...
1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n.53, è aggiunto il seguente:
n.663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo».
3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.
all'attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.
18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà sociale.
30 maggio 1985, n.211, come individuate dall'articolo 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341, trasferite al comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familari sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per i piani di recupero. Ai fini dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n.708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n.899.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito.
Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: medesimi.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: i medesimi con le seguenti: gli stessi.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o ai quali hanno aderito.
Al comma 2, al paragrafo 4-bis, sostituire le parole: della predetta con le parole: della medesima.
Al comma 2, al paragrafo 4-bis, sostituire la parola: predetta con la parola: suddetta.
Al comma 2, al paragrafo 4-bis, sostituire la parola: predetta con le parole: detta precedentemente.
Sopprimere il comma.
Al comma 8, sostituire le parole: definiti, tra l'altro, con le seguenti: inoltre, definiti.
Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: tra l'altro.
Al comma 8, sopprimere le parole: i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie nonché.
Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: nonchè la destinazione all'INPS per il periodo dell'esercizio della potestà concessiva da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.
Al comma 14, sostituire le parole: 3 miliardi con le seguenti: 4 miliardi.
Al comma 14, sostituire le parole: 3 miliardi con le seguenti: 3,5 miliardi.
Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: una o più persone anziane aggiungere le seguenti: ovvero inabili.
Al comma 14 sopprimere le parole: totalmente immobili.
Al comma 14 sopprimere le parole: totalmente immobili.
Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: di assistenza continuativa aggiungere le seguenti: ovvero invalide con soglia superiore al 74 per cento.
Al comma 14, sostituire le parole: di cui la famiglia si fa carico con le seguenti: di cui si fa carico chiunque sia indicato dal malato.
Al comma 14, dopo le parole: di cui la famiglia si fa carico aggiungere le seguenti: o chiunque il malato voglia indicare quale suo assistente.
Sopprimere il comma 19.
Sopprimere il comma 19.
All'inizio del comma 19 inserire il seguente periodo: All'articolo 41 - Assistenza sociale - comma del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
1. Allo straniero possono essere accordate dalle strutture pubbliche quelle prestazioni di natura assistenziale, medica ed ospedaliera che sono rimborsabili dalla assicurazione in suo possesso.
All'inizio del comma 19 inserire il seguente periodo: All'articolo 41 - Assistenza sociale - comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: di durata non inferiore ad un anno sono sostituite dalle seguenti: che dimostri un soggiorno regolare e continuativo non inferiore a 10 anni.
All'inizio del comma 19 inserire il seguente periodo: All'articolo 41 - Assistenza sociale - comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono soppresse le parole: e per gli indigenti.
All'inizio del comma 19 inserire il seguente periodo: All'articolo 41 - Assistenza sociale - comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 286, le parole: per i sordomuti sono soppresse.
All'inizio del comma 19 inserire il seguente periodo: All'articolo 41 - Assistenza sociale - comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 286, le parole: per i ciechi civili sono soppresse.
All'inizio del comma 19 inserire il seguente periodo: All'articolo 41 - Assistenza sociale - comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, 286, le parole: per gli invalidi civili sono soppresse.
Al comma 19, sopprimere le parole: l'assegno sociale e.
Al comma 19, sostituire le parole: sono concessi con le seguenti: possono essere concessi.
Al comma 19, dopo le parole: in materia di servizi sociali sono concessi aggiungere le seguenti: per un'unica volta e per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni.
Al comma 19, sostituire le parole: che siano titolari di carta di soggiorno con le seguenti: dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana.
Al comma 19, dopo le parole: titolari di carta di soggiorno aggiungere le seguenti: da almeno 10 anni e con famiglia a carico.
Al comma 19, dopo le parole: titolari di carta di soggiorno aggiungere le seguenti: da almeno 8 anni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo.
Al comma 19, dopo le parole: titolari di carta di soggiorno aggiungere le seguenti: e che non siano mai stati segnalati, denunciati, arrestati, condannati, espulsi, o abbiano fornito false generalità.
Al comma 19, dopo le parole: titolari di carta di soggiorno aggiungere le seguenti: e che non siano stati denunciati.
Al comma 19, dopo le parole: titolari di carta di soggiorno aggiungere le seguenti: e che non siano stati arrestati o condannati.
Al comma 19, dopo le parole: titolari di carta di soggiorno aggiungere le seguenti: e che non abbiano subito condanne.
Al comma 19, dopo le parole: titolari di carta di soggiorno aggiungere le seguenti: e che non abbiano subito sanzioni amministrative.
