Prevenzione infortuni nello sci (Testo unificato C. 1051 ed abb.).
Esaminato il testo unificato delle proposte di legge in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;
osservato che gli articoli 3 e 7 del provvedimento in esame, nel prevedere taluni obblighi dei gestori delle aree sciabili protette, impongono dei comportamenti che devono essere tenuti sulla base di una «ragionevole previsione»;
considerato che tale definizione appare eccessivamente generica e che la stessa potrebbe creare dei dubbi interpretativi soprattutto in sede di applicazione della sanzione per la violazione delle relative disposizioni;
osservato, altresì, che l'articolo 4 prescrive che la «tipologia e le condizioni minime» dei contratti di assicurazione sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive sentiti taluni enti espressamente indicati dallo stesso articolo 4:
considerato che tale disposizione appare lesiva del principio della libertà contrattuale delle parti prevista dall'articolo 1322 del codice civile - e tutelata dalla Costituzione attraverso l'articolo 41 - in quanto si prevede una predefinizione del contenuto del contratto da parte di una fonte di secondo grado;
osservato che l'articolo 6, nel prevedere l'adozione di una segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili protette, omette di individuare il relativo regime sanzionatorio;
ritenuto che analogamente a quanto previsto per le violazioni di cui agli articoli da 9 a 18 si può riconoscere alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di determinare l'ammontare della sanzione amministrativa da applicare nel caso di violazione della segnaletica;
ritenuto che la formulazione dell'articolo 9, che impone, tra l'altro, allo sciatore di tenere una velocità adeguata alle proprie capacità, appare incongrua in quanto rischia di considerare come elemento costitutivo della fattispecie, uno dei parametri generali della colpa e, pertanto, sarebbe più opportuno far riferimento ad una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui;
condivisa la scelta della Commissione di inserire nel testo in esame il principio secondo il quale nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni e ciò in quanto si ritiene che tale disposizione, già prevista dall'articolo 2054 del codice civile in materia di circolazione stradale, si ispiri alla necessità di assicurare che nel caso di infortuni nell'esercizio dello sci vengano risarciti sempre gli eventuali danni
esprime
con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 4 si sopprima il comma 4;
2. all'articolo 18 dopo la parola «agli articoli» si inseriscano le parole «6 e»
e le seguenti osservazioni:
a) agli articoli 4 e 7 valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere l'inciso «secondo ragionevoli previsioni», in quanto idoneo a creare dubbi interpretativi in sede di applicazione della norma;
b) all'articolo 9 valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere il riferimento all'obbligo dello sciatore di tenere una velocità adeguata alle proprie capacità, sostituendolo con l'obbligo per lo sciatore di tenere una condotta che in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.
Decreto-legge 28/2003: Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (C. 3709 Governo).
All'alinea del comma 1 sostituire le parole: , 1-ter e 1-quater con le seguenti: e 1-ter.
1. 30.Il Relatore.
Sopprimerlo.
1-sexies.10Il Relatore.