Allegato A
Seduta n. 855 dell'8/2/2001


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(A.C. 5891 - sezione 4)

ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Finanziamento).

1. Per il finanziamento delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relative al


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conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di invalidità civile e di emigrazione ed immigrazione, si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 1999 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo.
2. Una quota pari allo 0,10 per cento del prelevamento di cui al comma 1 è destinata al finanziamento dell'attività di controllo delle sedi estere degli istituti di patronato e di assistenza sociale, finalizzata alla verifica dell'organizzazione e dell'attività.
3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'unità previsionale di base 6.2.2 «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari», sul capitolo 3518, di una somma pari all'80 per cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell'anno precedente. Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa unità previsionale di base, capitolo 3518, la restante quota.
4. A decorrere dall'anno 2000, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime unità previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, per effetto dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.
5. In ogni caso, è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell'80 per cento indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno.
6. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi.
7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalità di ripartizione del finanziamento di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell'attività svolta in Italia e all'estero;
b) individuazione dell'attività da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e per il loro aggiornamento periodico, definendo, altresì, le modalità di accertamento, di rilevazione e controllo dell'attività, dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attività svolta, in relazione all'ampiezza dei servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi;
c) definizione, per le attività svolte, delle modalità di documentazione e dei


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criteri di verifica anche di qualità, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché delle modalità di presentazione delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la definizione di eventuali discordanze nella rilevazione delle attività;
d) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento.

8. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:
a) eredità, donazioni, legati e lasciti;
b) erogazioni liberali;
c) sottoscrizioni volontarie;
d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche.

9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 1999, sono compensati mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.
(Finanziamento).

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per l'espletamento delle attività di cui alla presente legge, sono finanziati, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7 del presente articolo, mediante il prelevamento di un'aliquota pari allo 0, 226 per cento, a decorrere dal 1999, sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni previdenziali ed assicurative.
13. 1. Pampo, Lo Presti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per il finanziamento delle attività aggiungere le seguenti: e dell'organizzazione.
13. 13. Santori.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di invalidità civile e.
*13. 2. Monaco.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di invalidità civile e.
*13. 14. Santori.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di invalidità civile e.
*13. 25. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 1999 con la seguente: 2001.
13. 50. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 1999 con la seguente: 2000.
13. 24. La Commissione.


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Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
13. 8. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e degli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.
13. 15. Santori.

Sopprimere il comma 2.
*13. 3. Pampo, Lo Presti.

Sopprimere il comma 2.
*13. 28. Cangemi, Boghetta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il prelevamento di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:
a) 89, 90 per cento all'attività;
b) 10 per cento all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;
c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività.
13. 16. (Testo così modificato nel corso della seduta)Santori.
(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: I predetti istituti con le seguenti: Gli istituti di cui al comma 1 del presente articolo.
13. 9. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2002.
13. 51.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2001.
13. 26. La Commissione.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In ogni caso agli istituti di patronato e di assistenza sociale è assicurata, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'erogazione dell'80 per cento delle quote di rispettiva competenza di cui al comma 4. La rimanente quota del 20 per cento viene erogata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di assestamento del bilancio annuale dello Stato.
13. 4. Pampo, Lo Presti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per le attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, il finanziamento è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sentiti gli istituti di patronato, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
13. 17. Santori.

Al comma 7, alinea, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiungere le seguenti: entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
13. 18. (Testo così modificato nel corso della seduta)Santori.
(Approvato)


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Al comma 7, alinea, dopo le parole: assistenza sociale aggiungere le seguenti: e previo parere delle apposite Commissioni parlamentari.
13. 5. Pampo, Lo Presti.

Al comma 7, sopprimere la lettera a).
13. 19. Santori.

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: dell'attività svolta aggiungere le seguenti: e dell'organizzazione.
13. 20. Santori.

Al comma 7, sopprimere la lettera b).
13. 12. Grugnetti, Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: dell'attività aggiungere le seguenti: e dell'organizzazione.
13. 21. Santori.
(Approvato)

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: strettamente proporzionale al volume dell'attività svolta dai patronati soggetti al finanziamento.
13. 6. Pampo, Lo Presti.

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: degli operatori aggiungere le seguenti: , alla disponibilità di idonei sistemi informatici e telematici.
13. 30. Santori.

Al comma 7, lettera c), dopo le parole: nella rilevazione delle attività aggiungere le seguenti: e dell'organizzazione.
13. 22. (Testo così modificato nel corso della seduta)Santori.
(Approvato)

Al comma 7, lettera c), sopprimere la parola: anche.
13. 10. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
corresponsione dei compensi a ciascun patronato in correlazione all'effettiva attività svolta nei confronti dell'utenza, in materia pensionistica e non, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, individuabile attraverso basi oggettive di rilevazione.
13. 11. Michielon, Pagliarini, Covre.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nel regolamento di cui al comma 7 sono stabilite altresì le modalità di determinazione della misura del contributo da corrispondere alle associazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge.
*13. 7. Monaco.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nel regolamento di cui al comma 7 sono stabilite altresì le modalità di determinazione della misura del contributo da corrispondere alle associazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge.
*13. 23. Santori.

Al comma 9, sostituire la parola: 1999 con la seguente: 2001.
13. 52.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 9, sostituire la parola: 1999 con la seguente: 2000.
13. 27. La Commissione.