Allegato A
Seduta n. 832 del 22/12/2000


Pag. 10


...

(A.C. 7329-B - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2001, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2001 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A decorrere dal 1o gennaio 2001 si applica quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000, concernente disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio


Pag. 11

1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le disponibilità impegnate ovvero non utilizzate alla data del 31 dicembre 2000, relative ai capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza. In via transitoria, rimane ferma l'operatività, a stralcio, e comunque non oltre il 30 maggio 2001, dell'Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, esclusivamente per la definizione degli adempimenti amministrativi e contabili connessi alle operazioni di chiusura dell'esercizio 2000 relativamente alla gestione della Presidenza del Consiglio dei Ministri non afferente al bilancio autonomo della stessa Presidenza, avuto riguardo alle esigenze di tempestiva determinazione del rendiconto generale dello Stato per il predetto esercizio.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da Istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici non economici, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» nonché Fondo per la concessione di agevolazioni tariffarie per viaggi in ferrovia degli appartenenti alle Forze armate ed assimilati, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Ferrovie dello Stato» (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Difesa del suolo» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2001, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Ente nazionale di assistenza al volo» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del


Pag. 12

bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'«Ente nazionale di assistenza al volo», delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 32.750 miliardi.
5. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono fissati per l'anno finanziario 2001 in lire 10.000 miliardi ciascuno.
6. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2001, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 , 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.969 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 2.000 miliardi e lire 15.000 miliardi.
9. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
10. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi n. 2 e n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
11. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero


Pag. 13

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».
13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2000 sono riferiti alla competenza dell'anno 2001 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.
15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.
16. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-nomica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.
18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato


Pag. 14

a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.
19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» (Rimborso del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
21. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
22. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Imprese radiofoniche ed editoriali» (investimenti)


Pag. 15

di pertinenza del centro di responsabilità «Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio per la gestione delle spese residuali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
24. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
25. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Roma capitale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
26. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo per la protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.
27. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
28. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Po-tenziamento servizi e strutture» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi tecnici nazionali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
29. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche


Pag. 16

dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
30. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
31. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2001 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso passività finanziarie) degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

(*) Per le modifiche apportate alla tabella n. 2 si vedano la Nota di variazioni (stampato n. 7329-bis) e la Seconda nota di variazioni (stampato n. 7329-ter).