Legge finanziaria per il 2003 (C. 3200-bis Governo)
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 4, sopprimere le seguenti parole: di cui all'articolo 79.
2. 4. Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 4, sostituire le parole: importo pari a 1.500 euro con le seguenti: importo pari a 4.500 euro.
2. 5. Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'anno 2002 l'ulteriore detrazione prevista dal comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare annuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell'imposta lorda ad esso corrispondente, diminuita delle detrazioni d'imposta spettanti, ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4-ter. Nel caso in cui operi l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al comma 1, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo i del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non sono dovute.
4-quater. Qualora non operi l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al comma 1, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono ridotte, nell'ordine, nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare annuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 e dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali ad esso corrispondenti, ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 79.000.000 euro.
2. 62. Blasi, Crosetto, Zorzato, Ciro Alfano, Gasparre Giudice, Verdini, Verro.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente delta Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da «per un importo» a «e successive modificazioni» sono soppresse.
4-ter. Di conseguenza è soppressa la lettera e)-ter dell'articolo 10, comma 1, del predetto d.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.
Conseguentemente, all'articolo, 45, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8641, 8642, 8643) apportare le seguenti variazioni:
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000.
2. 6. Crosetto, Blasi, Verro, Patria, Lenna, Gioacchino Alfano, Giudice, Zorzato, Verdini, Scherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Pinto.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13 bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale».
* 2. 1. Sardelli, Nicotra, Lezza, Floresta.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13 bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.
* 2. 3. Bornacin.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4 bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004-2005.
2. 28. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Paolo Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'istituzione di una imposta sulle transazioni finanziarie da e per l'estero di natura speculativa, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di natura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità che con esse si intendono realizzare;
b) previsione dell'ambito di applicazione dell'imposta alle transazioni finanziarie, da e per l'estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite speculative;
c) previsione di norme antielusive che impediscano l'effettuazione, da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non residenti;
d) previsione di un'aliquota proporzionale non superiore allo 0,05 per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare un'aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati;
e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi meno avanzati, ed in particolare all'incremento del Fondo per la sicurezza alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel mondo, all'incremento dei fondi per la cooperazione alla sviluppo, alla lotta contro l'AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri;
f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi; in nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transazione finanziaria di carattere speculativo.
2. 0. 4. Pistone, Benvenuto, Buemi, Grandi, Tolotti, Sereni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, alla Tabella A, modificare gli importi come segue: alla voce Ministero dell'economia e delle finanze.
2003: - 140.000;
2004: - 130.000;
2005: - 120.000;
alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
2003: - 100.000;
2004: - 100.000;
2005: - 100.000;
alla voce Ministero degli affari esteri,
2003: - 40.000;
2004: - 40.000;
2005: - 40.000;
alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
2003: - 30.000;
2004: - 30.000;
2005: - 30.000.
2. 09. Lupi, Stradella, Verro, Dell'Anna, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Barbieri, Lenna Vanni, Maione, Pinto, Paolo Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale aggiungere le seguenti: , che dovrà essere approvata prima della presentazione della legge finanziaria 2004.
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo le parole: ed è stabilita la data di inizio delle sue attività aggiungere le seguenti: Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è emanato entro il mese di Gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio consegna al Governo la sua relazione prima della fine del mese di marzo 03. Il Governo presenta al Parlamento prima della fine di aprile la legge quadro sul federalismo fiscale, con il quale dà attuazione all'articolo 119 della Costituzione.
3. 21. Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile per incongruità.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale aggiungere le seguenti: , che dovrà essere approvata prima della presentazione della legge finanziaria 2004.
3. 18. Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile per incongruità.
Al comma 1, lettera a) dopo la parola: regioni aggiungere le seguenti: e le variazioni in aumento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, previste dall'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,.
3. 14. Marras, Crosetto, Blasi, Zorzato, Lezza, Verdini, Nicotra, Patria, Gioacchino Alfano, Tarantino, Verro, Gastaldi, Amato, Alfredo Vito, Lorusso, Zanetta, Licastro, Ricciotti, Dell'Anna, Scherini, Paletti, Antonio Russo, Lainati, Bertucci, Testoni, Vitali, Arnoldi.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è versato direttamente all'ente locale. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta.
* 3. 8. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvano, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Paolo Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il gettito dell'addizionale locale sull'Irpef è versato direttamente all'ente locale. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta.
* 3. 25. Patria, Zorzato, Blasi, Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
2. Le cooperative di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sono escluse dall'applicazione della legge 3 aprile 2001, n. 142, fatta eccezione per l'articolo 7, in quanto applicabile.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
3. 02. Delbono, Vernetti, Ruggeri, Meduri, Annunziata, Loddo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Conseguentemente, nell'articolo 4:
nel comma 1, lettera a), le parole: al 51,51 per cento sono sostituite dalle seguenti: al 49,25 per cento;
nel comma 1, lettera c), le parole: al 51,51 per cento, ovunque compaiano, sono sostituite dalle seguenti: al 49,25 per cento;
nel comma 2, le parole: al 44,12 per cento sono sostituite dalle seguenti: al 42,42 per cento.
4. 8. Crosetto, Blasi, Zorzato, Verro, Verdini, Pepe, Lezza, Gastaldi, Patria, Gioacchino Alfano, Lo Russo, Amato, Alfredo Vito, Zanetta, Nicotra, Ricciotti, Bertucci, Dell'Anna, Scherini, Antonio Russo, Lupi, Testoni, Paoletti Tangheroni, Tarantino, Lainati, Vitali, Arnoldi, Marras, Garagnani, Licastro Scardino.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 si aggiunge, in fine del comma 2: «per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sull'edilizia residenziale pubblica gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra e di determinare il reddito netto imponibile nel raffronto fra i ricavi e costi effettivi di bilancio».
1-ter. all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto il comma 2-ter: Non si considerano contributi in conto esercizio i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome, agli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati, destinati alla manutenzione ordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica.
1-quater. al comma 3 dell'articolo 46 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 aggiungere: Il trasferimento della proprietà degli alloggi dallo Stato agli IACP comunque denominati è inoltre esente dalle imposte dirette.
* 4. 3. Osvaldo Napoli, Galvano, Arnoldi, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Paolo Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 si aggiunge, in fine del comma 2: «per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sull'edilizia residenziale pubblica gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra e di determinare il reddito netto imponibile nel raffronto fra i ricavi e costi effettivi di bilancio».
1-ter. all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto il comma 2-ter: Non si considerano contributi in conto esercizio i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome, agli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati, destinati alla manutenzione ordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica.
1-quater. al comma 3 dell'articolo 46 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 aggiungere: Il trasferimento della proprietà degli alloggi dallo Stato agli IACP comunque denominati è inoltre esente dalle imposte dirette.
* 4. 1. Zorzato, Milanato, Campa.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 55, comma 3, lettera b), del Dpr n. 917/86, aggiungere, in fine le seguenti parole: «nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione. La disposizione entra in vigore a decorrere dall'esercizio in corso al 30 settembre 2002».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze vengono modificati gli importi come segue:
2003: - 1.000;
2004: - 1.000;
2005: - 1.000.
* 4. 11. Lupi, Paroli, Verro, Saglia.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 55, comma 3, lettera b), del Dpr n. 917/86, aggiungere, in fine le
seguenti parole: «nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione. La disposizione entra in vigore a decorrere dall'esercizio in corso al 30 settembre 2002».
* 4. 14. Lupi, Saglia, Verro, Paroli.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 6 della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente;
«1-bis. Ciascun patrimonio separato di cui all'articolo 3, comma 2, non è soggetto alle imposte sui redditi, né all'imposta regionale sulle attività produttive. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari delle società di cui all'articolo 3».
4. 2. Patria, Tarantino.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 4, comma 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 dopo le parole «per natura» sono aggiunte le seguenti «ancorché esistenti».
4. 17. Crosetto, Verro, Patria, Blasi, Fontana, Jannone, Lenna, Gioacchino Alfano, Giudice, Zorzato, Verdini, Scherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Pinto.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 dopo le parole «si applica anche» sono aggiunte le seguenti parole: «alle spese di pubblicità, marketing e comunicazione e».
4. 18. Crosetto, Verro, Patria, Blasi, Fontana, Jannone, Lenna, Gioacchino Alfano, Giudice, Verdini, Zorzato, Scherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Pinto.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19-bisl, comma 1, lettera e) le parole da «prestazioni alberghiere» a «sostitutivi di mense aziendali, a» sono soppresse;
b) all'articolo 74-ter, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le agenzie di viaggio e turismo possono, per ciascuna prestazione per cui è ammesso il regime speciale di imposizione ai sensi dei commi precedenti, applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Le agenzie di viaggio che applicano il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad essa forniti dai suoi fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente, Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio optano per il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggio devono seguire separatamente
nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno ditali regimi».
4. 19. Blasi, Zorzato, Scherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Pinto.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. La percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 deI 2 febbraio 1989, relativa ai mobili ed alle macchine ordinarie di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento. All'articolo 8, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono soppresse le parole: «, esclusi i costi relativi all'acquisto di mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di ammortamento».
Conseguentemente all'articolo 45, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.
4. 20. Arnoldi, Marras, Vitali, Lupi, Osvaldo Napoli.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:
0a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa».
0a-bis) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa».
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 40.000;
2004: - 20.000;
2005: - 10.000.
5. 28. De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Zama, Jacini, Scaltritti, Ricciuti, Collavini, Marras.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: nella lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) al la lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente »1) i costi relativi al
personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14) del codice civile, se non nella misura del 4 per cento del loro ammontare«.
Conseguentemente:
nell'articolo 5, il comma 1 è soppresso;
nell'articolo 5, comma 2, le lettere b), d), e) e f) sono soppresse.
5. 5. Corsetto, Blasi, Zorzato, Verra, Verdini, Lezza, Gastaldi, Patria, Lo russo, Tarantino, Amato, Vito, Nicotra, Russo, Zanetta, Ricciotti, ....
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 2, capoverso a) numero 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono ammessi altresì in deduzione i costi relativi alle retribuzioni, ai compensi, ai contributi e agli oneri accessori per prestazioni giornalistiche effettuate nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione da giornalisti professionisti e pubblicisti, assoggettate a contribuzione previdenziale.
5. 39. Sterpa, Bertucci, Carra, Giulietti, Rotundi.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91.
5. 8. Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 2, lettera e), le parole: euro 2.000 sono sostituite dalle seguenti: euro 3.000.
5. 9. Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, nel primo periodo del comma 7, le parole: «per gli anni 1998 al 2002» sono soppresse; al medesimo comma è soppresso il secondo periodo.
5. 31. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Boato, Olivieri.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la congiunzione «e» è soppressa la parola «non».
Seguono compensazioni DS-L'Ulivo.
5. 43. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la parola «e» è soppressa la seguente: «non».
Seguono compensazioni del Gruppo AN.
5. 42. Alberto Giorgetti.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa».
3-ter. All'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa».
3-quater. All'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 40.000;
2004: - 20.000;
2005: - 10.000.
5. 29. De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Zama, Jacini, Scaltritti, Ricciuti, Collavini, Marras.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. La tassa di circolazione ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1953, n. 39 istitutivo, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi a partire dal 1o marzo 2003. Sono contestualmente soppresse le addizionali, le soprattasse e le agevolazioni connesse alla tassa di circolazione medesima. Agli oneri relativi si provvede mediante corrispondente variazione dell'imposta di fabbricazione sui carburanti e sugli oli combustibili per autotrazione, tenendo conto della riduzione dei costi di esazione, di gestione e di contenzioso. Per i veicoli a motore la cui tassa è versata in corso d'anno o per frazione d'anno è ammesso il pagamento per dodicesimi sino al 28 febbraio 2003. Non si fa luogo a rimborso delle tasse eventualmente versate in relazione a frazioni di anno successive al 28 febbraio 2003. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e di riparto dei proventi dell'imposta di fabbricazione sui carburanti e sugli oli combustibili per autotrazione. Con ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni per la chiusura del vigente regime convenzionale
e per la definizione dei rapporti giuridici e finanziari con l'Automobil Club d'Italia (ACI).
5. 0. 11. Arnoldi, Corsetto, Marras, Lupi, Vitali, Osvaldo Napoli, Rosso.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'U.E. finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'U.E. nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'U.E.. Istituzione comunque di un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani in mancanza, entro un termine temporale definito, di iniziative regolamentari e legislative in merito, da parte della Commissione europea.
Conseguentemente compensazione gruppo D.S.
5. 0. 17. Benvenuto, Pistone.
Inammissibile per incongruità.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
5-bis. «Definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati dell'U.E. finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'U.E. nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'U.E.. Istituzione comunque di un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani in mancanza, entro un termine temporale definito, di iniziative regolamentari e legislative in merito, da parte della Commissione europea.
Conseguentemente compensazioni DS-L'Ulivo.
5. 0. 35. Gianni, Grandi, Cento, Crucianelli, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillino, panettoni, Pisa, Zanotti.
Inammissibile per incongruità.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 817, all'articolo 121-bis, 1o comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
al n. 2 della lettera a) sono soppresse le parole: «o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta»;
la lettera b) è soppressa;
2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 è istituita una tassa annuale sui veicoli adibiti al trasporto di persone, posseduti o utilizzati dalle società. La tassa, il cui ammontare è fissato in euro 1.033, non è deducibile dalle imposte sui redditi. La tassa non si applica ai veicoli destinati esclusivamente alla vendita, al noleggio di breve durata e a quelli destinati esclusivamente al servizio di trasporto pubblico, quando effettuati nell'esercizio della normale attività della impresa che li possiede. Per i veicoli concessi in locazione la tassa deve essere corrisposta dalla società locataria. Con successivi decreti del Ministero delle finanze saranno fissate le modalità e i termini di riscossione della tassa nonché i casi di riduzione o di esonero per i veicoli funzionanti ad energia solare, a trazione elettrica, a gpl od altri gas naturali e per quelli iscritti nei registri delle auto storiche.
5. 0. 8. Zorzato, Marras, Lainati, Nicotrta, Corsetto, Patria, Alfano, Lezza, Dell'Anna, Testoni, Ricciotti, Zanetta.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. I premi derivanti da operazioni a premio, assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi, comunque diversi da quelli sui titoli, e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorso a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 25 per cento, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei premi derivanti da operazioni a premio rivolte ai consumatori finali. A tale ritenuta sono soggetti anche i premi delle manifestazioni a premio rivolte ai dipendenti delle promotrici, se il valore complessivo dei premi attribuiti nel periodo di imposta dal sostituto di imposta al medesimo soggetto non supera il valore di 2.500 euro. Se tale valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente del soggetto percettore. Le ritenute alla fonte non si applicano, ne concorrono a configurare alcun reddito, se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio, attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto, non supera l'importo di 26 euro; nel caso in cui detto valore risultasse superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge la cui domanda di autorizzazione è presentata a decorrere dalla stessa data.
5. 0. 9. Blasi, Verro, Leone, Verdini, Alfano, Tarantino, Zorzato, Savo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - (Trattamento fiscale delle scuole paritarie senza fini di lucro). - 1. All'articolo 1, comma 8, della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono inserite le seguenti: a prescindere da quello di cui al comma 1, lettera b),;
b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: Le scuole di cui al presente comma possono beneficiare delle agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali, di cui all'articolo 9 dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, fino al 31 dicembre 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
6. 01. Volpini, Colasio, Rusconi, Carra, Gambale.
Inammissibile per estraneità di materia.
Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.
* 7. 4. Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.
* 7. 1. Patria, Savo, Tarantino.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
Conseguentemente, sostituire il quinto periodo con il seguente: Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004, 1130 giugno 2005 ed entro 1130 giugno 2006, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1o luglio 2003.
* 7. 7. Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: 300 euro, con le seguenti: 200 euro per le persone fisiche, 300 euro per i soggetti indicati nell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 400 euro per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
7. 5. Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
2. Le piccole e medie imprese, nonché gli artigiani e i datori di lavoro artigiano, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 2001, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 marzo 2003, la seconda entro il 31 luglio 2003 e le successive da versare
con cadenza semestrale a decorrere dal 31 dicembre 2003, secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette 20 rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Possono essere regolarizzati anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate, per la parte del debito contributivo, dovuto da parte dei soggetti indicati, e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La riscossione dei crediti di cui ai commi 1 e 2 è sospesa nei confronti delle aziende che si avvalgono della regolarizzazione contributiva di cui al presente articolo.
4. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo i del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nei confronti delle aziende agricole, sono sospese per tutti coloro che aderiscono alla regolarizzazione contributiva di cui alla presente legge.
7. 02. Vitali, Arnoldi, Marras, Osvaldo Napoli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Sopprimere il comma 2.
9. 36. Alberto Giorgetti, Saia.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2 le parole: 28 febbraio 2003 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2003;
al comma 5 le parole: 28 febbraio 2003 e 15 marzo 2003 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2003 e 15 ottobre 2003.
*9. 4. Patria, Savo, Tarantino.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2 le parole: 28 febbraio 2003 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre
2003;
al comma 5 le parole: 28 febbraio 2003 e 15 marzo 2003 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2003 e 15 ottobre 2003.
*9. 7. Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. 3. Patria, Savo, Tarantino.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. 12. Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 10 aggiungere:
10-bis. I titolari di vincite nelle lotterie istantanee, che non hanno potuto riscuotere il premio a causa di errori materiali commessi dai Monopoli di Stato o Zecca dello Stato o Poligrafico dello Stato ed abbiano già adito l'Autorità Giudiziaria indipendentemente dal grado e dall'esito, o comunque abbiano formalmente richiesto il pagamento agli uffici preposti, qualora sia appunto verificato dai Monopoli di Stato l'autenticità dei tagliandi e ci si trovi solo esclusivamente di fronte ad un errore materiale, con particolare riferimento agli errori di stampa, il richiedente che rinunci alle spese legali e agli interessi nel frattempo maturati, potrà riscuotere la propria vincita nei primi sei mesi dell'anno 2003.
9. 17. Arnoldi, Vitali, Azzolini, Marras, Corsetto, Osvaldo Napoli, Fontana.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
Entro il 30 giugno 2003 i proprietari di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 281, cancellati d'ufficio dal Pubblico registro automobilistico ai sensi dell'articolo 5, comma 54, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, possono ottenere, presentando apposita richiesta al Pubblico registro automobilistico, competente sul modello di nota libera, con firma autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, corrispondendo la tariffa indicata nell'articolo 2 della Tabella annessa al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 1o settembre 1994, l'annullamento della cancellazione citata, purché in tale sede documentino l'avvenuto pagamento, senza soprattasse né interessi, dei periodi non prescritti delle tasse automobilistiche, ovvero dimostrino di essere esenti ai sensi dell'articolo 5, comma 34, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
Compensazioni gruppo UDC.
9. 06. Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Al comma 1 sostituire i punti a) e b) con i seguenti:
a) di euro 100 se il valore della lite è di importo fino a euro 1.000;
b) di euro 200 se il valore della lite è di importo superiore a euro 1.000 e fino a euro 2.000;
c) pari al 20 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000
9. 47. Alberto Giorgetti.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «nei periodi d'imposta 2000 e 2001», sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2003».
Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2003: - 250.000;
2004: - 250.000;
2005: - 250.000.
10. 39. de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, zama, Jacini, Scaltritti, Ricciuti, Collavini, Marras.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 44I, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole «nei periodi d'imposta 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2003».
10. 54. Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, Onnis, La Grua, Patarino, Villani Maglietta.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzato, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità anche per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 dal predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;
b) il decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio
2003, per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 30 giugno 2003, faoendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1o luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1o agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1o febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003.
Conseguentemente alla Tabella A (articolo 45, comma 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e Finanze è ridotto nel 2003 di 26 milioni di euro.
10. 043. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, ti. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comna 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità anche per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002 con una riduzione non inferiore a 51,64569 per mille litri;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al
prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1o luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1o agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1o febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».
* 10. 012. Bornacin.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, ti. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comna 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità anche per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002 con una riduzione non inferiore a 51,64569 per mille litri;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1o luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge
n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1o agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1o febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003«.
* 10. 07. Sardelli.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilirzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1 , comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002; n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1o luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1o agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1o febbraio 2004 ed
entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003.
* 10. 02. Sardelli, Nicotra, Lezza, Floresta, Ricciotti.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 2, Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter - Fondo di riserva per le spese impreviste:
2004: - 5 milioni di euro;
2005: - 5 milioni di euro.
* 10. 08. Marinello, Misuraca, Masini, Romele, Ricciuti, Grimaldi, Zorzato, Cammarata, Scaltritti, Zama, Iacini, Gioachino Alfano, Blasi, Giudice, Stagno d'Alcontres.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è sostituito dal seguente:
6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a quindici milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare
e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle precedenti disposizioni dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 5 milioni di euro;
2005: - 5 milioni di euro.
* 10. 09. Marinello, Misuraca, Romele, Ricciuti, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Zorzato, Cammarata, Scaltritti, Zama, Iacini, Gioacchino Alfano, Blasi, Giudice.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto, del Presidente della Repubblica n.633/1972 è sostituito dal seguente:
6. I produttori agricoli che nell'anno solare, precedente hanno realizzato un volume d'affari, non superiore, 10.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25 I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle precedenti disposizioni dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Conseguentemente alla Tabella A ridurre l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004.
10. 013. Misuraca, Burani Procaccini, Zorzato, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Conseguentemente alla Tabella A ridurre l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004.
10. 014. Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Zorzato, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del precedente periodo del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle precedenti disposizioni dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, (Fondo di riserva per le spese impreviste):
2004: - 20 milioni di euro;
2005: - 20 milioni di euro.
* 10. 010. Marinello, Misuraca, Romele, Ricciuti, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Zorzato, Cammarata, Scaltritti, Zama, Iacini, Gioacchino Alfano, Blasi, Giudice.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è sostituito dal seguente:
6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a quaranta milioni di lire, costituito per almeno dueterzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del precedente periodo del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle precedenti disposizioni dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 2, Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, (Fondo di riserva per le spese impreviste):
2004: - 20 milioni di euro;
2005: - 20 milioni di euro.
* 10. 011. Marinello, Misuraca, Romele, Ricciuti, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Zorzato, Cammarata, Scaltritti, Zama, Iacini, Gioacchino Alfano, Blasi, Giudice.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
1. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle Unioni Nazionali dei Produttori agricoli riconosciute, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, al fine di migliorare la qualità della gestione dell'offerta nonché di rafforzare i rapporti di filiera.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della Legge 23 dicembre 1999, n. 499, così come determinato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
** 10. 030. de Ghislanzoni Cardoli.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle Unioni Nazionali dei Produttori agricoli riconosciute, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni dl mercato, al fine di migliorare la qualità della gestione dell'offerta nonché di rafforzare i rapporti di filiera,
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della Legge 23 dicembre 1999, n. 499, così come determinato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
** 10. 017. Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Villani Miglietta, Alberto Giorgetti.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 23, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito del locatore a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello in cui il locatore abbia intimato al conduttore di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, pena la risoluzione del contratto, ovvero a partire dal giorno successivo a
quello in cui il locatore abbia notificato al conduttore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto di cui all'articolo 1456 del codice civile. I redditi predetti, se non percepiti, non concorrono altresì a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti comeda accertamento avvenutonell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. In tutti i casi predetti la rendita catastale non concorre alla formazione del reddito complessivo dal momento di operatività della risoluzione contrattuale».
10. 059. Blasi, Crosetto, Zorzato, Alfano, Verdini, Verro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2003: - 1.000.
10. 065. Scaltritti, Giudice, Marras, Misuraca, Collarini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
10-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1o gennaio 2002 per le imposte dirette, e al 1o gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al Catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate.
Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 1.000;
2004: - 1.000;
2005: - 500.
*10. 072. La XIII Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale déi fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo li della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1o gennaio 2002 per le imposte dirette, e al 1o gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al Catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate.
Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 1.000;
2004: - 1.000;
2005: - 500.
*10. 073. de Ghislanzoni Cardoli.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1o gennaio 2002 per le imposte dirette, e al 1o gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al Catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate.
Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 1.000;
2004: - 1.000;
2005: - 500.
*10. 074. Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, patarino, Villani Miglietta, Alberto Giorgetti.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
10-bis. All'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, il comma 9 è sostituito dal seguente: 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi d'imposta anteriori al 1o gennaio 2002 per le imposte dirette, e al primo gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili,
purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate.
Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 1000;
2004: - 1000;
2005: - 500.
10. 081. Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, Onnis, La Grua, Patarino, Villani Maglietta.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: Gli oli combustibili, compresa la benzina, sono esenti dall'accisa quando siano destinati all'impiego come carburanti per la pesca nelle acque marittime ed interne.
10. 068. Geraci.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
1. A sostegno del settore della zootecnia di Basilicata colpita dal morbo della lingua-blu è autorizzata la spesa per l'anno 2003 di 10 milioni di euro.
Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
10. 035. Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Boccia, Potenza.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Lo svolgimento di attività sportive agonistiche e non, in zone agricole, la cui pratica non comporti trasformazioni irreversibili o danni per il territorio, sono equiparate alle attività agricole ai fini delle trasformazioni urbanistiche, edilizie ambientali ed idrogeologiche del territorio.
10. 080. Masini, Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama, Zorzato.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
(CE) 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e 3699 del 1992 dal Consiglio del 21 dicembre 1992, costituite entro il 31 dicembre 1997, per scopi diversi dalla copertura di perdite, non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile di cui al decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 815 mila euro, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.
10. 082. Scaltritti, Giudice, Marras, Misuraca, Collavini, Grimaldi, Janici, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
11. 011. Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 11 inserire il seguente articolo:
Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le
quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2003 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1o gennaio 2003. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di -92.962,2 milioni nel triennio.
11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Conseguentemente compensazione gruppo DS.
11. 0142. Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.
2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.
3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo I del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.
4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «differenziabile in funzione del settore di attività» e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione«.
5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.
7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.
Conseguentemente compensazioni D.S.
11. 0143. Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillino, Panattoni, Pisa, Zanotti.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
aprile 1992 numero 285 sono estesi i benefici di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 numero 449.
11. 0117. Nicotra.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
compresa la benzina, sono esenti dall'accisa quando siano destinati all'impiego come carburanti per la pesca nelle acque marittime ed interne.
Conseguentemente all'articolo 45, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000.
11. 0134. Marinello.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Conseguentemente all'articolo 45, comma 1, tabella A, la voce Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotta del seguente importo:
2003: - 7.000;
2004: - 7.000;
2005: - 7.000.
11. 0135. Collè, Widmann, Brugger, Zeller, Detomas.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
la seguente lettera i-bis): «miscele biodiesel-olio combustibile BTZ e biodiesel-gasolio».
2. All'articolo 6, punto 1, del DPCM 8 marzo 2002, dopo la lettera n), è aggiunta la seguente lettera n-bis): «miscele biodiesel-olio combustibile BTZ e biodiesel-gasolio».
11. 036. Burlando, Zunino.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Aggiungere dopo l'articolo 11, il seguente capo:
Art. 11-bis.
(Concessione in uso di beni demaniali o patrimoniali dello Stato alle IPAB).
Aggiungere dopo l'articolo 11, il seguente capo:
Art. 11-bis.
(Concessione in uso di beni demaniali o patrimoniali dello Stato alle IPAB).
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versati.
Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 1.000;
2004: - 1.000;
2005: - 500.
11. 0122. Misuraca, Burani Procaccino, Collarini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. I beni degli enti previdenziali pubblici, in quanto finalizzati a garantire l'erogazione delle prestazioni previste dalla legge, sono impignorabili.
12. 15. Alberto Giorgetti, Amoroso.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:
1. I beni di proprietà degli enti pubblici di natura patrimoniale non possono essere acquisiti a mezzo di usucapione ordinaria o speciale per la piccola proprietà rurale di cui agli articoli 1158 e 1159-bis del Codice Civile. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia anche nei procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Allo scopo di incrementare le proprie entrate, le regioni, e gli enti locali, per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la facoltà di affidare in locazione o concedere in uso a terzi uno o più dei propri beni patrimoniali o demaniali con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, in deroga al Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, a trattativa privata diretta, a condizione che il canone di locazione o il corrispettivo degli atti di concessione in uso degli immobili sia alle migliori condizioni di mercato. Gli atti di concessione stipulati ai sensi del presente comma non possono avere una durata superiore a 9 anni. È comunque fatta salva la facoltà delle regioni e degli enti locali di procedere mediante gara pubblica qualora tale procedura sia ritenuta opportuna.
3. Le regioni e gli enti locali, alla scadenza di uno o più contratti di locazione o atti di concessione in uso degli immobili di loro proprietà con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, hanno la facoltà di rinnovare gli stessi senza l'esperimento di gara pubblica, a condizione che sia garantito un canone di locazione o corrispettivo degli atti di concessione alle migliori condizioni di mercato. Gli atti di concessione rinnovati ai sensi del presente comma non possono avere una durata superiore a 9 anni. È comunque fatta salva la facoltà delle regioni e degli enti locali di procedere ad una nuova locazione o concessione mediante gara pubblica.
4. In assenza di strumenti di rilevazione ufficiale dei prezzi di mercato nel proprio territorio, i consigli delle regioni e degli enti locali predispongono ed aggiornano ogni anno, con propri regolamenti, i criteri sulla base dei quali assegnare ai beni patrimoniali o demaniali con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, da locare o da concedere, i prezzi massimo e minimo di mercato.
12. 01. Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.
All'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera a), della legge n. 109/94, sono soppresse le parole: «ovvero nella forma di società cooperativa di cui al Capo I, titolo VI del libro quinto del codice civile»; la lettera b) del medesimo comma è sostituita dalla seguente:
b) Società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V, del libro quinto del codice civile, ovvero le società costituite nella forma di società cooperativa di cui al capo I, titolo VI del libro quinto del codice civile.
13. 78. Vigni.
Inammissibile per estraneità di materia.
All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:
b-bis) le cooperative sociali ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della legge 381/91.
Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
7-bis. Fermo restando la validità dei contratti in essere per la durata ivi prevista, il Governo è autorizzato ad emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma un regolamento che, sulla base della comunicazione della Commissione sul diritto degli appalti pubblici (2001/C333/08 in GUCE C333 del 28 novembre 2001) introduca disposizioni atte ad integrare le clausole sociali negli appalti pubblici.
Compensazioni gruppo parlamentare Margherita, DL-l'Ulivo.
13. 42. Delbono, Molinari, Fioroni, Duilio, Meduri, Lettieri, Stradiotto.
Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al capoverso 7-bis.
All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
b-bis) le cooperative sociali ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della legge 381/91.
Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
7-bis. Ferma restando la validità dei contratti in essere per la durata ivi prevista, il Governo è autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma un regolamento, che, sulla base della Comunicazione della Commissione sul diritto degli appalti pubblici (2001/C 333/08, in GUCE «C333 del 28 novembre 2001») introduca disposizioni atte ad integrare le clausole sociali negli appalti pubblici.
Segue compensazione gruppo UDC.
13. 64. Bianchi Dussin, Lucchese, Peretti, Volontè, Giuseppe Drago, Liotta.
Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al capoverso 7-bis.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai fini della eliminazione delle anticipazioni per spese postali, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni, possono concordare con Poste Italiane che gli importi dovuti per la notifica a mezzo posta degli atti adottati siano direttamente trattenuti dalle somme spettanti alle stesse amministrazioni a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Per gli atti non potuti notificare per irreperibilità del destinatario o per i quali non viene riscossa la sanzione, le spese dovute per la spedizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 890/1982, sono a carico delle amministrazioni mittenti.
* 13. 7. Sardelli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ai fini della eliminazione delle anticipazioni per spese postali, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 29/93 e successive modificazioni, possono concordare con Poste Italiane che gli importi dovuti per la notifica a mezzo posta degli atti adottati, siano direttamente trattenuti dalle somme spettanti alle stesse amministrazioni a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Per gli atti non potuti notificare per irreperibilità del destinatario o per i quali non viene riscossa la sanzione, le spese dovute per la spedizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 890/1982, sono a carico delle amministrazioni mittenti.
*13. 9. Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Giudice.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A partire dal 1o luglio 2003 le pubbliche amministrazioni sono tenute al progressivo adeguamento qualitativo delle spese per l'acquisto di beni e servizi e per l'ammodernamento degli immobili sulla base dei seguenti criteri:
a) promozione dei prodotti alimentari biologici;
b) utilizzazione delle energie rinnovabili, con particolare riguardo all'energia solare;
c) utilizzazione di prodotti non testati su animali e biodegradabili;
d) promozione dei prodotti provenienti dal commercio equo e solidale.
Compensazione Verdi n. 3.
13. 50. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Ferma restando la validità dei contratti in essere per la durata ivi prevista, il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto delegato, che, sulla base della Comunicazione della Commissione sul diritto degli appalti pubblici (2001/C 333/08, in GUCE «C333 del 28 novembre 2001») introduca disposizioni atte ad integrare aspetti sociali negli appalti pubblici.
13. 58. Rugghia, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Ferma restando la validità dei contratti in essere per la durata ivi prevista, il Governo adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma un regolamento, che, sulla base della Comunicazione della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici (2001/C 333/08, in GUCE «C333 del 28 novembre 2001») introduca disposizioni atte ad integrare aspetti sociali negli appalti pubblici.
13. 69. Volontè, Peretti, Drago Giuseppe, Liotta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Fermo restando la validità dei contratti in essere per la durata ivi prevista, il Governo adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma un regolamento, che, sulla base della Comunicazione della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici (2001/C 333/08, in GUCE «C333 del 28 novembre 2001») introduca disposizioni
atte ad integrare aspetti sociali negli appalti pubblici.
Compensazione gruppo DS.
* 13. 60. Grandi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Fermo restando la validità del contratti in essere per la durata ivi prevista, il Governo adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma un regolamento, che, sullabase della Comunicazione della Commissione sul diritto comunitario degli appalti pubblici (2001/C 333/08, in GUCE «C333 del 28 novembre 2001») introduca disposizioni atte ad integrare aspetti sociali negli appalti pubblici.
Compensazioni gruppo DS.
*13. 57. Gasperoni, Cordoni, Motta, Nigra, Trupia, Guerzoni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il ministro per l'innovazione e le tecnologie nell'ambito della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2, lettera a), sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano di interventi volti a favorire, per i Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:
a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
b) l'informatizzazione delle banche dati;
c) l'integrazione dei sistemi informativi;
d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi.
* 14. 15. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Paolo Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il ministro per l'innovazione e le tecnologie nell'ambito della definizione delle linee strategiche di cui al comma 2 lettera a), sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano di interventi volti a favorire, per i Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti:
a) l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
b) l'informatizzazione delle banche dati;
c) l'integrazione dei sistemi informativi;
d) lo sviluppo di forme associative per la strutturazione di centri servizi.
* 14. 55. Patria, Zorzato, Blasi, Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Con propria direttiva il Ministro per l'innovazione e le tecnologie adotta disposizioni di dettaglio in materia di appalti pubblici di servizi e forniture in materia di informatica, nel rispetto della legislazione nazionale di recepimento della normativa comunitaria, per la regolamentazione delle procedure acquisitive e delle condizioni contrattuali».
14. 4. Palmieri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sono determinati criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e degli istituti abilitati a rilasciare titoli accademici, di cui al decreto ministeriale 26 novembre 1999 n. 509 al termine dei corsi stessi, senza oneri per o Stato. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, gli istituti debbono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:
a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattività, salvaguardando il principio della loro usabilità;
b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun conservare;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.
14. 51. Palmieri, Santulli, Licastro, Garagnani, Carlucci, Diana Spina, Orsini, Pacini, Lainati, Marinello.
Inammissibile per estraneità di materia.
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , ovvero, tramite le locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta formazione europea, anche convenzionate con gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con le camere di commercio.
15. 15. Casero, Verro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine provvedono, tramite le locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta formazione europea, alla costituzione di osservatori sul rispetto del patto di stabilità interno e per il monitoraggio dell'economia locale in relazione agli obiettivi della presente legge.
15. 4. Cosentino.
Inammissibile per carenza di compensazione.
All'articolo 15 sono aggiunti i seguenti commi:
6. Gli enti locali danno attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 entro il 30 giugno 2003, provvedendo alla costituzione del nucleo di valutazione o dell'organismo di controllo interno ed adeguando i propri regolamenti interni. L'inutile decorso di tale termine costituisce causa di scioglimento del consiglio comunale o provinciale, a norma dell'articolo 141; comma 1 lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, anche a mezzo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la vigilanza sul rispetto del termine innanzi specificato da parte degli enti locali, comunicando tempestivamente al prefetto il suo infruttuoso decorso per i successivi provvedimenti di legge.
7. È fatto divieto in ogni caso agli enti locali sprovvisti del nucleo di valutazione o dell'organismo di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 di corrispondere al personale dipendente,
anche con qualifica dirigenziale, compensi accessori, comunque denominati, incentivanti la produttività o comunque legati al conseguimento di specifici risultati di gestione. Le somme eventualmente corrisposte in violazione di tale divieto sono poste a carico degli amministratori o dei dirigenti che hanno disposto il pagamento, che provvederanno personalmente a risarcire l'ente del pregiudizio economico subito.
15. 16. Antonio Barbieri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Sopprimerlo.
Conseguentemente sopprimere il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
Seguono compensazioni del gruppo L.N.P. da 1 a 9.
16. 139. Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 4 sostituire le parole: a quello dell'anno 2001 aumentato del 3,6 per cento con le parole: a quello dell'anno 2002 aumentato dell'1,2 per cento.
Conseguentemente al comma 5, sopprimere il punto e).
16. 17. Patria, Savo, Tarantino.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 5, lettera d), dopo le parole: trasferite o delegate sopprimere le parole: nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
16. 141. Crosetto, Patria, Zorzato, Blasi.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 5, lettera d) dopo le parole: trasferite o delegate sopprimere le parole: nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
16. 3. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 5, lettera e) aggiungere alla fine le parole: fatte salve le spese sostenute per i nuovi servizi istituiti nell'anno 2002 e nell'anno 2003 e le spese sostenute per i servizi esternalizzati.
16. 140. Zorzato, Blasi, Crosetto, Patria.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 5 lettera e) aggiungere, in fine le parole: fatte salve le spese sostenute per i nuovi servizi istituiti nell'anno 2002 e nell'anno 2003 e le spese sostenute per i servizi esternalizzati.
16. 1. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 5, lettera f) sopprimere le parole: derivanti esclusivamente da calamità naturali.
16. 4. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 5, lettera f) sopprimere le parole: derivanti esclusivamente da calamità naturali.
16. 147. Patria, Zorzato, Blasi, Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 5, aggiungere la lettera:
g) spese relative ai costi e agli oneri per i rinnovi contrattuali.
16. 146. Blasi, Crosetto, Patria, Zorzato.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:
g) spese relative ai costi e agli oneri per i rinnovi contrattuali.
16. 2. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 5, aggiungere la seguente lettera:
g) Le spese sostenute dagli Enti locali territoriali per la stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialmente Utili) tramite assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste.
16. 142. Zorzato, Blasi, Crosetto, Patria.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 5, aggiungere la seguente lettera g):
Le spese sostenute dagli Enti locali territoriali per la stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialmente Utili) tramite assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste.
16. 5. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 11, sopprimere le parole da: a qualsiasi titolo sino a - per il periodo di riferimento e le parole: gli enti sono altresì tenuti a ridurre almeno al 10 per cento, rispetto all'anno precedente, le spese per l'acquisto di beni e servizi.
16. 144. Zorzato, Blasi, Crosetto, Patria.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 11, sopprimere le parole da: a qualsiasi titolo fino a: per il periodo di riferimento.
Conseguentemente, sopprimere le parole: gli enti sono altresì tenuti a ridurre almeno al 10 per cento, rispetto all'anno precedente, le spese per l'acquisto di beni e servizi.
16. 9. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 11, sono soppresse le parole: e inoltre non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
16. 149. Blasi, Crosetto, Patria, Zorzato.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 11, sono soppresse le parole: e inoltre non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
16. 10. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 12 aggiungere il seguente periodo:
Le somme che i Comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del patto di stabilità.
16. 32. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Gli atti di acquisizione da parte della regione Lombardia effettuati in applicazione dell'articolo 43 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e finanziate dall'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono esenti dall'imposta di bollo, catastali, di registro e trascrizione, entro il limite di spesa di 1.100.000 euro, e possono beneficiare della riduzione degli onorari notarili.
Ed inoltre, ripristino dei limiti d'impegno quindicennali di 15.494.000 euro relativi alle annualità 2001-2015, istituiti con la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), Tabella 3, punto 19, capitolo 7705 avente ad oggetto: Annualità quindicennali per la prosecuzione degli interventi per la realizzazione di opere funzionali al progetto Malpensa 2000, come previsto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 43, comma 1.
Conseguentemente alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze ridurre gli importi come segue:
per l'anno 2003: - 16.594 Euro;
per l'anno 2004: - 16.594 Euro;
per l'anno 2004: - 16.594 Euro.
17. 31. Lupi, Di Luca, Paroli, Verro, romani, Minoli, Calmieri, Arnoldi, Scherini.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 1o agosto 2002, n. 166, è inserito il seguente comma 3-bis: «le risorse di cui ai comma 1 possono essere destinate alla copertura delle spese organizzative, fino al limite del 10 per cento delle risorse disponibili».
17. 30. Lupi, Scherini, Verro, Arnoldi, Ronchi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Al comma 10 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola «autonome» sono aggiunte le parole «e dagli enti ed aziende regionali».
17. 29. Lupi, Di Luca, Paroli, Verro, Romani, Minoli, Palmieri, Arnoldi, Scherini.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Per il completamento del decentramento amministrativo in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'esenzione da ogni onere relativo ad imposte e tasse prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si applica anche ai trasferimenti di beni effettuati dalla regioni alle società o fondazioni costituite dalle medesime.
17. 28. Lupi, Minoli, Verro, Paroli.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
In attuazione dell'articolo 38 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005 è quantificato in 160 milioni di euro per ciascun anno e sarà corrisposto alla regione siciliana mediante limite quinquennale di impegno di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la regione è autorizzata ad effettuare operazioni di attualizzazione di durata quinquennale, a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 75 della legge.
Il contributo sarà destinato con specifica legge approvata dall'Assemblea regionale Siciliana a spese di investimento finalizzate all'incremento del PIL regionale.
17. 16. Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Mattarella, Piscitello, Cusumano, Finocchiaro, Lumia.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Al comma 5, sostituire le parole: 80 milioni, 23 milioni, 8 milioni, rispettivamente con le seguenti: 160 milioni, 46 milioni, 16 milioni.
Compensazioni Gruppo DS.
17. 7. Finocchiaro, Lumia.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Dopo il comma 11 è inserito il seguente:
11-bis. All'articolo 42, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «per gli anni 1998 e 2002» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 1998 al 2005» e al medesimo comma, la parola: «2003» è sostituita dalla seguente: «2006».
17. 5. Saro, Lenna, Moretti, Romoli, Collavini, Fontanini, Franz, Menia.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 11 è inserito il seguente:
11-bis. All'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «per gli anni dal 1998 al 2002,» sono soppresse;
b) al primo periodo, dopo le parole; «nel rispetto degli statuti di autonomia» sono inserite le seguenti: «, sino a concorrenza della compensazione del complesso delle eccedenze positive e negative tra le medesime,»;
c) il secondo periodo è soppresso.
17. 4. Saro, Lenna, Moretti, Romoli, Collavini, Fontanini, Franz, Menia.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
11-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, competente per la presentazione delle richieste di iscrizione, trascrizione ed annotazione è l'ufficio del P.R.A. della provincia nel cui territorio risiede o ha la sede principale (legale) l'avente causa della formalità, individuato, secondo i casi, nel proprietario, nei locatario con facoltà di compera (leasing), nell'acquirente con riserva della proprietà o nell'usufruttuario.
17. 1. Sardelli, Nicotra, Lezza, De Franciscis.
Inammissibile per estraneità di materia.
Aggiungere infine il seguente comma:
Si propone la seguente modifica alla legge 135/2001: Il fondo del 30 per cento di cui al comma 3, articolo 6 della legge 135/2001, viene attribuito direttamente alle regioni senza necessità di annuali bandi di concorso.
17. 52. Bielli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 133, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole «di lire 50 miliardi» sono sostituite con le seguenti: «50 milioni di euro».
2. All'articolo 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «l'anno 2001», sono aggiunte le seguenti: «e 50 milioni di euro per l'anno 2003».
3. All'articolo 135, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002» aggiungere le seguenti: «75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003».
4. Alla regione Sicilia è assegnato, a decorre dall'anno 2003, un ulteriore limite di impegno di 20 milioni di euro della durata di quindici anni per gli interventi di cui all'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. all'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere la lettera seguente:
d-bis) indennizzare i produttori agricoli e del settore zootecnico dei darmi subiti in seguito alla straordinaria siccità verificatasi nel corso dell'anno 2002«.
6. Al momento dell'immissione per l'impiego nella regione Sicilia, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2003 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale. La suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2012.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra, L'Ulivo.
17. 01. Finocchiaro, Lumia.
Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.
3-ter. A partire dal 1o gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.
3-quater. Il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito pro capite, all'indice i spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 150.000;
2004: - 175.000;
2005: - 200.000.
* 18. 79. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Paolo Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
1. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.
2. A partire dal 1o gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.
3. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione dalla presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione in modo particolare al tasso di disoccupazione, al reddito pro capite, all'indice i spopolamento negli ultimi 10 anni nonché all'arretratezza dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e del trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 150.000;
2004: - 175.000;
2005: - 200.000.
* 18. 246. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito presso il Ministero dell'interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.
3-ter. A partire dal 1o gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.
3-quater. Il Ministro dell'interno, d'intesa con la conferenza unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 150.000;
2004: - 175.000;
2005: - 200.000.
* 18. 9. Patria.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
1. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.
2. A partire dal 1o gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.
3. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 150.000;
2004: - 175.000;
2005: - 200.000.
* 18. 228. Relacci, Milana, Lusetti, Fioroni, Stradiozzo, Molinari, Lettieri, Ruggeri, Iannuzzi, Meduri, Annunziata, Martini, Marcora.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
5-bis. Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, sono facoltativi per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli appalti d'importo inferiore a 500.000 Euro.
5-ter. Per gli stessi Enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro.
5-quater. Nei Comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio Tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto predisposto dal regolamento comunale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
18. 235. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, sono facoltativi per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli appalti d'importo inferiore a 500.000 euro. Per gli stessi Enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro.
5-ter. Nei Comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio Tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto predisposto dal regolamento comunale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
Conseguentemente coperture Gruppo Misto-Comunisti Italiani.
18. 324. Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. A partire dall'anno 2003, è garantito un finanziamento a favore dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti pari almeno a 25 mila euro cadauno e a favore dei comuni con popolazione
sino a 5000 abitanti un analogo contributo pari almeno a 35 mila euro cadauno.
5-ter. A tal fine, a partire dal 1o gennaio 2003, è istituito un apposito fondo di conto capitale presso il Ministero dell'interno, pari a 165 milioni di euro per anno.
3. All'onere aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede riducendo, di 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in tabella B, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si riducono di 80 milioni di euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella C.
* 18. 10. Patria.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. A partire dall'anno 2003, è garantito un finanziamento a favore dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti pari almeno a 25 mila euro cadauno e a favore dei comuni con popolazione sino a 5000 abitanti un analogo contributo pari almeno a 35 mila euro cadauno.
5-ter. A tal fine, a partire dal 1o gennaio 2003, è istituito un apposito fondo di conto capitale presso il Ministero dell'interno, pari a 165 milioni di euro per anno.
5-quater. All'onere aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede riducendo, di 78 milioni di euro per l'anno 2003 e di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in tabella B, rubrica Ministero dell'interno, della presente legge. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si riducono di 80 milioni di euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella C.
* 18. 81. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Paolo Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Ministro della Funzione Pubblica, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni, sentita la Conferenza Stato - Città, approva un piano d'interventi, a sostegno dei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire.
a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);
b) La riqualificazione e la formazione del personale interno egli Enti Locali.
* 18. 133. Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Barbieri Roberto, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Ministro della Funzione Pubblica, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano d'interventi, a sostegno dei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:
a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);
b) la riqualificazione e la formazione del personale interno degli enti locali.
Conseguentemente coperture Gruppo Misto-Comunisti Italiani.
* 18. 323. Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Ministro della funzione pubblica, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni, sentita la conferenza Stato - città, approva un piano d'interventi, a sostegno dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:
a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);
b) La riqualificazione e la formazione del personale interno degli enti locali.
* 18. 24. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvano, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro della Funzione Pubblica, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni, sentita la Conferenza Stato-Città, approva un piano d'interventi, a sostegno dei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:
a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);
b) la riqualificazione e la formazione del personale interno degli Enti Locali.
* 18. 375. Blasi, Crosetto, Patria, Zorzato.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Ministro della Funzione Pubblica, nell'ambito delle risorse stanziate per il finanziamento delle iniziative volte a promuovere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni, sentita la Conferenza Stato Città, approva un piano d'interventi, a sostegno dei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a favorire:
a) la realizzazione d'iniziative a supporto dello sviluppo locale che esulano dalla gestione ordinaria (programmi d'iniziativa comunitaria, PIT, riorganizzazione interna);
b) La riqualificazione e la formazione del personale interno degli Enti Locali.
* 18. 249. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, sono facoltativi per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli appalti d'importo inferiore a 500.000 Euro.
5-ter. Per gli stessi enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro.
5-quater. Nei comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto predisposto dal regolamento comunale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
** 18. 83. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Paolo Russo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, sono facoltativi per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli appalti d'importo inferiore a 500.000 Euro.
5-ter. Per gli stessi Enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 109/94, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro.
5-quater. Nei Comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio Tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto predisposto dal regolamento comunale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
** 18. 364. Crosetto, Patria, Zorzato, Blasi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Gli adempimenti di cui al comma 17 dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, sono facoltativi per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli appalti d'importo inferiore a 500.000 Euro.
5-ter. Per gli stessi Enti è altresì facoltativa la programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge n. 109 del 1994, per lavori di singolo importo inferiore a 200.000 euro.
5-quater. Nei Comuni di cui al comma precedente, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'Ufficio Tecnico o della struttura corrispondente ovvero, secondo quanto predisposto dal regolamento comunale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
** 18. 103. Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Barbieri Roberto, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Un contributo straordinario aggiuntivo di 200.000 euro a carico del bilancio dello Stato è concesso alla Comunità montana degli Alburni per l'urgente risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio nella contrada di Costa dell'Olmo, comune di Bellosguardo, nell'ambito del Parco nazionale del Cilento, per la protezione del particolare ambiente naturale.
18. 1. Mario Pepe, Pittelli, Cento, Patria, Sartori, Perrotta, Cola, Gironda, Leo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 40 milioni di euro.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del tesoro, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 15.000.
18. 55. Zorzato, Milanato, Saia, Campa.
Al comma 6, primo periodo sopprimere le seguenti parole: di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento.
Conseguentemente, aggiungere, alla fine del primo periodo le seguenti: Inoltre per le necessità finanziarie delle sole unioni dei comuni, per l'anno 2003, un fondo di 20 milioni di euro viene assegnato prelevando l'ammontare prioritariamente dal tasso programmato d'inflazione di cui all'articolo 18, comma 1.
18. 74. Zorzato, Milanato.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 6, sopprimere le parole: di cui 15 milioni destinati a finalità di investimenti.
18. 4. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Corsetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche svolte occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
18. 353. Casero, Verro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 10, lettera a), dopo le parole: le somme così recuperate aggiungere le seguenti: sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei Comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale ENEL, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti.
* 18. 365. Zorzato, Blasi, Crosetto, Patria.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 10 lettera a), dopo le parole: le somme così recuperate, aggiungere le parole: sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei Comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale ENEL, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti.
* 18. 105. Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Barbieri Roberto, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 10 lettera a), dopo le parole: le somme così recuperate: aggiungere le parole: sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei Comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale ENEL, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti.
* 18. 22. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvano, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, competente per la presentazione delle richieste di iscrizione, trascrizione ed annotazione sui veicoli è l'ufficio del P.R.A. della provincia nel cui territorio risiede o ha la sede principale (legale) l'avente causa delle richiamate formalità, individuato, secondo i casi, nel proprietario, nel locatario con facoltà di compera (leasing), nell'acquirente con riserva della proprietà o nell'usufruttuario dei veicoli stessi. Fermo restando quanto procede, l'imposta provinciale di trascrizione (IPT) che colpisce le menzionate formalità e la tassa automobilistica regionale sono dovute rispettivamente alla provincia e alla regione o provincia autonoma nel cui territorio il veicolo effettivamente circola e/o concorre alla realizzazione della produzione.
18. 389. Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Verdini, Verro.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, competente per la presentazione delle richieste di iscrizione, trascrizione ed annotazione sui veicoli è l'ufficio del P.R.A. della provincia nel cui territorio risiede l'avente causa delle richiamate formalità, individuato, secondo i casi, nel proprietario, nel locatario con facoltà di compera (leasing), nell'acquirente con riserva della proprietà o nell'usufruttuario dei veicoli stessi. Fermo quanto precede, relativamente agli enti la competenza si individua con riguardo ad una sede secondaria se vi sussiste una effettiva struttura operativa, altrimenti rileva la sede principale (legale). Con i medesimi criteri viene attribuito il gettito della tassa automobilistica.
18. 341. Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:
5. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
6. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.
13-ter. All'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:
4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento delle indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
5 Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.
**18. 268. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:
4-bis. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4-ter. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviati d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.
13-ter. All'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi.
3-bis. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento delle indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3-ter. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.
** 18. 119. Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Barbieri Roberto, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:
«5. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i moli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
6. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.«
13-ter. All'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:
«4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento delle indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
5. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.«
** 18. 380. Patria, Zorzato, Crosetto, Blasi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:
13-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:
5. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento
dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
6. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.
13-ter. All'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:
4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento delle indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
5. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.
** 18. 340. Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:
5. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
6. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.
13-ter. All'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n, 446, sono aggiunti i seguenti commi:
4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento delle indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
5 Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.
** 18. 32. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvano, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:
5. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
6. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.
Conseguentemente, all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:
4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento delle indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
5. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.
**18. 16. Liotta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:
5. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
6. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.
13-ter. All'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:
4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento delle indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
5. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la Magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
** 18. 194. Molinari, Lusetti, Fioroni, Milana, Lettieri, Stradiotto, Ruggeri, Iannuzzi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. La firma autografa sugli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative di qualsiasi natura emessi, riprodotti o trasmessi attraverso sistemi informativi automatizzati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, può essere sostituita dall'indicazione a stampa sui documenti predetti del nominativo del soggetto responsabile. Il nominativo del responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
Conseguentemente coperture Gruppo Misto-Comunisti Italiani.
18. 335. Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. La firma autografa sugli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative di qualsiasi natura emessi, riprodotti o trasmessi attraverso sistemi informativi automatizzati dalle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, può essere sostituita dall'indicazione a stampa sui documenti predetti del nominativo del soggetto responsabile. Il nominativo del responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
Compensazione gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
18. 211. Ruggieri, Lettieri, Stradiotto, Milana, Fioroni, Lusetti, Molinari.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. La firma autografa sugli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative di qualsiasi natura emessi, riprodotti o trasmessi attraverso sistemi informativi automatizzati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, può essere sostituita dall'indicazione a stampa sui documenti predetti del nominativo del soggetto responsabile. Il nominativo del responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
* 18. 154. Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. La firma autografa sugli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative di qualsiasi natura emessi, riprodotti o trasmessi attraverso sistemi informativi automatizzati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, può essere sostituita dall'indicazione a stampa sui documenti predetti del nominativo del soggetto responsabile. Il nominativo del responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
* 18. 46. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvano, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
13-bis. La firma autografa sugli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative di qualsiasi natura emessi, riprodotti o trasmessi attraverso sistemi informativi automatizzati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, può essere sostituita dall'indicazione a stampa sui documenti predetti del nominativo del soggetto responsabile. Il nominativo del responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
* 18. 263. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. La firma autografa sugli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative di qualsiasi natura emessi, riprodotti o trasmessi attraverso sistemi informativi automatizzati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, può essere sostituita dall'indicazione a stampa sui documenti predetti del nominativo
del soggetto responsabile. Il nominativo del responsabile per i 'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
* 18. 137. Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Barbieri Roberto, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. La firma autografa sugli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative di qualsiasi natura emessi, riprodotti o trasmessi attraverso sistemi informativi automatizzati dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, può essere sostituita dall'indicazione a stampa sui documenti predetti del nominativo del soggetto responsabile. Il nominativo del responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
* 18. 385. Crosetto, Zorzato, Patria, Blasi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo:
Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice Civile, anche dai lavoratori socialmente utili che prestano servizio presso i comuni nonché dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile.
