Allegato B
Seduta n. 851 del 2/2/2001


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PUBBLICA ISTRUZIONE

Interpellanza:

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:
ai docenti di strumento musicale nelle scuole superiori è stata negata la possibilità di partecipare alla sessione riservata per la classe di concorso AO77 (strumento musicale nella scuola media, ordinanza ministeriale n. 202 del 6 agosto 1999) poiché si richiedeva come requisito di servizio quello prestato esclusivamente nelle scuole medie ad indirizzo musicale;
questo caso appare in netto contrasto con la ratio della legge n. 124 del 1999 e con la normativa che regola le sessioni riservate (ordinanza ministeriale 153/99) di tutte le altre discipline, per le quali occorrevano i 360 giorni cumulati indifferentemente nelle scuole di I e II grado anche non statali;
con la riapertura delle sessioni riservate (ordinanza ministeriale n. 33 del 7 febbraio 2000) tali docenti sono stati di fatto esclusi nuovamente poiché non è stata prevista una seconda tornata abilitante per la AO77;
l'ordinanza ministeriale 33/2000 recita testualmente: «La ratio della legge n. 124 del 3 maggio 1999 può anche rinvenirsi nella volontà di consentire il conseguimento di più titoli professionali a chi, possedendo i prescritti titoli di studio, abbia


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comunque acquisito una certificata professionalità di servizio, prescindendo dall'ordine o grado di scuola in cui il relativo servizio sia stato prestato»;
cade, quindi, anche il concetto del «cumulo» per il servizio che può essere prestato interamente in qualsiasi ordine e grado di scuola;
i neoabilitatidella AO77 invece si stanno abilitando anche in educazione musicale con la seconda tornata di corsi abilitanti che sta per concludersi (ordinanza ministeriale 33/2000) ed entreranno nelle graduatorie permanenti di educazione musicale nella stessa fascia (terza) dei docenti di strumento musicale, i quali - al contrario - non possono abilitarsi e, tantomeno, accedere alle graduatorie permanenti della AO77 neanche in coda;
con il decreto ministeriale n. 201 del giugno 1999, che istituisce e riconduce ad ordinamento la classe AO77, e con i regolamenti attuativi delle graduatorie permanenti (decreti ministeriali n. 123 del 27 marzo 2000 e n. 146 del 18 maggio 2000) i docenti di strumento musicale sono stati di fatto depennati anche dai vecchi elenchi prioritari (decreto ministeriale del 13 febbraio 1996) nei quali erano idonei per le supplenze annuali;
nell'ultima ordinanza ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2001 si istituisce un'ulteriore sessione riservata per tutte le discipline e questa volta anche per la AO77 ma ai docenti di strumento musicale viene negata anche questa possibilità poiché si continua a richiedere, solo per questa classe di concorso, il servizio dei 360 giorni specifico di strumento alle scuole medie;
con le varie ordinanze ministeriali, che disciplinano tutte le sessioni riservate, si consente il conseguimento dell'abilitazione per esempio in educazione musicale (AO31 e AO32) a docenti con 360 giorni prestati nella scuola privata, elementare, o su altro tipo di disciplina (inglese, matematica, italiano) che non hanno affinità con l'educazione musicale;
l'articolo 1 del decreto ministeriale n. 201 del 6 agosto 1999, che riconduce ad ordinamento i corsi di strumento della scuola media ex sperimentale recita: «Nei corsi ad indirizzo musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei decreti ministeriali 3 agosto 1979 e 13 febbraio 1996, ricondotti ad ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 dall'articolo 11, comma 9 della legge 3 maggio 1999, n. 124, l'insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale, previsto dall'articolo 165 del decreto-legge 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito della programmazione educativo-didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media;
a ribadire ciò il decreto ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998 - Costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse - ha istituito gli ambiti disciplinari (per aggregazione delle classi di concorso), tra i quali l'Ambito disciplinare 3, per aggregazione delle classi AO31 (educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e AO32 (educazione musicale nella scuola media), classi che comprendevano anche l'insegnamento di strumento musicale sia alle medie sia alle superiori e che sono diventate ormai equivalenti ai fini dell'abilitazione all'insegnamento; ma tutto questo vale solo per gli abilitati in educazione musicale che hanno i 360 giorni di strumento alle medie: infatti sono stati considerati abilitati ope legis;
a conferma dell'equivalenza dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nei due gradi di istruzione risulta inoltre che l'amministrazione ha sistematicamente utilizzato, negli ultimi 18 anni, i docenti di educazione musicale delle scuole medie inferiori nei corsi di strumento musicale degli istituti magistrali, ai sensi dell'articolo 15, comma 8 della legge n. 270 del 1982 -:
come intenda il Ministro far fronte alla situazione sopra descritta e dare la


