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PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 5, precedentemente accantonato. Avverto che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 5.36 (Nuova formulazione) della Commissione.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero segnalare che, anche da un sommario esame del fascicolo contenente le proposte emendative aggiuntive, buona parte delle quali in verità a mia modesta firma, può rilevarsi che, credo senza alcuna intesa preventiva, vi è sostanzialmente una convergenza su buona parte del contenuto del nevralgico e contestato articolo 5: esiste infatti qualche collegamento, o direi convivenza, su una parte essenziale del testo della Commissione, fra le nostre proposte ed anche quella sottoscritta da 31 colleghi del centrosinistra.
PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere sull'emendamento 5.36 (Nuova formulazione) della Commissione e sui relativi subemendamenti.
PAOLA MANZINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione invita a ritirare tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 5.36 (Nuova formulazione) della Commissione, ad eccezione del subemendamento Manzoni 0.5.36.1, sul quale il parere è favorevole. Il parere è naturalmente favorevole sull'emendamento 5.36 (Nuova formulazione) della Commissione.
PRESIDENTE. Il Governo?
ENRICO LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzoni 5.29.
VALENTINO MANZONI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. A che titolo?
VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, per precisare che sono già intervenuto sugli emendamenti 5.29 e 5.31, quindi non lo farò adesso perché credo che i colleghi abbiano inteso le mie osservazioni.
PRESIDENTE. Sta bene.
Dichiaro chiusa la votazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzoni 5.30. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.
VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, con la disposizione che intendiamo sopprimere si prevede che alla richiesta di raccomandata sia allegata la denuncia di sinistro, il modulo di cui all'articolo 5 del decreto-legge. Onorevoli colleghi, la richiesta di risarcimento alla compagnia di assicurazione della controparte viene fatta dal danneggiato, vale a dire da colui che ritiene di non avere alcuna responsabilità nella produzione del sinistro. Sono presenti in aula alcuni avvocati che si sono sicuramente occupati, in qualche occasione, della tutela degli interessi di un proprio cliente che abbia subito un incidente stradale; ebbene, sicuramente nessuno ha mai inoltrato la richiesta di risarcimento accompagnandola con la denuncia di sinistro. Si pensi, ad esempio, al caso semplicissimo di colui che ha regolarmente parcheggiato la propria autovettura che viene investita da altra autovettura spinta a velocità eccessiva il cui conducente ne abbia perso il controllo. In questo caso il danneggiato non deve fare alcuna denuncia alla propria assicurazione, vale a dire non deve compilare il previsto modulo, ma deve semplicemente inoltrare, ai sensi dell'articolo 22 della legge base, la richiesta di risarcimento all'assicurazione del conducente che ha provocato il sinistro. Se però prevediamo l'obbligo di allegare alla richiesta il modulo di denuncia, offriamo il pretesto all'assicurazione che deve risarcire di non provvedere al risarcimento stesso, vale a dire di respingere la richiesta perché incompleta della prescritta documentazione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Gastaldi 5.27.
LUIGI GASTALDI. Signor Presidente, desidero solo sottolineare che l'emendamento proposto è coerente con la necessità che l'assicuratore disponga di tutta la documentazione necessaria per procedere all'esatta quantificazione del danno. In particolare, la dichiarazione attestante se esista o meno il diritto del danneggiato alle prestazioni fornite da enti pubblici, quali l'INAIL e l'INPS, è richiesta dalla legge stessa che regola la RC auto (articolo 28 della legge n. 990 del 1969), allo scopo di garantire le surrogazioni esercitabili da tali assicuratori nei confronti del responsabile del sinistro e del suo assicuratore RC auto.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Gastaldi 5.28.
LUIGI GASTALDI. Signor Presidente, devo premettere che il codice civile contempla la figura del risarcimento in forma specifica del danno da illecito civile attribuendo al danneggiato la facoltà di chiederlo nel caso in cui la reintegrazione del bene danneggiato risulti possibile (articolo 2058 del codice civile).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzoni 5.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro chiusa la votazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Contento 5.1.
MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, siamo arrivati alle battute più importanti, perché l'emendamento da noi proposto prevede proprio la soppressione delle disposizioni introdotte sulla disciplina del risarcimento del danno biologico.
PAOLA MANZINI, Relatore. Ti sbagli!
MANLIO CONTENTO. Cerco di essere più chiaro perché avete soppresso un principio pacifico della giurisprudenza in questa materia, cioè che non c'è corrispondenza tra il risarcimento del danno biologico e la capacità di produzione del reddito. Né può esservi perché il valore «vita» di fronte alla lesione è uguale per tutti i cittadini. Successivamente inserite la griglia degli aspetti di determinazione oggettiva con la percentuale parametrata
all'età e oggi infine accogliete gli emendamenti per cui, indipendentemente da ciò e fermo restando quanto previsto dal comma 2, il danno biologico può essere ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato. Poi fate un'ulteriore modifica accogliendo l'emendamento del collega Manzoni che così recita: «fermo restando quanto stabilito al comma 2, la determinazione del danno può essere modificata in relazione all'incidenza delle lesioni dei postumi sulla capacità di produzione del reddito del danneggiato».
PAOLA MANZINI, Relatore. No, l'emendamento accolto è l'altro, non quello!
MANLIO CONTENTO. I nostri emendamenti prevedono la soppressione e sono chiari sul risultato che tendono ad ottenere: si eviteranno, cioè, sperequazioni e situazioni di illegittimità costituzionale. Tornerò sull'argomento in seguito, quando la collega Manzini avrà fornito le spiegazioni sul risultato che si otterrà con l'approvazione di questo emendamento.
PAOLA MANZINI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAOLA MANZINI, Relatore. Collega Contento, quel principio a cui lei faceva riferimento è stato cassato perché improprio; rimane un principio della giurisprudenza, come lei ha detto.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Messa. Ne ha facoltà. Le ricordo che ha un minuto.
VITTORIO MESSA. Vorrei che il relatore chiarisse un dubbio che ci è sorto seguendo la discussione che si sta svolgendo: ci chiediamo come la previsione dell'obbligo da parte del danneggiato di allegare alla richiesta dei danni anche la copia della denuncia cautelativa alla propria assicurazione si attui nel caso in cui il danneggiato sia un pedone o un bambino o comunque una persona che non si trovi su un'autovettura per la quale l'assicurazione è obbligatoria. Cosa si deve allegare in questo caso? Mi sembra che si tratti di una disposizione di chiara natura lobbystica, a meno che non sia stata capita male da me e da gran parte dell'Assemblea (Applausi di deputati del gruppo di Alleanza nazionale).
PAOLA MANZINI, Relatore. È stata respinta!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.
ENNIO PARRELLI. Signor Presidente, ieri sono intervenuto duramente sull'articolo 5 del provvedimento. Per la verità, se dovessi definirlo, al di là del cappellaio di Parigi, dovrei dire che mi fa venire in mente Anatole France che, definendo il volto dell'abate Pafnunzio che bramava di possedere Tais dopo averla redenta, diventò così brutto che, passandosi una mano sul volto, sentì la sua bruttezza (così dice Anatole France). L'articolo in esame è, a mio giudizio, come il volto dell'abate Pafnunzio.
quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito (ciò è cosa diversa dall'ipotesi «può essere») tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.
PRESIDENTE. Però ci si può sforzare, onorevole Parrelli.
ENNIO PARRELLI. Mi accontento di essere contento, magari non come l'onorevole Contento, bensì di quel poco che il convento ci passa.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.
