Allegato A
Seduta n. 832 del 22/12/2000


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(A.C. 7328-bis-B - sezione 72)

ARTICOLO 82 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 82.
(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).

1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n.466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n.302, è assicurata, a decorrere dal 1o gennaio 1990, l'applicazione dei benefìci previsti dalla citata legge n.302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n.407.
2. Non sono ripetibili le somme già corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda della Uno bianca». Il Ministero dell'interno è autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le


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persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale.
3. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subìto danni a seguito del naufragio della nave «Kaider I Rades A451» avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997.
4. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n.466, e successive modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n.302. I benefìci di cui alla medesima legge n.302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n.466, e successive modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.
5. I benefìci previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n.302, e dalla legge 23 novembre 1998, n.407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1967.
6. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli.
7. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: «l'eventuale involontario concorso» sono inserite le seguenti: «, anche di natura colposa,».
8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge medesima.
9. Alla legge 23 novembre 1998, n.407, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata»;
b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 82 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 82.

Sopprimere il comma 3.
* 82. 1. Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta, Della Rosa, Cè.

Sopprimere il comma 3.
* 82. 2. Possa.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi con le seguenti: 4 miliardi di lire, in ragione di 2 miliardi.
82. 6. Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.


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Al comma 3, sostituire le parole: 10 miliardi di lire in ragione di 5 miliardi con le seguenti: 2 miliardi di lire in ragione di 1 miliardo.
82. 7. Copercini, Borghezio, Pirovano Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 miliardi di lire in ragione di 5 miliardi con le seguenti: 4 miliardi di lire in ragione di 2 miliardi.
82. 8. Copercini, Borghezio, Pirovano Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 miliardi di lire in ragione di 5 miliardi con le seguenti: 6 miliardi di lire, in ragione di 3 miliardi.
82. 5. Copercini, Borghezio, Pirovano Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sostituire le parole: 10 miliardi di lire in ragione di 5 miliardi con le seguenti: 8 miliardi di lire in ragione di 4 miliardi.
82. 4. Copercini, Borghezio, Pirovano Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 3, sostituire le parole: a definire consensualmente con le seguenti: a comporre nel modo economicamente più favorevole alla Pubblica Amministrazione.
82. 9. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 3, sopprimere le parole: anche in deroga alle disposizioni di legge in materia.
82. 10. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 3, dopo le parole: con le persone fisiche che hanno subito danni aggiungere le seguenti: e con gli eredi certi dei defunti.
82. 11. Conti, Gramazio, Porcu.

Al comma 3, sostituire le parole: del naufragio della con le seguenti: incidente occorso alla.
82. 12. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 3, sostituire la parola: nave con la seguente: motovedetta
82. 13. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 3, dopo le parole «Kaider I Rades A 451» aggiungere le seguenti: occorso nel tentativo di trasferire sul territorio nazionale italiano un imprecisato numero di migranti clandestini.
82. 14. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Al comma 3, dopo le parole: 28 marzo 1997 aggiungere le seguenti: Il Governo è autorizzato ad intraprendere le opportune azioni legali per rivalersi sui conduttori della predetta imbarcazione.
82. 15. Giancarlo Giorgetti, Rizzi, Liotta.

Nel comma 3, dopo le parole: 28 marzo 1997 aggiungere le seguenti: ove dalla composizione consensualmente si possa trarre un risparmio per l'erario.
82. 16. Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 6.
82. 17. Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.


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Sopprimere il comma 7.
82. 19. Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Sopprimere il comma 8.
82. 20. Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 8 sopprimere la parola: anche.
82. 21. Copercini, Borghezio, Pirovano, Giancarlo Giorgetti, Liotta.

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole:
«Al titolo e negli articoli della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e della legge 23 novembre 1998, n. 407, la parola «organizzata» è soppressa, ed i benefici disposti dalle suddette leggi sono estesi alle vittime del dovere e della criminalità non organizzata. Alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in Ministero dell'Interno, all'uopo utilizzando il Fondo speciale del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.»
82. 23. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.

Al comma 9, dopo le parole: di tutela aggiungere le seguenti: o di servizio per le repressione della criminalità. Alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: Della legge 20 ottobre 1990, n. 302 è soppressa la parola organizzata.
82. 24. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanin, Liotta.