V Commissione - Resoconto di mercoledì 2 luglio 2003


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 2 luglio 2003. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento e Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.10.

Decreto-legge 147/2003: Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.
C. 4102 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame.

Gioacchino ALFANO (FI), relatore, rileva preliminarmente che il provvedimento - recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali - non è corredato di relazione tecnica.
Illustrando quindi il testo, per i profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che l'articolo 7, comma 1, differisce di circa un anno (dal 30 giugno 2003 al 23 luglio 2004) il termine fissato dall'articolo 28 della legge finanziaria per il 2002 per l'individuazione, con regolamento, degli enti pubblici ritenuti indispensabili ed eventualmente anche per la loro trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato ovvero per la fusione o l'accorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o complementari. La relazione illustrativa del provvedimento precisa che la proroga è ritenuta necessaria per attuare pienamente le finalità indicate dall'articolo 28 della legge finanziaria 2002, in quanto, essendo emerse difficoltà nell'approntare i regolamenti in questione, lo scadere del termine produrrebbe la soppressione di tutti quegli enti, organismi ed agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento.
Segnala al riguardo la necessità di chiarimenti sugli effetti finanziari della


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disposizione, in quanto la proroga - di circa un anno - di una misura di razionalizzazione suscettibile di determinare effetti di risparmio di spesa potrebbe richiedere una copertura finanziaria. Infatti il quadro riepilogativo degli effetti del disegno di legge finanziaria per il 2002 (A.S. 699, A.C. 1984) imputava alla disposizione oggetto di modifica (articolo 21 del testo approvato in prima lettura dal Senato, ora articolo 28 della legge n. 448 del 2001) unitamente ai successivi due articoli del medesimo disegno di legge, recanti misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni e di contenimento e razionalizzazione delle spese, effetti di risparmio di spesa per il triennio 2002-2004, senza peraltro evidenziare distintamente gli ammontari ascrivibili a ciascuna delle predette disposizioni. La relazione tecnica al testo originario del disegno di legge finanziaria affermava, peraltro, che gli effetti di economia complessivamente ascritti alle disposizioni erano in larga misura rilevabili a consuntivo. Occorre quindi chiarire se le economie di spesa derivanti dall'attuazione della disposizione dell'articolo 28 della legge n. 448 del 2001 siano state scontate nel bilancio relativo all'esercizio in corso, in quanto in tale ipotesi potrebbe determinarsi, per effetto della proroga in esame, la necessità di predisporre risorse a copertura dei risparmi non realizzati.
L'articolo 12, comma 2, dispone che i danni subiti dalle imprese in relazione agli eventi calamitosi del novembre 2002 o i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti a tali eventi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possano essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.
Segnala al riguardo la necessità di chiarimenti sugli effetti finanziari della disposizione, che appare suscettibile di determinare complessivamente un effetto di minore entrata a titolo di imposte sul reddito. Essa, infatti, consentendo la deducibilità dei costi di ripristino in più esercizi, sembra volta ad evitare eventuali fenomeni di incapienza nel relativo reddito delle imprese, favorendo l'integrale deducibilità delle spese sostenute.
L'articolo 17 proroga di sei mesi, dal 30 giugno al 31 dicembre 2003, il termine per il versamento - previsto dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo n. 625 del 1996 - delle aliquote di prodotto (royalties) relative all'anno produttivo 2002, che i titolari di concessione di coltivazione devono versare allo Stato, alle regioni e ai comuni in relazione alle produzioni minerarie di gas naturale. Per l'anno 2003, è inoltre prorogato al 15 gennaio 2004 il termine, previsto dall'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto, per la trasmissione al Ministero delle finanze del prospetto del valore delle aliquote dovute che ciascun concessionario compila (comma 1). Ai versamenti differiti si applicano gli interessi al saggio legale (comma 2). La relazione illustrativa del provvedimento precisa, tra l'altro, che la proroga si rende necessaria nelle more dell'approvazione del disegno di legge di riordino del sistema energetico nazionale, che reca anche una nuova disciplina sulle royalties (C. 3297, attualmente all'esame della Camera). La relazione afferma inoltre che la previsione del versamento degli interessi al saggio legale sul differimento temporale ha la finalità di non variare le entrate previste. Il citato disegno di legge C. 3297, all'articolo 26, reca talune modifiche al sistema di determinazione delle aliquote di prodotto a carico dei titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi. La relativa relazione tecnica precisa che tali modifiche assicurano comunque l'invarianza di gettito per lo Stato, le regioni ed i comuni.
Dichiara di non avere osservazioni contrarie in ordine alle conseguenze finanziarie della norma di proroga di cui all'articolo 17, nel presupposto - sul quale appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo - che l'applicazione della nuova disciplina recata dal disegno di legge C. 3297 alle concessioni interessate dalla proroga determini comunque un'invarianza del relativo gettito.


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In ordine alle modalità attuative della disposizione in esame, ritiene peraltro necessario un chiarimento del Governo circa l'effettiva possibilità di procedere all'integrale acquisizione al bilancio dello Stato entro l'esercizio 2003 di entrate il cui termine di versamento scade il 31 dicembre del medesimo anno.