ROBERTO MANZIONE. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo dell'UDEUR sul combinato disposto dell'emendamento 5.36 (Nuova formulazione) della Commissione, come integrato dal subemendamento Manzoni 0.5.36.1 che trasforma l'espressione: «può essere ulteriormente risarcito» nell'espressione: «viene ulteriormente risarcito». Mi rifaccio, altresì, a quanto affermato dall'onorevole Parrelli: tenere conto delle condizioni soggettive del danneggiato, disancorando l'ulteriore risarcimento dalla sola capacità di produzione di reddito, rende certamente il meccanismo flessibile in modo tale da abolire quella griglia rigida che ieri ci aveva indotto a preannunciare il nostro voto favorevole sull'emendamento abrogativo. Si tratta di una vittoria complessiva della ragionevolezza che alberga in quest'aula e di un riconoscimento al relatore da parte di tutta la Commissione. Pertanto, preannuncio il nostro voto favorevole.
PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Manzione, che prima dobbiamo votare sull'emendamento Contento 5.1.
ALESSANDRA MUSSOLINI. Chiedo di parlare per un chiarimento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALESSANDRA MUSSOLINI. Signor Presidente, relativamente all'importante questione sollevata dall'onorevole Messa, vorrei conoscere il punto di vista della relatrice, la quale ha gesticolato, ma da cui vorrei ascoltare una precisazione. Infatti, ritengo che dobbiamo avere dei lumi al riguardo. Vorrei sapere che cosa effettivamente accadrebbe nei confronti di una persona o di un bambino che venissero investiti e che non abbiano i mezzi. Che cosa succederebbe in tal caso? Vorrei saperlo dalla relatrice.
PRESIDENTE. Onorevole relatrice?
PAOLA MANZINI, Relatore. Signor Presidente, avevo evitato di dirlo formalmente: la questione alla quale ha fatto riferimento il collega Messa (ed ora con quest'ultimo intervento l'onorevole Mussolini) è stata respinta poc'anzi dall'Assemblea, quindi non è presente nel testo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 5.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro chiusa la votazione.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 5.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro chiusa la votazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento della Commissione 5.100.
VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, intervengo per esprimere soddisfazione per la riformulazione, chiara e semplice, del comma 2, primo periodo, dell'articolo 5, relativo al riconoscimento del danno biologico derivante dalla sola circolazione stradale. Tale emendamento è stato proposto dalla collega Manzini - che ringrazio -, dopo una lunga discussione in Commissione e dopo la presentazione del mio emendamento 5.2, che ora risulta assorbito.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Gli emendamenti 5.26 del Governo e Manzoni 5.2 sono preclusi.
Dichiaro chiusa la votazione.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Edo Rossi 5.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro chiusa la votazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzoni 5.8.
VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, intervengo su entrambi i miei emendamenti 5.8 e 5.9.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Benedetti Valentini, al quale ricordo che ha un minuto a disposizione. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Onorevole Presidente, in precedenza lei non ha volto lo sguardo da questa parte e così non mi è stato possibile intervenire sull'emendamento Edo Rossi 5.20, il quale, con la previsione dell'abbassamento al 6 per cento, avrebbe ricondotto entro limiti ragionevoli il concetto di lieve entità
grazie al quale certe mutilazioni alle aspettative di risarcimento sarebbero state forse non accettabili, ma sicuramente meglio sopportate da chi ha la sventura di essere stato danneggiato.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzoni 5.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro chiusa la votazione.
Avverto che, della serie di emendamenti a scalare da Giovanardi 5.13 a Manzoni 5.10, porrò in votazione gli emendamenti Giovanardi 5.13 e Manzoni 5.10, ricordando che in caso di reiezione si intenderanno respinti tutti i restanti emendamenti.
MANLIO CONTENTO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANLIO CONTENTO. Presidente, la pregherei di porre in votazione tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5, perché il loro numero è ridotto; inoltre richiamo la sua attenzione sull'entità del risarcimento in essi previsto, che è in relazione ad una scelta piuttosto che ad un'altra. Non si tratta cioè di emendamenti proposti per perdere tempo o che hanno intenti ostruzionistici; ogni singolo emendamento determina infatti diversamente e in maniera rilevante il tipo di risarcimento che spetta al danneggiato. Pertanto, Presidente, la prego con moto garbo di rivedere la sua posizione e di porre in votazione tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Vorrei capire meglio, onorevole Contento, anche perché una votazione in più o in meno non cambia le cose ...
MANLIO CONTENTO. Presidente, poiché esiste una tabella di coefficienti che in funzione della determinazione modifica ...
PRESIDENTE. Ho capito, onorevole Contento, lei ha ragione.
Dichiaro chiusa la votazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Edo Rossi 5.21.
EDO ROSSI. Presidente, farò soltanto riferimento alle cifre. Attualmente il Governo propone per le microinvalidità, come base di riferimento per ogni punto, un milione e 200 mila lire. La conseguenza è che le compagnie di assicurazione risparmiano 3 mila miliardi. Questi miliardi che le compagnie di assicurazione risparmiano vengono tolti con le tasse che gravano su coloro i quali nel 2001 subiranno incidenti da cui deriveranno conseguenze invalidanti.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzoni 5.10.
CARLO GIOVANARDI. Presidente, avevo presentato un emendamento con il quale si chiedeva di elevare da un milione e 200 mila a 2 milioni 500 mila il valore del punto base, ritenendo che ciò fosse più equo.
una determinata maniera per cui vi sono dei picchi, massimi e minimi. Stiamo parlando di tabelle comprese tra 1 e 9 punti di invalidità; per incidenti anche abbastanza gravi possono venire liquidate somme che arrivano a 8-10 milioni, non si tratta quindi di somme straordinarie!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.
VALENTINO MANZONI. Il mio emendamento 5.10, che vuole elevare il valore del punto di invalidità da un milione 200 mila ad un milione 500 mila lire, non scaturisce da una mia posizione di capriccio né ha intenti punitivi nei confronti delle compagnie di assicurazione. Esso è il risultato della verifica e del confronto tra i parametri in vigore in tutti i tribunali d'Italia formatisi in anni e anni di elaborazione dottrinaria e di esperienze giudiziarie acquisite nelle decisioni di casi concreti. Ho un volumetto realizzato da Il Sole 24 Ore - che metto a disposizione dei colleghi avvocati che lo dovrebbero conoscere, se hanno esercitato la professione -, aggiornato al 1998, che contiene le tabelle dei punti di invalidità applicate ai casi concreti. Onorevoli colleghi, la lettura di questo volumetto consente di verificare che il valore del primo punto di invalidità, badate bene, alla data del 1998, oscilla nella gran parte dei tribunali tra somme che vanno mediamente dal milione 400 mila ai due milioni 200 mila lire.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 5.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
Dichiaro chiusa la votazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Giovanardi 5.15.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che, nonostante le parole di distensiva costruttività che avevo pronunciato, si proceda tranquillamente come se niente fosse; sono state, infatti, ignorate le considerazione dell'onorevole Giovanardi.
PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, la relatrice ha invitato il Governo a ritirare l'emendamento 5.25.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Lo ha fatto?
