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PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Rodeghiero n. 2-02858 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 7).
L'onorevole Rodeghiero ha facoltà di illustrarla.
FLAVIO RODEGHIERO. Signor Presidente, la legge 27 marzo 1992, n. 257, che reca norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto, in adeguamento della normativa italiana alle direttive comunitarie, in particolare alle direttive del 19 settembre 1983, del 19 marzo 1987 e del 23 dicembre 1991, costituisce il quadro normativo di riferimento non solo per la cessazione della produzione dell'amianto, ma anche per porre rimedio ai danni determinati dalla diffusione degli impieghi dell'amianto che si era verificata negli anni in cui la conoscenza della performance di queste fibre non era accompagnata dalla consapevolezza della loro pericolosità per la salute e per l'ambiente.
le malattie professionali; dunque, secondo la Corte, è il sistema di preclusione del sistema assicurativo a fare da discrimine tra l'esposizione rilevante e quella irrilevante ai fini della rivalutazione contributiva.
avesse ancora fondi utilizzabili allo scopo e, in caso negativo, se non si intendesse, anche in occasione dell'esame parlamentare della legge finanziaria, accrescere le suddette risorse ai fini dell'applicazione della legge n. 257 del 1992. Con la presente interpellanza, si chiede a questo ministro del lavoro e della previdenza sociale se non ritenga opportuno inviare le linee di indirizzo per il riconoscimento dei benefici previdenziali anche ai lavoratori delle altre imprese padovane coinvolte nell'utilizzo dell'amianto.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Rodeghiero.
PAOLO GUERRINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, l'interpellanza appena illustrata, oggetto della risposta che darò, riguarda una polemica che seguo per precisa delega e che conduco in prima persona quotidianamente insieme con i soggetti esposti a questa terribile sostanza. Non risponderò a tutte le interrogazioni presentate - lei ne ha citata una, in particolare, alla quale non è stata fornita una risposta - augurandomi che alle altre sia stata data una risposta. Ciò non solo per doveroso rispetto nei confronti dell'attività ispettiva dei parlamentari, ma per decoro del Governo che è tenuto a rispondere alle interrogazioni.
parere specificando mansione per mansione e periodo per periodo l'esposizione al rischio amianto per l'azienda in questione. Quindi - mi ascolti, onorevole Rodeghiero - non emana norme che riguardano una provincia, un comune e neanche un'azienda, ma si occupa di mansioni in relazione ad un settore riguardante un'impresa o l'intero paese.
1999, in seguito a visita ispettiva, il beneficio è stato riconosciuto a due manutentori.
PRESIDENTE. L'onorevole Rodeghiero ha facoltà di replicare.
FLAVIO RODEGHIERO. A parte il richiamo del sottosegretario all'attenzione, mi sembra che più spesso accada che sia il Governo dai suoi banchi a distrarsi perché, per quanto mi riguarda, l'ho ascoltato dall'inizio alla fine, com'è mia consuetudine quando una persona mi parla.
PAOLO GUERRINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ampia!
FLAVIO RODEGHIERO. Ampia ma non completa. Per quanto vada riconosciuto che il sottosegretario segue da tempo il settore, tuttavia non bisogna dimenticare che l'INPS e l'INAIL dipendono dal suo Ministero e non sono autonomi: anche quando decidono a livello regionale, non sempre lo fanno in congruenza con quanto deciso dal Ministero per altre imprese ed altre situazioni. Infatti, il ministero ha un'attenzione verso particolari comparti (il settore delle manutenzioni ferroviarie e quello della cantieristica) ma si è negata del tutto l'applicazione (o si è lasciata alla realtà territoriale e nella fattispecie regionale) a migliaia di lavoratori di altre piccole e medie realtà.
lavoratori esposti ad amianto secondo criteri completamente diversi da quelli oggi vigenti, mentre si dovrebbero dare ai lavoratori certezze giuridiche che diano una garanzia minima di equità e giustizia; solo in tal modo si renderebbe possibile esprimere giudizi di merito sulle soluzioni in concreto adottate.
PAOLO GUERRINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Gliel'ho detto, non ragiono per contesti regionali!
