Allegato A
Seduta n. 832 del 22/12/2000


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(A.C. 7328-bis-B - sezione 52)

ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 59.
(Acquisto di beni e servizi degli enti
decentrati di spesa).

1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
a) più aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
b) più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) più aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'articolo 26 della citata legge n.488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di


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uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 59
(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa).

Al comma 1, dopo le parole: convenzioni valevoli, aggiungere le parole: su tutto o.
Conseguentemente si fa fronte alle coperture di Alleanza Nazionale.
59. 1.
Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 1, dopo le parole: valevoli, inserire le seguenti: su tutto o.
59. 2. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 2, lettera a), premettere le parole: una o.
Conseguentemente si fa fronte alle coperture di Alleanza Nazionale.
59. 3.
Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 2, lettera a), alle parole: più aggregazioni, premettere le seguenti: una o.
59. 4. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di comuni, inserire le seguenti: con popolazione superiore a 60.000 abitanti.
59. 7. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di comuni, inserire le seguenti: con popolazione superiore a 20.000 abitanti.
59. 5. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di comuni, inserire le seguenti: con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
59. 6. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 2, lettera b), premettere le parole: una o.
Conseguentemente si fa fronte alle coperture di Alleanza Nazionale.
59. 8.
Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 2, lettera b), alle parole: più aggregazioni, premettere le seguenti: una o.
59. 9. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.

Al comma 2, lettera c), premettere le parole: una o.
Conseguentemente si fa fronte alle coperture di Alleanza Nazionale.
59. 10.
Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Al comma 2, lettera c), alle parole: più aggregazioni, premettere le seguenti: una o.
59. 11. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Liotta.