Allegato A
Seduta n. 832 del 22/12/2000


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(A.C. 7328-bis-B - sezione 41)

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 44.
(Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può altresì autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 44.

Sopprimerlo.
44. 1. Possa, Alessandro Rubino.