...
1. Al comma 1 dell'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo le parole: «ricorso per cassazione» sono inserite le seguenti: «per violazione di legge».
4. Il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
5. Al comma 1 dell'articolo 613 del codice di procedura penale, le parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» sono soppresse.
6. Dopo l'articolo 625 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
7. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 67 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 532, è sostituito dal seguente: « La corte suprema di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di tre votanti».
8. Nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia è disposto l'ampliamento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo della procura generale presso la corte di cassazione, in misura proporzionale all'aumento dei collegi giudicanti derivante dalla disposizione di cui al comma 7.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimere i commi 1 e 2.
Sopprimere il comma 1.
Sopprimere il comma 1.
Sopprimere il comma 1.
Sopprimere il comma 1.
Sopprimere il comma 1.
Sopprimere il comma 2.
Sopprimere il comma 2.
Sopprimere il comma 2.
Al comma 2, sostituire le parole: b) e c) con le seguenti: b), d) ed e).
Al comma 2, sostituire le parole: b) e c) con le seguenti: , b), d) ed e).
Al comma 2, sostituire le parole: b) e c) con le seguenti: b), d) ed e).
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
Sopprimere i commi 3 e 4.
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
All'emendamento 5. 55 della Commissione, lettera a), comma 1, terzo periodo, dopo le parole: deposito degli atti aggiungere le seguenti: e della data dell'udienza.
All'emendamento 5. 55 della Commissione, lettera a), comma 1, sostituire il quarto periodo con le parole: e, nel termine di cui al comma 5, della data fissata per la decisione in camera di consiglio: l'avviso contiene anche l'enunciazione della causa della rilevata inammissibilità. Si applica il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 611.
All'emendamento 5. 55 della Commissione, lettera a), comma 1-bis, sopprimere la lettera b).
All'emendamento 5. 55 della Commissione, lettera a), comma 1-bis, sopprimere la lettera c).
All'emendamento 5. 55 della Commissione, sopprimere il comma 4.
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
b) il comma 4 è soppresso.
4. Il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura penale è soppresso.
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3-bis. Dopo l'articolo 169 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale) è aggiunto il seguente:
3-ter. Il comma 4 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è abrogato.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3-bis. All'articolo 610 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
3-ter. Al comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale premettere le parole: «Salvo quanto previsto nel comma 4».
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Al comma 3, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in contraddittorio fra le parti.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
Sopprimere il comma 4.
Sopprimere il comma 4.
Sopprimere il comma 4.
Al comma 4, alinea, sostituire le parole da: è sostituito fino alla fine del comma con le seguenti: è soppresso.
Al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:
Al comma 4, capoverso, promo periodo, sostituire le parole da: procede in camera di consiglio fino alla fine del capoverso con le seguenti: fissa la data per la decisione del ricorso in camera di consiglio, previo avviso ai difensori.
Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: procede in camera di
consiglio senza formalità con le seguenti: fissa l'udienza in camera di consiglio, dandone avviso ai difensori, che possono presentare memorie fino a cinque giorni prima.
Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: senza formalità con le seguenti: in contraddittorio fra le parti.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
Sopprimere il comma 5.
Sopprimere il comma 5.
Sopprimere il comma 5.
Sopprimere il comma 5.
Sopprimere il comma 5.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
Sopprimere il comma 6.
Sopprimere il comma 6.
All'emendamento 5.56 della Commissione, comma 1, sopprimere le parole: materiale o.
Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: materiale o.
All'emendamento 5.56 della Commissione, comma 1, sopprimere le parole: materiale o.
All'emendamento 5.56 della Commissione, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento.
All'emendamento 5.56 della Commissione, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , se trattasi di errore di fatto e in ogni momento se trattasi di errore materiale.
All'emendamento 5.56 della Commissione, sopprimere il comma 3.
All'emendamento 5.56 della Commissione, comma 4, sopprimere le parole: o del termine previsto al comma 2.
