V Commissione - Giovedì 27 marzo 2003


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ALLEGATO

Risoluzioni 7-00224 Ventura e 7-00226 Russo Spena: Rinegoziazione dei mutui degli enti locali con la Cassa depositi e prestiti.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL SOTTOSEGRETARIO PER L'ECONOMIA E LE FINANZE MARIA TERESA ARMOSINO

Con le risoluzioni n. 7-00224 e n. 7-00226 degli onorevoli Ventura ed altri e dell'onorevole Russo Spena, vengono posti quesiti in ordine alle condizioni per la cessione di mutui degli enti locali territoriali.
In particolare, per quanto concerne la possibilità di consentire la rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti, con allungamento del periodo di ammortamento a 25 e 30 anni, sulla base dei nuovi tassi, si precisa che, in sede di discussione della legge Finanziaria per l'anno 2003, il Governo ha accolto un ordine del giorno con il quale si è impegnato ad autorizzare la Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto dell'equilibrio gestionale e garantendo la solidità patrimoniale a rinegoziare su istanza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, ed una sola volta per ciascun mutuo, le quote di finanziamento da ammortizzare a carico dei richiedenti. Inoltre, a stabilire, entro il 30 aprile 2003, i presupposti, le modalità operative e le condizioni economiche della rinegoziazione.
La Cassa Depositi e Prestiti, per poter definire le condizioni economiche della rinegoziazione, tra le quali la trasformazione degli attuali tassi fissi in tassi variabili e viceversa sta, attualmente, procedendo alla valutazione dell'impatto dell'operazione sul proprio bilancia. Dovranno, altresì, essere valutate le compatibilità con i saldi di finanza pubblica.
Per quanto riguarda la possibilità di consentire l'estinzione anticipata di mutui in essere abolendo le penalizzazioni, si fa presente che nell'ambito del Patto di stabilità interno, l'articolo 28 della legge 448/98 ha recepito e tradotto gli impegni comunitari assunti dal Paese sui saldi di bilancio del sistema delle Amministrazioni pubbliche, anche attraverso la riduzione del debito degli Enti locali, (comma 3, obiettivo facoltativo).
Il comma tre, infatti, definisce un procedimento premiale realizzato attraverso l'estinzione anticipata e agevolata (concessa senza il pagamento di penali) dei mutui contratti dagli Enti locali con la Cassa Depositi e Prestiti, a favore di quegli enti locali che evidenzino, per il periodo di almeno cinque anni, una accelerazione progressiva e continuativa nella riduzione dell'ammontare del debito sul Pil (almeno il 10 per cento nel quinquennio) sostenuta, oltre che dalla riduzione del pagamento degli interessi per la quota estinta:
dalle risorse proprie dell'ente (entrate o minori spese);
dalle politiche di dismissioni mobiliari e/o immobiliari, introducendo, anche per gli enti locali, ai sensi dell'articolo 84 della legge n. 269 del 2002 «legge finanziaria 2003», l'autorizzazione alla cartolarizzazione, con la costituzione di società per azioni finalizzate allo scopo, secondo le linee guida stabilite dall'Eurostat.

Gli Enti in questione hanno la facoltà, quindi, di presentare al Ministero dell'Economia piani finanziari di riduzione progressiva e continuativa del proprio stock di debito per un arco temporale di almeno


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cinque anni, con la finalità di estinguere anticipatamente il residuo debito con la Cassa depositi e Prestiti, senza corrispondere oneri aggiuntivi.
Nell'ambito operativo, a tutto il 2002 (sono in corso d'opera le autorizzazioni per il 2003), gli Enti locali ai quali è stata concessa l'autorizzazione sulla base delle caratteristiche richieste sono stati 109, collocati preferibilmente nell'area Centro-Nord, e caratterizzati da dimensioni variabili (grandi città come Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze eccetera e piccoli centri).
Il totale delle estinzioni autorizzate dal 1999 al 2006 ammonta complessivamente a 2.772 milioni di euro, con una riduzione media del rapporto debito/Pil, rispetto allo stock iniziale; del 15,75 per cento, superiore cioè al 10 per cento previsto (Circolare n. 1 del 28 marzo 1999).

Periodo del piano finanziario estinzione agevolata mutui Cassa D. e P. riduzione per cento
debito/Pil
98-2003 1.506.344.157 -14,39
99-2004 756.225.113 -14,34
2000-2005 360.621.194 -11,76
2002-2006 149.388.339 -22,52

(totale) (valore medio)
2.772.578.803 -15,75

Con il comma 3 dell'articolo 28 della legge 448 del 1998, quindi, si è ottenuto, nell'ambito della rigorosa applicazione del Patto di stabilità, la riduzione dell'esposizione debitoria degli Enti aderenti, anche attraverso l'estinzione non onerosa dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti e il circolo virtuoso della riduzione della spesa per interessi.
Per quanto concerne la possibilità di abbattere le soglie quantitative per l'accesso ai nuovi mutui ad ammortamento allungato almeno per i comuni fino a 10.000 abitanti, stabilendo le soglie accessibili e differenziate per fasce di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si precisa che il Governo (ordine del giorno n. 309 del 20 dicembre 2002) si era impegnato a procedere «al finanziamento di spese di investimento di rilevante entità». Le soglie di accesso diversificato, previste nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2003, sono state introdotte proprio al fine di dare esecuzione all'impegno assunto dal Governo.
In particolare, si fa presente che attraverso l'introduzione di mutui venticinquennali e trentennali, con soglie di accesso diversificate in relazione alle dimensioni dell'Ente richiedente, vengono facilitati proprio i comuni con popolazione al di sotto di 10.000 abitanti.
Con riferimento, infine, alla circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 7 del 4 febbraio 2003, concernente il patto di stabilità 2003, si fa presente che i chiarimenti in essa riportati, relativi al patto di stabilità 2002 traggono origine da una puntuale applicazione della vigente normativa.
I problemi relativi al patto di stabilità 2002 potranno essere, pertanto, superati solo attraverso un idoneo intervento legislativo, tant'è che è stata predisposta dalla competente Amministrazione dell'interno un'apposita norma da inserire in un provvedimento d'urgenza in via di emanazione.