Allegato A
Seduta n. 839 del 17/1/2001


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DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ALLA NORMATIVA CONCERNENTE LA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI (6333-BIS) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 6419-6613-6845

(A.C. 6333-bis - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 291 sono inseriti i seguenti:
«Art. 291-bis. - (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri). - 1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.
Art. 291-ter. - (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri). - 1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali


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ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Art. 291-quater. - (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri). 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti»;

b) l'articolo 301-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 301-bis. - (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro rottamazione mediante distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di rottamazione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la rottamazione, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.
4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della


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dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla rottamazione dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla rottamazione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.
6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.
7. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni).

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso Art. 291-bis con il seguente:
Art. 291-bis - 1. In deroga alle disposizioni precedenti, chiunque introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto oggetto del reato e, comunque, in misura non inferiore a lire un milione.
2. Per i reati aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati esteri non superiori a dieci chilogrammi convenzionali si applica la sola pena della multa.
3. Per il tentativo si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.
1. 2. Gazzilli.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 291-ter, comma 3, sopprimere le parole: alle lettere a) e d) del comma 2 del con la seguente: al.
1. 4. Gazzilli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso Art. 291-quater.
1. 5. Gazzilli.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis)
il primo comma dell'articolo 295-bis è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dall'articolo 295, primo comma, se i delitti di contrabbando hanno ad oggetto tabacchi lavorati esteri, la pena è della reclusione da diciotto mesi a quattro anni e della multa di lire ventimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e, comunque, in misura non inferiore a lire cinque milioni».
1. 3. Gazzilli.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 301-bis, sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:
2. I mezzi di trasporto non possono in alcun caso essere alienati e, ove non richiesti


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per gli usi consentiti, devono essere distrutti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 100 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Le somme di denaro sequestrate nel corso di attività di polizia giudiziaria anticontrabbando, dopo il decreto che dispone il giudizio, sono destinate all'acquisto di titoli di Stato. Gli interessi prodotti sono utilizzati dagli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'acquisto di mezzi di trasporto o di altri beni da utilizzare per finalità anticontrabbando.
4. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbia avuto l'uso ai sensi del comma 1, ovvero sono alienati. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 15 novembre 1973, n. 374, le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili previsti al comma 4 e degli immobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono devolute per il 50 per cento all'amministrazione di appartenenza della forza di polizia che ha proceduto al sequestro e per il restante 50 per cento al Ministero delle finanze per l'attività di contrasto del contrabbando.
7. È abrogato l'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.
1. 1. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.