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l'articolo 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 365 imponeva a coloro che intendessero operare tagli di bosco in zone soggette a vincolo idrogeologico l'obbligo di inoltrare richiesta al Sindaco il quale, per poter rilasciare il nulla osta a detti tagli, avrebbe dovuto a sua volta ottenere il placet della competente Commissione del comune, dell'Autorità di Bacino, del Corpo forestale dello Stato, della Sovrintendenza competente in materia di beni ambientali, nonché della regione;
la regione Liguria ha già vigenti una legge forestale e un regolamento di massima e di polizia forestale che regolano in maniera dettagliata e mirata tutte le forme di governo e sfruttamento dei boschi;
il summenzionato iter burocratico, in base alla gerarchia delle Fonti prevalente su quello dettato dalla concernente normativa regionale, risultava estremamente farraginoso stante la necessità di ottenere addirittura cinque visti per tagliare un albero;
pertanto, al riguardo, il cittadino non poteva che essere disincentivato ad operare;
il taglio dei boschi nella nostra regione, soprattutto di quelli cedui, è necessario non solo per l'economia delle zone montane ma, soprattutto, per la salvaguardia dell'intero territorio montano e per la prevenzione dei tristemente noti fenomeni alluvionali la cui crescente frequenza è dovuta proprio all'abbandono delle zone collinari e montane lasciate a una generale e inarrestabile incuria;
a seguito delle proteste dei comuni maggiormente coinvolti nonché della stessa regione Liguria, la norma di cui trattasi è stata finalmente abrogata -:
come possa essere possibile andare incontro a simili cantonate e applicare con scandalosa superficialità a tutti i territori alluvionati del Nord un provvedimento pensato ad hoc per una situazione specifica come quella di Sarno;
quali siano gli intendimenti del Governo a fronte della summenzionata abrogazione.
(2-02930)«Nan».