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possibilità di partecipare al concorso per la classe AO77 e rimediare, dunque, ad una macroscopica diversità di trattamento tra docenti e docenti e a quella che risulta all'interpellante essere una evidente sperequazione nei confronti dei docenti di strumento musicale;
se risponda al vero che il Ministro abbia deciso di abrogare la disciplina dell'insegnamento dello strumento musicale (istituito nel lontano 1936) nei licei socio-psico-pedagogici e nei licei delle scienze sociali e, nell'eventualità che ciò sia vero, che cosa voglia riservare ai docenti in questione.
(2-02867) «Lenti».

Interrogazione a risposta orale:

SCANTAMBURLO. - Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 68 della legge n. 144 del 1999 istitutisce: «l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età», progressivamente a partire dall'anno scolastico 1999-2000 e lo stesso può essere assolto in «percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema di istruzione professionale di competenza regionale o nell'esercizio dell'apprendistato». Pertanto, dal mese di settembre 2000 i giovani che hanno compiuto 15 anni e che hanno assolto l'obbligo scolastico, possono decidere di abbandonare la scuola, ma non possono entrare nel mondo del lavoro, prima di avere frequentato il periodo triennale di formazione;
il regolamento ministeriale n. 257 del 12 luglio 2000 ha stabilito le tappe della riforma, fissando, tra l'altro, i principi e i criteri per la collaborazione tra le scuole e i centri per l'impiego, per cui entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico, ciascun istituto è tenuto a comunicare ai nuovi centri per l'impiego, l'elenco degli studenti che intendono assolvere all'obbligo formativo nei canali alternativi a quello scolastico. I centri regionali per l'impiego nominano il tutor, il quale deve orientare lo studente al percorso più adatto alle sue capacità e seguirlo fino ai 18 anni di età, per verificare i progressi compiuti;
nell'anno 2000 risultano essere stati circa 83.000 i quindicenni che hanno lasciato la scuola per iniziare successivamente i corsi di formazione o di apprendistato. Però, i corsi di formazione sono effettivamente partiti in numero molto limitato e in modo non omogeneo nel territorio nazionale. Risulta che molte scuole non abbiano rispettato il termine stabilito dal regolamento di attuazione, di trasmettere ai centri per l'impiego, alla fine dell'anno scorso, l'«anagrafe» dei ragazzi soggetti all'obbligo formativo; inoltre la specifica competenza dell'obbligo di formazione, riservata alle amministrazioni provinciali in molti casi non ha potuto estrinsecarsi per la ritardata omancata delega alla provincia da parte delle regioni. Soltanto il 60 per cento delle amministrazioni provinciali avrebbe raccolto le liste degli studenti soggetti all'obbligo. Soprattutto nelle regioni del sud la lenta e insufficiente procedura di riorganizzazione delle strutture e dei compiti degli ex uffici di collocamento sta ritardando pesantemente la soluzione del problema -:
se non ritengano di affrontare in modo urgente e più operativo il problema aperto, magari provvedendo a definire dei modelli condivisi di trasmissione degli elenchi dalle scuole ai centri per l'impiego, stimolando le regioni e le province a una più rapida e coerente collaborazione effettiva con i centri per l'impiego, attivando verifiche e controlli a livello regionale e locale sullo stato di attuazione dei progetti, al fine di rendere effettiva l'importante legge che stabilisce il diritto-dovere alla formazione di ciascun cattadino.
(3-06863)

Interrogazione a risposta in Commissione:

CAPITELLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
sono circa 120 mila, sul territorio nazionale, gli insegnanti precari in attesa


