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1. Per favorire l'occupabilità dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1o aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n.335, come modificata ai sensi dell'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, per l'accesso al pensionamento di anzianità, è attribuita la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà e per il periodo considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.
3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile più volte. Dopo il primo periodo, tale facoltà può essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).
della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.
Sopprimere il comma 5.
Sopprimere il comma 5.
Al comma 5, dopo le parole: Per i lavoratori, aggiungere le seguenti: pubblici e privati.
Al comma 5 sostituire le parole da: il 40 per cento, fino a: concorrere all' con le seguenti: il 100 per cento della contribuzione versata sul reddito di attività lavorativa determina.
Al comma 5, sostituire le parole da: il 40 per cento, fino a: 60 per cento, con le parole: la contribuzione versata sul reddito di attività lavorativa.
Al comma 5, dopo le parole: di assistenza agli anziani, aggiungere le seguenti: e/o ai portatori di handicap gravi.
Al comma 5, dopo le parole: di assistenza agli anziani aggiungere le seguenti: e/o ai disabili.
Al comma 5, sostituire le parole: e alle famiglie con le seguenti: e/o ai disabili componenti il nucleo familiare,.
Al comma 5, dopo le parole: non autosufficienti, sostituire le parole: e alle, con le seguenti: ovvero alle rispettive.
Al comma 5, dopo le parole: non autosufficienti, sostituire le parole: e alle, con le seguenti: o alle loro.
Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:
(Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani).
2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile a condizione che:
a) il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio della facoltà medesima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà;
b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a).
4. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto al pensionamento esercitando la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base dell'anzianità contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto
5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un'anzianità contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento dell'età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attività, il 40 per cento della contribuzione versata sul reddito di attività lavorativa è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell'età di quiescenza.
6. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilità della facoltà medesima di cui al comma 3.
75. 1. Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Conseguentemente compensazioni P.R.C.
75. 2. Bonato, Giordano.
75. 3. Giancarlo Giorgetti, Liotta.
75. 5. Possa, Alessandro Rubino.
Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale.
75. 4. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
75. 6. Giancarlo Giorgetti, Liotta.
75. 10. Michielon, Giancarlo Giorgetti.
75. 7. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
75. 8. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
75. 9. Michielon, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori anziani che espletano, o hanno espletato nel corso della vita lavorativa, attività usuranti e in virtù delle quali hanno accesso al pensionamento anticipato di anzianità.
75. 11. Giancarlo Giorgetti.