi esteri.
Considerato che i dividendi esteri incassati da persone fisiche dovrebbero derivare prevalentemente da partecipazioni non qualificate, la relazione tecnica ipotizza che il 70 per cento di questi dividendi riguardino partecipazioni non qualificate e il 30 per cento partecipazioni qualificate.
Poiché la norma dispone che l'ammontare dei dividendi da assoggettare alla ritenuta d'ingresso del 12,5 per cento sia assunto al netto delle ritenute pagate all'estero (e non più al lordo, al fine di semplificare il calcolo del prelievo a carico degli intermediari), in sede di quantificazione, l'importo dei dividendi su cui è stata calcolata la ritenuta è stato ridotto del 15 per cento (valore medio stimato delle ritenute subite all'estero).
Dal momento che l'aliquota marginale media per i percettori di dividendi è stata calcolata nella misura del 29 per cento, e considerando che, con la normativa proposta, il 40 per cento dei dividendi qualificati entra nell'imponibile (dopo aver scontato una ritenuta a titolo d'acconto del 12,5 per cento), mentre i dividendi non qualificati sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento, si ha una perdita di gettito di circa -1,1 milioni di euro di ritenute (di acconto e d'imposta) e di circa -0,3 milioni di euro di IRPEF di competenza, per un totale di -1,4 milioni di euro. Per quanto riguarda l'addizionale regionale, si stima una perdita di gettito annua pari a circa -0,25 milioni di euro.
Al riguardo si osserva che alcune delle ipotesi con cui è stata effettuata la quantificazione - con riferimento in particolare alla percentuale di dividendi esteri, alla suddivisione tra partecipazioni qualificate e non, al valore medio stimato delle ritenute operate all'estero - non risultano verificabili in mancanza dei dati posti alla base delle ipotesi medesime.
La norma, in accordo con la legge delega (legge n. 80/2003) che prevede l'abolizione della suddetta imposta sostitutiva e stabilisce che le plusvalenze da partecipazioni qualificate debbano essere incluse solo parzialmente nel reddito imponibile IRPEF del soggetto (al fine di ridurre gli effetti della doppia imposizione economica), dispone l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 461/97, ovvero dell'imposta sostitutiva per tale tipologia di plusvalenze, che verranno quindi incluse nel reddito imponibile nella misura del 40 per cento del loro ammontare.
La relazione tecnica - come già indicato nella parte iniziale del presente dossier («Aspetti metodologici») - quantifica l'onere relativo al provvedimento effettuando delle elaborazioni di simulazione per calcolare l'IRPEF in capo ai singoli contribuenti, e mettendo a confronto l'imposizione secondo la legislazione vigente con l'imposizione prevista dalla legge delega.
In particolare, con riguardo alla norma in esame, sulla base dei dati delle dichiarazioni delle persone fisiche modello
Da questo confronto tra l'imposizione ottenuta a legislazione vigente e quella proposta si ottiene, secondo la relazione tecnica, una stima dell'incremento di gettito di competenza per gli anni 2004 e 2005 pari a circa +109 milioni di euro a titolo di IRPEF e a circa +2,6 milioni di euro a titolo di addizionale regionale ed una perdita dovuta all'abolizione dell'imposta sostitutiva pari a circa -176 milioni di euro.
Complessivamente, gli aspetti di gettito per competenza sono i seguenti:
2004
2005 Maggior gettito IRPEF
109 109 Addizionale regionale
2,6 2,6 Abolizione imposta sostitutiva plusvalenze (D.Lgs. n. 461/1997)
-176
-176 Totale
-64,4 -64,4
La norma abroga tale disposizione, introducendo quindi l'applicazione della tassazione ordinaria su tali redditi, limitatamente al 40 per cento del loro ammontare.
La relazione tecnica parte dalla elaborazione del quadro RM sez. III di Unico 2000, da cui risultano circa 9,3 milioni di euro per i redditi in questione. È stata poi stimata, a normativa vigente, un'aliquota media per i redditi a tassazione separata del 23 per cento, e per la modifica proposta un'aliquota marginale media del 26 per cento.
