VII Commissione - Giovedì 30 gennaio 2003


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ALLEGATO 1

Istituzione del Museo Nazionale della Shoah (C. 2279).

ORDINE DEL GIORNO

La VII Commissione della Camera dei deputati,
in sede di discussione della proposta di legge n. 2279, recante «Istituzione del Museo Nazionale della Shoah»,

premesso che:

ad imitazione delle leggi razziali naziste, anche nell'Italia fascista furono emanati, nel 1938, una serie di provvedimenti che limitavano gravemente i diritti e colpivano la dignità della minoranza ebraica, che contava a quell'epoca circa 45.000 persone;
il primo atto pubblico fu il «Manifesto della razza», pubblicato il 14 luglio del 1938, che al punto 9 stabiliva che «gli ebrei non appartengono alla razza italiana»;
al manifesto suddetto seguì la prima legge antisemita, che espulse tutti gli ebrei (sia alunni che insegnanti) dalle scuole di ogni ordine e grado (regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1390);
per questi primi provvedimenti viene considerato di razza ebraica «colui che è nato da genitori di razza ebraica, anche se professa religione diversa da quella ebraica dei genitori»;
con la «Carta della razza», in data 6 ottobre 1938, in sintesi si stabilisce che: è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei; è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera e colui che, pur essendo nato da matrimonio misto, professa la religione ebraica; non è considerato di razza ebraica colui che è nato da matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori dell'ebraica;
alla data del 1o ottobre 1938 si arriva alla proibizione dei matrimoni misti, vengono espulsi gli ebrei dalle forze armate, dalle industrie, dai commerci, dalle professioni, dagli enti pubblici. Si pone un limite alle proprietà immobiliari, si diminuisce la capacità nel campo testamentario, in materia di patria potestà, di adozione, di tutela, di affiliazione;
il 4 settembre del 1940 Mussolini firma un decreto secondo il quale «i cittadini sudditi internati possono essere raggruppati in speciali campi di concentramento ovvero essere obbligati a soggiornare in una località determinata dal provvedimento di internamento»;
i campi di concentramento erano situati in luoghi isolati o poco salubri, spesso in montagna dove l'inverno era rigido. Gli edifici adibiti a ospitare gli internati erano monasteri, ville requisite, fattorie, fabbriche dismesse, scuole, baracche. In generale, le condizioni di vita erano primitive e umilianti. Molti edifici presentavano una serie di problemi: freddo e umidità, mura pericolanti, pochissima luce, fornelli difettosi, finestre, pareti e tetti non isolati a sufficienza; a tutto ciò si aggiungeva il sovraffollamento, il vitto insufficiente e la presenza di cimici, pidocchi, ratti. L'assistenza sanitaria agli internati era prevista, ma poteva essere concessa o rifiutata arbitrariamente;
successivamente, viene vietato qualsiasi tipo di lavoro e addirittura, il 6 maggio del 1942, viene decisa la precettazione civile a scopo di lavoro;


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il manifesto programmatico della R.S.I., del 17 novembre 1943, al punto 7 stabilisce che «gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica»;
al manifesto segue il bando del duce del 13 dicembre 1943, che ordina a tutti gli ebrei di presentarsi per essere internati nei campi di concentramento. In teoria, dall'internamento nei campi sono esclusi gli ultra settantenni, i malati gravi e i «misti» (i figli nati da matrimonio tra un ebreo e una cattolica o viceversa); invece i tedeschi deportano anche i vecchi dagli ospizi e i «misti»;
considerato che non è stato ancora fatto un censimento attendibile del numero dei campi e dei luoghi di concentramento per ebrei in Italia, ma è noto che vi furono punti di raccolta in tutte le regioni italiane da nord a sud;

impegna il Governo

a farsi promotore, attraverso le strutture centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali, le soprintendenze, gli archivi storici dello Stato, le biblioteche statali, e in collaborazione con le regioni, la comunità scientifica il Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano e gli enti locali, di un progetto per l'individuazione di tutti i luoghi che furono sede di campi di concentramento in Italia;
a farsi promotore di un «Percorso della memoria», che colleghi tutti questi luoghi, segnalando ciascun luogo con l'apposizione di una lapide o di un'altra opera che faccia esplicito riferimento agli orrori perpetrati;
a raccomandare all'istituendo Museo Nazionale della Shoah la costituzione, al suo interno, di un centro multimediale che preveda all'interno la realizzazione di una cartina multimediale ed ipertestuale che evidenzi le località del «Percorso della memoria».
0/2279/VII/1. Carli, Colasio, Garagnani, Bianchi Clerici, Bellillo, Butti.


