XII Commissione - Resoconto di mercoledì 23 ottobre 2002


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 ottobre 2002. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di Piano sanitario nazionale 2002-2004.
Atto n. 128.
(Seguito esame e conclusione. - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2002.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1) e che i deputati Bindi, Burtone, Fioroni e Mosella hanno presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2), che verrà posta in votazione solo ove la proposta del relatore venga respinta.

Raffaele COSTA (FI), relatore, ricorda di avere già evidenziato nella relazione gli aspetti del Piano sanitario che presentano elementi di novità dal punto di vista sostanziale o del metodo, esprimendo inoltre valutazioni critiche su questioni rilevanti. Sottolineato che il Piano non evidenzia adeguatamente i risultati complessivi conseguiti nel corso degli anni dal comparto della sanità, da distinguersi da quelli ascrivibili al Servizio sanitario nazionale, rileva come non vi sia da parte dal Governo e dall'attuale maggioranza la volontà di demolire quello stesso Servizio sanitario, ma semmai di correggere eventuali lacune.


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Rilevato quindi che la proposta di parere che propone alla Commissione non è elogiativa nei confronti del Piano sanitario, invita il gruppo della Margherita a riconsiderare talune posizioni.

Giuseppe FIORONI (MARGH-U) illustra la proposta alternativa di parere, osservando che difficilmente si può sostenere che il Piano sanitario 2002-2004 non si limiti a semplici enunciazioni di principio e che lo stesso individui gli indirizzi di azione che il Governo intende proporre. Evidenzia inoltre che in una fase delicata del rapporto tra Governo, Ministero della salute e regioni, il Piano in esame nella sua stesura è venuto meno a quanto previsto dal comma 4 del decreto legislativo n. 229 del 1999: non si è infatti pienamente realizzata l'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In tal modo non si è garantito un adeguato concorso delle regioni alla definizione del Piano ed all'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, come peraltro rilevato anche da parte dei presidenti di talune regioni.
Sottolineato il ruolo marginale nell'elaborazione del Piano svolto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché dalle categorie dei medici e degli operatori sanitari nel loro complesso, fa presente che il semplice riconoscimento nel Piano sanitario dei livelli essenziali di assistenza non è sufficiente a garantire l'erogazioni di prestazioni sanitarie uniformi ai cittadini e che mancano risorse adeguate a garantire quelle socio-sanitarie: il Piano quindi individua indirizzi ed obiettivi per i quali non esistono finanziamenti che ne consentano la realizzazione. I tagli previsti dalla manovra finanziaria all'esame del Parlamento a carico degli enti locali comportano pertanto l'impossibilità per questi ultimi di mantenere i livelli delle prestazioni socio-sanitariedi cui gli stessi enti locali diventano di fatto i liquidatori. Ricorda peraltro che il decreto legislativo n. 229 del 1999 prevedeva che, una volta definiti i LEA, si individuassero le relative risorse e, sulla base di queste ultime, gli obiettivi del Piano sanitario nazionale.
Reputa preoccupante il fatto che il Piano sanitario nazionale evidenzi come elemento caratterizzante il progressivo trasferimento a soggetti di natura privatistica di funzioni essenziali nel campo dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, individuando nel trasferimento ai privati di quelle funzioni lo strumento di salvaguardia dell'efficienza del sistema. Manifesta altresì preoccupazione per la convinzione che nell'esternalizzazione dei servizi stia la futura garanzia di funzionalità del sistema, peraltro dimenticando che è ancora vigente la norma che prevede il meccanismo dell'accreditamento, quale strumento virtuoso dell'incontro tra la domanda e l'offerta di salute, a garanzia anche del privato accreditato.
Individua quindi un'altra carenza del Piano nell'insufficiente valorizzazione della funzione del distretto, sottolineando altresì la mancanza di riferimenti concreti all'obiettivo di superare il grave divario che separa il nord dal sud del Paese in materia sanitaria, che pregiudica l'uniformità della garanzia del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione.
Ritiene poi che i meccanismi attraverso i quali correggere le liste di attesa individuati dal Piano denotino uno scarso ancoraggio con la realtà, nonché un ridotto rapporto con le regioni, i cui suggerimenti al riguardo non vengono recepiti. Reputa inoltre che il tema della non autosufficienza venga affrontato in maniera generica e non adeguata alle reali esigenze del paese, anche in considerazione della rilevanza che il problema assume per il futuro in considerazione dell'andamento demografico. Il Piano sanitario in esame non indica poi soluzioni per quanto riguarda il problema delle tossicodipendenze, dei disabili psichici e dei minori, né si individuano possibili interrelazioni con le regioni o con i soggetti istituzionali preposti a far fronte a quel problema.
Rileva quindi che il Piano sanitario assume come dato fondamentale della lotta alla tossicodipendenza la criminalizzazione delle vittime, senza prevedere adeguate misure finalizzate al recupero ed al reinserimento, evidenziando inoltre come