* 18. 17. Liotta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo:
Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile.
* 18. 31. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvano, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo:
Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice Civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
* 18. 193. Lettieri, Milana, Molinari, Lusetti, Fioroni, Ruggieri, Stradiotto, Iannuzzi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Alla lettera e), del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile».
* 18. 97. Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Barbieri Roberto, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 62, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo:
Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice Civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile.
* 18. 118. Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Barbieri Roberto, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile.
* 18. 267. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice Civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile».
18. 368. Crosetto, Patria, Zorzato, Blasi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
Articolo 62, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo:
Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice Civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile.
Conseguentemente coperture Gruppo Misto-Comunisti Italiani.
18. 333. Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo:
Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile.
* 18. 30. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvano, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice Civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile.
Conseguentemente coperture Gruppo Misto-Comunisti Italiani.
18. 311. Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice Civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile».
* 18. 379. Blasi, Crosetto, Patria, Zorzato.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 63, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo:
Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice Civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento
nominativo del funzionario responsabile.
*18. 117. Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Barbieri Roberto, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo:
Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice Civile, anche dai lavoratori socialmente utili che prestano servizio presso i Comuni nonché dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile.
* 18. 18. Liotta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 63, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo:
Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile.
* 18. 266. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo:
Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del Codice Civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
18. 192. Milana, Ruggieri, Tradiotto, Fioroni, Lusetti, Molinari, Iannuzzi, Meduri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:
4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente.
*18. 329. Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:
4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente.
* 18. 199. Fioroni, Lettieri, Lusetti, Molinari, Milana, Ruggieri, Stradiotto, Iannuzzi, Meduri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente.
* 18. 382. Blasi, Zorzato, Patria, Crosetto.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:
4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente.
*18. 90. Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Barbieri Roberto, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:
4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente.
* 18. 12. Liotta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:
4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente.
* 18. 37. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvano, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma:
4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente.
* 18. 272. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
14. I soggetti che gestiscono le entrate degli enti locali hanno facoltà di svolgere, anche nell'ambito dello stesso territorio servito, attività di commercializzazione della pubblicità.
* 18. 2. Mario Pepe, Pittelli, Paniz, Fratta Pasini, Sartori, Gironda, Leo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente:
7-bis. Quando la legge non disponga altrimenti, le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa fino a 1.000 Euro.
Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze del Sindaco in conformità alle leggi e ai regolamenti.
Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.
18. 139. Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Barbieri Roberto, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma 1-bis: Qualora la legge non disponga diversamente, le contravvenzioni alle disposizione dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti sono punite con sanzioni amministrative
pecuniarie disciplinate da apposito regolamento comunale.
* 18. 336. Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente comma 1 bis: Qualora la legge non disponga diversamente, le contravvenzioni alle disposizione dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate da apposito regolamento comunale.
* 18. 262. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-bis. Qualora la legge non disponga diversamente, le contravvenzioni alle disposizione dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti sonopunite con sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate da apposito regolamento comunale.
* 18. 153. Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Qualora la legge non disponga diversamente, le contravvenzioni alle disposizione dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate da apposito regolamento comunale.
* 18. 45. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvano, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente comma 1-bis:
«Qualora la legge non disponga diversamente, le contravvenzioni alle disposizione dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate da apposito regolamento comunale».
* 18. 373. Blasi, Crosetto, Zorzato, Patria.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 andrebbe aggiunto il seguente comma 1-bis:
Qualora la legge non disponga diversamente, le contravvenzioni alle disposizione dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del sindaco emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti sono punite
con sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate da apposito regolamento comunale.
* 18. 210. Stradiotto, Lettieri, Lusetti, Milana, Fioroni, Ruggieri, Molinari, Iannuzzi, Meduri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2003. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni 2001 e 2002 si provvede con 200 milioni di euro per anno da pagare nel 2003 e 2004.
Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ridotti di 200 milioni di euro per anno a partire dal 2003 e contemporaneamente gli stanziamenti per le regolazioni debitorie previste in tabella A sono ridotti di 200 milioni di euro per il 2003 e per il 2004.
* 18. 255. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2003. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni 2001 e 2002 si provvede con 200 milioni di euro per anno da pagare nel 2003 e 2004.
Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ridotti di 200 milioni di euro per anno a partire dal 2003 e contemporaneamente gli stanziamenti per le regolazioni debitorie previste in tabella A sono ridotti di 200 milioni di euro per il 2003 e per il 2004.
* 18. 314. Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2003. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni 2001 e 2002 si provvede con 200 milioni di euro per anno da pagare nel 2003 e 2004.
Seguono compensazioni L'Ulivo.
18. 112. Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Barbieri Roberto, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, di intesa con gli esercenti degli impianti di distribuzione di carburanti destinati alla soppressione per insostenibilità dei costi di gestione, determinano le condizioni per assicurare nei
piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la presenza di un servizio di erogazione del carburante quale servizio fondamentale, preso atto, altresì, delle condizioni logistiche disagiate dei comuni stessi.
18. 70. Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Galvagno, Zaretta, Marras, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Per le finalità di sviluppo sostenibile e per garantire un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province e le comunità montane, per quanto di rispettiva competenza, assicurano che, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la efficienza e la qualità dei servizi indispensabili per la vita delle popolazioni locali, con particolare riferimento all'ambiente, all'istruzione, alla sanità, ai trasporti ed ai servizi postali, siano pari a quelle riscontrabili nei comuni maggiori.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, secondo criteri di qualità e di economicità, lo Stato, le regioni, le province e le comunità montane promuovono la sperimentazione e l'adozione di modalità innovative di erogazione e gestione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, finalizzate in particolare a valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale e a combattere il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti a promuovere la presenza nei piccoli comuni di attività e di servizi che non sia necessario collocare nelle aree urbane, quali istituti di ricerca, laboratori, università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, case di cura ed assistenza, disponendo gli stanziamenti finanziari necessari. Le regioni possono prevedere nei propri piani sanitari deroghe per il mantenimento di presidi sanitari nei piccoli comuni.
4. I piccoli comuni possono istituire centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi quali i servizi ambientali, scolastici, postali, di comunicazione, commerciali e di sicurezza.
18. 71. Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Galvagno, Zaretta, Marras, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
13-bis. Il comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 è sostituito da seguente:
57. Una percentuale, non superiore al 3 per cento, del gettito di tutti i tributi locali derivante dalla lotta all'evasione è destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune e ad incentivare il personale direttamente impegnato in tali progetti. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilita con decreto del ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria.
18. 52. Lumia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2003 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2 lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano.
* 18. 38. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvano, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2003 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2 lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano.
* 18. 371. Zorzato, Patria, Blasi, Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Il riconoscimento del credito di imposta, come previsto dal comma 18 dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 2001, n. 448, si applica anche ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono servizi pubblici locali anche a carattere industriale.
18. 29. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvano, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dall'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
* 18. 28. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvano, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dal comma 1 dell'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
* 18. 367. Zorzato, Blasi, Crosetto, Patria.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 3, comma 4, della legge 23 novembre 2001, n. 410 sono aggiunti i seguenti commi:
4-bis. Nel caso in cui le unità immobiliari sono locate ad enti locali per le assegnazioni correlate all'emergenza abitativa, le medesime unità possono essere alienate a condizione essenziale che le assegnazioni disposte dall'ente locale siano confermate per un periodo minimo di 20 anni a decorrere dalla prima scadenza del contratto successivo al trasferimento dell'unità immobiliare.
4-ter. Il rinnovo del contratto per i primi 10 anni va applicato con il medesimo canone di locazione in atto alla scadenza del contralto salvi gli aggiornamenti ISTAT previsti.
4-quater. Nei primi 10 anni di decorrenza dalla alienazione delle unità immobiliari le assegnazioni per emergenza abitativa sono rinnovate anche per eventuali subentranti che posseggano i requisiti previsti dalle norme di edilizia residenziale pubblica.
Segue compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
18. 172. Melandri, Mosella, Tocci, Lucidi, Bettini, Angioni, Cento, Pistone, Milana, Gentiloni, Ceremigna, Battaglia, Leoni, Sciacca, Volpini, Rocchi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere in fine il seguente:
13-bis. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle organizzazioni di volontariato iscritte ai «Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome» di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, che sono strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
18. 53. Lumia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Le competenze in materia di assistenza per l'autonomia degli alunni con handicap fisici di cui all'articolo 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 8 comma 2 della legge n. 124 del 3 maggio 1999, vengono trasferite allo Stato.
Seguono compensazioni del gruppo UDC.
18. 362. Mazzoni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis.. Le parole del comma 1 della legge 24 aprile del 1941 n. 392 «A decorrere dal 1o gennaio 1941 sono obbligatorie per i comuni» vengono sostituite dalle parole «Dal 1o gennaio 2003 sono obbligatorie ed a carico dello Stato».
Il comma 4 viene sostituito dal seguente «I contratti di locazione tra il. Ministero di grazia e giustizia per i locali di proprietà privata e degli enti locali adibiti ad uso degli uffici giudiziari, la locazione viene pagata direttamente dall'Erario ai proprietari».
I commi 2 e 3 della legge 24 aprile del 1941 n. 392 sono soppressi.
18. 58. Galeazzi, Benvenuto.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 475, così come sostituito dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362 dopo le parole: legge 8 giugno 1990, n. 142 è aggiunta la seguente: unicamente, e, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
d) a mezzo di società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti;
e) a mezzo di società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune e i farmacisti iscritti all'albo professionale, che non siano titolari di farmacia, qualora non sia possibile la costituzione delle società di cui alla lettera d).
18. 75. Moroni, Nicolosi, Milioto, Craxi, Cossa, Mancuso, Dorina Bianchi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 17 della legge 18 agosto 2000 n. 267, comma 1, dopo le parole: popolazione superiore a, il numero 100.000 è sostituito da 250.000. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 18 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente: I comuni con popolazione tra i 30.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
18. 6. De Luca, Diana, De Simone.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
È abrogata la legge 24 Aprile 1941, n. 392. A decorrere dal 1o Gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia«.
Segue compensazione l'Ulivo.
* 18. 05. Tidei, Olivieri, Benvenuto, Tolotti, Ventura, Calzolaio, Vianello, De Brasi, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal 1o gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia«.
Segue compensazione l'Ulivo.
* 18. 011. Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Roberto Barbieri, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Buffo, Vigni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
1. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal 1o gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia«.
Conseguentemente compensazioni gruppo Misto-Comunisti Italiani.
18. 014. Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è aggiunto il seguente:
7-bis. Quando la legge non disponga altrimenti, le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa fino a 1.000 Euro. Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze del sindaco in conformità alle leggi e ai regolamenti. Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.
18. 018. Gambini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
1. Sono estinti gli illeciti amministrativi e le conseguenti sanzioni relativi alle affissioni irregolari realizzate, alla data del 30 settembre 2002, dai soggetti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Compensazione gruppo AN.
18. 022. Gamba.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo articolo 18, aggiungere il seguente:
In favore delle Province di Potenza e Matera è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro nel triennio 2003-2005, per ciascun anno finalizzati ad interventi per edilizia scolastica«.
Compensazioni gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
18. 09. Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Boccia, Potenza.
Inammissibile per estraneità di materia.
All'articolo 20 comma 2 dopo le parole 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 aggiungere le seguenti parole: È altresì stanziata la somma di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, per corrispondere comunque i miglioramenti contrattuali spettanti, anche a fini perequativi, alla dirigenza militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Al fine di definire le procedure e le modalità di contrattazione e di concertazione il Governo della Repubblica è delegato ad emanare sentite le rappresentanze del personale, uno o più decreti legislativi su proposta del Ministro della Funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e Finanze, della Giustizia, delle Politiche agricole e forestali.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 20.000;
2004: - 20.000;
2005: - 20.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce del Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2003: - 40.000;
2004: - 40.000;
2005: - 40.000.
20. 35. Bressa, Minniti, Lucidi, Molinari, Lumia, Ruzzante, Fisterol, Loddo, Angioni, Pinotti, Pisa, Luongo, Rotundo.
Inammissibile per estraneità di materia relativamente al secondo periodo (delega).
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
5-bis. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, in aggiunta alle risorse di cui al comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2004 e 2005, la somma di 150 milioni dl Euro.
20. 2.Crosetto, Giudice, Zorzato, Patria, Blasi.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del Decreto del Presidente della repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono prorogate di 24 mesi a partire dal 1o gennaio 2003.
Compensazioni gruppo parlamentare Margherita, DL-L'Ulivo.
20. 18.Molinari, Potenza.
Inammissibile per estraneità di materia.
Al comma 4, dopo le parole: alle amministrazioni di cui al comma 1 aggiungere
le seguenti parole: ad eccezione dei comuni sotto i 5.000 abitanti.
21. 2. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 4, dopo le parole: alle amministrazioni di cui al comma 1 aggiungere le seguenti parole: fatta eccezione per i comuni sotto i 5000 abitanti e i comuni sopra i 5000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilità.
* 21. 9. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 4, dopo le parole: alle amministrazioni di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: fatta eccezione per i comuni sotto i 5000 abitanti e i comuni sopra i 5000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilità.
* 21. 37. Patria, Savo, Tarantino, Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 4, dopo le parole: alle amministrazioni di cui al comma 1 aggiungere le seguenti parole: fatta eccezione per i comuni sotto i 5000 abitanti e i comuni sopra i 5000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilità.
* 21. 166. Zorzato, Patria, Crosetto, Blasi.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 4 sostituire le parole: ivi comprese le Forze Armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le seguenti: ad esclusione delle Forze Armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
21. 153. Alberto Giorgetti, Ascierto.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 4, dopo le parole: categorie protette, inserire le seguenti: e quelle necessarie agli arsenali militari di Taranto, La Spezia ed Augusta, relative a concorsi in via di espletamento, per gli specifici profili professionali di ingegneri direttori, capi tecnici ed assistenti tecnici, entro il limite massimo di 180 unità.
21. 3. Ostillio.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 4, dopo le parole: categorie protette, le seguenti:e quelle relative a concorsi in via di espletamento da parte del Ministero della difesa, per gli specifici profili professionali di ingegneri direttori, capi tecnici ed assistenti tecnici, entro il limite massimo di 255 unità.
21. 194. Ostillio, Pisicchio, Cusumano, Mastella.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il divieto non si applica ai vincitori del concorso per 134 dirigenti pubblici di cui al bando 6 aprile 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 29 maggio 1998, modificato con decreto del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione n. 9/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 30 gennaio 2001.
21. 118. Il Governo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: le università e gli enti di ricerca.
Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: procuratori dello Stato inserire le seguenti: , alle università e agli enti di ricerca.
* 21. 16. Caruso.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: le università e gli enti di ricerca.
Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: procuratori dello Stato, inserire le seguenti: , alle università e agli enti di ricerca.
* 21. 101. Marras.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: enti di ricerca.
Conseguentemente, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La deroga di cui al presente comma si applica anche agli enti di ricerca senza il limite in esso previsto.
21. 33. Patria.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Inoltre, in deroga al divieto di cui al comma 4, le Amministrazioni dello Stato o gli Enti pubblici non economici, che siano in grado di coprire - mediante l'attivazione di programmi di incremento delle entrate consistenti nel recupero di crediti o di lotta all'evasione fiscale o contributiva - le maggiori spese derivanti dall'incremento di personale, possono procedete ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti delle dotazioni organiche vigenti al 31 dicembre 2001.
21. 150. Amoruso.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, il Ministero dell'interno nel 2003 potrà procedere all'assunzione di personale dirigenziale limitatamente ai 15 idonei di cui dispone la graduatoria del concorso a 25 posti di dirigenti di ragioneria.
21. 4. Dell'Anna.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.) per far fronte alle responsabilità connesse ad obblighi di legge in materia di sicurezza e prevenzione, con riferimento alla gestione di impianti di ricerca nucleari, impianti del ciclo del combustibile in fase di disattivazione, servizi di radioprotezione e metrologia delle radiazioni ionizzanti, può procedere all'assunzione di personale, relativo a figure professionali non fungibili, da destinare alle predette attività nel limite di 73 unità. A tal fine è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per l'anno 2003 e a 15 milioni di euro per l'anno 2004.
21. 143. Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. I rettori delle università indicono bandi per procedure riservate di valutazione, a seguito delle eventuali richieste avanzate rispettivamente per posti di professore ordinario da professori associati e per posti di professore associato da ricercatori universitari, assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento e vincitori di concorso per posti di tecnico laureato espletato ai sensi della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, che abbiano maturato nel ruolo o fascia di appartenenza un'anzianità complessiva di ruolo di almeno 16 anni. Alla procedura riservata di valutazione può partecipare solamente il docente che abbia avanzato al rettore la relativa richiesta, di cui al presente comma. La Commissione può concludere i propri lavori solo motivatamente proponendo o meno l'idoneità del candidato. Le procedure riservate di valutazione, per quanto non risulti incompatibile con il presente comma, l'approvazione degli atti, le operazioni relative alla chiamata dell'idoneo da parte della Facoltà di appartenenza e gli ulteriori procedimenti sono regolati dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modifiche ed integrazioni.
21. 22. Mario Pepe, Blasi.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 4 l'Inpdap è autorizzato a procedere all'assunzione, per l'anno 2003, di personale dirigente limitatamente ai posti riservati al personale dipendente di cui dispone la graduatoria del concorso a 24 posti nella qualifica di dirigenti di cui 50 per cento riservato al personale dipendente.
21. 5. Dell'Anna.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituito dal seguente:
«Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili tra loro. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, è abrogato. I conseguenti effetti economici decorrono dal 1o gennaio 2003».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze modificare gli importi come segue:
2003: - 7.700 euro;
2004: - 7.700 euro;
2005: - 7.700 euro.
21. 14. Bellotti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti aggiungere le parole: che non hanno rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità per l'anno 2002.
Conseguentemente, sopprimere le parole: e gli altri enti locali.
Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: entro percentuali non superiori al 50 per cento inserire le seguenti: arrotondabili all'unità.
* 21. 171. Zorzato, Blasi, Crosetto, Patria.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti aggiungere le parole: che non hanno rispettato le disposizioni relative al punto di stabilità per l'anno 2002.
Conseguentemente, sopprimere le parole: e gli altri enti locali.
Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: entro percentuali non superiori al 50 per cento inserire le seguenti: arrotondabili all'unità.
* 21. 12. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 8 sopprimere il sesto periodo.
* 21. 167. Blasi, Zorzato, Patria, Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 8, sopprimere il sesto periodo.
* 21. 11. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. All'articolo 108 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 5. Nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, l'incarico di direttore generale può essere conferito a dirigenti o funzionari esistenti in pianta organica che continueranno comunque ad espletare anche le precedenti funzioni dirigenziali. Il trattamento economico spettante complessivo è equivalente a quello previsto per l'incarico di direttore generale.
21. 133. Dario Galli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Al comma 10, aggiungere, in fine, il periodo:
Nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, le parole: «tre anni» sono sostituite con le parole: «cinque anni».
21. 47. Mario Pepe.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-ter. L'articolo 211 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è soppresso.
* 21. 27. Bonito, Finocchiaro.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. L'articolo 211 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è soppresso.
21. 1. Oricchio, Palma, Saponara.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Larticolo 211 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è abrogato.
* 21. 28. Giudice.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
2. Il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al
raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo previsto dalle disposizioni vigenti per i professori universitari, ferma restando la facoltà di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
Compensazioni Gruppo UDC.
21. 112. Volonté, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. I dirigenti del pubblico impiego che hanno cessato il servizio dalla data del 1o ottobre 2001 hanno la facoltà di essere riammessi in servizio per un ulteriore biennio rispetto a quello già previsto al comma i del presente articolo«.
21. 145. Antonio Barbieri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 11, dopo le parole: Servizio Sanitario nazionale, inserire le seguenti: dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto per la Prevenzione e per la Sicurezza sul Lavoro.
21. 98. Marras.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003. Limitatamente ai contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003, il cui personale è applicato a servizi pubblici essenziali, è consentita la conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel rispetto della modalità previste dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
21. 38. Patria, Savo, Tarantino.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative.
* 21. 249. La VII Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 13, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative.
* 21. 157. Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Spina Diana, Palmieri, Orsini, Lainati.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Aggiungere in fine i seguenti commi:
18. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: apposita area, è aggiunta la seguente: contrattuale.
19. Al comma 3, dell'articolo 10 della legge 15 luglio 2002, n. 145 sono soppresse le parole: che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
21. 141. Paolo Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 17 inserire il seguente:
17-bis Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli enti pubblici non economici che non ricevono né direttamente né indirettamente contribuzioni da parte dello Stato e abbiano una dotazione organica del personale inferiore alle 100 unità.
21. 197. Luigi Pepe, Ostillio, Cusumano, Mastella, Mazzuca, Pisicchio, Potenza.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
18. All'articolo 77, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di favorire l'efficacia dei processi di cooperazione e di integrazione tra le amministrazioni dello Stato, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale e gli enti locali, diretti al miglioramento della qualità del servizio e a ottimizzare i costi organizzativi e gestionali mediante forme di sinergia, è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un comitato con funzioni di indirizzo, monitoraggio e coordinamento dei piani di cui ai precedenti commi 2 e 3. Il comitato è composto da otto dirigenti, incaricati di funzioni di livello dirigenziale, messi paritariamente a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero per la funzione pubblica, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS, INAIL, INPDAP e dalla Conferenza delle regioni e delle autonomie locali.
21. 75. Moroni, Nicolosi.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
17-bis. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni, ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 gennaio 1957 n. 3, e che ha richiesto, entro cinque anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro, così come previsto all'articolo 15 del CCNL del Comparto ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e pubblicato nella GURI del 21 giugno 2001, può usufruire di una deroga alla norma che prevede il blocco delle assunzioni per l'anno 2003.
21. 36. Marinello, Misuraca, Masini, Jacini, Ricciotti, Romele, Gioacchino Alfano, Blasi, Cammarata, Zorzato.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
17.bis. Gli infermieri generici in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le Aziende Sanitarie e le altre Strutture Sanitarie pubbliche e private, alla data di entrata in vigore della presente legge partecipano, a domanda, al corso di riqualificazione professionale. I predetti corsi, la cui direzione è affidata ad un Dirigente dell'Assistenza Infermieristica, sono svolti dalle Aziende sanitarie e dalle altre Strutture Sanitarie pubbliche e private autorizzate dalle regioni. Gli infermieri generici che hanno partecipato
con esito positivo al corso di riqualificazione professionale sono inquadrati nella categoria C ad esaurimento.
Compensazioni Gruppo UDC.
21. 258. Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Aggiungere in fine il seguente comma:
17-bis. Il limite di età previsto per l'assunzione di personale con contratto di formazione e lavoro da parte di privati o amministrazioni pubbliche è elevato a 35 anni. In presenza di bandi pubblici di selezione di personale con contratto di formazione e lavoro il requisito dell'età anagrafica dovrà essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.
21. 259. Antonio Barbieri, Licastro Scardino.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, le parole: «in misura eguale a» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto di».
21. 163. Oricchio.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. L'equiparazione ai dirigenti statali, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, si applica anche ai segretari comunali e provinciali, iscritti nell'albo speciale e transitati in mobilità, nelle more della stipula del predetto contratto, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 82 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, in via prioritaria presso le amministrazioni ove prestano servizio.
21. 43. Blasi, Leone, Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo, Zorzato.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. 1. L'equiparazione ai dirigenti statali, prevista all'articolo 1 comma 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali per il biennio economico 2000/1, si applica anche ai segretari comunali capo, iscritti nell'albo speciale e transitati in mobilità, nelle more della stipula del predetto contratto, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 82, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, in via prioritaria presso le amministrazioni ove prestano servizio dalla data di conferimento dell'incarico.
21. 132. Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. I ricercatori universitari e le figure equiparate che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di un'anzianità giuridica pari ad almeno 16 anni e siano stati titolari di affidamenti e/o supplenze presso corsi di laurea, di diploma o di specializzazione per almeno tre anni, vengono inquadrati, anche in sovrannumero, nel ruolo di professore associato (II fascia), previa verifica scientifica effettuata dalle rispettive facoltà.
Coloro i quali non abbiano maturato i tre anni di insegnamento dovranno sostenere anche una prova didattica.
21. 131. Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Lucchese.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 2 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, dopo il primo capoverso della lettera f), è aggiunto il seguente comma: Nel caso di Professori di Ruolo di seconda fascia candidati a posti di Professore di Ruolo di prima fascia, di Ricercatori, di Assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento e di vincitori di concorso per posti di tecnico laureato espletato ai sensi della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, candidati a posti di Professore di Ruolo di seconda fascia o ruolo di appartenenza un' anzianità complessiva di almeno 16 anni, le commissioni possono proporli come idonei in soprannumero, rispetto al limite precedentemente indicato.
L'eventuale aumento di spesa a carico del bilancio di Ateneo per i posti coperti a norma del precedente comma non concorre al superamento del 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario, di cui al comma 4 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Seguono compensazione Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.
21. 175. Bimbi, Carra, Colasio, Gambale, Rusconi, Volpini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente comma:
Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei comuni fino al 15 dipedenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno all'ente.
* 21. 13. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno all'ente.
* 21. 235. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente comma: Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei comuni fino a 15 dipendenti sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno all'Ente.
* 21. 206. Michele Ventura, Morgando, Villetti, Pistone, Cusumano, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente comma:
Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei Comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun Ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno all'Ente.
* 21. 168. Blasi, Crosetto, Patria, Zorzato.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente comma:
17-bis. Le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nei comuni fino a 15 dipendenti, sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno all'ente.
Conseguentemente coperture Gruppo Misto-Comunisti Italiani.
21. 242. Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 2 della legge dell'11 febbraio 1994, n. 102, di conversione del decreto-legge 16 dicembre 1993 n. 522, è apportata la seguente integrazione:
per consentire l'urgente realizzazione degli interventi necessari ad assicurare la funzionalità e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario sito nel centro direzionale della città di Napoli, nonché degli altri edifici giudiziari siti nella stessa città, è costituito presso l'ufficio speciale per la gestine e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli, un ruolo tecnico con dotazione organica di n. 14 unità distinte secondo le seguenti aree funzionali:
area funzionale C: più 11 unità di cui - n. 1 posizione C3; n. 3 posizione C2, n. 7 posizione C1;
area funzionale B: più 3 unità di cui - n. 3 posizione B3.
In sede di prima applicazione, per assicurare la totale copertura dei posti, il Ministro delle infrastrutture e trasporti adotterà, entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ogni opportuno provvedimento per il trasferimento presso detto ufficio delle unità di personale individuate al comma precedente. A tal fine la dotazione organica del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, è incrementata complessivamente di n. 14 unità, con contestuale riduzione di quella del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
successivamente per la copertura delle vacanze sui posti che si determineranno, si provvederà mediante adeguate procedure selettive, le cui modalità saranno stabilite da un apposito decreto del Ministro della giustizia.
21. 15. Cola, Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
17-bis. Gli enti e gli istituti della pubblica amministrazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta a collaborazione coordinata e continuativa con quelle svolte a tempo determinato.
Seguono compensazioni gruppo Misto-Verdi.
21. 240. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Zanella.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
3. I beni immobiliari di proprietà dell'Amministrazione degli archivi notarili sono destinati, in via prioritaria, ai bisogni della Direzione generale degli archivi notarili e degli archivi distrettuali, nonché, in via residuale, alle necessità dell'Amministrazione giudiziaria, centrale e periferica, individuate con decreto del Ministro. I beni eccedenti le suddette esigenze e che
non risultino fruttiferi per l'Amministrazione degli archivi notarili possono essere venduti nelle forme stabiliti per la vendita degli immobili dello Stato.
21. 116. Il Governo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 8 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 aggiungere i seguenti commi:
19. I professori universitari di ruolo di prima fascia, già professori universitari di ruolo di seconda fascia confermati, sono esonerati dalla verifica dell'attività didattica e scientifica prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per i primi tre anni di effettivo servizio nella prima fascia ad essi spetta il trattamento economico previsto per i professori straordinari, integrato dell'assegno ad personam di cui alla legge 19 ottobre 1999, n. 370, articolo 8, commi 4 e 5.
20. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, articolo 2 comma 1, lettera b), punti 1), 2) e 3) i professori di cui al comma 1 sono equiparati ai professori ordinari e, relativamente agli stessi fini, punto 1), gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori universitari confermati.
21. È esonerato dalla prova didattica prevista dalla normativa sulle valutazioni comparative chi appartenga ai ruoli della docenza universitaria e dopo l'entrata in vigore della legge 19 novembre 1990, n. 341 abbia avuto per almeno tre anni accademici la responsabilità didattica di un corso universitario o di moduli per un carico didattico almeno equivalente.
21. 44. Mario Pepe.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:
17-bis. È abrogato il comma 4 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
17-ter. Con l'inizio dell'anno accademico 2003-2004 la data ufficiale di inizio dell'anno accademico è fissata al 10 di ottobre di ciascun anno. A tale data fanno riferimento tutti gli adempimenti relativi alle prese di servizio per chiamata o trasferimento, e le cessazioni dal servizio del docenti universitari. Entro il 10 ottobre 2003 le università adegueranno in tal senso tutta la normativa di propria competenza.
21. 45. Mario Pepe.
Inammissibile per carenza di compensazione relativamente al comma 17-bis.
Inammissibile per estraneità di materia relativamente al comma 17-ter.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
1. Il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005, finalizzati alla realizzazione di un programma straordinario di formazione e di riqualificazione del personale civile connesso con le esigenze della ristrutturazione delle Forze armate.
2. Per avviare una adeguata ristrutturazione delle infrastrutture e il necessario ammodernamento delle linee di manutenzione degli arsenali principali della Marina militare e dei poli di mantenimento pesante dell'esercito, per ciascuno degli anni
del triennio 2003-2005 sono stanziati 50 milioni di euro.
Compensazione Ulivo.
21. 010. Molinari, Minniti, Lumia, Ruzzante, Fisterol, Loddo, Lucidi, Angioni, Pinotti, Pisa, Bressa, Luongo, Rotundo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o giugno 2003 i volontari in ferma prefissata di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331 e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero del decreto del presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 nonché i volontari in afferma sono inquadrati, ai fini dell'attribuzione del relativo trattamento economico, nel quinto livello retributivo con un impegno di spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2003 e di ulteriori 80 milioni di euro a decorrere dal 2004.
2. Il Ministro della difesa, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.
3. Il Ministro della difesa presenta alle Commissioni parlamentari competenti entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.
4. Per far fronte alle spese derivanti dal applicazione dei commi 2 e 3, il ministro della difesa utilizza i proventi derivanti dalla vendita diretta agli utenti degli alloggi di servizio individuati ai sensi dell'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Compensazione Ulivo.
21. 09. Minniti, Molinari, Lumia, Ruzzante, Fisterol, Loddo, Lucidi, Angioni, Pinotti, Pisa, Bressa, Luongo, Rotundo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
1. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Governo, di concerto e previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative emana i provvedimenti finalizzati a disciplinare il rapporto d'impiego del personale, anche dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad eccezione del personale volontano e il personale ausiliano di leva.
2. I provvedimenti di cui al comma I devono rispondere ai seguenti criteri:
a) adozione del regime d'impiego di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n 165, e successive modificazioni;
b) armonizzazione per il personale non dirigenziale, con le normative che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 30 marzo 1995, n 195, con l'individuazione nell'ambito delle procedure contrattuali previste di uno specifico e autonomo settore per i vigili del fuoco;
c) tutela dell'autonomia del sistema delle relazioni sindacali e delle materie oggetto di contrattazione del personale del Corpo nazionale del vigili del fuoco;
e) riforma dell'ordinamento del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ai principi generali rinvenibili dalla disciplina del rapporto d'impiego concernente il personale della carriera prefettizia, nonché dei dirigenti della Polizia di stato, in considerazione della compatibilità di tali ruoli con le funzioni ed i compiti peculiari svolti dai dirigenti del Corpo dei vigili del fuoco.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono emanati di concerto e previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sono trasmessi entro 60 giorni alle Commissioni parlamentari competenti per il parere.
4. Al fine di conseguire il graduale e progressivo riequilibrio del trattamento economico del personale del Corpo dei vigili del fuoco rispetto a quello delle Forze di polizia e delle Forze armate è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2003-2005;
5. In considerazione della carenza di organico presente all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la dotazione organica è incrementata nel corso del triennio 2003-2005 di 3500 unità.
6. Per l'aumento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 5 si provvede nella misura del 75 per cento mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico indetto con decreto del Ministero dell'interno in data 26 marzo 1998 per 184 posti;
7. La restante parte verrà assunta mediante il ricorso alle graduatorie del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario indetto con decreto del Ministero dell'interno il 5 novembre 2001.
8. Gli oneri derivanti dai commi 6 e 7 sono quantificati nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro per il 2003, 100 milioni di euro per il 2004, 100 milioni di euro per il 2005.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
21. 012. Molinari, Fistorol.
Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi da 1 a 4.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
1. I ricercatori universitari confermati, già inquadrati in tale ruolo ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, che abbiano a suo tempo presentato domanda di partecipazione alla terza tornata dei giudizi di idoneità indetti con decreto ministeriale del 4 luglio 1989 e che siano stati esclusi dal novero dei soggetti aventi titolo all'ammissione a tali giudizi per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati a norma degli articoli 50, 51 e 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica, sono ammessi, a richiesta, a tale tornata di giudizi ai fini dell'inquadramento, ora per allora, dei suddetti ricercatori nella fascia dei professori associati, anche in soprannumero.
Compensazione gruppo U.D.C.
21. 07. Peretti, Drago, Liotta, Ranieli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
1. Al fine di garantire il processo di professionalizzazione delle Forze armate ,
per l'anno 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 21 e all'articolo 19, comma 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 1o agosto 2002, n. 166, entro un limite di spesa pari a 73 milioni di euro.
2. A decorrere dal 30 settembre del 2003 è costituita una struttura interforze per il reclutamento e la selezione del personale delle Forze armate che assume la denominazione di «Centro di selezione e reclutamento interforze». Il centro è posto alle dipendenze gerarchico-operative dello Stato maggiore della difesa e tecnico-funzionali delle competenti Direzioni generali. Il Ministro della difesa disciplina con apposito regolamento le procedure per l'armonizzazione delle operazioni di reclutamento e selezione, per la costituzione di uno sportello informatico quale punto di riferimento per i cittadini, per preservare le caratteristiche peculiari di ciascuna Forza armata.
3. L'adozione del sistema retributivo parametrale previsto dall'articolo 7 comma 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è correlata ad un riallineamento e ad una armonizzazione dei profili ordinamentali del personale militare delle Forze annate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. A tal fine il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le rappresentanze del personale, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presenta legge, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, della difesa dell'economia e finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, uno o più decreti legislativi per riordinare il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è stanziata l'ulteriore somma di 1,5 milioni di euro e la somma di 2 milioni di euro da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, nello svolgimento della rispettiva attività istituzionale. Per l'anno 2003 è stanziata un ulteriore somma di 2,5 milioni di euro a destinare alla tutela legale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, prevista dalla vigente legislazione.
Compensazione Ulivo.
21. 08. Minniti, Molinari, Lumia, Ruzzante, Fisterol, Loddo, Lucidi, Angioni, Pinotti, Pisa, Bressa, Luongo, Rotundo.
Inammissibile per estraneità di materia limitatamente ai commi 2, 3, e 4.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
1. Le università, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono stipulare con laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equipollente in Italia o all'estero, contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento.
2. I titolari di contratto, oltre l'attività di ricerca, svolgono esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti sotto la guida dei responsabili dei corsi di studio.
3. I contratti sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo e dalla normativa vigente per i contratti di formazione e lavoro, in quanto applicabile, escludendo comunque le norme relative al limite di età. I contratti hanno durata triennale e sono successivamente rinnovabili, anche annualmente, per non più di tre anni, previa valutazione positiva dell'attività svolta. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al ruolo dei professori universitari. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali, comunitarie od estere utili ad integrare con soggiorni all'estero,
l'attività di ricerca e di avviamento all'insegnamento dei titolari del contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.
4. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni di cui all'ottavo periodo del comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, alla determinazione del trattamento economico minimo e massimo, comunque non inferiore all'ammontare degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
5. Dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge sono abolite le borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la stipula dei contratti di cui al presente articolo le università utilizzano anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, già destinate al cofinanziamento degli assegni di ricerca da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge possono concorrere alla stipula dei contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento anche i titolari, per almeno un biennio, degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Compensazione D.S.
21. 06. Grignaffini, Tocci, Martella, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Cialente, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:
1. In previsione dell'ingresso della Repubblica slovena nella Unione europea, è istituito un fondo speciale, con un importo 10 milioni di euro per il 2003 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, avente le seguenti finalità:
a) sostegno al reddito del personale nei settori dei dichiaranti doganali, delle case di spedizioni e degli spedizionieri siti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;
b) copertura contributiva figurativa per il raggiungimento del minimo pensionabile per il personale prossimo alla quiescenza;
c) cofinanziamento della riconversione produttiva delle aziende attualmente impegnate in attività doganali;
d) applicazione dell'istituto della mobilità lunga.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto ad indicare le modalità per l'utilizzo dei finanziamenti del fondo di cui al comma 1.
Compensazioni gruppo D.S.
21. 04. Maran.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare il rapporto d'impiego del personale anche dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, escluso il
personale volontario ed il personale ausiliario di leva, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) adozione del regime d'impiego di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;
b) armonizzazione, per il personale di livello non dirigenziale, alle procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 30 marzo 1995, n. 195, con l'individuazione nell'ambito delle procedure contrattuali ivi previste di uno specifico ed autonomo settore per i vigili del fuoco;
c) salvaguardia del sistema delle relazioni sindacali e delle materie oggetto di contrattazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) revisione dell'ordinamento del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ai principi generali desumibili dalla disciplina del rapporto d'impiego concernente il personale della carriera prefettizia nonché i dirigenti della Polizia di Stato, tenuto conto della compatibilità di tali principi con le funzioni ed i compiti peculiari svolti dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono elaborati d'intesa con le organizzazioni sindacali del Corpo dei vigili del fuoco maggiormente rappresentative; gli schemi medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al fine di conseguire il graduale riequilibrio del trattamento economico del personale anche dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto a quello della Polizia e delle Forze armate è previsto uno stanziamento di novantaquattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004-2005, in aggiunta alle risorse già previste per il rinnovo del contratto nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza e di efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali la dotazione organica del Corpo nazionale del vigili del fuoco è incrementata di 3364 unità nei profili di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto.
5. Alla copertura delle vacanze nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 4, si provvede, nella misura del 75 per cento mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile, indetto con decreto del Ministero dell'interno 26 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005.
6. Per il rimanente 25 per cento e per i posti che eventualmente non verranno coperti con la procedura di cui al comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso per titoli a 173, posti di vigile del fuoco, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario indetto con decreto del Ministero dell'interno 5 novembre 2001, che rimane valida fino alla copertura dei posti nel profilo di vigile del fuoco effettuata ai sensi del comma 1.
7. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 4 sono determinati nel limite delle misura massima complessiva di 50 milioni di euro per il 2003, 105.880.000 di euro per il 2004 e 104.450.000 euro per il 2005.
21. 02. Geraci.
Inammissibile per estraneità di materia per i commi 1 e 2.
Inammissibile per carenza di compensazione per i commi da 3 a 7.
Al primo comma, primo periodo sostituire le parole: le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, con: le cattedre sono ricondotte entro le 18 ore settimanali.
22. 66. Butti, Delmastro delle Vedove, Fatuzzo, Maggi, Napoli, Rositani, Buontempo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: applicazione, inserire le seguenti: senz'altro per le cattedre con meno di 16 ore; aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le cattedre con 16 e con 17 ore, l'obbligo delle 18 verrà raggiunto o con la messa a disposizione dell'insegnante per supplenze, o con ore di insegnamento che vadano a potenziare l'offerta formativa nelle sue classi secondo le modalità che la scuola avrà stabilito.
22. 65.Saia, Raisi, Alberto Giorgetti.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il personale docente delle scuole materne sono abilitanti all'insegnamento, per i fini di cui al comma 4, il titolo legale di studio conseguito presso le scuole magistrali e il diploma di maturità magistrale conseguito presso gli istituti magistrali.
22. 82.Lupi, Palmieri, Paroli, Saglia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente alla Tabella A (articolo 45) l'accantonamento relativo del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
22. 16. Santulli, Antonio Russo, Licastro Scardino, Carlucci.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 2 sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 3 per cento e le parole inferiore al 2 per cento con le seguenti: non superiore all'1 per cento.
Conseguentemente alla Tabella A (articolo 45) l'accantonamento relativo del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
22. 15. Santulli, Antonio Russo, Licastro Scardino, Carlucci.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici i servizi classificati come funzioni miste e attinenti alle mense scolastiche, all'assistenza agli alunni portatori di handicap e all'accoglienza e sorveglianza degli alunni.
Seguono compensazioni L.N.P. da 1 a 9.
22. 60.Bianchi Clerici.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. In attesa di una riforma delle competenze in materia di assistenza scolastica, il personale ATA è impiegato anche per le attività di supporto alle funzioni di
assistenza scolastica promosse dagli enti locali in accordo con gli organi collegiali degli Istituti scolastici.
22. 137.Zorzato.
Inammissibile per estraneità di materia.
Al comma 4, sostituire il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto comma con il seguente:
4. Il personale docente collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di continuare ad essere utilizzato nella scuola dove è in servizio, mantenendo lo stato giuridico ed economico di provenienza come supporto agli organi collegiali o ricoprire la mansione di «collaboratore amministrativo», oppure può richiedere di essere trasferito ad altra amministrazione con il corrispondente livello professionale e con priorità per le sedi vicine.
22. 136. Cusumano, Pisicchio, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mastella, Mazzucca Poggiolini.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 6 sopprimere le parole da: nell'ambito di un contingente di posti assegnato fino alla fine del comma.
*22. 70. Butti, Delmastro Delle Vedove, Fatuzzo, Maggi, Napoli, Rositani, Buontempo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 6, sopprimere le parole da: nell'ambito di un contingente di posti assegnato fino alla fine del comma.
*22. 11. Santulli, Antonio Russo, Licastro Scardino, Carlucci, Palmieri, Pinto.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003.
*22. 1. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 6, aggiungere: fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003.
*22. 77.Crosetto, Patria, Zorzato, Blasi.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri sono previsti corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi all'inserimento dei predetti alunni. È assicurata inoltre la presenza nell'organico della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza di alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico.
Conseguentemente compensazioni Gruppo Misto-Comunisti Italiani
22. 133.Bellillo, Maura Cossutta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Gli stanziamenti previsti per gli istituti di alta formazione musicale di cui al comma 2-bis, articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito
con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 206, sono estesi agli anni 2003 e 2004 per un importo pari a 1,5 milioni di euro per il 2003 e 2 milioni di euro per il 2004.
Conseguentemente alla tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2003: - 1.500;
2004: - 2.000.
22. 97. Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Gli Enti e gli Istituti della Pubblica Amministrazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta a collaborazione coordinata e continuativa con quelle svolte a tempo determinato.
Seguono Compensazione Gruppo Misto-Verdi 3, 5.
22. 127.Bulgarelli, Cento, Pecoraio, Zannella.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. La scuola materna Vittorio Emanuele II di Torino, per la sua rilevanza storica e per il valore sociale della sua attività, inclusa tra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in euro 15.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.
Compensazioni Gruppo Parlamentare Margherita, DL-L'Ulivo.
22. 126.Morgando.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Sono previsti 60 milioni di euro destinati al fondo di finanziamento ordinario delle università per le coperture delle spese fisse del personale docente ricercatore tecnico universitario. A coperture di detto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla Tabella D - Legge n. 183 del 1987, articolo 5 (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - Capitolo 7493/P).
22. 73. Butti, Delmastro delle Vedove, Fatuzzo, Maggi, Napoli, Rositani, Buontempo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo le parole: li abbiano superati, è aggiunto il seguente periodo:
Il personale di cui al periodo precedente, destinatario di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, anche successivamente annullate, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, ove non giudicato nel periodo di efficacia delle ordinanze di sospensione, è ammesso a partecipare ai giudizi di idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
22. 64.Borriello.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 17 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è apportata la seguente modificazione:
le parole: fino al 31 dicembre 2002, sono sostituite dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2005.
Conseguentemente alla Tabella A è apportata la seguente modificazione: Ministero dell'economia e delle finanze:
2003: -10 milioni di euro;
2004: -10 milioni di euro;
2005: -10 milioni di euro.
22. 58. Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Dorina Bianchi, Ranieli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:
8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) e c), del decreto legge 13 luglio 1995, con n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, già prorogato con legge 28 dicembre 1999, n. 522, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al presente comma si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
E conseguentemente, alla tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, modificare gli importi come segue:
2003: - 40.000;
22. 38. Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Pinotti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:
9. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) e c), del decreto legge 13 luglio 1995, con n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, già prorogato con legge 28 dicembre 1999, n. 522, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al presente comma si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324. All'onere complessivo del presente comma quantificato in 20 milioni di euro per l'anno 2003 si fa fronte quanto a 7.230.425,986 mediante l'utilizzo dei fondi cui all'articolo 22, comma 14, lettere b) e c), della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
E, conseguentemente, alla tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, modificando gli importi come segue:
2003: - 26.000.
22. 39. Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Pasetto, Di Gioia, Pinotti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
8-bis:
a) I professori incaricati rimasti in servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni o che rientrino nel campo di applicazione della legge 17 febbraio 1992 n. 204, vengono inquadrati nel ruolo di professore incaricato come figura ad esaurimento fino all'età pensionabile di 70 anni prevista dalla normativa in vigore.
b) Coloro che si trovano nella condizione di professore incaricato interno, in quanto titolari di altro rapporto d'impiego di natura pubblica o privata, sono tenuti ad esercitare l'opzione entro il termine perentorio di 60 giorni, pena la decadenza dall'incarico al termine dell'anno accademico in corso.
c) I professori incaricati sono soggetti agli stessi doveri e godono degli stessi diritti dei professori universitari di ruolo di seconda fascia e, pertanto si applicano ad essi tutte le disposizioni derivate dall'applicazione
della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e successive modificazioni.
d) I professori incaricati che partecipino a concorsi per posti di professore universitario sono esonerati dal sostenere una prova didattica.
e) Il trattamento economico dei professori incaricati è pari al 90 per cento di quello spettante al professore universitario di ruolo di seconda fascia con pari anzianità nell'incarico, ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modificazioni, per coloro che optino per il regime a tempo pieno.
f) L'anzianità di servizio si calcola a decorrere dall'inizio dell'anno accademico in cui è stato conferito il primo incarico.
g) Gli oneri derivanti dall'applicazione del seguente articolo sono a carico e di pertinenza del bilancio delle Università in cui è presente la figura del professore incaricato.
8-ter: Il personale tecnico-amministrativo di ruolo delle università in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria e di abilitazione professionale, purché in servizio alla data del 31 ottobre 1992, è inquadrato, a domanda, in categoria D, posizione economica D3, dell'area socio-sanitaria, quale funzionario tecnico dell'area socio-sanitaria in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria, per le esigenze delle facoltà di medicina e chirurgia e dei dipartimenti universitari biomedici.
I rettori, unitamente ai direttori amministrativi delle università, provvedono all'inquadramento del personale tecnico-amministrativo di cui al presente articolo entro il 31 dicembre 2002.
L'inquadramento giuridico ed economico del personale tecnico-amministrativo di cui al presente articolo decorre dal 1o gennaio 2003.
È fatto divieto alle università di assumere nei profili del personale tecnico-amministrativo i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.
Gli eventuali maggiori oneri rimangono a carico del bilancio delle singole università in cui è presente il personale suddetto.
22. 34.Moroni, Nicolosi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
22. 32. Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Galvagno, Zanetta, Marras, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Nell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo le parole: e degli enti pubblici, sono inserite le seguenti: , con esclusione del personale docente.
Conseguentemente:
All'articolo 40, al comma 2, le parole: 5 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 10 milioni di euro.
22. 9.Mazzuca.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. Nell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo le parole: e degli
enti pubblici, sono inserite le seguenti: , con esclusione del personale docente.
22. 8. Mazzuca, Mastella, Luigi Pepe, Pisicchio, Cusumano, Ostillio, Potenza.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:
1. Sono regolarmente iscritti all'anno accademico di riferimento gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo e i relativi crediti formativi
2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000 e 2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano i requisiti richiesti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.
3. Agli studenti di cui al comma 1 è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.
Compensazione Gruppo UDC
22. 02.Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Ranieli, Ronchi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:
1. Sono regolarmente iscritti all'anno accademico di riferimento gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo e i relativi crediti formativi.
2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000 e 2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire ditali provvidenze ove abbiano i requisiti richiesti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.
3. Agli studenti di cui al comma 1 è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.
Segue compensazione del Gruppo UDC.
22. 03.Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Ranieli, Brusco.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
1. A partire dall'anno accademico 2003-2004 la data ufficiale di inizio dell'anno accademico e fissata al 1o ottobre di ciascun anno.
2. Ove non disposto diversamente dagli Statuti e regolamenti di Ateneo, a tale data fanno riferimento tutti gli adempimenti relativi alla presa di servizio per chiamata o trasferimento, nonché le cessazioni del servizio dei docenti universitari.
3. Entro il 1o ottobre 2003 le università adegueranno in tale senso tutte le normative di propria competenza.
22. 04.Alberto Giorgetti, Angela Napoli, Butti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 23, inserire:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, al personale delle Forze armate può essere attribuita, per periodi di svolgimento di attività ferroviarie o funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti della Società ferrovie dello Stato S.p.A. o di altre società ferroviarie e nei limiti delle correlate risorse finanziarie erogate al Ministero della difesa dalle stesse società, una speciale indennità ferroviaria da definire nei modi di cui al comma 2.
2. In relazione all'entità delle somme rese disponibili ai sensi del comma 1 in regime di convenzione tra l'Amministrazione della difesa e le società ferroviarie, con decreto del Ministro della difesa sono individuati criteri, modalità, categorie di personale beneficiano e misure dell'indennità ferroviaria.
3. Le somme dovute dalle società di cui al comma 1, per attività e servizi resi dalle Forze armate su reti ed impianti delle stesse società, sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero della difesa.
4. Eventuali somme non utilizzate, ai sensi e per gli effetti dei commi 1, 2 e 3, entro ciascun esercizio finanziario di riferimento, formano oggetto di ulteriori riassegnazioni sul pertinente capitolo di bilancio del corrispondente esercizio finanziario successivo.
23. 0. 1.Lavagnini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:
1. Il governo è delegato ad emanare norme in materia di accise sui prodotti petroliferi derivati dal petrolio per compensare in riduzione le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento in crescita dei prezzi internazionali del petrolio a partire al primo gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2003, nei limiti delle disponibilità finanziarie che si sono determinate.
2. La Consip rende pubblici i prezzi di aggiudicazione d'asta per la Pubblica Am-ministrazione indicando così al sistema delle imprese e dei consumatori i livelli possibili di acquisto.
3. Il Governo è delegato ad emanare norme per costituire in via permanente un osservatorio sull'andamento dei prezzi e dell'inflazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, costituito con la presenza delle organizzazioni sindacali e dei consumatori comparativamente più rappresentative per seguire l'andamento dei prezzi e con il compito di proporre tempestivamente al Governo e al parlamento le misure necessarie per contenere l'inflazione, in particolare quella provocata da particolari settori produttivi e commerciali in modo improprio.
4. Il Governo realizza intese con le organizzazioni della produzione e del commercio per realizzare obiettivi programmatici di contenimento dell'inflazione e in questo quadro fornisce a tutte le sedi istituzionali e alle autorità indicazioni sui comportamenti da adottare
Conseguentemente compensazione gruppo DS.
23. 02.Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillino, Panettoni, Pisa, Zanotti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti dalla lavoratrice madre e per i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti dal padre, l'indennità è elevata dal 30 all'80 per cento. Tale indennità spetta per i primi 60 giorni al genitore, fruitore del congedo, qualora l'altro genitore non svolga una attività lavorativa a fronte della quale percepisca retribuzione, compenso, corrispettivo o indennità».
Compensazioni DS.
*24. 8.Turco, Bindi, Zanella, Cossutta, Bolognesi, Zanotti.
Inammissibile per estraneità di materia.
All'articolo 24, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti dalla lavoratrice madre e per i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti dal padre, l'indennità è elevata dal 30 all'80 per cento. Tale indennità spetta per i primi 60 giorni al genitore, fruitore del congedo, qualora l'altro genitore non svolga una attività lavorativa a fronte della quale percepisca retribuzione, compenso, corrispettivo o indennità».
Conseguentemente compensazioni DS.
*24.17.Turco, Magnolfi, Pennacchi, Cordoni, Zanotti, Pollastrini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sostituire le parole: «fino al terzo anno» con le seguenti: «fino all'ottavo anno».
**24. 9.Turco, Bindi, Zanella, Cossutta, Zanotti, Bolognesi, D'Antona.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sostituire: «fino al terzo anno» con: «fino all'ottavo anno».
Conseguentemente, compensazioni DS.
**24. 18.Turco, Magnolfi, Pennacchi, Cordoni, Zanotti, Pollastrini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Aggiungere i seguenti commi:
3-bis Per i decessi di assicurato avvenuti dal 1o dicembre 2002 in poi la pensione ai superstiti è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 2, commi 3, 4 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva, e con i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione contributiva;
3-ter All'articolo 6, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto il seguente capoverso:
«Si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti che comprendono figli aventi diritto alla pensione ai superstiti».
c) all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunta, in fine, la seguente frase: «Ai fini del divieto di cumulo di cui al presente comma non si tiene conto dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici».
d) il terzo comma dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è soppresso.
Conseguentemente alla tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:
2003: - 60.000.000 euro;
2004: - 125.000.000 euro;
2005: - 200.000.000.
24. 3.Blasi, Crosetto, Zorzato, Ciro Alfano, Gasparre Giudice, Verdini, Verro.
Inammissibile per estraneità di materia.
È aggiunto in fine il seguente comma:
3-bis. Alla fine del secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, aggiungere il seguente periodo:
«A decorrere dal 1o gennaio 2003 l'importo previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è confermato in favore delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con adeguamento con cadenza annuale, mediante la legge finanziaria, dell'importo complessivo di tale importo in base alle variazioni del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale, calcolate dall'ISTAT, con riferimento all'anno precedente l'anno da rivalutare».
*24. 4.Patria, Saro, Tarantino.
Inammissibile per carenza di compensazione.
È aggiunto in fine il seguente comma:
3-bis. Alla fine del secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2003 l'importo previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è confermato in favore delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con adeguamento con cadenza annuale, mediante la legge finanziaria, dell'importo complessivo ditale importo in base alle variazioni del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale, calcolate dall'ISTAT, con riferimento all'anno precedente l'anno da rivalutare».
*24. 5.Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 18, comma 8-quater, quinto e sesto rigo, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: «fino al termine di tale periodo» sono soppresse.
3-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2003 nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Conseguentemente, all'articolo, 45, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8641, 8642, 8643) apportare le seguenti variazioni:
2003: - 6.000;
2004: - 6.000;
2005: - 6.000.