Sulla base di tali dati, simulando le due situazioni impositive a legislazione vigente e a legislazione proposta, la relazione tecnica quantifica una perdita di gettito di circa -1,1milioni di euro di competenza. Per quanto riguarda l'addizionale regionale, si stima un recupero di gettito annuo pari a circa +0,04 milioni di euro.
Nulla da osservare al riguardo.
L'agevolazione, istituita con il decreto legislativo n. 466 del 1997, prevedeva nella versione originaria, la tassazione con aliquota ridotta al 19 per cento della quota del reddito d'impresa pari all'incremento del patrimonio netto, rispetto a quello esistente all'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996, moltiplicato per un coefficiente di remunerazione ordinaria stabilito di volta in volta con apposito decreto ministeriale. La norma è stata oggetto di importanti, in particolare ad opera della legge n. 383 del 2001, che ha disposto il sostanziale «congelamento» dell'agevolazione tramite il bloccot al 30 giugno 2001 degli incrementi di patrimonio rilevanti ai fini DIT; la fruizione del beneficio è stata inoltre prevista in alternativa alla possibilità di adesione alla cosiddetta «Tremonti Bis».
A partire dal 2002, con il decreto legge 209/02, la portata dell'agevolazione è stata ulteriormente ridotta. Il decreto ha disposto:
l'abolizione del parametro di moltiplicazione del patrimonio netto rilevante ai fini Dit (140 per cento del patrimonio netto stesso), previsto allo scopo di rendere più veloce l'entrata a regime della norma, con l'estensione all'intero patrimonio netto della tassazione ad aliquota agevolata;
la determinazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito in misura pari al tasso di interesse legale, con una conseguente riduzione rispetto al valore previsto per il 2002, di 2,7 punti percentuali (3 per cento rispetto al 5,7 per cento previsto con decreto per il 2002).
Si ricorda che con riferimento alle persone fisiche e alle società di persone (il cui reddito è imputato per trasparenza in capo ai soci) che si trovino in regime di contabilità ordinaria per obbligo o per opzione irrevocabile espressa in dichiarazione, per effetto del D.Lgs. 466/97 è stato istituito un regime di tassazione agevolato del reddito di impresa. Per questi soggetti, l'agevolazione si configura nella tassazione separata con aliquota del 19 per cento del minore importo tra:
il reddito d'impresa dichiarato;
il patrimonio netto risultante dal bilancio, al netto dell'utile d'esercizio, moltiplicato per il coefficiente di remunerazione ordinaria.
2004
2005 Abolizione Dit
+ 727,3 +702,7
(in milioni di euro)
Al fine di tenere conto dei fenomeni di riporto di eventuali eccedenze di perdite di esercizio rispetto al reddito dell'esercizio di riferimento, di eccedenze di reddito agevolato Dit e più in generale di quei fenomeni contabili in base ai quali il reddito fiscale possa differire da quello contabile, è stata opportunamente simulata la legislazione vigente anche per gli anni 2002 e 2003.
Sulla base della simulazione così effettuata e tenendo conto della riduzione,
Al riguardo, premesso che la relazione tecnica non fornisce informazioni quantitative sufficienti a verificare la correttezza delle quantificazioni circa gli effetti finanziari imputabili alla norma in esame, sulla base della metodologia illustrata dalla relazione tecnica sembrano comunque ipotizzabili elementi di sottostima degli effetti di gettito.
In particolare non appare chiaro se il «reddito ai fini Dit stimato in 5,25 miliardi di euro nel 2004 ed in circa 5,07 miliardi di euro nel 2005» sia l'importo riferito al reddito Dit potenziale o a quello che, in considerazione delle eventuali incapienze o eccedenze rispetto al reddito complessivo della società, usufruisca effettivamente del regime di favore, come sembrerebbe doversi concludere dall'esame della metodologia descritta nella relazione tecnica.
