Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 855 dell'8/2/2001
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(Istituzione di televisioni in Piemonte e in Abruzzo)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Rogna Manassero di Costigliole n. 2-02851 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 6).
L'onorevole Rogna Manassero di Costigliole ha facoltà di illustrarla.

SERGIO ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE. Presidente, il Governo viene interpellato riguardo ad una vicenda che si può definire nuova - nel senso che non era mai accaduta in precedenza - ed inquietante, che è stata scoperta grazie alle notizie fornite dalla stampa, perché le deliberazioni relative sono state accuratamente non divulgate.
La vicenda è la seguente. Prima la regione Piemonte e successivamente la regione Abruzzo hanno deliberato, con deliberazioni di giunta, l'istituzione di un servizio televisivo regionale - sia pure


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presentato, inizialmente, come iniziativa di promozione del turismo al di fuori del territorio della regione - grazie all'utilizzo di un canale satellitare, ma soprattutto alla costituzione di una vera e propria struttura al suo servizio. In pratica, si tratta dell'istituzione della tv della regione.
In questo caso si deve valutare quali norme di legge siano state violate. Tutti ricordano che la legge Mammì, che dal 1990 regola la situazione televisiva, aveva rigidamente escluso che una società a prevalente partecipazione pubblica potesse in qualche modo esercitare l'attività radiotelevisiva; successivamente, l'introduzione del sistema satellitare digitale non ha cambiato questa situazione: pertanto, tale sistema non può che rientrare nella disciplina generale.
Da questo punto di vista appare evidentemente altrettanto inquietante l'affermazione fatta da esponenti della regione Piemonte che, trattandosi di televisione digitale, non è sottoposta alle norme della televisione analogica.
A questo punto, si tratta di comprendere se queste due iniziative regionali siano debitamente autorizzate per quanto riguarda la parte - come prevede la legge n. 249 del 1997 - relativa all'emissione dal territorio nazionale al satellite. Inoltre, bisogna valutare se l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia effettivamente autorizzato queste due iniziative oppure se si tratti solo di prove tecniche senza autorizzazione: in questo caso vogliamo sapere cosa intenda fare il Ministero. Infine, vorremmo sapere quali concrete iniziative si intendano assumere affinché venga data pratica attuazione a quella che veniva definita la strada maestra da percorrere per la comunicazione degli enti locali: mi riferisco alle convenzioni da stipulare sia con televisioni locali private sia con RAI 3.
Questo è esplicitamente previsto al comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1990 ed è effettivamente l'unica reale strada maestra che in questo caso dovrebbe essere intrapresa per tutte le iniziative di comunicazione che sono di per sé - e lo riaffermo anche in questa sede - del tutto legittime come iniziative di telecomunicazione. Sono invece, a mio avviso, estremamente pericolose ed inquietanti le iniziative editoriali per le quali venga utilizzato denaro pubblico da uno dei pochi enti che non possono svolgere attività di editori.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le comunicazioni ha facoltà di rispondere.

VINCENZO MARIA VITA, Sottosegretario di Stato per le comunicazioni. In relazione all'interpellanza illustrata dall'onorevole Rogna Manassero di Costigliole e sottoscritta da diversi colleghi, tra cui l'onorevole Panattoni, qui presente, debbo anzitutto sottolineare che in esso si prospetta un caso particolarmente significativo perché ci dà la possibilità di rispondere in tempi piuttosto stretti ad un quesito che viene posto insistentemente da tanti operatori interessati a questa materia, dopo le iniziative assunte dalle regioni Piemonte ed Abruzzo.
Nel riassumere brevemente le disposizioni che regolano la materia ricorderò almeno una parte delle origini normative della disciplina di questo settore, peraltro già evocate prima dall'interpellante. Intendo anzitutto riferirmi alla legge 6 agosto 1990, n. 223 (altrimenti nota come legge Mammì) che insieme alla legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito tra l'altro l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha dato un quadro di riferimento sufficientemente certo anche in ordine al quesito che è stato formulato.
In questo quadro di fonti normative va certamente evocata anche la delibera n. 127 del 1o marzo 2000 adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L'articolo 3, comma 10, della legge n. 249 del 1997 stabilisce che la diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale è soggetta ad autorizzazione che viene rilasciata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle disposizioni contenute nell'apposito regolamento concernente proprio la