24. 6.Crosetto, Blasi, Verro, Patria, Lenna, Ciro Alfano, Gasparre Giudice, Verdini, Jannone, Zorzato, Scherini, Mauro, Pinto.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:
3-bis. Allo scopo di conseguire la parità di trattamento a fini previdenziali fra le imprese per la gestione dei servizi pubblici locali aventi dipendenti iscritti a regimi pensionistici obbligatori diversi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina l'allineamento delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, a quelle dei dipendenti delle imprese per la gestione dei servizi pubblici locali iscritte al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
3-ter. In attesa dell'approvazione della riforma degli ammortizzatori sociali, le società di capitale a prevalente partecipazione degli enti locali per la gestione dei servizi di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione delle società per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, provvedono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al pagamento degli ammortizzatori sociali. Nulla è dovuto da tali società per i pregressi.
24. 7.Michele Ventura, Agostini, Tocci.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:
3-bis. Allo scopo di conseguire la parità di trattamento a fini previdenziali fra le imprese per la gestione dei servizi pubblici locali aventi dipendenti iscritti a regimi pensionistici obbligatori diversi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina l'allineamento delle aliquote contributive di finanziamento delle prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della logge 9 marzo 1989, n. 88, a quelle dei dipendenti delle imprese per la gestione dei servizi pubblici locali iscritte al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
3-ter. In attesa dell'approvazione della riforma degli ammortizzatori sociali, le società di capitale a prevalente partecipazione degli enti locali per la gestione dei servizi di cui agli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione delle società per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, provvedono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al pagamento degli ammortizzatori sociali. Nulla è dovuto da tali società per i periodi pregressi.
Compensazione Margherita, DL-L'Ulivo.
24. 20.Lusetti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Le polizze di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, a condizione che garantiscano le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, offrendone livelli di copertura non inferiori.
24. 10.Santori.
Inammissibile per estraneità di materia.
Aggiungere, infine, il seguente comma:
4. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, al primo periodo, dopo le parole: «nel territorio nazionale.» sono aggiunte le seguenti: «All'interno di questa percentuale l'INAIL destina specificatamente il 7 per cento ad asili per l'infanzia ed altre strutture a tutela della famiglia,».
24. 14.Cè, Martini, Galli, Didonè, Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, al primo periodo, dopo le parole: «nel territorio nazionale.» sono aggiunte le seguenti: «All'interno di questa percentuale l'INAIL destina specificatamente il 5 per cento ad asili per l'infanzia ed altre strutture a tutela della famiglia...».
24. 11.Cè, Martini, Galli, Didonè, Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dimissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, al primo periodo, dopo le parole: «nel territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «All'interno di questa percentuale l'INAIL destina specificatamente il 2 per cento alla concessione di mutui, al tasso agevolato del 2,5 per cento, agli enti locali per l'acquisto o realizzazione di alloggi da destinare come prima casa per le giovani coppie, che abbiano contratto matrimonio civile o concordatario, con limiti di reddito inferiore a 25000 euro.
24. 12.Cè, Martini, Galli, Didonè, Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio l996, n. 104, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dimissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, al primo periodo, dopo le parole: «nel territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «All'interno di questa percentuale l'INAL destina specificatamente il 2 per cento ad acquisto di alloggi da destinare come prima casa per le giovani coppie, che abbia contratto matrimonio civile o concordatario, con limite di reddito inferiore a 25000 euro.
24. 13.Cè, Martini, Galli, Didonè, Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma 4:
4. Le pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai dipendenti civili e militari dello Stato e degli enti locali, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, erogati ai sensi degli articoli 64 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, hanno carattere risarcitorio e sono esenti da ogni imposta nella misura del 10 per cento.
Conseguentemente la Tabella A voce del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2003: - 7.000;
2004: - 7.000;
2005: - 7.000.
24. 15.Battaglia, Giacco, Labate, Canotti, Bolognesi, Raffaella Mariani, Abbondanzieri, Duca, D'Antona.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:
4. Ai soli fini della richiesta di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap e delle documentazioni da produrre all'INPS per l'erogazione delle provvidenze economiche derivanti dalle minorazioni civili, le persone maggiorenni con disabilità intellettiva o psichica permanente, non interdette né inabilitate, possono allegare agli atti sopracitati un certificato medico attestante la tipologia della menomazione ed il correlato impedimento alla firma.
24. 16.Giacco, Battaglia, Labate, D'Antona, Bolognesi, Canotti, Duca, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Capitelli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:
1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.
2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.
3. All'articolo 76 della 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2002»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: «1 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2003»;
c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 6 milioni euro;
2003: - 6 milioni euro;
2004: - 2,5 milioni euro.
24. 05.Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:
1. All'articolo 76 della 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2002»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2003»;
c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».
24. 06.Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, Onnis, La Grua, Patarino, Villani Maglietta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:
1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tutto il 30 giugno 2002»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2003»;
c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;
d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 5.000.000 euro;
2004: - 3.000.000 euro;
2005: - 2.000 000 euro.
24. 07.de Ghislanzoni Cardoli, Marras, Misuraca, Scaltritti, Ricciuti, Collavini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:
1. Le imprese agricole che hanno recepito i contratti provinciali di riallineamento
possono regolarizzare gli obblighi contributivi progressi, accertati ed imposti dagli enti previdenziali anche se relativi a lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti medesimi. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 è calcolato sulla misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti fino al 31 dicembre 2001.
24. 01.Rossiello, Rava, Borrelli, Marcora, Loddo Oliverio, Preda, Sedioli, Sandi Ruggeri, Potenza, Meduri, Franci, Stramacci.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
Un disabile psichico, grave o cronico, in caso di morte di uno dei genitori, ove il coniuge superstite percepisca la quota spettante di reversibilità, si vedrà attribuito il 50 per cento della pensione percepita dal genitore definito. In caso contrario il disabile psichico percepirà l'intero ammontare netto. In caso di scomparsa anche del secondo genitore il disabile psichico percepirà il 100 per cento dell'importo della pensione a lui più favorevole.
Compensazioni Margherita, DL-L'Ulivo.
24. 011.Delbono.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
1. Al disabile psichico dal giorno dell'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio verranno conteggiati contributi figurativi per tutti i successivi periodi di disoccupazione nel limite di 500 settimane accreditabili.
Compensazioni Margherita, DL-L'Ulivo.
24. 012.Delbono.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge il Governo d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni e di concerto, previa intesa, con le organizzazioni sindacali e datoriali
emana il Progetto nazionale contro lo sfruttamento del lavoro minorile.
2. Il progetto nazionale entro 30 giorni viene trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per il parere.
3. Il progetto ha come finalità quello di contrastare il fenomeno nel nostro Paese dello sfruttamento di manodopera minorile e di tutelare il diritto all'infanzia dei minori nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione.
4. Il progetto si articolerà su base regionale e vedrà la predisposizione di progetti pilota finanziati dallo Stato.
5. Entro 12 mesi dall'attuazione del Progetto nazionale contro lo sfruttamento minorile il Governo riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti.
6. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante uno stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2003.
Compensazioni Margherita, DL-L'Ulivo.
24. 013.Duilio, Bindi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o luglio 2003, alla formazione del reddito previsto per la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare dall'articolo 2, comma 9, del decreto legge 13 marzo 1988, n 69, convertito nella legge n. 153 del 13 maggio 1988, e alla formazione del reddito previsto per la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia dall'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 non concorrono le maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n 544, all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n 388, all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 ed all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Compensazione Margherita, DL-L'Ulivo.
24. 015.Duilio.
Inammissibile per estraneità di materia.
All'articolo 24 aggiungere il seguente:
1. Per i decessi di assicurato avvenuti dal 1o dicembre 2002 in poi la pensione ai superstiti è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 2, commi 3, 4, 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, per le pensioni liquidate in forma retributiva e con criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per le pensioni liquidate in forma contributiva ovvero con una quota di pensione contributiva.
2. Per i decessi avvenuti anteriormente al 1o dicembre 2002, la pensione ai superstiti è rideterminata con le modalità di cui al comma 1 con effetto dal 1o gennaio 2003.
3. All'articolo 6 comma 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è aggiunto il seguente capoverso: «si prescinde dal requisito di cui al numero 1) per i nuclei superstiti che comprendono i figli aventi diritto alla pensione ai superstiti».
4. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunta in fine la seguente frase: «ai fini del divieto di cumulo di cui al presente comma non si tiene conto dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici».
5. Il terzo comma dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è soppresso.
6. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:
«3-bis. Fermo restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione la cui integrità garantisce il trattamento complessivo più favorevole. La scelta del trattamento da integrare viene operata una sola volta, all'atto della liquidazione della seconda pensione da integrare al minimo; per i soggetti titolari di due o più pensioni con decorrenza anteriore al 1o gennaio 2003 la scelta viene operata al 1o gennaio 2003.
7. Il comma terzo dell'articolo 22 della legge 11 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:
«3. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, ovvero prestino lavoro retribuito dal quale ricavano un reddito annuo non eccedente l'importo annuo del trattamento minimo in vigore al 1o gennaio di ciascun anno nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, maggiorato del 30 per cento, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26o anno di età qualora frequentino l'Università.
Compensazione Margherita, DL-L'Ulivo.
24. 016.Duilio.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:
1. Il versamento dei tre mesi di contributi pregressi, effettuato in base all'articolo 33 del decreto-legge 195/02, è deducibile in aggiunta ai contributi deducibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, articolo 10, comma 2, terzo periodo.
2. A coloro che provvederanno a regolarizzare lavoratori in base all'articolo 1 del decreto-legge n. 195 del 2002 spetta, in quanto ne ricorrano le condizioni, il credito d'imposta introdotto dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388, articolo 7.
3. A tal fine non sono richieste le condizioni previste dall'articolo 7, comma 5, lettera a), lettera b) e non si applicai il comma 10.
24. 018.Frigato, Ruzzante, Bimbi, Colasio, Zanella, Grotto, Vianello, Cazzaro, Martella, Sandi, Stradiotto, Trupia, Fistarol.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.
2. A decorrere dal 10 giugno 2003 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni nonché il Fondo Previdenza sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e le casse sottufficiali della Marina Militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 3.
Gli oneri relativi ai trattamenti riferiti:
a) alla indennità supplementare per gli ufficiali ed al premio di previdenza per i sottufficiali sono erogati all'atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed incrementato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile;
b) all'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, valutato secondo le modalità di cui al comma 4, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale è istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.
3. In attesa dell'effettiva istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal precedente comma 1, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 2, può, a domanda da presentare entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime retributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata legge non ha maturato il diritto all'assegno speciale, gli importi che sarebbero spettati in base alle misure di cui sopra cono convertiti in capitale, con riferimento al grado rivestito al momento della cessazione della contribuzione, e rivalutati secondo le modalità dell'articolo 2120 del codice civile. Tale capitale, che soggiace al regime fiscale previsto per l'indennità supplementare, è corrisposto al compimento del 65o anno di età.
5. Nell'ambito dei provvedimenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità, i criteri organizzativi e gestionali per dare attuazione al presente articolo, fermi restando i diritti acquisiti dal personale alla data di entrata in vigore della presente legge.
24. 03.Minniti, Molinari, Ruzzante, Lucidi, Angioni, Pinotti, Pisa, Luongo, Rotundo, Bressa, Leone, Lumia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2003 è disposta la perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in attività, la salvaguardia del loro potere di acquisto.
2. All'onere derivante dalla previsione di cui al comma 1, si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti standard iscritti alla tabella C, articolo 9-ter fondo di riserva spese correnti.
24. 04.Alberto Giorgetti, Fiori.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3o e 4o gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente non trova applicazione
il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. I soggetti di cui al primo comma possono chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi ai periodi durante i quali abbiano svolto le attività di cui al comma 1, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1o gennaio 2003. L'importo dei predetti contributi è maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessarti, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso annuo del sei per cento.
24. 022.Tarantino.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma terzo dell'articolo 22 della legge 11 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente:
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, ovvero prestino lavoro retribuito dal quale ricavano un reddito annuo non eccedente l'importo annuo del trattamento minimo in vigore al 10 gennaio di ciascun anno nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, maggiorato del trenta per cento, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26 anno di età, qualora frequentino l'Università.
25. 5. Blasi, Crosetto, Zorzato, Alfano, Giudice, Verdini, Verro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante disposizioni in materia di riscatto dei corsi di studio universitario, sono apportate le seguenti modifiche: al termine dell'articolo 2, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: 'nonché i periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studio post universitario, anche se non richiesti per lo svolgimento della specifica attività lavorativa svolta dal richiedente.
Seguono compensazioni gruppo Misto-Verdi.
25. 41.Cento, Zanella, Pecoraro Scanio.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Per gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 11 del 1998, l'iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è obbligatoria dall'anno successivo a quello in cui le provviggioni imponibili siano state superiori all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 335 del 1996.
Compensazioni Gruppo DS.
25. 17. Peretti, Drago, Liotta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è sostituito dal seguente:
1. I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo unico del decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, concernente l'istituzione del casellario centrale dei pensionati, come sostituiti dall'articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono sostituiti dai seguenti: «Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono trasmettere al casellario delle pensioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno.
2. Entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e degli elementi di cui al comma precedente, il casellario centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici e comunica gli Enti che erogano i singoli trattamenti l'importo complessivo dei trattamenti del soggetto nonché le detrazioni d'imposta cui lo stesso ha dichiarato di avere diritto.
3. A partire dalla data della comunicazione, ogni ente provvede ad assoggettare a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde, integrando le disposizioni degli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con gli elementi risultanti dalla comunicazione fornita dal casellario delle pensioni. A tal fine ogni ente, sulla base degli elementi della comunicazione, provvede a determinare l'importo dell'imponibile, della deduzione, delle detrazioni da operare e dell'imposta netta relativamente all'imponibile complessivo dei trattamenti pensionistici ed applica sul proprio trattamento l'imposta determinata in proporzione all'ammontare ai fini fiscali dello stesso.
4. In attesa della comunicazione del casellario ogni ente assoggetta a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde sulla base degli elementi della precedente comunicazione del casellario.
5. Entro il termine previsto dai citati articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ciascun ente erogatore di trattamenti pensionistici effettua le consuete operazioni di conguaglio relativamente ai trattamenti corrisposti e, entro il 28 febbraio dell'anno successivo consegna al percipiente la relativa certificazione unica, fiscale e contributiva, di cui all'articolo 7-bis dello stesso decreto, annotando sulla stessa che e' stata applicata la presente disposizione.
6. Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici in qualità di sostituti d'imposta, l'Amministrazione finanziaria provvede ad effettuare gli eventuali ulteriori conguagli iscrivendo a ruolo le imposte senza applicazione di sanzioni. Sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. I titolari soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Ai fini dell'applicazione delle altre disposizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i titolari di più trattamenti pensionistici cui si e' reso applicabile la presente disciplina sono considerati percettori di un unico reddito di lavoro dipendente.
25. 3. Blasi, Crosetto, Zorzato, Alfano, Giudice, Verdini, Verro.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. L'anagrafe dei pensionati istituita presso i Comuni dall'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è soppressa;
3-ter. I Comuni hanno l'obbligo di comunicare all'INPS le informazioni relative ai matrimoni ed ai decessi. La comunicazione avviene per via telematica con le modalità fissate con decreto del Ministro per l'Innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, che stabilisce anche le modalità di allineamento delle rispettive banche dati.
3-quater. L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario dei pensionati, comunica le informazioni ricevute dai Comuni agli Enti erogatori di trattamenti pensionistici.
3-quinquies. È fatto divieto agli Enti erogatori di trattamenti pensionistici di richiedere ai beneficiari dichiarazioni attestanti l'esistenza in vita e la permanenza dello stato vedovile.
3-sexies. Il Casellario dei pensionati mette a disposizione dei Comuni le proprie banche dati.
25. 7. Blasi, Crosetto, Zorzato, Alfano, Giudice, Verdini, Verro.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1 luglio 2003, alla formazione del reddito previsto per la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 153, ed alla formazione del reddito previsto per la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia dall'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non concorrono le maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 ed all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
25. 1. Blasi, Crosetto, Zorzato, Alfano, Giudice, Verdini, Verro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il contributo dovuto dai pensionati a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 e successive modificazioni, è soppresso.
25. 8. Blasi, Crosetto, Zorzato, Alfano, Giudice, Verdini, Verro.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli Enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare all'Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all'estero.
25. 9. Blasi, Crosetto, Zorzato, Alfano, Giudice, Verdini, Verro.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2003 per gli iscritti di cui all'articolo 2, comma 1, la retribuzione pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno 1997 dai dipendenti di pari qualifica contrattuale, ridotta del 20 per cento e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ufficiale di rivalutazione ISTAT, in base alle anzianità scandite all'articolo 24, comma 6, della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dalla legge 31 ottobre 1988, n. 480.
2. Fermo restando gli effetti della disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate esclusivamente entro il 31 dicembre 1997 dagli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea che, alla data del 31 dicembre 1995, possano far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi, l'indennità di volo è considerata nella sua interezza.
Seguono compensazioni Lega Nord Padania n. 1, 3, 5, 6.
25. 04.Fallica.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:
1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi Albi provinciali, per l'espletamento dell'attività lavorativa, qualora impossibilitati per causa forza maggiore, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.
2. È fatto comunque obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.
Seguono compensazioni LNP da 1 a 3.
25. 03.Giuseppe Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:
1. Gli appartenenti alle Forze Armate non idonei e posti in congedo anticipato per motivi dipendenti da causa di servizio sono equiparati, ai fini del trattamento pensionistico, nell'ambito delle rispettive Armi e Qualifiche al più elevato in grado di pari anzianità in servizio permanente attivo.
2. Gli Enti previdenziali, in accordo con i competenti Centri pensionistici provvederanno all'aggiornamento delle retribuzioni con decorrenza dal 1o gennaio 2003.
Compensazioni gruppo UDC.
25. 02. Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003 il contributo dovuto dai pensionati a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 e successive modificazioni, è soppresso.
Conseguentemente compensazioni Gruppo Misto-Comunisti Italiani.
25. 010.Maura Cossutta, Sgobio.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:
1. Gli Enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare all'Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all'estero.
Conseguentemente compensazioni Gruppo Misto-Comunisti Italiani.
25. 09.Maura Cossutta, Sgobio.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente
1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni, è stabilita in Euro 200 a decorrere dal 1o gennaio 2003.
2. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. Salvo quanto stabilito nei commi 1 e 2, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 delle legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia, legge 300/1999 «Riforma dell'organizzazione del governo», articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (6.2.3.7 - cap.7781), modificare gli importi come segue:
2003: - 200;
2004: - 200;
2005: - 200.
25. 01.Damiani.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Aggiungere in fine il seguente comma:
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un provvedimento che contenga disposizioni relative alla copertura del disavanzo economico dell'lNPDAI, che deve essere posto a carico delle aziende attraverso una adeguata maggiorazione contributiva.
Compensazioni gruppo DS.
26. 5.Gasperoni, Guerzoni, Nigra.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, in analogia a quanto disposto dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, comma 6, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti, tecnici ed ausiliari alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline sportive Associate ed agli Enti di promozione sportiva.
2. L'assicurazione comprende i casi d'infortunio avvenuti in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.
3. L'assicurazione è gestita dall'I.N.A.I.L. mediante una gestione autonoma con contabilità separata affidata ad un Comitato di gestione composto da un Presidente nominato dall'I.N.A.I.L., dal Presidente e Direttore Generale dell'I.N.A.I.L. o loro delegati, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali. I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Le funzioni di Segretario Generale del Comitato sono svolte da un dirigente incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comitato di Gestione e con delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'I.N.A.I.L., saranno stabilite le tariffe dei premi d'assicurazione, la natura ed entità delle prestazioni, le modalità e termini per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria e per il versamento dei premi.
5. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione si applicano le misure dei premi e delle prestazioni attualmente previste dalle convenzioni in essere presso la Cassa di Previdenza per l'Assicurazione degli Sportivi.
6. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli Sportivi - Sportass, istituita con R.D. 16 ottobre 1934, n. 2047, è soppressa e le strutture sono trasferite all'I.N.A.I.L. che succede, limitatamente alle prestazioni assicurative, nei relativi rapporti attivi e passivi. Il personale in servizio presso l'ente soppresso è trasferito all'I.N.A.I.L. e conserva il regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo. In prima attuazione, le funzioni di Segretario Generale di cui al comma 3 sono attribuite al Direttore Generale della Sportass in carica all'atto della soppressione della stessa.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito decreto legislativo con cui saranno definiti i criteri per l'attribuzione a soggetti pubblici o privati delle ulteriori funzioni attualmente svolte dalla Sportass medesima.
26. 02.Colucci, Gerardo Bianco, Carra, Lisi, Rotondi, Pistone, Lolli, Palma, Oricchio, Moroni, Paglierini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:
1. La disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.
2. Il prestatore di lavoro non può ricevere indennità di disoccupazione e indennità di cassa integrazione guadagni per una durata complessivamente superiore a 30 mesi nell'arco di un quinquennio.
3. I trattamenti di integrazione salariale non possono essere erogati a beneficio di imprese che non predispongano un piano sociale che preveda interventi, quali l'introduzione di regimi flessibili degli orari, e che non abbiano esperito il tentativo di stipulare contratti di solidarietà difensivi. I suddetti trattamenti non possono essere erogati a favore di lavoratori che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale ovvero impegnati in attività di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.
4. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo del lavoratore nel corso della sospensione del rapporto ovvero entro 3 mesi dal termine della stessa, egli sarà tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Inps, una somma pari a ulteriori 2 mensilità del trattamento erogato al lavoratore.
5. Il contributo CUAF pari all'1,68 per cento è destinato al finanziamento della Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria. Il finanziamento della CUAF è posto a carico della GIAS presso l'Inps. I datori di lavoro che, al momento della emanazione della presente legge, già rientravano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni continuano ad essere obbligati alla previgente aliquota
contributiva, con destinazione della parte differenziale al finanziamento di Fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell'occupazione, istituiti mediante contratto collettivo nazionale o accordo intercategoriale stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento. I criteri per il finanziamento di tali Fondi sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Compensazione gruppo Margherita-DL-l'Ulivo.
26. 03.Duilio, Morgando, Delbono, Gerardo Bianco, De Franciscis.
Inammissibile per estraneità di materia.
Sostituirlo con il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003 le pensioni dirette di anzianità, di invalidità e gli assegni diretti di invalidità a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo.
27. 12. Patria, Giudice, Blasi.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 1, premettere il seguente:
0.1. A partire dal 1o gennaio 2002 il minimo di pensione è fissato in 690 euro al mese. Il massimo di pensione è fissato in 5165 euro al mese. A sanatoria per i mancati aumenti ai pensionati al minimo viene riconosciuta una una tantum di 600 euro.
Indipendentemente dal valore dei contributi versati ogni anno di contribuzione produce un minimo di pensione pari ad 1/5 del trattamento minimo. Vengono riconosciuti 5 anni di contribuzione figurativa se si perde il lavoro o se si è disoccupati a partire da 25 anni di età.
Le prestazioni pensionistiche, dal 1o gennaio 2003 saranno subordinate agli attuali limiti di reddito maggiorati del 30 per cento. Non fa parte del reddito la casa di abitazione.
Il rapporto tra salari e pensioni è garantito in base a verifica ogni due anni, con conseguente rivalutazione della pensione.
All'articolo 1, comma 34 della legge n. 335 del 1995 è soppressa la parola: «particolari» e dopo la parola: «usuranti» inerire le altre: «e pesanti».
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, deve, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, provvedere in base al comma 1 del presente articolo a rivalutare tutte le prestazioni di natura assistenziale quali la pensione e l'assegno sociale e a modificare, come previsto dal comma 3 del presente articolo i limiti di reddito.
Conseguentemente compensazioni PRC.
27. 19. Russo Spena, Giordano.
Inammissibile per estraneità di materia.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età aggiungere le seguenti: o sia in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni maturati mediante contribuzione volontaria.
27. 25. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Paolo Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale regime di cumulabilità si applica, al compimento del 58o anno di età, anche in favore di tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di pensione di anzianità sulla base delle vigenti norme in materia.
27. 9. Giudice.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei lavoratori che siano già pensionati al 31 dicembre 2002, indipendentemente dai requisiti anagrafici e contributivi di cui al medesimo comma.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5000.
27. 32. La XI Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. I contributi versati dai titolari di pensione di cui al comma 1, sono ripartiti proporzionalmente, con le seguenti finalità:
a) incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo pro rata, liquidabile una sola volta;
b) solidarietà generale;
c) destinazione alle regioni di residenza dei titolari di pensione per l'assistenza agli anziani non autosufficienti e alle loro famiglie.
1-ter. Le regioni istituiscono un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 1-bis, lettera c) del presente articolo. Il fondo è gestito attraverso la partecipazione delle associazioni territoriali rappresentative degli anziani.
Compensazioni DS.
27. 20. Gasperoni, Innocenti, Nigra, Guerzoni, Duca, Giacco, Abbondanzieri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Nel caso di anzianità contributiva del coniuge defunto pari o superiore a 37 anni o nell'ipotesi di morte dello stesso in costanza di servizio, anche senza avere raggiunto il montante predetto, non si darà luogo all'applicazione dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 35, nonché della tabella F ad esso collegata.
Conseguentemente, alla Tabella A, l'accantonamento Ministero economia e finanze è ridotto di 50 milioni di euro, nel biennio 2004-2005.
2-ter. Tutti i contratti collettivi del settore pubblico e di quello privato recanti incrementi retributivi a favore dei dipendenti in servizio, dovranno prevedere una percentuale di aumento del 40 per cento sui corrispondenti trattamenti di quiescenza in godimento a personale di pari grado, qualifica o funzione transitato in pensione precedentemente.
27. 23. Biondi.
Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al capoverso 2-ter.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la condizione dell'assunzione di nuovo personale di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non
si applica nel caso di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale di lavoratore con qualifica di dirigente in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità.
27. 2. Ostillio, Cusumano, Pisicchio.
Inammissibile per estraneità di materia.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli enti previdenziali privatizzati che gestiscono forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria si applica, nel rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti stessi, l'articolo 38, comma 4, della legge 5 agosto 1981, n.416, così come modificato dall'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
27. 31.La XII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, come sostituito dall'articolo 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, è sostituito dal seguente: «La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno venti anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa».
27. 14. Zanetta, Galvagno.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto all'opzione di cui all'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ripristinato nei confronti dei lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni. L'entità della pensione liquidata a seguito dell'esercizio, del predetto diritto di opzione non potrà mai essere comunque superiore all'entità della pensione che, a parità di anzianità contributiva maturata, sarebbe stata liquidata con il sistema di calcolo retributivo.
27. 3. Ostillio, Cusumano, Pisicchio.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare uno o più decreti volti a disciplinare il sistema della totalizzazione dei periodi contributivi sia per ciò che riguarda i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, che nella definizione dello stesso ammontare della pensione attraverso il criterio della quota parte posta a carico di ciascuna gestione, in ragione dei contributi versati.
27. 033. Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Motta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:
1. È abrogato il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito dalla legge 27 novembre 2001, n. 417.
27. 07. Patria, Crosetto, Zorzato, Giudice, Blasi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:
1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1o ottobre 1994 al 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefici economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Conseguentemente compensazioni PRC.
27. 011. Russo Spena, Alfonso Gianni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi dei decreto legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo tra il 1o ottobre 1994 e il 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefici economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:
2003: - 32.000;
2004: - 24.000;
2005: - 16.000.
27. 024. Trupia, Gasperoni, Cordoni, Delbono, Duilio, Camo, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Diana.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasformato in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 10 gennaio 1994 al 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, vanno riconosciuti i benefici economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
b) pari al 10 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a 2.000 euro e fino a 5.000 euro;
c) pari al 15 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a 5.000 euro e fino a 10.000 euro;
d) pari al 20 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a 10.000 euro e fino a 20.000 euro.
27. 038. Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
1. Il primo periodo della lettera a) del comma 6 dell'articolo 53 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, è così sostituito:
a) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
2. L'indennità di buonuscita che sarebbe spettata ai singoli dipendenti, in caso di cessazione del rapporto di lavoro all'atto della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale data, costituisce il primo accantonamento del suddetto trattamento di fine rapporto. I rapporti finanziari fra gli Enti saranno definiti con apposita Convenzione.
Compensazioni DS.
27. 028. Gasperoni, Trupia, Innocenti, Cordoni, Nigra, Motta, Sciacca, Diana, Guerzoni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:
1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi agli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto per il periodo di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio o buonuscita, comunque denominati, che vengono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo di benefici economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio e nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle disposizioni citate.
Conseguentemente compensazioni PRC.
27. 012. Russo Spena, Alfonso Gianni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto, a partire dal 10 gennaio 2003, sui trattamenti di quiescenza e diritti connessi di cui alla legge n. 829 del 14 dicembre 1973, che vengono rideterminati tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo dei benefici economici-stipendiali
previsti nel triennio per il personale in servizio.
2. Ai ferrovieri cessati dal servizio dal 1o gennaio 1983 al 31 dicembre 1995, aventi diritto al ricalcolo della pensione, viene erogato l'arretrato in cinque quote annuali di pari importo erogate a partire dal mese di gennaio 2003 e fino al gennaio 2007.
3. I benefici economici derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.
4. Il comma 1 si applica anche ai ferrovieri cessati dal servizio entro il 10 novembre 1992, in vigenza del contratto collettivo Nazionale di lavoro 1990/1992, i quali hanno diritto al ricalcolo della pensione con le modalità di cui al medesimo comma, con l'inclusione dei benefici di cui all'articolo 37, punto 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro.
5. Il contingente di cui al comma 5 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1999, n. 488, può essere incrementato senza ulteriore spesa a carico del bilancio dello Stato, previo accordo fra i soggetti interessati.
Compensazioni Ulivo.
27. 021. Gasperoni, Innocenti, Trupia, Cordoni, Delbono, Motta, Nigra, Battaglia, Camo, Duilio, Squeglia, Carbonella, Duca.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto, a partire dal 1o gennaio 2003, sul trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, che viene rideterminato tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo dei benefici economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.
2. I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.
3. Il contingente di cui al comma 5 dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1999, n. 488, può essere incrementato senza ulteriore spesa a carico del bilancio dello Stato, previo accordo tra i soggetti interessati.
Conseguentemente alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti modifiche:
2003: - 45.500;
2004: - 45.500;
2005: - 45.500.
27. 042. La XI Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 27, inserire i seguenti:
1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti requisiti:
a) un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza;
b) un requisito anagrafico di cinquantotto anni e un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, computata secondo il criterio di cui alla leggera a).
2. Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dei requisiti posti all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), è erogato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo la disciplina di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.
Compensazioni DS-L'Ulivo.
27. 05.Mazzarello, Zunin, Maran.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le parole: «debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000» sono soppresse con effetto retroattivo.
Compensazioni DS.
27. 018. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Sciacca, Nigra.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
1. Per gli iscritti alle forme esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, cessati dal servizio a partire dal 1o gennaio 2001, la pensione ordinaria di vecchiaia decorre, a domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'iscritto ha compiuto l'età pensionabile, previa risoluzione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti contributivi previsti dalle specifiche disposizioni di legge.
2. La pensione di anzianità, fermi restando i requisiti per il diritto e i termini di accesso previsti dalle disposizioni di legge vigenti, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.
3. Dalla medesima data del 1o gennaio 2001, al personale civile e militare dello Stato e al personale comunque iscritto a forme pensionistiche cui si applica il Testo unico delle pensioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 38 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.
Compensazioni DS.
27. 020. Motta, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Trupia, Buffo, Sciacca, Guerzoni, Diana.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
1. I termini per la presentazione delle domande di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, sono riaperti entro la scadenza perentoria di 180 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La prestazione di cui al comma 1 deve essere corrisposta entro il 30 giugno 2002, con le modalità già previste dalla legge 29 gennaio 1994, n. 87, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle somme liquidate si applica, altresì, quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della citata legge 87/1994.
3. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, va interpretato nel senso che, per rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o di analogo trattamento, giuridicamente non esauriti, sono da intendere anche quelli di coloro i quali, con istanza in sede amministrativa, nel rispetto dei termini di prescrizione quinquennale del diritto, avevano esplicitamente chiesto che venisse loro computata l'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita o analogo trattamento.
4. Il trattamento di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, cioè a coloro per i quali tale data rappresenta l'ultimo giorno di permanenza in servizio.
5. La misura del 60 per cento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, si intende quale base di calcolo dell'indennità di buonuscita di cui agli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e va rapportata all'80 per cento. Analoga percentualizzazione va operata per i trattamenti di fine servizio del personale già iscritto all'Ipost ed al personale delle Ferrovie il cui trattamento è disciplinato dall'articolo 14 della legge 829 del 1973.
Compensazioni DS.
27. 019. Cordoni, Innocenti, Nigra, Motta, Gasperoni, Guerzoni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
1. Le attività particolarmente usuranti individuate nella Tabella A di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, sono integrate come segue: «lavori svolti in impianti industriali a ciclo continuo situati nell'ambito di zone classificate ad alto rischio ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche».
Compensazioni DS-L'Ulivo.
27. 01. Maurandi, Cabras, Carboni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
1. Le attività particolarmente usuranti individuate nella Tabella A di cui al comma 2 dell'articolo i del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, sono integrate come segue: «lavori svolti in impianti industriali a ciclo continuo situati nell'ambito di zone classificate ad alto rischio ambientale ai sensi
della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche».
E, di conseguenza, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2003: - 37.500;
2004: - 37.500;
2005: - 37.500.
27. 02. Maurandi, Cabras, Carboni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
1. Le somme corrisposte dall'INAIL ai sensi del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a titolo di rendita, assegno o indennità per la loro natura risarcitoria non costituiscono reddito. Tali somme sono pertanto irrilevanti ai fini fiscali previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici ed assistenziali.
Compensazioni Ulivo.
27. 032. Battaglia, Cordoni, Delbono, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Motta, Buffo, Nigra.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 68/99 viene concesso per ulteriori 12 mesi con decorrenza 13 settembre 2002.
Compensazioni Ulivo.
27. 031. Duilio, Gasperoni, Cordoni, Delbono, Battaglia, Gasperoni, Carbonella, Motta, Buffo, Nigra, Sciacca, Camo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il trattamento di reversibilità previsto in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi di guerra è riconosciuto, in assenza degli aventi titolo, a quel familiare o ad altra persona convivente che dimostri di aver provveduto negli ultimi tre anni, all'assistenza del grande invalido.
2. L'importo dell'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 come sostituito dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è elevato dal 50 per cento al 55 per cento dal 1o gennaio 2003 e dal 55 per cento al 60 per cento dal 1o gennaio 2004 degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido.
3. Alla vedova e agli orfani del pensionato di guerra riconosciuto grande invalido ai sensi dell'articolo 14 dei decreto del Presidente della Repubblica 23/12/1978, n. 915, deceduto successivamente al 1o gennaio 2004 spetta per un anno in sostituzione del trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente, un trattamento speciale di importo pari a quello complessivo del dante causa al momento del decesso, compresi i relativi assegni accessori eccetto l'assegno di superinvalidità
di cui all'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 236, qualunque sia stata la causa dei decesso.
4. Decorso tale periodo ai soggetti di cui ai comma precedente è riconosciuto in aggiunta all'assegno supplementare e ai trattamento di tabella G un assegno speciale pari al 60 per cento della tabella C nonché dell'assegno per cumulo per due superinvalidità contemplate nei primi quattro comuni della tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido.
Compensazioni Ulivo.
27. 037. Guerzoni, Delbono, Cordoni, Battaglia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
1. Al quinto comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, le parole: «il trattamento di minore importo» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento di maggiore importo».
2. Al sesto comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, le parole: «l'ente che eroga il trattamento di minore importo» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente che eroga il trattamento di maggiore importo».
27. 073.La XII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Sostituire il comma 1 con il presente:
1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dagli stanziamenti previsti per gli interventi comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni e dall'importo dei premi delle lotterie nazionali non riscossi dagli aventi diritto entro i termini previsti dall'articolo 18 del regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. A tal fine il secondo comma dell'articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, e il comma 3 dell'articolo 29-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono abrogati. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.
* 28. 2.Cuccu.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, successive modificazioni dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo disciplinati da altre disposizioni e dall'importo dei premi delle lotterie nazionali non riscossi dagli aventi diritto entro termini previsti dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. A tal fine il secondo comma dell'articolo 21 d regolamento di cui al decreto del Presi dente
della Repubblica 20 novembre 194, n. 1677, e successive modificazioni e comma 3 dell'articolo 29-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono abrogati. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.
* 28. 37.La XII Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Il comma primo dell'articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40 recante «Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli Enti privati gestori di attività formative» viene così sostituito: «Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, determinate in euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2003, fanno carico al Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236».
Seguono compensazioni del gruppo UDC.
28. 3. Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il comma primo dell'articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40 recante «Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli Enti privati gestori di attività formative» viene così sostituito: «Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, determinate in Euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2003, fanno carico al Fondo di Rotazione per la Formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236».
Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
28. 38. Morgando, Giovanni Bianchi, Lucà, Meduri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Aggiungere alla fine il seguente comma:
6. Fermo restando quando previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, la durata della sperimentazione di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo, è prorogata fino al 31 dicembre 2003.
28. 4. Carrara, Grimaldi.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Dopo il comma 5 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, di cui al Decreto Legislativo marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente:
5-bis. I benefici di cui al comma 5 sono estesi alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la scomparsa, ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi nel caso di situazioni che comportano un impegno del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza di bambini di età compresa fra O e 8 anni affetti dalle patologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 luglio 2000, n. 278.
Segue compensazione gruppo Lega NP n. 1, 3, 5, 6, 8, 9.
28. 33. Ercole, Cè, Francesca Martini, Didonè, Dario Galli, Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
1. In caso di violazione degli obblighi di mantenimento di cui all'articolo 155 del codice civile, il Giudice della causa ancora pendente oppure, qualora non vi sia causa in corso, il Tribunale adito nelle forme di cui all'articolo 710 codice di procedura civile, provvede con Decreto che costituisce titolo per l'azione esecutiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 148 terzo comma e seguenti. Nelle more dell'azione esecutiva, al genitore avente diritto è erogato un assegno alimentare, pari a euro 200 mensili.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un Fondo di Garanzia per gli obblighi di mantenimento, di seguito denominato «Fondo», la cui gestione è affidata all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) con separata contabilità.
3. Il Fondo, che ha una dotazione pari a 120 milioni di euro, è destinato ad anticipare - fino a concorrenza delle risorse disponibili - un assegno di mantenimento pari a 200 euro mensili, a favore del coniuge cui il Tribunale abbia attribuito il diritto al sostentamento economico, surrogandosi nei diritti di quest'ultimo verso gli obbligati per una somma equivalente all'assegno aumentata degli interessi legali per il periodo di attribuzione.
Conseguentemente compensazioni DS.
28. 014. Magnolfi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
1. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 25 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.
b) Il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sotto indicati:
a) Titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a) della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) Appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Compensazioni Ulivo.
28. 018. Cordoni, Delbono, Innocenti, Motta, Carbonella, Squeglia, Gasperoni, Buffo, Trupia, Guerzoni, Camo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003 è istituito il Fondo di rotazione per Enti non profit. Possono accedervi i soggetti del terzo settore definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 articolo 1, lettera b) che, avendo vinto una gara o avendo avuto in affidamento la gestione di un progetto, attività o servizio da parte di un Ente pubblico, abbiano la necessità di avvalersi di un anticipazione sull'erogazione del finanziamento.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce una Commissione che amministri il Fondo ove sono rappresentati, con pari dignità, i rappresentanti degli Enti conferenti e i rappresentanti del Forum del Terzo Settore definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, lettera b).
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, si fa carico il Fondo nazionale per le Fondazioni Bancarie, Regioni, Province e Comuni, in misura da stabilire con apposito regolamento emanato dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
28. 020.Bolognesi.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
1. Al fine di istituire entro l'anno 2004 almeno una nuova unità spinale in ogni regione, nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si propone di istituire un Fondo speciale per la realizzazione di unità spinali.
2. Per il finanziamento del Fondo speciale per la realizzazione di unità spinali è autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro.
Conseguentemente alla Tabella A, all'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2003: - 20 milioni di euro;
2004: - 20 milioni di euro;
2005: - 20 milioni di euro.
28. 021. Bolognesi, Battaglia, Bogi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003 è istituito il Fondo speciale di solidarietà alle famiglie per l'adozione internazionale. Possono accedervi tutte le coppie che producano la documentazione da parte dell'Ente
autorizzato dell'avvenuto abbinamento per l'adozione di minori stranieri, secondo le procedure previste dalle leggi n. 184 del 1983 e successive modificazioni. Il Fondo servirà per anticipare almeno il 50 per cento delle spese sostenute.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanare di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e di intesa con la Commissione per le adozioni internazionali entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con apposito regolamento le modalità di accesso al fondo, i tempi di erogazione e di rimborso del finanziamento da parte delle coppie.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, si fa carico il Fondo nazionale per le Politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre n. 328.
Conseguentemente variare la Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze per gli importi dovuti.
28. 022. Bolognesi, Battaglia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
1. Per l'anno 2003, con riferimento ai figli nati nello stesso anno, ai nuclei familiari composti da entrambi i coniugi residenti in Italia da almeno cinque anni, con reddito non superiore a 36.000 euro, è concesso un assegno pari a 1.000 euro.
Seguono compensazioni Lega Nord Padania n. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9.
28. 025.Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
1. Per l'anno 2003, con riferimento ai figli nati nello stesso anno, ai nuclei familiari composti da entrambi i coniugi residenti in Italia da almeno cinque anni, con reddito non superiore a 36.000 euro, è concesso un assegno pari a 1.000 euro per l'acquisto di prodotti di prima necessità per l'infanzia.
Seguono compensazioni Lega Nord Padania n. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9.
28. 026.Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
1. Per l'anno 2003, con riferimento ai figli nati nello stesso anno, ai nuclei familiari composti da entrambi i coniugi residenti in Italia da almeno 5 anni, con reddito non superiore a 36.000 euro, è concesso un assegno pari a 1.000 euro per l'acquisto di prodotti di prima necessità per l'infanzia.
2. A tal fine è destinata una somma di 200 milioni di euro del fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni.
Seguono compensazioni Lega Nord Padania 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9.
28. 028. Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo per il
finanziamento di iniziative finalizzate alla partecipazione dei lavoratori ai risultati dell'impresa.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1.
Compensazione gruppo AN.
28. 029.Briguglio.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Al fine di realizzare una maggiore sicurezza nei trasporti dei passeggeri, viene istituita una commissione presso il Ministero degli interni che promuove un piano nazionale di sicurezza per i trasporti ferroviari, marittimi ed aerei.
Altresì viene istituito un fondo di 2 milioni di euro per esentare, esclusivamente nel trasporto ferroviario, le Forze dell'Ordine dal pagamento del biglietto per assicurare maggiore sicurezza ai passeggeri.
Seguono compensazioni del gruppo AN.
28. 030.Ascierto.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti recanti norme volte a riordinare il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, regolato dalla legge n. 903 del 22 dicembre 1973. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione, compatibilmente con lo status dei ministri di culto, con le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, in materia di riscatto, ricongiunzione, totalizzazione di periodi contributivi, contribuzione figurativa, contribuzione volontaria, decorrenza e cumulo dei trattamenti pensionistici, pensioni supplementari;
b) adeguamento della terminologia adottata dalle disposizioni relative al clero cattolico a quella corrispondente al nuovo Codice di diritto canonico.
28. 024. Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
1. Le imprese limitatamente agli stabilimenti con più di 250 dipendenti al 1o ottobre 2002, devono procedere alla istituzione di almeno un asilo nido aziendale entro il 31 dicembre 2003.
2. Limitatamente a tale intervento, l'incentivo previsto dall'articolo 4 della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 è prorogato per un periodo di imposta.
3. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il pagamento di un contributo pari al 2 per cento annuo sul costo del lavoro a titolo di solidarietà al comune, dove ha sede lo stabilimento finalizzato alla gestione o alla costruzione di asili nido.
Seguono compensazioni del gruppo LNP.
28. 027. Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:
1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2002: - 20.000;
2003: - 15.000.
28. 019. Cordoni, Delbono, Battaglia, Gasperoni, Innocenti, Duilio, Squeglia, Motta, Trupia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
1. I datori di lavoro che stipulano, con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, contratti collettivi di solidarietà che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, per un periodo non superiore ai 24 mesi, per ciascun lavoratore interessato da una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento dello stesso.
3. L'entità della riduzione è pari al 30 per cento della contribuzione dovuta ed è elevata al 35 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.
4. Ai lavoratori interessati dai contratti di solidarietà di cui al comma 1 è il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 5 del presente articolo.
5. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale è determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
6. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 5 è riconosciuto come utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento di supplemento di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della contabilità separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.
7. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative
alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni.
8. L'articolo 1 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984, e l'articolo 6 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608 del 1996, sono abrogati.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 4, Tabella D ivi allegata, nella rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti modifiche:
Decreto-legge n. 148 del 1993, articolo 1, comma 7:
2003: + 150.000;
2004: + 100.000;
2005: + 100.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
28. 032. Morgando, Duilio, Gerardo Bianco, Delbono, De Franciscis.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
1. La disposizione di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di obblighi contributivi, deve essere interpretata nel senso che, le imprese operanti nel settore agricolo, che hanno recepito entro il 30 giugno 2001 i contratti di riallineamento regolati dall'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, possono regolarizzare gli obblighi contributivi accertati ed imposti dagli Enti previdenziali, relativi e ai lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti di riallineamento. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996 e successive modificazioni, è calcolato nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo.
2. La misura degli obblighi contributivi, determinata ai sensi del precedente comma 1 si applica anche ai crediti ivi compresi gli accessori per interessi in sanzioni e le somme aggiuntive, oggetto della cessione di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 488 e successive modificazioni, ancorché iscritti al ruolo per la riscossione ovvero oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione.
29. 0. 1.Bruno.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:
1. A decorrere dall'anno 2003:
a) è soppressa in applicazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal «Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione» del 22 dicembre 1998, la contribuzione per maternità a carico dei datori di lavoro;
b) è riconosciuto ai datori di lavoro, sempre in attuazione del programma richiamato alla lettera a), l'esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla gestione prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Ovvero, in via subordinata, con il seguente testo:
1. A decorrere dall'anno 2003:
a) è soppressa, in applicazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal «Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione» del 22 dicembre 1998, la contribuzione per maternità a carico dei datori di lavoro;
b) è riconosciuto ai datori di lavoro, sempre in attuazione del programma richiamato alla lettera a), un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla gestione prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, pari a 0,8 punti percentuali.
29. 02. Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Verdini, Verro.
Inammissibile per estraneità di materia.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente:
1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2003, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite dell'80 per cento, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.
Conseguentemente alla tabella A, alla voce del Ministero dell'economia e delle finanze, il relativo importo per l'anno 2003 è ridotto di 60 milioni di euro.
29. 04. Mondello, Nan, Biondi, Parodi, Crosetto.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 29, è inserito il seguente:
1. Per l'anno 2003 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone ed attua un Piano edilizio straordinario per la realizzazione di impianti per lo sport giovanile, da ubicare nelle scuole del servizio scolastico nazionale e nelle zone periferiche delle aree metropolitane, in ragione di un nuovo impianto ogni 200 mila abitanti.
2. Tali impianti dovranno essere costituiti prevalentemente da piscine e piste da corsa, nonché campi di atletica leggera, pallavolo, tennis e pallacanestro ed essere destinate ad attività sportive giovanili.
3. Il piano di cui al comma i dovrà prevedere la realizzazione di opere per l'importo complessivo di 60 milioni di euro, da predisporre entro il 31 marzo 2003 e realizzare entro il 30 giugno 2004.
4. Le opere realizzate in base al presente articolo sono successivamente affidate in gestione agli enti locali e territoriali competenti, in applicazione della normativa vigente.
Conseguentemente, all'articolo 36, al comma 2, le parole: un miliardo di euro, sono sostituite dalle seguenti: 940 milioni di euro.
29. 08. Mazzuca.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 29, è inserito il seguente:
1. Per l'anno 2003 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone
ed attua un Piano edilizio straordinario per la realizzazione di asili nido, da ubicare nelle zone periferiche delle aree metropolitane, in ragione di un nuovo edificio ogni 200 mila abitanti.
2. Il piano di cui al comma i dovrà prevedere la realizzazione di opere per l'importo complessivo di 60 milioni di euro, da predisporre entro il 31 marzo 2003 e realizzare entro il 30 giugno 2004.
3. Le opere realizzate in base al presente articolo sono successivamente affidate in gestione agli enti locali e territoriali competenti, in applicazione della normativa vigente.
Conseguentemente, all'articolo 36, al comma 2, le parole: un miliardo di euro, sono sostituite dalle seguenti: 940 milioni di euro.
29. 09.Mazzucca.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 29, è inserito il seguente:
1. Ai fini della progressione di carriera e del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente alle qualifiche funzionali dalla settima alla nona e alle qualifiche dirigenziali, limitatamente ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente della Repubblica del 19 febbraio 1992, emanato in attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso, nonché del personale del ruolo amministrativo ad esaurimento della medesima Amministrazione penitenziaria, sono riviste le qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile, prevedendo all'interno di ciascuna di esse la specificazione del particolare settore dell'amministrazione al quale il personale è preposto (direzione di istituto penitenziario, di centro di servizio sociale per adulti, di ospedale psichiatrico giudiziario) e la loro convergenza in un unico livello dirigenziale apicale.
2. L'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria avviene esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno.
3. Sulla base di criteri obiettivi, definiti con successivo decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede all'avanzamento di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione degli incarichi espletati, delle responsabilità assunte, dei percorsi di formazione seguiti. In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2003: - 4.000;
2004: - 4.000;
2005: - 4.000.
29. 016. Buemi.
Inammissibile per estraneità di materia.
All'articolo 29, aggiungere il seguente:
1. Il comma 15, dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n 84, come modificato dalla legge 20 giugno 2000, n. 186 è soppresso e modificato dal seguente:
«15. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dispone, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente legge, interventi, anche in deroga alle norme relative al trattamento di integrazione salariale ordinaria, al fine di retribuire le giornate di mancato avviamento dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo».
2. Al fine di completare la riforma del lavoro portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge interventi, anche in deroga alle norme inerenti i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità finalizzati alla ricollocazione e/o riconversione dei lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni operanti in quei porti nei quali, nei 24 mesi precedenti alla approvazione della presente legge, la media mensile delle giornate lavorate sia stata inferiore a cinque. I predetti Ministeri, con il concorso delle Regioni, degli Enti locali e delle Autorità Portuali e Marittime interessate, adotteranno iniziative volte alla riconversione delle attività svolte dalle citate imprese ex articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n 84, con Particolare riferimento ad attività inerenti i porti turistici, le attività di servizio e commerciali. Saranno inoltre adottati provvedimenti volti a favorire la ricollocazione dei lavoratori presso imprese portuali dei porti viciniori entro comunque il limite di 200 chilometri.
3. È autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 15 milioni di euro per l'anno 2003, di 15 milioni di euro per l'anno 2004 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per i maggiori oneri derivanti dall'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modificazioni. È autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 4,5 milioni di euro per l'anno 2003, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per i maggiori oneri derivanti dal comma 2.
Compensazione Gruppo DS-L'Ulivo.
29. 017. Duca, Mazzarello, Raffaldini, Albonetti, Panattoni, Adduce, De Luca, Tidei, Susini, Rognoni, Pasetto, Di Gioia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 29, è inserito il seguente:
1. La pena della reclusione nonché quella dell'arresto, anche se costituente residuo di maggior pena, non superiore a sei mesi, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, prevedendo contestualmente l'affidamento del condannato al servizio sociale da svolgersi all'interno dell'istituto di pena al fine di compiere una attività lavorativa di utilità per l'istituto stesso o per i soggetti in esso detenuti. L'affidamento in prova può essere finalizzato anche allo svolgimento di un programma di recupero dallo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza.
2. Il compenso dell'attività lavorativa di cui al comma i è posto a carico dell'ente, dell'associazione, della cooperativa o del privato al quale, nell'istituto di pena, è affidata la gestione dei servizi nel cui ambito rientra l'attività lavorativa stessa. Tali soggetti hanno l'obbligo di avvalersi dei condannati affidati in prova ai sensi del comma 1.
3. L'affidamento in prova di cui al comma là disposto mediante emissione da parte del pubblico ministero dell'ordine di esecuzione, senza procedere alla previa osservazione in istituto. Gli atti sono trasmessi senza ritardo al tribunale di sorveglianza competente e contestualmente è sospesa l'esecuzione della pena.
4. L'ordine di esecuzione del decreto di sospensione è notificato al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione
o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro dieci giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle ulteriori misure alternative alla detenzione di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
5. Il termine per la presentazione dell'istanza di cui al comma 4 è ridotto alla metà qualora il condannato si trovi detenuto o agli arresti domiciliari.
6. È data informazione, mediante l'avviso di cui al comma 3, che ove non siano presentate l'istanza nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma i, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, l'esecuzione della pena avrà luogo con le modalità di cui al comma 1.
7. L'affidamento di cui al comma 1 è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della medesima misura.
29. 018. Mario Pepe.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:
1. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, è elevato a 154, 37 euro per 13 mensilità.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze:
2003: - 50.000;
2004: - 38.000;
2005: - 25.000.
e alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate)
2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
2005: - 50.000.
Compensazione l'Ulivo.
29. 019.Lucà, Battaglia, Turco, Zanotti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:
All'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni aggiungere il seguente comma:
6. A far data dal 1o gennaio 2003, fuori dal numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i casi di ristrutturazione e riorganizzazione in presenza di crisi aziendale possono accedere, anche per le situazioni di crisi aziendale già in essere, alla anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia anche quei giornalisti che, a prescindere dall'età anagrafica, abbiano totalizzato presso il solo INPGI o presso l'INPGI e altri Istituti previdenziali, o che totalizzeranno nel periodo di vigenza della crisi aziendale, almeno 28 (ventotto) anni di contributi effettivamente versati e/o accreditati figurativamente per qualsiasi ragione, compresi quelli per periodi di cassa integrazione e/o disoccupazione. Possono accedere alla anticipata liquidazione di vecchiaia anche quei giornalisti
che, a prescindere dall'età anagrafica, siano stati riconosciuti invalidi civili con una percentuale pari o superiore al 74 per cento e che abbiano già totalizzato almeno venticinque anni di anzianità contributiva. L'accesso alla anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia avviene su domanda all'INPGI, integrata con le notizie e/o le documentazioni necessarie all'Istituto per istruire le pratiche. Le aziende integreranno a loro volta le documentazioni su richiesta dell'INPGI per le parti di loro competenza. I diritti possono essere esercitati dai giornalisti nell'arco di tutto il periodo di vigenza dello stato di crisi aziendale. Ai giornalisti che richiederanno l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia in base al presente articolo saranno riconosciuti tutti i benefici previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, con la sola esclusione dell'accreditamento di contributi figurativi in aggiunta a quelli, effettivi e/o figurativi, già totalizzati dai predetti nelle rispettive posizioni contributive. Ai giornalisti di cui al presente articolo, che risultino in servizio al momento della presentazione della domanda da parte dell'azienda per l'ammissione allo stato di crisi, si applicano anche tutte le agevolazioni e le incentivazioni previste dall'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e successive modificazioni senza il vincolo dell'anzianità aziendale di almeno cinque anni di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 62 del 2001. I benefici previsti dal presente comma restano in vigore fino al 31 dicembre 2005.
29. 024.Aracu.
Inammissibile per estraneità di materia.
