II Commissione - Marted́ 2 luglio 2002


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ALLEGATO

Decreto-legge n. 121/2002: Disposizioni urgenti per la sicurezza nella circolazione stradale (C. 2892 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La II Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
considerato che il provvedimento in esame, attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, è diretto a introdurre nell'ordinamento disposizioni urgenti per garantire la sicurezza della circolazione stradale in vista dell'aumento del flusso veicolare sulle strade, che si registra ogni anno in occasione del periodo feriale estivo;
rilevato che l'urgenza di prevedere misure finalizzate a tutelare la sicurezza sulle strade ha comportato la necessità di prevedere, all'articolo 1 del decreto-legge, l'immediata entrata in vigore delle modifiche apportate dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 9 del 2002 agli articoli 152 e 153 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di obbligo dell'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione per motocicli, ciclomotori (articolo 11) ed autoveicoli (articolo 12), la cui entrata in vigore, secondo l'articolo 18 del decreto legislativo n. 9 del 2002, decorrere dal 10 gennaio 2003;
rilevato che l'articolo 1 rinvia all'articolo 12 del decreto-legge, che modifica l'articolo 153 del codice della strada, stabilendo per la guida in autostrada l'obbligo per i conducenti dei veicoli a motore di tenere accesi i proiettori anabbaglianti alle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma 1, cioè da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, per cui tale obbligo non ha, come invece sembrerebbe dovere avere secondo l'intenzione del Governo, una efficacia di portata generale;
ritenuto, altresì, che dagli articoli 152 e 153 del codice della strada non si evincono con sufficiente determinatezza i casi in cui sussiste l'obbligo dell'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizioni per motocicli, ciclomotori ed autoveicoli;
osservato che l'articolo 3 reca una modifica al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 - come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 - in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool, riducendo il tasso alcolemico massimo - attualmente previsto da un regolamento ministeriale - a 0,5 grammi per litro;
rilevato che dalla formulazione dell'articolo 3 risulta evidente che esso non è immediatamente efficace, nonostante che si tratti di una norma di un decreto legge, poiché modifica una norma la cui efficacia decorre dal 10 gennaio 2003, senza prevederne, come all'articolo 1, l'immediata entrata in vigore;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 3 sia prevista una disposizione che chiarisca che la modifica del
l'articolo


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186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è efficace a partire dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
e la seguente osservazione:
all'articolo 1, in relazione agli articoli 152 e 153 del codice della strada modificati rispettivamente dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 9 del 2002, appare opportuno, al fine di prevenire dubbi interpretativi in sede di applicazione della norma, individuare espressamente i casi in cui sussiste l'obbligo dell'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizioni per motocicli, ciclomotori ed autoveicoli.