Allegato A
Seduta n. 832 del 22/12/2000


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(A.C. 7329-B - sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA 6 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo contratto per il comparto scuola» di pertinenza del centro di responsabilità «Personale e affari generali ed amministrativi» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.


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3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, dall'unità previsionale di base «Finanziamento enti locali» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno alle unità previsionali di base «Strutture scolastiche» di pertinenza dei centri di responsabilità «Istruzione elementare», «Istruzione classica, scientifica e magistrale» e «Istruzione tecnica» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2001, interessate dall'attuazione dell'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra l'unità previsionale di base «Igiene e sicurezza sul lavoro» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ed altre unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stesso stato di previsione, al fine di provvedere alle spese relative all'igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro delle istituzioni scolastiche.

(*) Per le modifiche apportate alla tabella n. 6 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 7329-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 7329-ter).