FLAVIO RODEGHIERO. Intanto, martedì 30 gennaio, le vedove di 20 operai della Fincantieri di Monfalcone hanno presentato alla procura della Repubblica di Gorizia altrettante denuncie contro l'azienda, in cui si ipotizza il reato di omicidio colposo, ritenendo che le malattie contratte dai loro mariti siano derivate dalla prolungata esposizione all'amianto. Le riviste di settore (dalla Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale alla rivista Diritto del lavoro, nonché la rivista Il Foro Italiano) sono colme di sentenze - anche recentissime - che riguardano tale questione. Finché non si stabiliscono norme e direttive uguali per tutti al di là delle dimensioni dell'impresa, del settore di lavorazione o della sua rappresentanza sindacale, ci troveremo di fronte ad ulteriori casi che denunciano diversità di trattamento e, quindi, sostanziali ingiustizie da parte della pubblica amministrazione e, nella fattispecie, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
PAOLO GUERRINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. È ingiusto quel che lei sta dicendo!
PRESIDENTE. Avverto che, su richiesta del Governo, sulla quale hanno convenuto i presentatori, lo svolgimento dell'interpellanza Boccia n. 2-02852 è rinviato ad altra seduta.
Il legislatore si è trovato a dover contemperare l'istanza della collettività rivolta ad una rapida dismissione dell'uso di amianto con l'esigenza di non accollare solo al settore produttivo l'onere di una iniziativa a prevalente interesse sociale. In particolare, il suddetto intervento legislativo ha valorizzato la tutela della salute dei lavoratori come momento essenziale della complessiva tutela dell'ambiente.
L'adeguamento legislativo si è svolto, quindi, nella linea della dismissione dell'attività comportante la utilizzazione di questa sostanza anche attraverso l'intervento degli ammortizzatori sociali a favore delle imprese interessate e del riconoscimento specifico di misure di natura risarcitoria a favore dei lavoratori che sono stati interessati alla lavorazione dell'amianto. Nella fattispecie la suddetta legge, all'articolo 13, stabilisce misure di sostegno per i lavoratori concedendo trattamento straordinario e integrazione salariale e di prepensionamento per i lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnati in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, mentre il comma 8 del medesimo articolo 13, stabilisce che i lavoratori possono godere dell'aumento nel periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto ai fini delle prestazioni pensionistiche secondo un coefficiente di moltiplicazione di 1,5 nel caso in cui il periodo di esposizione all'amianto sia superiore ai dieci anni. Il problema coinvolge su scala nazionale almeno centomila lavoratori con le loro famiglie. Nel Veneto esiste una grande concentrazione di aziende nelle quali da oltre un trentennio viene manipolato l'amianto. Nei soli ultimi dieci anni si sono avute in questa regione quasi un centinaio di morti dovute agli effetti nocivi dell'amianto.
Gli organi preposti a dare applicazione all'articolo 13, comma 8, prima a livello amministrativo e poi in sede giudiziaria, hanno elaborato diverse nozioni di esposizione ad amianto quale presupposto del sorgere del diritto alla rivalutazione contributiva. Così pure, l'attesa pronuncia della Corte costituzionale, intervenuta il 12 gennaio 2000, sulle questioni della legittimità della norma, costitutiva del beneficio previdenziale della rivalutazione dei periodi contributivi per i lavoratori con esposizioni ultra decennali all'amianto ha deluso le aspettative di un definitivo chiarimento. Le due ordinanze di rinvio cui essa si riferiva (una del tribunale di Ravenna ed una del pretore di Vicenza) formulando una prima censura di legittimità in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione denunciavano il pericolo di una totale abdicazione della funzione normativa di definizione delle fattispecie rilevanti, con pregiudizio del principio di uguaglianza sostanziale e di imparzialità della pubblica amministrazione. La norma dell'articolo 18, comma 8, si presta, appunto a detta di questi tribunali, ad un'applicazione sperequata, permettendo infatti decisioni uguali per casi di diversa pericolosità, o decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali, pregiudicando quindi l'uniforme applicazione della disposizione. A detta della Corte, invece, il criterio della durata più che decennale dell'esposizione è sufficientemente determinato se si tiene saldamente collegato con un sistema assicurativo contro
La conseguenza è un'irragionevole oltre che impraticabile interferenza tra sistema assicurativo e previdenziale: infatti, mentre da una parte l'organo tecnico dell'INAIL, il Contarp, ha di fatto rallentato e frenato il riconoscimento dell'esposizione, secondo una tendenza per la quale in assenza di risorse non si riconoscono l'esposizione e dunque i benefici previdenziali, dall'altra parte, l'INPS, temendo che l'elevato numero di richieste assestasse un duro colpo alle casse, per la parte imputabile alla disposizione in esame, ha tentato di contenere le pretese dei lavoratori esposti ad amianto attraverso la previsione di oneri procedimentali e formali che, preliminari all'inoltro delle pratiche all'INPS, avessero un'efficacia selettiva su di esse. Tanto che ne è nata una serie di ricorsi promossi dai lavoratori contro l'INPS.