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nel Piano manchi ogni riferimento alla ricerca, in particolare applicata agli obiettivi del Piano stesso.
Evidenziato che non si conferisce alcuna priorità alla formazione continua dei medici e degli operatori sanitari all'interno del Sistema sanitario nazionale né alla ricerca della qualità delle prestazioni, da sostenere adeguatamente sotto il profilo delle risorse finanziarie, rileva che manca ogni riferimento alla individuazione dei fondi integrativi, di cui al decreto legislativo n. 229 del 1999, quale modalità di reperimento delle risorse.
In conclusione, manifesta netta contrarietà sulla proposta di parere del relatore, a meno che in quel parere non vengano poste condizioni che tengano adeguatamente conto delle osservazioni testé formulate.

Piergiorgio MASSIDDA (FI), ricordato preliminarmente che il Governo ha acconsentito ad un rinvio dell'espressione del parere sullo schema di Piano sanitario al fine di evitare che il parere venisse adottato in assenza di un'adeguata rappresentanza dell'opposizione, rileva quanto all'obiezione che il Piano sanitario in esame rappresenterebbe una sorta di libro dei sogni, che anche i precedenti piani non contenevano indirizzi precisi, ricordando di avere auspicato che, in analogia al comportamento adottato in passato dall'allora opposizione, sullo schema di Piano gli esponenti dell'opposizione attuale esprimessero quanto meno un voto di astensione.
Sottolineato che la genericità del Piano sanitario è riconducibile anche alla necessità di definire, in relazione alle intervenute modifiche costituzionali, il riparto istituzionale delle competenze, evidenzia che la proposta di parere del relatore contiene rilievi politici, ritenendo che talune valutazioni, anche condivisibili, non necessariamente debbano trovare espressione in una proposta alternativa di parere. Ricordato che la maggioranza ha ereditato una difficile situazione per quanto riguarda il comparto sanitario, ribadisce la richiesta di adottare sulla proposta di parere del relatore una posizione di astensione, anche in considerazione del fatto che il Piano non reca indirizzi politici contrapposti a quelli contenuti nei piani sanitari precedenti.

Grazia LABATE (DS-U), osservato preliminarmente che la proposta di parere del relatore ha tenuto conto di taluni suggerimenti avanzati dalla minoranza, ritiene che la questione della valorizzazione dei distretti non possa essere posta solo nell'ambito delle premesse, ma debba assumere la valenza di una sollecitazione al Governo. Nel rilevare quindi la necessità di introdurre nella proposta di parere il richiamo alla finalizzazione della ricerca biomedica, con riferimento in particolare alle patologie rilevanti in ambito cronico-degenerativo, quali l'Alzheimer e il Parkinson, anche in considerazione del carattere pluriennale del Piano, chiede al relatore di modificare la proposta di parere nel senso di trasformare le osservazioni in condizioni e di introdurre tra queste ultime i punti richiamati, manifestando, ove tale richiesta venisse accolta, la disponibilità a riconsiderare l'orientamento, altrimenti contrario, sulla proposta di parere.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) osserva che la proposta di parere formulata dal relatore tiene adeguatamente conto della realtà attuale, fermo restando che la soluzione dei problemi esistenti non è affidata ai Piani sanitari ritenendo, come rilevato in premessa nella proposta di parere del relatore, che quello in esame guarda prevalentemente in avanti evidenziando le problematiche odierne e fornendo una rappresentazione del sociale problematica ed affronti senza falsi pudori la realtà sanitaria, richiamando l'attenzione sul pieno rispetto della dignità del malato o del paziente.
Sottolineata l'esigenza di condurre una approfondita riflessione sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, reputa condivisibili le osservazioni contenute nella proposta di parere, che non contiene valutazione trionfalistiche, condividendo, in particolare, il richiamo al Governo sull'opportunità


