Allegato A
Seduta n. 832 del 22/12/2000


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(A.C. 7329-B - sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA 9 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.
3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 2001, in 4.035 unità.
4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie


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di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'ar-ticolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2001, in 32 unità.
5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2001, è fissato in 65 unità.
6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2001, nel numero di 500 unità.
7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinato, per l'anno finanziario 2001, in 120 unità.
8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.
9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto», dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2001, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con il trasferimento all'Ente nazionale per l'aviazione civile delle somme di pertinenza dell'Ente medesimo, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

(*) Per le modifiche apportate alla tabella n. 9 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 7329-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 7329-ter).