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ALLEGATO 2

Definizione delle norme generali sull'istruzione (C. 3387 Governo, approvato dal Senato, C. 23 Stefani, C. 245 Sospiri, C. 353 Alberta De Simone, C. 354 Alberta De Simone, C. 661 Martinat, C. 735 Angela Napoli, C. 749 Angela Napoli, C. 771 Angela Napoli, C. 779 Angela Napoli, C. 967 Bianchi Clerici, C. 1014 Serena, C. 1042 Angela Napoli, C. 1043 Angela Napoli, C. 1044 Angela Napoli, C. 1191 Malgieri, C. 1481 Angela Napoli, C. 1734 Landolfi, C. 1749 Alboni, C. 1988 Parodi, C. 1989 Parodi, C. 1990 Parodi, C. 2277 Serena, C. 3174 Sasso, C. 3384 Rizzo e petizioni nn. 169, 205, 228, 293 e 490).

EMENDAMENTI E ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI 3 e 4

ART. 3.

Sopprimerlo.
* 3. 5.Titti De Simone.

Sopprimerlo.
* 3. 8.Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Sopprimerlo.
* 3. 10.Rizzo, Bellillo.

Sostituire con il seguente:
Art. 3. - (La valutazione nel sistema educativo di istruzione e di formazione) - 1. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le linee generali sulla valutazione nel sistema educativo di istruzione e di formazione e le linee programmatiche per i piani di intervento dell'istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso;
b) inquadrare la valutazione nazionale nel contesto internazionale;
c) studiare le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
d) condurre attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
e) favorire la realizzazione di autonome iniziative di valutazione da parte delle singole istituzioni;
f) valutare gli effetti degli esiti delle iniziative legislative che riguardano la scuola;
g) valutare gli esiti dei progetti e delle iniziative promossi in ambito nazionale.
3. 9.Colasio, Grignaffini, Bulgarelli, Carra, Bimbi, Villetti, Sasso, Bellillo, Volpini, Capitelli, Chiaromonte, Rusconi, Carli.


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Al comma 1, alinea sostituire le parole da: Con i decreti fino a: norme con le seguenti: Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le linee.
3. 12.Rizzo, Bellillo, Sasso.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 13.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: e del comportamento.
* 3. 6.Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Rusconi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e del comportamento.
* 3. 14.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: del sistema educativo di istruzione e formazione.
3. 1.Sterpa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: delle istituzioni fino alla fine della lettera con le seguenti: del consiglio di classe, ai quali, sulla base delle risultanze, compete in modo esclusivo, la decisione del passaggio dell'allievo/a alla classe o al biennio didattico successivo.
3. 2.Sterpa.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 15.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: sulle conoscenze fino alla fine della lettera con le seguenti: secondo i seguenti criteri direttivi:
1) garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso;
2) inquadrare la valutazione nazionale nel contesto internazionale;
3) studiare le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
4) condurre attività di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
5) favorire la realizzazione di autonome iniziative di valutazione da parte delle singole istituzioni;
6) valutare gli effetti degli esiti delle iniziative legislative che riguardano la scuola;
7) valutare gli esiti dei progetti e delle iniziative promossi in ambito nazionale.
3. 16.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in funzione fino a: Istituto.
3. 7.Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3. 17.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c)
in applicazione dell'articolo 33 della Costituzione, a conclusione del ciclo primario e secondario è previsto un esame di Stato che attribuisce un titolo di studio avente valore legale. L'esame di Stato a conclusione del ciclo primario è disciplinato con apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esame di Stato a


