DE CESARIS. - Al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che:
è in fase di completamento la realizzazione di un inceneritore di rifiuti con recupero di energia nel comune di San Vittore del Lazio (Frosinone), in zona agricola residenziale e di particolare interesse storico, paesaggistico e ambientale (Abbazia di Montecassino e Parco Regionale Roccamonfina - Foce del Garigliano);
l'inceneritore viene a collocarsi nelle immediate vicinanze di nuclei abitati, alle
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porte di Paesi appartenenti alla valle dei Santi, come S. Vittore del Lazio, Sant'Andrea sul Garigliano, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Apollinare, San Giorgio al Liri, Cassino, Cervaro (comuni ubicati nella provincia di Frosinone), San Pietro infine, Rocca D'Evandro, Mignano Montelungo, Roccamonfina, Galluccio (comuni ubicati nella provincia di Caserta);
la zona dove è previsto l'insediamento dell'inceneritore risulta già fortemente gravata dal punto di vista del carico ambientale (autostrada del Sole, varie reti ferroviarie, impianto di betonaggio esistente nella zona);
non risulta essere stata effettuata la procedura di valutazione d'impatto ambientale, che avrebbe potuto valutare «l'effetto sommatoria», riferito agli inquinanti immessi nell'atmosfera in relazione al complesso dei fattori inquinanti già presenti nel territorio;
non risulta sia stata effettuata una campagna di monitoraggio ambientale preventiva, per poter disporre di elementi di valutazione circa la situazione ambientale presente nel territorio dove va ad inserirsi questa nuova struttura di forte carico inquinante;
la realizzazione di tale inceneritore, in particolare la sua localizzazione, non risulta inserita all'interno della pianificazione regionale e provinciale del ciclo dei rifiuti solidi urbani;
si determina, in tal modo, una contraddizione con quanto previsto dal decreto legislativo n. 22 del 1997 in materia di gestione dei rifiuti. L'incenerimento viene espressamente previsto come forma residuale di intervento, come la messa in discarica, essendo prioritari gli interventi di riduzione, recupero, riciclo dei rifiuti. Evidentemente autorizzare gli impianti di incenerimento al di fuori della pianificazione regionale e provinciale, senza una verifica del raggiungimento degli obiettivi minimi previsti nelle azioni prioritarie di riduzione, recupero, riciclo, di fatto vanifica tutto l'impianto del decreto legislativo e delle priorità ivi stabilite;
gli indirizzi e le direttive comunitarie, che sempre più determinano un quadro di riferimento sovraordinato alla legislazione dei singoli paesi aderenti, espressamente prevede che il cosiddetto Cdr (combustibile da rifiuti), debba essere a tutti gli effetti considerato rifiuto e non può essere fatto uscire dal campo di applicazione della normativa di riferimento;
la localizzazione dell'impianto appare quanto mai criticabile per la presenza di nuclei abitati, il particolare valore paesaggistico della zona, la complessiva situazione preesistente di inquinamento ambientale, elementi aggravati dalla mancata effettuazione della valutazione d'impatto ambientale o, almeno, di un monitoraggio della zona;
appare inadeguata la realizzazione dell'impianto in una localizzazione al di fuori della pianificazione regionale e provinciale, con la conseguenza di vanificare le priorità previste dalla legislazione vigente in materia di rifiuti, in particolare, il raggiungimento nei tempi previsti delle quote minime di raccolta differenziata e riciclo;
la scelta effettuata appare incoerente con le direttive comunitarie;
il circolo Legambiente locale, oltre a predisporre ricorsi amministrativi per chiedere la revoca delle autorizzazioni, ha avanzato una petizione al Parlamento europeo contro l'installazione dell'inceneritore per la suesposta incoerenza con le direttive comunitarie -:
se non intendano intervenire, ognuno per le proprie competenze:
per verificare se l'iter autorizzativo dell'inceneritore sia stato regolare e sia coerente con le disposizioni comunitarie in materia;
per attivare una verifica dello stato di inquinamento ambientale dei luoghi preesistente per una valutazione «dell'effetto
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sommatoria» determinato dal funzionamento dell'impianto;
per verificare se è stato valutato l'effetto complessivo dell'inquinamento determinato dalla nuova attività di incenerimento (traffico di mezzi pesanti per il carico e lo scarico, messa in discarica dei residui dell'incenerimento, eccetera);
per dispone una sospensione dell'attivazione dell'impianto fino alla attenta verifica dei precedenti impegni;
per attivare un tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati per verificare le possibilità di delocalizzazione dell'impianto e degli interventi di bonifica e valorizzazione ambientale dell'area;
se non ritengano opportuno, infine, prevedere che la realizzazione degli impianti di incenerimento sia consentita solo all'interno della pianificazione regionale e provinciale del ciclo dei rifiuti affinché sia garantito effettivamente il raggiungimento degli obiettivi delle azioni prioritarie di riduzione, recupero e riciclo previste dalla normativa vigente.
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