Allegato B
Seduta n. 856 del 9/2/2001


Pag. I

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ALOI, NAPOLI, NUCCIO CARRARA, PAOLONE e CARLESI. - Ai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
con deliberazione del consiglio provinciale di Reggio Calabria n. 89 del 18 novembre 1998, è stata istituita la cosiddetta «Consulta provinciale per l'ambiente», e ne è stato approvato il «regolamento»;
il richiamato atto deliberativo stabilisce che «Il Presidente della Consulta sarà nominato dal Presidente dell'amministrazione provinciale ed avrà un'indennità di carica di lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) mensili»;
nella stessa delibera si determina di «impegnare la somma di lire 50.000.000 per il funzionamento della medesima Consulta sul cap. 18802 del bilancio 1998»;
a fronte di tali costi assunti dall'Ente, l'attività dell'organo così istituito consisterà, come da citato regolamento, in nient'altro che nella programmazione di studi e convegni, nell'espressione di pareri e nella promozione di non meglio specificate iniziative;
in data 30 novembre 1999 si è tenuta la cosiddetta assemblea costitutiva della richiamata Consulta, ridottasi ad una mera presa d'atto della nomina del presidente già designato dal vertice dell'amministrazione provinciale;
ci si deve chiedere se l'ordinamento amministrativo italiano, un tempo vanto dei nostri più illustri giuristi, abbia eventualmente subito negli ultimi anni - forse per effetto della riforma Bassanini - un imbarbarimento tale da consentire che il vertice di un organo collettivo sia nominato dal vertice di un altro organo, piuttosto che essere eletto dall'assemblea che è destinato a presiedere -:
se siano a conoscenza della circostanza che, tutto ciò premesso, il designato si è profuso, nella richiamata occasione, in impreviste e non pertinenti dichiarazioni programmatiche in chiave pseudo-vetero-ecoambientalistica, lanciate contro futuri insediamenti produttivi e tecnologici destinati a creare lavoro e sviluppo nella più povera provincia d'Italia;
se la cosiddetta «Consulta» in argomento sia prevista da qualche disposizione di legge, come tuttavia non sembra, per quanto si evince dal citato atto deliberativo;
a quale titolo siano rappresentati, in seno ad essa, i soggetti più disparati ed eterogenei, tra i quali, fra l'altro, ben tre «associazioni micologiche», e scuole di nuoto, nonché numerose sigle associative del tutto ignote e dalla cui denominazione non risulta possibile verificarne l'effettiva esistenza, il grado di rappresentatività e l'oggetto sociale;
se le nomine negli enti pubblici possano legittimamente essere effettuate senza predeterminarne i criteri e darvi pubblica evidenza, e comunque, nel caso di specie se e quali parametri abbiano sovrainteso all'assegnazione dell'incarico di che trattasi;


Pag. II


a quali effettive funzioni debba e possa adempiere una commissione la cui pletoricità è attestata dalla presenza di quarantacinque membri effettivi, oltre a venti supplenti, a fronte delle evanescenti competenze regolamentari;
se la dettagliata, organica e tassativa normativa vigente in materia di indennità di carica per gli amministratori locali possa essere intesa - o derogata - nel senso di istituire l'ibrida ed indeterminata figura retribuita di presidente della Consulta provinciale per l'ambiente di Reggio Calabria, con emolumento fisso mensile di lire unmilionecinquecentomila a carico del contribuente;
se l'ipotesi in oggetto possa eventualmente configurare una fattispecie giuridicamente assimilabile ad un'attribuzione di delega assessorile fuori giunta e, per di più, fuori consiglio, e, pertanto, certamente illegittima;
se - ove non si ritenga di accogliere la prospettazione giuridica testé formulata - non reputino allora inevitabile, in alternativa, inquadrare quanto accaduto nell'istituto dell'accesso al pubblico impiego, in tal caso in violazione dell'articolo 97, terzo comma, della Costituzione del decreto legislativo 29/93, del decreto legislativo 80/98 e del decreto del Presidente della Repubblica 487/94, con illegittima assegnazione di un pubblico stipendio a carico del bilancio di un ente pubblico territoriale al di fuori degli organici e delle procedure previste dalla legge;
se non ritengano - qualunque tra le due ipotesi sopra delineate si voglia accogliere - che ci si trovi in presenza di gravi e palesi profili di illegittimità amministrativa e contabile oltre ad ogni ulteriore eventuale conseguenza in molteplici e diverse sedi;
a quali poco trasparenti finalità, politiche o non, risponda l'intera operazione posta in essere con l'istituzione della cosiddetta Consulta di che trattasi, posto che l'impressione chiaramente emersa anche in sede di assemblea costitutiva è quella che di fatto il tutto si riduca alla creazione di un posto di «presidente»;
se sia questa l'immagine di impegno e di rinnovamento che l'attuale amministrazione provinciale di Reggio Calabria intende presentare ai cittadini che le hanno affidato il mandato elettorale;
come possano coesistere le pur sparute e difficilmente determinabili competenze della commissione in argomento, con quelle degli organi istituzionali provinciali, politici ed amministrativi, già funzionanti per legge negli stessi settori e, pertanto, come si giustifichi la spesa ulteriore a carico degli ignari e tartassati cittadini;
come si giustifichi l'impegno di spesa, sopra riferito, di cinquanta milioni a carico del bilancio dell'Ente per il 1998, una volta decurtati gli emolumenti presidenziali;
come ritengano compatibile con lo stipendio stanziato in favore del presidente della cosiddetta Consulta le consulenze esterne il cui affidamento è pur previsto - non si sa a quale finalità - dal richiamato regolamento;
chi debba materialmente pagare - posto che non è ammissibile che paghino i cittadini - per lo scempio di ogni più elementare principio di diritto amministrativo e di contabilità pubblica, operato dall'amministrazione provinciale di Reggio Calabria nella vicenda in questione;
se il Ministro del tesoro non reputi indispensabile ed urgente sollecitare i controlli amministrativi e giurisdizionali all'uopo previsti dalla legge in ordine alla illegittimità contabile ed al conseguente danno erariale configurantesi, anche perseguendo ogni responsabilità in materia;
se il Ministro dell'interno, non reputi necessario disporre un'accurata ispezione circa i gravi fatti qui segnalati, determinando, in conformità ai poteri attribuiti dall'ordinamento ai propri organi centrali e periferici, lo scioglimento della suddetta Consulta provinciale per l'ambiente nella sua attuale costituzione, con ogni ulteriore provvedimento prodromico, connesso e


Pag. III

consequenziale, anche in merito all'accertamento di ogni responsabilità.
(4-27554)

Risposta. - Questa amministrazione ritiene che l'istituzione - con deliberazione n. 89 del 18.11.1998 del consiglio provinciale - di una «Consulta provinciale per l'ambiente» da parte dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria e l'adozione del relativo regolamento, sia legittima, seppure non prevista da specifiche fonti normative, trattandosi di una scelta rientrante nell'autonomia organizzativa dell'ente locale e, come tale, valutabile soltanto sul piano politico.
Non sono ipotizzabili, pertanto, interventi dello Stato nel senso auspicato dall'interrogante.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

ALOI. - Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno. - Per sapere - premesso che:
un nuovo, preoccupante capitolo si aggiunge in merito alla già travagliata vicenda dell'azienda Nostromo di Porto Salvo;
infatti, un incendio, la cui natura dolosa non sembra essere in discussione, ha danneggiato buona parte dell'impianto e messo fuori uso la condotta del metano;
l'evento avrà, come è prevedibile, ripercussioni negative sul versante occupazionale, non potendosi, certamente, consentire la ripresa del lavoro in un impianto, reso, tra l'altro, pericoloso per la incolumità stessa di chi vi è impiegato -:
quali urgenti e concrete iniziative i Ministri interrogati intendano assumere, onde permettere il ritorno alla normalità in una realtà già pesantemente provata dal punto di vista del lavoro e dell'ordine pubblico.
(4-30338)

Risposta. - In relazione alla vicenda che ha interessato l'azienda NOSTROMO S.p.a. si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla Direzione Provinciale del lavoro di Vibo Valentia.
Lo stabilimento di Vibo Valentia della suddetta società ha presentato alla locale Direzione Provinciale del Lavoro, in data 14 giugno 2000, un piano di cessazione della attività produttiva, con conseguente collocamento in mobilità dell' intero organico, rappresentato da 113 lavoratori. La motivazione che ha indotto tale comportamento, come reso noto dall'azienda, è rappresentata dalla lievitazione dei costi di produzione. La Nostromo S.p.a. ha attivato, di concerto con i sindacati, una serie di contatti finalizzati alla ricerca di imprese interessate a riattivare la produzione e a riassorbire il personale qualificato. Al momento, non sembra siano state trovate soluzioni efficaci per fronteggiare, sul piano sociale, le conseguenze della chiusura del suddetto stabilimento.
Da ultimo, si fa presente che tutti i lavoratori, tranne uno, hanno conciliato la risoluzione del rapporto di lavoro.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ALOI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
è stato, da tempo, sospeso il servizio di custodia a pagamento delle aree destinate ai parcheggi a Reggio Calabria;
da questo fatto è derivata l'interruzione delle possibilità di lavoro, che venivano offerte dalla gestione di questo servizio;
si è fatto osservare, particolarmente dalle associazioni dedite al volontariato, che il ripristino della custodia dei parcheggi sarebbe utile proprio per offrire una occupazione, specialmente alle categorie socialmente più deboli -:
quali iniziative il Ministro intenda promuovere per la soluzione di una situazione di stallo, che ha numerosi risvolti sia


Pag. IV

sul piano dei pubblici servizi, che su quello sociale ed occupazionale.
(4-31954)

Risposta. - In ordine al suindicato atto parlamentare, relativo alla revoca del servizio di custodia a pagamento dei parcheggi a Reggio Calabria, la competente Direzione provinciale del Lavoro ha comunicato quanto segue.
Il Comune di Reggio Calabria, nell'anno 1996 aveva avviato il servizio di gestione a pagamento dei parcheggi pubblici, attraverso la concessione dello stesso a soggetti privati.
Nel mese di agosto 2000, l'Amministrazione Comunale ha revocato tale servizio, per il mancato pagamento del canone da parte dei soggetti gestori. Questi ultimi hanno dichiarato di non aver potuto pagare a causa di una drastica riduzione degli incassi, dovuti all'inosservanza del Comune degli obblighi contrattuali. Per tali esiste, a tutt'oggi un contenzioso tra il Comune e le Società di gestione. Queste ultime hanno proposto ricorso contro la sospensione del servizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, che ha già rigettato alcuni ricorsi.
Le conseguenze gravi di questa situazione le stanno subendo i lavoratori, addetti al servizio parcheggi, che sono senza occupazione ormai da 4 mesi. Occorre precisare, poi, che alcuni di loro appartengono a categorie svantaggiate.
La Cisl di Reggio Calabria ha chiesto, con nota del 4/11/2000, un incontro urgentissimo con il Sindaco e l'Assessore regionale ai trasporti, che a tutt'oggi non è ancora avvenuto. Comunque, sembra che il Comune stia predisponendo un atto deliberativo per affidare la gestione dei parcheggi a pagamento.
Infatti, il Dirigente dell'Ufficio Circolazione e Traffico del Comune di Reggio Calabria, contattato telefonicamente dalla suindicata Direzione provinciale del Lavoro, ha dichiarato che il Comune sta predisponendo la procedura (già in fase di ultimazione) delle gare per la concessione degli appalti del servizio parcheggi a nuove ditte. Se la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale arriverà, in tempi brevi, l'Amministrazione Comunale procederà all'assegnazione delle concessioni bandendo un'unica gara, altrimenti provvederà a bandire due gare distinte, al fine di affidare in concessione il servizio nel più breve tempo possibile. Sembra interessata alla partecipazione alla gara d'appalto, la società di trasporti «ATAM» e, sembra che la stessa si sarebbe pronunciata a favore della riassunzione dei lavoratori in argomento.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ANGHINONI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in data 30 aprile 2000, un folto gruppo di persone (200 circa) di religione Pentecostali, si sono riunite nello stabile della scuola elementare di Casalmoro, per festeggiare privatamente il battesimo di alcuni loro bambini, con danze e banchetti;
il sindaco del comune di Casalmoro avrebbe concesso loro l'uso dei locali senza il rispetto delle norme stabilite dal consiglio scolastico provinciale, che con propria delibera n. 15 del 13 novembre 1978, riguardante l'utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche per attività extra-scolastiche, all'articolo 3-b cita testualmente: «Le attività per le quali viene consentito l'uso degli impianti debbono essere pubbliche e gratuite - non avere carattere di puro divertimento (es. feste, balli e banchetti)». Ed ancora all'articolo 4 cita testualmente: «l'uso degli impianti potrà essere consentito solo quando non esistono in loco e non siano disponibili per sovraccarico di utenti analoghe strutture pubbliche alternative. L'uso degli impianti e delle attrezzature suddetti è consentito a condizione che sia assicurata la costante presenza alle attività di personale incaricato dalla competente attività scolastica. Gli enti concessionari dovranno provvedere alla copertura assicurativa per le persone partecipanti esonerando l'autorità concedente delle eventuali responsabilità civili e penali...»;


Pag. V


nell'articolo 3, cap. 3, titolo VI della guida normativa per l'amministrazione locale è previsto che il comune abbia la facoltà di disporre della temporanea concessione dei locali scolastici previo assenso del consiglio di circolo e d'istituto nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale;
il sindaco, nel rispondere ad una interpellanza comunale atta a chiarire i comportamenti qui riportati, ha affermato, nel consiglio comunale del 20 giugno 2000, di essere responsabile pur non avendo rispettato le vigenti normative;
nel comune vi è luogo alternativo che avrebbe potuto rispondere alla richiesta è cioè il centro anziani comunale;
in data 15 maggio 2000 il segretario comunale di Casalmoro rispondeva con lettera prot. 1386/I/5/6/ZS alla richiesta documentale di un consigliere comunale, affermando che «l'eventuale documentazione rilasciata dall'autorità scolastica non è in possesso di questo ufficio». Ed ancora: «il comune non ha rilasciato formale provvedimento di autorizzazione all'uso dell'edificio scolastico da parte del signor Jusice Yaw Akoto»;
il signor Jusice Yaw Akoto con lettera protocollata il 3 maggio 2000 chiedeva al sindaco di Casalmoro autorizzazione all'utilizzo di locali pubblici per «l'incontro di famigliari ed amici che avverrà successivamente alla cerimonia di battesimo... il giorno 30 aprile 2000...»;
sarebbe opportuno appurare le responsabilità di coloro che hanno concesso l'uso dei locali scolastici senza la prescritta autorizzazione da parte del consiglio d'istituto e di circolo e se vi sia stata persona incaricata al controllo dell'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature a cui far riferimento per i danni eventualmente rilevabili;
andrebbe inoltre chiarito con quale compagnia assicurativa si sia stipulato il contratto di copertura assicurativa come previsto dall'articolo 4 della delibera n. 15 del consiglio scolastico provinciale -:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga che tali comportamenti siano lesivi dell'autonomia scolastica in generale e in particolare delle decisioni prese dal consiglio scolastico provinciale.
(4-31043)

ANGHINONI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che il sindaco del comune di Casalmoro durante il consiglio comunale del 20 giugno 2000 affermava l'esistenza di un direttore generale e responsabile dei servizi; a richiesta scritta di un consigliere comunale in data 27 giugno 2000, il segretario comunale così rispondeva in data 5 luglio 2000: «Dal momento del suo insediamento nella carica, il sindaco Volonghi non ha rinnovato il decreto per l'attribuzione al sottoscritto delle funzioni di direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 10 della legge 15 maggio 1997 n. 127; la funzione di responsabile di tutti i servizi comunali vengono da me svolte, dal 1 luglio 1999, sulle basi di quanto previsto dall'articolo 91 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che così recita: «In caso di assenza o impedimento del responsabile del procedimento o del dipendente comunale di pari qualifica o di qualifica immediatamente inferiore presente nel servizio, in caso di mancanza od assenza temporanea, del Segretario Comunale/Direttore Generale"; nessun provvedimento del sindaco è stato emanato in proposito»;
risulta all'interrogante che sempre un consigliere comunale in carica chiedeva per iscritto in data 21 giugno 2000 «copia del contratto di affitto e relative ricevute di pagamento del monolocale di proprietà del Comune di Casalmoro sito nel villaggio Tripoli attualmente occupato da ben cinque persone»; il segretario comunale rispondeva in data 5 luglio 2000 affermando che: «La Giunta comunale, nella seduta del 22 giugno 2000 (postuma alla richiesta), ha disposto la riserva di un alloggio monolocale sito in Via Matteotti a favore di Mounir Bouchta, ai sensi dell'articolo 10 della


Pag. VI

L.R. 4 maggio 1990, n. 28, a sanatoria con decorrenza novembre 1999; il canone d'affitto verrà determinato ai sensi delle vigenti disposizioni»;
risulta all'interrogante che sempre durante il Consiglio comunale di Casalmoro del 20 giugno 2000, il sindaco non rispondeva ad un consigliere comunale che chiedeva di sapere: «in relazione al fatto che erano stati iniziati i lavori della palestra di fisiochinesiterapia presso il centro diurno anziani, se erano stati redatti: - il progetto definitivo - l'approvazione - la delibera di incarico - gli impegni di spesa»; lo stesso consigliere comunale formulava per iscritto stessa domanda il giorno seguente, 21 giugno 2000. Nello stesso giorno i lavori venivano fermati ed il giorno 5 luglio 2000 il segretario comunale così rispondeva: «È in corso di redazione da parte dell'ufficio tecnico comunale il progetto per la realizzazione di una palestra di fisiochinesiterapia presso il centro diurno anziani (ex biblioteca)»;
risulta all'interrogante che in data 6 luglio 2000 veniva formulata la seguente domanda: «richiesta di documenti contabili riguardante il versamento effettuato nelle casse del comune della somma di L. 630.000 consegnate nelle mani del sindaco dal gruppo Giovani Donne, come da ricevuta allegata»; in data 17 luglio 2000 il segretario comunale così rispondeva: «non sono a conoscenza dell'introito di L. 630.000 nelle casse comunali» -:
se sono da ritenersi legali gli atti espletati come dal punto primo;
quale legislazione permetta l'occupazione di ambienti comunali senza nessun contratto e se ASL, vigili del fuoco e CC siano al corrente di tale occupazione (punto secondo);
se si possono iniziare lavori senza le necessarie autorizzazioni (punto terzo);
come interpretare la ricevuta di versamento a firma del sindaco con timbro del comune (punto quarto);
richiamando l'interrogazione da me presentata il 21 luglio 2000 n. 4-31043, si chiede di sapere se l'insieme dei fatti non evidenziano l'esistenza dei presupposti per una profonda verifica della legittimità dei fatti così come riportati e quali eventuali azioni si intendano attivare per ristabilire la correttezza dell'ente e la certezza del diritto per i cittadini coinvolti.
(4-31146)

Risposta. - Per quanto riguarda la problematica concernente l'uso dei locali della scuola elementare di Casalmoro ad un gruppo di persone appartenenti alla religione Pentecostale per la celebrazione di un Battesimo, si fa presente che non sono state presentate lamentele né denuncia al riguardo.
Risulta che in occasione della cerimonia in questione, alla quale hanno partecipato circa cinquanta persone, il sindaco del comune di Casalmoro aveva preventivamente contattato il direttore didattico di Asola, il quale aveva raccomandato solo la massima cura nell'utilizzo della struttura scolastica.
Il predetto sindaco avrebbe poi informalmente incaricato i suoi dipendenti di verificare il corretto svolgimento della predetta cerimonia.
Per quanto riguarda l'interrogazione relativa alla realizzazione nel comune di Casalmoro di una palestra di fisiochinesiterapia presso il centro diurno degli anziani, si fa presente che l'iniziativa in questione è stata decisa in consiglio comunale, per evitare ai pazienti di recarsi ad Asola dove i trattamenti di fisiochinesiterapia vengono attualmente eseguiti.
Si soggiunge che all'interno della palestra in questione è stato previsto l'allestimento di appositi box; i lavori però sono stati bloccati per mancanza di fondi.
Riguardo poi la problematica relativa al versamento effettuato nelle casse comunali di Casalmoro della somma di \P. 630.000 si fa presente che tale somma è il provento di una tombola organizzata dal locale gruppo «Giovani donne» e destinata al predetto centro anziani.
In merito alla questione concernente l'affitto di un alloggio di proprietà del comune di Casalmoro sito nel villaggio di


Pag. VII

Tripoli, si fa presente che il predetto appartamento è stato assegnato ad un cittadino extracomunitario a seguito della sola volontà della maggioranza politica; successivamente si è provveduto a redigere la prescritta documentazione.
Per quanto riguarda la problematica concernente la nomina del segretario comunale quale direttore generale si fa presente che quest'ultima era stata disposta da Pedroni Adalgisa, sindaco predecessore dell'attuale Volonghi Giovanni, ai sensi della legge n. 127/97.
La nuova amministrazione non ha reiterato tale nomina.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

BERTINOTTI, GIORDANO, BONATO, BOGHETTA, CANGEMI, DE CESARIS, LENTI, MALENTACCHI, MANTOVANI, NARDINI, PISAPIA, EDO ROSSI, VALPIANA e VENDOLA. - Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
più di mille cittadini italiani sono stati bloccati alla frontiera con la Francia a Ventimiglia ed è stato loro impedito di partecipare ad una manifestazione di protesta a Nizza in occasione del vertice europeo;
questa negazione di circolazione non ha alcuna legittimità e non è conforme neanche alla pur grave decisione adottata dal governo francese di sospendere i diritti sanciti a Schengen;
questa clamorosa azione di limitazione grave di diritti avveniva paradossalmente nei giorni in cui il vertice europeo di Nizza era chiamato a proclamare la cosiddetta carta dei diritti;
le rassicurazioni del ministro Bianco date informalmente all'onorevole Giordano e a numerosi altri deputati dopo che lo stesso aveva sollevato il problema in aula e sollecitato l'intervento del Governo, si sono rivelate del tutto infondate;
la mattina del 7 dicembre 2000 la polizia italiana interveniva duramente e ingiustificatamente con più cariche ai manifestanti rei solo di protestare verbalmente contro l'atteggiamento del governo francese;
la seconda carica avveniva con l'uso di lacrimogeni sparati ad altezza d'uomo;
questa brutale azione delle forze dell'ordine ha provocato feriti tra cui il segretario nazionale dei giovani comunisti, Giuseppe De Cristofaro, costretto a ricorrere a cure immediate in ospedale -:
quali azioni di protesta intende svolgere nei confronti del governo francese, che ha disatteso le più elementari norme democratiche;
se è a conoscenza delle brutali azioni di violenza provocate dalle forze dell'ordine italiane;
se tali azioni sono state coordinate dal Ministero degli interni italiano;
quali siano le ragioni e per quali motivi anche nel nostro Paese in virtù di questi interventi sono sospesi i diritti democratici di cittadini che hanno deciso di protestare democraticamente e pacificamente;
la rimozione immediata del questore di Imperia se la sua azione risultasse essere non coordinata con il ministero.
(4-32972)

Risposta. - In relazione agli scontri tra manifestanti e Forze dell'ordine verificatisi a Ventimiglia (IM) il 6 e il 7 dicembre 2000, in occasione del vertice europeo di Nizza, faccio presente che il Sottosegretario di Stato, Sen. Brutti, ha puntualmente riferito al Parlamento nel corso di un informativa urgente, svoltasi nella seduta dell'Assemblea della Camera dei Deputati del successivo 15 dicembre 2000 (il cui resoconto stenografico è in visione presso il servizio resoconti).
Il Ministro dell'interno: Enzo Bianco.