Nel secondo caso infatti, pur valutando il recupero di gettito interamente in misura pari al 14 per cento (33 per cento - 19 per cento) il maggior gettito di competenza sarebbe pari a 735 milioni di euro. Appare inoltre ragionevole ipotizzare che una quota del reddito sia riferito a soggetti quotati nei mercati regolamentati, per i quali il recupero di imposta andrebbe considerato in misura pari al 26 per cento (33 per cento - 7 per cento) del reddito valevole ai fini Dit; considerando anche questa ipotesi si avrebbe un evidente incremento delle maggiori risorse attese. La misura di tale ulteriore incremento sarebbe ovviamente funzione della quota di reddito associata alle società quotate. Sul punto appare quindi opportuno acquisire chiarimenti.
2004
2005 Abolizione Dit
+ 20,2 + 20,2
(in milioni di euro)
Sul punto appaiono opportuni chiarimenti, tenuto conto che la mancata considerazione di tale ipotesi potrebbe ridurre - seppure per importi di presumibile modesta entità - il gettito atteso.
un reddito agevolabile ai fini Dit riferibile all'imprenditore individuale pari a 37,8 milioni di euro;
una aliquota marginale media di tali contribuenti pari al 27 per cento.
2004
2005 Abolizione Dit
+ 3 + 3
(in milioni di euro)
Allo stesso modo, al fine di contrastare comportamenti elusivi e arbitraggi d'imposta, è prevista l'abolizione dell'imposta sostitutiva al 19 per cento sulle plusvalenze da cessione di aziende.
In tal senso, si segnala come la legislazione vigente, che risponde tuttavia al criterio di favorire i processi di ristrutturazione aziendale, consenta di beneficiare di un risparmio di imposta pari al differenziale tra l'aliquota agevolata sulla plusvalenza relativa all'azienda ceduta ed i corrispondenti ammortamenti deducibili dal reddito d'impresa assoggettato invece ad aliquota ordinaria.
Completano tale quadro normativo, l'abolizione del riconoscimento fiscale, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva del 19 per cento, dei maggiori valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale a titolo di disavanzo da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione.
Anche in questo caso, a favore dei processi di ristrutturazione aziendale, è attualmente previsto che l'eccedenza del valore contabile della partecipazione annullata per effetto dell'operazione di fusione o scissione, rispetto al patrimonio netto della società incorporata o scissa indicato nelle scritture contabili dell'incorporante o beneficiaria, possa ottenere riconoscimento fiscale tramite il pagamento dell'imposta sostitutiva al 19 per cento secondo quanto previsto dal D.Lgs. 358/97. Tale maggior valore, che prende il nome di disavanzo da fusione, può essere in questo caso attribuito ai beni iscritti nell'attivo del bilancio della società incorporante e concorre a determinare la base su cui calcolare le quote di ammortamento deducibili.
In materia di conferimenti, salve le modifiche necessarie per il coordinamento con il nuovo sistema tributario, l'articolo 178 del TUIR, come modificato dal presente provvedimento conferma il regime di sostanziale neutralità fiscale relativo alle operazioni riguardanti le aziende e i rami di queste, possedute per un periodo non inferiore a tre anni, come già previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 358/97 e dal D.Lgs. 544/92.
Per quanto riguarda
Come precisato anche nella relazione tecnica, infatti, le due fattispecie risultano assoggettate a regimi tributari profondamente differenti: la prima, relativa alle partecipazioni immobilizzate risulta completamente esente dall'imposta; la seconda (plusvalenza da cessione di azienda) si configura invece come una componente positiva del reddito tassato con aliquota ordinaria.
In considerazione poi, della possibilità di operare manovre elusive - tramite il conferimento di aziende, che rimane una operazione fiscalmente neutrale, a società appositamente costituite di cui poi si cedono le partecipazioni evitando così il pagamento dell'imposta - la relazione tecnica ipotizza che circa il 20 per cento delle manovre riguardanti la cessione di aziende sarà configurata come cessione di partecipazioni secondo il meccanismo ora descritto. Di contro, la cessione conclusa in esenzione d'imposta inibirà per l'acquirente la possibilità di portare ad ammortamento il maggior valore dei beni acquistati rispetto a quello contabile.
