...
1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 è gestito da un consorzio formato dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti parco di cui al medesimo comma 11, nonché dalle province, dai comuni e dalle comunità montane interessati. Alle attività di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali università, associazioni ambientalistiche e culturali, enti economici e di volontariato, organizzazioni sociali.
dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana e dagli enti locali. Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero e di ripristino della ufficiosità del fiume Sile è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001 a favore dell'Ente parco naturale del fiume Sile.
16. I siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma 15 compresi nell'area del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 15 ad essi correlati sono individuati dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con l'Ente parco delle Alpi Apuane.
n.22, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n.486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.582 del 1996. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una società di trasformazione urbana. In tale caso possono partecipare al capitale sociale, fino alla completa acquisizione della proprietà delle aree al patrimonio della società medesima, esclusivamente il comune di Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli, a seguito del trasferimento di proprietà, subentra nelle attività di bonifica attualmente gestite dalla società Bagnoli spa con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica; gli affidamenti dei lavori avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, e altresì secondo modalità e procedure che assicurino il mantenimento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti della società Bagnoli spa nelle attività di bonifica. Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo è calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, devono rimanere nell'area oggetto di cessione; dall'importo così determinato è detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attività di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l'IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base è determinato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione è detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione.
cofinanziamenti dell'Unione europea, sono istituite presso il Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche e il Servizio per la tutela delle acque interne del Ministero dell'ambiente apposite segreterie tecniche composte ciascuna da non più di dodici esperti di elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale ne è stabilito il funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento delle predette segreterie è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue per gli anni 2001 e 2002.
25. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
26. All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
27. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione del Parco naturale Molentargius-Saline, istituito con la legge della regione Sardegna 26 febbraio 1999, n.5, i beni immobili compresi nelle saline di Cagliari, già in uso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa intesa con la regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al demanio regionale.
ART 114. Al comma 2 sostituire la parola: centoventi con la parola: novanta.
Seguono compensazioni del Gruppo AN.
Al comma 4, in fine, sostituire le parole: 15 miliardi per il 2002 con le parole: 20 miliardi e le parole: 15 miliardi per il 2003 con le parole: 20 miliardi per il 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo AN.
Al comma 10, sostituire le parole da: da un consorzio assimilato fino a: da altri soggetti interessati con le seguenti: dalla regione Sardegna e dai comuni interessati.
Seguono compensazioni del Gruppo AN.
Ssopprimere il comma 11.
Sopprimere il comma 12.
Al comma 12, sopprimere le parole: dai Ministeri.
Al comma 12, sopprimere le parole: e programmazione dello sviluppo del coordinamento.
Al comma 12, sopprimere le parole: organizzazioni sociali.
Sopprimere il comma 13.
Sopprimere il comma 15.
Al comma 15, sopprimere le parole: dal Ministero dell'ambiente, dal ministero dei beni e le attività culturali.
Sopprimere il comma 16.
Al comma 16, sostituire le parole: dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con il ministero dei beni e le attività culturali e, con le seguenti: dalla Regione Toscana, d'intesa.
Al comma 17, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Al comma 17 terzo periodo, dopo le parole: un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri inserire le seguenti: e la stima dei relativi costi.
Al comma 17, ultimo periodo dopo le parole: è autorizzata la spesa inserire le seguenti: complessiva.
Al comma 19, secondo periodo dopo le parole: La funzione di vigilanza e controllo
sulla corretta e tempestiva attuazione del piano inserire le seguenti: , anche successivamente all'eventuale acquisizione delle aree oggetto di bonifica ai sensi del comma 4 e seguenti,.
Al comma 19, secondo periodo sostituire le parole: può, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre, con le seguenti: previa diffida a conformarsi alle previsioni entro i tre mesi successivi , dispone.
Al comma 19 terzo periodo sostituire le parole: presenta annualmente al Parlamento, con le seguenti: ha l'obbligo di fornire al Parlamento semestralmente.
Al comma 19, terzo periodo, aggiungere infine le parole: affinchè le Commissioni competenti intervengano con una apposita risoluzione in merito.
Al comma 19, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: Il Ministro dell'Ambiente assicura la massima pubblicità e la diffusione dei dati relativi alle operazioni di bonifica.
Al comma 19, sopprimere il quarto periodo.
Al comma 19, quarto periodo sostituire le parole: 31 dicembre 2001 con le parole: 31 gennaio 2001.
Al comma 19 aggiungere dopo le parole: oggetto degli interventi di bonifica, le seguenti: ambientale e industriale.
Al comma 19, quinto periodo, sopprimere le parole: ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica.
Al comma 19, quinto periodo, dopo le parole: per il completamento della bonifica inserire le seguenti: autorizzati dalla presente legge.
Al comma 19, quinto periodo, dopo le parole: ivi compresi i finanziamenti, aggiungere le seguenti: già stanziati.
Al comma 19 dopo le parole: in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili inserire le seguenti: tenendo conto dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento e
Al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili, inserire le seguenti: dopo le operazioni di bonifica.
Al comma 19, sesto periodo sopprimere le parole che vanno da: dall'importo così determinato è detratto, fino alla fine del periodo.
Al comma 19, sesto periodo sostituire le parole: dall'importo così determinato è detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il trenta per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione, il trenta per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attività di bonifica con le seguenti: dall'importo così determinato sono detratti, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, gli importi che l'amministrazione o l'ente acquirente ha versato per le operazioni di bonifica e di risanamento dell'area sino al momento delle cessione.
Al comma 19 sesto periodo sostituire le parole: dall'importo così determinato è detratto, ai fini dell'orientamento della cifra di cessione, il trenta per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nella attività di bonifica con le seguenti: dall'importo così determinato sono detratti, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, gli importi che l'amministrazione o l'ente acquirente o l'ente acquirente ha versato per le operazioni di bonifica e di risanamento dell'area sino al momento della cessione.
Al comma 19 settimo periodo aggiungere dopo le parole: In caso di rinuncia esplicita, le seguenti: ovvero decorsi inutilmente i termini temporanei.
Al comma 19 settimo periodo sostituire le parole: entro nove mesi, con le seguenti: entro tre mesi.
Al comma 19 settimo periodo sistituire le parole: entro nove mesi, con le seguenti: entro cinque mesi.
Al comma 19 settimo periodo sistituire le parole: entro nove mesi, con le seguenti: entro sei mesi.
Al comma 19 settimo periodo sostituire le parole: entro nove mesi, con le seguenti: entro sette mesi.
Al comma 19 settimo periodo sostituire le parole: entro nove mesi, con le seguenti: entro otto mesi.
Al comma 19, dopo le parole: secondo i criteri di cui al precedente periodo senza alcuna detrazione inserire le seguenti: , e tenendo conto dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento.
Al comma 19, ottavo periodo, sostituire le parole: i criteri di cui al periodo precedente, con le seguenti: il prezzo di mercato dopo le operazioni di bonifica.
Al comma 19, ottavo periodo, sostituire le parole: è detratto a favore dello Stato il, con le seguenti : sono riassegnate al bilancio dello Stato le somme corrispondenti al.
Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il nuovo proprietario si assume gli eventuali ulteriori oneri per il completamento della bonifica secondo il piano approvato ai sensi del presente comma.
Sopprimere il comma 22.
Sopprimere il comma 22.
Sopprimere il comma 23.
Al comma 27 aggiungere le seguenti parole: Sono altresì trasferiti, a titolo gratuito demanio della regione Puglia, i beni immobili compresi nelle saline di Margherita di Savoia.
(Disinquinamento, bonifica e ripristino
ambientale).
«9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:
a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.426.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione».
3. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n.471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.
4. Al fine di assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune in conformità al parere dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilità pari a lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15 miliardi per il 2003.
5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole: «laureato in ingegneria» sono inserite le seguenti: «ovvero in geologia» e al secondo comma, dopo le parole: «in Ingegneria Ambiente - Risorse» sono inserite le seguenti: «ovvero in geologia,».
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvede a definire le modalità e i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 4.
7. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n.471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n.22 del 1997 che siano accertati a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n.22 del 1997, e successive modificazioni, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia.
8. La disposizione di cui al comma 7 non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali.
9. Per costi sopportabili di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui alle lettere f) ed i) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, si intendono, con riferimento ad impianti in esercizio, quelli derivanti da una bonifica che non comporti un arresto prolungato delle attività produttive o che comunque non siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto dall'impianto in questione.
10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste. I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresì le attività incompatibili con le finalità previste dal presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n.394.
11. È istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonché con gli Enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei tratturi e della civiltà della transumanza, all'interno del programma d'azione per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino, denominato «Appennino Parco d'Europa». In tale intesa sono individuati:
a) i siti, gli itinerari, le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connessi con la civiltà della transumanza;
b) gli obiettivi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui al presente comma.
13. L'istituzione e il funzionamento del coordinamento di cui ai commi 11 e 12 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni nel 2001, di lire 1.000 milioni nel 2002 e di lire 1.000 milioni nel 2003.
14. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e al Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito
15. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva, è assegnato un finanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana, dagli enti locali e dall'Ente parco delle Alpi Apuane. Nell'intesa, previo parere dei comuni interessati, sono individuati:
a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività estrattiva;
b) gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a).
17. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. Il piano è predisposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n.486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n.582, sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all'area interessata e comprende il completamento delle azioni già previste dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.582 del 1996, nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n.448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonché un motivato parere del comune di Napoli. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.
18. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.582 del 1996.
19. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n.486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 17, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è attribuita al Ministero dell'ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può, previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
20. Il decreto di cui al comma 17 dovrà indicare un elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonché le modalità per la redazione dei relativi piani di recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del presente articolo, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro il medesimo termine di cui al comma 17, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è dettata la disciplina per l'acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte dei comuni nelle aree interessate al piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, con l'obiettivo di attribuire al comune la facoltà di acquisire, entro un termine definito, la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune stesso, di alienare le aree stesse mediante asta pubblica con assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri di completamento della bonifica.
22. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in materia di rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque interne, nonché programmare iniziative di supporto alle azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da
23. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2001».
24. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20 settembre 1996, n.486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n.582, all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)».
«p-quater) Pioltello e Rodano».
«Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria».
28. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144, dopo le parole: «Malpensa 2000», sono inserite le seguenti: «nonché alla realizzazione di attività di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attività di Malpensa 2000».
114. 1. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
114. 2. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
114. 5. Giancarlo Giorgetti, Liotta.
114. 6. Possa, Alessandro Rubino.
114. 7. Possa, Alessandro Rubino.
114. 8. Giancarlo Giorgetti, Rodeghiero, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 9. Giancarlo Giorgetti, Rodeghiero, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 10. Giancarlo Giorgetti, Rodeghiero, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 11. Possa, Alessandro Rubino.
114. 13. Possa, Alessandro Rubino.
114. 14. Giancarlo Giorgetti, Rodeghiero, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 15. Possa, Alessandro Rubino.
114. 16. Giancarlo Giorgetti, Rodeghiero, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 21. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 22. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 23. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 24. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 25. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 26. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 27. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 28. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
Conseguentemente si fa fronte alle coperture di A.N.
114. 29. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Conseguentemente si fa fronte alle coperture di A.N.
114. 30. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
114. 31. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 32. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 33. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 34. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 35. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 36. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 37. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 38. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 39. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 40. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 41. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 42. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 43. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 44. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 45. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 46. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 47. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 48. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
114. 51. Giancarlo Giorgetti, Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
114. 53. Possa, Alessandro Rubino.
Conseguentemente si fa fronte alle coperture di A.N.
114. 54. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
114. 56. Possa, Alessandro Rubino.
114. 57. Leone.