PRESIDENTE. Sì.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Benissimo, allora mi trovo ben d'accordo con la relatrice, perché è una questione che definirei di pudore. Al di là del pudore e alla luce del buonsenso (un concetto un po' più ampio), non esiste ormai una liquidazione di danno che, non dico in base ad una sentenza di tribunale ma a seguito di una trattativa tra il legale che rappresenta gli interessi del proprio assistito ed i liquidatori delle compagnie assicuratrici, che porti alla corresponsione di un'indennità inferiore alle 100 mila lire giornaliere. Non invoco, come giustamente hanno fatto i colleghi finora, le sentenze e la media dei valori contenuti nelle sentenze dei tribunali, ma ciò che normalmente si fa a seguito di trattative dirette, conciliative, transattive, con le compagnie assicuratrici. Le 100 mila lire al giorno per l'inabilità assoluta e le 60 mila, 50 mila o 40 mila lire per l'inabilità parziale sono ormai una realtà consolidata: rispetto a questa situazione «si mette la retromarcia».
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.
CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, faccio riferimento ancora una volta alle affermazioni dell'onorevole Parrelli, che mi sembrano ragionevoli; allo stesso modo, vorrei che la maggioranza ed il Governo arrivassero a conclusioni altrettanto ragionevoli.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Prego i colleghi di votare dal proprio posto: colleghi, ciascuno voti dal proprio posto.
Dichiaro chiusa la votazione.
Ministro Letta, per evitare un punto di equivoco, le chiedo se accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 5.25 del Governo.
ENRICO LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Sì, Presidente, a nome del Governo, accolgo tale invito.
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole ministro.
EDO ROSSI. Presidente, questo passaggio non è particolarmente rilevante, nel senso che mi sembra che il Governo in questi sei articoli faccia un tentativo - frutto anche di una mediazione, di un
accordo che ha fatto - di governare un processo di trasparenza nel settore delle assicurazioni. Ora, io comprendo che governare un processo sia difficile perché vi sono degli interessi contrapposti, però noi abbiamo, da una parte, le compagnie assicurative che sono state multate dall'antitrust perché si sono messe d'accordo, «hanno fatto cartello» contro i consumatori e gli utenti; dall'altra parte, abbiamo la richiesta soddisfatta - perché tutti gli emendamenti sono stati respinti - delle compagnie di assicurazione di riavere indietro 3 mila miliardi dell'indennità di invalidità. Ed ora, con questo emendamento vorremmo arrivare alla definizione di una cifra di 90 mila lire per l'indennità giornaliera. Se il Governo e la maggioranza respingeranno anche questo emendamento, risulterà evidente che qui non siamo in presenza di una situazione di governo di un processo, ma di un'altra cosa. Mi rivolgo per l'ennesima volta ai compagni e agli amici del centrosinistra: in questo caso, il governo del processo viene fatto esclusivamente in funzione delle assicurazioni! Vi prego pertanto di votare a favore di questo emendamento (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)!
PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Manzoni, che ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, vorrei ricordargli che il suo gruppo ha superato di 27 minuti il tempo a sua disposizione.
VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, mancano ancora pochi emendamenti: abbia la cortesia di consentirci di fare...
PRESIDENTE. Onorevole Manzoni, la mia era una comunicazione! La consideri una comunicazione.
VALENTINO MANZONI. La ringrazio, Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Ricordo che il successivo emendamento 5.25 del Governo è stato ritirato.
MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, siamo arrivati alla lettera c) di questo benedetto secondo comma, quello che nelle intenzioni della maggioranza dovrebbe predeterminare i criteri con cui nei casi consentiti dalla legge il giudice liquida il risarcimento del cosiddetto danno morale. Io non ricordo che nell'ordinamento nazionale esistano criteri tesi a vincolare il magistrato giudicante in merito al risarcimento del danno morale perché è evidente che si tratta di un apprezzamento prudente rimesso alla discrezionalità del magistrato e fatto sostanzialmente in via equitativa considerando caso per caso visto che la standardizzazione sotto questo profilo sarebbe aberrante in relazione alla materia che si vuole disciplinare.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.
ENNIO PARRELLI. Non mi abbandonerò a citazioni, per carità, ma seccamente dirò che questa è una griglia inaccettabile ed è incostituzionale. Quindi colleghi, per cortesia, accogliete l'emendamento e eliminate questa lettera c).
PAOLA MANZINI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAOLA MANZINI, Relatore. Signor Presidente, poiché la discussione serve, credo che le argomentazioni portate dall'onorevole Contento e adesso anche dall'onorevole Parrelli siano fondate. Infatti, mentre la formulazione precedente della lettera c) fissava una misura entro la quale risarcire il danno morale, a questo punto il senso della lettera c) sarebbe quello di fissare una misura minima. Dunque, è evidente che il campo della discrezionalità è superiore al 25 per cento. Forse è opportuno, da questo punto di vista, per chiarezza, eliminare completamente la lettera c) ed accogliere gli identici emendamenti Contento 5.5 e Edo Rossi 5.18 ritenendo pertanto preclusi gli altri emendamenti compreso quello della Commissione.
PRESIDENTE. Il Governo?
ENRICO LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Sono pertanto preclusi gli identici emendamenti Giovanardi 5.16 e 5.35 della Commissione, nonché l'emendamento Manzoni 5.11.
Dichiaro chiusa la votazione.
Passiamo alla votazione del subemendamento Benedetti Valentini 0.5.36.4.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, chiedo un momento di attenzione da parte dei colleghi poiché desidero fare presente che si pongono due distinti problemi. Il primo, che mi sono permesso di segnalare precedentemente alla relatrice, di cui richiamo l'attenzione, è il seguente: l'emendamento 5.36 della Commissione prevede la soppressione del secondo periodo del comma 3, mentre con il subemendamento in esame proponiamo di non sopprimere tale secondo periodo. Al riguardo, sarebbero state sollevate alcune perplessità di carattere tecnico da parte degli uffici, se ho ben compreso, quindi non di carattere politico: quella contenuta nel secondo periodo del comma 3 è, però, una precisazione utile o per lo meno, nell'incertezza se sia superflua od utile, è più probabile che sia utile, di certo non pregiudizievole. Il suddetto periodo prevede infatti: «Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato». Sarei favorevole
a mantenere tale precisazione, perché non può che essere positiva, in quanto è chiarificatrice e previene possibili controversie, dato che chi è chiamato a liquidare potrebbe avanzare argomentazioni speciose.
PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, mi scusi, siccome la cosa è molto seria (richiamo quindi l'attenzione anche dei colleghi che hanno seguito la materia), non vorrei che facessimo qualcosa che va contro le intenzioni.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. No, sinceramente non lo vedo, signor Presidente.
PAOLA MANZINI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Non è una questione politica, è questione di capire bene come sistemare questo aspetto.
PAOLA MANZINI, Relatore. Certo, Signor Presidente. Vorrei interloquire con l'Assemblea perché la proposta di soppressione del secondo periodo del comma 3 rientrava nell'ambito di quanto previsto dall'emendamento 5.36 della Commissione che recitava: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico può essere ulteriormente risarcito in relazione all'incidenza del danno sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato». Era evidente che quella formulazione, che in un subemendamento del collega Manzoni viene riproposta, era in contrasto netto con il mantenimento del secondo periodo del comma 3. Ora, vi è la riformulazione che lei ha letto, signor Presidente, che fa riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato. Comunque, essendo
il risarcimento del danno biologico separato da quello di altri tipi di danno (danno patrimoniale o danno morale), è evidente che nulla osterebbe, almeno ad opinione del relatore, ad accogliere la prima parte del subemendamento Benedetti Valentini 0.5.36.4 o, per meglio dire, si potrebbe, se l'Assemblea è d'accordo, evitare di sopprimere il secondo periodo del comma 3 dall'emendamento 5.36 della Commissione.