In considerazione di una rateizzazione in cinque quote costanti della plusvalenza determinata da tali operazioni nell'80 per cento dei casi, la relazione tecnica stima i seguenti effetti sul gettito di competenza:
2004
2005 Abolizione imposta sostitutiva sulle plusvalenze
- 1.379,8 - 1.379,8 Recupero parziale abolizione imposta sostitutiva
+ 647,2 + 987,8 Effetto complessivo
- 732,6 - 392
(in milioni di euro)
Un ulteriore fattore di sottostima della riduzione di gettito ascritta al provvedimento, potrebbe derivare dalla possibilità che gli operatori decidano di anticipare agli ultimi mesi del 2003 le cessioni di aziende altrimenti programmate per il 2004 sfuggendo così alla tassazione ordinaria della relativa plusvalenza che risulterebbe invece ancora assoggettata all'aliquota agevolata.
Con riferimento alla quantificazione degli effetti dell'abolizione della possibilità di affrancare il disavanzo derivante da operazioni di fusione e scissione, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva del 19 per cento, si osserva la sostanziale correttezza della metodologia descritta nella relazione tecnica e sulla base della quale si calcolano le maggiori imposte, Ires e Irap, dovute a seguito della mancata deducibilità dei relativi ammortamenti. Apparirebbe tuttavia opportuno acquisire specifiche indicazioni circa il recupero di gettito conseguentemente stimato.
Di tali plusvalenze, si ipotizza che l'80 per cento derivi dalla cessione e dal conferimento di aziende, mentre il restante 20 per cento dalla cessione di partecipazioni.
Il recupero di gettito atteso dall'applicazione della norma ammonta a 76,1 milioni di euro nel 2004 e 86,9 milioni di euro nel 2004 in base alla:
ipotizzata rateizzazione delle plusvalenze derivanti da operazioni riguardanti le aziende nell'80 per cento dei casi;
considerazione di una quota annua di minori ammortamenti fiscalmente riconosciuti nella misura pari a 1/3,5 (in analogia con quanto già applicato per le società di capitali);
riduzione del 10 per cento dell'ammontare dei maggiori valori iscritti per imputazione dei disavanzi (al fine di tenere conto dei soli beni ammortizzabili, per i quali si avranno minori ammortamenti deducibili fiscalmente);
applicazione ai maggiori redditi dell'aliquota marginale media delle persone fisiche del 27 per cento.
2004
2005 Abolizione imposta sostitutiva 19 per cento D.Lgs. 358/97
- 99,3 - 99,3 Recupero gettito su plusvalenze D.Lgs. 358/97
+ 76,1 + 86,9 Effetto complessivo
- 23,2 + 12,4
(in milioni di euro)
La quantificazione sembra inoltre non tenere conto di possibili anticipi al 2003 delle cessioni di aziende effettuate dagli operatori al fine di beneficiare dell'aliquota ridotta, tuttora in vigore, rispetto al più oneroso regime conseguente alla riforma. Ove tale circostanza fosse verificata, la misura del recupero di gettito conseguente all'abolizione del D.Lgs. 358/97, risulterebbe sovrastimata dato che una parte delle cessioni calcolate nel 2004 avverrebbe nell'anno in corso.
40 per cento della plusvalenza realizzata;
l'intera plusvalenza realizzata dalla cessione e conferimento di aziende.
una ripartizione stimata delle plusvalenze per l'80 per cento derivanti da cessione di aziende e per il 20 per cento dalla cessione di partecipazioni;
un ammontare di riferimento complessivo pari a 584 milioni di euro di plusvalenze realizzate (secondo le elaborazioni condotte sui modelli Unico 2000);
una ripartizione delle plusvalenze afferenti la cessione di aziende in cinque anni, nell'80 per cento dei casi;
un'aliquota media marginale delle persone fisiche imprenditori individuali pari al 29 per cento;
la relazione tecnica stima i seguenti effetti sul gettito.