Pag. VIII

BOGHETTA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che:
da sette mesi, con oltre 700 ore di sciopero, è aperta la vertenza fra i rimorchiatori del porto di Livorno la società «Fratelli Neri»;
la società tende ad azzerare le conquiste dei lavoratori, rifiuta di accettare proposte di compromesso tese a salvaguardare i diritti senza intaccare la funzionalità del servizio, proposte e nuova organizzazione del lavoro che porterebbero ad una riduzione del costo del lavoro del 30 per cento;
al contrario l'azienda azzera illegalmente l'accordo aziendale scaduto;
si deve tenere presente che la «Fratelli Neri», con fondi pubblici italiani ed europei ha acquistato rimorchiatori e costruito una palazzina per mensa ed uffici e che ora, sembra, utilizzata come deposito di cellulosa;
i lavoratori denunciano comportamenti antisciopero;
questa vertenza così lunga non ha trovato ancora sbocco nonostante gli incontri presso la prefettura;
a testimoniare la volontà di scontro frontale teso ad ottenere la resa «sindacale» dei lavoratori, ed il valore nazionale della vertenza sta la costante presenza alle trattative di un rappresentante nazionale della Confitarma;
recentemente il sindaco ed il prefetto hanno convocato un ulteriore incontro a cui l'azienda non si è presentata;
al contrario l'azienda continua a togliere unilateralmente parti normative ed economiche -:
se non ritenga intollerabile questa situazione;
se, viste le caratteristiche della vertenza e della concessione e dei finanziamenti pubblici alla società in questione, non si intenda intervenire con urgenza al fine conseguire un diverso comportamento da parte degli imprenditori e consentire quindi una giusta conclusione della vertenza medesima.
(4-31679)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata si fa presente quanto segue.
In data 11.10.2000 è stato redatto, presso questo Ministero, un verbale di preaccordo con il quale sono state poste le basi per il raggiungimento dell'accordo di rinnovo del contratto integrativo aziendale tra la Soc. F.li Neri S.p.A. e le OO.SS., avvenuto in data 1o novembre 2000, presso la Prefettura di Livorno con la partecipazione della Direzione Provinciale del Lavoro, dell'Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto di Livorno.
Tale accordo ha sostituito integralmente quello scaduto il 31.3.1999.
Si è conclusa, pertanto, positivamente una delicata vertenza, che ha visto la partecipazione attiva e costante delle istituzioni pubbliche locali.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BOGHETTA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
a Bologna il giorno 24 ottobre 2000, si è tenuto uno sciopero dei circa mille lavoratori della Ducati contro l'intenzione dell'azienda, la Trans Pacific Group, chiamata anche «I signori dei Fondi Pensione», di esternalizzare la produzione, ovviamente senza alcun piano industriale, e mantenere il marchio;
ovviamente in questo modo si mette a repentaglio un'occupazione altamente qualificata;
ad avviso dell'interrogante, purtroppo questo è un altro esempio di colonizzazione e cannibalizzazione delle nostre industrie migliori da parte di multinazionali che per realizzare forti aumenti del valore


Pag. IX

delle azioni, comprimono al massimo il costo del lavoro, la sicurezza del lavoro, mettendo in forse attraverso l'esternalizzazione gli stessi assetti contrattuali;
a questo sciopero hanno aderito e partecipato anche i lavoratori interinali superando evidenti paure;
il numero dei lavoratori interinali è oltre gli stessi accordi, e questi lavoratori in gran parte vengono richiamati da tempo tanto che durante la manifestazione davanti ai cancelli hanno esposto uno striscione con su scritto «precari come ordinari»;
le aziende, e quindi la Tpg, proprietaria della Ducati gode di tanti, troppi benefici, mentre al contrario la loro azione è solo improntata alla massimizzazione dei guadagni di borsa -:
quali provvedimenti intenda adottare affinché la Tpg: non esternalizzi le attività, non «rubi» il marchio italiano mettendo in discussione occupazione e professionalità.
(4-32176)

Risposta. - In ordine al suindicato atto parlamentare, inerente alla ditta DUCATI MOTOR HOLDING S.p.a. di Bologna, si rappresenta quanto comunicato dalla competente Direzione provinciale del Lavoro.
La «Ducati» è una azienda storica del tessuto industriale bolognese. Le sue origini risalgono al 1926 ed ha sempre operato nel settore elettromeccanico. In particolare, alla fine degli anni cinquanta ha avviato la produzione di moto di alta cilindrata, settore nel quale, attualmente, l'azienda è leader mondiale.
Nel 1985, l'azienda che apparteneva all'IRI FINMECCANICA, venne rilevata dal gruppo CAGIVA dei F.lli Castiglione. Durante tale gestione aumentò il prestigio e la presenza sul mercato mondiale ma, nel 1994, iniziò un periodo di crisi finanziaria che culminò il 26 settembre 1996 con la rilevazione del 51% del capitale sociale da parte della TEXAS PACIFIC GROUP. Con l'ingresso della citata T.P.G. la ditta cambiò ragione sociale da «Ducati Motorcycles S.p.a.» a «Ducati Motor Holding S.p.a.», con il conferimento di un ramo d'azienda alla società statunitense. Il 24 ottobre 1996, in seguito ad un ulteriore conferimento di ramo d'azienda la società in esame divenne «Ducato Motor S.p.a.». Il numero complessivo del personale occupato passò da 577 a 602. La Ducati Motor Holding restò attiva ma senza personale. Nel successivo luglio 1997 la Cagiva cedette alla T.P.G. il rimanente 49% del capitale sociale. In data 1/11/98, 4 dirigenti e 2 impiegati passarono alla Ducati Motor Holding S.P.A. e nel marzo del 1999 suddetta società entrò in Borsa sia a Milano che a New York con il 66% delle sue azioni, mentre il restante 34% restò alla T.P.G., attuale detentrice. Successivamente, in data 1/11/2000 è avvenuta la fusione per incorporazione della Ducati Motor S.p.a. nella Ducati Motor Holding S.p.a, attuale. Tutto il personale è passato a quest'ultima società, che attualmente occupa 918 lavoratori, con una produzione e commercializzazione, in tutto il mondo, di circa 40.000 moto all'anno. Rispetto alle 27.000 prodotte nel 1998.
Notoriamente, la produzione delle moto ha un andamento stagionale, con un picco nel periodo compreso tra gennaio e luglio di ogni anno e la ditta attua una politica occupazionale indirizzata (fatto conosciuto dalla RSU, periodicamente consultata) a reperire soprattutto personale con qualifica operaia di III livello (secondo il contratto Collettivo nazionale Metalmeccanici), ricorrendo al lavoro interinale, di cui alla legge 196/97, con l'ausilio di ditte fornitrici, regolarmente autorizzate.
Dopo un periodo di 12 mesi, prorogato al massimo due volte, i lavoratori interinali, se ritenuti idonei, vengono normalmente assunti alla scadenza del relativo contratto di fornitura. Tale politica occupazionale è cominciata il 12/1/1999 e, sino ad oggi, sono stati assunti 69 lavoratori interinali, di cui un impiegato. Il contratto collettivo nazionale prevede una percentuale massima dell'8% di personale interinale rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato (articolo 1.bis del CCNL 8/6/99, Disciplina Generale, sezione terza). La Ducati ha superato tale percentuale solo nel corso del primo quadrimestre 2000, in


Pag. X

quanto avrebbe dovuto occupare 61 lavoratori interinali mentre ne ha occupati 76. Nel secondo quadrimestre 2000 ha superato di poco l'8% in quanto ne ha occupati 67 contro i 64 previsti. Si deve precisare, comunque, che la società in questione ha assunto 21 lavoratori interinali, sempre operai, alla scadenza della loro fornitura. Per quanto attiene alle qualifiche dal IV livello in su e quelle impiegatizie la «Ducati» si rivolge al mercato del lavoro locale, che, tuttavia, non abbonda di personale qualificato e specializzato.
Sempre per ciò che riguarda la politica occupazionale la stessa R.S.U. ha fatto presente che sono in corso da alcuni mesi delle trattative con l'azienda, soprattutto in vista dell'outsourcing (esternalizzazione) di alcune fasi lavorative ritenute non strategiche, quali: la verniciatura, il magazzino spedizione ricambi e la vestizione delle moto prodotte. Le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U. temono il potenziamento dell'outsourcing nel triennio 2000/2003. Per tale motivo il 24 ottobre 2000 è stato indetto uno sciopero di due ore.
Da ultimo si fa presente che la società ha dichiarato l'assunzione imminente di altri 10/12 lavoratori interinali, per i quali scade il contratto di fornitura.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BOGI, BOLOGNESI, EVANGELISTI, MASELLI, MORONI. - Al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianale. - Per sapere - premesso che:
in data 25 ottobre 2000 il Tribunale di Lucca ha ammesso la Sec Società Esercizi Cantieri SpA - il più importante cantiere privato italiano, trovatosi in difficoltà dopo la risoluzione del contratto per la fornitura di tre traghetti Ro-Ro - alla procedura di amministrazione controllata (infatti, secondo lo stesso Tribunale, stante l'incasso dell'importo di lire 25 miliardi pervenuto dalla Sace ed il finanziamento deliberato dal pool di banche di lire 53,2 miliardi, l'impiego ditali risorse finanziarie avrebbe consentito il completamento dei tre traghetti in costruzione e questo dava un positivo convincimento in ordine alla concreta possibilità di risanamento dell'impresa);
in data 24 novembre 2000 il medesimo Tribunale - sulla base di rilievi mossi dal Commissario Giudiziale, che non sono apparsi alla Sec idonei a confutare la possibilità di attuazione del piano di risanamento, che le banche si erano dette disponibili a sostenere ulteriormente - ha revocato il beneficio della amministrazione controllata e quindi ha dichiarato d'ufficio il fallimento di tale società;
alla dichiarazione di fallimento della Sec - che disperde il valore di una attività produttiva fra le più importanti della Versilia e toglie il lavoro a centinaia di lavoratori il Tribunale appare essere giunto anche sulla scorta della constatazione che in quel momento la Sec aveva in servizio meno di 200 lavoratori subordinati (tale interpretazione, però, non sembra corrispondere alla reale situazione - poiché lavoratori part-time della Sec prestavano servizio per un orario superiore alla metà di quello normale e la lettera della norma prevede, per il calcolo del numero dei lavoratori part-time, «l'arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno», come già statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza della Sezione Lavoro n. 11750 del 19 ottobre 1999 in riferimento alla del tutto identica previsione del precedente articolo 12 del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, che ha confermato la doverosità del calcolo come unità intera dei lavoratori part-time con numero di ore di lavoro superiore alla metà di quelle normali);
questa diversa lettura della situazione configurerebbe per la sec la condizione di «grande impresa» e conseguentemente la possibilità di accedere all'amministrazione straordinaria;
la causa, intanto, ha già subito un primo rinvio d'ufficio;


Pag. XI


ogni giorno che va perso prima della sentenza che riconosca che la sec aveva al 24 novembre 2000 i requisiti di cui al Decreto legislativo 270 del 1999, rende sempre più ardua la possibilità della ripresa produttiva sulle navi in costruzione e del recupero dell'equilibrio dell'impresa;
se non ritenga che nel caso indicato della Società Sec esistano le condizioni per accedere all'amministrazione straordinaria ed, in tal caso, se vi sia la disponibilità del Ministero dell'industria a valutare in tempi rapidi il piano di risanamento della stessa società Sec.
(4-33363)

Risposta. - L'interrogazione in esame pone un problema meritevole di giusta considerazione.
L'interrogante che ha fatto proprie le doglianze della società S.E.C. spa, ha rappresentato una questione che appare fondata.
Una prima considerazione che scaturisce da subito analizzando il caso è che il Tribunale di Lucca ha disposto la revoca della concessione del beneficio della amministrazione controllata dichiarando il fallimento della società senza verificare se si potesse o meno fare ricorso all'amministrazione straordinaria e quindi senza richiedere preliminarmente l'accertamento dimensionale dell'impresa, accertamento demandato dalla legge a questo Ministero ai fini della concessione del beneficio in parola.
Quello che comunque in questa sede va sottolineato è che la normativa che detta i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale ai fini della determinazione della soglia dimensionale necessaria per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria sembra porre un problema interpretativo di fondo, afferente il giusto significato da attribuire all'inciso «con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno», di cui all'articolo 6 - comma 1 - del d.lgs. n. 61 del 25 febbraio 2000, che riprende in buona sostanza il disposto dell'articolo 5 - comma 12 - del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 19 dicembre 1984, n. 863: occorre infatti stabilire se tale inciso sia da riferire alla frazione marginale che residua dopo aver effettuato il computo complessivo dei lavoratori, rapportando l'orario svolto a quello pieno ovvero se l'arrotondamento vada effettuato con riguardo al singolo rapporto di lavoro a tempo parziale che sia superiore alla metà di quello pieno.
Ebbene, una attenta riflessione sul passaggio normativo in esame non può che far propendere per questa seconda tesi.
Infatti, la norma prevede ai fini del computo del singolo orario di lavoro part-time un criterio frazionario in rapporto all'unità rappresentata dal rapporto a tempo pieno: l'inciso relativo all'arrotondamento è dunque da ricollegare al singolo rapporto.
D'altro canto, in altri articoli della medesima legge (ad esempio, articolo 9, comma 1) emerge con chiarezza la volontà del legislatore di introdurre un criterio di calcolo proporzionale puramente aritmetico, a differenza che nel caso in argomento.
L'avviso di questa Amministrazione, peraltro, trova autorevole conferma in una recente sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - del 19.10.1999, n. 11750, la quale, richiamando il disposto dell'articolo 5 - comma 12 - del d.l. 726/94, identico nella formulazione al contenuto dell'articolo 6 del d.lgs. n. 61/2000, reputa corretto il calcolo ai fini dell'arrotondamento all'unità riferita al singolo rapporto di lavoro.
In base a tali criteri di calcolo, quindi, la S.E.C. spa risulta in possesso del requisito dimensionale richiesto per poter essere ammessa ai benefici della legge n. 270 del 1999, atteso che il personale in servizio raggiunge il numero delle 200 unità e che dalle informazioni assunte presso il Ministero del lavoro tale requisito numerico è sempre stato soddisfatto nel corso degli ultimi dodici mesi.
Questo Ministero assicura inoltre all'interrogante la propria disponibilità a valutare prontamente il piano di risanamento della società non appena ne verrà in possesso.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.


Pag. XII

BORGHEZIO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
come è noto il personale del Corpo di polizia penitenziaria, a differenza del restante personale dell'Amministrazione penitenziaria detiene la qualifica di agente e ufficiale di Polizia Giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza;
risultano d'altra parte del tutto interne al Corpo esigenze organizzative, logistiche e di supporto per quanto attiene alla gestione del personale, alla formazione, alla mobilità, al trattamento economico, giuridico e previdenziale che ne renderebbero indispensabile un assetto più simile a quello delle altre forze di polizia al cui ambito la polizia penitenziaria comunque appartiene;
inoltre, l'articolo 12 della legge 266/1999 prevede l'istituzione di ruoli direttivi e di una dirigenza interni alla polizia penitenziaria;
nonostante il citato articolo adegui ulteriormente le esigenze del Corpo al contesto di legittima appartenenza dei lavoratori della sicurezza, permane l'incongruenza di cui all'articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 che al comma 4 - lettera b) stabilisce un ufficio unico per tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria;
l'Osapp - Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria ha più volte richiesto su indicazione del personale, senza alcun riscontro, alle autorità politiche ed amministrative del dicastero di sanare, anche attraverso apposite modifiche di legge che istituiscano un ufficio centrale di esclusiva pertinenza della polizia penitenziaria, un problema che oltre a seri problemi organizzativi da tempo pone gli interessati in quotidiana confusione rispetto al proprio ruolo e alle proprie funzioni istituzionali -:
quali iniziative urgenti si intendano assumere atteso che il caso risulta unico tra le forze di polizia italiane e che si rende indispensabile una opportuna modifica normativa dell'accennato articolo 30 ex lege 395/1990.
(4-26581)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica quanto segue, sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale.
Va in primo luogo rilevato che l'auspicata istituzione di un distinto Ufficio Centrale per la gestione del solo personale di polizia penitenziaria verrebbe a contrastare con lo spirito della legge di riforma del 1990 che, nel prevedere il passaggio degli agenti di custodia dallo
status militare a quello civile e l'istituzione del corpo di polizia penitenziaria (con lo scioglimento del corpo degli agenti di custodia nonché la soppressione del ruolo delle vigilatrici penitenziarie) ha inteso rafforzare l'unità dell'Amministrazione penitenziaria.
Quest'ultima si caratterizza per la complessità della relativa configurazione, in cui si trovano ad operare figure professionali che, seppur appartenenti a diversi comparti - sicurezza e ministeri -, sono chiamate ad interagire tra di loro nel rispetto delle varie specifiche professionalità.
Vi è poi da sottolineare come il principio dell'unità dell'Amministrazione, che postula la gestione unitaria del personale da parte di un unico Ufficio Centrale, non escluda la possibilità di trattare in maniera specifica le problematiche giuridiche ed economiche proprie del personale di polizia penitenziaria. L'attuale organizzazione dell'Ufficio articolato in cinque divisioni consente, infatti, di poter affrontare contemporaneamente e le materie proprie di un comparto e le altre di pertinenza di tutto il personale.
È da precisare al riguardo che il decreto legislativo 21 maggio 2000 n. 146, relative all'adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e all'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, non contiene riferimenti alla riorganizzazione dell'Ufficio centrale citato nell'atto di sindacato ispettivo.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.


Pag. XIII

BORGHEZIO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che il detenuto Alì Agca, durante la sua permanenza nel carcere di Ancona, ha potuto usufruire di un corso di insegnamento di tennis ad personam da parte di un maestro, ovviamente pagato con soldi pubblici -:
se i corsi ad personam di tennis vengano assicurati, nel nostro ordinamento penitenziario, alla generalità dei detenuti e se si ritenga che tali corsi siano propedeutici alla rieducazione di un terrorista detenuto;
quanto sia costato al contribuente il corso di tennis del detenuto Alì Agca.
(4-30316)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata, si rappresenta che nell'Istituto di Ancona non sono mai stati organizzati corsi di tennis per nessun detenuto e, pertanto, neanche per il detenuto Alì Agca durante la sua permanenza in quell'Istituto.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

BORGHEZIO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
con lettera datata 13 luglio 2000, la prefettura di Pavia comunicava al sindaco di Voghera di aver ricevuto una segnalazione in ordine «alla condizione di incompatibilità in cui verserebbe un componente della giunta di codesto ente, il dottor Walter Bazzini, che in quanto medico convenzionato con l'Asl rientrerebbe in una delle condizioni ostative previste dall'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 154»;
la comunicazione prefettizia terminava con la richiesta di «informare questo ufficio circa l'eventuale attivazione della procedura amministrativa di contestazione delle cause ostative all'esercizio del mandato prevista dall'articolo 7 della citata legge n. 154 del 1981»;
nessuna osservazione in merito è stata sollevata nella sede idonea prevista dalle normative vigenti, vale a dire nella seduta del consiglio comunale di insediamento della nuova amministrazione comunale di Voghera nella quale ricopre la carica di assessore il citato dottor Walter Bazzini;
non risulta altresì all'interrogante che la prefettura di Pavia abbia rivolto analoghi rilievi, in base allo stesso presupposto, nei confronti di altri eletti che si trovassero nella stessa posizione dell'assessore Walter Bazzini in altre amministrazioni comunali della provincia pavese;
se non si ritenga che tale intervento - attesa l'insussistenza rilevabile ictu oculi della condizione di incompatibilità dell'assessore vogherese dottor Walter Bazzini, nel momento in cui l'articolo 2, comma 1, n. 8 della legge n. 154 del 23 aprile 1981 istituisce una causa di incompatibilità limitatamente ai coordinatori e ai membri dell'ufficio di direzione di una Asl monocomunale o infracomunale - sia inammissibile e lesivo dell'autonomia e della libertà dell'amministrazione comunale di Voghera, che la Costituzione preserva dalle ingerenze centralistiche evidentemente attivate per fini ed interessi politici.
(4-31156)

Risposta. - In relazione alla situazione di incompatibilità rilevata nei confronti dell'assessore del comune di Voghera (Pavia), dott. Walter Bazzini, in quanto medico convenzionato con la ASL, si precisa che la competente prefettura ha correttamente segnalato all'ente la necessità che la stessa fosse rilevata dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 7 della legge 154/81.
Invero, questo Ministero con circolare n. 4 del 17 maggio 2000, ha reso noti gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1631/99 e, successivamente, dal Consiglio di Stato con parere in sede consultiva del 5 aprile 2000, con i quali è stato ritenuto che le ipotesi di


Pag. XIV

ineleggibilità ed incompatibilità recate dalla legge 154/81, in relazione agli addetti al servizio sanitario nazionale, non fossero state abrogate, bensì integrate dalla disciplina recata dal decreto-legge 502/92 e successive integrazioni e modificazioni in materia di riordino delle strutture sanitarie.
Stante la vigenza delle richiamate disposizioni, il consiglio comunale era tenuto ai sensi del citato articolo 7 ad attivare la procedura amministrativa per la contestazione all'interessato della causa ostativa rilevata.
Per completezza di trattazione si rappresenta, infine, che il regime delle cause ostative al mandato, previsto dalla richiamata normativa per gli addetti al servizio sanitario nazionale, è stato rivisitato dal Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, entrato in vigore con il d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267.
In particolare, il Testo Unico prevede l'ipotesi di ineleggibilità rispetto alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:
a) per il direttore generale, sanitario ed amministrativo delle aziende locali ed ospedaliere,
b) per i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con quello dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale od ospedaliera con cui sono convenzionate.