PRESIDENTE. Per evitare che la produzione del reddito del danneggiato non venga considerata - mi sembra che sia questa la preoccupazione - quindi per evitare che vi sia un danno piuttosto che un vantaggio, occorre valutare se scrivere «risarcibile anche indipendentemente...». Chiedo ai colleghi che sono più esperti di me.
GIAN FRANCO ANEDDA. «Indipendentemente» e non «anche».
PRESIDENTE. Il problema è il seguente: quando ha inciso sulla capacità di produzione di reddito, è risarcibile oppure no? Mi sembra che stiate dicendo cose diverse. Comunque, a questo punto, io mi fermo. La collega relatrice ha detto che non vi è alcuna obiezione a lasciare il secondo periodo del comma 3. Discutiamo su questo e poi votiamo.
VALENTINO MANZONI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, nei commi dal 2 al 5 dell'articolo 5 vi era un aspetto positivo: la formulazione del secondo periodo del comma 3, laddove si diceva: «Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato». Era esatto perché, signor Presidente, ogni lesione comporta due tipi di danno: il danno patrimoniale e il danno biologico. Il danno biologico è una categoria elaborata recentemente dalla giurisprudenza. Si tratta comunque di due categorie di danno che vengono risarcite autonomamente, indipendentemente dalla reciproca influenza.
tutti è uguale. La mia salute è uguale a quella del Presidente della Camera e, così come deve essere tutelata, attraverso la restitutio in integrum, la salute del Presidente della Camera, allo stesso modo deve essere tutelata la mia.
PRESIDENTE. Non ancora.
ENNIO PARRELLI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ENNIO PARRELLI. Signor Presidente, credo che l'osservazione che ha appena fatto il collega sia pertinente e derivi un po' dal modo convulso con cui abbiamo lavorato sulla questione.
CARLO GIOVANARDI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARLO GIOVANARDI. Stiamo parlando di un nullatenente o di un grande imprenditore che, a seguito di un incidente, subiscano la medesima lesione. Al primo comma diciamo semplicemente che il risarcimento viene dato sulla base delle tabelle di cui abbiamo parlato prima; al secondo comma stabiliamo il principio che, chiunque sia il danneggiato, il danno biologico deve essere calcolato allo stesso modo.
PRESIDENTE. Il danno non ha rapporto con la produzione del reddito.
CARLO GIOVANARDI. Quanto alla terza ipotesi («fatto salvo quanto previsto, il giudice può ulteriormente risarcire, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato») o la si toglie o, se la si vuol mantenere, bisogna chiarire che, fermo restando quanto affermato in precedenza, il giudice può prendere una decisione indipendentemente dalle tabelle e quindi stabilire una liquidazione maggiore. In caso contrario, non si capisce cosa significhino le condizioni personali.
PRESIDENTE. Tenga presente che le condizioni soggettive derivano dal vecchio testo che così recitava: «In relazione all'incidenza del danno sulla capacità di produzione del reddito». Questa mattina abbiamo discusso di tale questione e abbiamo deciso che la dizione era inesatta.
Su proposta del collega Manzione, si è fatto riferimento alle condizioni soggettive.
VALENTINO MANZONI. Faremo ridere gli utenti del diritto, signor Presidente.
PRESIDENTE. Prima di farli ridere, vediamo di farli risarcire.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Convergo sulla proposta della Commissione, che sostanzialmente è identica alla mia, ad eccezione dell'espressione «in relazione». Se ciò facilita il raggiungimento di un risultato, aderisco alla dizione del testo della Commissione. Non volendo la maggioranza di quest'Assemblea rinunciare alla determinazione numerica, di cui al comma 2, noi vogliamo prevedere un meccanismo che preveda una liquidazione ulteriore. Le condizioni soggettive sono un mezzo per poter ampliare la possibilità e quindi io non posso non aderire a tale ipotesi. Se questo differisce dalla ipotesi formulata dal collega Manzoni, me ne dispiace, ma questo è il punto fondamentale del problema.
PRESIDENTE. Colleghi, vi sono due questioni su cui deliberare. La prima è se mantenere la seconda parte del comma 3 e la seconda se accedere alla formulazione dell'onorevole Benedetti Valentini o della Commissione.
PAOLA MANZINI, Relatore. Signor Presidente, credo che potremmo risolvere la questione approvando la proposta contenuta nel subemendamento Benedetti Valentini 0.5.36.8, ovvero non sopprimendo il secondo periodo del comma 3.
PRESIDENTE. La questione, dunque, può essere risolta mantenendo il subemendamento Benedetti Valentini 0.5.36.8, mentre gli altri subemendamenti potrebbero essere ritirati; resta da votare, altresì, il subemendamento Manzoni 0.5.36.1, in quanto propone di sostituire le parole: «può essere» con la parola: «viene».
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Sì, signor Presidente, li ritiro.
PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Prendo atto che i successivi subemendamenti Benedetti Valentini 0.5.36.7 e 0.5.36.5 sono stati ritirati. Onorevole Parrelli, accede all'invito rivoltole a ritirare i suoi subemendamenti 0.5.36.9 e 0.5.36.10?
ENNIO PARRELLI. Sì, signor Presidente, li ritiro.
PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Onorevole Contento, accede all'invito rivoltole a ritirare il suo subemendamento 0.5.36.11?
MANLIO CONTENTO. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per motivarne il ritiro.
PRESIDENTE. Sta bene. Ne ha facoltà.
MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, ci tengo a sottolineare le preoccupazioni che ho riguardo la formulazione definitiva della norma: si collega il risarcimento del danno biologico a diverse situazioni soggettive. Sotto un primo profilo, non essendo specificate le situazioni soggettive, si consente comunque al magistrato un margine amplissimo nella modifica dei parametri previsti nel secondo comma dell'articolo in esame. Sotto un secondo profilo, rischiate di incidere su un principio fino ad oggi pacifico: non può esserci distinzione tra persone in merito al risarcimento del danno biologico.
PRESIDENTE. Onorevole Manzoni, accede all'invito rivoltole a ritirare il suo subemendamento 0.5.36.3?
VALENTINO MANZONI. Sì, signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Giovanardi, accede all'invito rivoltole a ritirare il suo subemendamento 0.5.36.2?
CARLO GIOVANARDI. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
Da tale constatazione, trarrei il convincimento che non sia impossibile, se vogliamo puntare ad un risultato costruttivo, come sicuramente è nella nostra volontà, evitare di misurarci in uno scontro muscolare e procedere ad una fase, un momento, una procedura (lo indichino il relatore ed i colleghi del Comitato dei nove) per una messa a punto, dato che non è impossibile addivenire a soluzioni concordate.
Voglio fare osservare ai colleghi di tutti i gruppi che la presenza di una parte del Parlamento, nello specifico la Casa delle libertà, sta garantendo ormai da un paio d'ore, se non erro, la persistenza del numero legale. Non vi è peraltro, nella maniera più assoluta, alcun «inciucio»: noterete infatti che svolgo una riflessione ad alta voce, perché punto al risultato e non all'immagine. Mi sembra dunque possibile addivenire ad un risultato costruttivo e non vedo perché dovremmo far cadere tale possibilità irrigidendo le posizioni ed al limite incentivando una nostra posizione di non collaborazione, anche attraverso i numeri, rispetto al fine di raggiungere il traguardo con riferimento al provvedimento in esame.