2004
2005 Abolizione imposta sostitutiva D.Lgs. 358/97
- 111 - 111 Recupero gettito su plusvalenze D.Lgs. 358/97
+ 62,3 + 84 Effetto complessivo
- 48,7 - 27
(in milioni di euro)
In proposito si ricorda che, a partire dalle fusioni aventi effetto nel periodo d'imposta in corso all'8 novembre 1997, il disavanzo da annullamento è fiscalmente riconosciuto anche senza il pagamento dell'imposta sostitutiva se deriva:
da plusvalenze (al netto delle relative minusvalenze) già assoggettate a imposta sostitutiva sui capital gains;
da plusvalenze già assoggettate ad imposta sostitutiva del 19 per cento sulle cessioni di partecipazioni;
da plusvalenze già tassate come reddito d'impresa o che, per legge, non concorrono a formare il reddito nemmeno in caso di realizzo.
Tenuto conto di un periodo medio di ammortamento residuo pari a 5 anni (per l'ammortamento dei beni ammortizzabili e dell'avviamento), di una aliquota Ires del
2004
2005 Ires
- 171 +85,5 Irap
- 22 + 11 Effetto complessivo
- 193 + 96,5
(in milioni di euro)
le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in relazione alle quali si siano operate, nei due esercizi 2002 e 2003, svalutazioni, concorrono alla formazione del reddito imponibile fino a concorrenza delle svalutazioni operate:
le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in relazione alle quali le svalutazioni operate siano state riprese a tassazione, nei due esercizi 2002 e 2003, concorrono alla formazione del reddito imponibile fino a concorrenza delle svalutazioni operate.
In particolare la prima delle due disposizioni descritte appare suscettibile di determinare effetti positivi di gettito, in quanto finalizzata ad evitare comportamenti elusivi da parte dei contribuenti. Questi ultimi infatti potrebbero, prima dell'entrata in vigore del regime di esenzione, operare svalutazioni sulle partecipazioni al solo fine di godere della relativa deduzione, salvo beneficiare in futuro dell'esenzione prevista dalle nuove disposizioni per le plusvalenze realizzate. L'imponibilità di queste ultime, nei limiti delle svalutazioni precedentemente operate, rende non conveniente l'operazione elusiva descritta.
La seconda disposizione appare invece suscettibile di determinare effetti negativi di gettito, in quanto mira ad evitare penalizzazioni di carattere fiscale con riferimento alle minusvalenze realizzate nei due esercizi successivi alla riforma, sulle quali siano state operate in precedenza svalutazioni non utilizzate ai fini della riduzione delle imposte sui redditi. Pertanto si prevede che le minusvalenze realizzate su partecipazioni esenti siano deducibili nei limiti delle svalutazioni riprese a tassazione.
Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti circa la ipotesi di compensatività degli effetti prodotti dalle due disposizioni descritte dalla relazione tecnica. Infatti, mentre, la seconda disposizione determina un effetto di riduzione del recupero di gettito, la prima non produce incrementi di gettito rispetto alle quantificazioni operate dalla relazione, con riferimento alle disposizioni in materia di trattamenti fiscali delle plusvalenze per gli esercizi successivi al 2004.
La prima disposizione infatti si limita a scoraggiare un comportamento elusivo i cui effetti negativi per l'erario, in assenza della norma, si sarebbero verificati per competenza con riferimento all'esercizio 2003. La mancata insorgenza di tali effetti negativi non può essere considerata un effetto positivo di gettito aggiuntivo rispetto alle previsioni.
In ordine alla
Il secondo degli effetti descritti potrebbe comportare una riduzione anche sensibile dell'ammontare delle minusvalenze indeducibili poste alla base della stima dei risparmi quantificati con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 102 del TUIR (261 mln. a decorrere dal 2004).