La mia interpellanza si riferisce, in particolare, ad una serie di ricorsi presentati da lavoratori di imprese coinvolte nella lavorazione dell'amianto di Padova e provincia contro l'INPS. Tali ricorsi hanno dato luogo, in prima battuta, al riconoscimento che l'intervento approntato dal legislatore con l'articolo 13, commi 7 e 8, tutela le diverse situazioni del rischio amianto già verificatosi, a prescindere dalla durata dell'esposizione (come prevede il comma 7), o di rischio non verificatosi e di incerta verificazione ma qualificato dalla durata dell'esposizione (come prevede il comma 8) e che la fattispecie costitutiva del diritto è sganciata dall'individuazione del periodo soggetto all'assicurazione, il quale si ritiene attenga solamente all'elemento quantitativo di base di calcolo del diritto stesso.
Successivamente, però, l'INPS di Padova ha sospeso tutte le richieste relative ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, previsti dalla suddetta legge n. 257 del 1992, in seguito ad un'altra sentenza emessa dai giudici della corte d'appello del tribunale di Padova il 16 febbraio 2000, che ha sancito i termini rigidi della legge n. 257 del 1992, coinvolgendo con questa decisione circa un migliaio di lavoratori concentrati nel territorio della realtà padovana.
Il Ministero, per affrontare la questione, con atto di indirizzo del 10 novembre 2000, protocollo n. 279, ha inviato le linee di indirizzo per il riconoscimento dei benefici previdenziali dovuti all'esposizione all'amianto, ma solo per alcune imprese padovane coinvolte nella lavorazione di questo materiale: in particolare, per Firema trasporti Spa di Cittadella (Padova), Firema trasporti Spa-Oms di Padova e Officine san Giorgio delle pertiche (Padova). Non sono stati compresi, invece, i lavoratori di altre imprese del settore situate nel medesimo territorio, pure coinvolte da richieste di riconoscimento.
Il sottoscritto ha presentato un'interrogazione il 5 ottobre 1995, alla quale il Governo dell'epoca non ha mai risposto, per chiedere quali iniziative intendesse adottare per tutelare i lavoratori rimasti inconsapevolmente esposti per lunghi anni al rischio amianto; ha presentato poi un'altra interrogazione il 5 giugno 1996 ed una successiva il 5 dicembre 1996, per chiedere quali iniziative il Ministero intendesse intraprendere per rendere più semplice e rapido l'ottenimento degli indennizzi spettanti alle famiglie dei lavoratori defunti a causa di forme tumorali derivanti dall'esposizione all'amianto, soprattutto nei casi in cui queste siano già state verificate dai medici, nonché per porre fine alle riesumazioni in corso nei casi in cui l'autopsia fosse già stata disposta ed effettuata dall'autorità giudiziaria.
In seguito, ho presentato un'ulteriore interrogazione il 29 ottobre 1996, per chiedere se le aziende padovane coinvolte nella lavorazione dell'amianto potessero rientrare tra le imprese che possono godere delle misure di sostegno per i lavoratori, se inoltre il capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
Poiché le responsabilità storiche di quanto accaduto non vanno addossate solo alle imprese, in quanto è mancata la funzione di tutela dei lavoratori da parte di chi ricopriva pubblica responsabilità, chiediamo al ministro se non ritenga opportuno costituire un fondo previdenziale per gli esposti all'amianto, al quale contribuiscano lo Stato, gli enti territoriali, i committenti e i produttori. Inoltre, chiediamo se non ritenga opportuno istituire un servizio pubblico di sorveglianza sanitaria per gli esposti all'amianto coordinando iniziative in questo senso già operanti in alcune regioni.
Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.
L'interpellanza in esame chiede al ministro del lavoro e della previdenza sociale il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dal citato articolo 13, comma 8, della legge n. 257 in favore dei lavoratori di alcune imprese della provincia di Padova, nonché l'istituzione di un servizio pubblico gratuito di sorveglianza sanitaria per gli esposti all'amianto e la costituzione di un fondo nazionale per i benefici previdenziali spettanti agli esposti all'amianto.