L'ipotesi di incompatibilità rispetto alle cariche di consigliere provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente od assessore della comunità montana, è invece prevista per i soli direttori generali, sanitari ed amministrativi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

CENTO. - Ai Ministri della sanità e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'amianto è stato dichiarato un materiale altamente pericoloso per la salute dell'uomo;
a seguito di alcune notizie della stampa nazionale e locale si è venuto a conoscenza che nei locali del ministero delle finanze - dipartimento del territorio - siti in Roma via Cimarra 139 vi sia stata la possibilità, che alcuni lavori di costruzione e di impiantistica vi sia stato impiegato dell'amianto -:
quali iniziative intendano promuovere per accertare se durante i lavori di costruzione o impiantistica dell'edificio del ministero delle finanze - dipartimento del territorio - via Cimarra 139 sia stato usato amianto.
(4-30033)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, venuto a conoscenza dell'eventuale uso dell'amianto per lavori di costruzione ed impiantistica nei locali del Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio, siti in Roma via Cimarra n. 139, chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per accertare se sia stato effettivamente usato tale materiale.
Al riguardo, il competente Dipartimento del Territorio, dopo aver interpellato l'Ufficio del Territorio di Roma, ha specificato che il soppresso Ufficio Tecnico Erariale di Roma ha provveduto, già al momento dell'occupazione degli edifici, alla verifica ed agli accertamenti necessari a constatare l'inequivocabile assenza di amianto o materiali derivati, nella costruzione degli stabili demaniali siti in Roma, Via Ciamarra 139/144 e via E. Martini 53.
In particolare, la completa assenza dei predetti materiali nocivi viene attestata da una nota del 23 luglio 1997 dell'istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, relativa al risultato delle analisi effettuate sul campione fornito dall'ufficio Tecnico Erariale il 20 giugno 1997 per l'immobile di via A. Ciamarra 139/144. In questa si legge, infatti, che il campione di materiale, sottoposto ad analisi per microscopia ottica in contrasto di fase e microscopia elettronica a scansione, è risultato costituito da fibre minerali artificiali. Non sono state riscontrate fibre di alcuna varietà di amianto.


Pag. XV


Per gli immobili siti in via E. Martini 53, l'Amministratore Unico della «Residenziale Il Ligustro S.R.L.», sig. Lazzaro Daniele, in apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ha confermato che nella costruzione di tali immobili non sono stati usati materiali contenenti amianto.
Da parte sua, l'Ufficio Provinciale del Territorio di Roma ha avviato indagini analoghe a quelle effettuate per gli immobili di via Ciamarra 139-144, precisando, comunque, che le caratteristiche edilizie e le modalità realizzative dell'intero compendio sono del tutto omogenee.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

COLUCCI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il regolamento delle adunanze consiliari del comune di Salerno, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 293 del 30 maggio 1950, ed integrato con delibera n. 26 del 21 ottobre 1975, all'articolo 48 prevede che «la organizzazione dei gruppi consiliari avviene di regola in relazione alle liste dei candidati, alle quali appartengono i consiglieri eletti»;
l'articolo 33 dello Statuto del Comune, approvato con delibera del consiglio comunale n. 4 del 21 gennaio 1992, pubblicato sul BURC del 22 settembre 1992, al primo comma prevede che «i gruppi consiliari si costituiscono subito dopo la proclamazione degli eletti»;
a seguito delle elezioni amministrative del 16 novembre 1997, i gruppi consiliari costituiti in seno al consiglio comunale di Salerno erano sette: Progressisti per Salerno, FI, AN, CCD, PPI, SI e Rifondazione Comunista, di cui solo gli ultimi due composti da un unico consigliere;
l'esistenza di due gruppi costituiti in origine da un solo consigliere trovava giustificazione nel fatto che trattavasi di consiglieri eletti nelle omonime liste (SI e Rifondazione Comunista);
successivamente aderiva a FI l'unico consigliere dei SI con conseguente scomparsa di questo gruppo;
a seguito poi di una lunga ed indecorosa serie di «cambi di casacca», i gruppi consiliari da sette diventavano tredici, di cui ben sei costituiti da un solo consigliere: Democratici, Repubblicani, UDEUR, NDC, Rinnovamento Italiano-Lista Dini, CCD, e uno soltanto, lo SDI, formato da due consiglieri;
pur non essendovi nello statuto e nel regolamento alcuna previsione in ordine al numero minimo di consiglieri necessario per la formazione di un gruppo, certamente e per definizione un gruppo non può essere formato da un solo consigliere, per cui i sedicenti gruppi sopra elencati sono da considerarsi illegittimi;
tale anomala ed illegittima composizione provoca grave alterazione nelle attribuzioni e nelle funzioni dei gruppi e della conferenza di capi-gruppo, che sono da considerarsi a tutti gli effetti organi dell'ente comune, peraltro statutariamente previsti e disciplinati;
il rappresentante del gruppo consiliare di Alleanza nazionale si è astenuto dal partecipare alla conferenza dei capi-gruppo del 19 maggio 2000, per protestare contro tale illegittima costituzione di Gruppi;
i consiglieri comunali di Alleanza Nazionale hanno invitato nota al sindaco di Salerno, al Presidente del consiglio comunale di Salerno ed al prefetto di Salerno, evidenziando la illegittima ed incontrollata proliferazione dei gruppi consiliari in seno al consiglio comunale di Salerno, chiedendo, a ciascuno per le proprie competenze di intervenire per far cessare questo stato di illegittimità;
sarebbe opportuno che i componenti i vari gruppi illegittimamente costituiti, compongano un Gruppo misto -:


Pag. XVI


quali utili interventi il ministro interrogato, con riferimento ai poteri di controllo che gli competono sugli organi degli enti locali e sul loro funzionamento, intenda concretare per far cessare le anomalie evidenziate e denunciate nel consiglio comunale di Salerno.
(4-29830)

Risposta. - Circa la questione evidenziata nel presente atto parlamentare non si rilevano situazioni tali da ipotizzare l'attuazione del procedimento di controllo sugli organi dell'amministrazione comunale di Salerno.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il comune di Massimino, in provincia di Savona, è nella indecente condizione di non potersi permettere, per ragioni legate alla scarsezza di risorse finanziarie, un segretario comunale;
il piccolo paese ligure, a cavallo tra la Val Tanaro (Piemonte) e la Val Bormida (Liguria) avrebbe la massima convenienza a convenzionarsi con i comuni piemontesi limitrofi ma la legge vigente non lo consente;
è evidente che lo svolgimento di tutti gli adempimenti burocratico-amministrativi di un comune, ancorché piccolo, richiede una presenza di rilievo del segretario comunale;
non appare lecito, né politicamente corretto ripetere quotidianamente che il Governo si sforza di creare le condizioni per la sopravvivenza dei piccoli comuni, ancorché ne solleciti la fusione in forza della legge 142 del 1990 e successive modificazioni, mentre, in pratica, li si condanna a «vita grama» privandoli del sostegno consulenziale del segretario comunale -:
quale intervento di propria competenza intenda urgentemente porre in essere affinché il comune di Massimino sia in grado, con oneri compatibili con le proprie risorse, di avvalersi della necessaria collaborazione di un segretario comunale.
(4-29919)

Risposta. - In merito alla situazione del comune di Massimino (SV) nel quale, per motivi di ristrettezze economico-finanziarie, manca un segretario comunale, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha, di recente, emanato la deliberazione n. 136 del 29.5.2000.
Con detta deliberazione, recependo le deliberazioni delle sezioni regionali di Piemonte e Liguria, l'Agenzia ha previsto, per le due citate regioni, la possibilità di autorizzare reggenze, supplenze e scavalchi per i segretari iscritti in entrambi gli Albi regionali che si trovino in determinate condizioni, in modo tale da assicurare la costante copertura di tutte le sedi di segreteria, mentre per il convenzionamento tra comuni non appartenenti allo stesso ambito territoriale dovranno essere adottate opportune misure in sede legislativa con una eventuale modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 465/97.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
in aggiunta ai gravi disagi di tutti gli istituti di pena, quello di Novara vive in particolare una pesante vicenda interna;
il segretario novarese del Sappe (sindacato autonomo di polizia penitenziaria), Silvano Cofrancesco, il collega Angelo Lamberti e altra guardia carceraria hanno annunciato uno sciopero della fame ad oltranza «fino a quando non vi sarà il provvedimento di allontanamento del direttore» Emilio Di Somma;
sono altresì previste altre forme di contestazione, fra cui un sit-in davanti al carcere e una manifestazione lungo le vie cittadine;


Pag. XVII


la polizia penitenziaria accusa il direttore della cattiva gestione del personale e, in particolare, di insensibilità rispetto alla questione dell'emanazione delle disposizioni applicative delle nuove norme che disciplinano le visite psicologiche per gli agenti che si sentono stressati -:
se sia al corrente della grave condizione di disagio vissuta a Novara fra il direttore dell'Istituto e la polizia penitenziaria e se non ritenga di dover disporre con urgenza un'ispezione ai fini di assumere i provvedimenti urgenti necessari ad interrompere la spirale di incomprensione del rischio di aumentare il disagio e le difficoltà operative.
(4-30770)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata, il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha rappresentato che il Provveditore Regionale di Torino, in un'ottica di generalizzata ridistribuzione del personale direttivo degli istituti del proprio distretto, volta ad alleviare il disagio venutosi a creare in seno ad alcuni di essi, privi di direttori titolari (basti pensare che su 15 istituti ubicati nella Regione Piemonte 4 direzioni risultano scoperte), ha ritenuto opportuno affidare la reggenza della Casa circondariale di Novara, diretta dal dott. Fragomeni (e non dal dott. Di Somma, dirigente generale del Dipartimento), ad altro funzionario, per un periodo di tre mesi decorrenti dallo scorso 25 settembre, proprio in considerazione dello stato di tensione registratosi tra la direzione dell'istituto novarese ed il personale di polizia penitenziaria, sfociato in una forma di protesta attuata attraverso lo sciopero della fame.
Lo stesso Dipartimento ha comunque assicurato che la situazione dell'istituto piemontese sarà attentamente seguita e ogni sforzo sarà fatto al fine di ripristinare al suo interno un clima di serenità operativa. Si provvederà inoltre ad assegnare, al più presto, al predetto istituto un direttore stabile, con contestuale rientro del dott. Nastasia, che allo stato ne assicura la reggenza, alla sua sede effettiva di Biella.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

D'IPPOLITO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
come riferito anche dalla stampa, venerdì 25 giugno 1999, nell'ultimo giorno della campagna elettorale, è stata messa in atto a Catanzaro una gravissima turbativa allo svolgimento della seduta del consiglio comunale ad opera di sostenitori del centro-sinistra (convenuti peraltro nella città per una manifestazione di chiusura della campagna elettorale) che invadevano la sala consiliare impedendo la regolare conclusione della seduta e lo svolgimento di tutti i punti all'ordine del giorno;
dalle dichiarazioni dei consiglieri comunali presenti alla seduta e rese note anche a mezzo stampa risulterebbe che le forze dell'ordine non si siano attivate per impedire tale gravissima turbativa all'attività del consiglio comunale;
in città era presente il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio signor Marco Minniti;
in data 12 luglio 1999, la stampa locale ha riferito di una interpellanza urgente sottoscritta da 38 parlamentari della sinistra diretta ad ottenere l'annullamento di una delibera adottata in quella seduta dal consiglio comunale in forza di un regio decreto del 1934 che riconosce tale straordinaria facoltà al Governo;
appare inusuale ed eccessivo lo strumento adottato in alternativa agli ordinari mezzi di tutela amministrativa previsti a garanzia di atti amministrativi adottati;
sarà pertanto rilevante l'atteggiamento che il Governo adotterà a fronte di questa iniziativa parlamentare e si auspica che sappia garantire la sua posizione di terzietà e il pieno rispetto della autonomia di un organismo elettivo le cui deliberazioni possono essere sottoposte a sindacato amministrativo e non «politico»;
la lettura politica del gesto, all'indomani della vittoria del Polo per le libertà nella provincia di Catanzaro, autorizzerebbe legittima perplessità -:


Pag. XVIII


quali iniziative siano state assunte a garanzia del libero e corretto svolgimento della seduta consiliare in corso, tenendo conto del particolare clima che l'ultimo giorno di campagna elettorale crea e, nello specifico, della concomitante manifestazione elettorale indetta dal centro-sinistra;
perché le forze dell'ordine non siano intervenute tempestivamente o comunque siano risultate inadeguate ad impedire il predetto vulnus all'attività del consiglio comunale di Catanzaro; quali e di chi siano le responsabilità ed infine quali iniziative per l'accertamento della verità e quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti di chi abbia eventualmente avuto tale inammissibile comportamento omissivo.
(4-25024)

Risposta. - Da accertamenti esperiti risulta che, effettivamente, la seduta del consiglio comunale di Catanzaro - fissata in seconda convocazione per l'approvazione del piano parcheggi - si è svolta, in data 25 giugno 1999, fra violenti scontri verbali tra i consiglieri di maggioranza e quelli di opposizione.
Poiché in contemporanea con detta seduta del consiglio comunale si è svolta la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del centro-sinistra, per l'elezione del presidente della provincia, con la partecipazione, peraltro, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dr. Marco Minniti, i consiglieri di opposizione avevano chiesto un differimento della seduta ad altra data, successiva all'espletamento delle predette consultazioni elettorali ed in tal senso aveva svolto opera di mediazione anche la prefettura nei confronti del sindaco e del Presidente del Consiglio.
Tuttavia il clima di accesa contrapposizione si è ulteriormente accentuato a seguito dell'approvazione di un emendamento tecnico al piano parcheggi, voluto dalla maggioranza.
Alla formale chiusura dei lavori del consiglio comunale si è giunti intorno alla mezzanotte allorché si è verificata una rissa tra i consiglieri di diversa estrazione politica, con partecipazione anche del pubblico.
Le forze di polizia, prontamente intervenute, hanno invitato il pubblico presente a lasciare la sala di consiglio. Alcuni soggetti più intemperanti sono stati identificati anche ai fini di un eventuale deferimento all'Autorità Giudiziaria.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

FOTI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che con un'email inviata a cura dell'ufficio comunicazione della direzione regionale dell'Inail dell'Emilia-Romagna, numerose associazioni ed enti sono stati informati che la detta direzione regionale era presente, con un proprio stand, alla Festa nazionale dell'Unità di Bologna, con il pretesto di divulgare materiale informativo sulle principali innovazioni normative riguardanti l'Istituto;
la e-mail evidenziava, altresì, che all'interno di detto stand era possibile vedere il nuovo osservatorio occupazionale e degli infortuni -:
i motivi per i quali si sia scelta da parte dell'Inail, per il raggiungimento dei sopraddetti fini istituzionali, la sola Festa dell'Unità (o meglio «la festa di chi non esiste» posto che detto giornale ha chiuso i battenti) preferita ad altre significative iniziative di carattere culturale e sociale, di ben più importante spessore, che si sono tenute nella regione, con altissima affluenza di pubblico;
se e quali siano stati i costi sostenuti dall'Inail per l'allestimento dello stand e per l'utilizzo dell'area ad esso riservata;
a quali altre feste di partito tenutesi in Emilia-Romagna ed aventi carattere nazionale sia stato collocato identico stand da parte dell'Inail, ed in caso di risposta negativa a chi debba ascriversi la decisione di


Pag. XIX

una scelta che, privilegiando la sola Festa nazionale de l'Unità, si configura, ad avviso dell'interrogante, come discriminatoria e faziosa.
(4-31400)

Risposta. - In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto comunicato dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 ha introdotto delle innovazioni nelle linee di indirizzo dell'Istituto, rimarcando il ruolo significativo del suddetto Ente per gli aspetti di prevenzione, cura e reinserimento lavorativo e sociale dei lavoratori infortunati e tecnopatici, in aggiunta alla esclusiva e fondamentale funzione assicurativa-indennitaria.
L'INAIL, pertanto afferma di attuare un «Welfare delle opportunità», adoperandosi per una politica di promozione ed incentivazione alla prevenzione e dei servizi curativi, riabilitativi e di reinserimento professionale e sociale. In linea con il concetto di «promozione della sicurezza», definito nella recente «V conferenza mondiale sulla prevenzione e controllo degli infortuni» l'Ente persegue tutte le opportunità e le occasioni per rinsaldare l'essenziale contatto con i bisogni e le istanze provenienti dalla società ed in tale quadro si inserisce la presenza di uno stand INAIL alla Festa dell'Unità in Bologna.
Lo spazio espositivo è stato messo a disposizione dagli organizzatori a titolo gratuito, come richiesto dall'Organo deliberante dell'INAIL, allo scopo di evitare un impegno di carattere economico che potesse configurarsi come un indiretto finanziamento all'organizzazione del Festival dell'Unità.
L'Istituto precisa infine che, dal momento che non sono pervenute domande da parte di altre organizzazioni, non ha potuto attivare una selezione per eventuali ed ulteriori partecipazioni ad iniziative di carattere socio-culturale. I criteri di scelta dell'Istituto sono quelli finalizzati alla coerenza con le finalità istituzionali e di armonia con le esigenze di carattere gestionale ed organizzativo in considerazione dell'imprescindibile impegno della gratuità della partecipazione.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

GATTO. - Al Ministro dell'interno, al Ministro per la funzione pubblica. - Per sapere - premesso che:
il comune di Succivo, in provincia di Caserta, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, dispone di consiglio comunale con 16 consiglieri assegnati oltre il sindaco;
in data 28 agosto 2000, a mezzo di due separate comunicazioni, la prima indirizzata al sindaco del comune di Succivo, la seconda indirizzata al prefetto di Caserta e al sindaco di Succivo, hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di consiglieri comunali i signori Perrotta Antonio, Colella Gianni, Marsilio Antonio, Russo Pietro Paolo, D'Errico Antonio, Belardo Felice, Perrotta Domenico e Tinto Alessandro, consiglieri di opposizione (nota assunta al prot. com. al n. 7093 del 22 agosto 2000);
in pari data, con nota prot. com. n. 7094, il sindaco, nelle cui mani erano state consegnate le dimissioni, comunicava l'accaduto a mezzo fax al prefetto di Caserta, allegando in copia i documenti in oggetto;
il giorno successivo (23 agosto 2000), con nota prot. com. n. 7106, nelle more del procedimento e prima che fosse intervenuto alcun provvedimento per l'oggetto, il sindaco comunicava a mezzo fax alla prefettura quanto segue: in relazione alla nota inoltrataVi in data di ieri richiamata in oggetto, si significa la ritenuta nullità delle dimissioni in quanto indirizzate al Sindaco, anziché al consiglio comunale come disposto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, articolo 31 comma 2-bis come novellata dalle leggi 15 ottobre 1993 n. 415 e 15 maggio 1997 n. 127. Si chiede pertanto di voler soprassedere all'adozione di ogni provvedimento;


Pag. XX


nel corso della stessa giornata e senza che in alcun modo si fosse provveduto a riscontrare le osservazioni del sindaco riferite alle disposizioni di legge, il prefetto provvedeva ad emanare il decreto prot. 2349/13.4/Gab., con il quale disponeva la sospensione del consiglio comunale di Succivo fino all'emanazione del relativo decreto di scioglimento e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni, nominando nel contempo un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente attribuendogli i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale;
la legge n. 142/90, all'articolo 31 comma 2-bis attribuisce al consiglio comunale la competenza esclusiva a conoscere delle dimissioni dei consiglieri recitando difatti: «le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione (...)»;
la giurisprudenza amministrativa, tanto con riferimento ai Tar che al Consiglio di Stato, ha unanimemente chiarito che tale riserva di competenza, lungi dal costituire mero esercizio di formalismo, costituisce salvaguardia dell'autonomia degli enti locali e dei loro organi assemblari;
la conoscibilità da parte del consiglio comunale delle dimissioni pervenute dai consiglieri è un elemento necessario, previsto dalla legge a garanzia delle prerogative e delle funzioni che l'ordinamento attribuisce all'organo consiliare, il quale è chiamato a provvedere consequenzialmente con la surroga o con i diversi atti previsti dalla legge;
nella specie, il consiglio è stato sottoposto al procedimento di scioglimento senza che avesse mai precedentemente potuto concedere le dimissioni dei consiglieri;
la giurisprudenza ha chiarito ancora, con riguardo a fattispecie assolutamente analoghe a quelle de qua, che «ove le dimissioni dei consiglieri comunali non siano presentate come prescritto dall'articolo 31 comma 2-bis legge 142 del 1990, è illegittimo il provvedimento prefettizio di scioglimento del consiglio stesso» (Tar Puglia 17 luglio 1996, n. 427) -:
se non ritenga che il provvedimento di sospensione del consiglio comunale di Succivo, certamente non ascrivibile a volontà di autoattribuzione di poteri assegnati dalla legge ad altri organi istituzionali, possa produrre effetti che trascendendo il caso specifico, rischino di riverberarsi sull'intero sistema delle autonomie locali e di compromettere il delicato equilibrio tra autonomie locali e sistemi di controllo governativo;
se e quali provvedimenti intenda adottare in ordine al caso in questione.
(4-31388)

Risposta. - In merito alla situazione del comune di Succivo (Caserta), si osserva che la decisione del T.A.R. Puglia, cui fa riferimento l'interrogante circa la illegittimità del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, laddove le dimissioni dei consiglieri non siano comunicate al consiglio comunale bensì al prefetto ed al sindaco, è riferita ad un contesto normativo diverso dall'attuale.
Infatti, allora era in vigore l'articolo 7 della legge 415/93, che aveva introdotto il comma 2-
bis dell'articolo 31 della legge 142/90, la cui originaria formulazione era la seguente: «Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni».
All'epoca, pertanto, i consiglieri dimissionari restavano in carica nell'esercizio delle proprie funzioni per l'intero arco temporale dei venti giorni assegnati al consiglio per deliberare la surroga.
Al momento della decisione assunta dal suddetto Tribunale, l'orientamento formatosi in Consiglio di Stato sulla questione del coordinamento tra l'articolo 39, comma 1, lett. b), n. 2, della legge 142/90 e l'articolo 7 della legge 415/93, era nel senso che i