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di accompagnare le soluzioni prospettate ai problemi elencati con l'indicazione di risorse adeguate a farvi fronte.

Giacomo BAIAMONTE (FI) preannuncia voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, atteso che tra le osservazioni si sollecita il Governo ad individuare le risorse finanziarie necessarie a dare soluzione ai problemi individuati, rilevando peraltro come il Piano sanitario in esame non si ponga in contrasto con i decreti legislativi della cosiddetta riforma Bindi, come a suo avviso è comprovato dal fatto che la proposta alternativa di parere è stata sottoscritta dai soli esponenti del gruppo della Margherita.

Il sottosegretario Antonio GUIDI, premesso che si sarebbe aspettato una valorizzazione dello sforzo del Governo di interagire in maniera critica con le osservazioni formulate, sottolinea che l'esposizione del relatore si è caratterizzata per un'impostazione critica che non ha avuto precedenti in passato.
In ordine alle osservazioni concernenti la valorizzazione del distretto e la finalizzazione della ricerca biomedica, con riferimento ai problemi delle malattie degenerative e della cronicità, ricordate le posizioni da lui stesso assunte con riferimento a patologie quali l'Alzheimer, sulla quale peraltro è stata istituita presso il Ministero della salute un'apposita commissione, manifesta la disponibilità a condividere eventuali riformulazioni della proposta di parere che il relatore ritenesse di introdurre.
Nel sollecitare l'individuazione di obiettivi comuni, osserva che l'accusa rivolta al Piano in esame di essere di retroguardia sia controproducente per chi l'avanza, anche in considerazione dell'inerzia che caratterizza le politiche sanitarie.

Giuseppe FIORONI (MARGH-U) invita il relatore di riformulare la proposta di parere, nel senso di trasformare le osservazioni in condizioni, evidenziando altresì l'esigenza di individuare un'adeguata copertura finanziaria dei LEA, di sottolineare il divario esistente tra il nord il sud del paese e di affrontare il problema della tossicodipendenza non solo in termini di repressione.

Augusto BATTAGLIA (DS-U), in relazione alle considerazioni del deputato Baiamonte, precisa che l'attuale andamento dei lavori parlamentari non ha consentito un confronto tra i gruppi dell'opposizione in vista della predisposizione di una proposta comune. Osservato che dagli esponenti del gruppo sia della Margherita sia dei Democratici di sinistra sono venuti suggerimenti costruttivi, fa presente che si valuteranno le risposte del relatore in ordine a quei suggerimenti.

Raffaele COSTA (FI), relatore, nel reputare non sempre condivisibili i rilievi del deputato Fioroni, ritiene che sulla questione del trasferimento di funzione a soggetti di natura privatistica il Piano abbia assunto una posizione equilibrata. Sul tema dell'assistenza ai soggetti non autosufficienti, ricorda che il Governo ha aperto un dibattito che tiene conto anche delle esperienze europee, evidenziando l'esigenza che le forze politiche si confrontino quanto prima su questo tema in vista dell'individuazione di soluzioni praticabili.
Espressa perplessità su un accreditamento dei privati improntato a criteri eccessivamente selettivi, ritiene condivisibile il riferimento al divario che separa nord e sud del paese, richiamando altresì l'esigenza di una riflessione sulla problematica delle liste d'attesa, sulla quale si registra un ritardo.
Concorda, infine, con i rilievi concernenti la valorizzazione dei distretti ed il tema delle tossicodipendenze.

