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Veneto Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil Post, Sailp-Confsal, Failp-Cisal, Usppi abbiano diramato una nota al Responsabile regionale Veneto Ru. di Poste Italiane Spa nella quale si sottolineava - con vigore critico - la richiesta della società di «prestazioni straordinarie abnormi rispetto alla disciplina contrattuale»;
complessiva del servizio sia per i processi successivi che sembrano intravedersi da parte della società per il Cmp di Padova non solo nelle relazioni sindacali ma anche nel corretto utilizzo di tutte le strumentazioni per la raccolta e l'inoltro della corrispondenza -:
risulta all'interrogante che in data 21 dicembre 2000, le segreterie regionali del
in tale nota le segreterie regionali avrebbero osservato che tale opzione della società e in atto aggravata da un sostanziale indirizzo teso a far fronte al maggior flusso di attività a carattere stagionale, come nel periodo presente, con il ricorso al lavoro straordinario. Diversamente, il vigente Ccnl prevede che tale necessità vada soddisfatta attraverso lo strumento del rapporto di lavoro a tempo determinato (articolo 8, comma 2, Ccnl), attivato, invece, in misura già inadeguata a sopperire le necessità fisiologiche derivanti dalle assenze a vario titolo. Per non parlare poi delle paradossali condizioni, più volte denunciate, per le quali la prestazione straordinaria interviene in una situazione di grave vizio procedurale stante l'ambiguità della richiesta, la conseguente incertezza sull'autorizzazione a permanere legittimamente sul posto di lavoro oltre il normale orario, fino ad arrivare al mancato riconoscimento e remunerazione della prestazione di fatto effettuata dal lavoratore;
per questi motivi le segreterie regionali si sono riservate di fornire indicazioni ai lavoratori, utili a negare l'adesione a richieste illegittime perché in contrasto con i dettati contrattuali che, si ricorda, vogliono che la richiesta di lavoro straordinario sia subordinata a condizioni di «eccezionalità» e trovi «obiettiva giustificazione in necessità imprenscindibili, indifferibili e di durata temporanea» (articolo 12, comma 6, Ccnl), che tale richiesta venga effettuata (e quindi sia esplicita) «almeno due ore prima del termine del normale orario di lavoro» (articolo 12, comma 8, Ccnl), che sia vietato «al lavoratore trattenersi sul posto di lavoro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro straordinario», pertanto debitamente richiesto e autorizzato (articolo 12, comma 12, Ccnl), che non sia «ammessa la forfetizzazione del lavoro straordinario» (articolo 12, comma 13, Ccn). In particolare le organizzazioni sindacali ritengono illegittimo il ricorso al lavoro straordinario nelle seguenti condizioni, nei termini delle quali diffidano la Società dal richiederlo e invitano i lavoratori a non aderirvi:
necessità di attivazione dell'istituto derivanti da carenze strutturali di personale (posti vacanti). Necessità derivanti da assenze per astensione per maternità, per aspettative non retribuite, per infortuni e malattie già certificati come di lunga durata. Necessità derivanti da assenze per ferie programmate. Necessità derivanti da insufficienza costante di personale di scorta rispetto alle stesse previsioni aziendali. Necessità derivanti dalla partecipazione di personale a corsi professionali o per lo svolgimento di corsi professionali. Richieste di prestazioni straordinarie che non intervengono entro due ore prima del termine dell'orario d'obbligo. In assenza di esplicita richiesta e correlata autorizzazione a trattenersi sul lavoro oltre il normale orario. A fronte di richieste di lavoro straordinario che ne prevedano la forfetizzazione;
nonostante tale nota sin dai primi giorni del gennaio 2001 al Polo Logistico Corrispondenze del Cmp di Padova sono state adottate sia misure continuative di comando per prestazioni straordinarie pari a ore due, per i portalettere, tutti i giorni lavorativi sia misure per l'avvio al recapito di personale interno non adeguatamente professionalizzato all'incarico e uso a svolgere altre mansioni e altri orari;
alcuni portalettere, dei 168 in servizio, hanno segnalato anche all'interrogante che al Servizio Recapito di Padova vi sono «ferie arretrate per oltre 4000 giornate negli anni 1999 e 2000, ferie praticamente bloccate, permessi orari centellinati e un numero crescente di sanzioni disciplinari avviate proprio per "rifiuto" dello straordinario obbligatorio»;
secondo tali segnalazioni vi sono crescenti preoccupazioni sia per la qualità
se sia nota - e valutata - la situazione complessiva evidenziata dalle rappresentanze sindacali del Veneto in data 21 dicembre 2001;
se sia noto - e valutato - il fatto che il carico di lavoro, nel corso del 2000, per il Cmp di Padova è aumentato del 40 per cento;
se sia condivisibile - da parte del Governo - un utilizzo così intensivo del lavoro straordinario;
se vi siano, invece, altre misure da adottare (ovvero il personale a tempo determinato), ferme restando le esigenze finanziarie della società che - comunque - non può avere alcun reale interesse ad un clima di permanente malessere degli operatori in servizio.
(5-08734)
in data 17 gennaio 2001 sono state sospese le quattro linee telefoniche dell'utenza assegnata a l'Opinione della Provincia di Reggio Calabria ubicata in Parco Fiamma, 12;
non sono mai arrivate all'utente le bollette attestante il pagamento da effettuarsi;
le linee telefoniche sono di primaria importanza per il collegamento dall'ufficio con gli opinionisti;
i dipendenti dell'ufficio subito si sono messi in contatto con la Telecom nella qualità della signora Margheritino, la quale risponde che le linee sono state sospese con la causale mancato pagamento del 6o bimestre 2000;
subito, l'ufficio si è attivato come accordo telefonico con la responsabile per il pagamento telefonico delle quote aspettando l'arrivo delle bollette;
non è la prima volta che le bollette telefoniche non vengono consegnate;
numerosi sono i cittadini che soffrono di questo disservizio e conseguente aggravio di costi per «ritardato pagamento» da parte della Telecom -:
se non si ritenga opportuno adottare i provvedimenti di propria competenza, nei confronti dell'Ente Poste locale e della Telecom che da questi disservizi ricava lucro.
(4-33583)