XIV Commissione - Marted́ 27 maggio 2003


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01982 Bova: Sulla proposta dell'Unione europea presentata nell'ambito dei negoziati sul capitolo «servizi» dell'Agenzia per lo sviluppo di Doha.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il 29 aprile scorso l'UE ha formalmente depositato a Ginevra la propria offerta iniziale per il negoziato GATS/WTO.
Pur se presentata con qualche settimana di ritardo rispetto a quanto concordato nell'Agenda di Doha, l'offerta iniziale comunitaria prevede una sostanziale apertura del mercato europeo dei servizi, peraltro già ampiamente liberalizzato, ai fornitori extra-comunitari, con una particolare attenzione agli interessi espressi dai Paesi in sviluppo.
Molti i miglioramenti rispetto a quanto già vincolato nel precedente round di negoziati (Uruguay Round); in particolare, nei settori dei servizi professionali, di telecomunicazione, di distribuzione, nei servizi alle imprese, nel settore del turismo e dei trasporti. Inoltre, sono stati inclusi due nuovi settori: i servizi postali e di corriere e i servizi di trasporto marittimo.
Ma l'aspetto di maggior rilievo riguarda l'accresciuta possibilità di fornire servizi mediante l'entrata temporanea di persone fisiche per la fornitura di servizi (modo 4), particolarmente nei settori di interesse dei Paesi in sviluppo. L'Unione Europea, sin da principio, ha ritenuto cruciale un deciso avanzamento degli impegni per il movimento temporaneo di persone fisiche.
Al riguardo, l'offerta iniziale comunitaria contiene due importanti elementi di novità. In primo luogo, per i trasferimenti intra-societari di personale prevede un'estensione degli impegni a «distacchi per motivi di formazione» (graduate trainees). Si tratta di persone con titolo universitario trasferite per finalità di carriera o per apprendere tecniche e metodi d'impresa.
In secondo luogo, per i fornitori di servizi su contratto (soggetto extracomunitario che ha stipulato un contratto per la fornitura di un servizio con un cliente residente nel territorio UE e per la cui esecuzione è necessaria la presenza di una persona fisica), l'offerta iniziale dell'Unione Europea prevede di estendere a 22 settori di attività economica gli impegni per i fornitori quando siano dipendenti da società giuridiche straniere e di aprire, per 6 settori, ai professionisti indipendenti con almeno 6 anni di esperienza. L'Unione Europea propone, inoltre, per i fornitori di servizi su contratto, un approccio basato sulla previsione di massimali numerici, in linea con le principali legislazioni in vigore negli Stati dell'Unione.
Va sottolineato come l'offerta comunitaria non preveda alcun nuovo impegno nel settore dei servizi sociali, sanitari e nel campo dell'istruzione. Di conseguenza gli Stati membri si riservano il diritto di decidere in merito all'organizzazione più adeguata del proprio sistema sociale sanitario e di istruzione. Inoltre, non si introduce alcun cambiamento all'attuale regime per il settore dell'audiovisivo: nessun impegno in questo settore e mantenimento di tutte le eccezioni alla clausola della nazione più favorita (NPF) elencate dall'UE durante l'Uruguay Round a copertura delle politiche culturali, quali gli accordi di co-produzione e il trattamento privilegiato