Piergiorgio MASSIDDA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, prospetta l'opportunità di una breve sospensione


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della seduta al fine di valutare un'eventuale riformulazione della proposta di parere del relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 16.15.

Raffaele COSTA (FI), relatore, riformula la proposta di parere presentata (vedi allegato 3).

Giuseppe PALUMBO, presidente, ritiene che in particolare la condizione concernente la sollecitazione al Governo ad accompagnare alle soluzioni prospettate ai problemi individuati l'indicazione di risorse idonee alla loro esecuzione potrebbe essere più opportunamente formulata come osservazione.

Il sottosegretario Antonio GUIDI condivide il rilievo del presidente.

Giuseppe FIORONI (MARGH-U) ritiene che la sollecitazione al Governo in merito all'individuazione delle risorse finanziarie debba essere inserita nel parere come condizione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, non essendo previste nella mattina di domani, 24 ottobre 2002, votazioni in Assemblea, la seduta della Commissione sarà anticipata alle 11.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 16.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 ottobre 2002. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 16.30.

Informatori scientifici del farmaco.
C. 3204 approvata dal Senato, C. 342 Bolognesi, C. 1419 Lusetti, C. 1479 Cossutta, C. 1482 Lucchese, C. 1572 Milanese, C. 1615 Angela Napoli, C. 1870 Castellani.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), relatore, ricorda preliminarmente che nella precedente legislatura sono stati presentati alcuni progetti di legge che prevedevano una disciplina giuridica specifica per l'istituzione dell'Albo degli informatori scientifici del farmaco. Tuttavia, tale nuova disciplina non ha potuto essere varata, giacché il testo definitivo approvato dal Senato non è stato a sua volta approvato dalla Camera a causa dello scioglimento del Parlamento.
Nella legislatura in corso sulla materia sono state presentate sette proposte di legge (AA.CC. 342, 1419, 1479, 1482, 1572, 1651 e 1870), oltre alle quattro depositate in precedenza al Senato e che sono state riunite in un testo unificato, approvato il 25 settembre 2002 dalla Commissione sanità del di quel ramo del Parlamento e pervenuto all'esame della Commissione affari sociali della Camera con il numero A.C. 3204.
Ricordato che tutte le proposte di legge sono orientate, sostanzialmente in modo uniforme, all'istituzione dell'Albo degli informatori scientifici del farmaco, rileva che i testi in esame sono motivati dall'esigenza di delineare il profilo professionale, il ruolo e i compiti dell'informatore scientifico del farmaco, nonché la natura giuridica del rapporto fra le industrie farmaceutiche e l'informatore stesso.