Sostituire l'articolo 30 con il seguente:
1. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro della Salute, in base all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, predispone con proprio decreto, di concerto con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, l'individuazione delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza approvati per il 2002 che possono essere poste a carico dei fondi integrativi regionali dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché i requisiti, i criteri e le modalità di vigilanza e di scioglimento dei soggetti erogatori dei fondi medesimi. Possono essere poste a carico dei fondi integrativi regionali del Servizio Sanitario Nazionale le prestazioni individuate ai commi 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni:
a) cicli di assistenza termale non inclusi fra quelli assicurati dai Livelli Essenziali di Assistenza nonché le spese di viaggio e di soggiorno presso le località termali per l'effettuazioni delle cure;
b) le prestazioni di assistenza odontoiatrica non incluse fra quelle individuate dal Decreto Ministeriale del 22 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le prestazioni incluse tra quelle di cui allo stesso decreto che comportano l'applicazione di protesi o apparecchi odontoiatrici;
c) fatti salvi gli effetti modificativi derivanti dall'atto di indirizzo e coordinamento per l'integrazione sociosanitaria previsto dall'articolo 3-septies, comma 3 del decreto legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere poste a carico dei fondi tutte le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e quelle sociali a rilevanza sanitaria per la quota posta a carico dell'assistito;
d) le prestazioni di medicina non convenzionale relative agli ambiti di seguito indicati: agopuntura, fitoterapia, omeopatia, medicina antroposofica, chiropratica, osteopatia, ajurveda; fino all'emanazione della disciplina sulle modalità di erogazione delle prestazioni di medicina non convenzionale ed alla istituzione di appositi albi o registri di abilitazione, le
prestazioni di cui al presente punto d) possono essere erogate da strutture e professionisti in possesso di laurea in medicina e chirurgia o di titolo di abilitazione professionale riconosciuto idoneo dall'ordinamento italiano o che comunque operino sotto la direzione e responsabilità di soggetti abilitati;
e) le prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria per la parte che non sia a carico delle regioni in base alla normativa vigente;
f) gli oneri sostenuti dai cittadini per le visite occasionali e per le prestazioni libero professionali rese dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta ai sensi dell'articolo 8 comma i lettera c) del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni contenute negli accordi sottoscritti per il rinnovo del rapporto convenzionale relativo ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta;
g) le prestazioni assistenziali che il cittadino, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 595 del 1985 e dei relativi provvedimenti attuativi ha diritto di ottenere presso centri di altissima specializzazione all'estero limitatamente alla quota non coperta dal Servizio Sanitario Nazionale.
30. 115. Labate, Zanella, D'Antona, Capitelli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Sopprimere il comma 1.
*30. 36. Losurdo, Catanoso, Migliori, Raisi, Ascierto, Maggi, Saglia, Villani Miglietta, Mazzocchi, Lamorte, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Geraci, Franz, Foti, Bornacin, Buontempo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dai regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.
** 30. 39.Savo, Patria.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti
a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.
** 30. 38.Paroli, Fontana, Milanato.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16 della 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000 n. 323.
** 30. 154.Scaltritti, Marras, Zama.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta
attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 24 ottobre 2000 n. 323.
** 30. 161.Alberto Giorgetti, Lisi, Castellani, Ascierto, Ramponi, Landi di Chiavenna.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 328, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il piano di effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.
** 30. 37.Losurdo, Catanoso, Migliori, Raisi, Ascierto, Maggi, Saglia, Villani Miglietta, Mazzocchi, Lamorte, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Geraci, Franz, Foti, Bornacin, Buontempo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000 n. 323.
** 30. 35.Di Teodoro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio,
degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000 n. 323.
** 30. 30. Geraci.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000 n. 323.
** 30. 17.Paniz.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000 n. 323.
** 30. 15.Perlini.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000 n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000 n. 323.
** 30. 6.Blasi, Crosetto, Zorzato, Alfano, Marinello, Gaspare Giudice, Verro, Verdini, Scherini, Patria, Milanato, Antonio Leone, Strabella, Bianchi, Mauro, Licastro Scardino, Dell'Anna, Lupi, Ferro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
All'articolo 30, sostituire il comma 1, con i seguenti:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2003 i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro».
«2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
Conseguentemente all'articolo 45, comma 1, tabella A, la voce Ministero della Salute è ridotta del seguente importo:
2003: - 6.000;
2004: - 6.000;
2005: - 6.000.
30. 72. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati
dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.
Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero Economia e Finanze apportare le seguenti modificazioni:
2003: - 20.000;
2004: - 20.000;
2005: - 20.000.
30. 13.Milioto.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
* 30. 185. La XII Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione
delle misure di contenimento della spesa predetta.
* 30. 163.Alberto Giorgetti, Castellani, Ascierto, Lisi, Giulio Conti, Gianni Mancuso.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000 n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000 n. 323.
* 30. 5.Patria, Pagliarini.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000 n. 323.
* 30. 7.Blasi, Crosetto, Zorzato, Alfano, Marinello, Gaspare Giudice, Verro, Verdini, Scherini, Patria, Milanato, Antonio Leone, Strabella, Bianchi, Mauro, Licastro Scardino, Dell'Anna, Lupi, Ferro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal
regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 70 euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000 n. 323.
30. 8.Blasi, Crosetto, Zorzato, Alfano, Marinello, Gaspare Giudice, Verro, Verdini, Scherini, Milanato, Tradella, Zanetta, Campa, Mauro, Licastro Scardino, Dell'Anna, Antonio Leone, Lupi, Ferro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, di quelli individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro.
Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2003: - 18.000;
2004: - 18.000;
2005: - 18.000.
30. 23.Moroni, Nicolosi.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal Regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di Euro 70,00.
30. 9.Palumbo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge n. 97 del 31 gennaio 1994, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni montani di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 97 del 31 gennaio 1994.
30. 181. La XII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 2, inserire il seguente periodo:
2-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c) della legge n. 97 del 31 gennaio 1994, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni montani di cui all'articolo 1, comma 3 della medesima legge n. 97 del 31 gennaio 1994».
Seguono compensazioni L.N.P. da 1 a 9.
30. 116.Caparini, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Sopprimere il comma 4.
* 30. 166.Alberto Giorgetti, Lisi, Ghiglia, Delmastro delle Vedove, Giulio Conti, Castellani.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sopprimere il comma 4.
* 30. 180.La XII Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «7 per cento»; le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 0 per cento«; le parole 12,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 3 per cento«.
30. 165. Alberto Giorgetti, Lisi, Gianni Mancuso, Castellani, Ghiglia, Delmastro delle Vedove, Giulio Conti.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis. Il comma 1 dell'articolo 104 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alla condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, sentiti l'azienda sanitaria locale e l'ordine dei farmacisti competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi.
4-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 104 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
2-bis. I comuni, quando oggettive esigenze di uniformità dell'assistenza farmaceutica legate ad incrementi abitativi in frazioni sprovviste di farmacie lo richiedono, possono concedere, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed al criterio della distanza di cui al comma 1, sentiti l'azienda sanitaria locale e l'ordine dei farmacisti competenti per territorio, l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie nel proprio territorio.
30. 119. Guido Rossi, Ercole.
Inammissibile per estraneità di materia.
Sopprimere il comma 7.
30. 164. Alberto Giorgetti, Giulio Conti, Castellani.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Continua ad operare nell'esercizio finanziario 2003 la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
* 30. 32. Zorzato, Crosetto, Minoli, Blasi, Casero, Saro, Savo, Giudice, Tarantino, Gioacchino Alfano.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Continua ad operare nell'esercizio finanziario 2003 la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
* 30. 159. Alberto Giorgetti, Giulio Conti.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
Fino al 31 dicembre 2003 continua ad operare la riduzione di cui al comma 1,dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
30. 20. Blasi, Crosetto, Zorzato, Alfano, Verdini, Verro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 7, dopo le parole: continua ad operare, inserire le seguenti: nell'esercizio finanziario 2003.
30. 117. Ercole, Martini, Polledri, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 7, dopo le parole: continua ad operare, inserire le seguenti: anche nell'esercizio finanziario 2003.
30. 178. La XII Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
8. È concesso un contributo straordinario alla Regione Lombardia di 10 milioni di euro nel 2003 e 15 milioni di euro per ciascuno degli armi 2004 e 2005 finalizzato alla realizzazione del nuovo Ospedale di Como.
Conseguentemente, alla Tabella B (articolo 45 comma 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e Finanze è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
30. 155. Taborelli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
8. È concesso un contributo straordinario alla Regione Lombardia di 10 milioni di euro nel 2003 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 finalizzato alla realizzazione del nuovo ospedale provinciale di Como.
Conseguentemente, alla Tabella B (Art. 45) voce Ministero dell'Economia e Finanze apportare le seguenti modificazioni:
2003: - 20.000;
2004: - 20.000;
2005: - 20.000;
30. 1. Butti, Rizzi, Taborelli, Volontà, Palmieri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. Le disposizioni previste al comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502, riguardanti il personale sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, sono abrogate. Il rapporto di lavoro del personale interessato sarà regolamentato da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
30. 10. Palumbo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le aziende sanitarie locali che alienano beni immobili o cedono altri diritti reali su beni immobili loro trasferiti dai comuni in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, sono tenute a reinvestirne i proventi nell'ambito del comune dal cui patrimonio i beni sono stati trasferiti.
30. 18. Benedetti Valentini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere:
«In caso di decesso dell'assistito la revoca dall'elenco del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta può essere operata d'ufficio su indicazione dell'anagrafe o su certificazione del medico convenzionato nel cui elenco è iscritto. In entrambi i casi l'Azienda è tenuta a comunicare al medico interessato la revoca per decesso entro un anno dall'evento. Gli effetti economici della revoca, che decorrono di norma dal giorno del decesso, non possono essere estesi a più di dodici mesi antecedenti il giorno della comunicazione dell'Azienda al medico».
30. 28. Parodi, Luigi Pepe.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere:
Al comma 2 dell'articolo 70 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 il primo periodo è sostituito dal seguente: «nelle ipotesi in cui provvedimenti della Commissione unica del farmaco stabiliscano che determinati medicinali sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate in »note« a tal fine approvate dalla stessa Commissione, i medicinali ai quali si applicano le »note« predette non sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale se il medico prescrittore non appone al lato del nome del farmaco prescritto l'indicazione del »nota« di riferimento».
30. 29. Parodi, Luigi Pepe.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le Regioni e le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano la presenza di hospices, ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito in legge, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1999, n. 39 ed un'adeguata organizzazione di assistenza domiciliare integrata.
Conseguentemente compensazioni Gruppi Misto-Comunisti italiani.
30. 52. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le Regioni e le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano anche attraverso appositi fondi del Servizio sanitario nazionale ai pazienti stomizzati, a titolo completamente gratuito, tutti gli interventi preventivi curativi e riabilitativi necessari, connessi alla loro patologia e invalidità.
30. 53. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
8. Al fine di dare piena attuazione al progetto obiettivo di tutela della salute mentale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999 nonché di assicurare i livelli essenziali di assistenza in materia di cure psichiatriche le Regioni destinano una quota del Fondo loro attribuito in misura del 6 per cento.
30. 142. Bolognesi, Cossutta, Bindi, Zanella, Turco, Mosella, Burtone, D'Antona, Lumia, Battaglia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, in occasione del riparto del Fondo Sanitario nazionale, le quote spettanti alle regioni devono garantire l'adeguata copertura del Progetto Obiettivo di tutela della Salute mentale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1999.
* 30. 59. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
8. Nell'ambito della Conferenza Stato Regioni, in occasione del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, le quote spettanti alle regioni devono garantire l'adeguata copertura del Progetto Obiettivo di tutela della salute mentale approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1999.
* 30. 171. La XII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale ed al fine di assicurare alle regioni e province autonome adeguate risorse per lo svolgimento delle funzioni sanitarie negli istituti penitenziari, è disposto con decreto del Ministro della salute uno stanziamento aggiuntivo di 50 milioni di euro, destinato al finanziamento del progetto obbiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario.
Compensazione gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
30. 87. Ruggeri, Molinari, Meduri, Lettieri, Burtone.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale ed al fine di assicurare alle regioni e province autonome adeguate risorse per lo svolgimento delle funzioni sanitarie negli istituti penitenziari, è disposto con decreto del Ministro della salute uno stanziamento aggiuntivo di 50 milioni di euro, destinato al finanziamento del progetto obbiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
30. 67. Ruggeri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Al termine del comma 5 dell'articolo 50, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: »I liberi professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, possono portare in detrazione tutte le spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di Educazione Medica Continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni«».
Segue compensazione gruppo Misto-Verdi.
30. 76. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina, istituite presso le università degli studi, a decorrere dall'anno accademico 1982-1983 sino all'anno accademico 1990-1991, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato domanda per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a 7 mila euro. Non sono dovuti interessi legali né importi per rivalutazione monetaria.
7-ter. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:
a) frequenza di un corso di specializzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso stesso;
b) impegno di servizio a tempo pieno o a tempo ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o dalla relativa autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere presentata l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, lo scaglionamento dei relativi pagamenti, le modalità di inoltro delle istanze nonché dei controlli da effettuare sulle stesse, prevedendo, comunque, controlli a campione non inferiori al 10 per cento del totale delle istanze pervenute.
7-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 7-bis), 7-ter) e 7-quater), pari a 4 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
7-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) si impegna a garantire al personale medico, titolare di incarico per l'esecuzione di visite mediche, che risulti in servizio presso lo stesso istituto ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il trattamento normativo ed economico previsto per i medici del servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali (ASL), ai sensi dell'articolo 48 dello legge 23 dicembre 1978, n. 833.
30. 014. Paolo Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per far fronte agli oneri, recati da Titolo VI del decreto legislativo 17/08/1999 n. 368 è costituito un apposito «Fondo per il finanziamento per la formazione dei medici specializzandi» nello stato di previsione delle spese del Ministero della Salute con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per l'anno 2003 e di 200 milioni di euro a decorre dall'anno 2004.
30. 015. Paolo Russo.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Per l'attuazione della legge 368/1999, al fine di attivare i contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi, è prevista per ciascun anno 2003, 2004, 2005 una quota pari a 130 milioni di euro come risorsa aggiuntiva al Fondo SSN di parte corrente.
Conseguentemente apportare alla Tab. A, voce Ministero della salute, le seguenti variazioni:
2003: + 39.000;
2004: + 39.000;
2005: + 39.000;
e alla Tab. A del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2003: - 39.000;
2004: - 39.000;
2005: - 39.000.
30. 33. Di Virgilio, Massidda, Baiamonte, Minoli Rota, Caminiti, Borriello, Stagno d'Alcontres, Muratori, Mario Pepe, Moroni.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
8. Al fine di far fronte all'emergenza infermieristica, nei limiti delle risorse attribuite, il Ministro della Salute di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e l'Università, previa verifica nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 marzo 2003, ridetermina il fabbisogno formativo di personale infermieristico fissando, a partire dall'anno accademico 2003-2004 in almeno 15.000 unità i posti di corso di laurea in scienze infermieristiche, garantendo la possibilità di individuare degli iscritti ad una facoltà che abbia raggiunto la capienza numerica di poter accedere ad altre facoltà con carenza di iscritti. Su richiesta delle regioni e con apposita convenzione da stipularsi con le sedi universitarie, per gli allievi dell'ultimo anno di corso di laurea in scienze infermieristiche è possibile stipulare contratti di formazione lavoro aventi valore di tirocinio.
* 30. 136. Battaglia, Cossutta, Zanella, Bindi, Labate, D'Antona, Zanotti, Petrella, Fioroni, Burtone, Mosella, Meduri, Molinari.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
7-bis. Al fine di far fronte all'emergenza infermieristica, nei limiti delle risorse il Ministro della salute di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e l'università, previa verifica nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, entro il 31
marzo 2003, ridetermina il fabbisogno formativo di personale infermieristico fissando, a partire dall'anno accademico 2003-2004 in almeno 15.000 unità di posti di corso di laurea in scienze infermieristiche, garantendo la possibilità di individuare degli iscritti ad una facoltà che abbia raggiunto la capienza numerica di poter accedere ad altre facoltà con carenza di iscritti. Su richiesta delle regioni e con apposita convenzione da stipularsi con le sedi universitarie, per gli allievi dell'ultimo anno di corso di laurea in scienza infermieristiche è possibile stipulare contatti di formazione lavoro aventi valore di tirocinio.
* 30. 57. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di valorizzare le proprie risorse di personale infermieristico, le aziende sanitarie autorizzano gli infermieri e le ostetriche a svolgere prestazioni libero professionali al di fuori dell'impegno di servizio, con oneri a carico degli assistiti. L'attività libero professionale è svolta prevalentemente per assicurare la funzionalità delle strutture e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle istituzioni e organismi a scopo non lucrativo, nonché la continuità dell'assistenza sanitaria ai dimessi dalle strutture di ricovero e l'assistenza domiciliare. L'azienda disciplina le forme e le modalità di esercizio dell'attività libero professionale in analogia con quanto previsto per la dirigenza sanitaria. Nessun onere, diretto o indiretto, può essere posto a carico dell'azienda. Una quota dei proventi è versata all'azienda a copertura delle spese organizzative.
30. 96. Massidda, Palumbo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
8. Al fine di far fronte all'emergenza infermieristica, nei limiti delle risorse attribuite, il Ministro della Salute di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e l'Università, previa verifica nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 marzo 2003, ridetermina il fabbisogno formativo di personale infermieristico fissando, a partire dall'anno accademico 2003-2004 in almeno 15.000 unità i posti di corso di laurea in scienze infermieristiche, garantendo la possibilità di individuare degli iscritti ad una facoltà che abbia raggiunto la capienza numerica di poter accedere ad altre facoltà con carenza di iscritti.
30. 176. La XII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
8. Per consentire all'Istituto Superiore di Sanità di far fronte con le proprie risorse umane ai compiti inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori di rischio che incidono sulla salute nonché la gestione dei registro nazionali è autorizzatati lo stanziamento di 8 milioni e 500 mila euro per gli anni 2003, 2004, 2005.
Compensazioni DS-L'Ulivo.
30. 108. Labate.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
8. L'ultimo capoverso dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, è così modificato: gli introiti sono versati sul capitolo 2320-2.1.2.2. «fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità iscritto sullo stato di previsione del Ministero della Salute.».
30. 101. Marras.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Allo scopo di consentire all'Istituto superiore di Sanità di proseguire le attività di ricerca sulla salute pubblica, di cui al comma 7, articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».
Segue compensazione gruppo Misto-Verdi.
30. 81. Cento, Zanella, Pecoraro Scanio.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. È autorizzato lo stanziamento annuale di 8.000.000 di euro per il triennio 2003-2005 a favore dell'istituto Superiore di Sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Compensazioni gruppo UDC.
30. 146. Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio e sorveglianza dei coadiutori sul territorio nazionale a seguito del fenomeno della BSE è autorizzato allo stanziamento di 1.600.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.
Conseguentemente alla tabella A voce Ministero della Salute, apportare le seguenti modificazioni:
2003: - 3.200;
2004: - 2.400;
2005: - 1.600.
Compensazione gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
30. 86. Rocchi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
8. Al fine di mantenere la funzionalità del servizio di monitoraggio e sorveglianza dei coadiutori veterinari sul territorio nazionale per tenere sotto controllo gli effetti derivanti dalla BSE, sono stanziati 1500 mila euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.
Compensazioni DS-L'Ulivo.
30. 109. Labate.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
8. All'Istituto Superiore di Sanità per i nuovi compiti connessi alla lotta al bioterrorismo e all'avvio della ricerca sulle cellule staminali e del vaccino anti AIDS sono assegnati per l'anno 2003 25.000.000 di Euro.
Compensazione gruppo DS.
30. 144. Labate, Bindi, Cossutta, Zanella, D'Antona, Zanotti, Fioroni, Turco.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
8. All'Istituto Superiore di Sanità per i nuovi compiti connessi alla lotta al bioterrorismo e all'avvio della ricerca sulle cellule staminali e del vaccino anti AIDS sono assegnati per l'anno 2003 25.000.000 di Euro.
Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2003: - 25.000.
30. 170. La XII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A partire dal primo gennaio 2003 alla consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS, istituita presso il Ministero della salute, è destinato un finanziamento di 2.500.000 di euro al fine di sviluppare i programmi di informazione e prevenzione nella lotta contro la diffusione dell'epidemia da HIV (AIDS).
Compensazione DS.
30. 110. Grillini, Zanotti, Labate.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
7-bis. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, considerato che il principale strumento di prevenzione contro l'AIDS è il profilattico, predispone un protocollo d'indirizzo per l'avvio di una campagna diffusiva di questo strumento di prevenzione, contenente uno schema tipo di Convenzione con le industrie produttrici-distributrici di profilattici al fine di ottenere sconti al massimo ribasso in relazione al rapporto prezzo-qualità e alla massimizzazione della diffusione.
30. 107. Grillini, Zanotti, Labate, Chiaromonte.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
7-bis. La scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata al 31 dicembre 2008.
9. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della Salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale è stato già corrisposto il contributo di lire quarantamila previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro venticinque a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni.
10. La Direzione Generale della Valutazione dei Medicinali e della Farmacovigilanza del Ministero della Salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvederà alla pubblicazione degli elenchi dei medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno effettuato i versamenti ai sensi dell'articolo 85 comma 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A ciascuno di detti medicinali omeopatici sarà attribuito un numero provvisorio di registrazione.
* 30. 148. Peretti, Liotta, Giuseppe Drago, Lucchese.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
8. La scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata al 31 dicembre 2006.
9. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della Salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale è stato già corrisposto il contributo di Lire quarantamila previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro venticinque a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni.
10. La Direzione Generale della Valutazione dei Medicinali e della Farmacovigilanza del Ministero della Salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvederà alla pubblicazione degli elenchi dei medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno effettuato i versamenti ai sensi dell'articolo 85 comma 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A ciascuno di detti medicinali omeopatici sarà attribuito un numero provvisorio di registrazione.
* 30. 113. Giacco, Labate, Battaglia, Bolognesi, D'Antona, Zanotti, Gambini, Ruzzante.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire quarantamila, ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è consentita la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:
a) variazioni del confezionamento primario;
b) quantità del contenuto;
c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di partenza purché la nuova diluizione sia più alta della precedente;
d) sostituzione di un componente con uno analogo;
e) eliminazione di uno o più componenti;
f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione;
g) variazione del nome commerciale;
h) variazione del sito di produzione;
i) variazione del produttore.
7-ter. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal Decreto Ministeriale del 22 dicembre 1997. La variazione si intende accordata trascorsi 90 giorni dalla data di notifica.
7-quater. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 40 della Legge 39 del 2001.
* 30. 89. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Valpiana.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire quarantamila, ai sensi dell'articolo 85 comma 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è consentita la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:
a) variazioni del confezionamento primario;
b) quantità del contenuto;
c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di partenza purchè la nuova diluizione sia più alta della precedente;
d) sostituzione di un componente con uno analogo;
e) eliminazione di uno o più componenti;
f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione;
g) variazione del nome commerciale;
h) variazione del sito di produzione;
i) variazione del produttore.
7-ter. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal Decreto Ministeriale del 22 dicembre 1997. La variazione si intende accordata trascorsi 90 giorni dalla data di notifica.
7-quater. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 40 della legge n. 39 del 2001.
* 30. 149. Peretti, Liotta, Giuseppe Drago, Lucchese.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire quarantamila, ai sensi dell'articolo 85 comma 34 della legge della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è richiesta la notifica di variazione limitatamente ai seguenti casi:
a) variazioni del confezionamento primario;
b) quantità del contenuto;
c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di partenza purchè la nuova diluizione si più alta della precedente;
d) sostituzione di un componente con uno analogo;
e) eliminazione di uno o più componenti;
f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione;
g) variazione del nome commerciale;
h) variazione del sito di produzione;
i) variazione del produttore.
7-ter. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal Decreto Ministeriale del 22 dicembre 1997. La variazione si intende accordata trascorsi 90 giorni dalla data di notifica.
30. 106. Giacco, Labate, Battaglia, Bolognesi, D'Antona, Zanotti, Gambini, Ruzzante.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Nella preparazione delle diluizioni omeopatiche di sostanze di origine chimica, minerale, vegetale e zoologica, sia naturali che di trasformazione o di sintesi, è consentito l'impiego di materiali di partenza o ceppi diversi dalle sostanze farmacologicamente attive disciplinate dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. Le aziende, autorizzate alla produzione di medicinali omeopatici, possono approvvigionarsi anche di sostanze o prodotti dichiarati dal fornitore come destinati esclusivamente a scopi di ricerca o di laboratorio.
* 30. 169. Giacco.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Nella preparazione delle diluizioni omeopatiche di sostanze di origine chimica, minerale, vegetale e zoologica, sia naturali che di trasformazione o di sintesi, è consentito l'impiego di materiali di partenza o ceppi diversi dalle sostanze farmacologicamente attive disciplinate dalcomma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. Le aziende, autorizzate alla produzione di medicinali omeopatici, possono approvvigionarsi anche di sostanze o prodotti dichiarati dal
fornitore come destinati esclusivamente a scopi di ricerca o di laboratorio.
* 30. 151. Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Lucchese.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nella preparazione delle diluizioni omeopatiche di sostanze di origine chimica, minerale, vegetale e zoologica, sia naturali che di trasformazione o di sintesi, è consentito l'impiego di materiali di partenza o ceppi diversi dalle sostanze farmacologicamente attive disciplinate dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. Le aziende, autorizzate alla produzione di medicinali omeopatici, possono approvvigionarsi anche di sostanze o prodotti dichiarati dal fornitore come destinati esclusivamente a scopi di ricerca o di laboratorio.
* 30. 91. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Valpiana.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
7-bis. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185 è aggiunta la seguente:
c) preparati estemporaneamente in stabilimenti che producono medicinali omeopatici, nelle forme farmaceutiche in essi autorizzate, su richiesta di una farmacia e destinati ad essere forniti ai clienti della stessa farmacia. Per tali preparati si applicano le nonne di buona preparazione vigenti per le farmacie.
** 30. 168. Giacco.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
7-bis. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185 è aggiunta la seguente:
c) preparati estemporaneamente in stabilimenti che producono medicinali omeopatici, nelle forme farmaceutiche in essi autorizzate, su richiesta di una farmacia e destinati ad essere forniti ai clienti della stessa farmacia. Per tali preparati si applicano le norme di buona preparazione vigenti per le farmacie.
** 30. 150. Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Lucchese.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185 è aggiunta la seguente:
«c) preparati estemporaneamente in stabilimenti che producono medicinali omeopatici, nelle forme farmaceutiche in essi autorizzate, su richiesta di una farmacia e destinati ad essere forniti ai clienti della stessa farmacia. Per tali preparati si applicano le norme di buona preparazione vigenti per le farmacie».
** 30. 90. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Valpiana.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è differito al 31 dicembre 2008».
6-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della Salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale sia stato già corrisposto il contributo di lire quarantamila previsto dall'articolo 85,
comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro venticinque a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2 lettera a), annesso al decreto del 22 dicembre 1997.
6-quater. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al precedente comma 2, sarà attribuito, da parte del Ministero della Salute, un numero provvisorio di registrazione.
Compensazione gruppo Misto-Verdi.
* 30. 83. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion, Valpiana.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata al 31 dicembre 2008.
7-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della Salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale è stato già corrisposto il contributo di Lire quarantamila previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro venticinque a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni.
7-quater. La Direzione Generale della Valutazione dei Medicinali e della Farmacovigilanza del Ministero della Salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvederà alla pubblicazione degli elenchi dei medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno effettuato i versamenti ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A ciascuno di detti medicinali omeopatici sarà attribuito un numero provvisorio di registrazione.
* 30. 73. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Valpiana.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 12 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo la lettera h-bis) aggiungere la seguente:
«i) concerne dati sanitari per finalità di prevenzione, diagnosi e cura nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale».
30. 94. Massidda, Palumbo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
8. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», sono reintrodotte tra i livelli essenziali di assistenza le seguenti prestazioni: diatermia ad onde corte e microonde, massoterapia distrettuale, elettroterapia antalgica, ultrasuono terapia, laserterapia antalgica. Tali prestazioni devono intendersi ricomprese tra quelle di cui all'allegato 28, lettera c), D.P.C.M. 29 novembre 2001, concernente la «Definizione dei livelli essenziali di assistenza».
30. 99. Marras, Massidda, Di Virgilio.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «e al collegio di direzione.» sono sostituite dalle seguenti: «al collegio di direzione nonché le disposizioni dell'articolo 3, comma 1-ter, ultimo capoverso del presente Decreto».
7-ter. Le somme destinate alla copertura di disavanzi relativi ad anni pregressi debbono essere assegnate prioritariamente in quota proporzionale agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.
30. 97. Massidda, Palumbo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
8. Entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce una Commissione composta da esperti al fine di valutare dati e risultati scientifici acquisiti relativamente alla ricerca e alla sperimentazione in atto sull'uso ai fini terapeutici di cannabinoidi naturali e sintetici.
9. La Commissione è presieduta dal Ministro della Salute coadiuvato dal Direttore generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Dipartimento della tutela della salute umana nonché dal Direttore del Dipartimento di Tossicologia dell'I.S.S.
10. La Commissione dura in carica un anno e può, per l'approfondimento dei propri lavori, avvalersi dell'apporto di esperti stranieri al fine di redigere un rapporto circa i dati acquisiti e la validità scientifica dell'uso dei cannabinoidi in campo medico.
30. 111. Zanotti, Labate, Chiaromonte, Buffo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 3, del decreto-legge 63/2002, convertito in legge con la legge n. 112 del 2002, è abrogato.
* 30. 31. Zorzato, Crosetto, Casero, Blasi, Saro, Savo, Patria, Minoli, Giudice, Tarantino, Gioacchino Alfano.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
7-bis. È abrogato il comma 9-ter del decreto-legge n. 63 del 2002, convertito in legge con la legge n. 112 del 2002.
* 30. 160. Alberto Giorgetti, Giulio Conti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
7-bis. È abrogato il comma 9-ter del decreto legge n. 63 del 2002, convertito nella legge n. 112 del 2002.
* 30. 147. Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Dorina Bianchi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Al comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Il comma 9-ter dell'articolo 3 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è abrogato.
* 30. 121. Ercole, Martini, Polledri, Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
8. Al fine di fornire agli anziani in disagiate situazioni economiche l'assistenza
odontoiatrica proteica riabilitativa è stanziata per gli anni 2003, 2004, 2005 la somma di 150 milioni di euro annui.
Compensazione gruppo DS, Margherita, DL-L'Ulivo.
30. 127. Battaglia, Bindi, Zanella, Cossutta, Bindi, Petrella, Zanotti, Mosella, Meduri, Molinari.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. Al fine di potenziare lo sviluppo della ricerca biomedica di base e applicata per quanto riguarda le patologie del morbo di Alzhaimer e Parkinson, nonché le patologie croniche degenerative del sistema cerebrale e la ricerca in campo oncologico è previsto un finanziamento di 25.000.000 di euro per il 2003 e per ciascuno degli anni successivi.
Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze modificare gli importi come segue:
2003: - 25.000.000 euro;
2004: - 25.000.000 euro;
2005: - 25.000.000 euro.
30. 173. La XII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. Al fine di potenziare lo sviluppo della ricerca biomedica di base e applicata per quanto riguarda le patologie del morbo di Alzhaimer e Parkinson, nonché le patologie croniche degenerative del sistema cerebrale e la ricerca in campo oncologico è previsto un finanziamento di 25.000.000 euro per il 2003 e per ciascuno degli anni successivi.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze è così modificata:
2003: - 50.000.
2004: - 37.000.
2005: - 25.000.
30. 140. Labate, Bindi, Turco, Cossutta, Zanella, Petrella, Battaglia, Mosella, Bielli, Bolognesi, Meduri, Molinari.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
8. Al fine di rafforzare la rete dei servizi psichiatrici territoriali e di garantire il potenziamento dell'assistenza psichiatrica a domicilio è stanziata per gli anni 2003, 2004, 2005 la somma di 50 milioni di euro da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Compensazione gruppo DS, Margherita, DL-L'Ulivo.
30. 126. Bolognesi, Zanella, Bindi, Turco, Battaglia, Fiori.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Il Governo, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle norme in materia di attività idrotermali e delle acque minerali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente. L'emanazione del testo unico dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) Individuazione del testo vigente delle norme;
b) Esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) Coordinamento logico-formale del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti del coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza sistematica della normativa, anche al fine di adeguare, semplificare ed omogeneizzare il linguaggio normativo;
d) Riformulazione, nell'ambito del coordinamento, delle disposizioni in materia per esigenze di rinvio, di raccordo o per rendere esplicite modifiche avvenute in forma non testuale.
30. 05. Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Art. 30-bis (Disposizioni concernenti il personale sanitario). - 1. Le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni si applicano anche al personale dirigente del ruolo professionale del Servizio sanitario nazionale e delle Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente che esplica in modo diretto attività inerenti alla tutela della salute e della sicurezza.
30. 01. Catanoso, Fatuzzo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Il comma 9 dell'articolo 4 della legge 212/91 è così sostituito dai seguenti:
«9. È istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
9-bis. La delegazione di cui al comma precedente è assistita limitatamente alle materie di rispettiva competenza da rappresentanti dei ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, designati dai rispettivi Ministri.
9-ter. Con accordo della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome disciplinato il procedimento di trattazione collettivo relativo agli accordi di cui al comma 2, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 145/2001«.
30. 016. Michele Ventura, Montecchi, Sabattini, Bielli, Marone, Amici, Leoni, Sereni, Bressa, Boato, Buemi, Sgobio.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:
Il comma 9 dell'articolo 4 della legge n. 412 del 1991 è così sostituito:
1. È istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N..
2. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La delegazione di cui al comma precedente è assistita, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, da rappresentanti dei Ministeri dell'Economia e Finanze, del Welfare e della Salute, designati dai rispettivi Ministri.
4. Con accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo agli accordi di cui al comma 2, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001.
Compensazioni gruppo parlamentare Margherita, DL-l'Ulivo.
30. 04. Bindi, Cossutta, Zanella, Battaglia, Turco, Bolognesi, Labate, Fioroni, Mosella, Meduri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo articolo 30 aggiungere il seguente:
1. Tra gli adempimenti cui sono tenute ai fini dell'accesso al finanziamento del servizio sanitario nazionale, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, nei presidi ospedalieri ricadenti in comprensori montani, le Regioni possono derogare nell'adozione dei criteri per la dotazione media della media posti-letto sia per acuti che per riabilitazione e allo scopo stanziare risorse aggiuntive rispetto alla spesa media pro-capite con particolare riferimento agli indici di invecchiamento della popolazione, della peculiare caratteristica territoriale, della bassa densità demografica.
2. Nella definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza, allo scopo di rimuovere obiettive situazioni di svantaggio nel pieno rispetto del dettato costituzionale di cui agli articoli 3 e 32, il Servizio Sanitario Nazionale assicura alle Regioni risorse finanziarie aggiuntive in grado di riconoscere i cittadini residenti nelle aree di cui al comma 1 il diritto di accedere ai servizi sanitari e socio sanitari in condizioni di pari opportunità.
3. Il Fondo nazionale per la Montagna ripartisce tra le regioni e le Province autonome risorse finanziarie aggiuntive per finanziare progetti obiettivo aventi lo scopo di assicurare ai cittadini residenti nei comuni montani strumenti in grado di rimuovere le condizioni di svantaggio nell'accesso ai servizi sanitari e socio sanitari con particolare riferimento allo sviluppo della telemedicina, alla diffusione del servizio urgenza emergenza e alla promozione di assegni di studio a favore di giovani laureati che frequentino scuole di specializzazione e si impegnino ad esercitare la professione per un periodo non inferiore ai 5 anni nelle aree di cui al comma 1.
4. Ai sensi dell'articolo 117, lettera m), e dell'articolo 119 della Costituzione è istituito il Fondo perequativo per la sanità nelle aree montane cui vanno destinati 100 milioni di euro per ciascuna annualità nel triennio 2003-2005.
Compensazioni gruppo parlamentare Margherita, DL-l'Ulivo.
30. 02. Fistarol, Fioroni, Marcora, Molinari, Sandi, Meduri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:
1. Gli accordi di programma per l'attuazione dell'articolo 20 della legge 67/1988 e successive modificazioni ed integrazioni possono essere iscritti per l'intero ammontare delle quote ripartite alle Regioni, Province autonome e agli altri Enti pubblici interessati (a concorrenza dell'intera somma autorizzata per il programma di edilizia e tecnologie sanitarie).
2. Gli impegni relativi alle varie annualità previsti negli accordi di programma sono contenuti nei limiti delle disponibilità iscritte nel bilancio dello Stato.
30. 08. Alberto Giorgetti, Castellani, Conti, Porcu, Lisi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:
Nell'ambito del finanziamento degli accordi di programma, di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è stanziata la somma di euro 100.000 per il 2003, ed euro 100.000 per l'anno 2004«.
Segue compensazione gruppo Misto-Verdi n. 11, 7, 8.
30. 77. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:
In deroga alle disposizioni vigenti i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti ed affetti da patologie genetiche gravi, sono esonerati dalla verifica periodica del mantenimento delle loro condizioni di salute ai fini della conservazione di agevolazioni acquisite.
30. 09. Maura Cossutta, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n 483, sono prorogate di 24 mesi a partire dal 1o gennaio 2003.
Segue compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo.
30. 011. Molinari.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
1. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge 1o aprile 1999, n. 91, dopo la lettera m) inserire la seguente:
n) promuove e cura, all'uopo utilizzando anche la rete dei centri regionali ed interregionali per i trapianti, le campagne volte alla sensibilizzazione dei cittadini a favore della donazione di organi.
Conseguentemente, alla Tabella A (articolo 45) all'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000.
30. 012. Santori, Campa.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera h), sono soppresse le parole: «navigante marittimo e». All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, al comma 1 è aggiunto infine il seguente
periodo: «È affidata all'IPSEMA la definizione dei livelli di assistenza sanitaria del personale navigante marittimo».
30. 013. Borriello.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:
1. Al fine di eliminare le disuguaglianze e le disparità in materia di assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria e al fine di garantire e tutelare uniformemente la salute dei cittadini esistenti nell'intero territorio nazionale a decorrere dall'anno 2003 è istituito un Fondo di Perequazioni per il Mezzogiorno di 500 milioni di euro per l'anno 2003, di 500 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi in materia di:
a) Assistenza neonatale e all'infanzia;
b) Prevenzione, Diagnosi e Terapia delle Patologie Oncologiche;
e) Implementazione delle reti di emergenza sanitaria con particolare riferimento alle patologie acute cardio-circolatorie;
d) Implementazione delle reti assistenziali integrate sociali e sanitarie;
3. Al Fondo di Perequazione relativo agli interventi di cui al comma 2) potranno accedere le Regioni.
4. L'istruttoria dei relativi progetti elaborati dalle Regioni e dalle Province Autonome sarà effettuata da una Commissione presso la Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da nominarsi da parte del Ministro della Sanità, d'intesa con la Conferenza stessa. La Commissione sarà composta da rappresentanti del Ministero della Sanità, delle Regioni e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). I compiti della Commissione sono quelli sanciti dal decreto ministeriale 16 giugno 2000, in applicazione del comma 2 dell'articolo 71 della Legge 448/1998.
5. Al fine della attribuzione delle quote del Fondo di Perequazione di cui al comma 1), la Commissione dovrà attenersi ai seguenti indicatori:
a) Tassi di mortalità, neonatale e perinatale, per quel che attiene gli interventi di cui al punto a) del comma 2);
b) Rapporto tra incidenza e mortalità riferita alle patologie oncologiche;
c) Rapporto tra incidenza e mortalità riferita alle patologie acute cardiocircolatorie;
d) Rapporto tra indici di povertà ed emarginazione e patologie croniche.
Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti modificazioni:
2003: - 500;
2004: - 500;
2005: - 1.000.
31. 07. Petrella, Maura Cossutta, Bindi, Zanella, Turco, Labate, Burtone, Fioroni, Molinari, Meduri, Annunziata, Iannuzzi.
Inammissibile per estraneità di materia.
All'articolo 31 aggiungere il seguente:
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 è sostituito dal seguente:
1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione unica del farmaco,
organo consultivo tecnico del Ministero della salute.
2. La Commissione unica del farmaco svolge le seguenti funzioni:
a) esprimere pareri sulla rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive emanate dall'Unione Europea e sulle procedure comunitarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali;
b) formulare, su richiesta del Ministro della salute, indicazioni di carattere generale per la redazione dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
c) esprimere parere sul valore terapeutico dei medicinali e sulla compatibilità finanziaria delle prestazioni farmaceutiche;
d) esprimere, su richiesta del Ministro della salute, pareri su questioni relative al settore farmaceutico.
3. La Commissione unica del farmaco è nominata con decreto del Ministro della salute e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da dodici esperti, di documentata competenza scientifica nel campo delle scienze mediche, biologiche e farmacologiche, di cui sette nominati dalla Conferenza del Presidenti delle regioni e delle province autonome e cinque nominati dal Ministro della salute. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.
4. Sono inoltre componenti di diritto il Capo del dipartimento dell'innovazione del Ministero della salute e il Presidente dell'istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.
31. 06. Massidda, Palumbo.
Inammissibile per estraneità di materia.
All'articolo 31 aggiungere il seguente:
1. L'articolo 1 della legge 7 luglio 1901, n. 306, è sostituito dal seguente: La Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni, provvede, come scopo primario, a sostenere, educare ed istruire gli orfani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari soggetti al contributo obbligatorio di cui all'articolo 2, lettera e).
2. L'articolo 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306, è sostituito dal seguente: il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli albi degli ordini italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari.
3. L'articolo 3 della legge 7 luglio 1901, n. 306, è sostituito dal seguente: La misura e le modalità di versamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 2, lettera e), sono fissate dal consiglio di amministrazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successiva modifiche ed integrazioni.
4. In sede di prima applicazione, i Ministeri vigilanti, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, potranno fornire i propri motivati rilievi ai regolamenti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso detto termine, i regolamenti si intendono approvati.
5. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare; gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 306; il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 1058; la legge 31 gennaio 1919, n. 21.
6. Con decorrenza dalla data di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti dei regolamenti di cui al comma 3 è abrogato il decreto del Ministero del tesoro 18 maggio 1950, n. 11217.
31. 05. Massidda, Palumbo.
Inammissibile per estraneità di materia.
All'articolo 31 aggiungere il seguente:
1. Dopo il settimo comma dell'articolo 338 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
La costruzione e l'uso di cappelle private familiari fuori dai cimiteri, per accogliere cadaveri, ossa, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi o cremate ceneri, sono consentiti quando siano attorniate da una zona di rispetto per un raggio di almeno 25 metri di fondi di proprietà delle famiglie interessate all'uso delle cappelle. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità separatamente dalle cappelle. Il comune, previa approvazione del relativo progetto, autorizza la costruzione delle cappelle di cui al presente comma, sentita l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica.
31. 04. Massidda, Palumbo.
Inammissibile per estraneità di materia.
All'articolo 31 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. Gli accordi di programma di cui al comma precedente devono essere sottoscritti entro il 30 giugno 2003 e comprendono tutti i finanziamenti assegnati con delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 52; decorso tale termine si applicano le procedure previste dal successivo comma 3.
2. All'articolo 5-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle Regioni, alle Province autonome ed agli altri soggetti pubblici interessati che, alla scadenza delle annualità previste negli accordi di programma, non abbiano prodotto la richiesta di finanziamento.
31. 03. Massidda, Palumbo.
Inammissibile per estraneità di materia.
All'articolo 31 aggiungere il seguente:
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono appositi e separati registri per le professioni sanitarie non costituite in Collegio.
2. L'iscrizione nei registri di cui al comma 1, disposta sulla base del possesso del relativo titolo abilitante, costituisce condizione per l'esercizio della professione.
31. 02. Massidda, Palumbo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Al comma 2:
2. Il «premio di prezzo» previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri nell'ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica: a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in ricerca; b) numero degli occupati in ricerca; c) livelli annuali delle esportazioni; d) rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente; e) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno precedente; f) numero addetti per la ricerca, al netto del personale per il marketing, rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti; g) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale e il fatturato relativo agli anni precedenti. I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l'entità massima del «premio di prezzo» in rapporto al prezzo negoziato vengono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'Economia, delle Attività produttive, dell'Istruzione, Università e Ricerca scientifica, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari all'1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.
32. 25. Zorzato, Blasi, Minoli, Giudice, Gioacchino Alfano, Tarantino, Savo, Saro, Casero, Patria.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il «premio di prezzo» previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri nell'ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica: a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in ricerca; b) numero degli occupati in ricerca; c) livelli annuali delle esportazioni; d) rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente; e) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno precedente; f) numero addetti per la ricerca, al netto del personale per il marketing, rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti; g) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale e il fatturato relativo agli anni precedenti. I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l'entità massima del «premio di prezzo» in rapporto al prezzo negoziato vengono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'Economia, delle Attività Produttive, dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari all'1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.
32. 16. Giuseppe Drago, Liotta, Peretti, Dorina Bianchi.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il premio di prezzo previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri nell'ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica: a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in ricerca; b) rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente; c) livelli annuali delle esportazioni; d) rapporto incrementale
delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno precedente; e) numero degli occupati in ricerca e numero addetti per la ricerca, al netto del personale per il marketing, rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti; f) incremento del rapporto tra la spesa perla ricerca effettuata sul territorio nazionale e il fatturato relativo agli anni precedenti; g) i coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l'entità massima del «premio di prezzo» in rapporto al prezzo negoziato vengono definiti con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del CIPE, nei limiti di un importo finanziario pari all'1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.
32. 26. Savo, Collavini, Tarantino, Gioacchino Alfano, Patria, Perlini, Gigli.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 2, ultimo periodo, le parole: 0,1 per cento sono sostituite dalle seguenti: 1 per cento.
32. 21. Zorzato, Blasi, Casero, Crosetto, Patria, Savo, Saro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 2, ultimo periodo, le parole: 0,1 per cento sono sostituite dalle seguenti: 0,9 per cento.
32. 24. Crosetto, Zorzato, Blasi, Casero, Patria, Minoli.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 2, ultimo periodo, le parole: 0,1 per cento sono sostituite dalle seguenti: 0,6 per cento.
32. 23. Blasi, Zorzato, Crosetto, Casero, Gioacchino Alfano, Saro.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 2, ultimo periodo, le parole: 0,1 per cento sono sostituite dalle seguenti: 0,3 per cento.
32. 22. Crosetto, Blasi, Zorzato, Patria, Minoli, Casero.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti:
4. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo fa lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore 2.000 euro, a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti del comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)».
5. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c-undecies) dopo le parole: «per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità» sono inserite le seguenti: , ad esclusione dei progetti di ricerca di cui alla lettera c-duodecies),«;
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a 50.000 euro, fatte a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti il comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB».
Conseguentemente, alla Tabella A «Fondo Speciale di parte corrente gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e finanze sono ridotti di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
32. 2. Petrella, Giulio Conti, Costa.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il terzo comma aggiungere i seguenti:
4. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.000 euro, a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti del comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
5. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c-undecies) dopo le parole: «per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei progetti di ricerca di cui alla lettera c-duodecies),»;
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessiva mente non superiore a 50.000 euro, fatte a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti il comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB«.
Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2003: - 80.000;
2004: - 80.000;
2005: - 80.000.
32. 3. La XII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
4. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per un imposto non superiore a 5.000 euro, a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti del comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
5. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c-undecies) dopo le parole: «per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei progetti di ricerca di cui alla lettera c-duodecies),»;
b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
c-duodacies) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a 50.000 euro, fatte a favore di enti e associazioni che senza scopo di lucro svolgono direttamente o indirettamente, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed istituti, attività di studio e di ricerca scientifica sul cancro. Gli enti e le associazioni di cui al periodo precedente devono stipulare apposita convenzione con i Ministeri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella quale si obbligano a richiedere preventivo consenso ai Ministeri stessi sulla nomina dei componenti il comitato scientifico, a redigere i propri bilanci secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni, e a sottoporsi alla certificazione da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB.
Conseguentemente, alla Tabella A «Fondo Speciale di parte corrente» gli accantonamenti relativi al Ministero dell'Economia e Finanze sono ridotti di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
32. 17. Giulio Conti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
1. L'IVA sulle prestazioni medico-veterinarie è ridotta dal 20 al 10 per cento.
2. Alle minori entrate si fa fronte con la riduzione del capitolo 2390 dello Stato di previsione del ministero della salute (Tab. 15).
32. 015. Alberto Giorgetti, Gianni Mancuso, Giulio Conti, Lisi, Ghiglia, Delmastro delle Vedove, Castellani.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
1. L'IVA sulle prestazioni medico-veterinarie è ridotta dal 20 al 10 per cento.
2. Alle minori entrate si fa fronte con la riduzione del capitolo 2390 dello Stato di previsione del Ministero della salute (Tab. 15).
32. 06. La XII Commissione.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la seguente:
m) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 1.500 euro, versate a favore di Istituti scientifici pubblici, di Istituti di università pubbliche e private e di aziende ospedaliere finalizzate a sostenere progetti per la ricerca sui tumori.
32. 016. Alberto Giorgetti, Giulio Conti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
Al fine di assicurare ai detenuti il diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla fruizione della erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali è assicurata la spesa di 20 milioni di euro a decorre dal 2003.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 20.000;
2004: - 20.000;
2005: - 20.000.
32. 020. Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
Al fine di assicurare ai detenuti il diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla fruizione della erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali è assicurata
la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2003.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 20.000;
2004: - 20.000;
2005: - 20.000.
32. 018. Tarditi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 32 inserire:
1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 15.000,00 a favore di Istituti, Enti, Associazioni e Fondazioni che rispondano alle seguenti caratteristiche:
svolgano, direttamente o indirettamente, senza scopo di lucro attività di ricerca scientifica biomedica attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed altri istituti di ricerca;
siano persone giuridiche;
comunichino al Ministero della Salute e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la composizione degli organi tecnici di valutazione e gli elenchi completi dei progetti scientifici oggetto dei loro finanziamenti;
rispettino le disposizioni in materia di scritture contabili e di bilancio secondo le norme in vigore per le ONLUS, di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29/9/73 n. 600, e si sottopongano a revisione contabile da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB«.
2. All'articolo 65, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:
c-duadecies) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a euro 50.000,00 fatte a favore di Istituti, Enti, Associazioni e Fondazioni, che rispondano alle seguenti caratteristiche:
svolgano, direttamente o indirettamente, senza scopo di lucro attività di ricerca scientifica biomedica attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed altri istituti di ricerca;
siano persone giuridiche;
comunichino al Ministero della Salute e al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca la composizione degli organi tecnici di valutazione e gli elenchi completi dei progetti scientifici oggetto dei loro finanziamenti;
rispettino le disposizioni in materia di scritture contabili e di bilancio secondo le norme in vigore per le ONLUS, di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29/9/73 n. 600, e si sottopongano a revisione contabile da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB.
32. 019. Bornacin.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) si impegna a garantire al personale medico, titolare di incarico per l'esecuzione di visite mediche, che risulti in servizio presso lo stesso Istituto ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996, alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento normativo ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali (ASL), ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. È riconosciuto al personale medico in servizio di cui al comma 1 il diritto di optare per l'applicazione del regime contrattuale e normativo previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le ASL, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. Il trattamento di cui all'articolo 1 decorre, ai fini giuridici e di anzianità, dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ai fini economici dalla data di effettivo inizio di svolgimento delle funzioni, salvo gli effetti di cui all'articolo 2.
4. L'INPS provvede ad adottare le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge entro e non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della medesima.
32. 013. Russo Spena.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, il contributo annuo dello Stato a favore della Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge 28 agosto 1997, n. 284, viene elevato a Euro 1.300.000 per l'attuazione dei suoi fini statutari ed istituzionali nonché per le sue iniziative oltre alla prevenzione della cecità nei paesi in via di sviluppo.
2. Lo stanziamento annuo di Euro 3.098.741,39, previsto dall'articolo 1 della Legge 28 agosto 1997, n. 284, viene elevato a Euro 3.900.000.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
32. 01. Palumbo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni, sostituire le parole: il 3 per cento con le altre: Una somma pari al 3 per cento; sostituire le parole: è destinato con le altre: è destinata; sopprimere le parole da: L'utilizzo e la destinazione sino alla fine.
Conseguentemente, all'articolo 45 comma 7, all'allegato 2, amministrazione Ministero per i beni e le attività culturali gli stanziamenti per il 2003 sono incrementati in misura pari a 230 milioni di euro.
Compensazioni DS.
33. 39. Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Zanella, Realacci, Lion, Grignaffini.
Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla parte consequenziale.
Al comma 3, dopo la parola: infrastrutture sono inserite le seguenti: di cui all'articolo 13 della legge n. 16 del 2002 per gli anni 2002, 2003 e 2004.
33. 2. Zanella, Vianello, Vigni, Abbondazieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:
1. A valere sulle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n.448 il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a prevedere e regolamentare l'istituzione di consorzi per lo sviluppo economico di specifici settori di attività imprenditoriale.
2. La delega di cui al comma i deve essere esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) i consorzi per lo sviluppo economico devono avere quali loro finalità la ricerca e l'innovazione tecnologica, la promozione, in Italia e all'estero, dei prodotti o dei servizi, la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti, allo scopo di garantire la qualità dei prodotti o dei servizi offerti dal settore di attività interessato ed un elevato grado di tutela dei consumatori finale;
b) i singoli consorzi per lo sviluppo economico sono istituiti, per ciascun settore di attività, con decreto del Ministro competente, su richiesta ed in accordo con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato;
c) i consorzi per lo sviluppo economico possono essere istituiti per quei settori di attività imprenditoriale caratterizzati da grande frammentazione e dalla presenza diffusa di piccole imprese;
d) ai consorzi per lo sviluppo economico devono aderire tutte le imprese che esercitano la propria attività utilizzando i codici di attività, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, individuati dal decreto istitutivo di ciascun consorzio. Il decreto istitutivo di ciascun consorzio può prevedere la partecipazione allo stesso delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato, determinandone le modalità;
e) i consorzi per lo sviluppo economico hanno personalità giuridica di diritto privato, non hanno fini di lucro e sono retti da statuti, approvati con decreto del Ministro competente, che devono assicurare la più ampia partecipazione, diretta o delegata, delle imprese consorziate;
f) l'attività dei consorzi per lo sviluppo economico è posta sotto la vigilanza del Ministro competente e del Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene la correttezza amministrativa ed il rispetto delle finalità istituzionali;
g) i consorzi per lo sviluppo economico provvedono ai mezzi finanziari per la
loro attività con i proventi delle attività, i contributi dei consorziati e dalla gestione patrimoniale del fondo consortile. La misura dei contributi annui posti a carico dei consorziati non può eccedere lo 0,20 per cento del volume di affari dichiarato dal consorzjato stesso, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il decreto istitutivo di ogni singolo consorzio per lo sviluppo determina la misura della quota di adesione a carico dei consorziati; la quota di adesione ed i contributi versati sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito;
h) gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi per lo sviluppo economico nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche nel caso di scioglimento dei consorzi;
i) lo scioglimento di un consorzio per lo sviluppo economico può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria del consorzio stesso o stabilito, con apposito decreto, dal Ministro competente. L'eventuale patrimonio residuo, risultante dalla liquidazione del consorzio, deve essere devoluto ad altro consorzio per lo sviluppo economico, individuato dall'Assemblea o dal Ministro competente, o, in carenza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
33. 013. Arnoldi, Osvaldo Napoli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:
1. Alle piccole e medie imprese è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese di ricerca, sviluppo e ambiente, per l'ideazione e la sperimentazione di prodotto, e la creazione di campionari, sostenute a decorrere dall'esercizio 2003 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti a valere sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 che a tal fine è incrementato di 60 milioni di euro.
2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.
3. L'agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l'ambiente.
4. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce.
5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Conseguentemente alla Tabella C - Ministero delle attività produttive, aggiungere la seguente voce:
Legge 23 dicembre 2000, n. 388: articolo 108, comma 7:
2003: + 60.000;
2004: + 60.000;
2005: + 60.000.