Al riguardo, in via preliminare, occorre rammentare che l'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 27 marzo 1992, norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 271 del 4 agosto 1993, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni prevede che l'intero periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto - gestita dall'INAIL - sia moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per un coefficiente dell'1,5 per cento. Ciò significa che per dieci anni di esposizione all'amianto, si ha una possibilità di fuoriuscita anticipata dal lavoro di cinque anni. Tale disposizione legislativa, non governativa, a causa della mancata definizione del concetto di esposizione all'amianto e delle relative modalità di accertamento rischiava, peraltro senza un opportuno intervento in sede attuativa, di rimanere inapplicata, vanificando il diritto dei soggetti interessati ad accedere alle prestazioni pensionistiche, in particolare alle pensioni di anzianità, utilizzando i benefici previsti dalla legge. Dopo un lungo ed impegnativo lavoro di approfondimento, svoltosi presso il Ministero con la partecipazione delle parti sociali, dell'INAIL e dell'INPS, è stato quindi concordato un iter procedurale di rilascio delle dichiarazioni di esposizione all'amianto nel corso del quale l'INAIL, attraverso il proprio servizio tecnico, il Contarp, dopo aver valutato tutti gli elementi in proprio possesso, comprese le risultanze di eventuali accertamenti ispettivi, emana un
Successivamente, incrociando il curriculum lavorativo del soggetto interessato, rilasciato dall'azienda, con i risultati provenienti dall'indagine che ho ricordato prima, svolta da Contarp e INAIL, dichiara per ogni lavoratore il periodo di esposizione all'amianto cui è applicabile il beneficio previdenziale. Tale procedura amministrativa è stata peraltro applicata alle circa centomila domande di riconoscimento del beneficio a tutt'oggi presentate.
A parte la dimensione rilevantissima del fenomeno, con il conseguente gravissimo onere che lo stesso comporta, giova ricordare che l'elevatissimo numero di lavoratori coinvolti, la rilevanza degli interessi in discussione e le oggettive difficoltà di verificare l'esistenza dei presupposti per la concessione dei benefici - dovute all'indisponibilità, nella maggior parte, dei casi di indagini e dati sperimentali, nonché alla scarsità di documentazione probatoria, soprattutto per situazioni pregresse di aziende che in qualche caso hanno perfino chiuso - hanno inevitabilmente prodotto numerosi e complessi problemi sia sotto il profilo strettamente tecnico dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, sia sotto il profilo amministrativo dei rapporti con i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali.
Pertanto, al fine di pervenire ad adeguate soluzioni in merito alle problematiche presentatesi in materia, è stato istituito un apposito tavolo tecnico, attualmente da me presieduto, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, dell'INPS e dell'INAIL, per approfondire - in una serie di riunioni iniziate a partire dal gennaio 1999 e che si stanno tuttora svolgendo - le questioni più delicate e di maggiore impegno a livello nazionale via via che vengono prospettate dalle parti sociali.
In tale ambito, nel luglio 2000, è stata da me emanata una linea di indirizzo per tutto il settore costruzioni ferroviarie, con l'indicazione dei periodi da prendere in considerazione per tutto il comparto e con esame successivo delle situazioni dei singoli stabilimenti.
In particolare, per la provincia considerata sono state fornite linee di indirizzo, in data 10 novembre 2000, per la Firema trasporti di Cittadella (Padova), per la Firema trasporti OMS (Officine meccaniche Stanga) di Padova e per le officine San Giorgio di San Giorgio delle Pertiche (Padova).
In data 22 novembre 2000 sono state poi trasmesse all'Inail le linee di indirizzo per una serie di aziende, tra cui la Fervet di Castelfranco Veneto e di Lucca. L'istituto sta provvedendo a rimettere i nuovi attestati di esposizione all'amianto per i lavoratori delle citate aziende. In particolare, la sede Inail di Padova ha già redatto l'80 per cento degli attestati sulla base dei nuovi criteri ed essi saranno inviati a tutti gli interessati nei prossimi giorni, come da richiesta specifica degli enti di patrocinio.
