La XI Commissione:
considerato che lo scorso aprile il popolo svizzero ha votato a favore dei sette accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea, fra cui quello sulla libera circolazione delle persone e quindi dei, lavoratori. Lo scorso maggio la Commissione li ha ratificati, sollecitando il Governo dei 15 Stati membri a fare altrettanto nella prospettiva di iniziare l'applicazione dal 1o gennaio 2001;
per ragioni di eurocompatibilità la confederazione non potrà più consentire il trasferimento in Italia dei contributi pensionistici, per analogia di comportamento con gli Stati dell'Unione europea;
complessivamente i nostri connazionali coinvolti saranno 45/50 mila del quali almeno 4.000 frontalieri abitanti in Lombardia;
la Svizzera, soggetto passivo di questa regolamentazione, imposta dagli accordi, ha peraltro già manifestato la propria disponibilità ad assecondare iniziative che, facendo salvo per un tempo determinato le precedenti regole determinate per l'Italia, possano garantire il completarsi dei menzionati progetti pensionistici dei nostri emigranti;
per salvare questa situazione non si dovrà escludere che, per gli anni durante i quali si attuerà la fase transitoria della riforma «Dini», cioè fino a tutto il 2008, anche ai connazionali emigrati in Svizzera sia mantenuta questa possibilità, attraverso li trasferimento dei loro contributi parallelamente alle concretizzazioni degli accordi bilaterali;
considerato che è indispensabile che il Governo centrale raccolga il consenso, ove necessario, dei Paesi membri dell'Unione europea affinché essi tengano complessivamente conto di un fenomeno tipicamente italiano del secolo scorso con le implicazioni assicurativo-previdenziali convenzionate fra Italia e Svizzera;
ritenuto che sarebbe fondamentale che i Paesi dell'Unione convengano sulla richiesta italiana di mantenere vive le regole italo-svizzere convenzionate nel 1962 per il tempo necessario al completamento dei progetti previdenziali dei nostri connazionali, non discriminandoli ulteriormente rispetto ai colleghi che hanno avuto l'opportunità di lavorare sempre in Italia;
considerato che il problema potrebbe trovare soluzione attraverso l'introduzione di una normativa caratterizzata nei contenuti nei punti sottoelencati:
a) per i lavoratori italiani in Svizzera che, totalizzando la contribuzione svizzera ed italiana raggiungano il diritto alla pensione di anzianità entro i termini di validità della fase transitoria della riforma «Dini» è fatta salva l'opzione di trasferire i contributi Avs agli Istituti previdenziali italiani per determinare diritto e importo alle prestazioni previste dalle norme vigenti sulla pensione di anzianità;
b) tale opzione è esclusa per quanti iniziassero l'attività lavorativa in Svizzera dopo il 31 dicembre 2000 e non vi abbiano mai lavorato in precedenza;
c) l'opzione di cui ai precedenti punti è praticata con integrale applicazione delle norme contenute nella convenzione tra l'Italia e la Svizzera del 1962 entrata in vigore nel gennaio 1964 e successivi accordi aggiuntivi;
impegna il Governo:
a garantire che i nostri connazionali emigrati in Svizzera possano completare i progetti previdenziali previsti non discriminandoli ulteriormente rispetto ai colleghi che hanno avuto l'opportunità di lavorare sempre in Italia;
ad impegnarsi in sede di Comunità europea affinché si raccolga il consenso
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degli Stati dei Paesi membri in merito ad un fenomeno tipicamente italiano del secolo scorso.
(7-01014)«Taborelli».