TARADASH. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
il ragionier Francesco Ferrara il 30 dicembre 1999 ha presentato domanda di
Pag. 35769
esenzione dal servizio di leva ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in quanto responsabile diretto e determinante, da oltre due anni della conduzione di due società, la VECOM srl e la CTI srl, entrambe con sede in provincia di Salerno;
i tempi per lo svolgimento della procedura di verifica della ricorrenza dei requisiti in capo al richiedente per la concessione della dispensa furono quantificati in nove mesi, a seguito dei quali sarebbe stato comunicato all'interessato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. Il 27 marzo 2000, il signor Ferrara ha ricevuto comunicazione dell'avvenuto inoltro della domanda di esenzione alle autorità competenti per la decisione;
con significativo ritardo rispetto ai nove mesi previsti, il ragionier Ferrara soltanto il 10 gennaio 2001 ha ricevuto l'ordine, contenuto nella cartolina precetto n. 327, di presentarsi il 24 gennaio successivo presso l'Ente addestrativi, 231 RGT di Avellino;
con la convocazione, veniva altresì notificato il provvedimento di rigetto dell'istanza, adottato il 22 novembre 2000 dalla IV Divisione della Direzione Generale Leva (LEV/00406457/REA/4), sulla base di una stringata motivazione per cui «con la partenza alle armi dell'arruolato non vengono a mancare i presupposti per la funzionalità tecnico-amministrativo dell'azienda costituita in Srl. che può essere gestita da altro amministratore, come previsto dagli articoli 2383, 2385 e 2386 del codice civile»;
la motivazione del provvedimento con il quale è stata respinta l'istanza del ragionier Ferrara appare incongrua e insufficiente, in contrasto con i principi generali del nostro ordinamento che impongono alle pubbliche amministrazioni di dare contezza delle ragioni specifiche delle proprie decisioni, soprattutto ove gli atti incidano su posizioni giuridicamente rilevanti dei cittadini;
nel provvedimento di diniego, al contrario, non risulta essere stata svolta alcuna istruttoria inerente alla specifica situazione dell'interessato, che nell'ambito della CIT, essendo l'unico socio iscritto al ruolo per gli agenti e i rappresentanti di commercio (RAC) e quindi, in base alle disposizioni contenute nella legge n. 204 del 1985 (articolo 6 e articolo 9), l'unico in grado di esercitarne la rappresentanza legale, è il solo soggetto in grado di garantire la gestione effettiva della società;
il ricorso ad un amministratore esterno non può essere considerata una possibilità se non meramente teorica per garantire «la funzionalità tecnico-amministrativa dell'azienda costituita in s.r.l.», per le caratteristiche funzionali e strutturali proprie della CIT, che opera quasi prevalentemente in mercati stranieri, soprattutto quello spagnolo, secondo una politica aziendale ispirata ad un peculiare rapporto fiduciario tra i soci;
l'amministrazione avrebbe dovuto valutare adeguatamente tutti i fattori sui quali si fondava la richiesta di dispensa, e dare conto di un esame adeguato degli stessi, considerando che lo stesso Consiglio di Stato, con decisione n. 1258 del 1998, ha ritenuto necessaria un'effettiva ed approfondita ponderazione della peculiarità del caso oggetto di istanza da parte di un cittadino;
l'azione delle pubbliche amministrazioni deve svolgersi in modo conforme alle leggi e il potere discrezionale di cui esse sono investite deve essere esercitato nel perseguimento delle finalità per il raggiungimento delle quali tale potere è stato conferito. In caso contrario, i provvedimenti amministrativi non solo violano la legge, ma soprattutto finiscono per ledere gli interessi del singolo;
il ragionier Ferrara ha presentato, il 22 gennaio 2001, ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento dell'atto di diniego della dispensa, chiedendo altresì la sospensione cautelare del provvedimento-:
se non ritenga necessario assumere tempestivamente ogni iniziativa necessaria al fine di verificare la legittimità del provvedimento
Pag. 35770
di diniego della dispensa e per garantire che la decisione sia conforme alle norme che regolano la fattispecie specifica, considerando che i ritardi e le inefficienze riscontrati nel corso della procedura e la mancata valutazione di tutti gli elementi rilevanti hanno finito per ledere posizioni giuridiche soggettive di un cittadino e la funzionalità di un'attività economica;
se non ritenga necessario assumere ogni iniziativa volta a garantire che le decisioni assunte nell'ambito del dicastero da Ella diretto siano conformi ai principi di buon andamento, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa che, in primo luogo, impongono un'adeguata valutazione di tutti gli elementi rilevanti nelle fattispecie concrete, e conseguentemente una motivazione congrua e sufficiente, e il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento delle procedure.
(4-33624)