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1. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
Sopprimerlo.
(Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca).
«1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può altresì autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma».
44. 1. Possa, Alessandro Rubino.