Al comma 19, dopo le parole: titolari di carta di soggiorno aggiungere le seguenti: e che abbiano ottemperato alla normativa vigente in materia di ingresso e soggiorno.
Al comma 19, sopprimere le parole da: per le altre prestazioni sino alla fine del comma.
Al comma 19, sostituire le parole da: per altre prestazioni sino alla fine del comma con le seguenti: per offrire allo straniero prestazioni di natura sociale o assistenziale che lo Stato garantisce ai cittadini italiani, dovrà essere rilasciato il nulla osta della questura competente che abbia accertato: 1. un suo periodo di permanenza in Italia non inferiore ai 10 anni durante i quali lo straniero abbia ottemperato con continuità agli obblighi fiscali ai quali sono sottoposti i cittadini italiani; 2. che le entrate dello straniero provengano da fonti lecite; 3. che non abbia beneficiato di provvedimenti di regolarizzazione di una situazione irregolare sul suo ingresso e soggiorno; 4. non sia stato segnalato, o arrestato, o processato, o abbia subito condanne penali o sanzioni amministrative.
Al comma 19, sostituire le parole da: per altre prestazioni fino a ad un anno con le altre: agli stessi soggetti sono altresì garantite le altre prestazioni e servizi sociali.
Al comma 19, sostituire la parola: di durata non inferiore ad un anno con le seguenti: che dimostri una permanenza in Italia regolare e continuativa di 10 anni e che sia dimostrabile che loro guadagni siano sempre derivati da fonti leciti.
Al comma 19 sostituire la parola: un anno con le seguenti: 8 anni e abbiano sino a quel momento adempiuto con continuità ai doveri di natura fiscale.
Al comma 19, le parole: ad un anno sono sostituiti con le seguenti: a tre anni.
Al comma 19 sopprimere l'ultimo periodo.
Al comma 19 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: È abrogata la legge 18 giugno 1998, n. 237.
Al comma 19, ultimo periodo, sopprimere le parole: Sono fatte salve ed aggiungere in fine le seguenti parole: , sono rivolte ai cittadini italiani.
Al comma 19 sopprimere le parole da: e dagli articoli sino alla fine del comma.
Al comma 19, aggiungere in fine il seguente periodo: Al comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, dopo le parole: introdotto in via sperimentale aggiungere le seguenti: per i
cittadini italiani e per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da non meno di 10 anni ed in regola in maniera continuativa con gli obblighi in materia fiscale.
Al comma 19, aggiungere in fine il seguente periodo:
Al comma 19, aggiungere in fine il seguente periodo:
Sopprimere il comma 20.
Al comma 20, primo periodo, sopprimere le parole: indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Al comma 20, sopprimere il secondo periodo.
Sopprimere il comma 21.
Al comma 21, sopprimere il primo periodo.
Al comma 21 sopprimere il secondo periodo.
Al comma 21, dopo le parole: degli inquilini, aggiungere le seguenti: in possesso di cittadinanza italiana e residenti nel comune da oltre 5 anni.
Al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni, con le seguenti: trenta giorni.
Al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni, con le seguenti: sessanta giorni.
Al comma 21, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni predette sono applicabili unicamente ai cittadini italiani o di origine italiana.
Sopprimere il comma 22.
Al comma 22, sostituire le parole: alla scadenza del termine di cui al comma 21, con le seguenti: al 31 gennaio 2001.
Al comma 22, sostituire le parole: alla scadenza del termine di cui al comma 21, con le seguenti: al 15 gennaio 2001.
Al comma 22, dopo le parole: gli inquilini, aggiungere le seguenti: in possesso di cittadinanza italiana e residenti nel comune da oltre 5 anni.
Al comma 22, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni predette sono applicabili unicamente ai cittadini italiani.
Sopprimere il comma 23.
Sopprimere il comma 23.
Al comma 23, sopprimere il primo periodo.
Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento, con le seguenti: 10 per cento.
Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento, con le seguenti: 20 per cento.
Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole da; oltre che per l'acquisto di alloggi, fino alla fine del comma con le seguenti: per l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli.
Al comma 23, primo periodo, sopprimere le parole: sfrattati o.
Al comma 23, primo periodo, sopprimere le parole: interessati dalla mobilità abitativa per i piani di recupero.
Al comma 23, sopprimere il secondo periodo.
Sopprimere il comma 24.
Sopprimere il comma 24.
Sostituire il comma 24 con il seguente: Il contributo in fondo capitale di cui al precedente comma non può subire maggiorazioni.
Al comma 24, sopprimere il primo periodo.
Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 10 per cento.
Al comma 24 sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 15 per cento.
Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 20 per cento.
Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 30 per cento.
Al comma 24, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 24, secondo periodo sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 10 milioni da restituire entro un periodo massimo di tre anni.
Al comma 24, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 10 milioni.
Al comma 24, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 20 milioni.
Al comma 24, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per famiglia.
Sopprimere il comma 25.
(Disposizioni in materia di politiche sociali).
a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n.237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n.237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni già individuati o da individuare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n.237 del 1998.
«4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n.104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è sostituito dal seguente:
«3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire».
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.
7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.
8. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio della potestà concessiva
9. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.
10. Le disposizioni dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e dell'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n.488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n.1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
11. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1o gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n.488.
12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.449, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.
13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.
14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.
15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n.269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n.269, delle condizioni e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.
16. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n.285, successivamente
17. Con effetto dal 1o gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:
a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309;
b) legge 19 luglio 1991, n.216;
c) legge 11 agosto 1991, n.266;
d) legge 5 febbraio 1992, n.104;
e) decreto-legge 27 maggio 1994, n.318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n.465;
f) legge 28 agosto 1997, n.284;
g) legge 28 agosto 1997, n.285;
h) legge 23 dicembre 1997, n.451;
i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n.449;
l) legge 21 maggio 1998, n.162;
m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
n) legge 3 agosto 1998, n.269;
o) legge 15 dicembre 1998, n.438;
p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448;
q) legge 31 dicembre 1998, n.476;
r) legge 18 febbraio 1999, n.45.
19. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n.237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive modificazioni.
20. I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n.431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui all'articolo 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.
21. Ai fini dell'applicazione del comma 20 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.
23. Le disponibilità finanziarie stanziate dal decreto-legge 3 aprile 1985, n.114, convertito, con modificazioni, dalla legge
24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l'acquisto di ciascun alloggio non può superare l'importo di 50 milioni di lire.
25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati.
(Disposizioni in materia di politiche sociali).
80. 3. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Cè.
Seguono compensazioni LNP.
80. 1. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni LNP.
80. 2. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni LNP.
80. 4. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni LNP.
80. 5. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni LNP.
80. 6. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni LNP.
80. 7. Cè, Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni Forza Italia.
80. 8. Possa, Alessandro Rubino.
80. 9. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Cè, Liotta.
80. 10. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Cè, Liotta.
80. 11. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Cè, Liotta.
80. 12. Dalla Rosa, Giancarlo Giorgetti, Cè, Liotta.
80. 16. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.
80. 17. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.
80. 13. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
* 80. 14. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Liotta.
* 80. 15. Conti, Porcu, Gramazio.
80. 18. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 19. Conti, Porcu, Gramazio.
80. 20. Conti, Porcu, Gramazio.
Seguono compensazioni Forza Italia.
80. 21. Possa, Alessandro Rubino.
80. 22. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Liotta.
80. 23. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Liotta.
80. 24. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Liotta.
80. 25. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Liotta.
80. 26. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 27. Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 28. Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 29. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 30. Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 31. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 32. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 33. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 34. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 35. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 36. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 37. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 38. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 39. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 40. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 41. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 42. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
Conseguentemente P.R.C.
80. 43. Bonato, Giordano, Nardini, Valpiana.
80. 45. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 46. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 44. Possa, Alessandro Rubino.
80. 47. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 48. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 50. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 51. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 52. Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, dopo le parole «introdotto in via sperimentale» aggiungere le seguenti: «per i cittadini italiani e per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da non meno di 10 anni.
80. 54. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, dopo le parole «introdotto in via sperimentale» aggiungere le seguenti: «per i cittadini italiani.
80. 55. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
80. 57. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
80. 58. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 59. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 60. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.
80. 62. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 64. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 61. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
80. 67. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 65. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 66. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Liotta.
80. 68. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 69. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 70. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 71. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Michielon, Giancarlo Giogetti.
80. 72. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Michielon, Giancarlo Giogetti.
*80. 73. Possa, Alessandro Rubino.
* 80. 74. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Luciano Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Fontan, Stucchi, Fontanini, Liotta.
80. 77. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 78. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 79. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 80. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 81. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 82. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 83. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
* 80. 84. Possa, Alessandro Rubino.
* 80. 85. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Guido Dussin, Parolo, Formenti, Terzi, Liotta.
80. 88. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 89. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 90. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 91. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 92. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 93. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 94. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 95. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Michielon, Liotta.
80. 96. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 97. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 98. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
80. 99. Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Liotta.