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Ricordato altresì che la proposta di legge n. 3204 ed i progetti di legge abbinati riproducono sostanzialmente il testo licenziato nella scorsa legislatura dalla XII Commissione della Camera, si sofferma in particolare sul testo trasmesso dal Senato, il cui articolo 1 fa salve le disposizioni e le definizioni del decreto legislativo n. 541 del 1992, di attuazione della direttiva 92/28/CE, relativa alla pubblicità dei medicinali per uso umano.
L'articolo 2, comma 1, definisce l'informatore scientifico del farmaco come colui che porta a conoscenza dei sanitari le informazioni tecnico-scientifiche, alle quali occorrerebbe aggiungere, per maggiore completezza, le informazioni tecnico-commerciali, assicurandone il periodico aggiornamento; si conferma, tra le attività degli informatori scientifici, l'obbligo di comunicazione al responsabile del servizio scientifico dell'impresa (individuato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 541 del 1992) delle osservazioni sui medicinali segnalate loro dagli operatori sanitari, al fine di garantire l'interscambio di informazioni tra medici e aziende.
I titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione saranno successivamente definiti con decreto del ministro dell'istruzione, emanato di concerto con quello della salute.
L'articolo 3 prevede che gli informatori scientifici rispettino il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende e dagli altri operatori sanitari.
Le industrie farmaceutiche si dovranno avvalere preferibilmente degli informatori scientifici iscritti all'Albo per attività di propaganda e divulgazione. Per gli informatori non iscritti all'Albo si dispone, tuttavia, l'iscrizione obbligatoria entro sei mesi dall'assunzione.
Alcune proposte di legge (tranne l'A.C. 1479) consentono espressamente alle aziende di associarsi per utilizzare il medesimo informatore.
L'articolo 3 ribadisce inoltre la disposizione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto ministeriale 23 giugno 1981, secondo cui il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico è disciplinato attraverso le contrattazioni collettive tra le categorie interessate. Al rapporto di lavoro non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999; le aziende non sono pertanto tenute ad assumere soggetti disabili.
L'articolo 4 istituisce i collegi regionali degli informatori scientifici del farmaco, con la possibilità, per le regioni, di determinare diversamente gli ambiti territoriali del collegio (nelle altre proposte di legge l'ambito territoriale è esclusivamente individuato nella provincia).
Ai collegi regionali spettano le funzioni relative alla tenuta dell'Albo e alla disciplina degli iscritti, esercitate dai consigli dei collegi (le cui modalità di elezione e di composizione sono dettate dai successivi articoli 5 e 6). Fanno parte dell'Albo gli informatori del collegio territoriale.
Le attribuzioni spettanti al consiglio del collegio regionale sono dettate dall'articolo 7 (concernente operazioni relative alla tenuta dell'Albo, tutela dell'informatore scientifico del farmaco ma anche esercizio del potere disciplinare verso gli iscritti, la collaborazione con enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco, l'amministrazione dei beni di pertinenza e la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, la designazione dei rappresentanti del collegio presso il consiglio nazionale). Ai consigli regionali spetta inoltre il compito di promuovere, organizzare e sovrintendere un corso di formazione professionale in collaborazione con l'università, previa comunicazione dei programmi dei corsi e della loro effettuazione al Ministero della salute, che dà indicazioni tese all'omogeneità delle iniziative promosse. Sono altresì previste le attribuzioni spettanti al presidente e al vicepresidente del consiglio del collegio degli informatori, disciplinate dall'articolo 8.
Le funzioni di controllo dei fondi e di verifica dei bilanci sono affidate dall'articolo 9 al collegio di revisori di conti, costituito all'interno del collegio.
Gli articoli 10 e 11 disciplinano rispettivamente l'istituzione e la composizione del Consiglio nazionale dei collegi degli