Pag. XXI

consiglieri dimissionari a prescindere dalla loro consistenza numerica restavano in carica nell'esercizio delle funzioni.
Con la successiva formulazione del comma 2-
bis dell'articolo 31 della legge 142/90, come sostituito dall'articolo 5 della legge 127/97 e confermato dall'articolo 142 del T.U. in materia di ordinamento degli enti locali, non è più prevista l'efficacia differenziata delle dimissioni, ma viene configurata una nuova procedura conferendo alle medesime - a differenza del sistema previgente - immediata efficacia.
Pertanto, in presenza di dimissioni contemporanee
ultra dimidium - ad efficacia immediata - è del tutto inutile una convocazione del consiglio tesa a valutare se ricorrano o meno le condizioni per l'esercizio del potere di surroga; peraltro, detta attività è vietata dall'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 142/90, il quale preclude al consiglio il potere di disporre le surrogazioni qualora si debba procedere allo scioglimento del medesimo ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. b), n. 2, della legge 142/90 (ora articolo 142 del T.U.).
A conferma di quanto sopra, si evidenzia che mentre il comma 2-
bis dell'articolo 31 nella formulazione originaria richiedeva che le dimissioni fossero comunicate al consiglio, nella nuova formulazione è richiesto che le medesime siano solo indirizzate all'organo consiliare, lasciando intendere che il consiglio dovrà essere attivato unicamente allorquando non ricorrano i presupposti per procedere allo scioglimento.
Si soggiunge per completezza che avverso il provvedimento risulta pendente ricorso al T.A.R..
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

GAZZILLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il popoloso rione Sant'Andrea del comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) trovasi in condizione di assoluto abbandono;
nonostante l'assidua azione di un comitato civico costituito al preciso scopo di rilanciare le periferie della città, la qualità della vita è ferma a livelli inaccettabili;
l'amministrazione comunale, sebbene più volte compulsata, rimane inerte e i numerosi problemi del quartiere, inerenti le strade, la rete idrica e quella fognaria, continuano ad aggravarsi -:
quali provvedimenti intenda adottare per rimuovere l'inspiegabile immobilismo della amministrazione comunale sammaritana e per verificare la regolarità di una azione amministrativa assolutamente inadeguata alle esigenze della comunità che già da tempo avrebbe dovuto provocare una seria indagine sulla regolarità della gestione dell'ente nell'ambito dei poteri di controllo sugli organi con attivazione della commissione per l'accesso prevista dalla legge n. 241 del 1990.
(4-30114)

Risposta. - Da accertamenti effettuati in ambito locale è emerso che il rione S. Andrea presso il comune di S. Maria Capua Vetere, negli ultimi tempi è stato oggetto di numerosi lavori che hanno interessato la sistemazione di strade, il miglioramento della distribuzione idrica interna e della pubblica illuminazione, la realizzazione di nuova viabilità ed, allo stato, sono in itinere altri progetti volti a migliorare ulteriormente tali strutture.
Inoltre nel bilancio 2000 sono state previste altre somme da utilizzare allo scopo e ciò a riprova che quell'amministrazione non ha adottato alcuna politica discriminatoria nei riguardi del rione S. Andrea.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

GIULIANO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il tribunale di sorveglianza di Napoli è il primo in Italia per carico di lavoro (ben 80.000 procedimenti all'anno), per numero di detenuti (6.500, di cui 2.600 definitivi), per utenti condannati liberi (13.500);


Pag. XXII


a tale posizione non fa riscontro un adeguato organico di magistrati e personale amministrativo, tant'è che i giudici di quel tribunale, nel lodevole intento di non «congelare» alcuni settori, così come è stato fatto presso uffici di altre città, sono costretti a ritmi di lavoro insostenibili, visto due tengono mediamente 16 udienze mensili con un carico di 250-300 fascicoli per udienza e, quindi, con un flusso di 4.800 fascicoli mensili;
malgrado tale straordinario impegno, sul quale verosimilmente non si può all'infinito fare affidamento, non ancora potranno essere esaminate, stante la grave carenza di personale, le istanze dei detenuti risalenti al 1998, non potranno trovare esecuzione in tempi brevi i procedimenti pendenti ex lege 165/98, anch'essi risalenti al 1998, e quasi sicuramente cadranno in prescrizione le pene pecuniarie da convertire, per l'impossibilità di porre in esecuzione le ordinanze dibattimentali, ferme al giugno 1999;
siffatta drammatica situazione di collasso, oltreché tempestivamente prevista e segnalata, è stata negli ultimi anni puntualmente e reiteratamente denunciata con note del 1998, 1999 e 2000 inviate, fra gli altri, al ministro della giustizia dal presidente facente funzioni del suddetto tribunale di sorveglianza;
tali disperate invocazioni sono state evidentemente ritenute pretestuose e quindi neppure degne di essere prese in considerazione, visto che, incredibile a dirsi, non sono state gratificate nemmeno di una risposta interlocutoria;
eppure, deve presumersi che la situazione di emergenza del tribunale di sorveglianza di Napoli sia venuta, nella sua incontrovertibile drammaticità, a conoscenza del ministro della giustizia quantomeno nel febbraio del 2000, data in cui è stata redatta la relazione dell'ispezione ministeriale conclusasi presso quel tribunale nel luglio 1999, la quale, nel registrare, tra l'altro, un crescita del lavoro a «dismisura» con percentuali di incremento che oscillano dal 60 per cento al 969 per cento, ha «certificato» che il personale in organico non è «sufficiente per assicurare tempestiva risposta alla domanda di giustizia corrente»;
la denunciata situazione non può non destare grande preoccupazione, alla luce anche di una inevitabile stasi dell'attività di quell'ufficio che si deve mettere in conto in previsione dello «sciopero bianco» minacciato dal personale amministrativo e che potrebbe avere ripercussioni sulla realtà carceraria con conseguenti inevitabili ricadute sull'ordine e la sicurezza pubblica;
preannunciare, così come è stato fatto in questi ultimi giorni da autorevoli esponenti governativi e dallo stesso dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un «carcere a misura d'uomo» appare, alla luce di realtà come quelle del tribunale di sorveglianza di Napoli, solo uno slogan vuoto ed irritante -:
quali siano le ragioni per le quali a tutt'oggi non sia stato data risposta alcuna alle suddette numerose note inviate dal presidente del tribunale di sorveglianza di Napoli nel 1998, 1999 e 2000 ed aventi ad oggetto la carenza degli organici dei magistrati e del personale amministrativo di quell'ufficio;
se e quali rimedi e provvedimenti si intendano adottare per far fronte con assoluta urgenza alla suddetta grave carenza di organico;
con quali strumenti e con quali mezzi si intenda realizzare, in una seria e realistica previsione temporale, quel preannunciato «carcere a misura d'uomo» che dovrebbe, in uno Stato che si «gloria» di essere «entrato in Europa», rappresentare una conquista da celebrare e non un traguardo che nella attuale situazione si prospetta come meramente virtuale.
(4-30415)

Risposta. - Con riferimento alle carenze di organico presso il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, segnalate con l'interrogazione indicata, si rappresenta che è di imminente emanazione un decreto ministeriale


Pag. XXIII

che amplia l'organico del predetto ufficio in misura di una unità di personale di magistratura.
Quanto alla dotazione organica del personale amministrativo fissata in 57 unità si osserva che risultano allo stato vacanti 6 posti, con una scopertura pari al 10,53% e quindi inferiore a quella media a livello nazionale pari al 15,26%. Tali vacanze riguardano un posto di dirigente, 2 posti di funzionario di cancelleria, 2 posti di operatore giudiziario e un posto di ausiliario.
È in corso di perfezionamento un provvedimento di riammissione in servizio di un operatore giudiziario della posizione economica B2, precedentemente licenziato, a seguito di decisione definitiva del Consiglio di Stato, mentre sarà messo a concorso, con interpello di imminente pubblicazione, il posto vacante per la qualifica di ausiliario.
Si aggiunge che uno dei due posti vacanti nella qualifica di funzionario di cancelleria è riservato al personale delle ex basi Nato.
Oltre alle unità di personale conteggiate nell'organico, sono peraltro in servizio presso l'Ufficio di Sorveglianza di Napoli dal 2 novembre u.s., ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242, 5 lavoratori socialmente utili assunti con contratto a tempo determinato della durata di 18 mesi.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

IACOBELLIS. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
come è noto il personale del corpo di polizia penitenziaria, a differenza del restante personale dell'Amministrazione penitenziaria detiene le qualifiche di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza;
risultano d'altra parte del tutto interne al corpo esigenze organizzative, logistiche e di supporto per quanto attiene alla gestione del Personale, alla formazione, alla mobilità, al trattamento economico, giuridico e previdenziale che ne renderebbero indispensabile un assetto più simile a quello delle altre forze di polizia al cui ambito la polizia penitenziaria comunque appartiene;
inoltre, l'articolo 12 della legge n. 266 del 1999 prevede l'istituzione di ruoli direttivi e di una dirigenza interni alla polizia penitenziaria;
nonostante il citato articolo adegui ulteriormente le esigenze del corpo al contesto di legittima appartenenza dei lavoratori della sicurezza, permane l'incongruenza di cui all'articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 che al comma 4 - lettera b) stabilisce un ufficio unico per tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria;
l'Osapp - Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria ha più volte richiesto su indicazione del personale, senza alcun riscontro, alle autorità politiche ed amministrative del dicastero di sanare, anche attraverso apposite modifiche di legge che istituiscano un ufficio centrale di esclusiva pertinenza della polizia penitenziaria, un problema che oltre a seri problemi organizzativi da tempo pone gli interessati in quotidiana confusione rispetto al proprio ruolo e alle proprie funzioni istituzionali -:
quali iniziative urgenti si intendano assumere atteso che il caso risulta unico tra le forze di polizia italiane e che si rende indispensabile una opportuna modifica normativa dell'accennato articolo 30 ex lege 395/1990.
(4-26522)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica quanto segue, sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale.
Va in primo luogo rilevato che l'auspicata istituzione di un distinto Ufficio Centrale per la gestione del solo personale di polizia penitenziaria verrebbe a contrastare con lo spirito della legge di riforma del 1990 che, nel prevedere il passaggio degli agenti di custodia dallo
status militare a quello civile e l'istituzione del corpo di polizia penitenziaria (con lo scioglimento del corpo degli agenti di custodia nonché la soppressione del ruolo delle vigilatrici penitenziarie) ha


Pag. XXIV

inteso rafforzare l'unità dell'Amministrazione penitenziaria.
Quest'ultima si caratterizza per la complessità della relativa configurazione, in cui si trovano ad operare figure professionali che, seppur appartenenti a diversi comparti - sicurezza e ministeri -, sono chiamate ad interagire tra di loro nel rispetto delle varie specifiche professionalità.
Vi è poi da sottolineare come il principio dell'unità dell'Amministrazione, che postula la gestione unitaria del personale da parte di un unico Ufficio Centrale, non escluda la possibilità di trattare in maniera specifica le problematiche giuridiche ed economiche proprie del personale di polizia penitenziaria. L'attuale organizzazione dell'Ufficio articolato in cinque divisioni consente, infatti, di poter affrontare contemporaneamente e le materie proprie di un comparto e le altre di pertinenza di tutto il personale.
È da precisare al riguardo che il decreto legislativo 21 maggio 2000 n. 146, relative all'adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e all'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, non contiene riferimenti alla riorganizzazione dell'Ufficio centrale citato nell'atto di sindacato ispettivo.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

DOMENICO IZZO. - Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. - Per sapere - premesso che:
la Sorim spa ha avviato, nel comune di Scanzano Jonico (Matera), la realizzazione di una iniziativa mineraria volta allo sfruttamento di un giacimento di salgemma localizzato alla profondità di circa 800 metri;
la stessa società ha candidato il progetto a godere dei benefici della legge 488/92 ottenendo un contributo di circa 15 miliardi di lire di cui ha incassato circa 5 miliardi quale anticipazione per inizio lavori, previa sottoscrizione di polizza fideiussoria di pari importo;
ad oggi risulta scaduto il termine entro cui la predetta società avrebbe dovuto avviare la produzione senza che il progetto sia stato realizzato in quanto le procedure amministrative, poste in essere dall'amministrazione comunale di Scanzano Jonico, sono risultate illegittime ed annullate con sentenza del Tar Basilicata;
inoltre, per effetto della violazione di specifiche norme di tutela ambientale (si veda la mia precedente interrogazione a risposta orale discussa nella seduta del 19 ottobre 1999), la regione Basilicata ha sospeso con decreto del presidente della giunta regionale i lavori di realizzazione dell'impianto -:
se il ministro interrogato abbia provveduto a revocare il finanziamento assentito stante l'inadempienza del beneficiario ed atteso che i problemi di ordine giuridico ed ambientale non consentiranno la realizzazione futura dell'iniziativa mineraria;
se, conseguentemente, il ministero medesimo abbia incamerato, come previsto dalla legge, la polizza fideiussoria sottoscritta dalla società a garanzia dell'anticipazione ricevuta.
(4-30391)

Risposta. - In riscontro all'interrogazione del 20.06.2000, riferita all'impresa Sorim s.p.a. (Società Ricerche Minerarie), si comunica che il T.A.R. della Basilicata, con sentenza del 22.03.2000 depositata il 21.06.2000, ha annullato il Decreto n. 315 del 09.09.99 del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata, con il quale era stata disposta la sospensione dei lavori di costruzione dello stabilimento Sorim s.p.a.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera con nota del 09.03.2000, a seguito di specifica richiesta del Ministero dell'industria, aveva in precedenza reso noto che «... non sono emersi elementi che possono far ritenere come illecitamente conseguiti i contributi erogati alla Società SORIM S.p.A.».
A seguito della richiesta di proroga di sei mesi, avanzata dall'impresa per l'ultimazione


Pag. XXV

del programma di investimenti, ed accertate da parte della Banca concessionaria EFIBANCA S.p.A. le cause di forza maggiore che hanno impedito la realizzazione dell'iniziativa nei tempi prescritti, il Ministero dell'industria, in data 04.09.2000, ha concesso la proroga fino al 02.11.2000, in applicazione di quanto prescritto dall'articolo 8, comma 4, del decreto ministeriale 527/95, considerato, peraltro, che la stessa Banca concessionaria ha verificato che non risultavano ulteriori circostanze ostative alla realizzazione del programma.
Al riguardo si precisa che le eventuali spese che l'impresa contabilizzerà, dopo la scadenza del termine fissato per l'ultimazione dell'iniziativa in oggetto, saranno stralciate ai fini del calcolo del contributo concedibile in via definitiva.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

LENTI. - Ai Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che:
il comune di Borgopace (Pesaro e Urbino), con spiccata vocazione turistica è collocato al limite della Provincia di Pesaro e Urbino lungo la strada statale 73 bis nella direzione Roma-Arezzo-Firenze, con un territorio comunale che si estende per circa 56 chilometri quadrati;
all'interno del comune insiste un unico impianto di distribuzione di carburante e lo stesso dà peraltro occupazione, come attività integrativa all'annessa officina meccanica, ad un nucleo familiare;
a seguito del decreto-legge n. 32/98 in materia di razionalizzazione degli impianti per l'erogazione dei carburanti l'impianto di cui sopra è stato inserito nel programma di razionalizzazione della rete IP, AGIP Petroli e lo stesso verrà chiuso entro l'anno 1999;
la legge 97/94 (legge sulla montagna) istituisce il principio della diversità dei territori e sancisce la necessità di interventi differenziati per le aree in deficit di sviluppo viene costantemente disattesa anche con tali interventi di riorganizzazione;
si penalizzano così ancora una volta i territori interni e collinari del Paese, proprio in violazione di princìpi e leggi che ne stabiliscono il sostegno e la valorizzazione;
se non vogliano i ministri interessati intervenire per evitare la chiusura dell'impianto a Borgopace affinché l'atto non costituisca un ulteriore elemento di impoverimento di servizi e occupazione nelle aree svantaggiate.
(4-26006)

Risposta. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 («Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59») ha introdotto importanti e radicali innovazioni nella disciplina del settore della distribuzione dei carburanti per autotrazione in un'ottica di ristrutturazione della rete commerciale, al fine di promuovere l'efficienza ed il contenimento dei prezzi per i consumatori.
A tale scopo è stato previsto un duplice meccanismo volto ad agevolare il processo di razionalizzazione del settore. Detto meccanismo si articola essenzialmente su piani «volontari» e piani «obbligatori» di chiusure: i primi sono presentati dagli operatori (già titolari di concessioni, ora autorizzazioni petrolifere) i quali liberamente e sulla base di valutazioni di natura esclusivamente imprenditoriale individuano gli impianti che intendono chiudere e smantellare.
I piani «obbligatori», la cui mancata presentazione comporta la revoca delle autorizzazioni, si riferiscono invece agli impianti di cui i comuni abbiano accertato la incompatibilità con la normativa vigente in materia fiscale, di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici, nonché con le disposizioni dei piani regolatori e con le norme di indirizzo programmatico delle regioni.
In questo contesto normativo il concetto di impianto di pubblica utilità, al quale può


Pag. XXVI

ricondursi la fattispecie prospettata nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, rileva soltanto in relazione alla facoltà riconosciuta al sindaco di garantire il servizio pubblico autorizzando la prosecuzione dell'attività nei comuni in cui sia presente un unico impianto di distribuzione carburanti, anche in deroga ai divieti di legge (ossia, anche se incompatibile con la normativa vigente), ma soltanto fino a quando non venga installato un nuovo impianto «a norma».
Al di fuori della circoscritta e ben delineata ipotesi testé riportata si ritiene che il concetto di pubblica utilità potrebbe rappresentare un pericoloso strumento per imporre ai titolari il mantenimento in esercizio di impianti non più remunerativi o, comunque, non in linea con le politiche aziendali.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

LUCCHESE. - Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere:
quali provvedimenti intenda adottare per una netta diminuzione del prezzo del metano, che ha avuto una forte impennata di prezzo negli ultimi mesi;
se non ritenga scandaloso che le famiglie italiane debbano far fronte ad una spesa notevole per consumo di metano, che pone in crisi i bilanci familiari, già oberati dai continui aumenti delle tariffe di altri servizi.
(4-28996)

Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato, acquisiti elementi informativi anche dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si fa presente quanto segue.
A decorrere dal 1o maggio 1999 il prezzo del gas naturale (metano), imposte incluse, distribuito per usi civili, ha subito un aumento complessivo di 165,5 lire/mc, pari al 16,7%.
Questa variazione è la risultante di aumenti intervenuti su alcune componenti delle tariffe che fanno riferimento al prezzo di acquisto del metano e all'IVA e di riduzioni applicate su altre componenti, quali il margine di trasporto e l'imposta di consumo.
In particolare, si è registrata una variazione in aumento di 168,4 lire/mc della componente che riflette il costo di acquisto del gas sul mercato internazionale, che essendo indicizzato ai prezzi del greggio e dei prodotti petroliferi, ha subito analoghi aumenti.
Il sistema di indicizzazione delle tariffe del gas, previsto dall'Autorità con propria deliberazione n. 52/99 del 22 aprile 1999 prevede, peraltro, un differimento delle variazioni registrate su tali mercati, che si riflettono sul prezzo del gas per usi civili con un ritardo medio di circa quattro mesi.
A tale fattore si deve attribuire anche l'aumento della componente «distribuzione locale», per la quota che copre le perdite di rete ed i consumi interni dei distributori (6,5 lire/mc), nonché la variazione dell'IVA (27,1 lire/mc), che è calcolata in percentuale del prezzo al netto della stessa.
Occorre, peraltro, osservare che tali aumenti hanno seguito una precedente fase di diminuzione (- 62 lire/mc) registrata tra l'inizio del 1998 e il mese di aprile 1999, per effetto della fase cedente dei prezzi internazionali dell'energia e della modifica provvisoria del sistema di indicizzazione introdotta dall'Autorità con deliberazione n. 41/98 del 23 aprile 1998.
L'aumento delle componenti tariffarie correlate ai prezzi internazionali dell'energia a partire dal mese di luglio 1999 è stato parzialmente compensato:
dalla riduzione dei margini riconosciuti per l'attività di trasporto e stoccaggio, adottata dall'Autorità con deliberazione n. 193/99 del 22 dicembre 1999, pari a 22,6 lire/mc al netto dell'IVA;
dalle successive riduzioni delle aliquote dell'imposta di consumo adottate nei mesi di novembre 1999, gennaio e marzo 2000, per complessive 13,9 lire/mc al netto dell'IVA;


Pag. XXVII

L'Autorità ha avviato le istruttorie per la ridefinizione delle componenti tariffarie relative alla distribuzione, al trasporto, allo stoccaggio, nonché alle tariffe di vendita del gas ai clienti vincolati, da perfezionare entro il 31 dicembre 2000, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Tali riforme tariffarie potranno dare luogo a diminuzioni.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

MARINACCI. - Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 settembre 1999, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il successivo 19 ottobre 1999, ha ridotto il costo del gasolio e del gas liquefatto erogato ai consumatori aventi impianti di canalizzazione alla data del 19 novembre 1999 -:
se in considerazione dei tempi ravvicinati tra la pubblicazione del decreto e la data del 19 novembre, ritenga di prorogare tale scadenza;
se intenda estendere la riduzione del prezzo del gas anche a favore di coloro che, residenti in comuni montani posti in aree svantaggiate del Paese, in particolare del Mezzogiorno, utilizzano per il riscaldamento gas liquefatto proveniente da bombole o stoccato in bomboloni.
(4-27329)