Siccome, ripeto, soprattutto i colleghi che hanno esaminato più attentamente le proposte emendative hanno constatato che, senza alcun «inciucio», senza alcuna intesa preventiva, anzi partendo da posizioni dialetticamente piuttosto vivaci, si è creato un terreno di possibilissima convergenza, per fare di questo articolo un qualcosa di non iniquo, che renda onore e non disonore alla libertà del Parlamento, mi sembra che potremmo tranquillamente permetterci, a provvedimento ormai quasi completamente licenziato, ad eccezione degli articoli 5 e 6, non dico il lusso ma forse il dovere e l'opportunità di una fase di rimeditazione, di incontro, di dialogo. Se poi tale fase dovesse fallire, dovremmo procedere a numeri contrapposti.
Tenete presente, ripeto, che oggi pomeriggio abbiamo lavorato con i numeri forniti da tutti i settori del Parlamento, ma mi sembra che a questo debba corrispondere un'apertura di sostanza e non di forma. Basta leggere il testo delle proposte emendative per verificare che solo un irrigidimento dettato non so da quali interessi, o pulsioni, potrebbe non consentire una soluzione di ragionato confronto.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzoni 5.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 345
Votanti 337
Astenuti 8
Maggioranza 169
Hanno votato sì 148
Hanno votato no 189).
In sostanza, complichiamo la vita al danneggiato e allunghiamo i termini di definizione del sinistro. Signor Presidente, fra l'altro, il dover presentare la denuncia del sinistro alla propria assicurazione, anche quando non si ha alcuna responsabilità, comporta che l'assicurato subisca per l'anno successivo un peggioramento della tariffa assicurativa perché avrebbe a suo carico un sinistro pur non avendolo provocato o non avendo in ordine ad esso alcuna responsabilità. Pertanto, onorevoli colleghi, vi chiedo di riflettere su questa disposizione e di approvare l'emendamento in esame che è semplificativo e agevola la definizione del sinistro fra danneggiato e assicurazione.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzoni 5.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 338
Votanti 334
Astenuti 4
Maggioranza 168
Hanno votato sì 151
Hanno votato no 183).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gastaldi. Ne ha facoltà.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gastaldi 5.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 343
Votanti 342
Astenuti 1
Maggioranza 172
Hanno votato sì 150
Hanno votato no 192).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gastaldi. Ne ha facoltà.
Si tratta di una misura che potrebbe avere effetti positivi sul fronte del contenimento dei costi dei sinistri, che risulterebbero più governabili dalle imprese, e che avrebbe ripercussioni positive sull'intera utenza. Rispetto alle note problematiche di diffusione di comportamenti illeciti e all'esigenza di garantire, per ragioni di sicurezza stradale, l'efficienza del parco auto circolante sarebbe opportuno concedere all'assicuratore RC auto la facoltà di offrire il ripristino del veicolo e di provvedere alla sua riparazione in alternativa all'obbligo di offerta di risarcimento del danno.
La riparazione dei veicoli verrebbe affidata a carrozzerie qualificate convenzionate con le imprese di assicurazione e dovrebbe essere effettuata a regola d'arte entro i termini tecnici necessari.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gastaldi 5.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 340
Votanti 296
Astenuti 44
Maggioranza 149
Hanno votato sì 104
Hanno votato no 192).
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 339
Votanti 337
Astenuti 2
Maggioranza 169
Hanno votato sì 147
Hanno votato no 190).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.
Colgo questa occasione per dire che ho l'impressione che stiamo lavorando per creare confusione ai magistrati che un domani dovranno applicare queste disposizioni di legge, anche perché, se vi è un principio pacifico - anticipo un argomento che potrà essere oggetto di discussione successivamente -, è che la categoria del danno biologico è del tutto indipendente da altre voci di danno che in queste fattispecie si verificano; essa è stata costruita dalla giurisprudenza e costituisce ormai un punto fermo trattandosi di un orientamento consolidato.
Quando incidiamo su questa materia, dobbiamo anche renderci conto che, se vi sono gli aspetti di oggettività che vorremmo raggiungere in modo che sia minore la discrezionalità, che naturalmente può comportare differenziazioni ingiustificate, nel preciso istante in cui operiamo all'interno di questa disposizione, costituita sostanzialmente dagli orientamenti giurisprudenziali, rischiamo di fare delle grosse sciocchezze.
Ecco perché, pur condividendo lo spirito, ho l'impressione che si stia arrivando ad emendamenti che faranno sì che la disciplina risultante, che dovrà essere applicata dai magistrati, sia sostanzialmente contraddittoria.
Signor Presidente, le chiedo un chiarimento: non vorrei sbagliare, ma, se stamattina non ho sentito male quando la collega Manzini ha letto la riformulazione dell'emendamento della Commissione, non si prevedeva la soppressione della parte relativa al secondo periodo del comma 3.
Mi riferisco a quello che nel testo originario ristabiliva questa distinzione e affermava che il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Questo è un principio pacifico e acquisito dalla giurisprudenza che si occupa di questi casi. Per ovviare alle modalità di risarcimento stabilite da queste disposizioni, oggi accettiamo un emendamento (a favore del quale io voterò poiché è firmato dal mio collega Manzoni) che però sopprime quell'inciso che si rifà ad un principio della giurisprudenza e che modifica il regime di determinazione del danno oggettivo, che è stato introdotto dal comma 2. Ricordo che l'inciso era: «ferme restando le disposizioni del comma 2» sostenendo che si può fare un'eccezione a quella regola qualora i postumi o comunque gli incidenti riferiti a questi rilievi...
L'emendamento su cui la Commissione ha espresso parere favorevole è il 5.36.1 che sostituisce le parole «può essere» con la parola «viene» e non l'emendamento Manzoni che, in base all'impostazione originaria del testo, faceva un collegamento con la capacità di produzione di reddito.
La ragione di fondo è che esisteva una griglia dura ed insuperabile che obbligava il risarcimento del danno in maniera coatta e non dilatabile nemmeno nei casi necessari ed indispensabili in cui la valutazione fosse da tenere distinta ed individualizzata.
Nella nuova formulazione dell'articolo, in base alle proposte contenute nell'emendamento 5.36 (Nuova formulazione) della Commissione e nel subemendamento Manzoni 0.5.36.3 si stabilisce che fatto salvo (il che è diverso da «fermo restando»)
La formulazione che viene proposta dalla relatrice riguarda una situazione più ampia e diversa dal riferimento alle mere condizioni economiche. Quella delle condizioni economiche era, infatti, una ipotesi restrittiva; invece, le condizioni soggettive possono essere dilatate dal giudice ed interpretate, non solo con riferimento alle condizioni economiche, ma anche a varie condizioni connesse alla soggettività.
Signor Presidente, rimango del parere che questa sia una brutta norma, elaborata in una sede impropria: gliel'ho detto stamattina, ma lei ha richiamato il regolamento. Questa, però, non è la sola mostruosità del regolamento con il quale lei ha cercato di amministrare i nostri lavori, rendendo difficili questi e l'esercizio del suo potere presidenziale.
Resta il fatto che, se vogliamo essere concreti, dobbiamo dare atto di un'apertura che consenta l'individuazione del danno che altrimenti, con la precedente formulazione, sarebbe stata preclusa. Non sono felice, ma la felicità non è di questa terra, signor Presidente.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 328
Votanti 326
Astenuti 2
Maggioranza 164
Hanno votato sì 137
Hanno votato no 189).
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 336
Votanti 333
Astenuti 3
Maggioranza 167
Hanno votato sì 145
Hanno votato no 188).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.
