...
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n.21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n.92, sono apportate le seguenti modificazioni:
seguenti: «Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» e le parole: «negli anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001»;
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.542, le somme da versare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. La predetta misura può essere rideterminata con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: cinquecento milioni con le seguenti: mille milioni.
Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: cinquecento milioni con le seguenti: quattrocento milioni.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinquecento milioni con le seguenti: quattrocentocinquanta milioni.
Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
Dopo il comma 3, inserire i seguente:
Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).
a) all'articolo 19-bis 1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni beni e servizi:
1) alla lettera g), dopo le parole: «50 per cento;», sono aggiunte le seguenti: «la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto»;
2) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: «, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila»;
b) all'articolo 74, nono comma, concernente disposizioni relative a particolari settori, dopo la lettera e-bis) sono aggiunte le seguenti:
«e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);
e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)»;
c) all'articolo 74-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni».
d) alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:
1) al numero 18), dopo le parole: «dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici,» sono inserite le seguenti: «anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,»;
2) al numero 35), dopo le parole: «prestazioni relative alla composizione,» sono inserite le seguenti: «montaggio, duplicazione,»; e dopo le parole: «legatoria e stampa» sono inserite le seguenti: «, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,».
a) al comma 5, le parole: «Per gli anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2002».
4. L'articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n.342, concernente il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendite all'asta, previsto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.
(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).
31. 20. Frosio Roncalli, Lioitta.
31. 1. Galli, Liotta.
31. 18. Frosio Roncalli, Liotta.
31. 19. Frosio Roncalli, Liotta.
31. 21. Molgora, Frosio, Roncalli, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
31. 5. Giancarlo Giorgetti, Liotta.
«3-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Fino alla data di entrata a regime, su tutto il territorio nazionale, dell'integrale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa di cui al comma 5, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto. A decorrere da tale data, si applica l'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento, esclusivamente sulla parte variabile della tariffa».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
31. 7. Giancarlo Giorgetti, Liotta.
(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).
«4-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Fino alla data di entrata a regime, su tutto il territorio nazionale, dell'integrale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa di cui al comma 5, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto. A decorrere da tale data, si applica l'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento, esclusivamente sulla parte variabile della tariffa».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
31. 016. Formenti, Dussin, Parolo, Terzi, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.