Dal canto suo l'Inps ha reso noto che, al fine di dare tempestiva soluzione ai casi risolvibili in via amministrativa, sono state sollecitate le sedi locali ad attivarsi per assicurare il necessario coordinamento tra l'attività dei competenti uffici pensioni e quella degli uffici legali relativamente ai casi per i quali siano prodotte a cura dei lavoratori interessati le nuove attestazioni rilasciate dall'Inail.
Relativamente alle altre imprese citate dagli interpellanti, e qui ricordate nell'illustrazione che ha preceduto la mia risposta, e non facenti parte del settore di costruzioni e riparazione di materiale ferroviario, si fa presente che, per quanto concerne la Ine Elettrodi della Imasaf di Cittadella (Padova) e la Sart di Tombolo (Padova), le situazioni sono state definite dall'Inail Contarp in sede regionale, mentre per l'impresa Fro Saldatura nel novembre
Rammento infine che presso la Commissione lavoro del Senato (e questo lo dico ai fini degli altri aspetti dell'interpellanza) è attualmente in discussione lo schema di testo unificato dei progetti di legge in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto che con un'opportuna interpretazione dell'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, potrebbe riportare l'ambito applicativo della disposizione nell'alveo origniario previsto dalla legge già richiamata e dai successivi decreti-legge.
In tale testo viene previsto l'auspicato servizio di sorveglianza sanitaria nonché l'istituzione presso l'Inail di un fondo nazionale per le vittime dell'amianto, finanziato per un quarto dalle imprese e per tre quarti dal bilancio dello Stato.
A parte questo, non è stata data risposta ad un mio precedente documento ispettivo del 5 ottobre 1995, mentre ho avuto una risposta a quello del 5 dicembre 1996, ma in relazione ad una situazione specifica di riesumazioni in corso per autopsie richieste dall'Inps delle quali, a seguito di un'autopsia già disposta dall'autorità giudiziaria e successivamente effettuata, non si capiva il senso.
Ma l'ultima interrogazione, quella del 29 ottobre 1996, non ha avuto alcun esito, anche se una risposta mi è stata data oggi, ma non completa.
Il settore dell'amianto è molto particolare: è caratterizzato dalla settorializzazione (come lei sa bene), ma l'intervento attuato dal Governo è legato alle realtà in cui vi è forte rappresentanza sindacale e in presenza di settori uniformi. Tuttavia, il livello di esposizione che viene richiesto in via amministrativa (con l'indicazione di cento fibre per litro) non è previsto dalla legge e, comunque, al di sotto di tale soglia è rilevante il rischio di patologie amianto-correlate.
In concreto è assolutamente impossibile determinare tale dato in quanto, nel passato, non sono state compiute analisi ambientali (tra l'altro non erano obbligatorie) e la recente metodologia di analisi con microscopi elettronici è stata introdotta solamente negli anni novanta. È vero - come è stato sottolineato - che siamo di fronte ad una vera e propria emergenza previdenziale, ma crediamo vada affrontata in modo diverso; ad esempio, la scelta della legge n. 257 del 1992 di abbandonare il richiamo alle tipologie di imprese colpite dal divieto di proseguire le attività produttive coinvolgenti l'amianto, secondo noi dovrebbe assumere una particolare valenza interpretativa (anche secondo i testi di dottrina); speriamo che non si voglia far fallire il progetto ispiratore di questo complesso di disposizioni. Dunque, non si decide di strutturare il sistema dei benefici previdenziali per i
Non è certo questa la linea assunta dal Governo con l'intervento adottato il 10 novembre 2000, che risulta tardivo e parziale, in quanto si riferisce esclusivamente ad alcune mansioni e non alla reale esposizione subita dai lavoratori e denunciata dai consigli di fabbrica; inoltre, riconosce solo due periodi distinti per il tipo di lavorazione: per il settore delle costruzioni si va fino al 1989; per il settore delle riparazioni si va fino al 1986 per tutti i dipendenti che hanno lavorato a diretto contatto con l'amianto; ci si spinge, infine, fino al 1990 per le mansioni collegate. Comunque, sono state definite le linee di indirizzo per il riconoscimento dei benefici previdenziali dovuti all'esposizione ad amianto solo per quelle due tipologie di impresa, lasciando al contesto regionale le altre.
È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.
Sospendo la seduta fino alle 16,30; riprenderà con l'informativa urgente del Governo sugli atti intimidatori contro la casa «Andrea Del Sarto» e contro la sede di Forza Italia verificatisi a Firenze nei giorni scorsi.