Risposta. - In relazione all'interrogazione indicata, si fa presente che l'articolo 12, comma 4, della legge 488/99 (collegato alla finanziaria 2000) ha modificato la normativa di riferimento del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 settembre 1999, ampliando il campo di applicazione dei benefici economici (riduzione del costo del gasolio e del gas di petrolio liquefatto per uso riscaldamento) previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Le modifiche apportate concernono sia i riferimenti soggettivi della norma originaria sia i termini oggettivi. In particolare, sono ammessi alle agevolazioni anche i consumi effettuati dai consumatori residenti nelle frazioni non metanizzate dei comuni metanizzati di fascia climatica E, nonché i consumi di GPL derivanti da serbatoi fissi (anche unifamiliari) e, per quanto concerne solo la Sardegna e le isole minori, i consumi di GPL derivanti da bombole.
Le modifiche apportate alla legge 448/98 rispondono all'esigenza di assicurare una maggiore aderenza della norma allo spirito che l'ha ispirata e, relativamente alle aree del Mezzogiorno d'Italia, di ricomprendere tutte le possibili modalità di uso dei combustibili agevolati (GPL in bombole e in serbatoi fissi), eliminando possibili discriminazioni tra consumatori appartenenti ad aree climatiche e geografiche omogenee.
Con il recente decreto legge 30 settembre 2000, n. 268 (convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2000, n. 354) sono state introdotte, a far data dal 3 ottobre u.s., importanti novità in materia:
è stato reso operativo il disposto dell'articolo 12, comma 4, della legge 488/99, con il quale si estendeva la riduzione del costo dei prodotti da riscaldamento, compreso il gas di petrolio liquefattto, alle frazioni non metanizzate dei comuni di fascia E metanizzati;
è stato elevato di ulteriori 50 lire la riduzione del costo del gasolio e GPL da riscaldamento a favore dei consumatori situati in zone climatiche più svantaggiate.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

MARTINAT. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
l'attuale responsabile della sicurezza presso il Centro servizio sociale di Cuneo è un ispettore di polizia penitenziaria che,


Pag. XXVIII

a soli 31 anni, è il più giovane Cavaliere nella storia del corpo di polizia penitenziaria;
in data 18 febbraio 2000, dopo aver descritto il sistema penitenziario italiano in un intervento al convegno internazionale di Parigi sul sistema penitenziario francese, ha ricevuto una prestigiosa onorificenza francese;
il 9 aprile 2000 ha ricevuto il diploma di Benemerenza per l'opera svolta a favore dell'Associazione volontari italiani del sangue (Avis), distinguendosi per le numerose donazioni compiute -:
se non intenda operare per favorire la promozione straordinaria del suddetto ispettore al grado di ispettore superiore tenendo conto sia della professionalità quotidianamente manifestata sia delle benemerenze e dei riconoscimenti internazionali acquisiti.
(4-31670)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata si rappresenta quanto segue.
Il decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, prevede alcuni requisiti per accedere alla promozione nella qualifica superiore per merito straordinario. Presupposto necessario per l'avanzamento è infatti che gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, compiano operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o che corrano grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore: resta fermo ovviamente che la proposta di promozione deve essere formulata dal Provveditore della Regione in cui sono avvenuti i fatti, sulla base di rapporto del dirigente dell'istituto o del servizio.
Orbene, i presupposti sopra delineati, non sembrano ricorrere nel caso in esame atteso che i riconoscimenti conseguiti dall'ispettore citato nell'interrogazione, pur assai apprezzabili e significativi sotto il profilo della preparazione culturale e della sensibilità verso situazioni di sofferenza, non integrano certamente i requisiti che la normativa sopra citata presuppone, inderogabilmente, per il conferimento della promozione per merito straordinario a favore del personale di polizia penitenziaria.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

MASSA. - Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria. - Per sapere - premesso che:
la legge finanziaria per l'anno 1998 ha stabilito che nei comuni classificati come zona F e zona E non metanizzata del piano energetico nazionale venga applicato uno sconto sul prezzo del gasolio da riscaldamento, in virtù delle loro particolari condizioni climatiche;
in Valle di Susa, il comune di San Giorio, esposto a nord e con numerose borgate montane è stato escluso in virtù di parametri predeterminati applicati meccanicamente (ad esempio la posizione altimetrica del palazzo comunale) -:
le ragioni di detta esclusione;
se non ritenga il Governo di dover prevedere la possibilità di rivedere la classificazione per quei comuni cui appaia evidente l'assurdità dell'esclusione, emanando opportune norme procedimentali in materia.
(4-25829)

Risposta. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La classificazione in fasce climatiche dei Comuni d'Italia avviene in funzione dei gradi-giorno, così come disposto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993.
La ripartizione in fasce climatiche (dalla A alla F) dei Comuni è stata effettuata con metodi scientifici dall'ENEA - Ente per le Nuove tecnologie. Energia e Ambiente - sulla base dei dati storici pluriennali disponibili relativi alle temperature locali come rilevate dalle stazioni meteoclimatiche esistenti, interpolando tali dati con opportuni metodi statistici per le località per le quali non erano disponibili dati misurati direttamente.


Pag. XXIX

L'articolo di legge ricordato, comunque, prevede la possibilità che, qualora ne ricorrano le circostanze e secondo una procedura in passato più volte adottata, con provvedimento del Sindaco, sia possibile classificare porzioni edificate del territorio comunale in fasce climatiche differenti a quella attribuita al Comune nella sua interezza dall'originaria classificazione.
La procedura prevista dalla legge prevede l'intervento del Ministero dell'industria e dell'ENEA per la verifica della corretta classificazione operata con l'intervento del Sindaco, ma stabilisce anche che quest'ultimo possa divenire operativo in caso di silenzio-assenso (90 giorni dalla notifica al MICA) da parte dell'Amministrazione centrale.
Tuttavia, qualora sussistano fondati e documentati elementi, la procedura descritta può essere avviata anche per il riesame della classificazione climatica del Comune nella sua interezza, piuttosto che delle singole frazioni del Comune.
Al Comune di San Giorio di Susa, situato a 420 metri s.l.m., sono stati attribuiti, in base alla metodologia adottata, 2984 gradi-giorno e, quindi, è stato classificato in fascia E; il Comune risulta essere servito, anche se parzialmente, dal servizio di distribuzione del metano e, ad oggi, non risulta pervenuto al Ministero dell'industria alcun provvedimento del Sindaco con il quale si provvede a riclassificare in differente fascia climatica il Comune stesso o porzioni edificate del medesimo.
Per quanto riguarda la possibilità di usufruire della riduzione del costo dei prodotti per il riscaldamento (gasolio e GPL), di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 448/98, occorre precisare che detta normativa è stata modificata dall'articolo 12, comma 4, della legge 488/99 (collegato alla finanziaria 2000) che ha ampliato il campo di applicazione dei predetti benefici.
Con il recente decreto legge 30 settembre 2000, n. 268 (convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2000, n. 354) è stato reso operativo il disposto del citato articolo 12, comma 4, della legge 488/99 con il quale si estendeva la riduzione del costo dei prodotti da riscaldamento, compreso il GPL, alle frazioni non metanizzate dei Comuni di fascia E parzialmente metanizzati; inoltre, è stato elevato di ulteriori 50 lire la riduzione del costo del gasolio e GPL da riscaldamento a favore dei consumatori situati nelle zone climatiche più svantaggiate.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

MENIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
è partita in tutta Italia l'operazione di vendita del patrimonio immobiliare pubblico con la richiesta agli inquilini di esercitare o meno il diritto di prelazione a loro spettante;
a Trieste, in particolare, gli immobili dell'Inail sono circa 800 di cui 450 in zona Sant'Anna (Strada Vecchia dell'Istria, via Puccini, via Cimarosa), spesso in cattive condizioni, senza ascensore, senza riscaldamento, e generalmente, con le facciate decrepite;
gli interventi di manutenzione su tali edifici sono stati in gran parte fino ad oggi operati dagli stessi inquilini i quali si sono ora visti stimare i prezzi di vendita rialzati grazie alle migliorie da loro stessi apportate;
il prezzo di vendita è infatti lievitato a lire 1.700.000 al metro quadrato quando invece la prima stima di alcuni mesi fa dei funzionari locali dell'INAIL - sulla base di quella dell'Ufficio tecnico erariale - andava da 850.000 ad 1.200.000 lire;
tale situazione fa sì che il costo sia divenuto proibitivo per molte delle famiglie residenti, oltre che sproporzionato rispetto alle condizioni effettive di mantenimento degli edifici dell'Inail -:
come si intenda intervenire per riportare ad equità la sopra descritta situazione;


Pag. XXX


quali passi si intendano intraprendere per venire incontro alle esigenze delle famiglie; quale sia la valutazione a proposito dell'illazione, oramai di pubblico dominio, secondo cui il rialzo attuale dei prezzi servirebbe ad impedire l'acquisto degli immobili da parte degli attuali inquilini ed a favorire una futura svendita ad «amici degli amici».
(4-27877)

Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con riferimento all'interrogazione indicata l'INAIL ha fatto presente quanto segue.
Il complesso immobiliare di Trieste, zona S. Anna, citato dall'interrogante è stato oggetto di apposita stima effettuata sulla base:
dei valori di riferimento per zona forniti dal Ministero delle Finanze-Dipartimento per territorio (ex U.T.E.);
degli esiti dell'indagine di mercato eseguita ai sensi della L. 662/1996, articolo 3 comma 109, lettera d);
dell'anno di costruzione e dello stato di fatto degli immobili.
Il valore medio di riferimento è stato, quindi, determinato in \P. 1.200.000 al mq. e lo stesso sarà sottoposto alla valutazione della Commissione di Congruità dell'Istituto per l'acquisizione del previo parere. All'importo congruito saranno applicate le riduzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

NAPOLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
con decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2000, è stato sciolto il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998;
la legge n. 55/90 recante «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale» recita testualmente: «Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere»;
il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi, deliberato dal Consiglio dei ministri, non è stato trasmesso alle Camere contestualmente al suo invio al Presidente della Repubblica;
della deliberazione del Consiglio dei ministri è stata data notizia da una Agenzia Stampa e da un sottosegretario di Stato prima che venisse informata la Prefettura di Reggio Calabria;
il decreto di scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi parte dalla considerazione che «il consiglio comunale presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata....», senza fare i nomi degli eventuali responsabili e colpevolizzando, quindi, tutti i componenti del civico consesso;
la relazione allegata al decreto di scioglimento fa riferimento «all'esito delle consultazioni amministrative svoltesi il 29 novembre 1998 che ha visto la riconferma di vari componenti della precedente compagine politico-amministrativa», senza, però far comprendere le motivazioni che hanno portato la precedente amministrazione a non essere toccata dal provvedimento di scioglimento, pur essendoci gli stessi componenti;
l'accusa, poi, di immobilismo fatta nel resto della relazione allegata al decreto di scioglimento appare del tutto infondata, giacché l'attuale amministrazione comunale si è caratterizzata per avere aggredito


Pag. XXXI

con determinazione alcune problematiche vecchie e di difficile risoluzione nel settore dei tributi, del potenziamento della dotazione organica, della scuola, dei servizi sociali; ha, altresì, aderito al Patto di legalità con la Prefettura di Reggio Calabria, ai Patti territoriali ed a vari Consorzi con altri Comuni della Piana di Gioia Tauro;
alcune delle condizioni, poi, nelle quali viene descritto il Comune di Rizziconi appare simile a quasi tutti i Comuni della Piana di Gioia Tauro;
lo scioglimento del Consiglio comunale di Rizziconi appare, quindi, all'interrogante più dettato da una motivazione politica che altro, anche perché la locale coalizione politica che ha vinto le elezioni amministrative del 1998, con il 63 per cento dei suffragi, era composta da partiti di centro che fanno riferimento al Polo delle Libertà;
l'interrogante, infatti, non riesce a comprendere come mai il ministero dell'interno non abbia avviato le procedure di scioglimento anche per le seguenti amministrazioni: a) Consiglio provinciale di Reggio Calabria, con a capo un Presidente eletto con i voti determinanti del consigliere provinciale Cosimo Cherubino, finito in carcere nel febbraio del 2000 per associazione mafiosa; b) Consiglio comunale di Locri eletto con i suffragi determinanti di una delineata cosca mafiosa locale, il cui apporto è evidenziato nelle intercettazioni telefoniche inserite in atti giudiziari; c) Consiglio comunale di Reggio Calabria per le motivazioni portate dall'interrogante negli atti investigativi n. 4-21308 e n. 4-26936, naturalmente privi di regolare risposta; d) Consiglio comunale di Gioia Tauro per le motivazioni portate dall'interrogante negli atti investigativi n. 3-03657 e n. 2-01749, naturalmente privi di regolare risposta; e) Consiglio comunale di Cittanova per le motivazioni portate dall'interrogante nell'atto investigativo n. 4-20678, naturalmente privo di regolare risposta; f) Consiglio comunale di Molochio per gli abusi commessi dalla Commissione edilizia, per le disfunzioni contabili e amministrative e per il contenzioso giudiziario di centinaia di milioni che grava su quel Comune -:
se non ritenga necessario ed urgente esplicitare e chiarire le motivazioni che stanno alla base della proposta di scioglimento del Consiglio comunale di Rizziconi;
se non ritenga necessario ed urgente avviare le procedure di scioglimento del Consiglio provinciale di Reggio Calabria e dei Consigli comunali di Reggio Calabria, Locri, Gioia Tauro, Cittanova e Molochio.
(4-31416)

Risposta. - Circa la situazione dei comuni di Rizziconi, Reggio Calabria, Locri, Gioia Tauro, Cittanova e Molochio si sottolinea in via generale ed in punto di diritto che l'adozione dei provvedimenti di rigore previsti dall'articolo 143 del decreto legislativo n. 267/2000, basandosi sulla valutazione delle risultanze di specifici accertamenti disposti in sede locale da parte dei competenti organi, integra l'immediata risposta delle istituzioni a fronte del progressivo imporsi del potere di gruppi criminali che, oltre a pregiudicare l'interesse generale alla legalità, compromettendo la libera determinazione degli organi elettivi nelle singole amministrazioni, pone in pericolo lo stato generale della sicurezza pubblica.
L'apprezzamento valutativo finale costituisce, nel contesto della specifica normativa attivata in materia, il frutto di una attenta ponderazione comparativa tra valori costituzionali parimenti garantiti, quali l'espressione della volontà popolare da un lato e la tutela dall'altro dei principi di libertà, di uguaglianza nella partecipazione alla vita civile, nonché dell'imparzialità, di buon andamento e di regolare svolgimento dell'attività amministrativa.
Va da sé che esula da ogni considerazione il riferimento alla qualificazione partitica delle amministrazioni interessate, rilevando nella complessa procedura esclusivamente l'apprezzamento svolto dalle diverse componenti istituzionali, in ordine a situazioni oggettivamente determinatesi.
Ciò premesso, entro i descritti ambiti il provvedimento di scioglimento del consiglio


Pag. XXXII

comunale di Rizziconi è stato legittimamente adottato sulla base di presupposti di fatto e di diritto oggettivamente riscontrati.
Con riferimento alla situazione degli altri comuni segnalati dall'interrogante, qualora dovessero emergere condizioni di fatto evidenti che suffraghino le ipotesi di collusione con la criminalità organizzata, verranno adottati i conseguenti provvedimenti di rigore.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

NARDINI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
il centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto è una struttura di rilevante importanza che riguarda l'attività della protezione civile, l'attività del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, ultimamente anche l'espletamento dei concorsi pubblici, ed è perciò frequentata da migliaia di persone;
per riguardo all'importanza della struttura, ma anche per rispetto della norma generale, la gestione della struttura e le condizioni igienico-sanitarie dovrebbero essere integerrime;
pare che così non sia perché la Rsu competente denuncia, come si può evincere dal verbale di incontro Amministrazione-Rsu redatto in data 23 giugno 1999 e dalla nota della RdB al professor Barberi del 12 luglio 1999, la presenza di cani liberi negli uffici, nei corridoi e negli ambienti adiacenti i locali della mensa; il proliferare nei controsoffitti e negli interstizi degli edifici di vermi e topi, la mancanza di lavastoviglie sterilizzatrici nei bar e nelle cucine; la mancanza di un presidio sanitario permanente per tutti coloro che a vario titolo frequentano il centro;
la Rsu lascia intendere che lo stato di degrado sia dovuto alla cattiva gestione del centro la quale si ripercuote anche sul trattamento del personale dipendente dal Dipartimento della protezione civile per effetto del divieto di utilizzare automezzi di servizio da Castelnuovo di Porto a via Ulpiano oppure alla stazione ferroviario di Monterotondo, nonostante la nota ubicazione del centro; il mancato pagamento dell'indennità di missione per coloro che si spostano da Castelnuovo di Porto a via Ulpiano (viene pagata invece a chi si sposta in senso inverso) -:
se il Ministro intenda avviare un'indagine amministrativa e sanitaria sulla gestione del centro per accertare eventuali responsabilità e rimuoverle tempestivamente.
(4-26058)

Risposta. - La gestione del Centro di Castelnuovo di Porto è affidata al Dipartimento della Protezione Civile.
Per le esigenze di formazione del personale appartenente ai Vigili del Fuoco, questa Amministrazione utilizza alcuni locali della struttura.
La mensa e la pulizia dei locali sono affidate direttamente dalla Direzione del Centro ad alcune società di servizi, con le quali le Scuole Centrali Antincendio del Corpo stipulano distinti contratti.
Dai sopralluoghi effettuati dall'Ufficio Tecnico di questa Amministrazione sui locali utilizzati per le proprie esigenze è emersa una situazione complessivamente soddisfacente sono il profilo igienico-sanitario e manutentivo.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Aniello Di Nardo.

NESI. - Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che:
con il decreto del Ministro dell'industria del 2 dicembre 1996, n. 706 «Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni a favore della imprenditorialità femminile» è stata data attuazione alla legge 25 febbraio 1998, n. 215;
tale decreto conteneva un errore laddove, all'articolo 5, comma 1, lettera e) prevedeva che le perizie giurate attestanti la validità tecnica dei progetti proposti a contributo dovessero essere sottoscritte,


Pag. XXXIII

per quel che riguarda il settore agrario, esclusivamente: «... da un agronomo o da un perito agrario, iscritti nei rispettivi albi professionali»;
illogicamente si esclude la figura professionale dell'agrotecnico, del tutto analoga a quelle invece richiamate;
sempre all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale n. 706 del 1996, veniva, poi, riconosciuta valida la perizia giurata redatta da un «ingegnere o da un perito industriale» ed esclusa, invece, quella redatta da architetti e geometri;
se non si ritenga di dover modificare il provvedimento per consentire anche, agli agrotecnici iscritti nel rispettivo albo professionale (istituito con leggi n. 251 del 1986 e n. 91 del 1991) di poter svolgere pacificamente le attività libero-professionali loro consentite dalla legge.
(4-28075)

Risposta. - In relazione all'interrogazione indicata, si fa presente quanto segue.
In attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e al fine di operare il riordino della disciplina ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si è provveduto a modificare la normativa di attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215, recata dal decreto ministeriale 5 dicembre 1996, n. 706, con il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 2 novembre 2000.
Tale nuovo regolamento, che stabilisce lo snellimento e la semplificazione delle procedure per la concessione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 215/92, all'articolo 23 abroga il Decreto ministeriale 706/96 ed elimina, tra l'altro, la perizia giurata richiesta a corredo della domanda di ammissione alle agevolazioni, ritenuta un onere aggiuntivo per le imprese.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

OLIVIERI. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:
dal 23 marzo 1997 è entrato definitivamente in vigore il decreto legislativo n. 494 del 1996;
i comuni hanno espresso viva preoccupazione per tale scadenza che, da un lato, si cala in un contesto normativo delle opere pubbliche non ancora definito, dall'altro, introduce ulteriori oneri a carico delle amministrazioni. Vi è inoltre la mancanza di una norma transitoria per i progetti ed i cantieri in corso, manca la definizione della figura del «Committente» nella pubblica amministrazione, è assente il raccordo con la «depenalizzazione» di cui al decreto legislativo n. 758 del 1994, manca infine il raccordo con l'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 -:
se, vista la particolare situazione, non ritenga opportuno e necessario adoperarsi perché sia sospesa, almeno per un anno, l'applicazione di detta norma e comunque finché non sia stato definito il quadro normativo della legislazione sui lavori pubblici.
(4-09260)
Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con riferimento all'interrogazione indicata si fa presente che il decreto legislativo è stato modificato con decreto legislativo 528/99, entrato in vigore nell'aprile 2000.
Con tale decreto legislativo, al fine di evitare intoppi nell'azione dei Comuni, nel rispetto dei principi ispiratori del decreto legislativo 494/96, si è chiarito che per le opere la cui progettazione sia stata affidata prima del 24 marzo 1997 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 494/96) e sia stata completata prima dell'entrata in vigore del decreto di modifica summenzionato, verrà applicata la normativa preesistente (articolo 25).
Con il medesimo decreto legislativo, poi, è stata definita la figura del committente degli appalti pubblici quale soggetto titolare del potere decisionale e di spesa (articolo 2 comma 1 lettera b) ed è stato inserito il


Pag. XXXIV

raccordo con il decreto n. 758/94, concernente la depenalizzazione.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

PISAPIA. - Ai Ministri dell'interno e per la solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
come ampiamente riportato dalla stampa, il 3 aprile 2000 due bambini hanno perso la vita a seguito di un incendio divampato nel campo nomadi di S. Caterina di Quarto a Bologna;
le drammatiche condizioni di tale struttura erano note da tempo ed erano state fra l'altro oggetto nell'ottobre 1999 di due interpellanze presentate dai consiglieri comunali Valerio Monteventi e Claudio Merighi;
nelle interpellanze si rilevava, sulla base di segnalazioni dell'Opera nomadi e della Consulta per l'esclusione sociale, come la situazione si fosse aggravata dopo lo sgombero dell'area nomadi abusiva presso l'ex fabbrica Cerioli: a seguito di tale sgombero decine di persone si sono riversate nel campo di S. Caterina, dormendo all'addiaccio e prive di qualsiasi assistenza;
stando a quanto affermato in una relazione del vice comandante della polizia municipale, la situazione igienico-sanitaria del campo è «deleteria per l'incolumità delle persone»;
l'assessore Franco Pannuti ha annunciato, nel corso della seduta della commissione consiliare sanità e sicurezza sociale del 16 novembre 1999, la predisposizione da parte della giunta di un piano per l'immigrazione, accompagnato da un'ipotesi di investimento, che avrebbe dovuto essere operativo a partire dal gennaio 2000;
la drammatica situazione del campo nomadi di S. Caterina era dunque ampiamente nota, e ciò nonostante non è stato adottato alcun provvedimento volto a porvi rimedio e a prevenire tragedie come quella del 3 aprile;
numerosi campi nomadi in tutto il territorio nazionale versano in condizioni analoghe, rendendo necessari e urgenti interventi per la tutela della vita, dell'incolumità e della dignità delle persone -:
quali provvedimenti intendano adottare per assicurare il rispetto della vita, dell'incolumità e della dignità di coloro che vivono nei campi nomadi e per prevenire il ripetersi di tragedie come quella verificatasi il 3 aprile nel campo di S. Caterina.
(4-29623)