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diffusione via satellite di programmi televisivi (regolamento approvato con la menzionata delibera n. 127).
Tale regolamento, dopo aver definito all'articolo 1 l'emittente nazionale come «un soggetto avente la propria sede legale in Italia, che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti, dei programmi televisivi destinati al pubblico, e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi, via satellite, in forma codificata o non codificata», dispone che il regolamento stesso si applichi alle emittenti nazionali televisive, o anche estere, rispetto alle quali l'Italia ha giurisdizione.
L'articolo 3 precisa che l'autorizzazione può essere rilasciata a società di capitali che abbiano la propria sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello spazio economico europeo.
L'articolo 9 stabilisce che ai titolari di concessione con frequenze terrestri in ambito nazionale è consentita la trasmissione simultanea integrale su reti di diffusione via satellite. Da parte sua, la legge n. 223 del 1990, dopo aver stabilito che l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione (articolo 16, comma 1), indica in maniera tassativa i soggetti ai quali tale concessione può essere rilasciata (articolo 16, comma 8) e precisa che la concessione medesima non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva ed editoriale o, comunque, attinente all'informazione e allo spettacolo ed esclude espressamente che la concessione possa essere rilasciata agli enti pubblici, anche economici (articolo 16, commi 11 e 12). I destinatari di concessione o di autorizzazione, nonché le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione e di distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi sono soggetti all'obbligo di iscrizione all'apposito registro degli operatori di comunicazione la cui tenuta è curata dalla ripetuta Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Da tale quadro normativo si evince che gli enti pubblici territoriali, di cui si parla nell'atto parlamentare in esame, non possono essere titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva e che, per analogia, agli stessi non può essere rilasciata l'autorizzazione alla diffusione via satellite di programmi televisivi.
La normativa menzionata, tuttavia, prevede un ruolo delle regioni e degli enti locali per l'importanza che essi rivestono nell'attività di diffusione di informazioni, ma tale attività deve essere svolta non direttamente, bensì tramite convenzioni o forme di collaborazione tra l'ente stesso e l'emittente pubblica ovvero le emittenti private.
In proposito, si sottolinea che l'articolo 7, comma 2, della legge n. 223 del 1990 stabilisce che la concessione rilasciata alla concessionaria del servizio pubblico deve prevedere forme di collaborazione con le realtà informative e culturali delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche del servizio pubblico, le regioni e le emittenti private in ambito locale.
In particolare, nella delibera della regione Piemonte citata nell'interpellanza il progetto comunicativo previsto riguarda la diffusione via satellite, l'uso di Internet e la collaborazione con le TV private e viene, altresì, prevista la predisposizione di un palinsesto dettagliato della cosiddetta TV Piemonte; nella delibera della regione Abruzzo il progetto predisposto dalla struttura «stampa» e denominato «regione Abruzzo comunicazione» è finalizzato all'occupazione e prevede l'uso del satellite per uno spazio televisivo autogestito.
L'esercizio diretto dell'attività di diffusione via satellite di programmi informativi, che sembra essere stato ipotizzato dalla regione Abruzzo, non può trovare attuazione stante la vigente normativa in materia di comunicazione radiotelevisiva.
Per quanto riguarda la regione Piemonte, si comunica agli onorevoli interpellanti che risulta pervenuta all'Autorità una domanda di autorizzazione alla diffusione via satellite di programmi televisivi