Il testo originario, signor Presidente - vorrei pregare i colleghi di leggerlo - era incomprensibile e fonte di equivoci interpretativi: più che una disposizione di legge, sembrava una sciarada che più che gli utenti del diritto poteva interessare gli appassionati di enigmistica. Volevo fare questa precisazione perché molto spesso, signor Presidente, si elaborano i testi di legge con estrema leggerezza, senza sapere cosa si sta scrivendo.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 5.100, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato dalla votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 334
Votanti 324
Astenuti 10
Maggioranza 163
Hanno votato sì 319
Hanno votato no 5).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 5.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 341
Votanti 334
Astenuti 7
Maggioranza 168
Hanno votato sì 150
Hanno votato no 184).
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 331
Votanti 328
Astenuti 3
Maggioranza 165
Hanno votato sì 147
Hanno votato no 181).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.
Onorevoli colleghi, i parametri di quantificazione e definizione del danno biologico, fissati dal comma 2, lettera a), dell'articolo 5, appaiono del tutto iniqui ed in contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, che salvaguardano i diritti inviolabili dell'uomo e l'integrale tutela della sua salute. Si prevede, in sostanza - pregherei i colleghi di stare attenti, perché questo è un punto molto delicato -, che dall'importo determinato a titolo di danno biologico spettante al danneggiato debba essere detratta una somma pari allo 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo. Con questi parametri, onorevoli colleghi, si scaricano i costi di gestione delle compagnie di assicurazione su soggetti che hanno avuto la sventura di incappare in incidenti stradali riportando menomazioni della loro integrità psicofisica. Questo a me sembra, signor Presidente, sommamente ingiusto ed immorale. Per esempio, una persona di 80-85 anni di età che abbia riportato un danno biologico del 2-3 per cento, tenendo conto del valore del punto pari a 1 milione 200 mila lire e moltiplicando questo valore per il previsto coefficiente dell'1,1 e detraendo dall'importo ottenuto lo 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo, avrebbe diritto all'offensiva miseria di 1 milione 690 mila lire.
Oggi, invece, sulla base di una media dei parametri in vigore presso i vari tribunali d'Italia la stessa persona avrebbe diritto ad un indennizzo non inferiore ai 4 milioni e mezzo. Onorevoli colleghi, a mio avviso, per pervenire ad un accettabile risarcimento che sia rispettoso dei principi costituzionali e dell'integrale tutela della salute occorre trovare un punto di mediazione o, se volete, di equilibrio tra i due parametri, vale a dire quello relativo alla percentuale da detrarre e quello che riguarda l'età da cui partire al fine di operare la detrazione, nel senso che o si riduce dall'0,5 allo 0,3 la percentuale da detrarre, accogliendo così il mio emendamento 5.8, oppure si innalza l'età del soggetto danneggiato, partendo dall'età di 35 anni, età che coincide con quella in cui cominciano a diminuire le forze fisiche, e non dall'undicesimo anno di età.
Se poi l'Assemblea - bontà sua - dovesse essere di diverso avviso e volesse accogliere entrambi gli emendamenti, opererebbe sulla base di un criterio di maggiore giustizia e di maggiore rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo relativi alla sua integrità psicofisica.
Le argomentazioni svolte poco fa dall'onorevole Manzoni sono profondamente convincenti. Mi si deve quindi spiegare in quest'aula - visto che l'opinione pubblica e i mezzi di informazione hanno il diritto di sapere - perché si debba partire dall'undicesimo anno di età, vale a dire dall'inizio della parabola formativa dell'integrità psicofisica del soggetto. Per quale motivo si deve partire dallo 0, 5 per cento per ogni anno di età - che sommato per il numero degli anni dà un valore molto alto - a partire dall'undicesimo anno di età, vale a dire quando il soggetto è ancora adolescente, è un puer in formazione? Scegliamo almeno un'età media del periodo di piena vitalità del soggetto che dia giustizia al soggetto danneggiato. In caso contrario, tale decurtazione, già di per sé onerosa, verrebbe applicata ad un periodo in cui il soggetto non produce reddito e la sua stabilità definitiva è ancora in formazione. Mi sembra che in questo caso non si faccia solamente un regalo a chi avrebbe l'obbligo di risarcire, ma si legittima un furto all'integrità danneggiata di un soggetto.
Non so se sia una questione di equità o ideologica, ma non vedo come possano essere respinti entrambi gli emendamenti presentati dall'onorevole Manzoni.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzoni 5.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 338
Votanti 333
Astenuti 5
Maggioranza 167
Hanno votato sì 151
Hanno votato no 182).
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 334
Votanti 331
Astenuti 3
Maggioranza 166
Hanno votato sì 154
Hanno votato no 177).
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giovanardi 5.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 329
Votanti 314
Astenuti 15
Maggioranza 158
Hanno votato sì 133
Hanno votato no 181).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Edo Rossi, al quale ricordo che ha a disposizione un minuto. Ne ha facoltà.
Con il mio emendamento si propone di elevare da un milione e 200 mila ad un milione ed 800 mila il valore del punto per consentire alle compagnie di sborsare gli stessi quattrini che hanno pagato l'anno scorso e l'anno ancora precedente e per consentire ai soggetti che subiranno, diciamo così, l'invalidità di percepire la stessa cifra percepita dai danneggiati negli ultimi due anni.
Credo che si tratti esclusivamente di un discorso di numeri. Non mi soffermo sulla questione ideologica e sulle questioni legate ai profitti delle imprese. Mi limito a dire che noi dovremmo tutelare i soggetti più deboli e non ratificare un accordo raggiunto che favorisce le assicurazioni.
Per tali motivi chiedo ai colleghi di votare a favore di questo emendamento.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Edo Rossi 5.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 341
Votanti 292
Astenuti 49
Maggioranza 147
Hanno votato sì 115
Hanno votato no 177).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.
Il discorso fatto dal collega Edo Rossi ha un suo fondamento logico ed anche di equità rispetto al discorso che abbiamo fatto anche ieri: i tribunali liquidano in
Il problema è capire se si vuole scrivere nella norma una cifra che arrivi più o meno alla media delle somme liquidate dai tribunali negli anni passati, eliminando le punte massime, o se invece si vuole che le liquidazioni siano tutte per così dire al minimo, rifacendosi a quelle più basse decise dai tribunali. Il che non mi sembra giusto. Ritengo invece che sia opportuno raggiungere un punto di equilibrio. Se non lo era la mia proposta di arrivare ad una somma di 2 milioni e 500 mila, perché ritenuta eccessiva, né quella del collega Edo Rossi di un milione e 800 mila, mi sembra che lo sia quella del collega Manzoni, che prevede una valutazione del punto base in un milione e 500 mila (300 mila lire in più rispetto a quanto proposto nella norma al nostro esame), avvicinando la valutazione del danno alla media di quello liquidato negli anni passati.
Si elimina così il fenomeno delle valutazioni eccessive, che preoccupa tutti noi perché danneggia gli assicurati che rischiano di veder lievitare i prezzi della loro assicurazione. Il milione e 500 mila lire previsto dall'emendamento Manzoni 5.10 avvicina la liquidazione del danno alla media applicata dai tribunali italiani. Posso capire che siano stati respinti i due emendamenti precedenti, ma non comprendo perché si debba esprimere un voto contrario sull'emendamento al nostro esame che si avvicina ad una valutazione equitativa ed arriva, senza raggiungerla, vicino alla media finora valutata dai giudici.
