Allegato A
Seduta n. 832 del 22/12/2000


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(A.C. 7328-bis-B - sezione 76)

ARTICOLO 88 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 88.
(Disposizioni per l'appropriatezza
nell'erogazione dell'assistenza sanitaria).

1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, le regioni ove siano assicurati adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure palliative inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza, oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dell'assistenza. Il valore soglia è fissato in un massimo di sessanta giorni di degenza; la riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 72, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali.
3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 88 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 88.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Il ricovero gratuito presso le residenza sanitarie assistenziali, nei primi


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sessanta giorni, deve essere garantito in tutte le regioni, qualora ne ricorrano le condizioni, anche se l'assistito non sia stato precedentemente ricoverato in ospedale».
Seguono compensazioni Gruppo Forza Italia.
88. 1. Possa, Rubino.

Art. 88.
(Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria).

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. il ricovero gratuito presso le residenze sanitarie assistenziali, nei primi sessanta giorni, deve essere garantito in tutte le regioni, qualora ne ricorrano le condizioni, anche se l'assistito non sia stato precedentemente ricoverato in ospedale».
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
88. 2. Dalla Rosa, Cè, Giancarlo Giorgetti, Liotta, Bono.