Compensazioni DS-L'Ulivo.
33.06. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.
Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla parte consequenziale.
Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole «che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195 primo comma del codice civile», aggiungere le seguenti: «artigianale e di servizio»;
b) al comma 4 sono soppresse le parole: «nei limiti dello stanziamento di bilancio»;
c) al comma 7 le parole: «per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la somma di lire 90 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la somma di lire 104 milioni di euro».
Conseguentemente alla Tabella C - Ministero delle attività produttive - aggiungere la seguente voce: Legge 23 dicembre 2000, n. 388: art 108, comma 7:
2003: + 60.000;
2004: + 60.000;
2005: + 60.000.
Compensazioni DS-L'Ulivo.
33. 05. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.
Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla parte consequenziale.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per la ricostruzione del Teatro Poletti in Rimini sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2003.
Conseguentemente alla Tab. C - Ministero dell'Economia e delle Finanze - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:
2003: - 10.000.
33. 43. Gambini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di salvaguardare un bene pubblico di grande pregio storico e artistico sono stanziati per l'anno 2003 euro 775.000, finalizzati al finanziamento del 1o e del 3o stralcio delle opere di restauro di Villa Contarini dei Leoni, sita nel Comune di Mira in Provincia di Venezia.
Comseguentemente alla Tab. C . Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a nonna dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2. 8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:
2003: - 775.000.
33. 38. Cazzaro, Ruzzante, Martella, Vianello, Stradiotto, Frigato, Trupia, Sandi, Grotto, Fistarol, Colasio, Zanella, Bimbi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3, aggiungere:
3-bis. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali al fine di assicurare con
carattere di continuità l'apertura prolungata di Musei, Aree Archeologiche, Archivi e Biblioteche, nell'ambito delle risorse derivanti dalla percentuale sopraindicata destina 55 milioni di euro per la stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
33. 53. Alfano.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Per il restauro della Cattedrale Chiesa Matrice di Francavilla Fontana (BR) sono stanziati 2,5 milioni di euro per l'anno 2003.
Conseguentemente all'articolo 45, comma 1, nella tabella B richiamata, diminuire come segue l'accantonamento della rubrica del Ministero per i beni e le attività culturali:
2003: - 2.500.
33. 76. Vitali.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di migliorare la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e culturale del comprensorio dei castelli romani, è concesso un contributo alla Regione Lazio, dell'importo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004-2005.
A tal fine la Regione Lazio destinerà tale contributo all'Istituto Regionale Ville Tuscolane.
Conseguentemente alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle finanze è ridotto di 25 milioni di curo per ciascuno degli anni 2003-2004-2005.
33. 77. Mario Pepe, Di Virgilio, Muratori, Floresta, Masini, Fallica, Blasi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
1. Al fine di assicurare l'urgente avvio di misure per lo sviluppo dei mercati e della competitività, è autorizzata la spesa annua di 8.000.000 di euro per il 2003, 2004 e 2005, da iscrivere in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Il Ministro delle attività produttive provvede, con proprio decreto, a ripartire annualmente tali risorse, secondo criteri di priorità in relazione alle finalità istituzionali, con particolare riguardo al monitoraggio dei prezzi sul mercato, alla tutela dei consumatori, allo sviluppo della concorrenza, al miglioramento degli investimenti, alla ottimizzazione delle fonti di energia, ai rapporti con l'Unione Europea e gli altri Organismi internazionali. Le corrispondenti quote sono conseguentemente iscritte in appositi capitoli di bilancio dei competenti centri di responsabilità della spesa.
Conseguentemente alla tabella A sono apportate le seguenti modifiche:
voce Ministero delle attività produttive:
2003: + 4.000 migliaia di euro;
2004: + 4.000 migliaia di euro;
2005: + 4.000 migliaia di euro.
voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2003: - 4.000;
2004: - 4.000;
2005: - 4.000.
33. 014. Savo, Collavini, Tarantino, Alfano, Patria, Perlini, Gigli.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
1. La normativa di cui al decreto legge 30 dicembre 1986, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tal fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Per le imprese di cui al comma 1, gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive, nonché le tabelle merceologiche sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.
Segue compensazioni L.N.P.
34. 029. Caparini, Parolo, Guido Giuseppe Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 3.
Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:
1. Ai fini della riconversione, risanamento e della tutela dell'occupazione di produzioni inquinanti e di industrie per la produzione bellica è isituito un Fondo Speciale, gli interventi in questione vengono deliberati in accordo con le organizzazioni dei lavoratori e le istituzioni locali.
Conseguentemente compensazioni PRC.
34. 028. Russo Spena, Giordano, Gianni Alfonso.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Una quota delle predette disponibilità finanziarie residue, pari a 25 milioni di euro annui, è destinata al finanziamento di interventi per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire attraverso l'associazione in cooperative edilizie, per le quali sia iniziata una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale prima del completamento degli immobili stessi».
34. 09. Lenna, Dell'Anna, Barbieri, Maione, Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno, Scherini, Mauro, Crosetto, Vitali, Marras, Mondello, Nicotra, Ricciotti, Paolo Russo, Germanà, Paolo Russo, Mondello, Strabella, Lupi, Verro, Paroli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Al1'articolo 10, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lett. c-bis): i consorzi stabili costituiti complessivamente da almeno tre soggetti tra quelli di cui alla lett. a) del presente comma e di cui all'articolo 17, comma 6, lett. a) e b), secondo le previsioni degli articoli 12 e 17 lett. g-bis) della presente legge.
35. 29. Vigni.
Inammissibile per estraneita di materia.
Al termine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a definire un piano di interventi per opere di particolare urgenza.
Fra dette opere sono inseriti interventi per il completamento della SS 275 Maglie-Santa Maria di Leuca Provincia di Lecce.
36. 4. Luigi Pepe, Rotundo.
Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al secondo periodo.
Al termine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a definire un piano di interventi per opere di particolare urgenza.
Fra dette opere sono inseriti interventi per il completamento della tangenziale est di Galatina provincia di Lecce.
36. 5. Rotundo, Luigi Pepe.
Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al secondo periodo.
Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:
L'articolo 6-quinquies, lettera c) del decreto legge 12 ottobre 2000 n. 279, convertito con modificazioni in legge 11 dicembre 2000 n. 365, è così integrato: Si assegna all'Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi di Assisi un con tributo aggiuntivo di 4 milioni di Euro per completare le opere di rifinitura e degli impianti interni in osservanza delle normative vigenti.
36. 0. 1. Benedetti Valentini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sopprimerlo.
Conseguentemente all'articolo 34, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: anche al fine fino a: articolo 37.
Compensazioni UDC.
37. 40. Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Ciro Alfano, Mongiello, Dorina Bianchi, Tanzilli.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Sopprimerlo.
37. 19. Marras.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 1, dopo le parole: dall'Unione Europea inserire le seguenti: nonché agli interventi della legge 19 dicembre 1992 n. 488, .
37. 41. Perlini, Gigli, Patria.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 2, alla lettera a) sostituire la parola: inferiore con: superiore; la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) la decorrenza del rimborso inizia a partire dall'undicesimo anno dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare entro 20 anni dalla concessione stessa; ; alla lettera c) sostituire la parola: inferiore con: superiore.
37. 43. Savo, Collavini, Tarantino, Gioacchino Alfano, Patria, Perlini, Gigli.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:
1. Al comma 54 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:
54-bis. Per gli esercizi aventi sede nei comuni o frazioni indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'agevolazione si applica nella misura del 75 per cento del costo ammissibile dei beni e nel limite massimo di euro 1.700 per ciascun apparecchio acquistato. A tale scopo è riservata una quota non inferiore al 20 per cento delle disponibilità finanziarie totali. All'agevolazione di cui al presente comma non si applica il divieto di cumulo delle agevolazioni.
37. 02. La X Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
5-bis. La sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46, istituita per gli interventi a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, è integrata con uno stanziamento di 30 milioni di euro per le attività previste dalle lettere a), c), quarto comma del medesimo articolo.
Conseguentemente, all'articolo, 45, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per Io spettacolo - Capp. 8641, 8642, 8643) apportare le seguenti variazioni:
2003: - 30.000;
2004: - 30.000;
2005: - 30.000.
37. 018. Crosetto, Blasi, Verro, Patria, Gioacchino Alfano, Giudice, Verdini, Zorzato, Scherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Pinto.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
5-bis. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997 n. 266 è sostituito dal seguente:
«2. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere
concessa agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.lgs. 1osettembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e Io sviluppo iscritte all'Albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del Fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è prestata in via esclusiva nelle forme di controgaranzia e di cogaranzia a favore dei soggetti individuati nel presente Gomma. Per le finalità di cui al presente comma è assegnata, per l'anno 2003, la somma di 50 milioni di euro da destinare ad integrazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
Conseguentemente, all'articolo, 45, comma 2, Tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8641, 8642, 8643) apportare le seguenti variazioni:
2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
2005: - 50.000.
37. 019. Crosetto, Blasi, Verro, Patria, Gioacchino Alfano, Giudice, Verdini, Zorzato, Scherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Pinto.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane possono stipulare intese finalizzante al recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato per farne presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, di intesa con la società Sviluppo Italia e con la società Ferrovie dello Stato Spa, possono farne sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.
38. 12. Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Galvagno, Zanetta, Marras, Alfano, Giudice, Scherini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Si dà attuazione all'articolo 38-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'articolo 7 della legge 10 agosto 2002, n. 166, esteso alle stazioni ferroviarie, anche attraverso l'applicazione degli strumenti e delle procedure di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
38. 011. Pezzella.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
1. Entro il 30 giugno 2003 si provvede alla revisione del piano di riparto delle risorse attribuite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, in funzione dell'effettivo fabbisogno per lo svolgimento dei servizi determinato sulla base degli accordi di programma sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni incrementato del tasso d'inflazione programmato per il periodo 2001-2003. L'accertamento del fabbisogno è effettuato a mezzo dei Comitati di Monitoraggio, istituiti presso ogni singola regione in attuazione dei suddetti accordi di programma che provvedono altresì a verificare l'effettiva destinazione dell'eventuale eccedenza di risorse trasferite per gli anni 2001 e 2002 ad azioni di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il monte risorse, destinato allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, già ripartito con il DPCM del 16 novembre 2000 è incrementato a decorrere dall'anno 2003 dell'importo di 45 milioni di euro a titolo di, aggiornamento a tutto il 2003.
3. A decorrere dal 2004 il riconoscimento del tasso di inflazionè programmato sui trasferimenti da operai-si in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle, informazioni richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
4. Le risorse trasferite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 dcl decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base delle risultanze dell'attività dì monitoraggio svolta dai Comitati allo scopo costituiti presso, ogni singola regione, possono essere incrementate per far fronte agli oneri per lo svolgimento di servizi aggiuntivi connessi con la realizzazione di investimenti infrastrutturali finanziati anche parzialmente con fondi statali.
Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima complessiva di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, da aggiornarsi annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione.
Per l'attribuzione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla predisposizione di un piano di riparto sulla base dei dati forniti dai Comitati cli cui al presente comma.
Nell'ambito del piano di riparto delle risorse aggiuntive, i costi del trasporto, al netto di quelli di infrastruttura, non potranno essere presi in considerazione in misura superiore al 65 per cento dell'ammontare preventivato.
5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000, in cui siano parti le società subentrate, ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionarie di servizi ferroviari diverse da RFI SpA e Trenitalia SpA, che non trovino copertura nelle risorse già recate dall'articolo 145 comma 30 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro di cui 5 per l'anno 2003, e 35 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
6. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 5 gli oneri dagli stessi sostenuti, nei limiti della effettiva riconducibilità delle spese a liti per fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per l'utilizzo delle risorse recate dall'articolo 145, comma 30 della legge
n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle effettive necessità di ciascuna azienda.
7. In deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente, le risorse recate dal precedente comma 5 non impegnate al termine di ciascun esercizio vanno ad incrementare lo stanziamento previsto per l'anno successivo.
8. È autorizzato a decorrere dal 2004. Un limite d'impegno quindicennale di 15,5 milioni di euro, da destinare alla copertura degli oneri per capitale ed interessi per mutui da contrarsi per la conclusione dei programmi di investimento delle società costituite ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999, e delle ferrovie in concessione previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
9. Per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi sulla rete delle Ferrovie Nord Milano previsti dall'Accordo di Programma Quadro sull'accessibilità a Malpensa 2000 e alla realizzazione del collegamento Vola-Stazione A.V. Campania Afragola della ferrovia Circumvesuviana Srl, stimate rispettivamente in 131,7 milioni di euro ed in 31 milioni di euro, è autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di euro 16,2 milioni di euro.
10. È autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 7,5 milioni di euro per l'accensione di mutui finalizzati al rinnovo del parco autobus, adibito dalle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999, e dalle ferrovie in gestione commissariale governativa, allo svolgimento di servizi sostitutivi e/o integrativi già in essere alla data del 31 dicembre 2000.
11. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 1,5 milioni di euro da destinare alla copertura degli oneri per capitali ed interessi per mutui da contrarsi per l'ammodernamento delle ferrovie in gestione commissariale governativa ed in concessione ancora di competenza statale diverse da RFL SpA. e TRENITALIA SpA.
12. L'erogazione delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, fatta eccezione di quelle di cui al comma 11, nonché di quelle di cui al comma 10 destinate alle ferrovie in gestione commissariale governativa, avverrà con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
13. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
«7. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'Economia da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni saranno individuati:
a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungirmento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura;
b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi».
Conseguentemente alla tabella A, (all'articolo 45, comma 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 80 milioni di euro:
38. 07. Osvaldo Napoli, Arnoldi, Galvagno.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
1. Entro il 30 giugno 2003 si provvede alla revisione del piano di riparto delle risorse attribuite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, in funzione dell'effettivo fabbisogno per lo svolgimento dei servizi determinato sulla base degli accordi di programma sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni incrementato del tasso d'inflazione programmato per il periodo 2001-2003. L'accertamento del fabbisogno è effettuato a mezzo dei Comitati di Monitoraggio, istituiti presso ogni singola regione in attuazione dei suddetti accordi di prograrnnia che provvedono altresì a verificare l'effettiva destinazione dell'eventuale eccedenza di risorse trasferite per gli anni 2001 e 2002 ad azioni di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il monte risorse, destinato allo svolgimeiito dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, già ripartito con il DPCM del 16 novembre 2000 è incrementato a decorrere dall'anno 2003 dell'importo di 45 milioni di euro a titolo di, aggiornamento a tutto il 2003.
3. A decorrere dal 2004 il riconoscimento del tasso di inflazionè programmato sui trasferimenti da operai-si in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle, informazioni richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
4. Le risorse trasferite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 dcl decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base delle risultanze dell'attività dì moriltoraggio svolta dai Comitati allo scopo costituiti presso. ogni singola regione, possono essere iricrementate per far fronte agli oneri per lo svolgimento di servizi aggiuntivi connessi con la realizzazione di investimenti infrastrutturali finanziati anche parzialmente con fondi statali.
Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima complessiva di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, da aggiornarsi annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione.
Per l'attribuzione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla predisposizione di un piano di riparto sulla base dei dati forniti dai Comitati cli cui al presente cornma.
Nell'ambito del piano di riparto delle risorse aggiuntive, i costi del trasporto, al netto di quelli di irifrastruttura, non potranno essere presi in considerazione in misura superiore al 65 per cento dell'ammontare preventivato.
5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000, in cui siano parti le società subentrate, ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionarie di servizi ferroviari diverse da RFI SpA e Trenitalia SpA, che non trovino copertura nelle risorse già recate dall'articolo 145 comma 30 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro di cui 5 per l'anno 2003, e 35 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
6. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 5 gli oneri dagli stessi sostenuti, nei limiti della effettiva riconducibilità delle spese a liti per fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per l'utilizzo delle risorse recate dall'articolo 145, comma 30 della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni
del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle effettive necessità di ciascuna azienda.
7. In deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente, le risorse recate dal precedente comma 5 non impegnate al termine di ciascun esercizio vanno ad incrementare lo stanziamento previsto per l'anno successivo.
8. È autorizzato a decorrere dal 2004. un limite d'impegno quindicennale di 15,5 milioni di euro, da destinare alla copertura degli oneri per capitale ed interessi per mutui da contrarsi per la conclusione dei programmi di investimento delle società costituite ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999, e delle ferrovie in concessione previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
9. Per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi sulla rete delle Ferrovie Nord Milano previsti dall'Accordo di Programma Quadro sull'accessibilità a Malpensa 2000 e alla realizzazione del collegamento Vola-Stazione A.V. Campania Afragola della ferrovia Circumvesuviana Srl, stimate rispettivamente in 131,7 milioni di euro ed in 31 milioni di euro, è autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di euro 16,2 milioni di euro.
10. È autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 7,5 milioni di euro per l'accensione di mutui finalizzati al rinnovo del parco autobus, adibito dalle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999, e dalle ferrovie in gestione commissariale governativa, allo svolgimento di servizi sostitutivi e/o integrativi già in essere alla data del 31 dicembre 2000.
11. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 1,5 milioni di euro da destinare alla copertura degli oneri per capitali ed interessi per mutui da contrarsi per l'ammodernamento delle ferrovie in gestione commissariale governativa ed in concessione ancora di competenza statale diverse da RFL SpA e TRENITALIA SpA.
12. L'erogazione delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, fatta eccezione di quelle di cui al comma 11, nonché di quelle di cui al comma 10 destinate alle ferrovie in gestione comrmssariale governativa, avverrà con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
13. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo i! comma 6 è aggiunto il seguente comma:
«7. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'Economia da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni saranno individuati:
a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungirriento per i servizi ferroviari de! rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura;
b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi».
38. 08. Bornacin.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
1. Entro il 30 giugno 2003 si provvede alla revisione del piano di riparto delle risorse attribuite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
n. 422 del 1997, in funzione dell'effettivo fabbisogno per lo svolgimento dei servizi determinato sulla base degli accordi di programma sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni incrementato del tasso d'inflazione programmato per il periodo 2001-2003. L'accertamento del fabbisogno è effettuato a mezzo dei Comitati di Monitoraggio, istituiti presso ogni singola regione in attuazione dei suddetti accordi di programma che provvedono altresì a verificare l'effettiva destinazione dell'eventuale eccedenza di risorse trasferite per gli anni 2001 e 2002 ad azioni di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il monte risorse, destinato allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, già ripartito con il DPCM del 16 novembre 2000 è incrementato a decorrere dall'anno 2003 dell'importo di 45 milioni di euro a titolo di, aggiornamento a tutto il 2003.
3. A decorrere dal 2004 il riconoscimento del tasso di inflazionè programmato sui trasferimenti da operai-si in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle, informazioni richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
4. Le risorse trasferite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 dcl decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base delle risultanze dell'attività dì monitoraggio svolta dai Comitati allo scopo costituiti presso, ogni singola regione, possono essere incrementate per far fronte agli oneri per lo svolgimento di servizi aggiuntivi connessi con la realizzazione di investimenti infrastrutturali finanziati anche parzialmente con fondi statali.
Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima complessiva di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, da aggiornarsi annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione.
Per l'attribuzione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla predisposizione di un piano di riparto sulla base dei dati forniti dai Comitati cli cui al presente comma.
Nell'ambito del piano di riparto delle risorse aggiuntive, i costi del trasporto, al netto di quelli di infrastruttura, non potranno essere presi in considerazione in misura superiore al 65 per cento dell'ammontare preventivato.
5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000, in cui siano parti le società subentrate, ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionarie di servizi ferroviari diverse da RFI SpA e Trenitalia SpA, che non trovino copertura nelle risorse già recate dall'articolo 145 comma 30 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro di cui 5 per l'anno 2003, e 35 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
6. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 5 gli oneri dagli stessi sostenuti, nei limiti della effettiva riconducibilità delle spese a liti per fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per l'utilizzo delle risorse recate dall'articolo 145, comma 30 della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle effettive necessità di ciascuna azienda.
7. In deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente, le risorse recate dal precedente comma 5 non impegnate al termine di ciascun esercizio vanno ad incrementare lo stanziamento previsto per l'anno successivo.
8. È autorizzato a decorrere dal 2004. Un limite d'impegno quindicennale di 15,5 milioni di euro, da destinare alla copertura degli oneri per capitale ed interessi per mutui da contrarsi per la conclusione
dei programmi di investimento delle società costituite ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999, e delle ferrovie in concessione previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
9. Per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi sulla rete delle Ferrovie Nord Milano previsti dall'Accordo di Programma Quadro sull'accessibilità a Malpensa 2000 e alla realizzazione del collegamento Vola-Stazione A.V. Campania Afragola della ferrovia Circumvesuviana Srl, stimate rispettivamente in 131,7 milioni di euro ed in 31 milioni di euro, è autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di euro 16,2 milioni di euro.
10. È autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 7,5 milioni di euro per l'accensione di mutui finalizzati al rinnovo del parco autobus, adibito dalle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999, e dalle ferrovie in gestione commissariale governativa, allo svolgimento di servizi sostitutivi e/o integrativi già in essere alla data del 31 dicembre 2000.
11. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 1,5 milioni di euro da destinare alla copertura degli oneri per capitali ed interessi per mutui da contrarsi per l'ammodernamento delle ferrovie in gestione commissariale governativa ed in concessione ancora di competenza statale diverse da RFL SpA e TRENITALIA SpA.
12. L'erogazione delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, fatta eccezione di quelle di cui al comma 11, nonché di quelle di cui al comma 10 destinate alle ferrovie in gestione commissariale governativa, avverrà con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.
13. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
«7. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'Economia da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni saranno individuati:
a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura;
b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi».
38. 01. Sardelli, Nicotra, Lezza, Floresta.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Per far fronte agli effetti di cui al punto 2.3 della Delibera CIPE n. 173 del 5 novembre 1999, limitatamente all'anno 2002, si provvede mediante il ricorso al fondo di cui al comma 6 dell'articolo 38, della legge 1o agosto 2002, n. 166.
38. 015. Pezzella.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
2. Dalla data di cui al comma 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002 n. 178, il personale dipendente dell'Ente ANAS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, salvo quanto disciplinato
dal successivo capoverso, ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, come modificato dalla legge 297/82, ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso l'INPDAP. Entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il predetto personale potrà optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita) secondo le regole vigenti alla data di trasformazione dell'Ente ANAS in SPA.
Compensazione gruppo Misto-SDI.
* 39. 7. Buemi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Dalla data di cui al comma 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, il personale dipendente dell'Ente Anas di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, salvo quanto disciplinato dal successivo periodo, ha diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile (come modificato dalla legge 297/1982) ed alla liquidazione del trattamento di fine servizio maturato presso 1'INPDAP. Entro il mese Dicembre dell'anno 2003, il predetto personale potrà optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita) secondo le regole per esso vigenti alla data di trasformazione dell'Ente Anas in SpA.
Compensazioni gruppo DS.
* 39. 10. Abbondanzieri, Ventura, Agostini..
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il prolungamento del tratto relativo alla SS «Valdichienti» di cui alla legge n. 879 del 1986 fino al Comune di Muccia è disposto un finanziamento di 42.747.000 euro.
Compensazioni Gruppo DS.
39. 18. Calzolaio, Abbondanzieri, Duca, Giacco, Paola Mariani, Sereni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il prolungamento del tratto relativo alla SS «Valdichienti» di cui alla legge n. 879 del 1986 dal Comune di Camerino al Comune di Muccia (primo lotto) è disposto un finanziamento aggiuntivo di 15.853.000 euro.
Compensazioni Gruppo DS.
39. 17. Calzolaio, Abbondanzieri, Duca, Giacco, Paola Mariani, Sereni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis:
1-bis. Per la prosecuzione dell'intervento di cui all'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 1o agosto 2002, n.166, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.500.000 da attribuire all'ANAS Spa.
Conseguentemente, alla Tabella F, settore n. 16 (Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione), Legge n.l66 del 2002 (articolo 19, comma 1, punto B-Bacino del Salotto), apportare le seguenti variazioni:
2003: -;
2004: -;
2005: + 2.500;
006: -.
Conseguentemente, alla medesima Tabella F, settore n. 11 (Interventi nel settore dei trasporti), Legge n.662 del 1996 (articolo 2, comma 14, - Ferrovie dello Stato, S.p.A.), apportare le seguenti variazioni:
2003: -;
2004: -;
2005: - 2.500
2006: -.
39. 15. Piglionica.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo comma 1, inserire il seguente comma 1-bis:
1-bis. Per la progettazione e realizzazione delle seguenti opere:
progettazione ed esecuzione del sistema tangenziale est di Torino (tratto Volpiano, Brandizzo, San Raffaele Cimena, Chieri-Gronda Est);
ampliamento e messa in sicurezza della strada statale 460 Torino-Ceresole Reale;
ampliamento e messa in sicurezza della strada statale 31 bis del Monferrato nel tratto Verolengo, Borgo Revel, Crescentino;
progettazione e realizzazione della strada statale 26 della valle d'Aosta nel tratto da Chivasso a Caluso, con l'ampliamento e la messa in sicurezza della circonvallazione dell'abitato di Arè;
ampliamento e messa in sicurezza della strada statale 595 di Mazzè nel tratto Caluso, Mazzè, Villaneggia, Cigliano;
ampliamento e messa in sicurezza della strada provinciale 458 nel tratto dall'incrocio con SS 590a la provincia di Asti.
Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, modificare gli importi come segue:
2003: + 18 milioni;
2004: + 18 milioni;
2005: + 18 milioni.
Conseguentemente alla stessa Tabella B, alla voce Ministero economia e finanze, modificare gli importi come segue:
2003: - 18 milioni;
2004: - 18 milioni;
2005: - 18 milioni.
39. 13. Chianale.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:
1-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 è aggiunto il seguente comma 11-bis; Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo.
* 39. 2. Patria, Pagliarini, Lupi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:
1-bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente comma 11-bis: Al pagamento del pedaggio, quando essa e' dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo.
* 39. 16. Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2003 in favore di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità su arterie realizzate ai sensi della L. 219/81 di competenza
della Provincia di Potenza è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro».
Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo.
39. 23. Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Boccia, Potenza.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per la realizzazione della Strada dei marmi, volta al miglioramento della mobilità nel territorio del comune di Carrara, interessato da flussi di traffico pesante generato dalle attività estrattive e commerciali legate al settore del marmo, a favore del comune di Carrara è concesso un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per l'anno 2003.
Compensazioni Gruppo DS.
39. 26. Cordoni, Buffo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
5-bis. Per la realizzazione delle infrastrutture ciclabili denominate «Ciclopista dell'Adige» e «Ciclopista del Brenta», da effettuarsi tramite cofinanziamento ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Compensazione Guppo DS.
39. 25. Zanella, Ruzzante, Grotto, Frigato, Vianello, Martella, Cazzaro, Stradiotto, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi, Fistarol.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma l, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è comunque inserita l'opera stradale di completamento della fondo valle Calore Salernitano, in quanto di interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale.
39. 1. Mario Pepe, Pittelli, Fratta, Cicala, Patria, Mormino, Perrotta, Sartori, Cola, Leo, Galli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 39 aggiungere, il seguente:
5-bis. È autorizzata la spesa complessiva di 65.000.000 di euro per la realizzazione dei seguenti interventi relativi alla viabilità stradale:
a) Variante alla Strada Provinciale 1 - Sinistra Piave fra loc. Case Fagherazzi
e loc. Visomelle per Km. 4,310, compresa galleria artificiale di Km. 0,840 di Col Cavalier e svincoli della Val dei Bati e di Visomelle, dell'importo di 25 milioni di euro;
b) Strada Statale 52 Carnica - variante dai Km. 86,050 al Km. 88,00 nel comune di Santo Stefano di Cadore, dell'importo di 10 milioni di euro;
c) Strada Statale 51 - Variante Longarone - Macchietto - 1o Lotto - 2o stralcio da Longarone all'imbocco della Galleria di Termine, dell'importo di 30 milioni di euro.
Conseguentemente: Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 65.000.
39. 011. Paniz, Zorzato.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Per l'anno 2003 in favore di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità su arterie realizzate ai sensi della L. 219/81 di competenza della Provincia di Potenza è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro.
Compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
39. 012. Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Boccia, Potenza.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:
1. Al fine di superare le deficienze strutturali della rete ferroviaria in provincia di Cremona e migliorare il livello di regolarità del servizio offerto, la Provincia di Cremona è autorizzata ad eseguire nel triennio 2003-2005 un programma di soppressione dei passaggi a livello mediante opere infrastrutturali sostitutive.
2. La spesa prevista è di 7.500.000,00 Euro, da destinarsi alla Provincia di Cremona per il triennio 2003/2005.
3. I passaggi a livello di cui al comma i sono indicati nella seguente tabella:
Linea | Progressiva km | Intersezione stradale | Competenza strada | Situazione attuale |
---|---|---|---|---|
Codogno-Cremona (loc. Ponte d'Adda) PL* | 9,325 | CR SP 84 | Provincia di
Cremona | Molto trafficato, interessato dal passaggio di trasporti eccezionali. |
Cremona-Mantova (Cremona) PLA* | 28,858 | Cremona Via Persico | Comune di
Cremona | Molto trafficato, inserito su strada di ingresso a Cremona. Penalizzante per il traffico. |
Cremona-Treviglio PL* | 1,095 | Cremona Via S.
Bernardo | Comune di
Cremona | Molto trafficato, inserito su strada di ingresso a Cremona. Penalizzante per il traffico. Tempi di chiusura lunghi. |
4. Conseguentemente alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze ridurre gli importi come segue:
2003: - 2.500.000,00;
2004: - 2.500.000,00;
2005: - 2.500.000,00.
39. 01. Verro.
Inammissibile per estraneità di materia.
Di seguito all'articolo 39, inserire il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004 è devoluta a ciascuna Autorità Portuale, per la circoscrizione territoriale di competenza il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2005 è devoluto a ciascuna Autorità Portuale per la circoscrizione territoriale di competenza il gettito della tassa di ancoraggio di cui al Capo I del Titolo I della legge 9 febbraio 1963 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le opportune variazioni di bilancio.
Compensazioni Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
39. 03. Pasetto, Lusetti, Tuccillo, Giachetti, Duca, Meduri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
1. Per il completamento della variante alla statale n. 53 Postumia è autorizzata la spesa di 6.000.000 euro per ognuno degli anni 2003, 2004, 2005.
Conseguentemente alla tabella B (articolo 45, comma 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze è ridotto di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004-2005.
39. 08. Palma, Guido Dussin.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È istituito un fondo per risarcimento danni a favore dei soggetti committenti di progetti di opere di competenza statale di valore superiore a 5 milioni di euro sottoposti ad obbligo di Valutazione di Impatto Ambientale, al fine di garantire il rispetto dei tempi massimi disciplinati dalla normativa vigente in materia di VIA. Il risarcimento del danno è determinato con le seguenti modalità:
a) 1 per mille del valore delle opere per ritardi non superiori a 6 mesi dei termini stabiliti dalla normativa vigente;
b) 1 per mille del valore delle opere per ogni ulteriore ritardo di tre mesi.
Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: dal comma 1, con le seguenti parole: dai commi 1 e 1-bis.
40. 27. Parolo, Guido Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Il Ministero dell'ambiente e del territorio entro sei mesi emana un apposito decreto legislativo che recepisce integralmente la Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996.
40. 8. Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglioinica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministero dell'ambiente e del territorio entro sei mesi si impegna ad emanare
un apposito decreto legislativo che recepisca integralmente la Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996.
40. 9. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Lusetti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. La riduzione dell'aliquota Iva in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del settembre ottobre 2000, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 è prorogato per l'anno 2003».
Conseguentemente all'articolo 45, nella tabella A richiamata diminuire come segue gli stanziamenti della rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze:
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.
40. 57. Rosso, Zanetta, Patria, Viale, Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. L'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si interpreta nel senso che i benefici ivi previsti si applicano anche ad associazioni, fondazioni ed enti, anche religiosi, nonché istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle calamità idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 500.
40. 59. Rosso, Zanetta, Galli.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
6. Per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 e che hanno usufruito del contributo relativo ai beni mobili registrati nella misura prevista dall'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3090/2000 del 18 ottobre 2000 e dalla Direttiva applicativa emanata dal Dipartimento della protezione civile è fatta salva l'entità del contributo indipendentemente dalle modifiche normative intervenute successivamente.
Conseguentemente, alla Tabella A (articolo 45, comma 1) la voce relativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotta nella misura seguente:
2003: - 500.
40. 58. Rosso, Viale, Zanetta.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Il contributo del 100 per cento a fondo perduto di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 è riconosciuto a tutti coloro che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade dell'ottobre 1994, così come risultanti dalle cartografie e dai rilievi esistenti presso i comuni o le province interessate, ancorchè non abbiano nei termini prescritti avanzato richiesta di indennizzo ai sensi del decreto del 1994. Il contributo è riconosciuto anche a coloro che abbiano mutato domicilio o residenza tra il primo ed il secondo evento alluvionale, purché nell'ambito di aree dichiarate alluvionate»..
Conseguentemente all'articolo 45, nella tabella B richiamata diminuire come segue gli stanziamenti della rubrica del Ministero dell'ambiente:
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.
40. 55. Rosso, Zanetta, Patria, Viale, Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo l6 comma 4 del decreto-legge 20 agosto 2002, n. l90, l'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione dell'insieme di opere definite «Progetto per la salvaguardia della laguna e della Città di Venezia Sistema M.O.S.E.» di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 2001, è subordinato al parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 4 della Legge n. 798 del 29 novembre 1984, nonché a quanto previsto al capo II articoli 17, 18, 19, 20 del decreto-legge 20 agosto 2002, n. 190.
40. 16. Vianello, Zanella, Cazzaro, Vigni, Stradiotto, Vendola, Giulietti, Ruzzante, Martella, Pappaterra, Realacci, Boato, Iannuzzi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge dalla legge 8 agosto 2002, n. l78, è abrogato.
40. 12. Relacci, Iannuzzi, Reduzzi, Zanella, Lion, Vigni, Vianello.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sui fondi della legge n. 388 del 2000 per il risanamento dell'impianto fognario e delle emissioni a mare nel comune di Rimini.
Conseguentemente alla Tab. C - Ministero dell'economia e delle finanze - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:
2003: - 30.000.
40. 22.Gambini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai fini del rifinanziamento della legge 12 agosto 1993, n. 317, diretto a consentire il completamento delle opere ex piani di ricostruzione ivi previsti nonché per gli espropri è autorizzata una spesa pari a 8.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2003: - 8.500;
2004: - 8.500;
2005: - 8.500.
40. 49. Duca, Calzolaio, Mariani, Abbondanzieri, Giacco, Gasperoni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
6. L'ultimo periodo del comma 12-ter dell'articolo 17 della Legge 11 febbraio
1994, n. 109, come modificato dalla Legge 1o agosto 2002, n. 166, è soppresso.
40. 14. Boato, Pecoraro, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Gli impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali con recupero energetico di tipo elettrico, con capacità di incenerimento minima pari a 100.000 tonnellate l'anno, sono dichiarati opere di pubblica utilità e urgenza: Pertanto la deliberazione del consiglio comunale di approvazione dei relativi progetti preliminari e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del relativo progetto definitivo o esecutivo, costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. l e successive modificazioni.
* 40. 29. Zama, Marras, Misuraca, Jacini, Ricciuti, Marinello, Masini, Romele, De Ghislanzoni Cardoli, Collavini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
6. Gli impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali con recupero energetico di tipo elettrico, con capacità di incenerimento minima pari a 100.000 tonnellate l'anno, sono dichiarati opere di pubblica utilità e urgenza. Pertanto la deliberazione del consiglio comunale di approvazione dei relativi progetti preliminari e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del relativo progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.
* 40. 41. Patria, Savo, Taratino.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 52, comma 56, lettera a) alla fine del punto 4, vanno aggiunte le parole: «Mobili e arredi prodotti con pannello truciolare ottenuto con l'esclusivo utilizzo di legno riciclato sono attestati da istituto di certificazione.
40. 33. Moroni, Nicolosi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 febbraio 1992, n. 508, le parole: «o sotterramento conformemente ai commi 3 e 4», sono sostituite dalle seguenti: «, sotterramento o recapito in mare aperto, per i soli scarti derivanti dalla decapitazione ed eviscerazione della prima lavorazione del pesce azzurro, conformemente all'articolo 3, commi 3 e 4, e con le modalità operative e nei punti stabiliti dalla Capitaneria di porto territorialmente competente, con l'ausilio di un'imbarcazione idonea al trasporto di contenitori autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1994».
40. 34. Marinello, Misuraca, Masini, Jacini, Ricciuti, Romele, Giuseppe Alfano, Blasi, Cammarata.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso è esercitata dal Corpo dei guardaparco di cui sopra in luogo del Corpo forestale dello Stato e nel medesimo parco non è prevista l'istituzione del Coordinamento Territoriale
del Corpo Forestale dello Stato. Conseguentemente, ai componenti del Corpo dei guardaparco del Parco Nazionale Gran Paradiso, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, sono riconosciute, ai sensi della legislazione vigente, le funzioni di polizia giudiziaria e la qualifica di agente di pubblica sicurezza. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco Nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, ed una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze:
2003: - 6.000;
2004: - 4.500;
2005: - 3.000.
40. 40. Violante, Nigra, Rava, Olivieri, Vigni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di limitazione delle emissioni inquinanti dei motori destinati alla propulsione di veicoli, alle aziende, pubbliche o private, esercenti sul territorio nazionale trasporto pubblico di persone, ivi compresi i servizi flessibili di trasporto collettivo (servizi a chiamata; taxi collettivo, car sharing), in ambito urbano o extraurbano, nonché alle aziende, pubbliche o private, esercenti sul territorio nazionale attività di raccolta rifiuti, è riconosciuto, per gli anni 2003-2006 un contributo, nei limiti di importo di euro 50 milioni in ragione di anno, per l'acquisto di veicoli alimentati a gas naturale o GPL, rispondenti ai limiti di emissione EEV, di cui all'allegato 1, par. 6.2.1, tabella 2, linea C della direttiva 1999/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, come modificata dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione del 10 aprile 2001. Il contributo è commisurato al maggior costo dei veicoli rispondenti ai limiti indicati, rispetto all'acquisto di veicoli similari alimentati a diesel o benzina. Si applicano le disposizioni dell'Accordo di programma del 22 dicembre 2001, siglato tra Ministero dell'ambiente, Unione Petrolifera e Fiat spa, del quale i presenti incentivi costituiscono integrazione.
5-ter. All'onore derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutato in euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'U.P.B. 4.2.3.8 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
40. 37. Arnoldi, Crosetto, Osvaldo Napoli, Marras, Vitali, Lupi.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di garantire l'applicazione coordinata delle Direttive 98/70/CE, 85/337/CE, 97/1 1/CE, 2001/42/CE il Ministero delle attività produttive approva entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma il Programma Nazionale degli interventi necessari alla trasformazione delle raffinerie degli oli minerali per la produzione di combustibili a basso tenore di zolfo.
5-ter. Il programma approvato è sottoposto alla procedura di Valutazione Ambiente Strategica (VAS) per la valutazione complessiva degli effetti ambientali e per la definizione delle migliori tecnologie disponibili atte a limitare le emissioni connesse all'esercizio degli impianti di desolforazione dei combustibili.
5-quater. Tenuto conto del programma di cui al precedente comma e del parere della Commissione per la valutazione dell'Impatto
Ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali emana, nei successivi 90 giorni, il decreto contenente il giudizio di compatibilità ambientale relativo alle trasformazioni dei singoli impianti di cui sopra.
40. 30. Alberto Giorgetti, Butti, Roscia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Nei limiti della regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996 ed in applicazione della normativa comunitaria in materia di limitazione delle emissioni inquinanti dei motori destinati alla propulsione di veicoli di cui alla direttiva 1999/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, come modificata dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione del 10 aprile 2001, per gli anni 2003- 2006, ai veicoli per trasporto merci è riconosciuto:
a) un contributo commisurato al maggior costo dei veicoli rispondenti ai limiti indicati, rispetto all'acquisto di veicoli similari alimentati a diesel o benzina;
b) una riduzione delle tariffe autostradali e della tassa di circolazione non superiore al 10 per cento se omologati EURO 2;
c) una riduzione delle tariffe autostradali e della tassa di circolazione non superiore al 20 per cento se omologati EURO 3/EEV.
5-ter. Le agevolazioni autostradali sono riconosciute anche ai veicoli per trasporto merci immatricolati negli Stati dell'Unione Europea. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente, modalità ed entità delle agevolazioni, nonché i criteri per la copertura dei minori introiti dei concessionari autostradali.
5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, valutato in euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'U.P.B. 4.2.3.8 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
40. 36. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Crosetto, Marras, Vitali, Lupi.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. Il termine ultimativo per la realizzazione dei depuratori già programmati e finanziati per la città di Milano e per le grandi città dell'area padana è fissato perentoriamente al 31 dicembre 2003; decorso tale termine il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina un commissario ad acta, fissando il termine perentorio per il completamento delle relative opere.
5-ter. Per completare le opere di risanamento delle acque che versano nel Mare Adriatico, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato Fondo speciale per il risanamento dell'Adriatico dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2003, da utilizzarsi sulla base delle previsioni di un Piano di intervento approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.
5-quater. Per garantire il rispetto della normativa in materia di inquinamento delle acque, per l'anno 2003 le aziende unità sanitarie locali e le amministrazioni provinciali, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, dispongono il potenziamento degli addetti e degli strumenti di
vigilanza antinquinamento in misura non inferiore al 20 per cento delle unità di personale e delle risorse economiche iscritte nei capitoli dei rispettivi bilanci per l'anno 2002.
5-quinquies. Il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, valendosi della collaborazione o di apposite convenzioni stipulate con università ed enti di ricerca operanti in campo idrografico e mareografico, sono autorizzati a proseguire la campagna di ricerche scientifiche e tecnologiche volte ad accertare le cause scatenanti la produzione di mucillagini nel Mare Adriatico, finanziando tali ricerche a valere sul fondo di cui al comma 5-ter del presente articolo.
Segue compensazione del gruppo Margherita.
40. 39. Mazzuca.
Limitatamente al comma 5-bis inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:
1. Considerata la specificità della Città di Venezia, in alternativa al procedimento di deroga previsto dall'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, l'esame di conformità di cui all'articolo 2 del medesimo decreto può essere effettuato con riferimento a criteri di valutazione della sicurezza equivalente.
2. Tali criteri verranno definiti con apposito provvedimento emanato dal Ministero dell'interno entro due anni dalla data di pubblicazione della presente legge.
40. 06. Vianello.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2003-2005 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a favore del comune di Vibo Valentia per procedere, anche con finanziamenti da parte di soggetti privati, alla «delocalizzazione dei depositi costieri carburanti dall'abitato di Vibo Valentia in altro sito non abitato della città» e conseguente recupero ambientale delle aree dismesse eliminando il grave ed elevato rischio di incidente ambientale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 17gennaio 1945.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
2005: - l0.000.
40. 013. Peretti, Giuseppe Drago.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
1. Per il recupero e la conservazione del patrimonio monumentale compreso nel territorio del comune di Predappio è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel triennio 2003-2005, di cui 4 milioni di
euro nel 2003, 3 milioni di euro nel 2004, 3 milioni di euro nel 2005.
2. Al fine di promuovere il recupero del patrimonio storico, artistico ed ambientale del territorio del Monte Fumaiolo e del Monte Comero è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le variazioni seguenti:
2003: - 9.000;
2004: - 8.000;
2005: - 8.000.
40. 029. Bielli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 «Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani», il termine «tre anni» è sostituito dal seguente: «4 anni».
2. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla ridefinizione dei coefficienti per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. La revisione dei coefficienti dovrà garantire la proporzionalità tra l'ammontare della tariffa e la quantità e la qualità di rifiuti prodotti, anche in relazione al costo del servizio ed alla copertura dei costi di investimento ed esercizio.
Compensazioni AN.
40. 043. Garnero Santanchè, La Russa, Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
1. Il provvedimento di trasferimento in proprietà da parte del Ministero delle attività produttive dei lotti e delle aree di cui all'articolo 32 della L. 219/81 n 219, al DPCM del 6 marzo 1992 e all'articolo 10 comma 2 della L. 266/97, relativi ad aree appartenenti al demanio pubblico idrico e ferroviario, da comunicarsi all'agenzia del demanio determina la sdemanializzazione delle aree stesse. Resta altresì confermata l'efficacia dei trasferimenti disposti con i provvedimenti già emanati.
2. L'articolo 3 comma 2 del decreto legge 11 giugno 1998 n 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998 n 267 va interpretato nel senso che le opere pubbliche inerenti i programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali comprendono tutte quelle realizzate con i fondi della L. 14 maggio 1981, n 219 articolo 32 e successive modificazioni. Conseguentemente è da intendersi che le controversie relative alla loro esecuzione non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono inoltre fatti salvi i lodi già emessi e le controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data dell' 8 agosto 1998, data di entrata in vigore della legge 267/98.
Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo.
40. 035. Molinari.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:
1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel novembre 1980, nel febbraio 1981 e nel marzo 1982 nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è concesso un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per i lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati, eseguiti successivamente al 1o gennaio 1996. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situati nelle zone colpite dagli eventi sismici, come individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobilesinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 150.000;
2004: - 100.000;
2005: - 150.000.
40. 042. Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Giudice, Verro, Verdini, Tarantino.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Alla tabella 1 allegata all'articolo41 è aggiunta la seguente voce: Ministero dell'economia e finanze Legge n.67 del 1988 - articolo 17 - comma 5 e legge 448 del 1998 - articolo 56, comma 2 . Completamento interventi nelle zone del Belice:
2003: 10.000, anno terminale 2017;
2004: 10.000, anno terminale 2018;
2005: 10.000, anno terminale 2019.
Compensazione UDC.
41. 56. Giuseppe Drago, Liotta, Lucchese, Cristaldi, Marinello.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Al comma 1 tabella 1 allegata modificare gli importi come segue: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legge n. 6, convertito con modificazione, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi Sismici Umbria e marche (3.2.10.3. - Cap. 7443):
2003: 10.000, (anno terminale 2017);
2004: 20.000, (anno terminale 2018);
2005: 30.000, (anno terminale 2019).
Compensazione gruppo AN.
41. 16. Domenico Benedetti Valentini.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Al comma 1 tabella 1 allegata modificare gli importi come segue: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legge n 6, convertito con modificazione, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi Sismici Umbria e marche (3.2.10.3 - Cap. 7443).
2003: 5.000, (anno terminale 2017);
2004: 10.000, (anno terminale 2018);
2005: 15.000, (anno terminale 2019).
Compensazione gruppo AN.
41. 15. Benedetti Valentini.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Al comma 1, alla Tabella 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080) apportare la seguente variazione:
2003: + 20.000.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 20.000;
2004: -;
2005: -.
41. 55. Giuseppe Drago, Peretti, Liotta, Ranieli.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Al comma 1, Tabella I, aggiungere la seguente voce: Legge 1 giugno 2002, n. 120 «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto L'11 dicembre 1997» - articolo 2 (u.pb. 2.2.3.8 - cap. 7292):
2003: 20.000 (anno terminale 2018);
2004: 20.000 (anno terminale 2018);
2005: 20.000 (anno terminale 2019).
Compensazioni DS-l'Ulivo.
41. 42. Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Al comma 1, Tabella 1, aggiungere la seguente voce: Legge 1o giugno 2002, n. 120 «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997» - articolo 2 (u.p.b. 2.2.3.8 - cap. 7292):
2003: 20.000 (anno terminale 2017);
2004: 20.000 (anno terminale 2018);
2005: 20.000 (anno terminale 2019).
Seguono compensazioni gruppo Margherita-DL-L'Ulivo.
41. 29. Realacci, Iannuzzi, Vernetti, Lusetti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella 1, rubrica Ministero dell'ambiente e del territorio è aggiunta la seguente voce: Legge 12 luglio 1923, n. 1511 - Costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 70, comma 2: finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 3000;
2004: - 3000;
2005: - 3000.
41. 57. Peretti, De Laurentiis, Tanzilli, Castellani, Aracu, Lolli, Marini.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Alla tabella 1 allegata inserire la seguente voce: Legge 798/84 lettere a), b), c), d), il Comune di Venezia, è autorizzato a contrarre mutui con un limite di impegno quindicennale pari a:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2003: 8.000, anno terminale 2017;
2004: 10.000, anno terminale 2018;
2005: 19.000, anno terminale 2019;
e di conseguenza alla tabella B del Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modifiche:
2003: - 16.000;
2004: - 27.000;
2005: - 27.000.
41. 40. Vianello, Martella, Ruzzante, Zanella, Cazzaro, Stradiotto.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Al comma 1, Tabella 1, aggiungere la seguente voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Legge n. 211 del 1992: interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa - Art. 9: contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa. (5.2.3.9. - Cap. 8163):
2003: 10.000;
2004: -;
2005: -.
Conseguentemente, alla tabella B, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2003: - 20.000 (limiti di impegno);
2004: -;
2005: -.
41. 47. Raffaldini, Duca.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Aggiungere nella Tabella 1, articolo 41, comma 1, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 194 del 1998 articolo 2, comma 5 parco autobus (5.2.3.8 - Cap. 8151/p):
2003: - ;
2004: - ;
2005: 50.000
41. 4. Nicotra, Sardelli, Lezza.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Aggiungere nella Tabella 1, articolo 41, comma 1, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti, articoli 2, comma 5 parco autobus (5.2.3.8 - Cap. 8151/p):
2003: - ;
2004: - ;
2005: 50.000;
41. 68. Bornacin.
Inammissibile per carenza di compensazione.
All'articolo 41, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
1-bis. Il comune di Venezia è autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilità del Teatro «La Fenice», mediante trasferimento da effettuare alla Fondazione
Teatro La Fenice di Venezia fino ad un importo massimo di euro 5 milioni per il 2003, il 2004 e il 2005.
Segue compensazione gruppo AN.
41. 10.Ramponi.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Aggiungere il seguente comma:
2. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali al mutui che i soggetti competenti possono stipulare per lo scopo. A tal fine sono autorizzati i limiti di impegno di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione dei predetti limiti d'impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge n. 225 del 1992 sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati.
Conseguentemente, nella tabella B sotto la voce Ministero dell'economia apportare le seguenti riduzioni, con riferimento agli importi totali e a quelli riferiti a limiti d'impegno:
2003: 10.000;
2004: 10.000;
2005: - 20.000.
41. 3. Patria, Pagliarini.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della Legge 1 agosto 2002, n. 166 è destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 della Legge 29 novembre 1984, n. 798, con le modalità ivi previste, nonché di quelli previsti dall'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 21 dicembre 2401 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicinale pari a 7 milioni di euro per l'anno 2003, 9 milioni di euro per l'anno 2004, 15 milioni di euro per l'anno 2005.
Segue compensazione gruppo AN.
41. 9. Ramponi.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a concedere contributi per gli oneri per capitali ed interessi di ammortamento di mutui che il CER (Canale Emiliano-Romagnolo) è autorizzato a contrarre con una quota di limite di impegno, per quindici anni, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportasre le seguenti variazioni:
2003: 3.500 milioni di euro;
2004: 3.500 milioni di euro;
2005: 3.500 milioni di euro.
41. 73. Bielli.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: Per la realizzazione di primi interventi
urgenti diretti a fronteggiare, nel contesto di un piano organico di azioni, l'emergenza abitativa determinatasi sul territorio nazionale a seguito di pubbliche calamità e di eventi sismici, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i comuni possono stipulare per lo scopo. A tal fine sono autorizzati due limiti di impegno di 15 milioni di euro ciascuno, decorrenti rispettivamente dall'anno 2003 e dall'anno 2004. Alla disciplina ditali interventi si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con gli enti interessati.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre gli importi relativi a ciascuna voce ivi iscritta nella seguente misura:
2003: - 2 per cento;
2004: - 3 per cento;
2005: - 3 per cento.
41. 21. Liotta.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: progressivamente.
42. 138. Alberto Giorgetti, Landi di Chiavenna.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
2-bis. I beni trasferiti alla Patrimonio dello Stato spa, tornano nella disponibilità diretta dello Stato qualora essi debbano essere conferiti in uso di associazioni, fondazioni o società come nei casi definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
42. 119. Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. I beni del demanio aeronautico, con l'esclusione dei beni del demanio aeronautico militare, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, sono assegnati in uso gratuito, dalla data di pubblicazione della presente legge, all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC). I beni del demanio aeronautico del Ministero della Difesa da destinare all'aviazione civile sono assegnati, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, all'ENAC con provvedimento del Ministro della Difesa. Il passaggio dei beni avviene sulla base di procedure concordate tra ENAC e l'Aeronautica Militare.
2-ter. L'ENAC affida in concessione la gestione totale degli aeroporti, per una durata massima di quaranta anni, alle società di gestione già titolari di una concessione di gestione aeroportuale parziale o precaria, autorizzate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2-quater. L'affidamento in concessione totale della gestione alle società richiedenti è subordinato alla sottoscrizione di una apposita convenzione e di un contratto di programma, nel quale sono definiti gli investimenti, le strategie e le politiche di sviluppo del sistema aeroportuale oggetto di concessione nonché il correlato piano economico finanziario.
2-quinquies. L'ENAC verifica, ogniqualvolta lo ritenga necessario, la capacità da parte del gestore aeroportuale di far fronte agli impegni assunti nella convenzione e nel contratto di programma. e vigila sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposte nonché sulla conformità
del sistema gestionale della società e del sistema aeroportuale alla regolamentazione vigente.
2-sexies. Le società di gestione totale aeroportuale sono tenute, a pena di decadenza dalla concessione, al versamento all'erario dello Stato, di un importo pari al 5 per cento del canone annuo dovuto per l'anno 2001, per ogni anno di durata della concessione rilasciata o di estensione della durata del rapporto ed al conseguimento, entro ventiquattro mesi dal rilascio della concessione, della certificazione di operatore aeroportuale rilasciata dall'ENAC in base ai regolamenti tecnici adottati dall'Ente stesso;
2-septies. A garanzia dell'equilibrio economico dell'ENAC, le società di gestione aeroportuale sono tenute al pagamento del canone annuo determinato con le modalità e procedure stabilite dalla normativa vigente in materia.
42. 3. Ferro, Sanza, Romani, Ricciotti, Muratori, Cesaro, Floresta, Alberto Giorgetti, Sardelli, Lezza, Testoni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I beni del demanio aeronautico, ivi compresi quelli del Ministero della Difesa, da destinare all'aviazione civile, sono assegnati in uso gratuito all'ENAC.
2-ter. L'ENAC, entro un mese, mediante convenzione ed accordo di programma, affida in concessione la gestione totale degli aeroporti alle società titolari di concessione parziale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997 n. 135. La durata delle concessioni è uniformata a quella definita per le concessioni di gestione totale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
2-quater. le società di gestione totale sono tenute, a pena di decadenza della concessione:
a) a versare all'erario dello Stato un importo pari al 10 per cento del canone annuo dovuto, per ogni anno di durata della concessione o di estensione della durata del rapporto;
b) al conseguimento entro 24 mesi dalla certificazione di operatore aeroportuale rilasciata dall'ENAC in base ai suoi regolamenti tecnici.
2-quinquies. A garanzia dell'equilibrio economico dell'ENAC, le società di gestione aeroportuale sono tenute al pagamento del canone annuo determinato secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
2-sexies. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto gli standards di sicurezza ai quali le società di gestione aeroportuale devono attenersi. Entro 6 mesi 1'ENAC accerta, a pena di decadenza della concessione di gestione totale di cui alla lettera a), l'esistenza di un sistema gestionale idoneo a garantire l'uso dell'aeroporto in condizioni di sicurezza e di tutela dell'ambiente secondo le norme nazionali ed internazionali vigenti.
42. 88. Duca.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 55 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le lettere a) e b);
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salva l'applicazione dell'articolo 91, è ammessa l'alienazione dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, previo versamento allo
Stato, all'atto dell'alienazione, dell'1 per cento del valore di esproprio.