La proposta contenuta nel mio emendamento 5.10, che aumenta di sole 300 mila lire il valore del punto fissato dal testo del Governo in un milione 200 mila lire, tiene conto dei valori indicati nelle tabelle che pure a qualcosa debbono servire. Signor Presidente, se vogliamo buttare a mare l'esperienza passata, non ne parliamo più, non consultiamo più i libri, facciamo di testa nostra e procediamo per capriccio! La mia proposta rappresenta la giusta ed equa media dei valori riportati in questo volumetto.
Per tutte queste ragioni, chiedo di esprimere voto favorevole su questo emendamento, augurando a tutti voi di non avere a che fare con le assicurazioni!
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Manzoni 5.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 323
Votanti 299
Astenuti 24
Maggioranza 150
Hanno votato sì 134
Hanno votato no 165).
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 324
Votanti 308
Astenuti 16
Maggioranza 155
Hanno votato sì 131
Hanno votato no 177).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
Ora affrontiamo questa piccola serie di emendamenti, che inizia con l'emendamento Giovanardi 5.15, relativa alla cosiddetta giornaliera. Spesso si usa la formula di invitare il collega a ritirare l'emendamento. In questo caso, Presidente, bisognerebbe invitare il Governo, per un minimo di pudore, a ritirare il suo emendamento 5.25 che propone di abbassare da 70 a 50 mila lire la giornaliera.
Onorevoli colleghi che vi apprestaste ad approvare, più o meno per ordine di scuderia, una norma di questo genere, mi dovete spiegare se la coscienza ed il senso comune vi consentano di farlo; se, invece, intendiamo recuperare uno spazio di ragionevolezza e di equità, dobbiamo perlomeno approvare l'emendamento Giovanardi 5.15 (in subordine vi è anche l'emendamento Edo Rossi 5.19, ma già quello del collega Giovanardi mi sembra pienamente accoglibile). Stiamo parlando di un'indennità per 20-30 giorni, per la quale non si prevede nemmeno una liquidazione di 100 mila lire al giorno. Scusate, la perdita della salute, dello star bene, varrà qualcosa o nulla? Non lo so (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).
Non la voglio «buttare in politica» relativamente ad un Governo che ha presentato un emendamento che riduce l'importo da liquidare a 50 mila lire al giorno; questo, poi, sarebbe il Governo che rappresenta le forze progressiste del paese e che è vicino ai problemi della gente nei momenti di difficoltà (credo, infatti, che l'emendamento 5.25 del Governo si commenti da solo). Tuttavia, nel momento in cui, proprio per garantire un minimo di elasticità, si concede al giudice la possibilità di elevare le 70 mila lire fino a 100 mila lire a seguito di una valutazione discrezionale, valutando il caso concreto, qualcuno mi deve spiegare i motivi per i quali la maggioranza ed il Governo rifiutano tale impostazione, considerando il giudice incapace di valutare il caso specifico e valutando che, al giorno d'oggi, una diaria giornaliera di 70 mila lire sia equa e sufficiente.
Posso capire che vengano respinti emendamenti che, strutturalmente, possono intaccare un disegno della maggioranza, ma considerato che da quella parte sono giunti inviti ad un minimo di flessibilità che consenta al giudice di valutare il caso concreto, credo che la possibilità di elevare le 70 mila lire fino ad un massimo di 100 mila lire si muova all'interno di cifre non astronomiche ma ragionevoli, tenuto conto che stiamo parlando di persone infortunate. Oltretutto, penso che ciò non rappresenti uno stravolgimento né della struttura del provvedimento, né per i riflessi economici che subirebbero le compagnie. Infatti, concludo Presidente, il giudice avrebbe come base l'indicazione delle 70 mila lire che potrebbe elevare soltanto nei casi concreti, qualora lo ritenga opportuno (al riguardo abbiamo previsto il tetto delle 100 mila lire): mi sembra si tratti di una proposta ragionevole.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giovanardi 5.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 312
Votanti 307
Astenuti 5
Maggioranza 154
Hanno votato sì 146
Hanno votato no 161
Passiamo alla votazione dell'emendamento Edo Rossi 5.19.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Edo Rossi, al quale ricordo che dispone di un minuto di tempo. Ne ha facoltà.
Tra qualche settimana saremo in campagna elettorale e vi chiedo come faremo ad andare a dire alla gente che questo processo è stato governato in virtù dei soggetti danneggiati, cioè di coloro i quali subiscono gli incidenti. Non ce la fate! Non ce la facciamo! Bisogna dare qualche dimostrazione che vada in questa direzione!
Per tutte queste ragioni, vi invito caldamente a votare a favore del mio emendamento 5.19.
Proceda pure, onorevole collega.
Il Governo ha avuto la bontà di ritirare il proprio emendamento 5.25 e, con i tempi che corrono, onorevoli colleghi, bisogna pure ringraziarlo!
L'importo di lire 70 mila «per ogni giorno di inabilità» totale temporanea fu fissato in Commissione dopo una lunga discussione (la collega Manzini e tutti i componenti del Comitato dei nove lo ricorderanno) in accoglimento di un mio emendamento. So bene che per questo accoglimento, per questo spostamento da 50 a 70 mila lire le compagnie di assicurazione hanno vivacemente protestato, costringendo il Governo - che oggi ha avuto il pudore di ritirare il suo emendamento - a presentare l'emendamento 5.25 che è una vergogna e il cui contenuto è un insulto!
Signor Presidente, concordo con le dichiarazioni fatte dall'onorevole Rossi e ricordo che in Commissione avevo chiesto la fissazione dell'indennità per l'inabilità temporanea e totale in una cifra di 100 mila lire. La Commissione ha accolto la proposta nei limiti delle 70 mila lire ed ora si tratta di passare da quest'ultima cifra ad un'altra di 90 mila lire, per il rispetto della dignità umana e dei valori inviolabili di tutela della salute! Colleghi, volete continuare ad offendere questi valori? Volete continuare a calpestarli? Allora, votate contro l'emendamento Edo Rossi 5.19!
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Edo Rossi 5.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 330
Votanti 304
Astenuti 26
Maggioranza 153
Hanno votato sì 124
Hanno votato no 180).
Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Contento 5.5 e Edo Rossi 5.18.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.
Nella prima stesura il testo al nostro esame stabilisce che è liquidato un importo nei casi di cui stiamo discutendo non superiore al 25 per cento. Ciò aveva una sua logica, pur da noi contestata, perché se la logica era quella di predeterminare il risarcimento in modo da tentare di limitare il contenzioso poteva avere un senso (comunque la logica era aberrante). Adesso si dice che sulla scorta della discussione che si è qui svolta verrà invertito il criterio, in altre parole sostanzialmente si dirà che nei casi oggetto della discussione del nostro provvedimento il risarcimento del danno morale in nessun caso potrà mai essere inferiore al 25 per cento rispetto alla determinazione del danno biologico. Sono felice perché rispetto al peggio siamo passati sostanzialmente al male, quindi dovendo guardare nell'ottica dei danneggiati dico che è un passo in avanti, ma vi chiedo sotto il profilo della sperequazione che si verrà a verificare tra le modalità di risarcimento del danno morale previste per i casi di circolazione stradale - perché questa disciplina si applica esclusivamente a quel tipo di fattispecie - e quelle diverse che, magari, a parità di lesione obbligheranno il giudice penale o il giudice civile investito della questione a determinare un risarcimento che è inferiore al 25 per cento, sotto il profilo della ragionevolezza e quindi dei principi costituzionali che cosa ci rispondiate adesso. Purtroppo non siamo usciti da questa situazione, da questo angolo buio, da questo tunnel in cui vi siete infilati per amore di portare a casa un provvedimento, costi quello che costi.