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conclusione del ciclo secondario è regolato per legge nel rispetto dei seguenti principi:
1) le prove scritte e orali presentano carattere di uniformità a parametri stabiliti a livello nazionale; le prove scritte sono regolate dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni; la prova orale è finalizzata ad accertare le conoscenze pluridisciplinari e interdisciplinari del candidato;
2) la Commissione d'esame è composta per il 50 per cento da commissari interni e per il 50 per cento da commissari esterni e dal presidente di commissione esterno;
3) a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 30 punti ed un credito formativo massimo di 5 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato per tutti, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito formativo di almeno 1 punto e un risultato scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari a almeno a 70 punti;
4) Il credito formativo è ottenibile su decisione della commissione d'esame in presenza di una partecipazione dello studente alle iniziative integrative e alle attività complementari disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, ovvero in presenza di una partecipazione ad attività non proprie della scuola, ma di valore formativo riconosciuto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero dalla regione o dalla provincia o dal comune o dall'istituzione scolastica stessa.
3. 18.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: valuta aggiungere le seguenti: , il livello formativo raggiunto e.
3. 19.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: Le Commissioni d'esame sono composte in prevalenza da membri esterni alla scuola in cui si svolge l'esame.
3. 20.Rizzo, Bellillo.

A comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, per la sua rilevanza di garanzia pubblica e come presupposto per gli studi universitari o per l'accesso agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, o in quanto abilitante ad una professione, dovrà basarsi sulle discipline fondamentali e su quelle caratterizzanti i singoli percorsi ed essere sostenuto davanti a una commissione esterna e qualificata, a seconda delle diverse tipologie.
3. 3.Sterpa.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
fermo restando il valore degli esami di Stato come conclusivi dei due cicli di istruzione, le singole scuole predisporranno per le classi terminali del quinquennio elementare, prove di verifica ufficiali ai fini della valutazione del percorso culturale compiuto e in funzione di orientamento per le scelte future.
3. 4.Sterpa.


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Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
momenti di valutazione del sistema di istruzione saranno realizzati sotto forma di autovalutazione da insegnanti, genitori, studenti dei singoli istituti scolastici sulla base di parametri definiti dagli stessi.
3. 21.Rizzo, Bellillo, Sasso.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Sapere e curricoli). - 1. L'aggiornamento dei saperi, la gestione unitaria della loro acquisizione e la conseguente elaborazione dei nuovi curricoli, costituiscono momento imprescindibile per realizzare la scolarizzazione di tutti e di ciascuno. I curricoli delle istituzioni scolastiche sono definiti con regolamento in conformità alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, con il concorso all'elaborazione degli stessi del mondo della scuola e dell'università, in tutte le loro istanze istituzionali e rappresentative, delle organizzazioni sociali, del mondo intellettuale e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, secondo le linee guida previste al comma 2.
2. I curricoli sono definiti sulla base delle seguenti linee guida:
a) il curricolo contribuisce a determinare il valore educativo di una scuola che, fondandosi sui valori costituzionali di democrazia, libertà, uguaglianza, giustizia sociale e dell'antifascismo, sia in grado di formare nel giovane un reale spirito critico stimolando nel contempo le capacità di autodeterminazione al fine di metterlo in grado di esercitare i fondamentali diritti di cittadinanza in una società dinamica e in continua e rapida trasformazione sul piano sociale, culturale e del mercato del lavoro;
b) il curricolo è commisurato alle diverse esigenze formative degli alunni e alle singole realtà scolastiche e ambientali; è composto di una quota oraria nazionale e di una quota del 15 per cento riservata alle scuole, che integra la quota nazionale;
c) la quota del curricolo riservata alle scuole è elaborata dal collegio dei docenti, sentiti i rappresentanti dei genitori e, nella scuola superiore, anche i rappresentanti degli studenti, e approvata dal consiglio dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c);
d) il curricolo definisce i contenuti dell'offerta formativa e delinea l'articolato e complesso processo delle tappe e delle scansioni dell'apprendimento. Tali contenuti costituiscono il mezzo per far conseguire alle allieve e agli allievi conoscenze solidamente assimilate e durature nel tempo;
e) il curricolo favorisce sia un processo di insegnamento e di apprendimento motivato, consapevole e caratterizzato dalla reciproca responsabilità di chi insegna e di chi impara, sia una valutazione fondata su un equilibrato rapporto tra le articolate dinamiche del processo formativo e l'accertamento dei suoi esiti;
f) il curricolo si costruisce a partire dalle indicazioni per la quota nazionale di cui al presente comma, e dall'analisi dei bisogni degli alunni e delle specifiche esigenze del territorio e dell'ambiente. In tal senso il curricolo si presenta come l'integrazione tra la quota oraria obbligatoria di discipline e attività stabilite a livello nazionale e la quota ugualmente obbligatoria di discipline e attività scelte dalle singole istituzioni scolastiche;
g) per consentire di passare agevolmente da un'area all'altra, o da un indirizzo all'altro, è garantita la compatibilità tra la caratterizzazione degli indirizzi e l'area delle discipline comuni;
h) le esperienze integrate sono offerte a tutti gli studenti e le studentesse;