Risposta. - Da notizie acquisite risulta che il campo nomadi sito nel comune di Bologna in località S. Caterina di Quarto, è sorto negli anni '80 come insediamento abusivo di carovane e roulottes.
L'area si presentava totalmente priva dei minimi requisiti igienico-sanitari e l'aumento del numero di roulottes in sosta aveva cagionato gravissimi inconvenienti di carattere igienico-sanitario.
Detta situazione determinava l'Amministrazione comunale, nei primi anni '90, a strutturare l'area come campo di sosta provvisorio, dotandola delle attrezzature minime e indispensabili all'accoglienza, istituendo, altresì, un sistema di autorizzazioni alla sosta che consentisse di limitare il numero degli occupanti e di controllare gli ingressi per prevenire insediamenti abusivi.
Nel corso degli anni, tuttavia, nonostante sgomberi volti ad allontanare le persone non autorizzate, il numero degli occupanti è sempre stato superiore alle 100 unità previste dalla deliberazione di giunta n. 64 del 17.01.1996.
In particolare, negli ultimi due anni sono state accolte, seppure in modo non continuativo, fino a 180, 190 persone di etnie diverse, quasi tutte fuggite a seguito della guerra nella ex Jugoslavia.
Il nucleo familiare di origine Kossovara, cui appartenevano i due bambini deceduti nell'incendio verificatosi il 3 aprile u.s., dimorava nell'area di via Fiorini privo di autorizzazione, nonostante la sig.ra Llukaci, madre dei due minori, fosse stata assegnataria di alloggio da parte del comune di Bologna, unitamente alla sua famiglia di


Pag. XXXV

origine. Dopo qualche tempo da tale assegnazione, infatti, la predetta aveva fatto ritorno nell'area di sosta a causa di contrasti con gli altri familiari domiciliati nel predetto appartamento.
L'episodio del tragico incendio in cui hanno perso la vita i due bambini, dalle ricostruzioni dell'accaduto, è da attribuire ad un corto circuito determinato da un sovraccarico della centralina elettrica installata nel campo, causato, in particolare, da una stufetta elettrica. L'impianto elettrico regolarmente predisposto per soddisfare le esigenze del campo era stato, infatti, oggetto di ulteriori allacciamenti abusivi da parte degli ospiti del campo stesso.
All'indomani dell'incendio e della tragica morte dei due bambini presso il campo, il comune ha provveduto a controllare l'impianto elettrico, eliminando gli allacciamenti precari, spostando il quadro generale in un luogo più idoneo ed eseguendo il collaudo seguito da relativa attestazione. Da quel momento in poi, sono riprese le iniziative per ridurre la presenza delle famiglie di nomadi fino alla chiusura del campo.
Contrariamente a quanto riferito dall'interrogante nessun collegamento può ravvisarsi tra la situazione dell'area di sosta di via Fiorini e lo sgombero dell'area dell'ex fabbrica Cerioli, sita nel comune di Castel Maggiore, avvenuto il 22 settembre 1999.
Infatti, dei circa 70 cittadini extracomunitari che occupavano abusivamente detta area privata, una decina venivano riaccompagnati in una struttura di accoglienza del comune di Bologna da cui risultavano essersi volontariamente allontanati in precedenza.
Un secondo gruppo di altre 32 persone di nazionalità Kossovara, munite di permesso di soggiorno straordinario per motivi umanitari, rilasciato da Questure di altre località, in prevalenza pugliesi, presso cui erano arrivate, venivano accompagnate, d'intesa e su autorizzazione del Ministero dell'interno, presso un apposito centro di accoglienza situato in provincia di Crotone.
Le restanti 30 persone circa venivano allontanate dall'area dell'ex fabbrica Cerioli, ed assoggettate a decreto di espulsione dal territorio nazionale in quanto trovate in condizioni di irregolarità per essere o totalmente sprovviste di documenti di soggiorno o in possesso di documentazione scaduta e non rinnovata o, persino, già colpite da precedenti provvedimenti di espulsione non ottemperati.
Attualmente, tutta la problematica relativa ai cittadini extracomunitari è all'esame del Consiglio territoriale per l'immigrazione della provincia di Bologna.
In particolare, per quanto concerne il campo di S. Caterina di Quarto, è stato istituito presso la prefettura un gruppo tecnico che ha già individuato, con l'apporto dei presidenti dei Quartieri interessati, i percorsi che consentiranno, attraverso una sistemazione diversificata dei nuclei famigliari, una progressiva e definitiva dismissione dell'area in argomento entro il 1o semestre 2001.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

RABBITO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il 13 maggio del 1999 il Presidente del consiglio del comune di Aidone (Enna) rassegnava le proprie dimissioni da tale carica;
il 7 giugno successivo veniva presentata una mozione di sfiducia al sindaco sottoscritta da 10 Consiglieri su 15;
il 30 giugno, su convocazione del Commissario ad acta, si svolgeva la seduta del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio comunale;
tale Consiglio, presieduto dal Vice Presidente, rinviava l'approvazione del bilancio perché non corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori e veniva aggiornato con la promessa di inserire all'ordine del giorno anche l'elezione del Presidente del Consiglio;
dalla data del consiglio del 30 giugno decorrevano i termini di 30 giorni assegnati dal Commissario ad acta per l'espletamento degli atti necessari all'approvazione del bilancio;


Pag. XXXVI


fino al 17 agosto i consiglieri comunali non venivano mai messi a conoscenza della relazione al bilancio del consiglio dei revisori, resa proprio quella stessa data;
nel frattempo, il 7 luglio il consiglio approvava a larga maggioranza la mozione di sfiducia al sindaco;
lo stesso vice presidente, che aveva presieduto la seduta del 7 luglio, e che aveva firmato e votato la mozione, inviava successivamente al segretario comunale una contestazione avverso la delibera di approvazione della mozione di sfiducia;
in data 9 agosto la Commissione regionale di controllo, sezione di Enna, annullava la delibera citata per essere stato il consiglio comunale «convocato e presieduto da organo incompetente»;
successivamente si dimetteva il vice presidente del consiglio, il Commissario ad acta approvava il bilancio senza che i consiglieri erano stati messi nelle condizioni di approvarlo, il 5 settembre i consiglieri, convocati per eleggere il Presidente trovano chiusi i locali del comune;
il 16 novembre l'assessore regionale agli enti locali sospendeva il consiglio comunale per la «presunta» omissione di approvazione del bilancio comunale, così realizzando il grave paradosso di mantenere in carica un sindaco «sfiduciato» ed estromettere dalle funzioni un consiglio comunale che non era stato messo nelle condizioni di svolgere quanto ripetutamente richiesto;
nonostante le azioni dei consiglieri sospesi, i pareri acquisiti, le assicurazioni dei funzionari regionali non viene ancora firmato il decreto di riammissione del consiglio comunale, circostanza che fa ritenere che siano intervenuti nell'intera vicenda strani poteri e forti intimidazioni -:
quali iniziative intenda intraprendere anche in relazione all'esigenza che l'assessore regionale agli enti locali, in ossequio ai pareri richiesti e acquisiti alla legislazione vigente e al buon senso emetta il decreto di riammissione in carica del consiglio comunale di Aidone.
(4-30918)

Risposta. - La situazione politico-amministrativa determinatasi nel comune di Aidone è sottratta alla legislazione statale essendo disciplinata dall'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge 15 marzo 1963, n. 16, e successive modificazioni, della regione Sicilia a statuto speciale.
Giova, in particolare, richiamare il disposto degli articoli 54 e 109-
bis del citato ordinamento: l'articolo 109-bis prevede la nomina di un commissario da parte dell'assessore per gli enti locali in caso di mancata approvazione del bilancio nei termini di legge, nonché lo scioglimento del consiglio comunale, secondo le procedure previste dall'articolo 54 O.r.ee.ll., in caso di ulteriore inadempienza decorsi inutilmente 30 giorni dalla convocazione da parte del predetto commissario, per la necessaria approvazione dello schema predisposto dallo stesso.
Il 3o comma dell'articolo 109-
bis prevede, inoltre, che con provvedimento dell'assessore regionale enti locali il consiglio rimane sospeso nelle more della definizione delle procedure di applicazione della sanzione dello scioglimento.
In particolare, per quanto concerne il comune di Aidone, il citato provvedimento di sospensione veniva adottato in data 16 novembre 1999 con decreto dell'assessorato regionale enti locali, con il quale veniva pure nominato un commissario con i poteri del consiglio comunale.
Per quanto riguarda la procedura di scioglimento del consiglio comunale, il secondo comma dell'articolo 54 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana prevede, altresì, che il decreto del presidente della regione che pronuncia lo scioglimento è emesso su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, previo parere del consiglio di giustizia amministrativa, prescindendo dallo stesso qualora il parere non sia reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
A tal proposito, riguardo il consiglio comunale di Aidone, non risulta allo stato


Pag. XXXVII

che sia stato adottato un provvedimento di scioglimento dello stesso.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

RIVOLTA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
i contribuenti che fanno ricorso al pagamento dell'Iva a cadenza trimestrale sono ancora oggi soggetti per legge a dovere obbligatoriamente maggiorare l'importo dell'imposta stessa da versare dell'1,5 per cento a titolo di interessi, peraltro indeducibili dal reddito del contribuente medesimo;
tale maggiorazione fu introdotta quando il tasso legale di interessi (articolo 1284 del codice civile) era fissato nel 10 per cento annuo;
successivamente, con legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, il tasso legale di interessi fu ridotto al 5 per cento annuo;
con decreto ministeriale del 10 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1998) il tasso legale degli interessi è stato ulteriormente ridotto dal 1 gennaio 1999 nella misura annua del 2,5 cento;
nonostante quanto sopra esposto, resta ferma la maggiorazione sopra citata pari all'1,5 per cento trimestrale per i contribuenti minori -:
se non ritenga opportuno, in linea con la marcata riduzione del tasso legale di interessi dal 10 al 2,5 per cento, che anche gli interessi da versare all'atto del pagamento trimestrale dell'Iva non debbano essere ridotti in misura altrettanto significativa, passando dall'1,5 per cento allo 0,375 per cento.
(4-22203)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel premettere che i contribuenti minori, i quali hanno optato per il pagamento dell'IVA con cadenza trimestrale anziché mensile, sono obbligati a maggiorare l'imposta da versare dell'1,5 per cento a titolo d'interesse, che tale maggiorazione fu introdotta quando il tasso d'interesse legale era fissato al 10 per cento annuo e che, nonostante il tasso legale sia stato ridotto, dal 1o gennaio 1999, al 2,5 per cento, il tasso relativo ai versamenti trimestrali dell'IVA non ha subito alcun adeguamento, chiede la riduzione del tasso d'interesse sull'IVA versata trimestralmente.
Come è noto, la normativa relativa ai tassi di interesse per la riscossione ed il rimborso dei tributi è stata modificata dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133. In particolare, la misura di tali interessi è determinata con decreto ministeriale, nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale (comma 1). Inoltre, al fine di omogenizzare in materia, le modalità di computo e la decorrenza degli interessi previsti per ogni singolo tributo sono disciplinate con regolamento (comma 2).
Ciò posto, si osserva che l'Amministrazione finanziaria, al fine di dare attuazione alle disposizioni in argomento, sta predisponendo i relativi provvedimenti.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

RUFFINO. - Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che:
in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 23 marzo 1993 il comune di Attimis (Udine) rientra nella zona climatica «E» con numero di gradi- giorno pari a 2369 con l'altitudine della casa comunale di metri 195;
la maggior parte del territorio comunale si trova ad un'altitudine superiore alla quota della casa comunale con conseguente diversa situazione climatica, caratterizzata anche dalla morfologia del terreno e dalla vicina catena delle Alpi Carniche e Giulie;
in base a queste considerazioni il comune di Attimis, con delibera di Giunta del 19 febbraio 1998, ha modificato la zona


Pag. XXXVIII

climatica del territorio comunale con altitudine superiore a metri 320 sul livello del mare da zona «E» a zona «F»;
alla delibera di giunta di cui sopra è seguito il relativo atto dispositivo sindacale;
l'atto dispositivo sindacale è stato inviato al ministero dell'industria, commercio ed artigianato e all'Enea che nel termine previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 1993 non hanno emesso alcun provvedimento di diniego o interruttivo e che quindi l'atto dispositivo sindacale è stato considerato accolto con la formula del silenzio-assenso;
il provvedimento sindacale è stato pubblicato sul Bur n. 47 del 25 novembre 1998;
i comuni che rientrano nella zona climatica «F» beneficiano, in base alla legge n. 448 del 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1999, di riduzioni del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto;
l'elenco dei comuni inclusi nella zona climatica «F», cui le ditte che forniscono i combustibili per riscaldamento fanno riferimento, è ormai superato (decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993);
per superare questa situazione è necessario che venga aggiornato l'elenco di cui al citato decreto, adempimento che doveva essere già stato fatto considerato che il provvedimento sindacale è già stato trasmesso in data 2 marzo 1998 al ministero dell'industria commercio e artigianato di Roma ed all'Enea -:
se il Governo intenda attivare tempestivamente le procedure affinché l'elenco dei comuni che rientrano nella zona climatica «F» venga aggiornato includendo anche quello di Attimis.
(4-27150)

Risposta. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
In relazione all'interrogazione indicata si fa presente quanto segue.
La classificazione in fasce climatiche dei Comuni d'Italia avviene in funzione dei gradi-giorno, così come disposto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26/08/1993 n. 412.
L'articolo di legge ricordato, comunque, prevede la possibilità che, qualora ne ricorrano le circostanze e secondo una procedura in passato più volte adottata, con provvedimento del Sindaco, sia possibile classificare porzioni edificate del territorio comunale in fasce climatiche differenti rispetto a quella attribuita dall'originaria classificazione al Comune nella sua interezza.
Tale procedura non comporta, però, la modifica della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 412/93, in quanto, tale Tabella, in base alla legge, indica esclusivamente la classificazione climatica dei Comuni e non anche delle porzioni edificate del territorio comunale. La Tabella A può essere modificata ed integrata «in relazione all'istituzione di nuovi Comuni o alle modificazioni dei territori comunali».
In base alle disposizioni di legge, pertanto, è da escludere che per il caso prospettato si debba procedere ad aggiornare la citata Tabella A.
Il Comune di Attimis, in provincia di Udine, classificato nella fascia climatica E risulta essere servito dal servizio di distribuzione del metano.
In relazione a tale ultimo aspetto, si precisa che, in base alle disposizioni dell'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 448/98, la riduzione del costo dei prodotti energetici per il riscaldamento (gasolio e GPL, nella fattispecie) veniva concessa solo nei Comuni di fascia E «non metanizzati» e non anche nelle frazioni o centri abitati non metanizzati dei Comuni anche solo parzialmente metanizzati; tale criterio veniva applicato anche per i nuclei abitati e frazioni classificati in fascia F. L'agevolazione di legge si applicava, quindi, al Comune nella sua interezza e non anche a singole porzioni di questo.
L'interpretazione «restrittiva» delle disposizioni della legge 448/98 in materia, discendeva da un parere emanato dal Consiglio di Stato in sede di approvazione del


Pag. XXXIX

Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 361/99.
La normativa di riferimento del predetto decreto del Presidente della Repubblica 361/99 è stata modificata dall'articolo 12, comma 4, della legge 488/99 (collegato alla finanziaria 2000) che ha ampliato il campo di applicazione dei benefici economici (riduzione del costo del gasolio e del GPL per uso riscaldamento) previsti dal predetto articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 448/98.
Le modifiche apportate concernono sia i riferimenti soggetti della norma originaria sia i termini oggettivi. In particolare, sono ammessi alle agevolazioni anche i consumi effettuati dai consumatori residenti nelle frazioni non metanizzate dei comuni metanizzati di fascia climatica E, nonché i consumi di GPL derivanti da serbatoi fissi (anche unifamiliari) e, per quanto concerne la Sardegna e le isole minori, i consumi di GPL derivanti da bombole.
Con il recente decreto legge 30 settembre 2000, n. 268 (convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2000, n. 354) è stato reso operativo il disposto del citato articolo 12, comma 4, della legge 488/99 con il quale si estendeva la riduzione del costo dei prodotti da riscaldamento, compreso il GPL, alle frazioni non metanizzate dei comuni di fascia E metanizzati; inoltre, è stato elevato di ulteriori 50 lire la riduzione del costo del gasolio e GPL da riscaldamento a favore dei consumatori situati nelle zone climatiche più svantaggiate.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

RUFFINO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
da tempo l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia della Provincia di Udine ha chiesto al comune di Pagnacco di ricordare con un cippo o con una lapide il giovanissimo Luigi Sant, morto nel 1944 a soli tredici anni assieme ad un gruppo di partigiani del battaglione «Fronte della Gioventù» durante un rastrellamento tedesco;
l'attuale sindaco di Pagnacco ha respinto la richiesta sostenendo che «appare inopportuno, ad oltre mezzo secolo di distanza dalla guerra civile che nel periodo 1943-45 ha visto contrapposti italiani a italiani e finanche partigiani a partigiani, continuare nella erezione di monumenti, cippi od altro» dichiarando la sola disponibilità dell'amministrazione ad eventualmente concedere l'uso di uno spazio in un cimitero per la realizzazione di un manufatto a spese dell'Associazione proponente -:
quale opinione abbia il Governo di queste dichiarazioni del Sindaco di Pagnacco che dimostrano assoluta incomprensione del valore fondante della Resistenza per la Repubblica Italiana e che l'unità, la concordia e la solidarietà nazionale sono stati resi possibili dal sacrificio di tanti italiani che si sono battuti con coraggio e coerenza per la libertà e la democrazia;
se considerando che negli ultimi anni si stanno moltiplicando episodi come quello segnalato che testimoniano la mancata comprensione delle origini dei valori fondanti della democrazia italiana da parte di persone che ricoprano cariche autorevoli nelle istituzioni, non ritenga necessaria una forte iniziativa del Governo per ribadire e rinnovare la considerazione del Paese verso la Resistenza, i suoi valori, i suoi martiri.
(4-29739)

Risposta. - Con riferimento alla richiesta formulata relativa alla realizzazione di un cippo, presso il comune di Pagnacco, in memoria di un concittadino partigiano Gino Sant sono state chieste notizie alla competente prefettura di Udine.
Al riguardo risulta, come peraltro comunicato dall'interrogante, che il Sindaco del comune di cui trattasi si è dichiarato non disponibile alla suddetta realizzazione, comunicando invece l'intenzione di concedere l'uso di uno spazio pubblico all'interno di uno dei cimiteri comunali.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.


Pag. XL

RUFFINO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione San Gervasio di Carlino (Udine) ha, nel febbraio 1998, indetto un bando d'asta per l'assegnazione in affitto al miglior offerente di un terreno rustico di proprietà dell'amministrazione;
in seguito a tale gara venne stipulato un contratto d'affitto tra il miglior offerente e l'amministrazione stessa;
contro il bando d'asta ere stato presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli - Venezia Giulia contestando l'applicazione dell'aggiudicazione al miglior offerente adducendo che, invece, doveva essere applicato l'equo canone;
tale ricorso venne accolto con l'annullamento del relativo bando;
questa decisione del Tar di non applicare il metodo del miglior offerente bensì quello dell'equo canone, contrasta, di fatto, con la consolidata giurisprudenza della suprema Corte e amministrativa secondo le quali nell'ipotesi di affitto di beni ad uso civico si applica il regime dettato per i beni demaniali;
con l'applicazione dell'equo canone l'amministrazione di cui sopra non riuscirebbe più a sostenere le iniziative culturali e sociali che fino ad oggi ha garantito alla comunità della frazione San Gervasio -:
quale sia il giudizio del Ministro interrogato su questa vicenda che ha interessato la comunità di San Gervasio;
più in generale se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative per offrire una chiara regolamentazione degli usi civici.
(4-31360)

Risposta. - Il sindaco del comune di Carlino (Udine), interessato in merito alla questione oggetto del presente atto parlamentare, ha fatto conoscere che il metodo del «migliore offerente» non va applicato in un procedimento di gara per la concessione in affitto di beni di uso civico, in quanto contrasta con la vigente normativa di legge e con gli orientamenti giurisprudenziali in questo settore.
Infatti il metodo dell'affidamento in affitto di terreni soggetti ad uso civico è prescritto dalla legge e non contrasta con la giurisprudenza in questo campo.
L'articolo 51 della legge n. 203 del 1982, che modifica l'articolo 22 della legge n. 11 del 1971, chiaramente stabilisce che i criteri per la definizione del canone agrario stabiliti dalla legge n. 567 del 1962 si applicano anche ai terreni che vengano concessi per l'utilizzazione agricola dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti, senza fare alcuna distinzione fra patrimonio demaniale e patrimonio indisponibile.
Le varie sezioni del Consiglio di Stato avevano dato, a questo proposito, interpretazioni contrastanti, per cui la Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 1889/1989 ha dettato un principio unico e non derogabile dalle varie Corti.
Con tale sentenza la Cassazione ha stabilito che per il patrimonio indisponibile e per il demanio, di cui i beni ad uso civico fanno parte per consolidata giurisprudenza, la disciplina sulla durata e proroga dei contratti agrari si applica limitatamente alla determinazione dei canoni, escludendo in tal modo la possibilità di applicazione di tutte le altre disposizioni sulla durata della concessione di questi stessi beni.
La sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia n. 308/2000 non ha fatto altro, quindi, che conformarsi al principio stabilito dalla Cassazione a sezioni unite.
Senza alcun dubbio gli usi civici necessitano di una regolamentazione specifica, ma nell'attesa vige comunque il principio sopra descritto.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

SANTORI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
pochi giorni fa è stata divulgata dalla stampa la notizia relativa alla vendita degli