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da anni di assunzione o di un contratto a tempo indeterminato;
in seguito alla recente legge n. 124 del 1999 il reclutamento di tale personale avviene, oltre che con il concorso per titoli ed esami, sulla base di graduatorie ordinate in base ai punteggi dei candidati;
tali graduatorie provinciali permanenti consentono agli aventi diritto sia l'assunzione, a tempo indeterminato, per il 50 per cento dei posti vacanti ogni anno, sia la nomina per le supplenze annuali;
il 23 maggio 2000 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando del ministero della pubblica istruzione contenente i criteri per la presentazione delle domande di aggiornamento o di inserimento nelle predette graduatorie, il termine perentorio per la presentazione delle domande e della voluminosa documentazione da allegare alle stesse era fissato per il 22 giugno;
in data 19 gennaio 2001 all'albo dell'Ufficio scolastico di Milano è stata data comunicazione che una parte delle graduatorie permanenti - quelle riguardanti la scuola elementare e materna e alcune della scuola media - saranno pubblicate il 20 febbraio 2001, mentre nessuna comunicazione è stata fornita per le restanti graduatorie della scuola media e per tutte quelle delle scuole secondarie superiori;
per decisione del provveditore di Milano è stata trasferita alle scuole la competenza di far svolgere la valutazione delle domande e a causa dell'evidente improvvisazione e intempestività di tale innovazione organizzativa sul piano amministrativo si è giunti alla pubblicazione di graduatorie provvisorie caratterizzate da decine di migliaia di errori;
a cinque mesi di distanza dalla data inizialmente prevista dal ministero per la pubblicazione delle graduatorie definitive, a causa dei suddetti errori che hanno determinato la presentazione di oltre 6.000 ricorsi, si verifica una grave situazione che riguarda oltre 8.000 insegnanti precari;
ai suddetti docenti, mantenuti in condizioni di disagio a causa della natura giuridica della nomina in servizio che si configura come supplenza temporanea, fra l'altro risultano ridotte a 30 giorni le assenze possibili per malattia e retribuite al 50 per cento -:
quali provvedimenti intenda assumere per garantire un corretto svolgimento delle operazioni relative alle nomine a tempo indeterminato o annuali degli insegnati precari inseriti nelle graduatorie permanenti della provincia di Milano, tenendo presente la necessità di non creare ulteriori motivi di sofferenza a lavoratori che già da anni operano per la scuola in condizioni disagiate e assai impegnative;
se non intenda adottare un provvedimento di urgenza concernente la delega, ai dirigenti scolastici, della facoltà di trasformare in nomine annuali le attuali supplenze temporanee, limitatamente ai docenti che nel precedente anno scolastico avevano ricevuto una nomina annuale.
(5-08773)

Interrogazioni a risposta scritta:

ASCIERTO. - Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il comune di Conegliano sin dall'anno scolastico 1984/1985 ha appaltato a ditte esterne i servizi di pulizia, collaborazione e di vigilanza (funzioni Ata) che era tenuto ad assicurare per legge alle istituzioni scolastiche;
nel predetto anno il comune di Conegliano in ossequio al principio del contenimento di spesa che ha ispirato il decreto legislativo n. 25 del 1993 (nonché le leggi finanziarie succedutesi negli ultimi anni) non ha provveduto all'assunzione in forma diretta del personale ausiliario da fornire alle scuole statali;


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le predette funzioni Ata quindi di collaboratore scolastico sono state svolte dal 1984 in poi da personale esterno mediante contratti d'appalto;
con l'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999 n. 124 e del decreto ministeriale 23 luglio 1999 n. 184 le funzioni e le attribuzioni degli enti locali attinenti al personale Ata sono passate dalla competenza comunale a quella statale;
lo stato di conseguenza è subentrato ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 184 del 1999 nei rapporti contrattuali stipulati in data 24 maggio 1999 e rinnovati in data successiva per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni Ata per le scuole statali in luogo dell'assunzione diretta di personale dipendente;
in base alle disposizioni legislative e stato bandito il 10 agosto 2000 un concorso ordinano per soli titoli del personale Ata per il profilo di collaboratore scolastico;
il provveditore agli studi di Treviso con proprio provvedimento avrebbe disposto la esclusione della partecipazione al concorso per «mancanza del requisito della qualifica di personale di Ata» di quegli aspiranti che hanno presentato domanda in quanto per conto dell'ente locale avevano svolto per l'appunto mansioni Ata;
tale esclusione sarebbe stata determinata da una interpretazione restrittiva da parte del provveditore agli studi che non avrebbe considerato il personale impiegato presso le scuole con mansioni e funzioni Ata come «personale della scuola già dipendente dagli enti locali» -:
se non ritenga legittimo oltre che assimilare ai fini della partecipazione al concorso per titoli il personale Ata utilizzato dai comuni tramite ricorso a dine esterne al personale Ata direttamente assunto;
se non ritenga ancora più legittima oltre che equa tale assimilazione se si considera che le maestranze di ditte di pulizie in genere anche se operanti presso enti pubblici o privati vengono normalmente riassunte dalle ditte subentranti a seguito di gare d'appalto;
quali iniziative intendano assumere per indurre il provveditore agli studi di Treviso a revocare il provvedimento di reiezione delle domande di partecipazione al concorso ordinario per soli titoli in argomento stante anche il disposto del decreto ministeriale n. 184 del 1999 che prescrive che il provveditore subentra nel rapporto di impiego dell'ente locale nel contratto d'appalto stipulato dal comune con ditte assumendo gli oneri economici conseguenti per chi tramite convenzione tra ditta, comune e provveditore gli addetti hanno continuato la prosecuzione del servizio dell'attività e funzioni Ata con datore di lavoro non più la ditta concessionaria di pubblico servizio ma il provveditore agli studi.
(4-33798)

SAVELLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in molte scuole elementari vengono introdotti alunni non a conoscenza della lingua italiana (per esempio nel III e nel V corso della scuola elementare di Ponte in Valtellina - So - sono stati introdotti due alunni di nazionalità cinese);
in Italia mancano le strutture necessarie affinché alunni di lingua straniera possano essere integrati nei corsi senza creare ostacoli al normale funzionamento dell'istituzione che, perseguendo finalità educative attraverso un programma di studi e di attività metodicamente ordinate, dovrebbe permettere a tutti gli alunni di acquisire un complesso di cognizioni necessarie alla formazione della loro cultura;
per fronteggiare il problema dell'inserimento degli alunni di lingua e cultura diverse dalla nostra si usufruisce solo del contributo di volontari, spesso non adeguatamente preparati nonché introvabili;
anche dai vertici dell'istituzione scolastica la presenza di alunni di lingua e cultura diverse viene caldeggiata come fonte di ricchezza culturale -:


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quali strutture adeguate ad affrontare il problema il ministro intenda proporre per fronteggiare un disagio diffuso largamente su tutto il territorio nazionale.
(4-33800)

FAGGIANO, STANISCI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
un elevato numero d'insegnanti precari delle scuole materne, ha evidenziato il mancato riconoscimento del servizio prestato presso le scuole materne non statali, legalmente riconosciute ed autorizzate, ai fini del punteggio utile per l'inserimento nelle graduatorie permanenti;
alcuni provveditorati hanno deciso di non riconoscere il servizio prestato presso le scuole materne non statali in assenza di certificazione attestante il versamento dei contributi nei confronti degli Enti preposti, ignorando completamente le disposizioni legislative e le ordinanze ministeriali su tale argomento come l'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, la legge n. 124 del 3 maggio 1999 e l'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999;
l'articolo 4 comma 17 dell'ordinnanza ministeriale n. 317 del 29 dicembre 1994 ha regolamentato che l'obbligo del versamento dei contributi decorre dall'anno scolastico 1994/1995, pertanto tutto il periodo precedente è da ritenersi utile ai fini del riconoscimento del servizio anche in assenza di contribuzione. A decorrere dall'anno scolastico 1994/1995 e sino al 31 dicembre 1996, le insegnanti di scuole materne non statali che operavano in qualità di società di nome collettivo o altro, mancando il vincolo di subordinazione, non avevano obbligo di versamento della contribuzione Inps;
tale obbligo inizia dal 1o gennaio 1997 in quanto ai sensi dell'articolo 1 comma 202 della legge n. 662 del 1996 viene esteso l'obbligo della contribuzione anche ai soggetti prima citati in quanto parificati all'attività commerciale in qualità di lavoratrici autonome (l'articolo 49/1 lettera d) della legge n. 88 del 9 marzo 1989);
in tale materia per esempio, si evidenziano due orientamenti diametralmente opposti nella definizione delle graduatorie provinciali permanenti; il primo (Provveditorato agli studi di Brindisi) coerente con le disposizioni prima citate e il secondo (Provveditorato agli Studi di Bologna) che ha ignorato completamente le stesse disposizioni;
nello specifico il Provveditorato di Brindisi ha assegnato il punteggio spettante sino all'anno scolastico 1993/1994 per il servizio prestato presso le scuole materne non statali in assenza di contribuzione; dall'anno scolastico 1994/1995 e sino al 31 dicembre 1996 ha assegnato il punteggio anche in assenza di contribuzione a coloro i quali non erano obbligati dalla legislazione vigente; dal 1o gennaio 1997 ha assegnato il punteggio solo in presenza di contribuzione, mentre il Provveditorato di Bologna non ha assegnato alcun punteggio per il servizio prestato presso le scuole materne non statali in assenza di contribuzione -:
se non ritenga opportuno ritenere legittimo il riconoscimento dei diritti vantati da migliaia d'insegnanti precari delle scuole non statali;
quali interventi urgenti e chiarificatori si intendano prendere al fine di evitare l'insorgere di una notevole quantità di contenziosi indicando quindi a tutti i provveditorati agli Studi la corretta applicazione delle norme sopra richiamate, permettendo agli stessi nell'esercizio dei poteri di autotutela, di porre in essere le modifiche necessarie per il ripristino di una corretta composizione delle graduatorie permanenti
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