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concesso alle opere audiovisive di provenienza dell'UE e di altri paesi europei.
L'offerta iniziale non apporta alcuna modifica alle attuali limitazioni UE a favore dei servizi di pubblica utilità all'interno dell'Unione europea, che si è impegnata a non intraprendere alcuna azione nel corso degli attuali negoziati che possa in qualche modo alterare il modello sociale ed economico europeo.
Tale offerta è subordinata alla presentazione di offerte sostanziali da parte dei membri OMC nei settori in cui l'UE ha avanzato delle richieste. L'UE si riserva pertanto il diritto di ritirare eventuali elementi dell'offerta in qualsiasi momento nel corso dei negoziati.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (Atto n. 216).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
rilevata l'esigenza, all'articolo 1, di assicurare una maggiore corrispondenza del testo rispetto a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera a), della legge n. 39 del 2002 (legge comunitaria per il 2001) per quanto riguarda le forme di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in modo particolare alle donne;
sottolineata l'opportunità, all'articolo 2, comma 1, lettera b), di fare in modo che nell'ambito della definizione di «discriminazione indiretta» sia richiamato anche il principio di «proporzionalità», inteso nel senso di prevedere che la discriminazione riguardi una quota rilevante di persone;
rilevata l'esigenza dì prevedere, all'articolo 2, comma 3, che la persona che subisce il comportamento indesiderato debba dichiarare lo stesso in maniera inequivocabile come offensivo, in aderenza con quanto previsto all'articolo 29 della legge comunitaria per il 2001 (n. 39 del 2002);
richiamata l'opportunità, all'articolo 7, comma 7, di richiamare anche le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), nell'ambito della definizione di «discriminazione indiretta», appare opportuno richiamare anche il principio di «proporzionalità», prevedendo che la discriminazione debba riguardare una quota rilevante di persone;
b) all'articolo 2, comma 3, occorre precisare che la persona che subisce il comportamento indesiderato debba dichiarano come offensivo in maniera inequivocabile, come previsto dall'articolo 29 della legge comunitaria per il 2001 (n. 39 del 2002);
c) all'articolo 7, comma 7, appare opportuno richiamare anche le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (Atto n. 216).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
rilevata l'esigenza, all'articolo 1, di assicurare una maggiore corrispondenza del testo rispetto a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera a), della legge n. 39 del 2002 (legge comunitaria per il 2001) per quanto riguarda le forme di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in modo particolare alle donne;
sottolineata l'opportunità, all'articolo 2, comma 1, lettera b), di fare in modo che nell'ambito della definizione di «discriminazione indiretta» sia richiamato anche il principio di «proporzionalità», inteso nel senso di prevedere che la discriminazione riguardi una quota rilevante di persone;
rilevata l'esigenza di prevedere, all'articolo 2, comma 3, che la persona che subisce il comportamento indesiderato debba dichiarare lo stesso in maniera inequivocabile come offensivo, in aderenza con quanto previsto all'articolo 29 della legge comunitaria per il 2001 (n. 39 del 2002);
richiamata l'opportunità, all'articolo 7, comma 7, di richiamare anche le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), nell'ambito della definizione di «discriminazione indiretta», appare opportuno richiamare anche il principio di «proporzionalità», prevedendo che la discriminazione debba riguardare una quota rilevante di persone;
b) all'articolo 2, comma 3, occorre precisare che la persona che subisce il comportamento indesiderato debba dichiararlo come offensivo in maniera inequivocabile, come previsto dall'articolo 29 della legge comunitaria per il 2001 (n. 39 del 2002);
c) all'articolo 7, comma 7, appare opportuno richiamare anche le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.


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ALLEGATO 4

Riordino del settore energetico (C. 3297 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto,
tenuto conto che la normativa comunitaria relativa ai settori dell'energia elettrica e del gas risulta attualmente disciplinata dalle direttive 96/92/CE e 98/30/CE recepite, rispettivamente, con decreto legislativo n. 79 del 1999 e con decreto legislativo n. 164 del 2000,
sottolineato come la Commissione europea ha presentato, il 13 marzo 2001, una proposta di direttiva che modifica entrambe le precitate direttive e che in pari data la Commissione ha altresì presentato una proposta di regolamento relativa alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica,
rilevata pertanto la necessità di tenere conto, nella definizione del provvedimento in esame, anche dei contenuti delle proposte normative relative al completamento del mercato interno dell'energia, attualmente all'esame delle istituzioni europee, soprattutto per quanto riguarda quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del testo in esame, dove si prevede la facoltà, per i soggetti che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati, di chiedere l'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, in considerazione del fatto che la citata proposta di direttiva imporrebbe agli Stati membri di garantire un sistema di accesso dei terzi applicabile obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete,
sottolineato altresì che l'articolo 15-bis del provvedimento in esame prevede che il Governo possa definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese nell'ipotesi in cui a processi di concentrazione di imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas partecipino imprese o enti di Stati dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, mentre la comunicazione della Commissione europea 97/C-220/06, relativa ad alcuni aspetti giuridici attinenti agli investimenti intracomunitari, stabilisce che le restrizioni alla libera circolazione dei capitali ed al diritto di stabilimento devono applicarsi in maniera non discriminatoria, essere giustificate da motivi imperiosi di interesse pubblico ed idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito,
rilevato, infine, che l'articolo 43 della legge 1o marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) ha conferito un'apposita delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, materia sulla quale incidono gli articoli 22 e 27-ter del provvedimento in esame,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) appare opportuno valutare attentamente il contenuto dell'articolo 15-bis rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria - anche alla luce della lettera di richiesta di chiarimenti inviata all'Italia


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il 16 ottobre 2002 con riferimento alle previsioni del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito con modificazioni con legge 20 luglio 2001, n. 301, che reca disposizioni di contenuto analogo - soprattutto per quanto attiene alla definizione dei presupposti per l'adozione di misure vincolistiche da parte del Governo;
b) occorre valutare attentamente le previsioni di cui ai commi 5-bis, 7 e 8 dell'articolo 22 e dell'articolo 27-ter alla luce di quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento alla possibilità di ricomprendere tra le fonti di energia rinnovabile anche l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano, i rifiuti ed i combustibili da rifiuti (CDR), in considerazione del fatto che la citata direttiva, all'articolo 2, paragrafo primo, definisce «fonti energetiche rinnovabili» le fonti energetiche rinnovabili non fossili (lettera a), aventi tra l'altro ad oggetto la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui (lettera b), e «elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili» l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, nonché la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali ibride che usano anche fonti di energia convenzionale (lettera c).