Pag. XLI

immobili (ad uso abitativo) di proprietà degli Enti Previdenziali;
tale notizia ha provocato forte allarme non solo nei locatari appartenenti alle categorie meno abbienti ma anche nelle associazioni di categoria che temono ripercussioni incontrollabili sull'andamento del mercato immobiliare;
la legge garantisce, ovviamente a tempo determinato, la permanenza negli alloggi occupati in favore di coloro i quali non potranno accedere all'acquisto;
i locatari possono esercitare il diritto di prelazione con la conseguente riduzione del 30 per cento sul prezzo dell'immobile;
alcuni alloggi presentano gravi lacune sia in ordine all'agibilità delle pertinenze, quali i garage, sia in ordine ai materiali scadenti utilizzati dai costruttori che sono all'origine di continui lavori di manutenzione;
nella fattispecie estremamente confusa è la situazione nella quale si trovano i locatari degli immobili INAIL siti a Roma in Via Pietro Marchisio, a causa del contenzioso in atto tra lo stesso Ente e le imprese costruttrici per i vizi occulti nei citati immobili;
i vizi occulti, come già detto contestati dall'INAIL in sede giudiziaria, comportano evidenti difficoltà nella determinazione del prezzo dei singoli alloggi per i quali non sembra possibile applicare in modo automatico il prezzo di mercato senza alcuna correzione;
conseguentemente non risulta chiaro se i potenziali acquirenti dovranno attendere la definizione del contenzioso, subentrare nel contenzioso ovvero potranno fruire di ulteriori riduzioni che vadano a compensare le cattive condizioni degli alloggi -:
se non ritenga doveroso provvedere a fare chiarezza sui criteri che disciplineranno la vendita dei suddetti immobili al fine di dissipare i legittimi dubbi dei locatari in ordine ai problemi esposti.
(4-25681)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha fatto presente che il contenzioso tra l'istituto e le imprese costruttrici degli immobili siti a Roma in via Pietro Marchisio, non comporta particolari riflessi sulla vendita agli inquilini in quanto le unità immobiliari in esame sono state valutate tenendo conto del decremento di valore determinato dai vizi che hanno determinato il contenzioso e non con un generico riferimento alle quotazioni di mercato della zona.
Si rappresenta, infine, che l'onere del contenzioso rimane a carico dell'Istituto e, pertanto, la procedura di vendita non subirà alcun ritardo né i conduttori dovranno farsi carico di subentrare all'INAIL in sede giudiziaria.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

SCALTRITTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. al Ministro dell'industria, al Ministro del lavoro e previdenza sociale, al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
secondo i dati forniti dalla Banca d'Italia e da altri enti economici, alla fine dell'anno in corso il numero dei lavoratori dell'industria risulterà in forte calo rispetto al 1998;
da uno studio della stessa Banca d'Italia emerge, infatti, che la grande industria non crea nuova occupazione, mentre le medie e piccole aziende assumono ben poco personale;
tra i settori in cui il calo occupazionale è più rilevante, vi sono il tessile e l'abbigliamento, la lavorazione del cuoio e delle pelli, settori che interessano e sono fortemente rappresentativi dell'economia marchigiana;
in Italia, a fronte del calo occupazionale, è invece aumentato il peso delle tasse che, secondo uno studio dell'Ocse, è salito negli ultimi anni dal 26,8 per cento al 43,5


Pag. XLII

per cento, con un incremento quindi di ben 16,7 punti percentuali, a danno degli stipendi dei lavoratori e dell'economia familiare di tutti i cittadini;
l'imposizione fiscale, rapportata al prodotto interno lordo dei Paesi più industrializzati, vede il nostro Paese al primo posto sia tra i 29 Paesi dell'Ocse che tra i 15 partners dell'Unione europea;
in pratica, la crescita del prelievo fiscale è stata in Italia di quattro volte superiore a quella degli altri Paesi dell'Unione europea -:
quali interventi e iniziative intenda assumere il Governo a favore di quelle imprese che più risentono del forte calo occupazionale, in particolare nei settori sopra descritti;
se non ritengano, i ministri interessati, che la perdita di tanti posti di lavoro, nell'economia e produzione in generale e in particolare in determinati settori industriali ed artigianali, non possa essere addebitata in gran parte alla crescente pressione fiscale, che non facilita la promozione di nuove realtà produttive e lavorative, ma anzi ne blocca la continuità, il rinnovamento degli impianti e le assunzioni.
(4-26851)

Risposta. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le problematiche connesse alle difficoltà economico-produttive ed occupazionali in cui versano numerosissime piccole e medie imprese del settore Tessile-Abbigliamento-Calzature italiano, sono da tempo all'attenzione del Ministero dell'industria.
Proprio allo scopo di monitorare la situazione di tali settori e di individuare le azioni di sostegno e di rilancio più opportune sul piano interno ed internazionale, il Ministero dell'industria, nel marzo 1998, ha istituito «l'Osservatorio per il Sistema Moda».
L'Osservatorio, attraverso i suoi organismi operativi, Comitato direttivo e Segreteria tecnica, ha concentrato i suoi lavori sulle principali tematiche, riguardanti la competitività, i Distretti industriali, il «Made in» ed il Marchio sociale.
In linea con le richieste del settore di sostegni finanziari, il Ministero dell'industria, nell'ambito della legge 140/99, articolo 3, ha assegnato, su una disponibilità di 6 miliardi, 1 miliardo e 100 milioni per la realizzazione di studi di fattibilità concernenti:
Progetto di Partenariato tra imprese del nord ed imprese del sud operanti nel settore del Tessile-Abbigliamento-Calzature (T.A.C.), finalizzato al trasferimento di tecnologie e know-how in determinate aree del sud, sia per la nascita di nuove iniziative che per lo sviluppo di quelle esistenti;
Progetto di Collegamento Telematico o Quick-Response, finalizzato al miglioramento della produttività tra le imprese di piccole e medie dimensioni operanti all'interno della stessa filiera.
Lo scorso anno, in occasione delle richieste da avanzare per la predisposizione della legge Finanziaria 2000 e dei collegati 2000-2002, il Ministero dell'industria aveva altresì proposto l'appostazione nello schema di tale legge, in tabella B, di 200 miliardi annui destinati all'ammodernamento degli impianti del T.A.C., e di 30 miliardi annui per la realizzazione di un Collegamento telematico a favore delle imprese operanti nell'ambito della filiera produttiva e della distribuzione.
In relazione a tali proposte, si precisa che nella legge Finanziaria 2000 non è stata accolta la richiesta di stanziamenti autonomi per l'ammodernamento degli impianti, in quanto, è stato ritenuto più opportuno convogliare le risorse disponibili sugli strumenti generali di incentivazione ai quali, peraltro, possono accedere, ed accedono, anche le imprese del Tessile-Abbigliamento-Calzature per i programmi di ammodernamento delle loro strutture industriali.
Per quanto riguarda, invece, l'appostazione nella medesima legge finanziaria dei 30 miliardi annui per il triennio 2000-2002 richiesti dal Ministero dell'industria per lo sviluppo del collegamento telematico (Quick-Response), si fa presente che in conseguenza


Pag. XLIII

dei ritardi acquisiti in sede parlamentare nell'iter di approvazione della Finanziaria 2000, si è convenuto, da parte del Governo, di varare un disegno di legge destinato a dare rapida attuazione alle iniziative per il commercio elettronico e per il collegamento informatico. Tale provvedimento, già approvato dal Senato nel settembre scorso, è, attualmente, all'esame della Camera dei Deputati.
Per quanto attiene infine alla problematica della fiscalità, il Ministero dell'industria, pur condividendo le preoccupazioni espresse nell'interrogazione in esame sulle conseguenze negative in atto, sia sul piano produttivo che su quello occupazionale delle piccole e medie imprese del settore, fa presente che l'intera questione è già da tempo all'attenzione del Governo, in considerazione della sua complessità ed importanza.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero: Enrico Letta.

SETTIMI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in data 9 maggio 2000 è stato convocato il consiglio comunale di Ariccia (Roma) per procedere, tra l'altro, all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2000;
dopo l'appello nominale, la seduta è stata sciolta con la motivazione dell'assenza del numero legale;
risulterebbe invece che erano presenti 10 consiglieri comunali oltre al presidente del consiglio comunale che aveva disposto l'appello nominale e che quindi la seduta era valida e si poteva procedere alla discussione dei punti inseriti all'ordine del giorno;
risulterebbe, nella deliberazione di scioglimento della seduta, l'assenza del presidente del consiglio comunale che ha firmato la deliberazione stessa;
alla base di questo comportamento vi sarebbe la volontà di far sciogliere il consiglio comunale, senza che vi siano le dimissioni volontarie, al fine di consentire, ai sensi della legge n. 120 del 1999, che il sindaco decaduto possa ulteriormente ricandidarsi alla stessa carica -:
se non ritenga far richiedere tramite il prefetto una nuova convocazione del consiglio comunale con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 onde impedire lo scioglimento del consiglio comunale, in considerazione anche del fatto che ogni scioglimento anticipato provoca una ferita alla democrazia ed alle istituzioni.
(4-29745)

Risposta. - Con decreto del Presidente della Repubblica datato 27 giugno 2000, il consiglio comunale di Ariccia è stato sciolto ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), e 2 della legge n. 142 del 1990, con la conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente medesimo.
Il provvedimento si è reso necessario a seguito della mancata approvazione, da parte del consiglio comunale, del documento contabile fondamentale per la vita dell'ente. In tale ipotesi la legge prevede una complessa procedura che si articola in prima istanza in una diffida ad ottemperare all'obbligo di approvazione del bilancio che, ove rimasta infruttuosa, è seguita, sul piano gestionale-contabile, dall'intervento sostitutivo del commissario ad acta e, successivamente, dall'avvio della procedura dissolutoria da parte del prefetto che, contestualmente, nomina un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente.
Tale sequenza procedurale evidenzia l'insussistenza di margini di discrezionalità per l'intervento degli organi preposti al controllo.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

TABORELLI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
è stata presentata presso l'ufficio anagrafe del comune di Olgiate Comasco la richiesta di residenza per due gruppi di


Pag. XLIV

minori extra-comunitari abitanti in due distinti appartamenti (via Luraschi n. 3 e via Vittorio Emanuele n. 27) da parte del dirigente dei servizi sociali del comune di Como in qualità di loro tutore;
l'affidatario dei minori non risulta convivere con i minori stessi e risiede in un comune differente rispetto a quello dove è stata avanzata la richiesta di residenza per i minori;
la legge n. 184 del 1983, articolo 5 prevede che l'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione;
in base alla considerazione espressa al punto precedente ed in conformità anche al parere espresso dal ministero dell'interno sembra debba ritenersi che il minore e l'affidatario vadano iscritti nella medesima scheda di famiglia anagrafica; l'iscrivere il minore in una scheda di famiglia anagrafica «autonoma», come se lo stesso vivesse da solo, liberamente e in modo autonomo, appare pertanto una chiara violazione delle norme del codice penale;
è del resto impensabile che un minore viva autonomamente, in un edificio e con residenza differenti da quelli del tutore, ancor più, nel caso si tratti di un minore con necessità di inserimento in una comunità differente da quella di provenienza, così come nel caso in oggetto -:
se il Ministro ritenga corretto che dei minori extra-comunitari con la difficoltà di essere ancora nell'età adolescente sommata a quella di doversi inserire in una comunità molto differente da quella di origine, vengano lasciati vivere in un appartamento diverso da quello di residenza del tutore, appartamento situato in un comune neppure confinante con quello di residenza del tutore;
quali responsabilità andrebbero ad assumersi il sindaco e l'amministrazione comunale qualora accettassero la richiesta di residenza, considerato che il tutore attuale risiede in un comune diverso da quello dove è stata avanzata la richiesta di residenza per i minori;
se vi siano in tale situazione i presupposti per rilasciare la residenza nel comune di Olgiate Comasco ai minori;
se il Ministro non intenda intervenire per portare chiarezza nella vicenda e verificare se i minori abbiano effettivamente una adeguata sorveglianza, una corretta educazione e una costante presenza affettiva da parte dei loro tutori.
(4-31315)

Risposta. - In merito alla questione rappresentata si ritiene che la circostanza che il tutore risieda in un comune diverso da quello in cui è stata richiesta l'iscrizione anagrafica per alcuni minori extracomunitari affidatigli, non possa costituire elemento ostativo all'iscrizione stessa, in quanto la residenza rappresenta il luogo in cui la persona ha la dimora abituale e quindi rileva quale situazione di fatto, che è quella cui deve aver riguardo l'anagrafe.
Nel caso in esame non si è in presenza di provvedimenti giudiziali di affidamento, bensì di atti di tutela, finalizzati ad individuare il soggetto maggiorenne responsabile del minore, per il quale non sussiste l'obbligo di convivenza di cui all'articolo 5 della legge n. 184 del 1983.
Se il tutore ha presentato una richiesta di iscrizione anagrafica nei termini di cui sopra, evidentemente ha compiuto una precisa valutazione circa l'opportunità che il minore viva in altra diversa abitazione, nell'interesse del minore stesso, per varie ragioni organizzative e logistiche.
Si ritiene, pertanto, che i minori extracomunitari in questione debbano essere iscritti nel comune dove effettivamente risiedono, annotando nella scheda il nominativo del tutore, per il quale non sussiste alcun obbligo ad ospitarli presso di sé, pur non essendo esonerato dalle responsabilità connesse al suo compito relative alla sfera giuridico-economica dei minori.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.


Pag. XLV

TABORELLI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
sugli organi di stampa locali di Como in data 8 settembre 2000 ha avuto ampia eco la notizia del mancato pagamento del canone d'affitto dovuto da parte dell'ufficio imposte dirette di Como sito in città in via Borsieri -:
se corrisponda a verità che l'ufficio imposte dirette di Como da due anni non paghi il canone d'affitto dovuto per l'occupazione dei locali nei quali si trova ad operare;
se effettivamente ciò corrisponda a verità, chi abbia preso una tale, gravissima decisione;
se davvero si voglia attendere lo sfratto formale dell'ufficiale giudiziario senza intervenire per sanare questa incresciosa situazione, tanto più deprecabile perché attuata da chi chiede ai cittadini di uniformarsi alle imposizioni della legge;
se effettivamente i responsabili dell'ufficio imposte dirette di Como abbiano deciso di non pagare più il canone d'affitto dopo aver unilateralmente deciso una riduzione del canone d'affitto pari al 12 per cento, riduzione non accettata, secondo quanto si è appreso, dai legittimi proprietari dello stabile in cui l'ufficio si trova;
nel caso ciò corrispondesse a verità, quali provvedimenti si intendano prendere verso i responsabili dell'ufficio;
quali provvedimenti si intendano prendere nel caso venga formalmente emesso il procedimento di sfratto esecutivo da parte dell'ufficiale giudiziario;
se il Ministro non ritenga che il comportamento assunto dall'ufficio tributi sia a tal punto indecoroso che gli stessi cittadini si potrebbero sentire legittimati a riservare nei confronti dell'ufficio tributi lo stesso comportamento, evitando di pagare le imposte o pagandole quando lo ritenessero più opportuno.
(4-31322)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, in riferimento a talune notizie diffuse da organi di stampa, lamenta il non corretto comportamento dell'Ufficio delle Imposte Dirette di Como, che non avrebbe corrisposto da due anni il canone di affitto dei locali, ove ha la propria sede.
In proposito, il competente Dipartimento delle Entrate ha riferito che l'Amministrazione ha stipulato con la società proprietaria, «Immobiliare via Barelli» srl, tre distinti contratti aventi ad oggetto la locazione di locali adibiti, rispettivamente, a vani principali con scadenza 31 maggio 2000, a vani aggiunti con scadenza 27 gennaio 1998, e a vani archivio con scadenza 31 maggio 2002.
Non risulta che il pagamento dei relativi canoni, da parte della competente Direzione provinciale del tesoro di Como, effettuato, come contrattualmente stabilito, a rate semestrali posticipate, abbia finora subito interruzioni.
Relativamente ai contratti già scaduti, l'Amministrazione ha proceduto, mediante decreto di riconoscimento del debito, a corrispondere le somme dovute fino alla data del 27 luglio 2000 per i locali adibiti ad uso vani aggiunti ed allo stesso modo si procederà per i locali adibiti ad uso vani principali per gli importi maturati fino al 30 novembre 2000.
Ha precisato, infine, il predetto Dipartimento che i locali in questione saranno, comunque, rilasciati entro il primo semestre dell'anno 2001, contestualmente all'attivazione in altro immobile dell'Ufficio delle Entrate di Como, e che l'Amministrazione provvederà a corrispondere alla proprietà quanto dovuto fino alla data di effettivo rilascio dei locali stessi.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

TRINGALI. - Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
al signor Gresti Sebastiano nato in Acireale il 5 marzo 1923, cessato dal servizio a decorrere dal 31 dicembre 1973, venne conferita la pensione privilegiata di VII categoria dal 31 dicembre 1977 a vita, iscrizione n. 03594013;


Pag. XLVI


con decreto del 13 marzo 1997, a norma del comma 2 dell'articolo 3 della legge 27 febbraio 1991 n. 59, è stata disposta la riliquidazione di detta pensione -:
quali siano i motivi per cui, effettuata la riliquidazione della pensione, non sono stati liquidati gli arretrati dovuti a decorrere dal 1 luglio 1990 e la pensione non ha subito alcun aumento rispetto a quanto il Gresti percepiva anteriormente alla riliquidazione stessa.
(4-28104)

Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con riferimento all'interrogazione indicata, con la quale si chiede di conoscere i motivi per i quali, in occasione della riliquidazione della pensione effettuata a favore del sig. Sebastiano Gresti, non sono stati corrisposti gli arretrati dovuti a decorrere dall'1.7.90 e la pensione di cui è titolare non ha subito alcun aumento rispetto a quanto percepito dal medesimo anteriormente al provvedimento di riliquidazione, l'INPDAP ha fatto presente quanto segue.
La riliquidazione del trattamento pensionistico relativo al sig. Gresti, in virtù dell'applicazione del decreto ministeriale n. 1380 del 13.3.97, concessivo dei benefici di cui alla legge 59/91, non ha dato luogo ad alcun arretrato in quanto l'importo pagato, alle scadenze dell'1.7.90, 1.1.92, 1.1.93 e 1.10.95 era maggiore del dovuto attribuito dal predetto decreto.
L'INPDAP ha fatto presente, inoltre, che in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 11, comma 6, della legge n. 537/93, non si è provveduto al recupero del debito, né alla riduzione della pensione di che trattasi.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

VELTRI. - Ai Ministri dell'interno e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nel mese di gennaio 2000 una delegazione di consiglieri comunali di minoranza del comune di Pizzo Calabro ha incontrato il Sottosegretario onorevole Massimo Brutti al quale è stata chiesta una indagine amministrativa sul comune, ed è stato consegnato, per giustificare la richiesta, un ampio carteggio a conferma di una condizione di illegalità diffusa che caratterizza quella amministrazione;
negli anni 1995-1999 da funzionari del comune e da amministratori sono stati presentati esposti denuncia alla procura della Repubblica di Vibo Valentia, alla prefettura ed al comando della guardia di finanza di Lamezia Terme;
da una sentenza penale del tribunale di Vibo Valentia, risulta che il sindaco Stillitani ha ammesso che il piano regolatore del comune così come rielaborato dalla sua amministrazione include terreni di sua proprietà e che le aree quasi tutte precedentemente non edificabili sono state destinate alla edificazione dal piano regolatore (sentenza n. 35 del 26 marzo 1999);
il comune ha rilasciato una concessione edilizia in variante ad un ex socio in affari del sindaco, tale De Marco Sinibaldo, riguardando un immobile detto Rotonda Monacella di epoca angioiono aragonese;
nonostante l'intervento del ministero per i beni e le attività culturali nulla è accaduto e anzi un architetto dipendente della soprintendenza dei beni culturali ha ricevuto un incarico dall'amministrazione di Pizzo;
nel corso della legislatura Stillitani sono state lottizzate vaste aree di proprietà del sindaco per la realizzazione di un complesso turistico in località Difesa. La lottizzazione prevedeva la cessione delle aree al comune così come stabilito con la convenzione n. 24367 del 25 novembre 1987. Nelle aree lottizzate è stato realizzato un grande complesso turistico alberghiero, denominato Garden Sud, di cui il sindaco è socio, al quale con delibera n. 17 del 1997 l'amministrazione Stillitani ha ceduto una gran parte delle aree comunali, sottoposte per convenzione a vincolo di inedificabilità, per la realizzazione di attrezzature


Pag. XLVII

sportive e verde attrezzato da asservire esclusivamente alla Garden Sud srl -:
se non ritengano urgente promuovere una inchiesta per ristabilire trasparenza e legalità nel comune di Pizzo Calabro.
(4-29339)

Risposta. - Il dott. Francescantonio Stillitani ricopre la carica di sindaco del comune di Pizzo dal 21.11.1993, essendo stato rieletto nelle consultazioni elettorali tenutesi il 16.11.1997.
Lo stesso ha subito numerose condanne per la contravvenzione prevista dall'articolo 1161 del codice della navigazione (abusiva occupazione di spazio demaniale), in relazione ad una annosa vicenda irrisolta conseguente alla realizzazione di alcune opere pubbliche su suolo demaniale: i necessari interventi di manutenzione di siffatte opere da parte dell'attuale amministrazione determinano, infatti, sistematicamente, la denuncia - da parte della locale guardia costiera - del sindaco che, pertanto, finora ha riportato numerose condanne.
La sentenza n. 35 del 16.3.1999, richiamata nella interrogazione parlamentare, riguarda l'assoluzione di Marramao Giuseppe, segretario del locale circolo di Rifondazione Comunista oltre che dipendente del comune di Pizzo, che il dott. Stillitani aveva querelato per diffamazione.
Dalla motivazione di detta sentenza si evince che l'attuale sindaco ha ammesso che «nel nuovo piano regolatore vi erano terreni di sua proprietà e di proprietà di suoi affini e parenti»; inoltre, dal novembre 1995, a seguito della nomina di un commissario ad acta, gli era stata sottratta la prerogativa di adottare il piano regolatore, approvato poi dallo stesso commissario ad acta.
L'amministrazione «Stillitani», in precedenza, aveva conferito all'ing. Bellagamba l'incarico di rielaborare un vecchio progetto detto Karrer. Nel P.R.G. poi approvato, una zona di sua proprietà presso la località Angitola, prevista come agricola nel precedente progetto Karrer, risulta destinata ad attività commerciale.
Circa la cessione ad uso privato di aree del territorio comunale, risulta che in sede giudiziaria lo Stillitani ha ammesso «che il comune di Pizzo con delibera n. 17/96 ha concesso in uso esclusivo alla società Garden Sud, della quale lui stesso era socio, un'area di proprietà comunale per un periodo di 18 anni».
Anche la vicenda relativa alla concessione edilizia in variante a tale De Marco Sinibaldo (fratello del vice sindaco dell'amministrazione dell'epoca), relativa ad un immobile cosiddetto «Rotonda Monacella», è stata sottoposta al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, che su conforme parere del P.M. ha archiviato il procedimento penale a carico del De Marco avendo accertato «che in data 7/12/1994 il sindaco annullava la propria ordinanza n. 72 del 2/12/1994 relativa alla sospensione dei lavori, in quanto gli stessi risultavano conformi alle prescrizioni urbanistiche dettate dalla C.E. n. 554 del 3/5/1994».
Inoltre non risulta alcun incarico assegnato dall'amministrazione comunale ad un architetto della Sovrintendenza dei Beni Culturali.
Per quanto concerne il riferimento alla lottizzazione eseguita in località «Difesa», si fa presente che la convenzione n. 24367 del 25.4.1987 tra il comune di Pizzo e Stillitani Francescantonio, nella duplice veste di comproprietario e di delegato da parte degli altri proprietari di terreni ed immobili siti in località «Difesa» dello stesso comune, sanciva un accordo tra le parti con il quale gli stessi proprietari, come contropartita ad una richiesta di lottizzazione, si impegnavano a cedere gratuitamente al comune le aree, cosiddette «standard», necessarie per le opere di urbanizzazione.
Le aree lottizzate sono state quindi destinate alla realizzazione del complesso denominato «Napitia» e successivamente «Garden Sud».
Le aree destinate alla lottizzazione figuravano inserite nel programma di fabbricazione dell'epoca, approvato con delibera del consiglio comunale n. 168 del 10.12.1969. L'approvazione del nuovo P.R.G., adottato con delibera commissariale n. 2 del 2.7.1996 e definitivamente approvato


