BASTIANONI. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
il dottor Massimo Gunelli residente a Pesaro, laureato in medicina e chirurgia presso l'università di Bologna il 21 gennaio 1980, attualmente impiegato come dirigente di I livello (ex aiuto) presso la divisione di medicina 2 dell'azienda ospedaliera «Ospedale San Salvatore Pesaro», in data 31 ottobre 1997 aveva presentato all'Ufficio equipollenze titoli del Ministero della sanità e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istanza di riconoscimento del diploma di specializzazione in «Igiene e medicina preventiva -
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orientamento igiene del lavoro», conseguito presso l'università di Ancona il 27 luglio 1984, quale titolo valido all'esercizio di medico competente in materia di lavoro, in base ai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 19 marzo 1996, n. 242;
in base ad un testo del 31 dicembre 1991 coordinato dal Ministero della sanità, direzione generale degli ospedali, divisione IV, erano riconosciute per i concorsi in medicina del lavoro le seguenti discipline equipollenti: clinica del lavoro, clinica delle malattie del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, medicina delle malattie professionali e psicotecniche, medicina preventiva dei lavoratori, tossicologia industriale, igiene industriale, fisiologia ed igiene del lavoro industriale, e come discipline affini tossicologia e tossicologia clinica;
il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, con il quale si sono attuate le direttive Cee in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni a vari agenti nocivi, all'articolo 3, lettera c), definiva la figura di medico competente in tale materia come «un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette; lo stesso decreto consentiva il riconoscimento dell'attività di medico competente purché si potesse provare lo svolgimento di tale lavoro per almeno quattro anni precedenti alla legge;
il successivo decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, definiva all'articolo 2, lettera d) la figura del medico competente negli stessi termini del decreto legislativo n. 277 del 1991;
il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 2, lettera d), n. 1, modificando il decreto legislativo n. 626 del 1994, definiva medico competente colui che possedeva «la specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro e altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
ai fini delle equipollenze tra le varie discipline mediche e valevole per i concorsi pubblici, esiste anche il decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413, in tema di regolamento concernente la disciplina degli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione (ex primariati), in base al quale per l'idoneità a dirigente di II livello (ex primario) sono considerati servizi equipollenti: clinica del lavoro, clinica delle malattie del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, medicina preventiva dei lavoratori, tossicologia industriale, igiene del lavoro, igiene industriale, fisiologia e igiene del lavoro industriale; in tale decreto è quindi aggiunta, rispetto al testo del 31 dicembre 1991 la specializzazione in igiene del lavoro;
al fine dell'iscrizione nell'elenco dei medici competenti presso l'Ordine dei medici di Pesaro Urbino il dottor Gunelli nel febbraio 1997 inoltrava domanda al Presidente e nei mesi successivi riceveva diniego, dopo un consulto con l'ufficio legale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, il quale non si esprimeva sulla equipollenza del titolo e citava solamente il decreto legislativo n. 626 del 1994, sebbene questo fosse stato già modificato dal decreto legislativo n. 242 del 1996;
a seguito di una seconda istanza inviata nel dicembre 1997 dal dottor Gunelli al Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, il ministero faceva presente che l'unico titolo ammesso per esercitare le funzioni di medico competente in
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materia di lavoro è la specializzazione o la libera docenza in medicina del lavoro o equipollenti, specificando che nelle tabelle mediche attualmente in vigore non è compresa la specializzazione in medicina preventiva -:
se i ministri intendano intervenire per effettuare integrazioni al testo delle equipollenze per medicina del lavoro ai fini del riconoscimento del diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva - orientamento igiene del lavoro quale titolo valido per l'attività di medico competente in materia di lavoro.
(4-34287)
ROTUNDO, STANISCI, MASTROLUCA, ROSSIELLO e RAVA. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che:
il CNAM (Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale) nella riunione del 19-20 dicembre 2000 ha espresso il parere consultivo di sua competenza approvando con emendamenti il testo ministeriale riguardante il «Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508»;
il ministero dell'università ha inviato al Consiglio di Stato, per le determinazioni di competenza, un testo di «Regolamento» difforme da quello sottoposto al parere del CNAM e per di più stravolto per l'aggiunta dell'articolo 4 che regolamenta gli Istituti superiori per le industrie artistiche, in netto contrasto con le altre istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 1 della legge n. 508/99 e allo spirito e all'articolato unitario della riforma;
i componenti del CNAM, organo consultivo eletto democraticamente dai docenti delle istituzioni artistiche riformate e competente a esprimere pareri sostenuti dal consenso unanime delle istituzioni artistiche stesse, in segno di protesta per la mancata considerazione del proprio testo si sono autosospesi;
l'atto del ministero lede lo spirito dell'alta cultura sancito per Costituzione e per legge e respinge le aspettative dei docenti e degli studenti che rivendicano legittimamente il pari grado culturale e organizzativo-regolamentare con le istituzioni universitarie -:
se il Ministro non ritenga di dover recepire le indicazioni fornite dal CNAM rasserenando così i docenti e gli studenti delle istituzioni artistiche italiane.
(4-34322)