Dissociamo le nostre responsabilità. Il nostro emendamento è chiaro: sopprimere ogni limitazione alla determinazione del danno morale che forse è l'unico aspetto rimesso al prudente apprezzamento del magistrato. Se non avete fiducia, comportatevi pure di conseguenza, ma le nostre idee sono sostanzialmente chiare mentre le vostre sono poche e anche confuse (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Contento 5.5 e Edo Rossi 5.18, accettati dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 310
Votanti 308
Astenuti 2
Maggioranza 155
Hanno votato sì 308
Sono in missione 64 deputati).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 5.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 316
Votanti 313
Astenuti 3
Maggioranza 157
Hanno votato sì 132
Hanno votato no 181).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
Mi sembra quindi che la precisazione del concetto che la risarcibilità del danno biologico è del tutto indipendente dalla capacità di produzione di reddito debba essere mantenuta: vi ho già accennato in precedenza, pur nei tempi ristrettissimi ed affannosi del nostro lavoro, e mi permetterei di segnalare nuovamente alla relatrice ed al Comitato dei nove l'opportunità di mantenere questo periodo.
Il nostro subemendamento 0.5.36.4, in sostanza, è, nel ventaglio delle proposte che sottopongo alla vostra valutazione, quello assolutamente più vicino al testo presentato dalla Commissione. Infatti, in sostanza, a parte la soppressione del secondo periodo del comma 3, ho aderito alla espressione «fatto salvo quanto previsto dal comma 2...», per cui a tale riguardo siamo d'accordo; prevedo inoltre di introdurre la parola «ulteriormente» e le parole «viene risarcito», assorbendo in qualche modo il subemendamento Manzoni 0.5.36.1, sul quale è stato espresso parere favorevole dalla Commissione e dal Governo. Infine, ho recepito il concetto delle «condizioni soggettive del danneggiato». A questo punto, chiedo alla relatrice per quale ragione, in relazione alle esigenze di economia e chiarezza, non possa essere accolto il nostro subemendamento 0.5.36.4, che risulta essere il più vicino alla formulazione della Commissione, dalla quale diverge soltanto nelle parole «in relazione» rispetto alle parole «tenuto conto» con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato...
Il secondo periodo del comma 3 prevede quanto segue: «Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato»; dopo di che l'emendamento 5.36 della Commissione, modificato in base al suo subemendamento, sarebbe del seguente tenore: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 2» (cioè che il danno è risarcibile indipendentemente dall'incidenza sulla capacità di produzione di reddito) «il danno viene ulteriormente risarcito in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato». Può darsi che io dica una sciocchezza, me lo farà notare dopo. Si dice che il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza; mi chiedo se il gioco tra questa formulazione, che resterebbe, e la successiva non abbia un effetto restrittivo alla fine, che è contrario alle intenzioni.
In sostanza, vi può essere una lesione che comporti postumi lievi, ma che non incidono sulla capacità di lavoro - e in questo caso si parla di danno biologico, che attiene all'integrale tutela della salute -, e vi sono lesioni gravi o gravissime che, oltre a comportare un'incidenza sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto, rilevano anche sotto il profilo del danno biologico, quindi devono essere risarciti entrambi i danni.
Signor Presidente, questa disposizione era buona. Si è introdotta una disposizione che crea una confusione enorme tra danno morale e danno biologico, perché, quando si dice «fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito in relazione a specifiche condizioni soggettive del danneggiato», mi si deve spiegare quali siano le specifiche condizioni soggettive del danneggiato.
Colleghi, con questa formulazione molto vaga e generica si finisce con il frustrare la determinatezza del danno. Le specifiche condizioni soggettive del danneggiato, ove esistenti, possono tutt'al più rilevare ai fini della determinazione del danno morale e non di quello biologico, i cui parametri di calcolo sono fissati nel comma 2 dell'articolo 5, tranne che voi non vogliate modificare questo comma. Ma, quand'anche fosse possibile adeguare il danno biologico a specifiche condizioni soggettive del danneggiato, come, ad esempio, l'essere un cardinale, il Presidente della Camera dei deputati o un deputato, trattandosi di un risarcimento che attiene alla tutela della salute - e la salute è uguale per tutti -, non è difficile scorgere in questa disposizione profili di illegittimità costituzionale, proprio per tale diversità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni soggettive.
Le particolari condizioni soggettive vengono in considerazione ai fini del danno morale e non di quello biologico, che è pari per tutti, perché la salute di
Il Presidente della Camera che subisce una lesione non può avere per la tutela della sua salute un risarcimento maggiore di quello che ho io per la stessa lesione: è assurdo. Può avere di più sotto il profilo della liquidazione del danno morale, ma non sotto quello del danno biologico, perché, come ho detto, la salute è uguale per tutti.
Colleghi, eliminate questa disposizione, correggetela, perché non ha senso parlare di specifiche condizioni soggettive del danneggiato. Mantenete la precedente disposizione che fa più bella figura ed è in linea con i dettati della legge.
Signor Presidente, invito a riflettere su questo aspetto, perché stiamo combinando un guazzabuglio.
Tutto sommato, a riflettere bene, ritengo che la dizione precedente, secondo la quale il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato, sia più corretta.
Si tratta di capire a questo punto il fine che si intendeva perseguire, quello cioè di creare un'apertura sulla griglia rigida della percentuale del danno biologico. A mio parere, occorre trovare una formulazione per cui, tenuto conto delle circostanze specifiche, il giudice può tener conto di quei parametri solo come utili punti di riferimento. È un po' quello che si diceva quando i contratti collettivi non avevano efficacia erga omnes ma che erano utilizzati in giurisprudenza come utili parametri per determinare l'equa retribuzione. Una formulazione di questo genere, mantenendo ferma quella iniziale della seconda parte dell'articolo 3, potrebbe soddisfare quell'esigenza primaria a cui faceva cenno il collega. Invito i colleghi a riflettere su questa ipotesi.
Se manteniamo il secondo periodo del comma 3, sul quale siamo d'accordo, e il testo del mio subemendamento, che è uguale a quello della Commissione, cambiando solo le parole «tenuto conto delle», possiamo passare al voto.
Invito il relatore a pronunciarsi al riguardo.
Onorevole Benedetti Valentini, accede all'invito rivoltole a ritirare i suoi subemendamenti 0.5.36.4 e 0.5.36.6?
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Benedetti Valentini 0.5.36.8, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 282
Votanti 275
Astenuti 7
Maggioranza 138
Hanno votato sì 273
Hanno votato no 2
Sono in missione 64 deputati).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Manzoni 0.5.36.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 306
Votanti 299
Astenuti 7
Maggioranza 150
Hanno votato sì 297
Hanno votato no 2
Sono in missione 64 deputati).
Da un punto di vista delle convinzioni personali, rimango estremamente dubbioso sul risultato finale. Rimetto, pertanto, all'Assemblea le mie preoccupazioni, anche se acconsento a ritirare il mio subemendamento 0.5.36.11, con ciò avocando a me stesso una mancanza di responsabilità nell'aver contribuito ad aggravare la situazione.
In ogni caso, con il mio subemendamento in esame, avevo indicato alcuni riferimenti oggettivi: essi possono essere condivisibili o meno, ma sarebbero stati utili ad ancorare il giudizio del magistrato o il negoziato tra le parti a situazioni obiettive ed esistenti, non a condizioni soggettive (che non sono predeterminate ed alimentano l'incertezza).