All'emendamento 5.56 della Commissione, comma 4, dopo le parole: al comma 1 o aggiungere le seguenti: , quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto,
All'emendamento 5.56 della Commissione, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Al comma 6, sostituire il capoverso Art. 625-bis, con il seguente:
Al comma 6, capoverso Art. 625-bis, comma 1, sostituire la parola: materiale con le seguenti: di fatto.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
Sopprimere i commi 7 e 8.
Sopprimere il comma 7.
Sopprimere il comma 7.
Sopprimere il comma 7.
Sopprimere il comma 7.
Sopprimere il comma 8.
2. Al comma 1 dell'articolo 437 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b) e c).».
3. Il comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«1. La corte di cassazione esamina preliminarmente l'ammissibilità dei ricorsi e, se rileva una causa di inammissibilità, li dichiara inammissibili. In caso contrario, il ricorso è rimesso al presidente della corte che provvede all'assegnazione secondo i criteri stabiliti all'inizio di ogni anno giudiziario in base alla predisposizione delle tabelle».
«2. Quando è stata richiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la corte procede in camera di consiglio senza formalità. Se non dichiara l'inammissibilità, la corte fissa la data per la decisione del ricorso in udienza pubblica o, nei casi previsti al comma 1, in camera di consiglio».
«Art. 625-bis. - (Correzione degli errori materiali delle sentenze della corte di cassazione). - 1. Se la sentenza pronunciata dalla corte di cassazione contiene un errore materiale, la parte interessata può chiederne la correzione.
2. La richiesta si propone con ricorso presentato alla corte di cassazione.
3. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche di ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo127 e, se accoglie la richiesta, detta i provvedimenti necessari per riparare all'errore».
* 5. 2. Marotta, Saponara.
* 5. 9. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.
5. 29. Saraceni.
* 5. 36. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.
(Approvato)
* 5. 24. Pecorella, Marotta.
(Approvato)
* 5. 10. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.
(Approvato)
* 5. 19. Miraglia Del Giudice.
(Approvato)
* 5. 48. Parenti.
(Approvato)
** 5. 37. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.
** 5. 4. Marotta.
** 5. 11. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.
* 5. 49. (Testo così modificato nel corso della seduta)Parenti.
* 5. 20. (Testo così modificato nel corso della seduta)Miraglia Del Giudice.
* 5. 38. (Testo così modificato nel corso della seduta)Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.
2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del codice di procedura penale dopo le parole: «ricorso per cassazione» sono inserite le seguenti: «per violazione di legge».
5. 18. Grimaldi.
2-bis. Al comma 6 dell'articolo 461 del codice di procedura penale dopo le parole: «per cassazione» sono inserite le seguenti: «per violazione di legge».
5. 17. Grimaldi.
5. 12. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.
* 5. 39. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.
* 5. 5. Marotta, Pecorella.
* 5. 13. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.
* 5. 21. Pisapia.
* 5. 50. Parenti.
0. 5. 55. 1. Pecorella, Saponara, Marotta.
0. 5. 55. 2. Marotta.
0. 5. 55. 3. Marotta.
0. 5. 55. 4. Marotta.
0. 5. 55. 5. Marotta.
3. All'articolo 610 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. Il presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata; si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della Corte.
1-bis. Il presidente della Corte provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
c) il secondo periodo del comma 5 è soppresso.
4-bis. Dopo l'articolo 169 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Disposizioni attuative codice di procedura penale), è aggiunto il seguente:
Art. 169-bis. La sezione di cui al comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la Corte di cassazione.
5. 55. (Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)
3. Al comma 4 dell'articolo 610 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «che va presentata non oltre il ventesimo giorno dalla data della ricevuta comunicazione.
4. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 611 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «e in tutti i casi in cui appare sussistere una causa di inammissibilità del ricorso, ai sensi degli articoli 591, comma 1, e 606, comma 3.
5. 46. Marotta.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«1-bis. Se rileva una causa di inammissibilità il presidente assegna il ricorso ad apposita sezione.»
«Art. 169-bis. - 1. La sezione di cui all'articolo 610, comma 1-bis, è predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la Corte di cassazione».
3-quater. Il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso previsto dal comma 1-bis, l'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità».