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informatori scientifici del farmaco, mentre l'articolo 12 ne elenca le attribuzioni: alla lettera a) è prevista la vigilanza della tutela della categoria e la cura dei rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono, inserendo in questo ultimo caso un soggetto terzo, il consiglio nazionale, nella gestione del rapporto tra azienda e dipendente. Le altre attività di competenza del consiglio nazionale sono: l'aggiornamento e la formazione degli informatori, l'espressione del parere su disposizioni che riguardino la professione di informatore scientifico, le decisioni sui ricorsi contro le deliberazioni dei consigli dei collegi per specifici casi, la determinazione delle quote annuali dovute agli iscritti.
Gli articoli 13 e 14 disciplinano rispettivamente la durata in carica (3 anni) e i requisiti di eleggibilità dei componenti di ciascun consiglio dei collegi e del consiglio nazionale. In particolare sono eleggibili soltanto gli informatori iscritti al rispettivo Albo. Le altre proposte prevedono che possano essere eletti anche informatori non iscritti all'Albo.
Gli articoli 15 e 16 prevedono l'istituzione, presso ogni consiglio del collegio, dell'Albo professionale regionale, i dati che devono essere contenuti nell'Albo e i requisiti per l'iscrizione (cittadinanza di un paese membro dell'Unione europea, residenza, godimento dei diritti civili e possesso di uno dei titoli universitari da definirsi con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e superamento dell'esame di Stato) per il quale non è previsto alcun limite temporale.
Gli articoli 17 e 18 disciplinano i casi di cancellazione dall'Albo (perdita del godimento dei diritti civili, condanna penale, in determinati casi, cessazione dell'attività professionale da 5 anni) e le possibilità di riammissione.
Nelle altre proposte di legge si include, tra le cause di cancellazione dall'Albo, anche l'accertato esercizio di attività in altro collegio professionale, circostanza da valutare con attenzione considerando la frequente differenza della densità della popolazione dei collegi.
L'articolo 19 detta disposizioni sulla tenuta dell'Albo, prevedendo che una copia sia depositata ogni anno presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione, presso la segreteria del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori e presso i Ministeri della giustizia e della salute. L'articolo prevede inoltre che sia data comunicazione ai predetti dicasteri, alla cancelleria e al procuratore generale della Corte d'appello e al Consiglio nazionale di ogni nuova iscrizione o cancellazione.
Gli articoli 20 e 21 disciplinano i casi di procedimento disciplinare e le sanzioni a carico degli iscritti all'Albo degli informatori scientifici che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro professionale o che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio. Le sanzioni disciplinari sono: l'avvertimento, la radiazione dall'Albo e la sospensione, condizione quest'ultima da valutare attentamente per gli effetti che comporta.
L'articolo 22 prevede il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni riguardanti l'iscrizione, la cancellazione e l'elezione nei consigli dei collegi provinciali e contro i provvedimenti disciplinari.
L'articolo 23 dispone una sanatoria per coloro che svolgono l'attività di informatore scientifico del farmaco, comprovata da idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della legge, purché si iscrivano all'Albo previsto dal provvedimento in esame entro sei mesi dall'istituzione.
Le altre proposte di legge limitano l'iscrizione di diritto, in sede di prima applicazione della legge, agli informatori scientifici che abbiano svolto l'attività in modo continuativo per almeno due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 541 del 1992, anche in assenza dei requisiti previsti dalla proposta di legge in esame.
L'articolo 24 pone esclusivamente a carico degli iscritti le spese relative agli organi istituiti dalla legge.
L'articolo 25 prevede l'emanazione di norme relative alle assemblee degli iscritti ed alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e interprovinciali.


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Le altre proposte di legge prevedono l'emanazione di un regolamento governativo per l'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame.
Ricorda quindi che, in data 6 novembre 2001, è stata inviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alle Presidenze del Senato e della Camera, una segnalazione con la quale l'Autorità medesima, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990, ha evidenziato al Parlamento i profili anticoncorrenziali delle proposte di legge riguardanti la costituzione dell'Albo degli informatori scientifici del farmaco. Recentemente, inoltre, presso il Ministero della giustizia si sono svolti ripetuti incontri tra i rappresentanti del Governo e degli ordini professionali al fine di concordare la riforma di questi ultimi. Al riguardo è stata annunciata la costituzione di una commissione composta da nove esperti del settore al fine di definire entro novembre di quest'anno il testo di una proposta di riordino.
In conclusione, esprimendo una valutazione favorevole sul testo trasmesso dal Senato e sulle altre proposte di legge, ritiene che, al termine dell'esame preliminare, potrà prendersi in considerazione l'ipotesi di adottare come testo base quello licenziato dal Senato, nonché la possibilità di valutare anche la richiesta di trasferire il provvedimento in sede legislativa.

Il sottosegretario Antonio GUIDI si riserva di intervenire in replica.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Erboristeria.
C. 278 Massidda, C. 925 Valpiana, C. 1005 Serena, C. 1139 Piscitello, C. 1851 Battaglia, C. 2411 Dorina Bianchi, C. 2330 Nan, C. 2377 Moroni e C. 2457 Migliori.