COMPETENZA (milioni di euro)
2004
2005 IMPOSTA SULLE SOCIETÀ
Minore IRPEG per il consolidato nazionale
-3.376,1
-3.438,2 Minore IRPEG per il consolidato nazionale
-327,5
-408,6 Aliquota IRPEG al 33 per cento
-973,3 -1.001,2 Abolizione DIT
727,3 702,7 Thin capitalization
408,9 436,0 Indeducibilità minusvalenze iscritte
1.011,4
1.729,4 Abolizione credito di imposta sui dividendi
3.538,0
3.490,2 Parziale concorrenza dei dividendi (5 per cento)
20,8
24,9 Abolizione imposta sostitutiva sulle plusvalenze
-1.379,8
-1.379,8 Recupero parziale abolizione imposta sostitutiva
647,2
987,8 Norme sovvenzionale
-658,1 -697,6 Trasparenza societaria
-176,9 -169,5 Trasparenza piccole SRL
-466,7 -488,3 Disavanzo da fusione gratuito fino al 30/4/2004
-171,1
85,5 Utili esteri da società non collegate o controllate
-119,0
-119,0 Credito imposta redditi prodotti all'estero
-15,6
-15,6 «Tonnage Tax»
-16,0 -16,0
Indeducibilità minusvalenze realizzate su partecipazioni
261,0
261,0 CFC Collegate
5,8 5,8 Imprese di assicurazione - riserve tecniche
6,9
6,9 Indeducibilità remum. associaz. in partecipazione
1,7
1,7
SOCIETÀ DI PERSONE
Abolizione imposta sostitutiva plusvalenze D. Lgs. N. 461/97
-4,4
-4,4 Abolizione imposta sostitutiva plusvalenze D. Lgs. N. 358/97
-99,3
-99,3 Recupero su plusvalenze D. Lgs. N. 358/97
1,8
1,8 Recupero su plusvalenze D. Lgs. N. 461/97
76,1
86,9 Abolizione DIT
20,2 20,2 Abolizione credito di imposta sui dividendi
69,9
69,9 Thin Capitalizazion + indeducibilità minusvalenze
6,2
6,2
PERSONE FISICHE
Abolizione imposta sostitutiva plusvalenze D. Lgs. N. 461/97
-176,0
-176,0 Abolizione imposta sostitutiva plusvalenze D. Lgs. N. 358/97
-111,0
-111,0 Recupero su plusvalenze D. Lgs. N. 461/97
109,0
109,0 Recupero su plusvalenze D. Lgs. N. 358/97
62,3
84,0 Altre variazioni IRE
30,6
-54,4 Addizionale regionale IRE
-0,2
-9,8 Ritenute IRE
-1,1
-9,5 Abolizione DIT
3,0
3,0 Thin Capitalizazion + indeducibilità minusvalenze
3,8
3,8 ENTI NON COMMERCIALE
Abolizione imposta sostitutiva plusvalenze
-4,7
-4,7 IRES su plusvalenze da partecipazioni
2,1
2,1 Dividendi - inclusione parziale imponibile
53,0
53,0 Ritenute su dividendi non qualificati
15,5
15,5 Riduzione IRES su dividendi non qualificati
-4,7
-4,7 Riduzione aliquota IRES
-18,9 -18,9 TOTALE IMPOSTE DIRETTE
757,4 1.736,0 TOTALE IMPOSTE SOSTITUTIVE
-1.775,2 -1.775,2 TOTALE IRAP
-100,5 -67,5
CASSA
2004
2005
2006 Imposte sostitutive
-1.775,2 -1.775,2 Ritenute IRES/IRE
14,4 6,0 6,0 Addizionale regionale
-0,2 -9,8 Saldo IRES/IRE 2004
743,2 Acconto IRES/IRE 2005
557,4 -557,4 Modifica percentuale acconto 2005
668,3
-668,3 Saldo IRES/IRE 2005
1.739,8 Acconto IRES/IRE 2006
1.304,9 Saldo IRAP 2004
-100,5 Acconto IRAP 2005
-85,5 85,5 Saldo IRAP 2005
-67,5 Acconto IRAP 2006
-57,4 TOTALE
14,4 13,5 0,6