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da parte della società a responsabilità limitata «Accordo» - con sede in Torino - per il programma denominato «regione Piemonte TV». Il competente dipartimento ci ha comunicato che sta esaminando, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio dell'autorizzazione stessa, il caso posto.
A completamento di informazione si fa presente, infine, che la legge 7 giugno 2000, n. 150 (che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) stabilisce che le attività di informazione e di comunicazione di tali pubbliche amministrazioni - fra le quali sono comprese le regioni - si esplicano oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria anche attraverso la pubblicità, le vendite promozionali, le affissioni, la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere, convegni eccetera.
Non si prevede invece - questa sottolineatura è importante perché si tratta della legge più recente in materia - che le stesse amministrazioni pubbliche possano svolgere attività di emittenza in proprio. Per noi questo chiarimento era importante perché anche la legge più recente, nel tornare sulla materia della comunicazione istituzionale, non ha previsto quell'apertura che non era prevista neppure dalla normativa pregressa, per molti motivi da noi tuttora considerati validi.

PRESIDENTE. L'onorevole Rogna Manassero di Costigliole ha facoltà di replicare.

SERGIO ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE. Presidente, vorrei delegare la replica ad un altro firmatario l'interpellanza, l'onorevole Panattoni.

PRESIDENTE. Va bene. Prego, onorevole Panattoni.

GIORGIO PANATTONI. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Vita per la risposta, che vorrei sintetizzare in modo molto chiaro.
Abbiamo capito che il Governo conferma l'impossibilità per un ente pubblico di fare l'editore televisivo in proprio; abbiamo capito che l'autorità di garanzia per le comunicazioni ha confermato questa scelta attraverso proprie deliberazioni indipendenti; abbiamo capito che non si può rilasciare un'autorizzazione in favore di un ente pubblico; abbiamo altresì capito e ritenuto che un ente pubblico possa ed abbia il diritto di esercitare la propria funzione informativa attraverso convenzioni con televisioni pubbliche o private locali.
A questo punto ci chiediamo in che modo quanto riportato nell'interpellanza possa essere accaduto e perché proprio in Piemonte ed in Abruzzo, due regioni, guarda caso, governate da giunte di centrodestra. Ci chiediamo - ci sembra opportuno sottolinearlo - come mai, in Abruzzo, una delle motivazioni addotte per fare questa operazione sia stata l'esistenza di cattivi rapporti con le testate giornalistiche locali: francamente, ciò ci sembra paradossale, come se tutte le volte che si bisticcia con un amico si possa in qualche modo scatenare una guerra regionale.
Credo che tutto ciò sottolinei l'esistenza, sotto questo profilo, di un grande disordine, che ci preoccupa perché sta crescendo. Riteniamo si tratti del segno di una pressione, anche politica, molto pericolosa per il sistema dell'informazione democratica nel nostro paese. Il fatto che due regioni, ossia due enti che nel progetto federalista dello Stato dovrebbero svolgere un compito così alto ed autonomo, possano assumere autonomamente decisioni così gravi ci appare estremamente preoccupante dal punto di vista dell'assetto istituzionale del settore.
A questo punto, ci domandiamo quali decisioni - che immaginiamo dover essere rapide, tempestive e soprattutto efficaci - possano in qualche modo garantire una grande libertà di informazione e bloccare tali iniziative che, così ci pare di aver capito, dalla risposta del Governo sono


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totalmente fuori legge e completamente estranee alla attuale disciplina del settore radiotelevisivo nel nostro paese.
Penso sarebbe opportuno che, a seguito dello svolgimento di questa interpellanza, vi fosse un atto formale chiaro e preciso. Noi cercheremo di attivarlo in sede locale; ci piacerebbe che il Governo facesse la sua parte, in modo che, a fronte di casi così largamente e chiaramente di infrazione della regolamentazione, possano seguire le opportune sanzioni. Esse mi sembrano indispensabili: è inutile parlare di leggi se, tutte le volte che vengono violate, non succede assolutamente nulla.

PRESIDENTE. Volevo precisare che la procedura prevede che, nel caso in cui un deputato interpellante deleghi la risposta ad un altro collega, ciò deve essere preannunciato preventivamente alla Presidenza.
Avverto che, a seguito di intese intercorse con i presentatori, lo svolgimento dell'interpellanza Mussi n. 2-02874 è rinviato ad altra seduta.

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