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1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n.433, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n.433 del 1993 e dalle leggi 31 marzo 1980, n.126, e 24 gennaio 1986, n.31.
Al comma 2, dopo le parole: di Down aggiungere la seguente: di qualsiasi età.
Al comma 3, dopo le parole: o sensoriale aggiungere le seguenti: o di malattie cardiache, anche congenite.
(Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili).
2. I cittadini affetti dalla sindrome di Down e i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti disabili mentali gravi sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche, finalizzate all'accertamento della disabilità, ad esclusione dei casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia.
3. In attuazione dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n.328, a favore delle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per il riordino dell'indennità di accompagnamento. Per l'anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.
97. 1. Conti.
97. 2. Conti.