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1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
(*) Per le modifiche apportate alla tabella n. 4 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 7329-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 7329-ter).
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2001, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Fondi di riserva» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2001.