42. 24. Arnoldi, Lupi, Marras, Osvaldo Napoli, Vitali, Corsetto, Nicotra, Garagnani, Paroli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
La Caserma Tofano, ubicata nel territorio del comune di Nocera Inferiore, identificata al foglio catastale 15 q.9, mappale 394, è trasferita, dal 1o gennaio 2004, al patrimonio del comune di Nocera Inferiore.
42. 197. Annunziata.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, in legge 9 ottobre 2002, n. 222, al primo periodo, dopo le parole: «medesima dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «consentendone l'accesso all'INAIL, al fine di garantire un'attività di monitoraggio dei contratti di regolarizzazione».
42. 110. Dussin, Didoné, Galli, Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpreta nel senso che agli assegnatari di alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640, spetta in ogni caso il diritto di riscatto per l'acquisto degli stessi con determinazione del prezzo di cessione pari al 50 per cento del costo di costruzione, ancorché non espressamente indicato nell'originario atto di assegnazione.
42. 35. Giudice, Fallica.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Il compendio dell'ex demanio militare di Pranu Seuni è dismesso dall'Agenzia del Demanio ai Comuni di Selegas e di Gesico.
42. 043. Onnis.
Inammissibile per estraneità di materia.
1. Le aree appartenenti al Demanio Patrimoniale dello Stato sulle quali siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 2001 opere di urbanizzazione, costruzioni o strutture da parte di Enti o di privati cittadini, a seguito di regolare concessione, e quelle non edificate ma in possesso pacifico e accertato dei suddetti a tale data, possono essere cedute a trattativa privata in deroga ad ogni norma vigente.
2. L'Agenzia del Demanio, e per essa le Filiali competenti per territorio, sono autorizzate ad alienare, a domanda, ai summenzionati soggetti possessori , le aree di cui al precedente articolo 1.
3. Il prezzo di vendita delle aree di cui all'articolo 1 è determinato dalla competente Filiale dell'Agenzia del Demanio con riferimento unicamente al valore del terreno al 31/12/2001 e senza avvalersi dei diritti di cui all'articolo 934 del Codice Civile. Il valore è calcolato mediante stima diretta in ragione della destinazione urbanistica dell'area e con riferimento ai valori espressi dall'Osservatorio dei Valori Immobiliari della Provincia su cui la stessa insiste. Contro la determinazione dell'Agenzia del Demanio, anche in ordine all'identificazione dell'area, è ammesso ricorso nel termine di 30 giorni al Giudice di Pace competente per territorio, il quale
provvederà all'accertamento mediante consulenza tecnica. Le spese relative a predetti accertamenti sono a carico dell'acquirente. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa al 4 per cento del valore dell'area.
4. Gli acquisti delle aree sono effettuati entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio, comunicato per lettera raccomandata. Ove l'atto di compravendita non segua entro sei mesi dalla determinazione del prezzo come sopra indicato o a seguito di sentenza del Giudice di Pace, il trasferimento ha luogo di diritto. Il prezzo verrà versato entro l'anno ovvero, a scelta dell'acquirente, in cinque rate annuali scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, previa corresponsione degli interessi determinati con riferimento al saggio di interesse legale vigente al momento della vendita. Il mancato pagamento del prezzo non dà diritto all'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto, né produce il venire meno dell'effetto di cui al comma 2, se non decorsi tre mesi dalla diffida ad adempiere, notificata dall'Amministrazione. L'accertamento dell'effetto traslativo, nel caso previsto dal comma 3, sarà fatto mediante ricorso al Giudice di Pace del luogo ove è sita l'area acquisita.
5. È fatto divieto ai privati acquirenti di alienare il terreno acquistato, ancorché non ancora edificato, ed il relativo diritto di superficie per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.
6. A tacitazione delle pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza delle occupazioni delle aree, verrà determinato da parte dell'Agenzia del Demanio un indennizzo riferito al quinquennio che precede il 31.12.2001, determinato applicando al valore concordato per l'area un saggio di fruttuosità del 3,5 per cento per ogni anno pregresso in caso di immobili adibiti a civile abitazione o assimilabile; del 5 per cento per le altre tipologie di immobili. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree, comunque motivati. I giudizi in corso sono risolti a favore dell'occupante con compensazione delle spese giudiziarie.
42. 049. Foti, Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:
1. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato; del recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio, possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del Demanio ovvero alla Patrimonio dello Stato Spa di cui all' articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, qualora a questa trasferiti.
2. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del Demanio e la Patrimonio dello Stato Spa sono tenute a comunicare agli enti locali richiedenti la loro disponibilità a cedere detti beni ovvero la necessità di utilizzare i medesimi per l'amministrazione dello Stato.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Agenzia del demanio o la Patrimonio Spa e gli enti locali di cui al comma 1, definiscono le condizioni economiche e le modalità della cessione dei beni.
4. In caso di mancato accordo tra il soggetto venditore e gli enti locali acquirenti, questi ultimi hanno diritto di prelazione al momento dell'eventuale cessione di detti beni a soggetti terzi.
42. 04. Burlando, Michele Ventura.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:
1. All'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, i periodi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: «Sono comunque inalienabili i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, fino a quando ne sussista l'uso, i beni di cui all'articolo 2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo I del testo unico dei beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ogni altro bene riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche. Il trasferimento di beni di valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, è effettuato di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione occorre l'assenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Prima del definitivo trasferimento dei beni alla società »Patrimonio dello Stato Spa« l'elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all'alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma del codice civile, dei beni demaniali trasferiti, in ordine ai quali la Patrimonio dello Stato Spa può effettuare unicamente operazioni di valorizzazione e gestione»;
b) al comma 11, sono premesse le seguenti parole: «Fatta eccezione per i diritti sui beni demaniali,»;
c) al comma 12, dopo le parole: «I beni della Patrimonio dello Stato Spa» sono inserite le seguenti: «, con eccezione dei beni demaniali,».
42. 060. Pistone, Bellillo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
1. Il provvedimento di trasferimento in proprietà da parte del Ministero delle attività produttive dei lotti e delle aree di cui all'articolo 32 della L. 219/81 n 219, al DPCM del 6 marzo 1992 e all'articolo 10 comma 2 della L. 266/97, relativi ad aree appartenenti al demanio pubblico idrico e ferroviario, da comunicarsi all'agenzia del demanio determina la sdemanializzazione delle aree stesse. Resta altresì confermata l'efficacia dei trasferimenti disposti con i provvedimenti già emanati.
2. l'articolo 3 comma 2 del decreto legge 11 giugno 1998 n 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998 n 267 va interpretato nel senso che le opere pubbliche inerenti i programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali comprendono tutte quelle realizzate on i fondi della L. 14 maggio 1981, n 219 articolo 32 e successive modificazioni. Conseguentemente è da intendersi che le controversie relative alla loro esecuzione non possono essere devolute a collegi arbitrali.
Sono inoltre fatti salvi i lodi già emessi e le controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data dell' 8 agosto 1998, data di entrata in vigore della legge 267/98.
Compensazioni Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
42. 065. Molinari.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Sono trasferite al patrimonio disponibile dello Stato tutte le aree non più destinate all'esercizio delle funzioni proprie del demanio idrico interno, su cui sono state eseguite prima del 31 dicembre 1991 opere di urbanizzazione e di costruzione, compresa la destinazione a darsena privata, in conformità alla normativa urbanistica ed edilizia all'epoca vigente, o comunque accertate conformi alla medesima normativa.
Il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato per effetto della presente norma non comporta sanatoria degli abusivismi urbanistici o edilizi.
L'Agenzia del Demanio è autorizzata ad alienare dette aree, in deroga ad ogni normativa vigente, a trattativa privata, previa semplice domanda, ai soggetti detentori delle aree medesime. Il prezzo di trasferimento è determinato mediante valutazione della sola area con riferimento alle sue caratteristiche originarie, non tendendo conto del valore di quanto edificato. Il prezzo dovrà essere versato contestualmente all'atto di trasferimento. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni concessori pregressi ed in genere per compensi o indennizzi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza della detenzione delle aree stesse. Dalla data di presentazione della domanda d'acquisto sono sospesi i procedimenti d'ingiunzione o di rilascio delle aree, comunque motivati.
42. 028. Butti, Foti, Taborelli, Alboni, D'Agrò, Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.
All'articolo 44, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001 n. 7, le parole da «ventiquattro» sino a «legge» sono sostituite dalle seguenti «il 30 marzo 2005».
44. 33. Lorusso, Lazzari, Leccisi, ......., Vitali, Bruno, Gironda, Antonio Pepe, Palma, Alfredo Vito, Deodato, Gastaldi, Baiamonte, Amato, Zanetta, Mongiello, Consentino, Antonio Leone.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Al fine di diminuire i rischi derivanti dal possesso di rilevanti somme di denaro contante, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito ed associazioni nazionali dei tabaccai sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, i pagamenti mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico.
2. In relazione alla convenzione di cui al comma 1, agli istituti di credito è riconosciuto un credito d'imposta pari al costo del servizio bancario agevolato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle presenti norme.
3. Al medesimo fine di cui al comma 1, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito, associazioni nazionali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e società petrolifere, sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, il pagamento del servizio di rifornimento mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico, ivi comprese carte di pagamento carburante emesse da società petrolifere o da società auto stradali.
4. La misura di cui al comma 3 costituisce integrazione al Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti approvato con decreto ministeriale del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001. Alla copertura del costo del servizio bancario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32.
Seguono compensazioni del gruppo AN.
44. 0445. Mazzocchi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, si applicano in favore degli enti ecclesiastici aventi finalità di assistenza e beneficenza anche per immobili non facenti parte del demanio artistico, storico o archeologico.
44. 0447. Giudice, Fallica.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Il comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: «83. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti da tutte le lotterie ed i concorsi pronostici è riservata in favore del Ministero per i beni e le attività culturali una quota non superiore a 155.000.000,00 euro, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari. Sulla base degli utili erariali derivanti dal concorso pronostico »Super Enalotto« disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958, e modificato con decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998, è riservata una quota pari a 52.000,000, 00 da destinare al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 per il finanziamento di progetti nel campo delle politiche per la famiglia promossi dai comuni. Il Ministro dell'economia e finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, definisce la disciplina riguardante le lotterie e i concorsi pronostici in modo tale da prevedere l'utilizzazione di una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle vincite di tutti i concorsi pronostici non riscosse dai vincitori per il finanziamento di progetti promossi dai
comuni e realizzati dall'associazionismo di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato, ovvero da altri soggetti senza scopo di lucro nei settori previsti dalla lettera a) del comma i dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
44. 0448. Lucà.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, è inserito il seguente:
1. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 1990, 7 agosto 1990, n. 303, nella misura del 10 per cento dell'incasso lordo delle giocate. L'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media fissata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 19 aprile 1990, n. 85, previa intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative su scala nazionale dei raccoglitori del gioco del lotto.
2. Il riconoscimento del trattamento attribuito agli ex lottisti, divenuti concessionari ai sensi l'articolo 6 della legge 85/90, è esteso anche ai coadiutori o aventi causa, come riconosciuto ai coadiutori delle rivendite di generi di monopolio.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 30.000.000;
2004: - 30.000.000;
2005: - 30.000.000.
44. 011. Benvenuto, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
1. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 10 per cento, come sancito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990, dell'incasso lordo delle giocate. L'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media, fissata, come previsto dall'articolo 5 comma 2 legge 85/90, previa intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative su scala nazionale dei raccoglitori del gioco del lotto.
2. Il riconoscimento del trattamento attribuito agli ex lottisti, divenuti concessionari così come prescrive l'articolo 6, della legge 85/90, è esteso anche ai coadiutori o aventi causa, come riconosciuto ai coadiutori delle rivendite di generi di monopolio.
Compensazioni gruppo AN.
44. 0442. Mazzocchi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Alle imprese di telecomunicazioni che effettuano investimenti in infrastrutture a banda larga, limitatamente alle opere di cablaggio realizzate all'interno di unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, ivi incluse le relative parti comuni e pertinenze, purché localizzati sul territorio nazionale, strumentali all'offerta di servizi di telecomunicazione a banda larga, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 36 per cento dei costi sostenuti per tali opere, rimasti a proprio carico.
2. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai costi sostenuti e rimasti a proprio carico sino al 31 dicembre 2005,
calcolato con riferimento a ciascun periodo d'imposta ed indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
3. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.
4. I fondi stanziati ammontano a 21 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.
5. Per fruire del contributo le imprese eligibili inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili distintamente per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, a realizzare gli investimenti programmati entro il 31 dicembre di ciascun anno.
6. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina i requisiti soggetti, ripartisce i fondi pro-quota sulla base delle domande presentate entro 30 giorni dalla data in cui sarà resa disponibile la procedura automatizzata sopraindicata. Qualora i fondi richiesti dai singoli operatori di telecomunicazione con riferimento ai singoli anni fossero utilizzati solo in parte a causa di minori investimenti effettuati, la quota di fondi residui inutilizzati complessivamente disponibile al termine di ciascun anno sarà ripartita tra gli altri operatori che ne avevano effettuato domanda, pro-quota sulla base dell'eccedenza di costi sostenuti per i sopraindicati investimenti agevolabili effettivamente realizzati nell'anno rispetto agli importi degli investimenti a suo tempo complessivamente richiesti nei termini per tale annualità ma non assegnati all'operatore richiedente solo a causa del presunto esaurimento dei fondi attribuibili per tali finalità per l'anno di riferimento o negli anni precedenti.
7. Con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e di concerto con il Ministero delle Comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni.
Conseguentemente, alla Tabella A alla voce Minisero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 21.000;
2004: - 21.000;
2005: - 21.000.
44. 047. Patria, Savo, Tarantino.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 44 Inserire il seguente:
1. Alle imprese di telecomunicazioni che effettuano investimenti in infrastrutture a banda larga, limitatamente alle opere di cablaggio realizzate all'interno di unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, ivi incluse le relative parti comuni e pertinenze, purché localizzati sul territorio nazionale, strumentali all'offerta di servizi di telecomunicazione a banda larga, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 36 per cento dei costi sostenuti per tali opere, rimasti a proprio carico.
2. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai costi sostenuti e rimasti a
proprio carico sino al 31 dicembre 2005, calcolato con riferimento a ciascun periodo d'imposta ed indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
3. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.
4. I fondi stanziati ammontano a 21 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005
5. Per fruire del contributo le imprese eligibili inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili distintamente per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, a realizzare gli investimenti programmati entro il 31 dicembre di ciascun anno.
6. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina i requisiti soggettivi, ripartisce i fondi pro-quota sulla base delle domande presentate entro 30 giorni dalla data in cui sarà resa disponibile la procedura automatizzata sopraindicata. Qualora i fondi richiesti dai singoli operatori di telecomunicazione con riferimento ai singoli anni fossero utilizzati solo in parte a causa di minori investimenti effettuati, la quota di fondi residui inutilizzati complessivamente disponibile al termine di ciascun anno sarà ripartita tra gli altri operatori che ne avevano effettuato domanda, pro-quota sulla base dell'eccedenza di costi sostenuti per i sopraindicati investimenti agevolabili effettivamente realizzati nell'anno rispetto agli importi degli investimenti a suo tempo complessivamente richiesti nei termini per tale annualità ma non assegnati all'operatore richiedente solo a causa del presunto esaurimento dei fondi attribuibili per tali finalità per l'anno di riferimento o negli anni precedenti
7. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e di concerto con il Ministero delle comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 21 milioni di Euro in ragione d'anno per gli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità revisionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
44. 0. 3. Ricciotti, Nicotra, Floresta, Caparini, Sardella, Bornacin, Ferro, Martini, De Laurentiis.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale le imprese alle quali i centri di assistenza fiscale costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma i dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 prestano l'assistenza fiscale, a condizione che sia stato rilasciato il visto di conformità e siano stati asseverati gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore ai sensi dell'articolo 35 dello stesso decreto n. 241/1997 e delle relative disposizioni di attuazione».
44. 0170. Minoli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 5 della legge 59 del 1992, dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 601 del 1973 e dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947, in relazione all'obbligo delle cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 601 del 1973 di devolvere il patrimonio effettivo ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5 della legge 59 del 1992, sia per trasformazione o fusione in enti diversi dalle cooperative in possesso delle clausole richiamate dal citato articolo 14, sia in ogni altro caso di decadenza dai benefici fiscali, le cooperative di garanzia collettiva fidi possono trasformarsi o fondersi in consorzi di garanzia collettiva fidi senza devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici e senza decadere dalle agevolazioni fiscali, a condizione che lo statuto del consorzio preveda inderogabilmente:
a) il divieto di distribuire ai consorziati il patrimonio effettivo esistente alla data di trasformazione o fusione;
b) l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo esistente alla data di trasformazione o fusione ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5 della legge n. 59 del 1992 , al momento della liquidazione;
c) l'obbligo di sottoporsi a revisione biennale previsto per le società cooperative e loro consorzi dal decreto-legge C.P.S. n. 1577 del 1947 in relazione al mantenimento del patrimonio della cooperativa effettivo esistente al momento della fusione o trasformazione, secondo valutazione di un perito nominato dal Presidente del Tribunale;
d) l'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici di cui alla precedente lettera b) in caso di violazione del disposto di cui alte lettere a), c) ed e);
e) l'obbligo di devoluzione ai fondi di cui alla lettera b) del patrimonio della cooperativa valutato dal perito di cui alla lettera c), in caso di successive fusioni o trasformazioni in enti diversi dalle cooperative in possesso dei requisiti richiamati dal citato articolo 14 ovvero dai Consorzi i cui statuti abbiano recepito le clausole previste ai punti a), b), c) e d).
2. Nei bilanci il patrimonio effettivo esistente alta data di fusione o trasformazione deve essere distintamente indicato con riferimento al presente articolo e può essere utilizzato unicamente a copertura di perdite d'esercizio, a condizione che il suo utilizzo sia successivo a quello di tutti gli altri fondi o riserve patrimoniali.
3. Gli obblighi di devoluzione é di mantenimento previsti dal comma precedente si intendono riferiti al patrimonio al netto della parte utilizzata a copertura delle perdite di esercizio o finali.
44. 017. Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Lotta, Grillo, Gioacchino Alfano, Dorina Bianchi, Tanzilli, Mongiello, Mereu.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni, si applicano per l'intero territorio nazionale limitatamente alle aree demaniali non destinate all'esercizio della funzione pubblica - e comunque ad esclusione del demanio marittimo e lacuale - su cui siano state eseguite, a seguito di regolare concessione urbanistica ed edilizia, opere di urbanizzazione e di costruzione realizzate in conformità alle medesime concessioni, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990. Il trasferimento delle aree da parte dei comuni ai privati possessori delle aree medesime, secondo le procedure previste dalla citata legge n. 177 del 1992, è autorizzato esclusivamente nei casi in cui, con motivata delibera dell'amministrazione comunale, si dichiari cessato il pubblico interesse sulle aree stesse, previo deposito di un avviso nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi. Nei trenta giorni successivi possono essere presentate osservazioni od opposizioni sulle quali si esprime il comune contestualmente all'approvazione della delibera. Il prezzo del trasferimento delle aree medesime è determinato secondo le procedure dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 177 del 1992, e successive modificazioni, per le aree su cui siano state eseguite opere di pubblica utilità ovvero sulla base dei prezzi di mercato per le aree su cui siano state eseguite opere di interesse privato.
44. 019. Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Lotta, Mongiello, Mereu, Grillo, Dorina Bianchi, Giacchino Alfano, D'Agrò, Tanzilli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di sincrotrone dei laboratori di Trieste e Grenoble è autorizzato un finanziamento complessivo di 38.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.
2. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotrone Trieste spa, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n.370».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 76.000;
2004: - 76.000;
2005: - 76.000.
44. 014. Damiani, Illy, Maran.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di sincrotone dei laboratori di Trieste e Grenoble è autorizzato un finanziamento complessivo di 38.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.
2. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «La restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotone Trieste spa, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerta, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 38.200;
2004: - 38.200;
2005: - 38.200.
44. 06. Moretti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Per le gestioni dei laboratori internazionali di luce di sincrotrone di Trieste e Grenoble è autorizzato un finanziamento complessivo di 38.2000 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2003.
2. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n.547, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n.644, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotrone Trieste s.p.a., di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 38.200;
2004: - 38.200;
2005: - 38.200.
44. 0132. Bianchi Clerici.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotone Trieste spa, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370».
2. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble, il finanziamento previsto dall'articolo 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 547 del 1994 è incrementato di 17.542.000 euro a decorrere dal 2003, da ripartire tra le due iniziative di Trieste e di Grenoble con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 468 del 1978 - articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 17.542;
2004: - 17.542;
2005: - 17.542.
44. 0166. Garagnani.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. - (Sostegno alla ricerca nel settore della luce di sincrotrone). - 1. All'articolo
2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotone Trieste spa, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370».
2. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble, il finanziamento previsto dall'articolo 2, comma li, del citato decreto-legge n. 547 del 1994 è incrementato di 17.542.000 euro a decorrere dal 2003, da ripartire tra le due iniziative di Trieste e di Grenoble con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente: alla Tabella voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 17.542;
alla Tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 183 del 1987 - Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla comunità eruropea (4.2.3.8 - Fondo di rozazione per le politiche comunitarie - Cap. 7493/P), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 17.542;
2005: - 17.542.
44. 0167. Garagnani.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: «è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «è rifinanziato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f)».
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sopprimere la voce Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - Cap. 8922), e i relativi stanziamenti;
alla tabella D, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inserire la voce Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - Cap. 8922):
2003: 1.550.000;
2004: 1.600.000;
2005: 1.600.000;
Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo.
44. 0241. Colasio, Volpini, Carra, Bimbi, Rusconi, Gambale.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: «è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «è rifinanziato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f)».
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sopprimere la voce Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica
(25.2.3.1 - Ricerca scientifica - Cap. 8922), e i relativi stanziamenti;
alla tabella D, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inserire la voce Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - Cap. 8922):
2003: 1.700.000;
2004: 1.700.000;
2005: 1.700.000;
Conseguentemente alla tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987, articolo 5, Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla comunità europea, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 150.000;
2005: - 150.000.
alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 100.000.
Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo.
44. 0240. Colasio, Volpini, Carra, Bimbi, Rusconi, Gambale.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: «è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «è rifinanziato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f)».
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sopprimere la voce Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - Cap. 8922), e i relativi stanziamenti;
alla tabella D, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inserire la voce Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - Cap. 8922):
2003: + 500.000;
2004: + 500.000;
2005: + 500.000.
Conseguentemente alla tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987, articolo 5, Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla comunità europea, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 500.000;
2005: - 500.000.
alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 500.000.
Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo.
44. 0239. Colasio, Volpini, Carra, Bimbi, Rusconi, Gambale.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
All'articolo 7, comma 1, terzo periodo del Decreto Legislativo 5 giugno 1998
n. 204, le parole «è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «è rifinanziato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f)».
Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sopprimere la voce Decreto Legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922), e i relativi stanziamenti;
alla Tabella D, voce Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, inserire la voce: Decreto Legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.2.1- Ricerca scientifica - cap. 8922):
2003: 3.045.000;
2004: 3.095.000;
2005: 3.095.000.
Compensazioni Gruppo DS.
44. 0252. Grignaffini, Tocci, Martella, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Lolli, Cialente, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sopprimere la voce Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - Cap. 8922), e i relativi stanziamenti;
alla tabella D, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inserire la voce Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - Cap. 8922):
2003: 1.550.000;
2004: 1.600.000;
2005: 1.600.000.
44. 0250. Adornato, Garagnini, Giorgio Lainati.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Le dotazioni da iscrivere nel Fondo ordinario per gli Enti e le Istituzioni di ricerca, previsto dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, a partire dal 1o gennaio 2004, sono indicate nella Tabella D allegata alla relativa legge finanziaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le opportune modifiche di bilancio,.
44. 0265.La VII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Per il recupero ed il restauro del teatro Donizetti di Bergamo, sono stanziati 15 milioni di euro per l'anno 2003.
Conseguentemente all'articolo 45, comma 1, nella tabella B richiamata, diminuire come segue l'accantonamento della rubrica del Ministero per i beni e le attività culturali.
2003: - 15.000.
44. 0242. Arnoldi, Fontana, Jannone.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Per l'attivazione del corso di laurea in beni culturali-curriculum di archeologia subacquea nella sede universitaria di Oristano, sono stanziati di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Conseguentemente all'articolo 45, comma 1, nella tabella A richiamata, diminuire come segue l'accantonamento della rubrica del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca:
2003: - 516;
2004: - 516;
2005: - 516.
44. 0243. Marras.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 233 è autorizzata la spesa complessiva di 7.747.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. A tal fine restano validi i criteri e le procedure per l'erogazione dei contributi a favore dei destinatari della citata legge».
Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 7.747;
2004: - 7.747;
2005: - 7.747.
44. 0244. Zorzato, Zanettin, Milanato, Patria, Ferro, Fratta Pasini, Paniz, Fontana, Campa.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
5-bis Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema, è riconosciuto un contributo straordinario per il 2003 in favore della Fondazione banco alimentare Onlus pari a 7 milioni di euro finalizzato agli investimenti in attrezzature, impianti ed immobili industriali necessari per l'espletamento dell'attività degli interventi sociali della Fondazione».
Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo.
44. 0245. Carra, Meduri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
6. I piccoli comuni possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la
salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici, e librari delle parrocchie.
7. Le convenzioni di cui al comma I sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.
44. 0247. Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Galvagno, Zanetta, Marras, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Per la prosecuzione delle proprie attività di ricerca, secondo il programma pluriennale vigente, nonché degli obblighi derivanti da attività internazionali per l'anno 2003 è autorizzato un contributo straordinario a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche pari a euro 110 milioni. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca provvede, in sede riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui al decreto legislativo n. 204/98, all'assegnazione delle presenti somme al Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo.
44. 0248. Colasio, Volpini, Carra, Bimbi, Rusconi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, dopo la lettera b è aggiunta la seguente:
«b-bis) le imprese del commercio, del turismo e dei servizi».
44. 0256. Crosetto, Verro, Patria, Blasi, Fontana, Jannone, Lenna, Gioacchino Alfano, Giudice, Verdini, Zorzato, Scherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Pinto.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. Al Teatro Lirico Sperimentale «A. Belli» di Spoleto è concesso un contributo annuo addizionale pari a euro 300.000, a decorrere dall'anno 2003, a titolo di concorso alle spese di gestione e sviluppo delle attività musicali«.
Conseguentemente, alla tabella A, voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 600;
2004: - 450;
2005: - 300.
44. 0425. Sereni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Per il restauro della Cattedrale Chiesa Matrice di Francavilla Fontana (BR) sono stanziati 2,5 milioni di euro per l'anno 2003.
Conseguentemente all'articolo 45, comma 1, nella tabella B richiamata, diminuire
come segue l'accantonamento della rubrica del Ministero per i beni e le attività culturali:
2003: - 2.500.
44. 0257. Vitali.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Per il recupero ed il restauro di Palazzo imperiale, sede del municipio di Francavilla Fontana (BR) sono assegnati al comune medesimo 2,5 milioni di euro per l'anno 2003.
Conseguentemente all'articolo 45, comma 1, nella tabella B richiamata, diminuire come segue l'accantonamento della rubrica del Ministero per i beni e le attività culturali:
2003: - 2.500.
44. 0246. Vitali.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Per la realizzazione di un sito museale ubicato nell'ambito del Santuario Antoniano dell'Arcella, in Padova, sono stanziati 366500 euro per l'anno 2003.
All'onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti alla Tabella C Art. 9 ter per l'anno 2003 - fondo di riserva spese correnti.
44. 0259. Saia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. Al fine di agevolare la diffusione della pratica sportiva, una quota, non supeiore al 10 per cento, delle maggiori entrate derivante dall'articolo 4, comma i della legge 8 agosto 2002, n. 178, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base del Ministero per i beni e le attività culturali, destinato alla concessione di contributi agli enti locali, nonché alle associazioni sportive dilettantistiche per la costruzione di impianti sportivi. I contributi sono erogati a fondo perduto anche in relazione agli interessi relativi a contratti di finanziamento per la costruzione degli impianti. Nella erogazione dei contributi è data priorità agli enti il cui territorio è carente di impianti sortivi di proprietà pubblica. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di funzionamento del fondo, nonché le modalità ed i limiti per l'erogazione dei contributi e per la loro revoca.
2. 3. La determinazione delle maggiori entrate di cui al comma 2 viene effettuata, con riferimento all'anno precedente, sulla base dei dati di consuntivo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
44. 0260. Bellillo, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
In luogo del contributo di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, alla istituzione Teatro lirico sperimentale di Spoleto «A. Belli», riconosciuta persona
giuridica con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Umbria 8 luglio 1981, n. 428, il Ministero per i beni e le attività culturali concede un contributo aggiuntivo annuo fisso, cumulabile con altri contributi a carico del bilancio dello Stato, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2003, a valere sull'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 17 ottobre 1996, n. 534, che è incrementata di 500 mila euro per l'anno 2003 e successivi.
Conseguentemente all'articolo 11 alla lettera a) del comma 1, le parole è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato sono sostituite dalle seguenti: è pari al 4,1 per cento dell'importo dichiarato.
44. 0262. Mazzuca.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
In luogo del contributo di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, alla istituzione Teatro lirico sperimentale di Spoleto «A. Belli», riconosciuta persona giuridica con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Umbria 8 luglio 1981, n. 428, il Ministero per i beni e le attività culturali concede un contributo aggiuntivo annuo fisso, cumulabile con altri contributi a carico del bilancio dello Stato, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2003, a valere sugli stanziamenti dello Stato di cui all'articolo 33, comma 3, della presente legge.
44. 0261. Mazzuca, Mastella, Luigi Pepe, Pisicchio, Cusumano, Ostilio, Potenza.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
(Interventi in favore del Teatro Lirico Sperimentale «Adriano Belli» di Spoleto).
Al Teatro Lirico Sperimentale «Adriano Belli» di Spoleto è assegnato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, a titolo di concorso nelle spese sostenute per le iniziative straordinarie adottate negli anni precedenti e per l'espletamento dei corsi-concorso per i tre anni indicati.
Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 500;
2004: - 500;
2005: - 500.
44. 07. Benedetti Valentini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Al fine di promuovere gli interventi volti a valorizzare il patrimonio architettonico e artistico della Città di Lecce, di cui all'articolo 1 della legge 9 marzo 2001, n. 59, con la salvaguardia dell'apparato decorativo delle facciate degli edifici pubblici e privati ricadenti nella zona A1 «Centro Storico», è riconosciuto un contributo straordinario in favore del Ministero dei beni culturali di concerto con il Ministero dei LL.PP. nella misura di:
Euro 5.000.000 per l'anno 2003;
Euro 5.000.000 per l'anno 2004;
Euro 5.000.000 per l'anno 2005.
Compensazioni Gruppo AN.
44. 0263. Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
(Istituzione dell 'Agenzia dei Beni Culturali dell 'Euromediterraneo).
1. Al fine di promuovere le culture delle città e delle regioni che si interfacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio storico, artistico ed architettonico, è istituita l'Agenzia dei Beni Culturali dell'Euromediterraneo.
2. La sede principale presso la quale viene costituito il coordinamento delle città di cui al comma i è individuata in Lecce, per le sue straordinarie valenze universali di carattere architettonico, che le consentono la denominazione di «Città Porta d'Europa».
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni culturali d'intesa con le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento di attuazione dell'Agenzia.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 200;
2004: - 800;
2005: - 1.500.
44. 0249. Lisi, Licastro Scardino, Lucchese, Carlucci.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. È istituita l'Agenzia dei Beni Culturali dell'Euromediterraneo al fine di promuovere le culture esistenti, con particolare attenzione alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico ed architettonico delle Città e delle Regioni che si interfacciano sul Mediterraneo.
2. La sede principale presso la quale viene costituito il coordinamento delle città di cui al comma i è individuata in Lecce, per le sue straordinarie valenze universali di carattere architettonico, che le consentono la denominazione di «Città Porta d'Europa».
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore di questa legge, il Ministero dei Beni Culturali d'intesa con le Commissioni Parlamentari competenti, emana un regolamento di attuazione operativo dell'Agenzia.
4. Il costo previsto nel triennio 2003-2005, è così diviso - Euro 200.000 nel 2003; Euro 800.000 nel 2004 - Euro 1.500.000 nel 2005 - alla copertura della relativa spesa si provvede mediante l'individuazione di una posta finanziaria idonea iscritta nella Tabella B di cui nell'allegato della Finanziaria, consentendo l'equilibrio di bilancio con la diminuzione di 200.000 Euro per il 2003.
44. 0264. Lisi, Licastro Scardino.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. Per il completamento della sede di Cuneo dell'Università di Torino, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Università di Torino è autorizzata a contrarre nell'anno 2003 nel limite di impegno decennale di 1 milione di euro.
Conseguentemente lo stanziamento della Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze è così modificato:
2003: - 1 milione di euro;
2004: - 1 milione di euro;
2005: - 1 milione di euro.
Di cui:
limiti d'impegno a favore di soggetti non statali:
2003: - 1 milione di euro;
2004: - 1 milione di euro;
2005: - 1 milione di euro.
44. 0266. Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. gli studenti che sono stati iscritti, anche sotto condizione nell'anno accademico 2000 - 2001, e nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data dì entrata in vigore della presente legge, hanno emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o dì laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, sono considerati regolarmente iscritti ai relativi corsi di diploma universitario o di laurea per l'anno accademico 2001 - 2002. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo ed i relativi crediti formativi.
2. Per l'anno accademico 2000-2001, è autorizzato l'utilizzo dei posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero, rimasti non utilizzati in varie sedi e, per i quali non è pervenuta alcuna richiesta, per gli studenti italiani esclusi per la mancanza di posti utilizzando lo scivolo delle graduatorie di merito.
3. Gli studenti di cui ai commi I e 2, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire ditali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.
4. Agli studenti di cui ai commi i e 2 che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.
5. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con il presente articolo.
44. 0175. Titti De Simone, Russo Spena.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Al comma 17 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n.4, è apportata la seguente modificazione: le parole «fino al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2005».
Conseguentemente alla Tabella A è apportata la seguente modificazione: Ministero dell'economia e delle finanze:
2003: - 10 milioni di euro;
2004: - 10 milioni di euro;
2005: - 10 milioni di euro.
44. 0131. Bianchi Clerici, S. Rossi, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. In relazione alla riapertura del Teatro delle Muse di Ancona, al Comune di Ancona è attribuita, a titolo di contributo, la somma di 1.600.000 euro per l'anno
2003 e di 1.000.000 euro ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Conseguentemente, alla tabella A, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2003: - 3.200;
2004: - 1.500;
2005: - 1.000.
44. 0218. Duca, Giacco, Ruggeri, Bertucci, Lion, Calzolaio, Mariani, Lusetti, Abbondanzieri, Gasperoni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Alla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è concesso un contributo di euro 3,5 milioni per l'anno 2003 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Il contributo è finalizzato alla attuazione di interventi di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti tecnologici del palcoscenico, dei laboratori e dei servizi dei Teatri di propri pertinenza.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si prowede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
44. 0126. Pistone, Lucidi, Tocci, Cento, Rocchi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Per il recupero e il mantenimento dei beni culturali ed archeologici nel siti di Lucera, Troia, del sub Appennino Dauno e delle province di Foggia, Benevento e Campobasso, è autorizzato un contributo pluriennale di 15 milioni di Euro.
Compensazione Misto SDI.
44. 0110. Di Gioia, Folena, Bonito.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Per il restauro del castello di Federico II, dell'Anfiteatro romano e per il recupero del sito archeologico San Giusto di Lucera (FG), per il restauro della cattedrale di Troia (FG) e per il recupero e il restauro dei beni culturali dell'area del bacino del Fortore (Foggia, Benevento e Campobasso), è autorizzato un contributo pluriennale di 15 milioni dì Euro.
Compensazione Gruppo Misto-SDI.
44. 0105. Di Gioia, Folena, Bonito.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. Per gli interventi di messa in sicurezza, restauro e recupero funzionale del Grattacielo Pirelli di Milano è autorizzata per l'anno 2003 una spesa pari a 7.750.000 euro.
2. Ai fini dell'attuazione dei predetti interventi la regione Lombardia e il Ministero per i beni e le attività culturali procedono all'integrazione dell'accordo di
programma quadro in materia di beni culturali sottoscritto in data 26 maggio 1999.
Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze modificare gli importi come segue:
2003: - 7.750.
44. 0205. Lupi, Schermi, Di Luca, Paroli, Romani, Minoli, Palmieri, Verro, Arnoldi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 inserire:
1. Al fine di realizzare la sistemazione e la catalogazione del materiale archivistico delle società ex-minerarie della Sardegna, è autorizzata la spesa di 250.000 euro.
E, di conseguenza alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia apportare la seguente modifica:
2003: - 500.
44. 0223. Maurandi, Carboni, Cabras.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Alle Università e alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 2004, strumenti musicali, nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo statale pari a euro 155,00 per ogni strumento, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito d'imposta. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2003, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.
3. Il contributo di cui al presente articolo è erogato nel limite massimo di euro 5.166.000,00. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2004 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
44. 046. Patria, Tarantino.
Inammissibile per estraneità di materia.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea, le parole: «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» sono
sostituite dalle seguenti: «gestione dei beni culturali di interesse nazionale individuati sulla scorta dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283»;
b) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da: «servizi finalizzati» a: «n. 112,» sono sostituite dalle seguenti: «beni culturali di interesse nazionale»;
c) alla medesima lettera b-bis), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Accordi di programma del Ministero per i beni e le attività culturali possono prevedere che la presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di interesse nazionale, anche beni e siti cosiddetti »minori« collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, sia considerata titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore.»;
d) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-ter. La Società italiana per i beni culturali - SIBEC, istituita con l'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è trasformata in Società italiana di consulenza per i bacini culturali - SICOBAC S.p.A., con il capitale di 10,5 milioni di euro, interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. La Società svolge attività di consulenza ed assistenza specializzata in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero per le attività produttive e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'individuazione e della gestione dei bacini di utenza e sviluppo della cultura, dello sport e del turismo. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di organizzazione e di funzionamento della SICOBAC.».
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 10.500.
44. 0165. Garagnani, Lainati.
Inammissibile per estraneità di materia limitatamente alla lettera a) in quanto tale lettera modifica norme di carattere organizzativo non oggetto di intervento da parte delle ultime finanziarie [le lettere a), b) e c)] intervengono invece su norma introdotta dalla finanziaria 2002 al D. Lgs. 368/198.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per il recupero e la promozione dei teatri storici, la cui dotazione è determinata in 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Per gli esercizi successivi, la dotazione del Fondo è determinata con le procedure di cui all'articolo li, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Ai fini del presente articolo sono considerati teatri storici i teatri inaugurati anteriormente al 1o gennaio 1940.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, gli enti locali nel cui territorio sia situato un teatro storico sottopongono al Ministro per i beni e le attività culturali i programmi di recupero e promozione dei teatri storici che intendono realizzare nel corso del triennio successivo.
3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede, con proprio decreto, da adottarsi d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ripartire le risorse del Fondo tra gli enti locali di cui al comma 2 che abbiano presentato programmi di recupero e promozione ritenuti particolarmente
meritevoli sotto il profilo culturale ed in grado di costituire una valida misura di sostegno dell'economia e dell'occupazione locali.
4. In sede di prima applicazione, una quota delle risorse del Fondo pari a 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 è ripartita secondo quanto previsto nella tabella allegata. Ai fini della ripartizione della restante quota, si applicano le procedure di cui ai commi 2 e 3.
Conseguentemente, alla tabella A, accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2003: - 20.000;
2004: - 15.000;
2005: - 10.000.
TABELLA ALLEGATA
Teatro delle Muse di Ancona:
2003: 1.700;
2004: - 1.400;
2005: 1.100.
Teatro Politeama di Palermo:
2003: 1.100;
2004: - 1.300;
2005: 1.300.
Teatro G. Verdi di Trieste:
2003: 1.100;
2004: - 1.300;
2005: 1.300.
Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia:
2003: 1.100;
2004: - 1.300;
2005: 1.300.
44. 0219. Duca, Ruggeri, Bertucci, Menia, Cammarata, Contè, Lusetti, Lion, Calzolaio, Mariani, Abbondanzieri, Gasperoni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire l'articolo seguente:
1. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi dell'industria fonografica e rilanciare i consumi, è istituito, presso il Ministero delle Attività Produttive l'Ufficio per la Promozione della musica italiana all'estero. L'ufficio ha il compito di promuovere e di diffondere, in collaborazione con gli Istituti Italiani di cultura all'estero e le rappresentanze diplomatiche, il prodotto discografico nazionale e la produzione artistico-musicale italiana.
2. L'ufficio è presieduto da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive e composto da un Comitato Permanente formato da un rappresentante del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. Il Ministro delle Attività Produttive, mediante apposito regolamento, da emanarsi entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, definirà le modalità di composizione e funzionamento dell'Ufficio. Ai fini dell'espletamento dei compiti assegnati è attribuita all'Ufficio la somma di i milione di euro.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2003: - 2.000;
2004: - 1.500;
2005: - 1.000.
44. 0201. Ruzzante, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Meandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È autorizzato un contributo finanziario di 10 milioni di euro da destinare alla provincia di Roma per l'attuazione del progetto di adeguamento infrastrutturale della Via del Mare e della Via Ostiense.
Compensazione AN
44. 4. Buontempo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Sono stanziati 1,5 milioni di euro in conto mutui per il finanziamento della legge 366/98 al fine di realizzare un percorso ciclabile in sede protetta, localizzato nel territorio del litorale di Roma.
Compensazione AN
44. 3. Buontempo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Sono stanziati 2.500.000 euro per la ricostruzione delle mura della città di Viterbo.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare la seguente variazione:
2003: - 2.500.
44. 16. Meroi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
All'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il primo periodo, aggiungere: «i comuni possono altresì deliberare analoghe agevolazioni per favorire gli accordi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3».
44. 0200. Coluccini, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Martella, Meandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Bimbi, Colasia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Per la realizzazione della Strada dei Marini, volta al miglioramento della mobilità nel territorio del comune di Carrara, interessato da flussi di traffico pesante generato dalle attività estrattive e commerciali legate al settore del marmo, a favore del Comune di Carrara è autorizzato un limite di impegno quindicennale a decorrere dall'anno 2003 di 5 milioni di euro.
Compensazioni DS.
44. 0338. Cordoni, Buffo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
19-bis. Per il completamento degli interventi finalizzati al risanamento ambientale del bacino del fiume Sarno, è autorizzato a favore della Regione Campania un contributo straordinario di euro 225 milioni per il triennio 2003-2005 di cui 75 milioni per il 2003, 75 milioni per il 2004 e 75 milioni per il 2005.
Compensazioni gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
44. 090. Annunziata, Iannuzzi, Realacci.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi urgenti per la protezione dal fenomeno dell'erosione delle coste ricadenti nella provincia di Salerno è riconosciuto un contributo straordinario in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2003, 10 milioni di euro per l'anno 2004 e 10 milioni di euro per l'anno 2005.
Compensazioni gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
44. 091. Iannuzzi, Annunziata.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
2. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi urgenti per il consolidamento dei costoni rocciosi della Costiera amalfitana è riconosciuto un contributo straordinario in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura di 5 milioni di euro per 1' anno 2003, 10 milioni di euro per l'anno 2004 e 10 milioni di euro per l'anno 2005.
Compensazioni gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
44. 092. Annunziata, Iannuzzi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante norme in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpreta nel senso che:
a) le condizioni di miglior favore di cui al comma 24, articolo unico, della legge 23 dicembre 1993, n. 560, si applicano indistintamente agli immobili di edilizia residenziale ubicati nell'intero territorio nazionale, a prescindere dalla relativa legge di finanziamento nonché anno di costruzione, purché destinati, assegnati o effettivamente utilizzati ed occupati dagli aventi la qualifica di profugo o di rimpatriato ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137;
b) le condizioni di miglior favore di cui al comma 24, articolo unico, della legge 23 dicembre 1993, n. 560, si applicano altresì a tutti gli alloggi riservati, nella misura del 15 per cento, ai sensi dell'articolo 17, primo e secondo comma, della legge 4 marzo 1952, n. 137.
2. Ai fini della regolarizzazione delle posizioni che abbiano dato luogo a contenzioso, qualora il titolare occupante dell'alloggio abbia versato, significando specificamente la propria «non acquiescenza», un importo superiore a quello previsto dalle condizioni di miglior favore di cui al comma 24, articolo unico, della legge 23 dicembre 1993, n. 560, l'amministrazione che ha incassato il relativo importo dovrà provvedere al rimborso delle somme ricevute in eccesso.
44. 0161. Ascierto, Menia, Alberto Giorgetti.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Per la realizzazione degli interventi relativi all'accessibilità ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 16,2 milioni di euro.
Conseguentemente alla Tabella A alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze ridurre gli importi come segue:
2003: - 16.200 euro;
2004: - 16.200 euro;
2005: - 16.200 euro.
44. 0364. Lupi, Di Luca, Paroli, Verro, Romani, Minoli Rota, Palmieri, Arnoldi, Scherini.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Il Ministero delle comunicazioni provvede ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi in tutti i piccoli comuni, anche con un'apertura alternata ovvero mediante uffici mobili presenti periodicamente.
2. Il Ministero delle comunicazioni provvede, altresì, ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».
44. 0174. Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Galvagno, Zanetta, Marras, Giancarlo Alfano, Giudice, Semerini.
Inammissibile per inidoneità della copertura limitatamente al comma 1.
Inammissibile per estraneità di materia comma 2.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. Al fine di consentire un rapporto continuativo e migliore tra eletti ed elettori, ed una più completa informazione sulle attività parlamentari, ai parlamentari, per tutto il periodo di durata del mandato si applicano le agevolazioni tariffarie postali stabilite per il periodo elettorale dall'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Per l'agevolazione di cui al presente comma è previsto un tetto di spesa massimo di 10 milioni di euro in ragione d'anno.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 0365. Loddo Santino, Duilio, Fanfani.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del polo esterno della Fiera di Roma sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, di 4 milioni di curo a decorrere
dall'anno 2004 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 0311. Milana, Lucidi, Melandri, Pistone, Bettini, Angioni, Cento, Mosella, Gentiloni, Battaglia, Leoni, Sciacca, Volpini, Rocchi, Tocci, Ciani, Ceremigna.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 5 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici, con esclusione di quelli economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie. La ripartizione della pubblicità tra i concessionari di cui al precedente periodo deve avvenire in base alla ripartizione ed alle graduatorie di cui l'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto ministeriale Ministero delle Comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 stilate, nell'anno precedente, dai comitati regionali per le comunicazioni o dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e nelle stesse percentuali delle crogazioni ivi previste. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono ai suddetti obblighi sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000».
*44. 0376. Di Gioia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 5 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici, con esclusione di quelli economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie. La ripartizione della pubblicità tra i concessionari di cui al precedente periodo deve avvenire in base alla ripartizione ed alle graduatorie di cui l'articolo 1 commi 3 e 4 del decreto ministeriale Ministero delle Comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 stilate, nell'anno precedente, dai comitati regionali per le comunicazioni o dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e nelle stesse percentuali delle crogazioni ivi previste. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono ai suddetti obblighi sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000».
*44. 0377. Luigi Pepe.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 5 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici, con esclusione di quelli economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie. La ripartizione della pubblicità tra i concessionari di cui al precedente periodo deve avvenire in base alla ripartizione ed alle graduatorie di cui l'articolo 1 commi 3 e 4 del decreto ministeriale Ministero delle Comunicazioni
21 settembre 1999, n. 378 stilate, nell'anno precedente, dai comitati regionali per le comunicazioni o dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e nelle stesse percentuali delle crogazioni ivi previste. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono ai suddetti obblighi sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000».
*44. 0378. Sardelli, Lorusso, Nicotra, Lezza, Lazzari, Tarantino, Angelino Alfano, Blasi, Verdini, Zorzato, Saro, Patria, Marras.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. A valere sulle risorse di cui all'articolo 8, comma 11 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 1998 n. 30, è corrisposto all'Autorità Portuale di Genova, su conforme rendicontazione, un indenizzo per gli oneri dalla stessa sostenuti in conseguenza dello svolgimento del Vertice di Genova del G8.
Seguono compensazioni del Gruppo DS.
44. 0382. Burlando.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. L'idroscalo internazionale di Como, come determinato nella carta dell'aeroporto della Aeronautical Information Publication Italia è dichiarato «aeroporto di interesse nazionale».
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la direzione di circoscrizione aeroportuale competente territorialmente provvede, con proprio atto ricognitorio, alla rideterminazione delle pertinenze dello specchio d'acqua e di terra e comunica l'individuazione delle medesime all'Ufficio commissariale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ai fini dell'emanazione dei decreti di cui al medesimo articolo 8, commi 1 e 2.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, emanato ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, inserisce l'idroscalo di Como nell'elenco delle aree previsto al medesimo comma del citato articolo, stabilendo che l'idroscalo di Como fu parte del aeronautico ai sensi dell'articolo 692 del codice della navigazione.
*44. 0385. Alberto Giorgetti, Butti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. L'idroscalo internazionale dl Como, come determinato nella carta dell'aeroporto della Aeronautical Information Publication Italia è dichiarato «aeroporto di interesse nazionale».
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la direzione di circoscrizione aeroportuale territorialmente competente provvede, con proprio atto ricognitorio, alla rideterminazione delle pertinenze dello specchio d'acqua o di terra e comunica l'individuazione delle medesime all'Ufficio commissariale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
25 luglio 1997, n. 250, ai fini dell'emanazione dei decreti di cui al medesimo articolo 8, commi 1 e 2.
3. Entro tre mesi dalla data dl entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, inserisce l'idroscalo di Como nell'elenco delle aree previsto al medesimo comma del citato articolo, stabilendo che l'idroscalo di Conio fa parte del demanio aeronautico ai sensi dell'articolo 692 dei codice della navigazione.
*44. 0386. Butti, Taborelli, Rizzi, Ronchi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Le navi traghetto merci e miste passeggeri-merci iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare servizi di cabotaggio solo se le distanze tra i porti serviti superano le 100 miglia marine e se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis.
*44. 0397. Patria, Giudice, Saro, Tarantino.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto- legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Le navi traghetto merci e miste passeggeri-merci iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare servizi di cabotaggio solo se le distanze tra i porti serviti superano le 100 miglia marine e se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis.
*44. 0398. Testoni, Muratori, Martini, Romani.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Le navi traghetto merci e miste passeggeri-merci iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare servizi di cabotaggio solo se le distanze tra i porti serviti superano le 100 miglia marine e se osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis.
*44. 0399. Biondi, Nan, Parodi, Crosetto.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei».
**44. 0400. Biondi, Nan, Parodi, Crosetto.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei».
**44. 0401. Testoni, Muratori, Martini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei».
**44. 0402. Patria, Saro, Tarantino.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Taranto e Foggia ed i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.
2. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al precedente comma, nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali di Taranto e Foggia e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce l'entità della eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato, entro un limite massimo di 2,5 milioni di euro.
Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 84 del 2001, articolo 3, comma 3 apportare le seguenti variazioni:
2003: - 2.500.
44. 0404. Ostillio, Pisicchio, Mastella, Cusumano.
Inammissibile per inidoneità della copertura, comma 5-bis.
Inammissibile per estraneità di materia, comma 5-ter.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 4 del DL 23 novembre 2001 n. 411 convertito in Legge n 344/2001, primo capoverso, relativo alle agevolazioni postali è prorogato al 31 dicembre 2003. Ai fini del rimborso delle agevolazioni rese da Poste Italiane nel corso del 2002 la misura degli stanziamenti è integrata per ulteriori 67 milioni di Euro. Per le medesime esigenze
relative al 2003 sono stanziati rispettivamente 259 milioni di Euro per il settore editoria e 64 milioni di Euro per il settore No profit.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2003: - 134.000.
alla Tabella C, Legge 67/87 - provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti modificazioni:
2003: + 134.000.
*44. 0406. Blasi, Zorzato, Crosetto.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 4 del DL 23 novembre 2001 n. 411 convertito in Legge n 344/2001, primo capoverso, relativo alle agevolazioni postali è prorogato al 31 dicembre 2003. Ai fini del rimborso delle agevolazioni rese da Poste Italiane nel corso del 2002 la misura degli stanziamenti è integrata per ulteriori 67 milioni di Euro. Per le medesime esigenze relative al 2003 sono stanziati rispettivamente 259 milioni di Euro per il settore editoria e 64 milioni di Euro per il settore No profit.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2003: - 134.000.
alla Tabella C, Legge 67/87 - provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti modificazioni:
2003: + 134.000.
*44. 0407. Sardelli, Testoni, De Laurentiis, Nicotra, Ricciotti.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 4 del DL 23 novembre 2001 n. 411 convertito in Legge n 344/2001, primo capoverso, relativo alle agevolazioni postali è prorogato al 31 dicembre 2003. Ai fini del rimborso delle agevolazioni rese da Poste Italiane nel corso del 2002 la misura degli stanziamenti è integrata per ulteriori 67 milioni di Euro. Per le medesime esigenze relative al 2003 sono stanziati rispettivamente 259 milioni di Euro per il settore editoria e 64 milioni di Euro per il settore No profit.
44. 0424. Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Giudice.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Ai fini del mantenimento del servizio postale in maniera adeguata su tutto il territorio nazionale, ed in particolare per mantenere aperti ed in funzione gli uffici postali nelle zone disagiate del Paese, a decorrere dal 2002 viene assegnato a Poste Italiane SpA un contributo annuale pari a 25 milioni di euro.
Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo.
44. 0408. Lettieri, Burtone, Molinari, Iannuzzi, Camo, Annunziata.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Per assicurare il riequilibrio economico e sociale nei piccoli comuni, l'Ente Poste Italiane S.p.A. è autorizzato a stipulare convenzioni con le amministrazioni dei Comuni, nei quali è prevista la chiusura delle agenzie postali, al fine di realizzare il servizio mediante la costituzione di sportelli presso i municipi, a cui adibire il personale comunale.
44. 0409. Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Nei piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dove vi sono difficoltà per il mantenimento degli uffici postali l'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni, di intesa con le associazioni di categoria e con l'Ente poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali, dei vaglia postali nonché le altre prestazioni, possano essere assicurati dagli esercizi commerciali presenti in loco.
44. 0410. Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Galvagno, Zanetta, Marras, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Per la realizzazione e la gestione dei sistemi alternativi di trasporto per il miglioramento della qualità è istituito presso il Ministero dell'Interno il Fondo Unico per la Mobilità Sostenibile nelle aree urbane. Le risorse del Fondo sono determinate in 200 milioni di euro a partire daI 2003, con un limite di impegno di 15 anni.
Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo.
*44. 0411. Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Per la realizzazione e la gestione dei sistemi alternativi di trasporto per il miglioramento della qualità, è istituito presso il Ministero dell'Interno il Fondo Unico per la mobilità sostenibile nelle aree urbane.
Segue compensazioni Gruppo Ulivo.
44. 0412. Tocci, Raffaldini, Duca, Vigni.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione nel settore dell'autotrasporto attraverso interventi che consentano l'utilizzo del trasporto combinato con relativa realizzazione di aree di servizio, il miglioramento dell' impatto ambientale, l'introduzione di nuove tecnologie e l'installazione di sistemi informatici e telematici, è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 75 milioni di euro.
44. 0413. Sardelli.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. I soggetti tenuti al versamento delle somme a qualsiasi titolo per le violazioni degli articoli 34, 60, 93, 94, 95, 126, 158, 165, 179, 181, 193 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, verbalizzate e per le quali sia in atto un contenzioso al 31 dicembre 2001, ivi compresi gli effetti economici accessori già prodotti dalla sanzioni inflitte, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti emittenti mediante versamento, entro il 31 marzo 2003, del trenta per cento degli importi complessivamente dovuti, maggiorato degli interessi nella misura del cinque per cento annuo. La regolarizzazione può avvenire anche in tre rate mensili consecutive dì eguale importo, la prima delle quali da versare entro il 28 febbraio 2003.