Pag. XLVIII

con D.P.G.R. n. 694 del 28.10.1997, non ha modificato tale destinazione. Negli elaborati grafici del nuovo P.R.G. non veniva però riportata la fascia costiera, avente una profondità di circa 600 metri a partire dalla linea di battigia, ed interessante in buona parte l'area di lottizzazione che era stata vincolata ai sensi del decreto ministeriale 21.09.1984.
Le aree «standard» individuate dalla convenzione del 25.11.1987 sono state cedute al comune di Pizzo con atto pubblico del 17.08.1988.
In data 4.10.1994 veniva presentata una variante al piano di lottizzazione approvata con delibera del consiglio comunale n. 10 del 12.2.1997. Tale variante ridistribuisce le aree «standard» e la viabilità interna, individuando nuove aree, diverse da quelle previste nell'originaria lottizzazione. Nel nuovo piano di lottizzazione si stabilisce il mantenimento della stessa dotazione per le attrezzature ma viene prevista la completa salvaguardia di tutta la fascia litoranea alberata mediante la ubicazione degli insediamenti programmati tra la fascia alberata esistente e la SS. 18. Detta variante è stata definitivamente approvata dal consiglio comunale con delibera n. 10 del 10.2.1997. La relativa convenzione, allo stato, non risulta essere stata stipulata, pertanto i lavori previsti non potranno essere autorizzati.
Le indagini esperite dall'Autorità Giudiziaria hanno consentito di accertare che le opere costituenti l'originario villaggio «Napitia» e quelle successivamente realizzate dalla società «Garden Sud» S.r.l. risultavano parzialmente conformi alle concessioni edilizie rilasciate.
Il suddetto complesso turistico-residenziale «Garden Sud», in data 3.3.1997, con decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia n. 620/95 R.G.N.R., è stato posto sotto sequestro in relazione al procedimento penale instaurato nei confronti di Stillitani Francescantonio più uno per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale.
Il 3.3.2000 il G.I.P. presso il Tribunale di Vibo Valentia, su conforme richiesta del P.M., ha disposto l'archiviazione del procedimento.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

VELTRI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in data 23 febbraio 1999 il sindaco di Palagiano, Rocco Ressa e dodici membri del corpo consiliare su venti assegnati per legge rassegnarono contemporaneamente le dimissioni in segno di protesta, dopo aver votato a larga maggioranza la richiesta di una commissione di indagine da parte dei Ministeri dell'interno e della giustizia;
il sequestro degli atti da parte della magistratura e tutti i retroscena (oggi ormai, oggetto di esame da parte della procura della Repubblica di Bari, grazie all'esposto-denuncia presentato il 23 ottobre 1999) che precedettero il sequestro destarono turbamento e viva preoccupazione per l'ordine pubblico;
per effetto delle dimissioni veniva disposta con decreto prefettizio del 25 febbraio successivo la sospensione del consiglio comunale di Palagiano;
in data 8 marzo 1999 il prefetto, intervenuta la notifica della decisione del Consiglio di Stato (depositata il 3 marzo) che reintegrava nella carica di sindaco di Palagiano l'avvocato Vincenzo Stellaccio con i suoi tredici consiglieri, revocava il precedente decreto di sospensione del consiglio comunale e disponeva il reinsediamento del vecchio consiglio comunale;
per la particolare situazione determinatasi nel comune di Palagiano il Ministero dell'interno, su quesito del prefetto, inviava una prima nota (prot. n. 15978/21 del 15 marzo 1999) in cui venivano indicate le procedure di legge da seguire in caso di surroghe di consiglieri dimissionari, precisando i termini di tempo e le modalità delle sostituzioni in applicazione dell'articolo 31 della legge n. 142 del 1990;
sindaco e consiglio comunale ignoravano e disattendevano tali procedure sia non provvedendo alla surroga dei consiglieri


Pag. XLIX

dimissionari nei dieci giorni dal reinsediamento (violazione del disposto di cui al comma 2-bis dell'articolo 31 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 127 del 1997: «... il consiglio, entro e non oltre dieci giorni - dalla presentazione delle dimissioni - deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari) sia surrogando illegittimamente lo stesso consigliere Rocco Ressa che presentava immediatamente denuncia all'autorità giudiziaria (ancora oggi, dopo circa otto mesi, senza esito; situazione, in un certo qual modo, analoga a quella riferita sopra, ma in questo caso non è stato ritenuto opportuno alcun provvedimento d'urgenza da parte dell'autorità giudiziaria per far reinsediare in consiglio comunale il dottor Rocco Ressa);
dal reinsediamento i rappresentanti della minoranza hanno denunciato la illegittimità delle sedute del consiglio comunale e degli atti da esso assunti in quanto organo incompleto, presentando ricorsi al prefetto, al Coreco e al Ministero dell'interno;
con nota del 6 maggio 1999, prot. n. 2939/13.12/Gab., inviata al sindaco del comune di Palagiano e al presidente del Coreco di Taranto, il prefetto precisava che il Ministero dell'interno, a chiarimento della nota del 15 marzo, con nota del 5 maggio faceva presente che il signor Rocco Ressa si doveva reinsediare nell'ente in qualità di candidato sindaco non eletto e, quindi, di consigliere comunale; pertanto il prefetto invitava il sindaco a voler portare il contenuto della nota a conoscenza del consiglio comunale per i consequenziali provvedimenti di competenza;
anche questa seconda nota veniva disattesa, anzi nel corso della campagna elettorale del giugno 1999 il sindaco Stellaccio difendeva le ragioni delle proprie scelte e preannunciava denunce nei confronti del prefetto, di Ressa e, infine, avrebbe accusato lo stesso Ministro dell'interno di essere di parte nell'esercizio delle proprie funzioni (sostenendo che il Ministro quando scrive queste cose - riferimento alla nota del Ministero del 5 maggio - non dovrebbe scrivere solo e rispondere a questi quesiti ma anche ai quesiti che pone il sindaco di Palagiano Vincenzo Stellaccio e il consigliere comunale di Palagiano Vincenzo Stellaccio quando ha scritto il 28 ottobre 1998);
secondo quanto risulta all'interrogante in data 22 luglio 1999 il Movimento dei «Democratici» di Palagiano avrebbe inviato lettera raccomandata al Presidente della Repubblica, al Ministro dell'interno e al prefetto di Taranto, informandoli sulla grave situazione di illegittimità in cui versava il consiglio comunale di Palagiano e a riguardo chiedeva un incontro urgente al prefetto;
secondo quanto risulta all'interrogante in data 3 agosto 1999 una delegazione dei «Democratici» avrebbe incontrato il prefetto; questi si sarebbe limitato a ribadire di aver fatto quanto dovuto con la trasmissione delle note del Ministero e di non avere il potere di impone e obbligare ma solo quello di comunicare; poi, incalzato sui poteri di controllo dell'organo prefettizio nei confronti del consiglio comunale e sul rispetto delle direttive del Ministero, avrebbe reinvocato l'invio della nota del 6 maggio e avrebbe affermato che comunque si poteva giungere a diffida del consiglio comunale, ma a certe condizioni, creando i presupposti...;
è trascorso più di un anno dall'incontro con il prefetto; non risulta che al consiglio comunale sia pervenuta alcuna diffida; sono trascorsi circa diciotto mesi dal reinsediamento di un consiglio comunale che versa in una grave e palese situazione di illegittimità con violazione reiterata e sistematica della legge n. 142 del 1990, con particolare riferimento all'articolo 39, comma 1, lettera a) (scioglimento e sospensione dei consigli comunali... per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico) -:
se non si ritenga che si siano verificate e siano tuttora in essere gravi violazioni della legge n. 142 del 1990;


Pag. L


se non si ritenga necessario promuovere un'indagine amministrativa per verificare se la ripetuta violazione delle procedure sia stata solo casuale o del tutto intenzionale;
se non si ritenga che in questa situazione che si trascina da più di un anno possano ravvedersi gravi responsabilità del prefetto di Taranto e in tal caso quali provvedimenti si intenda adottare;
se non si ritenga di adottare da subito idonei provvedimenti al fine di assicurare il ripristino della legalità nel consiglio comunale di Palagiano;
se non si ritenga che vi siano tutti i presupposti e le condizioni, date le persistenti e reiterate violazioni di legge, per giungere alla sospensione e, quindi, allo scioglimento del consiglio comunale di Palagiano.
(4-31729)

Risposta. - L'attuale situazione del comune di Palagiano si è determinata a decorrere dal 16.11.1997, data a cui «salgono le elezioni amministrative che vedevano nominato alla carica di sindaco il signor Stellaccio. Avverso le predette venne proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Lecce il quale, correggendo il risultato elettorale, proclamava eletto sindaco il signor Ressa.
La predetta pronuncia, impugnata in sede d'appello dal signor Stellaccio, venne ribaltata dal Consiglio di Stato che reintegrò nella carica l'appellante.
Nelle more del deposito della decisione di secondo grado il Ressa, insieme a dodici dei venti consiglieri assegnati all'ente, si dimise.
Alla fattispecie che, va ribadito, si delineò prima della conoscibilità della sentenza del Consiglio di Stato, seguì in data 25 febbraio 1999 l'adozione, da parte del prefetto di Taranto, del provvedimento di sospensione dell'organo consiliare, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima compatibile col suo mantenimento in vita.
Il deposito della decisione resa dal supremo consesso, avvenuto in data 3 marzo 1999, determinò, tuttavia, l'immediata reintegra del signor Stellaccio nella carica di sindaco e la conseguente revoca del provvedimento di sospensione del consiglio comunale di Palagiano.
Pertanto il sindaco reinsediato provvide alla surroga di tre dei consiglieri dimissionari, comprendendo tra i surrogati il Ressa che, invece, si era dimesso dalla sola carica di sindaco, mantenendo
de jure la carica di consigliere.
Questi, pertanto, impugnò dinanzi al T.A.R. Lecce, con richiesta di sospensiva, sia la revoca del provvedimento prefettizio di sospensione che le successive delibere di surroga. Stante la pendenza del giudizio nel merito, il diniego della richiesta sospensiva disposto dall'organo adito e successivamente confermato dal Consiglio di Stato, non ha inciso sulla validità e l'efficacia dei provvedimenti impugnati, lasciando la situazione dell'ente sostanzialmente inalterata.
Siffatta considerazione conclusiva di questa amministrazione è stata più volte rappresentata all'ente locale.
In ordine agli eccepiti profili di illegittimità dell'attività deliberativa posta in essere dal comune, in conseguenza della irrituale composizione dell'organo, allo stesso ente è data la facoltà di esperire la prova di resistenza.
Nel caso di specie, tenuto conto della pendenza del giudizio di merito e dei possibili rimedi attivabili dall'ente stesso, un ipotizzato provvedimento sanzionatorio diretto allo scioglimento dell'organo elettivo, potrebbe appalesarsi intempestivo o dar luogo ad una sovrapposizione di misure i cui esiti potrebbero essere confliggenti.
Peraltro, nel richiamare il principio generale in virtù del quale il consiglio comunale è l'organo legittimato a valutare la regolarità della propria composizione, si ritiene che lo stesso ben possa riesaminare gli atti deliberativi assunti, con particolare riferimento alla deliberazione di surroga del sig. Ressa che risulta aver rassegnato le dimissioni dalla sola carica di sindaco e non anche di consigliere. La pendenza del giudizio di merito non preclude, infatti, al predetto consiglio l'attivazione di rimedi in via di autotutela.
Al fine di assicurare la regolarità dell'azione amministrativa, l'ente è stato invitato, nell'ambito della propria responsabile


Pag. LI

autonomia, a riconsiderare la predetta posizione entro un termine prefissato. E ciò, al fine di evitare interventi monitori preordinati a misure di rigore che si dovessero rendere necessarie per la salvaguardia dell'ordine legale.
Da ultimo il comune di Palagiano, aderendo all'invito di riesame formulato dal Prefetto di Taranto, ha disposto apposita convocazione dell'organo elettivo per il giorno 11 maggio 2000.
In quella sede il consiglio comunale ha deliberato di recepire il parere
pro veritate espresso dal proprio legale «di non luogo a provvedere conseguentemente alla richiesta della prefettura di Taranto».
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

VENDOLA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
con deliberazione del consiglio comunale del comune di Giovinazzo (Bari) adottata all'unanimità il giorno 13 gennaio 1999, sono state evidenziate e denunziate gravi sequenze di presumibili illeciti penali, illegittimità amministrative, false rappresentazioni e abusi in atti di ufficio, in relazione alla prevista realizzazione di una nuova discarica di rifiuti solidi urbani per il bacino BA2, che comprende i comuni di Bari, Bitonto, Modugno, Giovinezza e Bitritto;
i riferimenti richiamati sono altamente significativi del degrado già determinato con comportamenti che hanno provocato la contestazione ed il successivo rinvio a giudizio di amministratori e soggetti privati per gravi reati (il relativo procedimento dopo dodici anni non si è ancora concluso con sentenza definitiva);
una ulteriore e particolare «zona d'ombra» riguarda la presenza e la partecipazione all'attività del consiglio comunale del consigliere Pantaleo Magarelli, già in anni passati proprietario della suddetta discarica (come risulta dal contratto preliminare di vendita richiamato nella determina del dirigente del servizio difesa ambiente della provincia di Bari del 25 febbraio 1998) e successivamente assegnatario dei lavori di appalto per la realizzazione della nuova struttura per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in contrada «San Pietro Pago», da parte della srl Socomes;
lo stesso Pantaleo Magarelli come riportato dal consigliere Del Rosso in sede di consiglio comunale di Giovinazzo del 13 gennaio 1999, risulta essere presidente della Socomes;
una visura della camera di commercio di Bari del Prot.: VIS/34994/1998/CBALL49 riporta che Magarelli è l'Amministratore Unico della succitata srl Socomes;
si evidenzia un conflitto di interesse tra funzioni di rappresentanza politico-amministrativa e private attività imprenditoriali, come è stato già rilevato e denunziato dal consigliere comunale Del Rosso nel corso della riunione del consiglio comunale del 13 gennaio 1999;
lo stesso Magarelli, nella qualità di capogruppo di una forza politica, ha partecipato ad alcune riunioni della speciale commissione Consiliare per l'emergenza rifiuti, sviluppando interventi che dimostrano ancora di più l'evidente conflitto tra l'interesse generale, diretto ad evitare l'ulteriore degrado del territorio comunale e gli interessi personali, tutelati in primis con l'aver ceduto la proprietà del sito della nuova discarica e successivamente con l'acquisizione dell'appalto per la realizzazione della struttura;
sullo sfondo si determinano operazioni in contrasto con l'indirizzo del decreto Ronchi e successive integrazioni, in contrasto cioè con la scelta di abbandonare l'opzione, inquinante e a forte impatto ambientale, delle discariche. Difatti si potrebbero realizzare nuovi impianti a tecnologia avanzata, i quali hanno risolto in altre realtà europee e in alcune zone del territorio nazionale il problema in termini di compatibilità ecologica e di civiltà;


Pag. LII


la suddescritta situazione di diffusa e persistente anomalia ha già determinato incomprensibili sovvertimenti a livello della compagine politico-amministrativa locale, riconducibili a condizionamenti non già solo esterni, ma frutto di alcune rappresentanze che risiedono all'interno del consiglio comunale interessate alla realizzazione della discarica ed al successivo utilizzo dell'energia di biogas;
la vicenda assume un carattere di estrema gravità se la si rapporta a due procedimenti penali che interessano in modo diffuso il territorio di Giovinazzo, perché scaturiti da anomalie amministrative e penali cagionate dal comportamento poco limpido di alcune rappresentanze amministrative. I procedimenti penali risalgono agli anni 1988, 1989, 1990 ed epoca successiva, e sono richiamati nella citata deliberazione del consiglio comunale;
poiché quanto su detto è la risultante di una forzatura che si intende operare in violazione delle leggi vigenti, a tutela di particolari interessi ed a danno della salute pubblica, si richiamano anche le argomentazioni sviluppate con motivi aggiunti relativi ad un procedimento svoltosi dinanzi al Tar Puglia, con il ricorso al Consiglio di Stato presentato dai difensori del comune di Giovinazzo, avvocato Giovanni Pellegrino ed avvocato Paolo Colavecchio, nonché alle conclusioni delle conferenze dei servizi svoltesi, presso il commissario straordinario per l'emergenza rifiuti della regione Puglia che vede escluso il territorio di Giovinazzo, già ampliamente degradato, da ulteriori illecite iniziative;
in particolare, in data 25 febbraio 1998 il Dirigente del Servizio Difesa ambiente della provincia di Bari, dottor Angelo Volpicella, ha adottato una determinazione dirigenziale con cui autorizzava l'ampliamento della vecchia discarica in contrada «San Pietro Pago». Successivamente alla determina, il comune di Giovinazzo inoltrava richiesta di sospensiva del provvedimento al Tar Puglia (proc. 1347/98). Il Tar con ordinanza n. 373/98 del 24/6/98 respingeva la domanda incidentale di sospensione, formulata dai legali rappresentanti del Comune di Giovinazzo, della richiamata determinazione. In data 2 dicembre 1998 il Tar con una nuova ordinanza accoglieva la domanda di sospensiva richiesta dalla Spem in ordine al limite di transito per la comunale «San Pietro Pago»: difatti bisognava riformulare il provvedimento sulla base di nuovi elementi da accertare o già emersi;
in riferimento all'ultima ordinanza di cui sopra, sono stati effettuati nuovi rilevamenti sul territorio interessato da parte degli organismi preposti che hanno dimostrato documentalmente nuovi elementi di devastazione della zona in questione, (sversamento di reflui nel sottosuolo per capacità di assorbimento, essendo morfologicamente un terreno di natura carsica). Gli avvocati difensori del Comune hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato insistendo per la sospensiva della determina che non terrebbe conto che la discarica assorbe i rifiuti solidi urbani più della capacità consentita e del carattere inquinante degli stessi rifiuti, che ad oggi continuano a devastare oltre alla morfologia del terreno anche le falde acquifere necessarie per l'approvvigionamento di acqua potabile -:
iniziative di propria competenza intenda assumere sulla vicenda suddescritta ed in particolare sul palese conflitto di interessi che coinvolge il Consigliere comunale di Giovinazzo signor Pantaleo Magarelli;
quali iniziative si intenda assumere per rimuovere le eventuali cause di incompatibilità tra interessi privati e funzioni di rappresentanza politica ed amministrativa in seno al Consiglio Comunale di Giovinazzo.
(4-29189)

Risposta. - In merito alla vicenda riguardante l'esercizio della discarica sita nel territorio di Giovinazzo (Bari) - località «San Pietro Pago» - risulta che il consiglio comunale di Giovinazzo si è espresso ripetutamente contro l'ampliamento della stessa, rappresentando che l'area sulla quale


Pag. LIII

dal 1990 viene esercitata l'attività di smaltimento rifiuti versa in uno stato di degrado ambientale che è incompatibile con una ulteriore utilizzazione per tali finalità.
Il comune ha assunto iniziative in sede giurisdizionale per ottenere l'annullamento dell'autorizzazione concessa dalla provincia di Bari alla ditta S.P.E.M. s.r.l,. per la prosecuzione dell'esercizio della discarica.
I ricorsi proposti innanzi al T.A.R. Puglia non hanno però portato a provvedimenti di merito o cautelari che producessero l'effetto di paralizzare l'attività della S.P.E.M..
L'amministrazione comunale ha presentato una nuova istanza di annullamento al Consiglio di Stato.
Il comune ha dichiarato l'inidoneità della viabilità a servizio della discarica adottando provvedimenti di interdizione al transito in località San Pietro Pago per veicoli di portata superiore a t. 3,5.
Anche tali provvedimenti sono stati oggetto di impugnativa e sono stati sospesi dal T.A.R. Puglia.
Completati i lavori il 22.6.2000, la ditta SPEM ha pertanto comunicato l'avvio dell'esercizio dell'impianto.
Le suesposte questioni sono state oggetto di indagini da parte dell'Arma dei Carabinieri competente che ha riferito all'Autorità Giudiziaria su denunce presentate da consiglieri comunali in merito alla presunta appropriazione da parte della SPEM della strada comunale vicinale.
Gli accertamenti disposti non hanno portato all'assunzione di provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Il 29 giugno 2000 personale del Comando Compagnia di Molfetta e del N.O.E. di Bari ha, inoltre, sottoposto a sequestro giudiziario il fondo rustico adibito a discarica per rifiuti inerti sito in località «San Pietro Pago», in area attigua alla discarica controllata, gestito anch'esso dalla ditta S.P.E.M..
Nella circostanza sono stati deferiti, in stato di libertà, il legale responsabile della succitata ditta, il Capo cantiere della discarica controllata ed il Direttore Tecnico dell'azienda, poiché si sono resi responsabili di «gestione illecita di rifiuti», «gestione illecita di discarica», «falsità ideologica» e «getto pericoloso».
In ordine al lamentato conflitto di interesse e conseguente incompatibilità a carico del consigliere comunale sig. Pantaleo Magarelli, si rappresenta che la questione risulta superata in quanto con decreto del Presidente della Repubblica datato 10.8.2000, il consiglio comunale di Giovinazzo (BA) è stato sciolto ai sensi degli articoli 37 e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al tempo vigenti confermati nella formulazione degli articoli 52 e 141 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con la conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente medesimo.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.