Il sottosegretario Manlio CONTENTO, rispondendo ai rilievi formulati dal relatore, precisa che l'articolo 7, comma 1 (proroga del termine per la soppressione degli enti non ritenuti indispensabili), comporta che il risparmio di spesa previsto dalla relazione tecnica della legge finanziaria (29, 5 milioni di euro) si produrrà nel 2004 invece che nel 2003. Nel 2004, ferma restando la realizzazione dei risparmi programmati (79 milioni di euro), saranno conseguiti in aggiunta anche i risparmi dell'esercizio 2003 che, per effetto della norma in esame, slittano all'anno successivo. Poiché gli effetti risultanti dalla relazione tecnica della legge finanziaria non sono stati colti in termini di saldo netto da finanziare, ne consegue che il venir meno dell'effetto positivo previsto per il 2003 possa essere valutato prudenzialmente in circa 1 milione di euro sul fabbisogno del settore statale (minori oneri per interessi), ipotizzando un tasso di interesse del 3 per cento: percentuale che, applicata al totale di 29,5 milioni di euro, produce un costo per l'erario di 885.000 euro.
In ordine all'articolo 12, comma 1 (in base al quale i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino delle imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi calamitosi del novembre 2002 possono essere ammortizzati in più esercizi, fino ad un massimo di dieci), fa presente che la norma non dovrebbe produrre alcun effetto di gettito per l'erario sia in termini di competenza che di cassa. Infatti a legislazione vigente le spese e i costi per il ripristino sarebbero comunque deducibili dal reddito delle imprese: qualora l'impresa si trovasse in perdita, a norma dell'articolo 102 del Testo unico delle imposte sui redditi la perdita potrebbe essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascun anno. Pertanto, la norma sarebbe in grado di produrre effetti negativi di gettito solo nel caso di contribuenti in perdita per cinque esercizi consecutivi, o che comunque si trovino con redditi incapienti nello stesso arco temporale. D'altra parte, considerando che la spesa e i costi deducibili devono essere considerati al netto di eventuali contributi a fondo perduto - e quindi non per l'intero importo sostenuto - ritiene che la norma non sia in grado di produrre conseguenze significative per l'erario.
Si riserva, infine, una verifica dei possibili effetti finanziari connessi all'attuazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge.

Gaspare GIUDICE, presidente, al fine di consentire un approfondimento dei profili problematici emersi durante il dibattito, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di adesione al Trattato Nord Atlantico - NATO - delle repubbliche di Bulgaria, di Estonia, di Lettonia, di Lituania, di Romania, di Slovacchia, di Slovenia.
C. 4045 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Benito SAVO (FI), relatore, osserva che il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione dei protocolli di adesione al trattato NATO delle repubbliche di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia, firmati a Bruxelles il 26 marzo 2003.
Illustrando il provvedimento per i profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che gli articoli da 1 a 3 dei protocolli, in conformità di quanto previsto dall'articolo 10 del Trattato del Nord Atlantico, disciplinano la procedura mediante


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cui i paesi membri possono invitare, all'unanimità, altri Stati europei ad aderire. Una volta perfezionata la procedura di invito lo Stato candidato può divenire parte depositando il proprio strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.
Fa presente che le disposizioni non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, in quanto ai nuovi o maggiori oneri relativi alla partecipazione italiana al Trattato del Nord Atlantico che dovessero determinarsi in conseguenza dell'ingresso nella NATO dei paesi indicati nei protocolli di adesione, si dovrà provvedere con ulteriori provvedimenti legislativi. Propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento.

Il sottosegretario Manlio CONTENTO concorda con il relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Interventi per le Università di Messina, di Cassino, e Pontina.
Nuovo testo C. 3253 ed abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, sostituendo il relatore in ragione dell'esigenza di esprimere tempestivamente il parere richiesto, ricorda che il Comitato permanente per i pareri ha già esaminato il provvedimento, da ultimo nella seduta del 10 giugno 2003, ed ha espresso su di esso parere favorevole. L'Assemblea ha successivamente rinviato l'esame del provvedimento in Commissione su richiesta del relatore, motivata dall'esigenza di apportare modificazioni al testo ai fini della completa utilizzazione delle risorse dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale provviste di apposita finalizzazione.
La Commissione ha apportato alcune modificazioni al testo che presentano rilievo finanziario. In particolare, l'articolo aggiuntivo 3-bis dispone, per l'anno 2005, una serie di finanziamenti per alcune sedi universitarie, da corrispondere a titolo di contributo alle spese di investimento, per un totale di 7,5 milioni di euro. Conseguentemente, è stata modificata la clausola di copertura finanziaria prevista dall'articolo 4 a valere sull'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che - pur presentando, per l'anno 2005, una finalizzazione riferita ad un diverso elenco di sedi universitarie - è dotato della necessaria disponibilità finanziaria.
Propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma che il provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.