44. 0416. Luciano Dussin, Gibelli, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. I canoni comunque versati, relativi a concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale rilasciate per qualunque uso, aventi validità fino al 31 dicembre 2002, sono definitivi.
Conseguentemente all'articolo 45, comma 1, tabella A, la voce Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotta del seguente importo:
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.
44. 0363. Collè, Widmann, Brugger, Zeller, Detomas.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. L'energia elettrica prodotta nelle zone montane da impianti utilizzanti fonti rinnovabili nelle zone montane è ritirata dal soggetto esercente la rete elettrica nell'area in cui è localizzato l'impianto di produzione. Le condizioni economiche di ritiro della produzione di energia elettrica sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, in modo conforme alle direttive europee e agli indirizzi di politica generale fissati dal Governo. L'energia elettrica prodotta dagli impianti citati ha la precedenza nel dispacciamento degli impianti di produzione.
Seguono compensazioni LNP da 1 a 9.
44. 0135. Caparini, Parolo, Guido Rossi, Sergio Rossi, Luciano Dussin.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
Per la creazione del centro multiservizi per lo sviluppo tecnologico delle Province di Foggia e Campobasso, è autorizzato un contributo pluriennale di 15 milioni di euro.
Compensazione Gruppo Misto-SDI.
44. 0104. Di Gioia, Folena, Bonito.
Inammissibile per estraneità di materia.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:
1. Alla data di approvazione della seguente legge è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo di solidarietà per i soggetti danneggiati dai fallimenti di cooperative o di società immobiliari, le cui procedure fallimentari siano tuttora aperte o siano state chiuse nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge specificando che il suddetto fondo è alimentato, tra l'altro, da:
a) un contributo determinato in relazione ai proventi derivanti dall'applicazione di una tassa, straordinaria e limitata nel tempo, sui premi raccolti nel territorio dello Stato nel ramo delle fideiussioni bancarie ed assicurative relative al settore immobiliare.
b) un ulteriore contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria. Tale contributo per l'anno 2003 è fissato in 50 milioni di Euro.
c) Un contributo delle regioni e delle province autonome che possono concorrere al finanziamento del fondo con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
Compensazione Gruppo Misto-SDI.
44. 099. Buemi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. Al fine di incentivare la concorrenza e il contenimento dei prezzi nel settore delle assicurazioni, a partire dal 1o gen naio 2003, il Ministero delle Attività produttive acquisisce mensilmente i prezzi delle tariffe dei premi assicurativi al fine di creare un'apposita sezione nel proprio sito Internet in cui risultino evidenziate le condizioni contrattuali offerte da ciascun soggetto.
Compensazioni gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
44. 093. Boccia, De Franciscis, Morgando.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, già differito dal comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. Il contributo è liquidato secondo le modalità previste dall'articolo 11 della citata legge n. 522 del 1999, nell'ambito del limite di spesa ivi indicato, in misura forfettaria per ciascuna tipologia di corso. Gli oneri relativi restano a carico delle autorizzazioni di spesa disposte a favore della gestione commissariale del Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, considerando leautorizzazioni medesime corrispondentemente ridotte.
44. 0286. Borriello.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100 le parole: 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento».
Compensazioni Gruppo AN.
44. 0269. Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. Gli esercizi commerciali situati nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono rimanere aperti nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.
2. Gli agricoltori, gli allevatori e gli artigiani residenti nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono mostrare e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree e in determinati giorni stabiliti dai citati comuni.
44. 0275. Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Galvagno, Zanetta, Marras, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata.
44. 0277. Pistone, Sgobio.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. La legge 142 del 3 aprile 2001 è modificata come segue:
a) all'articolo 1, comma 3 sono soppresse le parole «ulteriore e distinto» e sono sostituite le parole «rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte» con le seguenti: «previsti dalla presente legge, da qualsiasi altra legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogati o diversamente disciplinati.»;
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Forme specifiche di esercizio dei relativi diritti possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.»;
c) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale ordinario»;
d) all'articolo 6, comma 2, le parole: «ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «al trattamento economico»;
e) all'articolo 6 aggiungere il comma 4: «Le cooperative di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 381 del 8 novembre 1991, possono definire accordi territoriali, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per rendere compatibile l'applicazione del contratto
collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Detto accordo deve essere depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio».
2. Le cooperative di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sono escluse dall'applicazione della legge 3 aprile 2001, n. 142, fatta eccezione per l'articolo 7, in quanto applicabile.
3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, è prorogato al 30 giugno 2003.
* 44. 020. Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Grillo, Mongiello, Ciro Alfano, Mereu, Tanzilli, Dorina Bianchi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. La legge 142 del 3 aprile 2001 è modificata come segue:
a) all'articolo 1, comma 3 sono soppresse le parole «ulteriore e distinto» e sono sostituite le parole «rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte» con le seguenti: «previsti dalla presente legge, da qualsiasi altra legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogati o diversamente disciplinati.»
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Forme specifiche di esercizio dei relativi diritti possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.»
c) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dai seguente: «Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale ordinario.»
d) all'articolo 6, comma 2, le parole: «ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «al trattamento economico».
e) all'articolo 6 aggiungere il comma 4: «Le cooperative di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 381 del 8 novembre 1991, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Detto accordo deve essere depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
2. Le cooperative di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sono escluse dall'applicazione della legge 3 aprile 2001, n. 142, fatta eccezione per l'articolo 7, in quanto applicabile.
3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, è prorogato al 30 giugno 2003.
* 44. 0169. Soro, Collarini, Tarantino, Alfano, Perlini, Patria.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, alla fine del primo
periodo inserire il seguente periodo: «Le cooperative di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sono escluse dall'applicazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 7».
44. 0315. Scaltritti, Giudice, Marras, Misuraca, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sostituire la rubrica del Titolo III con la seguente «Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal fondo, degli impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati.»
44. 0323. Zorzato, Milanato.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. È abrogato l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
44. 0322. Zorzato, Milanato.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. È abrogato l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
44. 0321. Zorzato, Milanato.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, apportare le seguenti modifiche dopo le parole «di comunicazione o di trasporto» aggiungere le seguenti «nonché le aziende private».
44. 0320. Zorzato, Campa, Zanettin, Milanato.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, al comma 1, le parole «a norma del presente titolo» sono sostituite dalle seguenti «A norma del presente e del precedente titolo».
44. 0319. Zorzato, Milanato.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non si applicano, altresì, nei confronti dei prestatori di lavoro dipendenti
dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».
Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge 67/87: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 (3.1.5.10. - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria CAP 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP 7.4.4.2.) apportare le seguenti variazioni:
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.
44. 0318. Sergio Rossi, Pagliarini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Per dare continuità al processo di innovazione del sistema di servizi all'impiego e per agevolare l'inserimento al lavoro, e l'integrazione effettiva fra la formazione professionale e l'istruzione scolastica nelle Province di Foggia, Campobasso e Benevento, è autorizzato uno stanziamento pluriennale di 15 milioni di Euro.
Compensazione Misto SDI.
44. 0116. Di Gioia, Folena, Bonito.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 53, comma 9, le parole «Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che siano stati conferiti da enti pubblici economici e da soggetti privati, senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.»;
b) all'articolo 53, comma 9, le parole «In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di inosservanza si applica ai dipendenti interessati la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 1»;
c) all'articolo 53, comma 10, alle parole «L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato» sono sostituite le seguenti: «L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza dallo stesso dipendente interessato.»;
d) all'articolo 53, il comma 11 è soppresso;
e) all'articolo 53, comma 13, sono soppresse le seguenti parole: «o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11»;
f) in fine, all'articolo 53, comma 15, sono soppresse le seguenti parole: «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui al comma 9».
2. Gli enti pubblici economici ed i soggetti privati possono sanare le eventuali violazioni dei commi 9, 10 ed 11 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, commesse fino al 31 dicembre
2002, effettuando, entro il 30 giugno 2003, il versamento di una somma pari a 50 euro per ogni pubblico dipendente interessato.
3. All'articolo 6 della legge 28 maggio 1997, n. 140, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza».
44. 038. Verro, Marras, Blasi, Crosetto, Zorzato, Lezza, Verdini, Gastaldi, Alfredo Vito, Lorusso, Nicotra, Ricciotti, Dell'Anna, Testoni, Paoletti Tangheroni, Lainati, Vitali, Licastro, Antonio Russo, Antonio Barbieri, Tarantino.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
Le cooperative sociali, di cui alla lettura a) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e le cooperative, operanti nell'ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo, applicano la retribuzione convenzionale, stabilita per l'attività esercitata e per l'ambito territoriale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 1955, n. 797, alla generalità dei loro soci lavoratori, a prescindere dal luogo di prestazione dell'attività lavorativa.
Restano acquisite alle gestioni e conservano la loro efficacia le contribuzioni volontariamente versate su retribuzioni superiori a quelle convenzionali, di cui al comma precedente, per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge«.
44. 0313. Pistone, Maura Cossutta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Per la ristrutturazione ex Ospedale Maria SS. Del Monte Recalmuto per istituzione Centro di alta specializzazione e sperimentazioni per scambi culturali ed economici tra paesi dell'area del Mediterraneo, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2003. Conseguentemente la Tabella B del Ministero dell'Economia e finanze è così modificata:
2003: - 4.000.000.
2. Per lavori per recuperare, riqualificare e fornire servizi ed infrastrutture sociali nell'area ex collegio di Maria - Centro storico Grotte, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003. Conseguentemente la Tabella B del Ministero dell'Economia e finanze è così modificata:
2003: - 5.000.000.
3. Per la ristrutturazione dell'area ex pastificio di Racalmuto, finalizzato alla creazione di un centro polivalente sovracomunale rivolto ad attività culturali, sociali, ricreative e di laboratorio per la prevenzione del disagio giovanile e del rischio di coinvolgimento in attività criminose, è autorizzata la somma di 6 milioni di euro. Conseguentemente la Tabella B del Ministero dell'Economia e finanze è così modificata:
2003: - 6.000.000.
44. 0314. Milioto.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Con proprio decreto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministro della Salute, è autorizzato a fissare le modalità per la concessione di un contributo annuo pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, all'organizzazione di gestione dei Centri di
Mobilità rivolti alla valutazione gratuita dell'idoneità alla guida delle persone con disabilità. Il medesimo decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento periodico della qualità del servizio.
Conseguentemente la tabella A relativa al Ministero dell'Economia e delle finanze è così modificata:
2003: - 150.000;
2004: - 150.000;
2005: - 150.000.
44. 0327. Giacco, Battaglia, D'Antona, Zanotti, Duca, Abbondanzieri, Mariani, Capitelli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
I soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n.381, sono equiparati, riguardo l'esenzione dalla tassa governativa sulla telefonia mobile, ai soggetti di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1995, articolo 21.
Di conseguenza la tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze è così modificata:
2003: - 5200 euro;
2004: - 5200 euro;
2005: - 5200 euro.
44. 0168. Giacco, Battaglia, Labate, Canotti, Bolognesi, Abbondanzieri, Duca, D'Antona.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Per l'assistenza integrata agli anziani e ai disabili, per la realizzazione di Residenze Sanitarie Assistite (RSA) per gli anziani il sostegno al disagio giovanile nelle comunità montane dei monti Dauni e nelle Province di Foggia, Benevento e Campobasso, è autorizzato un contributo pluriennale di 21 milioni di Euro.
Compensazione Misto SDI.
44. 0108. Di Gioia, Folena, Bonito.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Per la realizzazione di strutture sanitarie di base e l'acquisto di apparecchiature sanitarie per le aree della comunità montana del bacino del Fortore (province di Foggia, Campobasso, Benevento), è autorizzato un contributo pluriennale di 21 milioni di Euro.
Compensazione Misto SDI.
44. 0115. Di Gioia, Folena, Bonito.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema, è riconosciuto un contributo straordinario per il 2003 in favore della Fondazione banco alimentare Onlus pari a 7 milioni di euro finalizzato agli investimenti in attrezzature, impianti ed immobili industriali necessari per l'espletamento
dell'attività degli interventi sociali della Fondazione.
Compensazione Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 073. Carra, Meduri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 97 n. 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è così modificato:
«I cittadini affetti dalla sindrome di Dawn e i soggetti portatori di giravi menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti disabili mentali gravi con effetti permanenti, sono esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata all'accertamento della permanenza della disabilità, ad esclusione dei casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia».
44. 09. Perlini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente articolo:
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese, le forme associate, finalizzato alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura.
2. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni della legge ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura nonché dalla Comunicazione della Commissione europea del 23 maggio 2001, «Aiuti di Stato e capitale di rischio» pubblicata sulla GUCE C/235 del 21 agosto 2001.
4. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui ai comma 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Il finanziamento dei contratti di cui al comma 1 è determinato nei limiti delle disponibilità recate dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché dalle residue risorse di cui all'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 Per gli interventi di cui al comma 2, per l'anno 2003, è assegnata la somma di 200 milioni di euro.
6. Al finanziamento del regime di aiuti di cui al comma 3 si provvede utilizzando residue risorse di cui all'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. Per favorire lo sviluppo della pesca le somme restituite dagli operatori a seguito di provvedimenti sanzionatori conseguenti ad accertare infrazioni alle norme
di cui al Reg. (CE) 2847/93, sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrate del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanza, ai capitoli di spesa allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi al Piano triennale della pesca.
* 44. 0350. Misuraca, Marinello, Ricciuti, Romele, Grimaldi, Masini, Zama, Collavini, Zorzato.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutai ventennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2002 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. All'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: «La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti» sono inserite le seguenti: «all'ISMEA».
* 44. 0354. Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama, Zorzato.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Per la forestazione produttiva e le agevolazioni all'agricoltura collinare delle comunità montane del bacino del Fortore (Foggia, Benevento e Campobasso), è autorizzato un contributo pluriennale di 15 milioni di Euro.
Compensazione Gruppo Misto-SDI.
44. 0107. Di Gioia, Folena, Bonito.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Le misure di sostegno previste dalla legge 25 febbraio 2000, n. 39, Norme a tutela del bergamotto e dei suoi derivati, oggetto di osservazioni ai sensi dell'articolo 88, comma 2 del Trattato CE, sono decadute.
2. Il limite del 75 per cento della spesa massima ritenuta ammissibile di cui all'articolo 6, comma 2, è abrogato.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, in conformità con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, sono definiti i regimi di aiuto a sostegno delle attività previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 2000, n. 39.
4. I regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono sottoposti al parere preventivo della Commissione europea conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 659/1999.
44. 039. Catanoso, Fatuzzo, Fragalà, Lo Presti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Le misure di sostegno previste dalla Legge 25 febbraio 2000, Norme a tutela del bergamotto e dei suoi derivati, oggetto di osservazioni a norma dell'articolo 88 paragrafo 2 del trattato CE, sono decadute, il limite del 75 per cento della spesa massima ritenuta ammissibile previsto dal comma 2 dell'articolo 6 è abrogato. Con Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, in conformità con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, sono definiti i regimi di aiuto a sostegno delle attività previste dai commi 1 e 3 dell' articolo 6 della Legge 25 febbraio 2000. I regimi di aiuto previsti dal Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono sottoposti al parere preventivo della Commissione europea conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 659/1999.
44. 0308. Caminiti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere:
Le misure di sostegno previste dalla legge 25 febbraio 2000, n. 39, Norme a tutela del bergamotto e dei suoi derivati, oggetto di osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, sono decadute, il limite del 75 per cento della spesa massima ritenuta ammissibile previsto dal comma 2 dell'articolo 6 è abrogato. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, in conformità con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, sono definiti i regimi di aiuto a sostegno delle attività previste dai commi i e 3 dell' articolo 6 della legge 25 febbraio 2000 n. 39. I regimi di aiuto previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono sottoposti al parere preventivo della Commissione Europea conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 659/1999.
44. 0417. Geraci, Caruso.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
6. Al fine di sostenere il miglioramento genetico delle razze equine, nonché la loro valorizzazione e salvaguardia, è previsto un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004-2005.
Conseguentemente alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali è ridotto di 7,5 milioni di euro complessivamente per il triennio 2003-2004-2005.
44. 0310. Masini, Misuraca, Burani Proccacini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Ricciutti, Romele, Scaltritti, Zama.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Ai fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca e di garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali provvede alla liquidazione, entro il 30 giugno 2003, delle istanze di finanziamento presentate al Ministero entro il 31 dicembre 2002 relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise.
Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:
2003 - 750.000 euro.
44. 0297. Scaltritti, Marras.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente articolo:
1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, per l'anno 2002 è assegnato al predetto Ente un contributo straordinario in forma di limite d'impegno quindicennale pari a euro 2.500.000.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
44. 055. Losurdo, Patarino, Franz, Villani Maglietta, La Grua, Catanoso, Alberto Giorgetti.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, per l'anno 2002 è assegnato al predetto Ente un contributo straordinario in forma di limite d'impegno quindicennale pari a euro 2.500.000.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
44. 045. Misuraca, Marinello, Ricciuti, Romele, Grimaldi, Zama, Collavini, Zorzato.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Il recupero della debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti (cartolarizzazione) ai sensi della legge 448/98, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione della manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'Inps, è sospesa fino al 31 dicembre 2003.
2. Le aziende agricole debitrici entro il termine del 31 dicembre 2003 potranno regolarizzare la propria posizione direttamente con l'Inps attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge 1852. Le aziende agricole, inoltre, potranno avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali.
44. 024. Rossiello, Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Stramaccioni, Sandi, Franci, Banti, Loddo, Meduri, Ruggieri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. La disposizione di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di obblighi contributivi, deve essere interpretata nel senso che le imprese operanti nel settore agricolo che hanno recepito, entro il 30 giugno 2001, i contratti di riallineamento regolati dall'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 , n. 608, e successive modificazioni, possono regolarizzare gli obblighi contributivi accertati ed imposti dagli enti previdenziali, relativi ai lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti di riallineamento. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 3-sxies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, è calcolato nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo.
2. La misura degli obblighi contributivi determinata ai sensi del precedente comma 1 si applica anche ai crediti, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, oggetto della cessione di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ancorché iscritti al ruolo per la riscossione ovvero oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione.
44. 026. Rossiello, Marcora, Banti, Ruggieri, Loddo, Meduri, Rava, Preda, Sedioli, Franci, Oliverio, Nicola Rossi, Benevento.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. La disposizione di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di obblighi contributivi, deve essere interpretata nel senso che le imprese operanti nel settore agricolo che hanno recepito, entro il 30 giugno 2001, i contratti di riallineamento regolati dall'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, possono regolarizzare gli obblighi contributivi accertati ed imposti dagli enti previdenziali, relativi ai lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti di riallineamento. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, è calcolato nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo.
2. La misura degli obblighi contributivi determinata ai sensi del precedente comma 1 si applica anche ai crediti, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, oggetto della cessione di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ancorché iscritti al ruolo per la riscossione ovvero oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione.
44. 040. Tarantino, Blasi, Zorzato, Ciro Alfano.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. La disposizione di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inmateria di obblighi contributivi, deve essere interpretata nel senso che le imprese operanti nel settore agricolo che hanno recepito, entro il 30 giugno 2001, i contratti di riallineamento regolati dall'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, possono regolarizzare gli obblighi contributivi accertati ed imposti dagli enti previdenziali, relativi ai lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti di riallineamento. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, è calcolato nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo.
2. La misura degli obblighi contributivi determinata ai sensi del precedente comma 1 si applica anche ai crediti, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, oggetto della cessione di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ancorché iscritti al ruolo per la riscossione ovvero oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione.
Compensazione UDC.
44. 0150. Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Le prestazioni rese a titolo gratuito dai parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile non configurano rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non danno luogo all'insorgere di obbligazioni previdenziali ed assistenziali.
44. 048. Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama, Zorzato.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:
1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.
2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle di pagamento relative ai crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente
sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.
3. All'articolo 76 della 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2002»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: «1 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2003»;
c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2002: - 6 milioni euro;
2003: - 6 milioni euro;
2004: - 2,5 milioni euro.
44. 0436. Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:
1. All'articolo 76 della 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2002»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2003»;
c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;
d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».
44. 0437. lberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, Onnis, La Grua, Patarino, Villani Maglietta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:
1. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «fino a tutto il 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tutto il 30 giugno 2002»;
b) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2003»;
c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999»;
d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al
capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 5.000.000 euro;
2004: - 3.000.000 euro;
2005: - 2.000 000 euro.
44. 0438. de Ghislanzoni Cardoli, Marras, Misuraca, ........................, Scaltritti, Ricciuti, Collavini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:
1. Le imprese agricole che hanno recepito i contratti provinciali di riallineamento possono regolarizzare gli obblighi contributivi progressi, accertati ed imposti dagli enti previdenziali anche se relativi a lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti medesimi. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 è calcolato sulla misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti fino al 31 dicembre 2001.
44. 0439. Rossiello, Rava, Borrelli, Marcora, Loddo Oliverio, Preda, Sedioli, Sandi Ruggeri, Potenza, Meduri, Franci, Stramacci.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Le aziende agricole i cui debiti previdenziali hanno formato oggetto delle cessioni, di cui all'articolo 13 della legge n. 448 del 1998, sono ammesse a riscattare la loro posizione debitoria entro il 30 marzo 2003. Esse debbono, all'atto della domanda di regolarizzazione, corrispondere il 20 per cento dell'importo comprensivo di sanzioni, interessi e more. Contestualmente dovranno inoltrare la comunicazione, di cui al successivo comma, tesa a definire il contenzioso con l'INPS. Il verbale di conciliazione, di cui al comma seguente, indicherà la rateazione di contributi dovuti fino od un massimo di quaranta rate trimestrali senza interessi; le procedure esecutive, o di espropriazione forzata eventualmente in atto, restano sospese per consentire l'adempimento concordato. La sottoscrizione del verbale di conciliazione accerta definitivamente l'ammontare del credito, costituisce titolo esecutivo dell'importo stabilito e preclude ogni eccezione sullo stesso.
44. 0419. Villani Miglietta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 63, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, alle imprese agricole ubicate nelle province in cui, all'atto della entrata in vigore della presente legge, per effetto dei vigenti accordi di riallineamento,
i livelli salariali dovessero risultare inferiori a quelli minimali previsti contrattualmente, è applicata la prosecuzione delle agevolazioni attualmente in essere, sino al raggiungimento del livello contrattuale. A tale scopo le parti possono adeguare gli accordi di riallineamento entro la data del 31 marzo 2003.
44. 0422. Villani Miglietta.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente articolo:
1. L'articolo 11 della legge 2 agosto 1990 n. 233, concernente il riscatto dei contributi dal 1o gennaio 1957 al 31 dicembre 1961, è sostituito dal seguente: «Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini dell'iscrizione negli elenchi degli assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, i quali, per effetto del secondo comma dell'articolo 5 della stessa legge sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi unificati (SCAU) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con una attribuzione di giornate lavorative inferiori a 156 annuali per il periodo 1957-1961, o soggetti per i quali è accertata l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi, ai sensi del citato articolo 5, ma non compresi per omissione del titolare d'azienda, è data facoltà di riscattare i periodi predetti con onere a proprio carico secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto n. 1338.
2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre 2003.
3. L'onere probatorio per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 nei confronti dei componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare, per periodi successivi al 31 dicembre 1961, risulta soddisfatto con lo stato di famiglia storico e le prove testimoniali.
44. 0431. Misuraca, Marinello, Ricciuto, Romele, Masini, Grimaldi, Zama, Collavini.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente articolo:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate sino al 31 dicembre 2005.
2. Alle imprese agricole che aumentano il numero di giornate dichiarate rispetto all'anno precedente è riconosciuto un credito per nuova occupazione a condizione che il numero di giornate incrementate sia mantenuto per tre anni consecutivi.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle politiche agricole e forestali, e determinata la misura massima di incremento consentito e le modalità applicative, al fine di garantire l'applicazione dell'articolo in invarianza di spesa. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione con tutti i pagamenti effettuabili con il modello F24 sin dal 1o gennaio dell'anno successivo in cui si è verificato l'incremento di giornate.
44. 0434. Misuraca, Marinello, Ricciuti, Romele, Masini, Grimaldi, Zama, Collavini, Zorzato.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente articolo:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 122 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate sino al 31 dicembre 2005.
2. Alle imprese agricole che aumentano il numero di giornate dichiarate rispetto all'anno precedente è riconosciuto un credito per nuova occupazione a condizione che il numero di giornate incrementate sia mantenuto per tre anni consecutivi.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle politiche agricole e forestali, è determinata la misura massima di incremento consentito e le modalità applicative, al fine di garantire l'applicazione dell'articolo in invarianza di spesa. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione con tutti i pagamenti effettuabili con il modello F24 sin dal 1o gennaio dell'anno successivo in cui si è verificato l'incremento di giornate.
44. 0435. Losurdo, Patarino, Catanoso, Villani Maglietta, Franz, Giorgetti, La Grua.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'artcolo 44, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 6 della legge 17 agosto 1999, n. 290, è abrogato.
2. All'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «i titolari degli scarichi esistenti», sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per le imprese di cui al comma 11-bis.
3. All'articolo 62 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, dopo il comma 11, è inserito il seguente:
11-bis. Per le imprese ittico conserviere, i titolari degli scarichi esistenti devono provvedere all'adeguamento al presente decreto legislativo stesso. Il termine per l'adeguamento vale anche nel caso degli scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva viene introdotto dal presente decreto legislativo. I titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità al presente decreto legislativo allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
44. 28. Marinello, Misuraca, Masini, Jacini, Ricciuti, Romele, Cammarata, Blasi, Giacchino Alfani.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa alla contribuzione previdenziale obbligatoria in agricoltura, è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
2. Il direttore provinciale del lavoro convoca, nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, le parti assistite delle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria maggiormente rappresentative - sul territorio nazionale, e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in contraddittorio tra loro. Tutte le parti debbono, in tale sede, precisare le rispettive posizioni ed eventuali eccezioni. Della riunione viene redatto apposito verbale dalla direzione provinciale del lavoro da notificarsi, a cura dell'Ufficio, alle parti medesime. Il verbale, in caso di accordo, costituisce titolo esecutivo del credito oggetto del contraddittorio.
44. 0421. Villani Miglietta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a 25.823 euro annui.
2. Qualora le attività di cui al comma 1 ricadano all'interno di una area protetta, inserita nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette del Ministero dell'ambiente, aggiornato ai sensi della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001, o in uno dei siti d'interesse comunitario o in una delle zone di protezione speciale, l'importo di cui al medesimo comma 1 è di 51.646 euro annui.
3. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei piccoli comuni e, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 227.241 euro annui.
44. 0172. Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Galvagno, Zanetta, Marras, Giancarlo Alfano, Giudice, Semerini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Allo scopo di utilizzare le risorse finanziarie afferenti alle somme restituite dagli operatori della pesca , assoggettati al controllo attraverso il sistema di monitoraggio satellitare, a seguito di provvedimenti sanzionatori conseguenti ad accertate infrazioni alle nonne di cui al Reg. (CE) 2847/93 e successive modificazioni, le stesse sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ad un pertinente capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
44. 0171. Misuraca, Scaltritti, Marinello, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Zoratto.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Al decreto legislativo n. 226 del 18 maggio 2001, articolo 10, comma 1, le parole «relativi all'articolo 2» sono sostituite con le parole: «relativi all'articolo 5, comma 1, lettera d)».
* 44. 0300. Burlando.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere, il seguente:
1. Al decreto legislativo n. 226 del 18 maggio 2001, articolo 10, comma 1, le parole «relativi all'articolo 2» sono sostituite con le parole «relativi all'articolo 5, comma 1, lettera d)».
* 44. 0301. Benvenuto, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142 è aggiunto il seguente comma:
3. Le cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/58 possono retribuire i propri soci lavoratori garantendo loro un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo i parametri di ripartizione contenuti del regolamento interno di cui al successivo articolo 6.
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001. n. 142, è aggiunta la seguente lettera:
a-bis. I criteri per l'individuazione del trattamento economico nel caso delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/58. che adottano la restribuzione alla parte, di cui al precedente comma 3 dell'articolo 3.
3. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 20001, n. 142. dopo le parole «salvo guanto previsto alle lettere d), e) e f) del comma 1» aggiungere le seguenti parole: «e al comma 3 dell'articolo 3».
* 44. 0296. Burlando.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Le cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/58 possono retribuire i propri soci lavoratori garantendo loro un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo i parametri di ripartizione contenuti del regolamento interno di cui al successivo articolo 6.
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001. n. 142, è aggiunta la seguente lettera:
a-bis) I criteri per l'individuazione del trattamento economico nel caso delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/58, che adottano la retribuzione alla parte, di cui al precedente comma 3 dell'articolo 3.
3. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 20001, n. 142, dopo le parole «salvo quanto previsto alle lettere d), e) e f) del comma 1» aggiungere le seguenti parole: «e al comma 3 dell'articolo 3.»
* 44. 0295. Benvenuto, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:
1. All'artico1o 1, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, alla fine del primo periodo inserire il seguente: « Le cooperative di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sono escluse dall'applicazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 7».
44. 0418. Marinello.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Al fine di dare concreta attuazione al decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, recante Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo il comma 1 dell 'articolo 10 del citato decreto è inserito il seguente comma:
1-bis. A decorrere dall'anno 2002, la disponibilità finanziaria annua di 4 milioni di euro è destinata quanto a 1,5 milioni di euro all'attuazione dell'articolo 3 e quanto a euro 2,5 milioni di euro all'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
44. 0290. Misuraca, Scaltritti, Marinello, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Zorzato.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura», è inserito il seguente comma:
1-bis. A decorrere dall'anno 2002, la disponibilità finanziaria annua di 3.925.589 Euro è destinata quanto a 1.425.589 Euro all'attuazione dell'articolo 3 e quanto a euro 2.500.000 Euro all'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
44. 0289. Misuraca, Marinello, Ricciuti, Romele, Grimaldi, Zama, Collavini, Zorzato.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura», è inserito il seguente comma:
1-bis. A decorrere dall'anno 2002, la disponibilità finanziaria annua di 3.925.589 Euro è destinata quanto a 1.425.589 Euro all'attuazione dell'articolo 3 e quanto a euro 2.500.000 Euro all'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
* 44. 0288. Losurdo, Villani, Miglietta, Patarino, Catanoso, La Grua, Franz, Giancarlo Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguenti:
1. Al fine di adeguare dal punto di vista qualitativo e quantitativo la produzione sementiera nazionale alle esigenze del settore agricolo e zootecnico, il Ministro delle politiche agricole e forestali approva entro il 31 marzo 2003, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, un apposito programma di interventi rivolto a promuovere la ricerca e la formazione professionale ed agevolare la produzione di sementi convenzionali certificate di varietà nazionali, con priorità per le colture proteiche destinate all'alimentazione animale.
Seguono compensazioni Gruppo Misto-Verdi n. 1, 3, 5, 8.
44. 0280. Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Cima, Cento, Boato, Bulgarelli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di istituire l'autorità nazionale per la sicurezza alimentare in attuazione del Regolamento CE n. 178/2002 e promuovere lo sviluppo di un sistema di rintracciabilità delle materie prime negli alimenti, è iscritta allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Politiche agricole e forestali la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2003.
Seguono compensazioni Gruppo Misto-Verdi n. 9.
44. 0279. Zanella, Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Cima, Cento, Bulgarelli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali favorisce la promozione e la commercializzazione, anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 194 del 21 agosto 2000.
2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura «Luogo di produzione del ....» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli.
44. 010. Crosetto, Patria, Blasi, Zorzato, Galvagno, Zanetta, Marras, Gioacchino Alfano, Giudice, Scherini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Fatta salva l'irripetibilità delle maggiori imposte eventualmente pagate, le disposizioni contenute nell'articolo 11, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, devono essere interpretate nel senso che si applicano, sempreché siano trascorsi i periodi vincolativi ivi previsti, anche agli atti di acquisto di fondi rustici ed ai relativi atti di alienazione, di divisione e di concessione in godimento stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
44. 031. Marcora, Rava, Banti, Meduri, Ruggieri, Potenza, Loddo, Rossiello, Benevento, Nicola Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
(Applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio del 2001, n. 228).
1. Fatta salva l'irripetibilità delle maggiori imposte eventualmente pagate, le disposizioni contenute nell'articolo 11, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, devono essere interpretate nel senso che si applicano, sempreché siano trascorsi i periodi vincolativi ivi previsti, anche agli atti di acquisto di fondi rustici ed ai relativi atti di alienazione, di divisione e di concessione in godimento stipulati anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
44. 051. Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Maglietta, Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Fatta salva l'irripetibilità delle maggiori imposte eventualmente pagate, le disposizioni contenute nell'articolo 11, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, devono essere interpretate nel senso che si applicano, sempreché siano trascorsi i periodi vincolativi ivi previsti, anche agli atti di acquisto di fondi rustici ed ai relativi atti di alienazione, di divisione e di concessione in godimento stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
44. 065. La XIII Commissione.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:
1. Fatta salva l'irripetibilità delle maggiori imposte eventualmente pagate, le disposizioni contenute nell'articolo 11, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, devono essere interpretate nel senso che si applicano, sempreché siano trascorsi i periodi vincolativi ivi previsti, anche agli atti di acquisto di fondi rustici ed ai relativi atti di alienazione, di divisione e di concessione in godimento stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
Compensazioni gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
44. 096. Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Ruggieri, Santino Loddo.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Fatta salva l'irripetibilità delle maggiori imposte eventualmente pagate, le disposizioni contenute nell'articolo 11, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, devono essere interpretate nel senso che si applicano, sempreché siano trascorsi i periodi vincolativi ivi previsti, anche agli atti di acquisto di fondi rustici ed ai relativi atti di alienazione, di divisione e di concessione in godimento stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
44. 077. de Ghislanzoni Cardoli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, devono essere interpretate nel senso che si applicano, sempre che siano trascorsi i periodi vincolativi ivi previsti, anche agli atti di acquisto di fondi rustici ed ai relativi atti di alienazione, di divisione e di concessione in godimento stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo. Resta ferma l'irripetibilità delle maggiori imposte eventualmente pagate.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 15.000.000;
2004: - 15.000.000;
2005: - 15.000.000.
44. 013. Benvenuto, Pistone.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente articolo:
1. Gli impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali con recupero energetico di tipo elettrico, con capacità di incenerimento minima pari a 100.000 tonnellate l'anno, sono dichiarati opere di pubblica utilità e urgenza. Pertanto la deliberazione del consiglio comunale di approvazione dei relativi progetti preliminari e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del relativo progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.
44. 052. Losurdo, Patarino, Villani Maglietta, Franz, Onnis, La Grua, Alberto Giorgetti, Catanoso.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente articolo
1. Allo scopo di utilizzare le risorse finanziarie afferenti alle somme restituite dagli operatori della pesca, assoggettati al controllo attraverso il sistema di monitoraggio satellitare, a seguito di provvedimenti sanzionatori conseguenti ad accertate infrazioni alle norme di cui al Reg. (CE) 2847/93 e successive modificazioni, le stesse sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ad un pertinente capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
44. 054. Losurdo, Patarino, Catanoso, Villani Maglietta, La Grua, Franz, Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Allo scopo di utilizzare le risorse finanziarie afferenti alle somme restituite dagli operatori della pesca, assoggettati al controllo attraverso il sistema di monitoraggio satellitare, a seguito di provvedimenti sanzionatori conseguenti ad accertate infrazioni alle norme di cui al Reg. (CE) 2847/93 e successive modificazioni, le stesse sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ad un pertinente capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
44. 050. Misuraca, Marinello, Ricciuti, Romele, Grimaldi, Zama, Collavini, Zorzato.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Al fine di assicurare l'ottimizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3
dell'articolo 23-quinquies del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, i fondi disponibili per effetto delle operazioni di mutuo di cui allo stesso comma 1, si intendono destinati anche all'attuazione dei programmi di razionalizzazione, potenziamento e riqualificazione, con sistemi ad avanzata tecnologia, delle strutture, degli impianti nonché del personale del Corpo Forestale dello Stato occorrente per il pieno conseguimento degli obiettivi di cui alla presente norma, approvati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, i cui importi sono conseguentemente iscritti in appositi capitoli della nell'ambito dell'U.P.B. 6.2.1.2 «Economia Montana e Forestale» di pertinenza del Centro di Responsabilità «Risorse Forestali, Montane e Idriche» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in ragione di euro 10.000.000,00 per l'annco 2003, di euro 10.000.000,00 per l'anno 2004, e di euro 10.000.00,00 per l'anno 2005. Le restanti risorse di cui al predetto comma 1 non utilizzate nell'esercizio 2002 sono mantenute in bilancio nell'anno 2003.
44. 044. Misuraca, Marinello, Ricciotti, Romele, Grimaldi, Zama, Collavini, Zorzato.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Al fine di assicurare l'ottimizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 23-quinquies del decreto-legge 30.01.98 n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 30.03.98, n. 61, i fondi disponibili per effetto delle operazioni di mutuo di cui allo stesso comma 1, si intendono destinati anche all'attenzione dei programmi di razionalizzazione; potenziamento e riqualificazione, con sistemi ad avanzata tecnologia, delle strutture degli impianti nonché del personale del Corpo Forestale dello Stato occorrente per il pieno conseguimento degli obiettivi di cui alla presente norma, approvati dal Ministro delle Politiche Agricole e forestali, i cui importi sono conseguentemente iscritti in appositi capitoli della zona bnell'ambito dell'U.P.B. 6.2.1.2 «Economia Montana e Forestale» di pertinenza del Centro di Responsabilità «Risorse Forestali, Montane e Idriche» dello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in ragione di 10.000.000,00 euro per l'anno 2003, di 10.000.000,00 euro per l'anno 2004, e di 10.000.000,00 euro per l'anno 2005. Le restanti risorse di cui al predetto comma 1 non utilizzate nell'esercizio 2002 sono mantenute in bilancio nell'anno 2003«.
44. 0136. Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.
Inammissibile per estraneità di materia.
Inserire dopo l'articolo 44 il seguente articolo:
1. Al fine di assicurare l'ottimizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 23-quinquies del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, i fondi disponibili per effetto delle operazioni di mutuo di cui allo stesso comma 1, si intendono destinati anche all'attuazione dei programmi di razionalizzazione, potenziamento e riqualificazione, con sistemi ad avanzata tecnologia, delle strutture degli impianti nonché del personale del Corpo Forestale dello Stato occorrente per il pieno conseguimento degli obiettivi di cui alla presente norma, approvati dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, i cui importi sono conseguentemente iscritti in appositi capitoli
nell'ambito dell'U.P.B. 6.2.1.2 «Economia Montana e Forestale» di pertinenza del Centro di Responsabilità «Risorse Forestali, Montane e Idriche» dello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in ragione di euro 10.000.000,00 per l'anno 2003, di euro 10.000.000,00 per l'anno 2004, e di euro 10.000.00,00 per l'anno 2005. Le restanti risorse di cui al predetto comma 1 non utilizzate nell'esercizio 2002 sono mantenute in bilancio nell'anno 2003«.
44. 053. Losurdo, Patarino, Onnis, Villani Maglietta, La Grua, Franz, Catanoso, Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.
All'articolo 44, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per il completamento, l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture giudiziarie della Campania, inclusi in particolare i Tribunali di Salerno, Cava dei Tirreni, Mercato San Severino, Amalfi e la costituenda «Cittadella giudiziaria dell'Agro» con sede in Nocera Inferiore, è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per ognuno degli anni 2003, 2004, 2005.
Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo.
44. 20. Annunziata, Iannuzzi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:
1. Agli effetti di quanto previsto dal comma 1 dell'artico1o 259 del codice di procedura penale l'autorità giudiziaria, quando il sequestro riguarda beni mobili registrati, può affidarne la custodia al proprietario o al legittimo detentore, ove questi acconsentano o ne facciano richiesta, vietandone l'uso. In tal caso, con il provvedimento con il quale dispone l'affidamento in custodia, essa può imporre l'uso di idonei mezzi tecnici finalizzati ad impedire l'uso del bene.
2. L'individuazone dei mezzi tecnici indicati al comma precedente sarà effettuata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da ernanarsi nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge.
44. 0238. Sergio Rossi, Caparini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, è sostituito dal seguente:
Le spese indicate nell'articolo 1 sono a carico dei comuni componenti la circoscrizione giudiziaria e sono ripartite tra di essi in proporzione alla densità demografica rilevata nell'ultimo censimento ufficiale. A tali comuni sarà corrisposto dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, determinato in proporzione alla densità demografica rilevata nell'ultimo censimento ufficiale.
2. Il decreto di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
44. 08. Perlini.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:
All'articolo 490, comma 3, del codice di procedura civile, dopo le parole: «più volte
sui quotidiani», inserire le seguenti: «e periodici».
44. 060. Zanetta, Galvagno, Galli, Rosso, Nicotra, Lardelli, Lupi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici, velocizzare i tempi di realizzazione, contribuire al contenimento del disavanzo pubblico, gli istituti penitenziari contenuti negli elenchi di cui al Decreto Ministeriale 30 gennaio 2001, Decreto Ministeriale 26 ottobre 2001 e Decreto Ministeriale 3 giugno 2002, sono realizzati attraverso il ricorso alla tecnica della finanza di progetto, ove le relative opere non siano state avviate e/o iniziate.
44. 0144. Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Brusco, Ranieli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserirre il seguente:
Sono istituite le Corti d'Appello di Verona e di Foggia cui vengono destinati euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2003.
Compensazioni Gruppo AN.
44. 0236. Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
All'articolo 115 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:
1-bis. Per il difensore che si attiene ai valori minimi previsti dalla tariffa forense, il Ministro dell'interno, per il tramite dei Servizio Centrale di Protezione, provvede direttamente al pagamento delle spese di assistenza legale, previo parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine presso cui il difensore è iscritto, senza diritti di quiescenza. Sono in tal caso dovute le spese documeutate e le indennità di trasferta sempre nella misura minima consentita o le spese documentate, anche quando richieste in corso di giudizio.
44. 0124. Pisicchio, Cusumano, Mastella, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:
All'articolo 115 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente comma:
1-bis. Per il difensore che si attiene ai valori minimi previsti dalla tariffa forense, il Ministro dell'interno, per il tramite del Servizio Centrale di Protezione, provvede direttamente al pagamento delle spese di assistenza legale, previo parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine presso cui il difensore è iscritto, senza diritti di quiescenza. Sono in tal caso dovute le spese documentate e le indennità di trasferta sempre nella misura minima consentita o le spese documentate, anche quando richieste in corso di giudizio.
44. 0235. Alberto Giorgetti, Nespoli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi finanziari già assunti dal Ministero della Giustizia alla data del 31 dicembre 2002, in favore di tale Ministero è disposto uno stanziamento di 80 milioni di euro.
All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti alla tabella C, articolo 9-ter, Fondo di riserva spese correnti«.
44. 0237. Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Nelle controversie di cui all'articolo 442 del Codice di procedura civile le amministrazioni pubbliche hanno facoltà, limitatamente ai giudizi di primo grado inclusi quelli disciplinati nei Libri III e IV del Codice di procedura civile, di stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Nei giudizi disciplinati nel Libro III del Codice di procedura civile, inclusi quelli di cui al Titolo V, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà, limitatamente al primo grado di giudizio, di farsi rappresentare e difendere da propri dipendenti.
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai giudizi di cui al Capo III del Titolo I del Libro III del Codice di procedura civile nei quali l'amministrazione pubblica assume la veste di terzo, nonché ai giudizi di cui all'articolo 549 del Codice di procedura civile.
3. La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 92 del Codice di procedura civile non si applica nelle controversie, attive o passive, incardinata innanzi ad autorità giurisdizionali civili, amministrative e contabili nella quali è parte un 'amministrazione pubblica. Alle controversie di cui agli articoli 409 e 442 del Codice di procedura civile ed alle controversie in materia di trattamenti pensionistici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile.
4. Nei procedimenti di cui al precedente comma il giudice è tenuto in ogni caso a pronunciarsi espressamente sulla eventuale manifesta infondatezza o temerarietà della lite, agli effetti dell'eventuale condanna del lavoratore soccombente al pagamento delle spese di giudizio. La mancanza dell'espressa pronuncia sull'eventuale manifesta infondatezza o temerarietà della lite e la mancanza, nella motivazione del provvedimento giurisdizionale, delle relative motivazioni sulle quali si fonda la relativa pronuncia giudiziale sulle spese costituisce motivo di ricorso in appello e di ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, del Codice di procedura civile.
5. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo si applicano ai provvedimenti giurisdizionali adottati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
44. 0199. Antonio Barbieri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Gli arsenali militari di Taranto, La Spezia e Augusta, per l'ammodernamento delle infrastrutture, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali a carico del bilancio dello Stato nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dell'anno 2003.
Conseguentemente è ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla tabella C, legge 30
aprile 1985, n. 163, unità previsionale di base 2.2.2.1 del Ministero per i beni e le attività culturali per gli anni 2003, 2004 e 2005.
44. 0208. Ostillio, Pisicchio, Cusumano, Mastella.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Gli arsenali militari di Taranto, La Spezia e Augusta, per l'ammodernamento delle infrastrutture, sono autorizzati a contrarre mutui decennali a carico del bilancio dello Stato. A tal fine il limite di impegno di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 2.500.
2004: - 2.500.
2005: - 2.500.
44. 0209. Ostillio, Tucci.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Le violazioni degli articoli 7 e 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché dell'articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in tema di pubblicità limiti e di controlli alle spese dei partiti e dei candidati in campagna elettorale, comportano, in relazione alle elezioni comunali e provinciali, la sola applicazione della sanzioni pecuniarie previste per le elezioni politiche dall'articolo 15 della citata legge n. 515, ridotte ad euro 5000 per ciascuna violazione del candidato e ad euro 10.000 per ciascuna violazione del partito o movimento politico presentatore della candidatura o della lista.
44. 0229. Vitali, Osvaldo Napoli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuate fino al 30 settembre 2002 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un oblazione a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di 600 euro. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
44. 043. Garnero Santanchè, La Russa.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e finanze, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare il rapporto d'impiego del personale anche dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, escluso il personale volontario ed il personale ausiliario di leva, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) adozione del regime d'impiego di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;
b) armonizzazione, per il personale di livello non dirigenziale, alle procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di Polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 30 marzo 1995, n. 195, con l'individuazione nell'ambito delle procedure contrattuali ivi previste di uno specifico ed autonomo settore per i vigili del fuoco;
c) salvaguardia del sistema delle relazioni sindacali e delle materie oggetto di contrattazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
d) revisione dell'ordinamento del personale dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base ai principi generali desumibili dalla disciplina del rapporto d'impiego concernente il personale della carriera prefettizia nonché i dirigenti della Polizia di Stato, tenuto conto della compatibilità di tali principi con le funzioni ed i compiti peculiari svolti dai dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma i sono elaborati d'intesa con le organizzazioni sindacali del Corpo dei Vigili del Fuoco maggiormente rappresentative; gli schemi medesimi, sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al fine di conseguire il graduale riequilibrio del trattamento economico del personale anche dirigenziale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rispetto a quello di Polizia e delle Forze Armate è previsto uno stanziamento di novantaquattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004-2005, in aggiunta alle risorse già previste per il rinnovo del contratto nazionale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
4. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza e di efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali la dotazione organica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è incrementata di 3364 unità nei profili di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto.
5. Alla copertura delle vacanze nel profili professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 4, si provvede, nella misura del 75 per cento mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile, indetto con decreto del Ministero dell'Interno 26 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005.
6. Per il rimanente 25 per cento e per i posti che eventualmente non verranno coperti con la procedura di cui al comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario indetto con decreto del Ministero dell'Interno 5 novembre 2001, che rimane valida fino alla copertura dei posti nel profilo di vigile del fuoco effettuata ai sensi del comma 1.
7. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 4 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 50 milioni di euro per il 2003, di euro 105.880.000 per il 2004 e di euro 104.450.000 per il 2005
Compensazioni Gruppo AN.
44. 0230. Alberto Giorgetti, Foti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà per i figli legittimi e naturali, il coniuge, gli ascendenti delle vittime dei delitti di strage e di
omicidio volontario di cui agli articolo 422 e 575 del codice penale.
Il Fondo è alimentato attraverso uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2003, di 10 milioni euro per l'anno 2004 e di 10 milioni di euro per l'anno 2005.
Le risorse del predetto fondo sono assegnate sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, da emanarsi entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.
44. 0231. Fanfani.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 101, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sostituire le parole: «per la durata massima di quattro anni» con le seguenti: «per la durata massima di due anni.
44. 0232 Fontanini, Polledri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 97, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sostituire le parole: «il comune e la provincia hanno un segretario comunale» con le seguenti: «Il sindaco e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un segretario».
44. 0233 Fontanini, Polledri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, e successive modificazioni, concernente il trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei comuni, si applicano per l'intero territorio nazionale limitatamente alle aree demaniali non destinate all'esercizio della funzione pubblica - e comunque ad esclusione del demanio marittimo e lacuale - su cui siano state eseguite, a seguito di regolare concessione urbanistica ed edilizia, opere di urbanizzazione e di costruzione realizzate in conformità alle medesime concessioni, in epoca anteriore al 31 dicembre 1990. Il trasferimento delle aree da parte dei comuni ai privati possessori delle aree medesime, secondo le procedure previste dalla citata legge n. 177 del 1992, è autorizzato esclusivamente nei casi in cui, con motivata delibera dell'amministrazione comunale, si dichiari cessato il pubblico interesse sulle aree stesse, previo deposito di un avviso nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi. Nei trenta giorni successivi possono essere presentate osservazioni od opposizioni sulle quali si esprime il comune contestualmente all'approvazione della delibera. Il prezzo del trasferimento delle aree medesime è determinato secondo le procedure dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 177 del 1992, e successive modificazioni, per le aree su cui siano state eseguite opere di pubblica utilità ovvero sulla base dei prezzi di
mercato per le aree su cui siano state eseguite opere di interesse privato.
*44. 0137. Ranieri, Giuseppe Drago, Brusco, D'Agrò, Parolo, Butti, Foti, Taborelli.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. Il Ministero degli Affari Esteri istituisce un tavolo con la partecipazione dei principali organismi e federazioni delle organizzazioni del volontariato, finalizzato alla verifica delle strategie operative individuate nella gestione delle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed al monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione finanziaria anche al fine di individuare gli eventuali ritardi nello stato di attuazione degli interventi finanziati o necessità di riallocazione di risorse per i conseguenti interventi di natura normativa.
*44. 079. Battaglia, Fioroni, Bianchi, Del Bono, Zanella, Sereni, Realacci, Ruzzante, Bimbi, Bindi, Lucà, Lucidi, Meduri, Preda, Tolotti, Giacco, Bolognesi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
1. Il Ministero degli Affari Esteri istituisce un tavolo con la partecipazione dei principali organismi e federazioni delle organizzazioni del volontariato, finalizzato alla verifica delle strategie operative individuate nella gestione delle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed al monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione finanziaria anche al fine di individuare gli eventuali ritardi nello stato di attuazione degli interventi finanziati o necessità di riallocazione di risorse per i conseguenti interventi di natura normativa.
*44. 071. Fiorini, Bianchi, Relacci, Bimbi, Meduri.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Per consentire la prosecuzione fino al 2005 degli interventi dell'Associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la concessione di un contributo di euro 2.100.000 in ragione d'anno, per gli anni 2003, 2004, 2005. L'articolo 3 della legge 13 aprile 2000, n. 94 è abrogato.
Compensazione Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
44. 0211. Morgando.
Inammissibile per estraneità di materia.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Per la prosecuzione dei programmi integrati di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, la dotazione del Fondo previsto dalla suddetta legge, è integrato con la somma di euro 5
milioni per il 2003 e di euro 10 milioni per il 2004.
Compensazione Gruppo Misto-Verdi n. 1.
44. 0212. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
Inammissibile per estraneità di materia.
TABELLA A
Alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2003: - 500. 000
2004: -
2005: -
Conseguentemente nella medesima tabella alla voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2003: + 500.000
2004: -
2005: -
Tab. A. 99. Maura Cossutta.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Alla tabella A voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 250.000;
2004: - 250.000;
2005: - 250.000.
Conseguentemente alla tabella C voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge 431/1998 disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso locativo (Art. 11, comma 1) (3.1.2.1. Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP. 1960) apportare le seguenti variazioni:
2003: + 250.000;
2004: + 250.000;
2005: + 250.000.
Tab. A. 26. Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2003: - 150.000;
2004: - 150.000;
2005: - 150.000.
Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla voce: legge n. 431 del 1998 - disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690), modificare gli importi come segue:
2003: + 150.000;
2004: + 150.000;
2005: + 150.000.
* Tab. A. 117. Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2002: - 150.000;
2003: - 150.000;
2004: - 150.000.
Conseguentemente alla Tabella C, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla voce: legge n. 431 del 1998 - disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1 .2.1 - sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690), modificare gli importi come segue:
2002: + 150.000;
2003: + 150.000;
2004: + 150.000.
* Tab. A. 119. Iannuzzi, Realacci, Reduzzi, Lusetti.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 130.000;
2004: - 130.000;
2005: - 130.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 130.000;
2004: + 130.000;
2005: + 130.000.
Tab. A. 150. XII Commissione.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2003: - 73.217;
2004: - 51.187;
2005: - 20.562;
Conseguentemente alla Tabella F inserire la seguente voce: Settore 10 Artigiancassa Fondo contributo dello Stato all'Artigiancassa legge n. 949 del 1952:
2003: + 73.217;
2004: + 51.187;
2005: + 20.562.
* Tab. A. 130. Martinelli, Sergio Rossi, Paglierini.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:
2003: - 73.217;
2004: - 51.187;
2005: - 20.562.
Conseguentemente alla Tabella F inserire la seguente voce:
Settore 10 Artigiancassa Fondo contributo dello Stato all'Artigiancassa legge n. 949 del 1952:
2003: + 73.217;
2004: + 51.187;
2005: + 20.562.
* Tab. A. 72.Patria, Savo, Tarantino.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 73.217;
2004: - 51.187;
2005: - 20.562.
Conseguentemente alla Tabella F inserire la seguente voce:
Settore 10 Artigiancassa Fondo contributo dello Stato all'Artigiancassa legge n. 949 del 1952:
2003: + 73.217;
2004: + 51.187;
2005: + 20.562.
* Tab. A. 75.Di Teodoro.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2003: + 10.000
2004: + 12.500
2005: + 10.000
Conseguentemente nella medesima tabella alla voce Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:
2003: - 10.000
2004: - 12.500
2005: - 10.000.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Tab. A. 100. Pistone, Maura Cossutta.
Alla voce Ministero delle attività produttive, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 100;
2004: + 100;
2005: + 100.
Alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 100;
2004: + 100;
2005: + 100.
Alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 100;
2004: + 100;
2005: + 100.
Alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 400;
2004: - 400;
2005: - 400.
Alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 100;
2004: + 100;
2005: + 100.
Tab. A. 49. Bianchi, Mongiello, Mancini, Grillo, Peretti, Volontè, Giuseppe Drago, Ciro Alfano.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2003: - 30.000.
Conseguentemente alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto legge n. 457 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1998: disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:
Articoli 4 e 6 - Trattamento fiscale e sgravi contributivi per le imprese che esercitano la pesca oceanica, mediterranea, costiera e nelle acque interne e lagunari:
2003: + 30.000.
Tab. A. 27.Marinello.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla Tabella A alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 516;
2004: + 516;
2005: + 516.
Conseguentemente alla medesima tabella, alla voce Ministero delle politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 516;
2004: - 516;
2005: - 516.
Tab. A. 142. Marras.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Alla Tabella A, alla voce Ministero della difesa apportare le seguenti variazioni:
2003: - 10.000
2004: -
2005: -
Conseguentemente nella medesima tabella alla voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2003: + 10.000;
2004: -;
2005: -.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Tab. A. 98. Maura Cossutta, Pistone.
Alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 7.500;
2004: + 7.500;
2005: + 7.500.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 7.500;
2004: - 7.500;
2005: - 7.500.
Tab. A. 114. Lupi, Di Luca, Calmieri, Verro, Romani, La Russa, Casero, Deodato, Bondi, Gamba, Maninetti, Paglierini, Colucci, Saponara, Pecorella, Sterpa, Armani, Minoli, Lainati.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
TABELLA B
Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
2005: - 50.000.
Conseguentemente, alla tabella D, di cui all'articolo 45, comma 3, Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce legge 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) articolo 55 Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di (5.2.3.18 cap. 7720):
2003: +250.000.
Tab. B. 145. Cè, Parolo, Guido Dussin, Guido Giuseppe Rossi, Bianchi Clerici, Pagliarini, Sergio Rossi.
Inammissibile per carenza di compensazione
Alla Tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 25.000.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 25.000.
Tab. B. 59. Ruzzante, Colasio, Bimbi, Vianello, Martella, Cazzaro, Frigato, Grotto, Trupia, Sandi, Zanella, Fistarol, Stradiotto.
Inammissibile per incongruità.
Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000.
Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 5.000;
2004: + 5.000;
2005: + 5.000.
Tab. B. 120.Lumia.
Inammissibile per incongruità.
TABELLA C
Alla Tabella C aggiungere la seguente voce: Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo saccarifero (AGEA) è così modificato:
2003: + 25.000.
Conseguentemente lo stanziamento recato in Tabella F alla legge 499/99 Interventi del Ministero delle politiche agricole e forestali: articolo 4: finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali:
2003: - 25.000.
Tab. C. 91.Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama, Zorzato.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo delle legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - cap. 7442), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 150.000;
2004: - 150.000;
2005: - 150.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella C, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Legge 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 150.000;
2004: + 150.000;
2005: + 150.000.
Tab. C. 8.Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP. 1381, 1382; 7.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo - CAPP. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP. 8641, 8642, 8643, 8645) ridurre gli importi come segue:
2003: - 50.000.
Conseguentemente alla Tabella D, inserire la voce: Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: articolo 52 comma 1: Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (settore n. 2) (3.2.3.8. Fondo incentivi alle imprese - Cap - 7420) ed iscrivere l'importo seguente:
2003: + 150.000;
2004: + 100.000;
2005: + 100.000.
* Tab. C. 95.Crosetto, Blasi, Verro, Patria, Gioacchino Alfano, Giudice, Zorzato, Verdini, Scherini, Mauro Osvaldo, Napoli, Pinto.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - CAP. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP. 8641, 8642, 8643, 8645) ridurre gli importi come segue:
2003: - 50.000.
Conseguentemente alla Tabella D, inserire la voce: Legge n.448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: articolo 52 comma 1: Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (settore n.2) (3.2.3.8. Fondo incentivi alle imprese - Cap. 7420) ed iscrivere l'importo seguente:
2003: + 150.000;
2004: + 100.000;
2005: + 100.000.
* Tab. C. 96.Savo, Collavini, Tarantino, Gioacchino Alfano, Perlini, Patria.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Alla Tab. C voce Ministero dell'Economia e delle Finanze - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 300.000;
2004: - 225.000;
2005: - 150.000.
Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - aggiungere la seguente voce: Legge n. 388 del 2000: articolo 144 comma 117 - attuazione dei programmi stralcio nel campo della depurazione delle acque, apportare le segueti variazioni:
2003: + 150.000;
2004: + 150.000;
2005: + 150.000.
Tab. C. 53.Gambini.
Inammissibile per carenza di compensazione.
Alla Tabella C, Ministero dell'economia e finanze, alla voce decreto legislativo n. 300 del 1999 Art. 70, finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia per le Entrate) modificare gli importi come segue:
2003: - 100.000.
Conseguentemente alla Tabella F, al n. 21, Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale. - Art. 1 comma 3: Fondo di solidarietà nazionale - Economia e finanze: 3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale; cap. 7411, modificare l'importo nel modo seguente:
2003: + 100.000.
Tab. C. 79.Marcora, Loddo, Banti, Meduri, Potenza, Ruggeri, Rava, Rossiello, Franci, Sedioli, Borrelli, Preda.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla voce: legge n. 537 del 1993: - Art. 5, comma 1; Finanziamento ordinario delle università, modificare gli importi come segue:
2003: + 140.000.
Conseguentemente, alla Tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voe: legge n. 183 del 1987: Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, modificare gli importi come segue:
2003: - 140.000.
Tab. C. 121. Butti, Delmastro delle Vedove, Fatullo, Maggi, Napoli, Rositani, Buontempo.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Alla tabella C, voce Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, Decreto legislativo n. 204 del 1998: disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 ricerca scientifica cap. 8922), sopprimere la voce e diminuire rispettivamente di:
2003: - 1.550.000;
2004: - 1.600.000;
2005: - 1.600.000.
Conseguentemente istituire la corrispondente voce nella tabella D con le seguenti previsioni di spesa:
2003: + 3.045.000;
2004: + 3.095.000;
2005: + 3.095.000.
Compensazioni gruppo DS.
Tab. C. 108. Tocci, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Martella, Carli, Lolli, Cialente.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla Tabella C, voce Ministero delle Politiche agricole e forestali, inserire la seguente: Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57:
articolo 5: convenzioni.
2003: 5.000;
2004: 5.000;
2005: 5.000.
Conseguentemente alla Tabella F, voce Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio: Legge n. 979 del 1982: disposizioni per la difesa del mare - (articolo 7) (5.1.2.1. - Difesa del mare - Capp. 2754, 2756); apportare le seguenti variazioni:
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000.
Tab. C. 80.Marcora, Rava, Banti, Meduri, Loddo, Ruggeri, Preda, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Benevento, Nicola Rossi.
Inammissibile per estraneità di materia.
TABELLA D
Articolo 45, comma 3 - Tab. D - Ministero economia e finanze - Legge 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (Economia e finanze 3.2.3.19 - Artigiancassa - Cap. 7165):
2003: + 73.217;
2004: + 51.187;
2005: + 20.562.
Compensazioni gruppo DS-L'Ulivo.
Tab. D. 44. Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.
Inammissibile per estraneità di materia relativamente agli anni 2004 e 2005.
Al comma 3, Tabella D - Ministero economia e finanze - Legge 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia articolo 12, comma 2: finanziamento esportazioni a pagamento differito:
2003: + 25.820;
2004: + 25.820;
2005: + 25.820.
Compensazioni gruppo DS-L'Ulivo.
* Tab. D. 38. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.
Inammissibile per estraneità di materia limitatamente agli anni 2004 e 2005.
Alla Tabella D - Ministero economia e finanze Legge 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia articolo 12, comma 1: (1.2.3.4 - Cap. 7005P)
2003: + 25.820;
2004: + 25.820;
2005: + 25.820.
Compensazioni gruppo DS-L'Ulivo.
* Tab. D. 37. Cazzaro, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.
Inammissibile per estraneità di materia limitatamente agli anni 2004 e 2005.
All'articolo 45, comma 3, nella tabella D richiamata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modifiche dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: articolo 15: contributi straordinari alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione zone colpite dagli eventi sismici. (Limiti di impegno) (Economia e finanze 3.2.10.3 Presidenza del Consiglio - Protezione civile - cap. 7442/P):
2003: 6.000.
Conseguentemente alla tabella F apportare le seguenti modifiche, alla voce: Decreto legge n. 142 del 1991 convertito dalla legge 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990: articolo 6 comma 1 Reintegro fondo protezione civile (economia e finanze 3.2.10.3 Presidenza del Consiglio - Protezione civile - cap. 7446/P):
2003: - 6.000.
Conseguentemente alla voce: Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modifiche dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: articolo 15: contributi straordinari alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione zone colpite dagli eventi sismici. (Limiti di impegno) (Economia e finanze 3.2.10.3 Presidenza del Consiglio - Protezione civile - cap. 7442/P):
2003: + 6.000.
Tab. D. 1.Bertucci.
Inammissibile per inidoneità della copertura.
Articolo 45, comma 3, Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delleattività produttive: Decreto legislativo 114 del 1998, articolo 24:
2003: + 10.000;
2004: + 10.000;
2005: + 10.000.
Compensazioni gruppo DS-L'Ulivo.
Tab. D. 45. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.
Inammissibile per estraneità di materia.
All'Articolo 45, comma 3, Tabella D aggiungere la seguente voce: Ministero delle attività produttive: Articolo 52 comma 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2003: + 30.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
Tab. D. 10. Morgando, Vernetti, Annunziata, De Franciscis.
Inammissibile per estraneità di materia limitatamente agli anni 2004 e 2005.
Alla Tabella D, Ministero delle attività produttive, aggiungere la seguente voce: Legge 28 dicembre 2001, n. 448: articolo 52 comma 54 - Adeguamento rete distributiva:
2003: + 30.000;
2004:
2005:
Compensazioni DS-L'Ulivo.
Tab. D. 34. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.
Inammissibile per estraneità di materia limitatamente agli anni 2004 e 2005.
Alla Tabella D, voce Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica, legge 440/1997 Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (u.p.b. 4.1.5.1 - cap. 1722) modificare gli importi come segue:
2003: + 150.000;
2004: + 150.000;
2005: + 150.000.
Segue compensazione gruppo Misto-Verdi.
Tab. D. 20. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla Tabella D, voce Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica, Decreto legislativo 204/1998 Programmazione e valutazione politica nazionale relativa alla ricerca scientifica (u.p.b. 25.2.3.1 - cap. 8922) modificare gli importi come segue:
2003: + 200.000;
2004: + 200.000;
2005: + 200.000.
Segue compensazione gruppo Misto-Verdi.
Tab. D. 21. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.
Inammissibile per estraneità di materia.
Lo stanziamento recato in Tabella D alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali - Legge n. 267 del 1991: «Piano nazionale della pesca» è così modificato:
anno 2003: da 22.402 a 32.402 migliaia di euro.
Seguono compensazioni Gruppo Misto-Verdi.
Tab. D. 66.Pecoraro Scanio, Zanella, Lion.
Inammissibile per estraneità di materia.
TABELLA F
Alla tabella F, settore 3, legge n. 267 del 1998 articolo 1 comma 2 (prevenzione rischio idrogeologico), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 100.000;
2004: + 100.000;
2005: + 100.000.
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge n. 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 100.000;
2004: - 100.000;
2005: - 100.000.
Tab. F. 4.Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 4, legge n. 36 del 1994 (risorse idriche), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 2.000;
2004: + 2.000;
2005: + 2.000.
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge n. 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 2.000;
2004: - 2.000;
2005: - 2.000.
Tab. F. 5.Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 8, legge n. 662 del 1996 articolo 2 comma 63 punto b) (edilizia abitativa per particolari categorie), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 10.000;
2004: + 10.000;
2005.
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge n. 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
2005.
Tab. F. 6.Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F apportare le seguenti modifiche:
Punto 10 Artigiancassa - Fondo contributo dello Stato all'Artigiancassa ex-legge 949/52
2003: + 73.217;
2004: + 51.187;
2005: + 20.562.
Conseguentemente apportare alla tabella A Fondo speciale di parte coprente Ministero dell'Economia e delle Finanze:
2003: - 73.217;
2004: - 51.187;
2005: - 20.562.
Tab. F. 1.Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Lotta, Mongiello, Ciro Alfano, Grillo, Mereu, Tanzilli, Dorina Bianchi.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 11, legge n. 211 del 1992 (trasporto pubblico aree urbane), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 5.000;
2004: + 5.000;
2005: + 5.000.
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge n. 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000.
Tab. F. 7.Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 11 legge n. 194 del 1998 articolo 2 comma 5 (acquisto mezzi pubblici trasporto locale), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 50.000;
2004: + 50.000;
2005: + 50.000.
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge n. 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
2005: - 50.000.
Tab. F. 8.Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 11 legge n. 166 del 2002 articolo 13, comma 2 punto a) (riduzione emissioni), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 10.000;
2004: + 10.000;
2005: + 10.000.
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge n. 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.
Tab. F. 9.Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 11 legge n. 166 del 2002 articolo 13, comma 2 punto b) (riduzione emissioni inquinanti trasporti), apportare le seguenti variazioni:
2003;
2004: + 10.000;
2005: + 10.000.
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge n. 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.
Tab. F. 10.Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 11 legge n. 166 del 2002 articolo 38, comma 6 punto a) (sviluppo trasporto merci ferrovia), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 5.000;
2004: + 5.000;
2005: + 5.000.
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000.
Tab. F. 11.Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 19, legge n. 183 del 1989 ambiente e territorio, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 100.000;
2004: + 100.000;
2005.
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge n. 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 100.000;
2004: - 100.000;
2005.
Tab. F. 13.Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 19 legge n. 183 del 1989 economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 50.000;
2004: + 50.000;
2005.
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge n. 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
2005.
Tab. F. 12.Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F , settore 19, legge n. 426 del 1998 articolo 1 comma 1 punto 1 (bonifica siti inquinati), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 50.000;
2004: + 50.000;
2005.
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge n. 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
2005.
Tab. F. 15.Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 19 legge n. 426 del 1998 articolo 1 comma 1 (bonifica siti inquinati), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 10.000;
2004: + 10.000;
2005: + 10.000.
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge n. 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.
Tab. F. 14.Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 19, legge n. 448 del 1998 articolo 49 (tutela ambientale), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 50.000;
2004: + 50.000;
2005.
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge n. 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
2005.
Tab. F. 16.Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 21, legge n. 499 del 1999 articolo 4 (politiche agricole), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 50.000;
2004: + 50.000;
2005: + 50.000.
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge n. 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
2005: - 50.000.
Tab. F. 17.Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 21, legge n. 388 del 2000 articolo 141 comma 3 (recupero risorse idriche), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 2.000;
2004: + 2.000;
2005: + 2.000.
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge n. 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 2.000;
2004: - 2.000;
2005: - 2.000.
Tab. F. 18.Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 21, legge n. 388 del 2000 articolo 129 comma 1 punto a) (ovini) apportare le seguenti variazioni:
2003: + 2.000;
2004:
2005:
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 2.000;
2004:
2005:
Tab. F. 19.Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 21, legge n. 388 del 2000 articolo 129 comma 1 punto b)
(prevenzione base) apportare le seguenti variazioni:
2003: + 2.000;
2004:
2005:
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge n. 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 2.000;
2004:
2005:
Tab. F. 20. Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 21, legge n. 388 del 2000 articolo 129 comma 1 punto c) (influenza aviaria) apportare le seguenti variazioni:
2003: + 2.000;
2004:
2005:
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge n. 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 2.000;
2004:
2005:
Tab. F. 21. Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 21, legge n. 388 del 2000 articolo 129 comma 1 punto d) (impianti viticoli) apportare le seguenti variazioni:
2003: + 2.000;
2004:
2005:
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge n. 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 2.000;
2004:
2005:
Tab. F. 22. Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 21, legge n. 388 del 2000 articolo 129 comma 1 punto e) (crisi agrumi) apportare le seguenti variazioni:
2003: + 2.000;
2004:
2005:
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge n. 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 2.000;
2004:
2005:
Tab. F. 23. Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 21, decreto-legge n. 68 del 2002 articolo 2 comma 1 (incendi boschivi), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 5.000;
2004: + 5.000;
2005.
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2, legge n. 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 5.000
2004: - 5.000
2005.
Tab. F. 2.Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 27, Interventi diversi, apportare le seguenti variazioni:
legge n. 362 del 1998: edilizia scolastica:
2003: + 30 milioni di euro.
legge n. 448 del 1998, articolo 50 Punto C: edilizia sanitaria:
2003: - 30 milioni di euro
Tab. F. 24.Alberto Giorgetti.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore 27, decreto-legge n. 388 del 2000 articolo 141 comma 1 (recupero risorse idriche aree crisi), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 5.000;
2004: + 5.000;
2005: + 5.000;
Conseguentemente alla medesima tabella settore 2 legge n. 448 del 1998 articolo 52 comma 1:
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000.
Tab. F. 3.Russo Spena, Giordano, Vendola.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, settore n. 16 (Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione), legge n. 166 del 2002 (articolo 19, comma 1, punto B - Bacino del Salotto), apportare le seguenti variazioni:
2003:
2004:
2005: + 2.500;
2006:
Conseguentemente, alla medesima tabella F, settore n. 11 (Interventi nel settore dei trasporti), legge n. 662 del 1996 (articolo 2, comma 14, - Ferrovie dello Stato, S.p.A.), apportare le seguenti variazioni:
2003:
2004:
2005: - 2.500;
2006:
Tab. F. 28. Piglionica.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, al n. 21, legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale. - Politiche agricole: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439, apportare la seguente variazione:
2003: + 90.000 migliaia di euro.
Conseguentemente alla medesima tabella F, al n. 19, legge n. 183 del 1989: e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. - Ambiente e territorio: 1.2.3.6 - Fondo unico. da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090 I P, modificare l'importo nel modo seguente:
2003: - 90.000 migliaia di euro.
Tab. F. 31. Misuraca, Burani Procaccini, Collovati, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama, Zorzato.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, al n. 21, legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale. - Politiche agricole: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439, apportare la seguente variazione:
2003: + 20.000 migliaia di euro.
Conseguentemente alla medesima tabella F, al n. 19, legge n. 183 del 1989: e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. - Ambiente e territorio: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090 I P,
modificare l'importo nel modo seguente:
2003: - 20.000 migliaia di euro.
Tab. F. 30. Misuraca, Burani Procaccini, Collovati, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama, Zorzato.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, al n. 21, legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale. - Articolo 1 comma 3: Fondo di solidarietà nazionale - Economia e finanze: 3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale; cap. 7411, modificare l'importo nel modo seguente:
2003: + 90.000 migliaia di euro.
Conseguentemente alla medesima tabella F, al n. 19, legge n. 183 del 1989: e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. - Ambiente e territorio: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale- cap. 7090 / P, modificare l'importo nel modo seguente:
2003: - 90.000 migliaia di euro.
Tab. F. 32. Misuraca, Burani Procaccini, Collovati, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama, Zorzato.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, sotto la voce: 27. Interventi diversi, è inserita la seguente:
legge 21 maggio 1998, n. 164, recante misure in materia di pesca ed acquacoltura:
articolo 2 comma 7: prestito d'onore:
2003: 500;
2004: 500;
2005: 500.
Inoltre, la seguente voce viene così incrementata:
27. Interventi diversi. Legge n. 267 del 1991. Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e: misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: articolo i comma 1: attuazione del Piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 1.2.10.2. Fondo unico da ripartire, investimenti agricoltura foreste e pesca - Cap. 7003/P).
2003: 28.495 (+ 13.000);
2004: 23.329 (+ 13.000);
2005: 23.329 (+ 23.329).
Di cui:
rifinanziamento dei tre consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Reg. CE 2080/93;
2003: 5.000;
2004: 5.000;
2005: 5.000.
incentivi per il sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001.
2003: 8.000;
2004: 8.000;
2005: 8.000.
Conseguentemente, sempre nella tabella F le seguenti voci vengono così modificate:
21. Interventi in agricoltura. Legge n. 499 del 1999: razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:
articolo 4: Attività di competenza del ministero delle Politiche agricole e forestali
(Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti in agricoltura, foreste e pesca - Cap. 7003/P):
2003: 18.776 (+ 13.500);
2004: 23.329 (+ 13.500);
2005:
Tab. F. 29. Burlando.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F apportare le seguenti correzioni:
1. Legge 27 dicembre 1983, n. 730, articolo 18, commi 8 e 9. l'unità previsionale di base 1.2.3.4. è sostituita con l'unità previsionale di base 3.2.3.33, ed il capitolo 7005/p è sostituito con altro da individuare;
2. Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 12, comma 2. L'unità previsionale di base 1.2.3.4 è sostituita con l'unità previsionale di base 3.2.3.33, ed il capitolo 7005/p è sostituito con l'atro da individuare, ma che sia lo stesso di cui al punto 1;
3. Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 12, comma 2. L'unità previsionale di base 1.2.3.4 è sostituita con l'unità previsionale di base 3.2.3.33, ed il capitolo 7005/p è sostituito con altro da individuare, ma che sia diverso dal capitolo di cui ai precedenti punti 1 e 2.
Conseguentemente al comma 7, allegato 2 - Fondo investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, Incentivi alle imprese eliminare i riferimenti alle seguenti leggi:
legge 27 dicembre 1983, n. 730, articolo 18, commi 8 e 9;
legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 12, comma 2;
legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 12, comma 1.
Tab. F. 33.Alberto Giorgetti, Raisi, Saglia.
Inammissibile per estraneità di materia.
Alla tabella F, inserire la seguente voce:
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984; interventi urgenti in favore delle popolazione colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e il maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania:
2003: 20.659 euro;
2004: 15.494 euro;
2005: 15.494 euro.
Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.
Tab. F. 25. Riccio.
Inammissibile per estraneità di materia.
Legge finanziaria per il 2003 (C. 3200-bis Governo)
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13 bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.
Segue compensazione gruppo AN
2. 3. Bornacin (nuova formulazione).
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, compete anche per le spese sostenute nell'anno 2003.
2. Ai fini della detrazione fiscale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A tal fine, per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 448 del 2001, i termini del 31 dicembre 2002 e del 30 giugno 2003 sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2003 e al 30 giugno 2004.
3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «1o dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «1 dicembre 2003».
Conseguentemente, alla Tabella A, modificare gli importi come segue: alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2003: - 100.000;
2004: - 100.000;
2005: - 100.000;
alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
2003: - 140.000;
2004: - 130.000;
2005: - 120.000;
alla voce Ministero degli affari esteri,
2003: - 40.000;
2004: - 40.000;
2005: - 40.000;
alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
2003: - 30.000;
2004: - 30.000;
2005: - 30.000.
2. 09. (Nuova formulazione) Lupi, Stradella, Verro, Dell'Anna, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Barbieri, Lenna Vanni, Maione, Pinto, Paolo Russo.
Al comma 1, capoverso b), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare piena attuazione all'articolo 119 della Costituzione.
3. 21 (Nuova formulazione) Pagliarini, Sergio Rossi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 si aggiunge, in fine del comma 2: «per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sull'edilizia residenziale pubblica gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra e di determinare il reddito netto imponibile nel raffronto fra i ricavi e costi effettivi di bilancio».
1-ter. all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è aggiunto il comma 2-ter: Non si considerano contributi in conto esercizio i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome, agli Istituti Autonomi per le case
popolari comunque denominati, destinati alla manutenzione ordinaria degli immobili di edilizia residenziale pubblica.
1-quater. al comma 3 dell'articolo 46 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 aggiungere: Il trasferimento della proprietà degli alloggi dallo Stato agli IACP comunque denominati è inoltre esente dalle imposte dirette.
Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n.468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:
2003: -450.000;
2004: -450.000;
2005: -450.000.
4. 1. Zorzato, Milanato, Campa (nuova formulazione).
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 55, comma 3, lettera b), del Dpr n. 917/86, aggiungere, in fine le seguenti parole: «nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione. La disposizione entra in vigore a decorrere dall'esercizio in corso al 30 settembre 2002».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze vengono modificati gli importi come segue:
2003: - 1.000;
2004: - 1.000;
2005: - 1.000.
Segue compensazione gruppo AN
4. 11. Lupi, Paroli, Verro, Saglia (nuova formulazione).
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 817, all'articolo 121-bis, 1o comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
al n. 2 della lettera a) sono soppresse le parole: «o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta»;
la lettera b) è soppressa;
2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 è istituita una tassa annuale sui veicoli adibiti al trasporto di persone, posseduti o utilizzati dalle società. La tassa, il cui ammontare è fissato in euro 1.033, non è deducibile dalle imposte sui redditi. La tassa non si applica ai veicoli destinati esclusivamente alla vendita, al noleggio di breve durata e a quelli destinati esclusivamente al servizio di trasporto pubblico, quando effettuati nell'esercizio della normale attività della impresa che li possiede. Per i veicoli concessi in locazione la tassa deve essere corrisposta dalla società locataria. Con successivi decreti del Ministero delle finanze saranno fissate le modalità e i termini di riscossione della tassa nonché i casi di riduzione o di esonero per i veicoli funzionanti ad energia solare, a trazione elettrica, a gpl od altri gas naturali e per quelli iscritti nei registri delle auto storiche.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: -10.000;
2004: -20.000;
2005: -20.000.
5.08. Zorzato, Marras, Lainati, Nicotrta, Corsetto, Patria, Alfano, Lezza, Dell'Anna, Testoni, Ricciotti, Zanetta (nuova formulazione).
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle
stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.
5. 072 Pistone, Benvenuto, Buemi, Grandi, Tolotti, Sereni (ex 2.04).
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.
5. 035. (Nuova formulazione) Alfonso Gianni, Grandi, Cento, Crucianelli, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.
Sopprimere il comma 2.
Segue compensazione AN.
9. 36. Alberto Giorgetti, Saia (nuova formulazione).
Al comma 1 sostituire i punti a) e b) con i seguenti: a) di euro 100 se il valore della lite è di importo fino a euro 1.000;
b) di euro 200 se il valore della lite è di importo superiore a euro 1.000 e fino a euro 2.000;
c) pari al 20 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.
Segue compensazione AN.
9. 47. Alberto Giorgetti (nuova formulazione).
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole «nei periodi d'imposta 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2003».
Segue compensazione AN.
10. 54. Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, Onnis, La Grua, Patarino, Villani Maglietta (nuova formulazione).
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre
2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comna 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità anche per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002 con una riduzione non inferiore a 51,64569 per mille litri;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1o gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1o luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1o agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1o febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003».
Segue compensazione AN.
10. 012. Bornacin (nuova formulazione).
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle Unioni Nazionali dei Produttori agricoli riconosciute, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni dl mercato, al fine di migliorare la qualità della gestione dell'offerta nonché di rafforzare i rapporti di filiera,
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della Legge 23
dicembre 1999, n. 499, così come determinato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Segue compensazione AN.
10. 017. Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Villani Miglietta, Alberto Giorgetti (nuova formulazione).
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1o gennaio 2002 per le imposte dirette, e al 1o gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al Catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate.
Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 1.000;
2004: - 1.000;
2005: - 500.
Segue compensazione AN.
10. 074 Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta, Alberto Giorgetti (nuova formulazione).
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: Gli oli combustibili, compresa la benzina, sono esenti dall'accisa quando siano destinati all'impiego come carburanti per la pesca nelle acque marittime ed interne.
Segue compensazione AN.
10. 068. Geraci (nuova formulazione).
Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
10-bis. All'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, il comma 9 è sostituito dal seguente: 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi d'imposta anteriori al 1o gennaio 2002 per le imposte dirette, e al primo gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate.
Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 1000;
2004: - 1000;
2005: - 500.
Segue compensazione AN.
10. 081. Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, Onnis, La Grua, Patarino, Villani Maglietta (nuova formulazione).
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è sostituito dal seguente:
6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a quindici milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle precedenti disposizioni dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 12 milioni di euro;
2005: - 12 milioni di euro.
10. 08 (Nuova formulazione) Marinello, Misuraca, Masini, Romele, Ricciuti, Grimaldi, Zorzato, Cammarata, Scaltritti, Zama, Iacini, Gioachino Alfano, Blasi, Giudice, Stagno d'Alcontres.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è sostituito dal seguente:
6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a quindici milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari superiore a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle precedenti disposizioni dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: - 12 milioni di euro;
2005: - 12 milioni di euro.
10. 09 (Nuova formulazione) Marinello, Misuraca, Romele, Ricciuti, Grimaldi, Stagno d'Alcontres, Zorzato, Cammarata, Scaltritti, Zama, Iacini, Gioacchino Alfano, Blasi, Giudice.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
1. Ai datori di lavoro, che a partire dall'1/1/2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o gennaio 2003, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ne ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1o gennaio 2003, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;
b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a, tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2003 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1o gennaio 2003. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta
comunicazione purché non venga superato il limite massimo di -92.962,2 milioni nel triennio.
11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Seguono compensazioni dei gruppi Margherita, DL - l'Ulivo e DS - l'Ulivo
11. 0142. Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti (nuova formulazione).
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
La lettera e) dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intende nel senso che l'esclusione delle imprese, che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva, dal pagamento del canone, non si riferisce solo ai canoni supplementari, ma si applica a qualsiasi canone di abbonamento, ordinario o speciale, alle radioaudizioni o alla televisione, previsto dalle norme vigenti.
Compensazione gruppo UDC.
11. 071. Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Anna Maria Leone, D'Agrò (nuova formulazione).
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
All'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente la detassazione del reddito di imprese e di lavoro autonomo reinvestito, sostituire le seguenti parole: «realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo» con le seguenti: «realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nei due periodi di imposta successivi».
Segue compensazione AN.
11. 080. Foti, Butti (nuova formulazione).
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:
1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano agli eredi per i quali il termine per la presentazione della denuncia di successione sia scaduto successivamente alla data del 30 giugno 2001.
2. I soggetti per i quali il termine per la presentazione della denuncia di successione sia scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 2000 ed i quali alla data del 30 giugno non abbiano ancora effettuato il pagamento rateale dell'imposta di successione possono provvedere all'autoliquidazione dell'imposta in base alle disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342, applicando le aliquote ivi previste. Dall'imposta così liquidata dovranno essere liquidati i pagamenti già effettuati. Il pagamento dell'imposta a saldo dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2002 secondo modalità che verranno stabilite da un apposito decreto del Ministero delle finanze.
Segue compensazione AN.
11. 0107. Alberto Giorgetti, Raisi, Saia (nuova formulazione).
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
1. Alla nota 1), dell'articolo 26, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Nel secondo periodo, dopo le parole «settore alberghiero», sono aggiunte le seguenti: «e in tutte le imprese turistico-ricettive»;
b) Dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo del medesimo comma, valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti e del gasolio utilizzati nelle zone non servite dal metano».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2003: - 70.000;
2004: - 70.000;
2005: - 70.000.
11. 0135. (Nuova formulazione) Collè, Widmann, Brugger, Zeller, Detomas.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
2. «3-bis. Nel settore turismo e dei pubblici esercizi, il credito d'imposta è altresì riconosciuto in relazione ai lavoratori assunti a tempo determinato, considerati come frazioni di unità di lavoro annuo».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2003: - 70.000;
2004: - 70.000;
2005: - 70.000.
11. 0141. (Nuova formulazione) Collè, Widmann, Brugger, Zeller, Detomas.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al i gennaio 2003 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2003 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.
2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi
all'acquisto di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.
3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo I del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.
4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «differenziabile in funzione del settore di attività» e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione».
5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.
7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore
credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.
Seguono compensazioni dei gruppi Margherita, DL - l'Ulivo e DS - l'Ulivo
11. 0143. Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillino, Panattoni, Pisa, Zanotti (nuova formulazione).
Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:
1. All'articolo 1, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni dopo le parole: «di cui alle lettere b) e c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457», inserire le seguenti: «ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili fissi montati su misura, per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 25.000 euro».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: -12.000;
2004: - 8.000;
2005: - 8.000.
11. 092. Zorzato, Blasi, Verro, Crosetto, Lezza, Nicotra, Gastaldi, Patria, Gioacchino Alfano, Verdini, Amato, Alfredo Vito, Lorusso, Zanetti, Licastro, Ricciotti, Tarantino, Marras, Dell'Anna, Scherini, Paoletti, Antonio Russo, Garagnani, Lainati, Lupi, Testoni, Bertucci, Vitali, Arnoldi (nuova formulazione).
All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
b-bis) le cooperative sociali ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della legge 381/91.
Segue compensazione gruppo UDC.
13. 64. (nuova formulazione) Dorina Bianchi, Lucchese, Peretti, Volontè, Giuseppe Drago, Liotta.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
1. A partire dall'anno 2003 in attuazione del comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione è istituito presso il Ministero dell'Interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.
2. A partire dal 1o gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.
3. Il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge,
definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale.
Segue compensazioni gruppo Margherita, DL-l'Ulivo
18. 228. (nuova formulazione) Realacci, Milana, Lusetti, Fioroni, Stradiozzo, Molinari, Lettieri, Ruggeri, Iannuzzi, Meduri, Annunziata, Martini, Marcora.
Al comma 10 lettera a), dopo le parole: le somme così recuperate, aggiungere le parole: sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni dovute a favore dei Comuni che hanno subito una perdita di gettito in seguito alla riforma dell'addizionale ENEL, come previsto dalla legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti.
Compensazione Gruppo DS.
18. 105. Michele Ventura, Leoni, Marone, Bielli, Montecchi, Sabattini, Morgando, Barbieri Roberto, Villetti, Cusumano, Buemi, Pistone, Lion, Gambini, Crucianelli, Bielli, Sereni, Manzini, Amici, Abbondanzieri, Mariani Raffaella, Galeazzi, Buffo, Vigni (nuova formulazione).
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: le università e gli enti di ricerca.
Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: procuratori dello Stato inserire le seguenti: , alle università e agli enti di ricerca.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2003: -65.000;
2004: -130.000;
2005: -130.000.
21. 16. Caruso (nuova formulazione).
Al comma 4 sostituire le parole: ivi comprese le Forze Armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le seguenti: ad esclusione delle Forze Armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Segue compensazione AN.
21. 153. Alberto Giorgetti, Ascierto (nuova formulazione).
Al comma 13, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2003:- 5.000
2004:- 5.000
2005:- 5.000
21. 157. (nuova formulazione) Garagnani, Licastro Scardino, Santulli, Spina Diana, Palmieri, Orsini, Lainati.
Al primo comma, primo periodo sostituire le parole: le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, con: le cattedre sono ricondotte entro le 18 ore settimanali.
Segue compensazione gruppo AN.
22. 66. Butti, Delmastro delle Vedove, Fatuzzo, Maggi, Napoli, Rositani, Buontempo (nuova formulazione).
Al comma 6 sopprimere le parole da: nell'ambito di un contingente di posti assegnato fino alla fine del comma.
Segue compensazione gruppo AN.
22. 70. Butti, Delmastro Delle Vedove, Fatuzzo, Maggi, Napoli, Rositani, Buontempo (nuova formulazione).
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Sono previsti 60 milioni di euro destinati al fondo di finanziamento ordinario delle università per le coperture delle spese fisse del personale docente ricercatore tecnico universitario. A coperture di detto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla Tabella D - Legge n. 183 del 1987, articolo 5 (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - Capitolo 7493/P).
Segue compensazione gruppo AN.
22. 73. Butti, Delmastro delle Vedove, Fatuzzo, Maggi, Napoli, Rositani, Buontempo (nuova formulazione).
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: applicazione, inserire le seguenti: senz'altro per le cattedre con meno di 16 ore; aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le cattedre con 16 e con 17 ore, l'obbligo delle 18 verrà raggiunto o con la messa a disposizione dell'insegnante per supplenze, o con ore di insegnamento che vadano a potenziare l'offerta formativa nelle sue classi secondo le modalità che la scuola avrà stabilito.
Segue compensazione gruppo AN.
22. 65. Saia, Raisi, Alberto Giorgetti (nuova formulazione).
Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2003 è disposta la perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema relativo ai lavoratori in attività, la salvaguardia del loro potere di acquisto.
Segue compensazioni gruppo Alleanza Nazionale
24. 04. (nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Fiori.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
8. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», sono reintrodotte tra i livelli essenziali di assistenza le seguenti prestazioni: diatermia ad onde corte e microonde, massoterapia distrettuale, elettroterapia antalgica, ultrasuono terapia, laserterapia antalgica. Tali prestazioni devono intendersi ricomprese tra quelle di cui all'allegato 28, lettera c), D.P.C.M. 29 novembre 2001, concernente la «Definizione dei livelli essenziali di assistenza».
Conseguentemente alla Tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: -50.000;
2004: -50.000;
2005: -50.000.
30. 99. Marras, Massidda, Di Virgilio (nuova formulazione).
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000 n. 323.
Segue compensazione gruppo AN.
30. 30. Geraci (nuova formulazione).
Sopprimere il comma 1.
Segue compensazione gruppo AN.
30. 36. Losurdo, Catanoso, Migliori, Raisi, Ascierto, Maggi, Saglia, Villani Miglietta, Mazzocchi, Lamorte, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Geraci, Franz, Foti, Bornacin, Buontempo (nuova formulazione).
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 328, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il piano di effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.
Segue compensazione gruppo AN.
30. 37. Losurdo, Catanoso, Migliori, Raisi, Ascierto, Maggi, Saglia, Villani Miglietta, Mazzocchi, Lamorte, Antonio Pepe, Alberto Giorgetti, Geraci, Franz, Foti, Bornacin, Buontempo (nuova formulazione).
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Continua ad operare nell'esercizio finanziario 2003 la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
Segue compensazione gruppo AN.
30. 159. Alberto Giorgetti, Giulio Conti (nuova formulazione).
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 24 ottobre 2000 n. 323.
Segue compensazione gruppo AN.
30. 161. Alberto Giorgetti, Lisi, Castellani, Ascierto, Ramponi, Landi di Chiavenna (nuova formulazione).
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione delle misure di contenimento della spesa predetta.
Segue compensazione gruppo AN.
30. 163. Alberto Giorgetti, Castellani, Ascierto, Lisi, Giulio Conti, Gianni Mancuso (nuova formulazione).
Sopprimere il comma 7.
Segue compensazione gruppo AN.
30. 164. Alberto Giorgetti, Giulio Conti, Castellani (nuova formulazione).
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «7 per cento»; le parole «9 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: 0 per cento»; le parole 12,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 3 per cento».
Segue compensazione gruppo AN.
30. 165. Alberto Giorgetti, Lisi, Gianni Mancuso, Castellani, Ghiglia, Delmastro delle Vedove, Giulio Conti (nuova formulazione).
Sopprimere il comma 4.
Segue compensazione gruppo AN.
30. 166. Alberto Giorgetti, Lisi, Ghiglia, Delmastro delle Vedove, Giulio Conti, Castellani (nuova formulazione).
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000 n. 323.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: -20.000;
2004: -20.000;
2005: -20.000.
30. 7. Blasi, Crosetto, Zorzato, Alfano, Marinello, Gaspare Giudice, Verro, Verdini, Scherini, Patria, Milanato, Antonio Leone, Strabella, Bianchi, Mauro, Licastro Scardino, Dell'Anna, Lupi, Ferro (nuova formulazione).
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 70 euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2004, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000 n. 323.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: -20.000;
2004: -20.000;
2005: -20.000.
30. 8. (nuova formulazione) Blasi, Crosetto, Zorzato, Alfano, Marinello, Gaspare Giudice, Verro, Verdini, Scherini, Milanato, Tradella, Zanetta, Campa, Mauro, Licastro Scardino, Dell'Anna, Antonio Leone, Lupi, Ferro.
Al comma 2, ultimo periodo, le parole: 0,1 per cento sono sostituite dalle seguenti: 0,3 per cento.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 30.600;
2004: - 31.800;
2005: - 33.000.
32. 22. (nuova formulazione) Crosetto, Blasi, Zorzato, Patria, Minoli, Casero.
Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
1. L'IVA sulle prestazioni medico-veterinarie è ridotta dal 20 al 10 per cento.
Segue compensazione gruppo AN.
32. 015. Alberto Giorgetti, Gianni Mancuso, Giulio Conti, Lisi, Ghiglia, Delmastro delle Vedove, Castellani (nuova formulazione).
Sopprimerlo.
Conseguentemente all'articolo 34, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: anche al fine fino a: articolo 37.
Seguono compensazioni del gruppo UDC con le seguenti variazioni:
Compensazione n. 2
Tabella C - Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter -Fondo di riserva per le spese correnti modificare gli importi come segue:
2003:- 460.851
2004:- 460.851
2005:- 460.851
e con la seguente integrazione:
Compensazione n. 3
Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2003:- 100.000
2004:- 100.000
2005:- 100.000
37. 40. Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Ciro Alfano, Mongiello, Dorina Bianchi, Tanzilli (nuova formulazione).
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di limitazione delle emissioni inquinanti dei motori destinati alla propulsione di veicoli, alle aziende, pubbliche o private, esercenti sul territorio nazionale trasporto pubblico di persone, ivi compresi i servizi flessibili di trasporto collettivo (servizi a chiamata; taxi collettivo, car sharing), in ambito urbano o extraurbano, nonché alle aziende, pubbliche o private, esercenti sul territorio
nazionale attività di raccolta rifiuti, è riconosciuto, per gli anni 2003-2006 un contributo, nei limiti di importo di euro 50 milioni in ragione di anno, per l'acquisto di veicoli alimentati a gas naturale o GPL, rispondenti ai limiti di emissione EEV, di cui all'allegato 1, par. 6.2.1, tabella 2, linea C della direttiva 1999/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, come modificata dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione del 10 aprile 2001. Il contributo è commisurato al maggior costo dei veicoli rispondenti ai limiti indicati, rispetto all'acquisto di veicoli similari alimentati a diesel o benzina. Si applicano le disposizioni dell'Accordo di programma del 22 dicembre 2001, siglato tra Ministero dell'ambiente, Unione Petrolifera e Fiat spa, del quale i presenti incentivi costituiscono integrazione.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2003: - 50.000
2004: - 50.000
2005: - 50.000
40. 37 (nuova formulazione) Arnoldi, Crosetto, Osvaldo Napoli, Marras, Vitali, Lupi.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Nei limiti della regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996 ed in applicazione della normativa comunitaria in materia di limitazione delle emissioni inquinanti dei motori destinati alla propulsione di veicoli di cui alla direttiva 1999/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, come modificata dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione del 10 aprile 2001, per gli anni 2003- 2006, ai veicoli per trasporto merci è riconosciuto:
a) un contributo commisurato al maggior costo dei veicoli rispondenti ai limiti indicati, rispetto all'acquisto di veicoli similari alimentati a diesel o benzina;
b) una riduzione delle tariffe autostradali e della tassa di circolazione non superiore al 10 per cento se omologati EURO 2;
c) una riduzione delle tariffe autostradali e della tassa di circolazione non superiore al 20 per cento se omologati EURO 3/EEV.
5-ter. Le agevolazioni autostradali sono riconosciute anche ai veicoli per trasporto merci immatricolati negli Stati dell'Unione Europea. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente, modalità ed entità delle agevolazioni, nonché i criteri per la copertura dei minori introiti dei concessionari autostradali.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2003: - 50.000
2004: - 50.000
2005: - 50.000
40. 36 (nuova formulazione) Arnoldi, Osvaldo Napoli, Crosetto, Marras, Vitali, Lupi.
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis. Il contributo del 100 per cento a fondo perduto di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 è riconosciuto a tutti coloro che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade dell'ottobre 1994, così come risultanti dalle cartografie e dai rilievi esistenti presso i comuni o le province interessate, ancorchè non abbiano nei termini prescritti avanzato richiesta
di indennizzo ai sensi del decreto del 1994. Il contributo è riconosciuto anche a coloro che abbiano mutato domicilio o residenza tra il primo ed il secondo evento alluvionale, purché nell'ambito di aree dichiarate alluvionate»..
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente, modificare gli importi come segue:
2003: - 30.000;
2004: - 30.000;
2005: - 30.000.
40. 55. (Nuova formulazione) Rosso, Zanetta, Patria, Viale, Crosetto.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a concedere contributi per gli oneri per capitali ed interessi di ammortamento di mutui che il CER (Canale Emiliano-Romagnolo) è autorizzato a contrarre con una quota di limite di impegno, per quindici anni, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2003.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 3.500;
2004: - 3.500;
2005: - 3.500.
41. 73. Bielli (nuova formulazione).
Al comma 1, Tabella 1, aggiungere la seguente voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Legge n. 211 del 1992: interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa - Art. 9: contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa. (5.2.3.9. - Cap. 8163):
2003: +10.000;
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Limite di impegno
2003: - 10.000;
41. 47. Raffaldini, Duca (nuova formulazione).
Alla tabella 1 allegata inserire la seguente voce: Legge 798/84 lettere a), b), c), d), il Comune di Venezia, è autorizzato a contrarre mutui con un limite di impegno quindicennale pari a:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2003: 8.000, anno terminale 2017;
2004: 10.000, anno terminale 2018;
2005: 19.000, anno terminale 2019;
e di conseguenza alla tabella B del Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modifiche:
2003: - 16.000;
2004: - 27.000;
2005: - 37.000.
41. 40. Vianello, Martella, Ruzzante, Zanella, Cazzaro, Stradiotto (nuova formulazione).
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per la realizzazione di primi interventi urgenti diretti a fronteggiare, nel contesto di un piano organico di azioni, l'emergenza abitativa determinatasi sul territorio nazionale a seguito di pubbliche calamità e di eventi sismici, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i comuni possono stipulare per lo scopo. A tal fine sono autorizzati due limiti di impegno di 15 milioni di euro ciascuno, decorrenti rispettivamente dall'anno
2003 e dall'anno 2004. Alla disciplina di tali interventi si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con gli enti interessati.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, limiti di impegno, modificare gli importi relativi come segue:
2003: - 15.000;
2004: - 30.000;
2005: - 30.000.
41. 21. (nuova formulazione) Liotta.
Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:
1. Alle imprese di telecomunicazioni che effettuano investimenti in infrastrutture a banda larga, limitatamente alle opere di cablaggio realizzate all'interno di unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, ivi incluse le relative parti comuni e pertinenze, purché localizzati sul territorio nazionale, strumentali all'offerta di servizi di telecomunicazione a banda larga, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 36 per cento dei costi sostenuti per tali opere, rimasti a proprio carico.
2. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai costi sostenuti e rimasti a proprio carico sino al 31 dicembre 2005, calcolato con riferimento a ciascun periodo d'imposta ed indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
3. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.
4. I fondi stanziati ammontano a 21 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.
5. Per fruire del contributo le imprese eligibili inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili distintamente per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, a realizzare gli investimenti programmati entro il 31 dicembre di ciascun anno.
6. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina i requisiti soggetti, ripartisce i fondi pro-quota sulla base delle domande presentate entro 30 giorni dalla data in cui sarà resa disponibile la procedura automatizzata sopraindicata. Qualora i fondi richiesti dai singoli operatori di telecomunicazione con riferimento ai singoli anni fossero utilizzati solo in parte a causa di minori investimenti effettuati, la quota di fondi residui inutilizzati complessivamente disponibile al termine di ciascun anno sarà ripartita tra gli altri operatori che ne avevano effettuato domanda, pro-quota sulla base dell'eccedenza di costi sostenuti per i sopraindicati investimenti agevolabili effettivamente realizzati nell'anno rispetto agli importi degli investimenti a suo tempo complessivamente richiesti nei termini per tale annualità ma non assegnati all'operatore richiedente solo a causa del presunto esaurimento dei fondi attribuibili per tali finalità per l'anno di riferimento o negli anni precedenti.
7. Con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e di concerto con il Ministero delle Comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 500.000;
2004: - 500.000;
2005: - 500.000.
44. 047. Patria, Savo, Tarantino (nuova formulazione).
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Taranto e Foggia ed i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.
2. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al precedente comma, nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali di Taranto e Foggia e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce l'entità della eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato, entro un limite massimo di 2,5 milioni di euro.
Conseguentemente, si applicano le seguenti compensazioni:
All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari a 6 per cento dell'importo dichiarato.
Compensazione n. 1
Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Compensazione n. 2
Alla Tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
Compensazione n. 3
Alla Tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.
Compensazione n. 4
Alla Tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, in misura pari al 5 per cento.
Compensazione n. 5
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
1. L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.
Compensazione n. 6
44. 0404. Ostillio, Pisicchio, Mastella, Cusumano (nuova formulazione).
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 4, primo periodo, del decreto-legge 23 novembre 2001 n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 344 del 2001, è prorogato al 31 dicembre 2003. Per tali esigenze, anche al fine del rimborso delle agevolazioni rese da Poste Italiane durante l'anno 2002, sono stanziati, per l'anno 2003, 310 milioni di euro per il settore editoriale e 80 milioni di euro per il settore no profit.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 390.000.
44. 0424. Blasi, Crosetto, Zorzato, Gioacchino Alfano, Giudice (nuova formulazione).
Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 5.000
2004: + 5.000
2005: + 5.000
Conseguentemente, nella medesima tabella alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2003: - 5000
2004: - 5000
2005: - 5000
Tab. A. 189 Di Gioia (ex 44.0376).
Alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 80.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 155. Minniti, Molinari (ex 21.08).
Alla Tabella A, voce Ministero delle attività produttive, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 25.500;
2004: + 25.500;
2005: + 25.500.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 156. Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo (ex 40.035).
Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 20.000;
2004: + 20.000;
2005: + 20.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 157. Realacci, Iannuzzi, Vernetti, Lusetti (ex 41.29).
Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 15.500;
2004: + 15.500;
2005: + 15.500.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 158. Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo (ex 39.23).
Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 50.000;
2004: + 50.000;
2005: + 50.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 159. Duilio, Bindi (ex 24.013).
Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 15.000;
2004: + 15.000;
2005: + 15.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 160. Morgando, Giovanni Bianchi, Lucà, Meduri (ex 28.38).
Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 150.000;
2004: + 100.000;
2005: + 100.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
Tab. A. 161. Morgando, Duilio, Gerardo Bianco, Delbono, De Franciscis (ex 28.032).
Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2003: +2.000;
2004: +2.000;
2005: +2.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
Tab. A. 162. Duilio, Morgando, Delbono, Gerardo Bianco, De Franciscis (ex 26.03).
Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare la seguente variazione:
2003: + 50.000;
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 163. Ruggeri, Molinari, Meduri, Lettieri, Burtone (ex 30.87).
Alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 25.500;
2004: + 25.500;
2005: + 25.500.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 164. Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo (ex 18.09).
Alla Tabella A, voce Ministero delle attività produttive, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 1.500;
2004: + 4.000;
2005: + 5.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
Tab. A. 165. Milana (ex 44.0311).
Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 50.000;
2004: + 50.000;
2005: + 50.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
Tab. A. 166. Bindi, Battaglia, Cossutta, Turco (ex 30.04).
Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 150.000;
2004: + 150.000;
2005: + 150.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 167. Bindi, Battaglia, Cossutta, Turco (ex 30.127).
Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 50.000;
2004: + 50.000;
2005: + 50.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 168. Duilio (ex 24.016).
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 200.000;
2004: + 200.000;
2005: + 200.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 169. Petrella, Bindi, Turco, Zanella (ex 31.07).
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 25.000;
2004: + 25.000;
2005: + 25.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 170. Labate, Bindi, Turco, Cossutta, Zanella (ex 30.140).
Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 75.000;
2004: + 75.000;
2005: + 75.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
Tab. A. 171. Fistarol, Fioroni, Marcori, Molinari, Meduri (ex 30.02).
Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare la seguente variazione:
2003: + 10.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 172. Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo (ex 10.035).
Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare la seguente variazione:
2003: + 15.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 173. Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo (ex 10.036).
Alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 40.000;
2004: + 80.000;
2005: + 80.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
Tab. A. 174. Minniti, Molinari (ex 21.09).
Alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 50.000;
2004: + 50.000;
2005: + 50.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 175. Molinari, Minniti (ex 21.010).
Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 100.000;
2004: + 100.000;
2005: + 100.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 176. Minniti, Molinari (ex 24.03).
Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 100.000;
2004: + 100.000;
2005: + 100.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 177. Delbono (ex 24.011).
Alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2003: +15;
2004: +15;
2005: +15.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 179. Morgando (ex 22.126).
Alla Tabella A, voce Ministero degli esteri, apportare le seguenti variazioni:
2003: +50.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 180. Fioroni, Giovanni Bianchi, Realacci, Bimbi, Meduri (ex 44.071).
Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare la seguente variazione:
2003: + 10.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 182. Bressa, Minniti, Lucidi, Molinari, Lumia, Ruzzante, Fistarol, Loddo, Angioni, Pinotti, Pisa, Luongo, Rotundo (ex 20.35).
Alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare la seguente variazione:
2003: + 10.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 183. Bressa, Minniti, Lucidi, Molinari, Lumia, Ruzzante, Fistarol, Loddo, Angioni, Pinotti, Pisa, Luongo, Rotundo (ex 20.35).
Alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare la seguente variazione:
2003: + 20.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 184. Bressa, Minniti, Lucidi, Molinari, Lumia, Ruzzante, Fistarol, Loddo, Angioni, Pinotti, Pisa, Luongo, Rotundo (ex 20.35).
Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:
2003: + 20.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 185. Bressa, Minniti, Lucidi, Molinari, Lumia, Ruzzante, Fistarol, Loddo, Angioni, Pinotti, Pisa, Luongo, Rotundo (ex 20.35).
Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare la seguente variazione:
2003: + 10.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 186. Rocchi (ex 30.86).
Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:
2003: + 50.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 187. Frigato, Ruzzante, Bimbi, Cosalsio, Zanella, Grotto, Vianello, Cazzaro, Martella, Sandi, Stradiotto, Trupia, Fistarol (ex 24.018).
Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:
2003: + 200.000;
2004: + 200.000;
2005: + 200.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. A. 188. Lusetti (ex 24.20).
Alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 7.500;
2004: - 7.500;
2005: - 7.500.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 7.500;
2004: + 7.500;
2005: + 7.500.
Tab. A. 114. (nuova formulazione) Lupi, Di Luca, Calmieri, Verro, Romani, La Russa, Casero, Deodato, Bondi, Gamba, Maninetti, Paglierini, Colucci, Saponara, Pecorella, Sterpa, Armani, Minoli, Lainati.
Alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, , apportare le seguenti variazioni:
2003: + 75.000;
2004: + 75.000;
2005: + 75.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. B.165. Annunziata, Iannuzzi, Realacci (ex 44.090).
Alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 10.000;
2004: + 10.000;
2005: + 10.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. B.166. Iannuzzi, Annunziata (ex 44.091).
Alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, , apportare le seguenti variazioni:
2003: + 10.000;
2004: + 10.000;
2005: + 10.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. B.167. Annunziata, Iannuzzi (ex 44.092).
Alla Tabella B, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 10.000;
2004: + 10.000;
2005: + 10.000.
Compensazione gruppo Margherita, DL- l'Ulivo.
Tab. B.168: Annunziata, Iannuzzi (ex 44.20).
Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 250.000.
Conseguentemente, alla tabella D, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce legge 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) articolo 55 Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di (5.2.3.18 cap. 7720):
2003: +250.000.
Tab. B. 145. Cè, Parolo, Guido Dussin, Guido Giuseppe Rossi, Bianchi Clerici, Pagliarini, Sergio Rossi (nuova formulazione).
Alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2003: + 50.000
Compensazione gruppo DS-l'Ulivo.
Tab. B. 169 Cordoni, Buffo (ex 39.26).
Alla Tabella C, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla voce: legge n. 431 del 1998 - Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690), modificare gli importi come segue:
2002: + 150.000;
2003: + 150.000;
2004: + 150.000.
Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-l'Ulivo
Tab. C. 123 Iannuzzi, Realacci, Reduzzi, Lusetti. (ex Tab. A. 119)
Alla Tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica, legge 440/1997 Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (u.p.b. 4.1.5.1 - cap. 1722) modificare gli importi come segue:
2003: + 150.000;
2004: + 150.000;
2005: + 150.000.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi.
Tab. C. 124 Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella. (ex Tab. D. 20)
Alla Tabella C, voce Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica, Decreto legislativo 204/1998, Programmazione e valutazione politica nazionale relativa alla ricerca scientifica (u.p.b. 25.2.3.1 - cap. 8922), modificare gli importi come segue:
2003: + 200.000;
2004: + 200.000;
2005: + 200.000.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi.
Tab. C. 125 Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella. (ex Tab. D. 21).
Alla Tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modifiche dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: articolo 15: contributi straordinari alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione zone colpite dagli eventi sismici. (Limiti di impegno) (Economia e finanze 3.2.10.3 Presidenza del Consiglio - Protezione civile - cap. 7442/P):
2003: + 6.000.
Conseguentemente alla Tabella E aggiungere la seguente voce: Decreto legge n. 142 del 1991 convertito dalla legge 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990: articolo 6 comma 1 Reintegro fondo protezione civile (economia e finanze 3.2.10.3 Presidenza del Consiglio - Protezione civile - cap. 7446/P):
2003: - 6.000.
Tab. D. 1. Bertucci (nuova formulazione).