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1. All'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n.239, riguardante il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché quelli percepiti, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, dalle Banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione
sul reddito, purché tali Paesi non siano comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze emanato in attuazione dell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni».
Al comma 2, capoverso «3-ter», dopo le parole: organismi internazionali, aggiungere la seguente: intergovernativi.
(Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e internazionali).
2. All'articolo 8 del citato decreto legislativo 1o aprile 1996, n.239, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano altresì ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell'articolo 6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o da Banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato».
35. 1. Calzavara, Ballaman, Paolo Colombo, Liotta.