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i) l'attività di laboratorio costituisce attività ordinaria e trasversale a tutte le discipline e per tutte le aree e gli indirizzi;
l) ai fini del progressivo sviluppo del curricolo, le istituzioni scolastiche possono definire tempi diversi del graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, tenuto conto delle caratteristiche dei differenti saperi, dell'esigenza dell'individualizzazione dell'insegnamento e della valorizzazione delle competenze dei docenti, anche in relazione alla dimensione collegiale dell'attività didattica;
m) le istituzioni scolastiche definiscono le discipline costituenti la quota loro riservata, garantendo il carattere unitario del sistema d'istruzione e valorizzando il pluralismo culturale e territoriale.
3. 01.Rizzo, Bellillo.

ART. 4.

Sopprimerlo.
* 4. 1.Titti De Simone.

Sopprimerlo.
* 4. 4.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimerlo.
* 4. 8.Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sopprimerlo.
* 4. 11.Rizzo, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - (Esperienze formative e stages. Alternanza tra studio e lavoro). - 1. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages, possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con l'istruzione e formazione tecnica superiore e con l'università.
2. Al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro sono previsti percorsi formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
* 4. 9.Villetti, Grignaffini, Bulgarelli, Bimbi, Bellillo, Carra, Volpini, Capitelli, Chiaromonte, Colasio, Carli.

Sopprimere il comma 1.
4. 12.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, alinea sostituire la parola: quindicesimo con la seguente: sedicesimo.
4. 13.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, alinea sostituire le parole da: in alternanza scuola-lavoro fino a: mercato del lavoro con le seguenti: ferme restando le discipline obbligatorie, con modalità che comprendano rapporti col mondo del lavoro quali esperienze formative e stages.
4. 14.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, alinea sostituire le parole: in alternanza scuola-lavoro con le seguenti: , ferme restando le discipline obbligatorie, anche relazionandosi al mondo del lavoro.
4. 15.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, alinea dopo le parole: del percorso formativo aggiungere la seguente: deliberata,.
4. 16.Rizzo, Bellillo.


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Al comma 1, alinea, dopo le parole: valutata dall'istituzione scolastica sopprimere le seguenti: formativa.
4. 18.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: in collaborazione con le imprese, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
4. 19.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: in collaborazione con le imprese aggiungere le seguenti: con le organizzazioni sindacali,.
4. 17.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: e ai sensi fino a: apposito decreto legislativo con le seguenti: un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da sottoporre al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari e da emanare.
4. 20.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: un apposito decreto legislativo aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
4. 3.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, alinea, dopo le parole dei datori di lavoro aggiungere le seguenti: e delle organizzazioni sindacali.
4. 29.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 21.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dai 15 con le seguenti: dai 16.
4. 22.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: responsabilità, inserire la seguente: esclusiva.
4. 5.Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'istituzione scolastica o formativa aggiungere le seguenti: in accordo con le organizzazioni sindacali.
4. 23.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sulla base di convenzioni inserire le seguenti: con le organizzazioni sindacali,.
4. 24.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: o con enti pubblici inserire le seguenti: anche economici.
4. 25.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: tirocinio inserire le seguenti: adeguatamente retribuito.
4. 7.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: tirocinio inserire la seguente: retribuito.
4. 6.Capitelli, Sasso, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: individuale.
4. 26.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 27.Rizzo, Bellillo.


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Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ivi compresi gli incentivi alle imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo
4. 2.Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4. 28.Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
per i minori di 18 anni devono essere esclusi anche rapporti di lavoro di apprendistato che non abbiamo finalità formative, certificabili sia in termini di competenze lavorative che di crediti formativi, finalità che garantiscano la possibilità di reingresso nei circuiti dell'istruzione e della formazione.
4. 30.Rizzo, Bellillo, Capitelli.

Sopprimere il comma 2.
4. 10.Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli.