Allegato A
Seduta n. 832 del 22/12/2000


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(A.C. 7328-bis-B - sezione 86)

ARTICOLO 99 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 99.
(Misure per la profilassi internazionale).

1. Per l'assolvimento dei maggiori compiti di profilassi internazionale, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, fino al 30 giugno 2002, delle unità di personale medico, tecnico-sanitario ed amministrativo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.494. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 7.200 milioni, si provvede mediante la quota dello stanziamento previsto dal comma 4 dell'articolo 12 della citata legge n.494 del 1999, non ancora utilizzata alla data del 30 giugno 2001.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 99 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 99.

Sopprimerlo.
* 99. 1. Di Capua.

Sopprimerlo.
* 99. 2. Possa, Alessandro Rubino.