1. Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni semestre.
2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo di applicazione dei premi annuali di riferimento non può essere inferiore ad un anno.
Al comma 1, capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ed evidenziare, anche sui preventivi, eventuali rivalse o esclusioni di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida, dalla «tariffa di riferimento» usata.
Al comma 1, capoverso, dopo il comma 2, aggiungere il seguente
Al comma 1, capoverso, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso, comma 3, dopo le parole: a mezzo fax o raccomandata aggiungere la seguente: almeno.
Al comma 1, capoverso, comma 4, lettere a), b), c), d) e f), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di 1.300 centimetri cubici di cilindrata con le seguenti: con potenza fino a 45 kw.
Al comma 1, capoverso, comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:
Al comma 1, capoverso, comma 4, alla lettera g), sostituire le parole: di 50 centimetri cubici di cilindrata, con le seguenti: con potenza inferiore a 11 kw.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 9.
Al comma 1, capoverso, comma 9, sopprimere le parole: , non avente natura regolamentare.
REGOLAZIONE DEI MERCATI
INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO
(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore).
«Art. 12-bis - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al comma 4, indicando altresì il periodo al quale gli stessi si riferiscono, mediante appositi opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari.
2. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocarri e natanti soggetti alla presente legge.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata trenta giorni prima della data di scadenza indicata in polizza.
4. Sono definiti «premi annuali di riferimento» quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:
a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età, che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida senza
c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2 anni di guida con un sinistro, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo del malus per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus e con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata;
h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate;
i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono essere effettuate entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso.
7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni prima della loro applicazione.
8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4, applicati dall'impresa in ogni singola provincia.
9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non avente natura regolamentare, sono stabilite le modalità e le condizioni per assicurare al consumatore le informazioni sulle garanzie offerte, con riferimento al premio relativo alle polizze per incendio e furto per autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate nel periodo compreso tra il 1o e il 10 aprile per il successivo semestre luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1o e il 10 ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno.
4. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 9 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO
(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore).
1. 6. Edo Rossi.
1. 2. Rizzi, Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.
(Approvato)
2-bis. La flessibilità tariffaria, in ogni modo concessa dalle compagnie di assicurazione a singoli assicurati o a categorie di assicurati o a zone territoriali, forma parte integrante del premio e come tale diventa base di calcolo per le annualità successive. La disdetta dei contratti, ai sensi della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e successive modifiche, deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata, trenta giorni prima della data indicata in polizza. I premi, le classi di merito e le regole evolutive bonus-malus debbono far riferimento esclusivamente alla tabella CIP.
1. 5. (ex 1. 43.) Edo Rossi.
2-bis. Ciascuna impresa di assicurazione è tenuta a comunicare le informazioni di cui al precedente comma ai propri assicurati all'inizio di ogni semestre.
1. 13. (ex 1. 33.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)
1. 11. (ex 1. 28.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.
c) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura per un automobile di 1900 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a gasolio.
1. 9. (ex 1. 25.) Chiappori, Stefani, Donner, Martinelli.
1. 12. (ex 1. 31.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.
1. 1. (ex 1. 18.) Gastaldi, Deodato.
(Approvato)
1. 14. (ex 1. 36.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.