Allegato A
Seduta n. 832 del 22/12/2000


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(A.C. 7328-bis-B - sezione 34)

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 37.
(Modifiche al testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza).

1. All'articolo 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, le parole: «escluse le attività previste all'articolo 126,» sono soppresse.
2. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati».


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3. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato»;
c) al quinto comma:
1) dopo le parole: «all'elemento aleatorio», sono inserite le seguenti: «ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro»;
2) le parole da: «Tali apparecchi» fino a: «finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi»;
d) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:
«Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita»;
e) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
«Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza del trasgressore, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria».

4. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, è sostituito dal seguente: «Art. 88. 1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione».
5. All'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n.401, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di


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concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appovato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n.133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n.549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. In deroga a quanto previsto dal regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «La produzione e l'importazione» sono inserite le seguenti: «la gestione o l'utilizzo».
37. 1.
Giancarlo Giorgetti, Liotta.