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1. A decorrere dall'anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico
dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire, ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tale fine è autorizzato il potenziamento dell'amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.
Sostituire il comma 2.
(Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione finanziaria, di rappresentanza e di assistenza dei contribuenti).
2. Al terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, dopo la parola: «ufficiali» sono inserite le seguenti: «e i sottufficiali».
(Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione finanziaria, e di rappresentanza e assistenza dei contribuenti).
42. 1. Possa Alessandro Rubino, Conte.