5. 53. Saraceni.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
1-bis. Il Presidente di sezione esamina preliminarmente l'ammissibilità dei ricorsi e, se rileva una causa di inammissibilità, dà immediata comunicazione al procuratore generale del deposito degli atti per la eventuale richiesta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso e fissa entro trenta giorni la data per la trattazione del ricorso in camera di consiglio della quale viene data comunicazione ad entrambe le parti.
5. 47. Carmelo Carrara.
3. Il comma 4 dell'articolo 610 codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
La cancelleria dà immediata comunicazione del deposito degli atti al procuratore generale che esprime il parere scritto sulla ammissibilità del ricorso al più presto e comunque non oltre il trentesimo giorno.
5. 26. Pecorella.
3. Al comma 4 dell'articolo 610 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «per la» sono sostituite dalle seguenti: «perché provveda entro 60 giorni alla»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla quale la Corte decide in camera di consiglio senza formalità».
«4-bis. Se non dichiara l'inammissibilità, la Corte fissa la data per la decisione del ricorso in udienza pubblica».
3-quater. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è soppresso.
5. 30. Saraceni.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
4-bis. Qualora sia sollevata, su richiesta del procuratore generale o d'ufficio, questione di inammissibilità del ricorso, la Corte la esamina preliminarmente e, se rileva una causa di inammissibilità, di-chiara il ricorso inammissibile. Si applica l'articolo 611.
5. 40. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.
5. 57. Garra.
3-bis. Al comma 4 dell'articolo 610 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: «che dovrà essere presentata entro quindici giorni dalla comunicazione.
5. 44. Saponara.
* 5. 6. Marotta, Pecorella.
* 5. 41. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.
* 5. 14. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.
5. 31. Saraceni.
2. Nello stesso modo la Corte procede nel caso previsto dall'articolo 610, comma 1-bis. Se non dichiara l'inammissibilità la Corte trasmette gli atti al presidente della Corte perché provveda a norma dell'articolo 610, comma 1.
5. 54. Saraceni
5. 28. Pisapia.
5. 51. Parenti.
5. 58. Garra.
4-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui la Corte dichiari l'inammissibilità del ricorso, la cancelleria ne dà tempestiva comunicazione al procuratore generale ed ai difensori delle parti. Avverso la declaratoria di inammissibilità può essere proposto reclamo nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento. La Corte decide sul reclamo con le modalità di cui al comma 1. Se il reclamo viene accolto, la Corte fissa la data per la decisione del ricorso in udienza pubblica.
5. 42. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.
* 5. 23. Pisapia.
(Approvato)
* 5. 32. Saraceni.
(Approvato)
* 5. 35. Manzione.
(Approvato)
* 5. 45. Saponara.
(Approvato)
* 5. 52. Parenti.
(Approvato)
5-bis. Dopo l'articolo 624 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 624-bis. (Cessazione delle misure cautelari). La Corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari applicate ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 605».
5. 22. Pisapia.
(Approvato)
* 5. 7. Marotta.
* 5. 15. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.
0. 5. 56. 1. Pecorella, Saponara.
0. 5. 56. 4. Marotta.
0. 5. 56. 8. Marotta.
0. 5. 56. 6. Marotta.
0. 5. 56. 2. Pecorella, Saponara, Marotta.
0. 5. 56. 7. Marotta.
0. 5. 56. 9. Marotta.
(Approvato)
5. Vi è errore di fatto quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando e supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.
0. 5. 56. 3. Pecorella, Saponara, Marotta.
«Art. 625-bis. - (Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto). - 1. È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione.
2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla Corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la Corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.
3. L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento.
4. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore«.
5. 56. (Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)
5. 33. Saraceni.
6-bis. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 627 del codice di procedura penale è soppresso.
5. 1. Grimaldi.
5. 8. Marotta, Garra.
(Approvato)
* 5. 43. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.
* 5. 34. Saraceni.
* 5. 16. Tassone, Volontè, Teresio Delfino.
* 5. 59. Garra.
5. 60. Garra.