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1. Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e successive modificazioni, per i quali il decennio si compie tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2002, può essere corrisposta entro il 30 marzo 2001, in luogo dell'imposta INVIM decennale, un'imposta sostitutiva pari allo 0,10 per cento del loro valore al 31 dicembre 1992, determinato con l'applicazione alla rendita catastale, anche presunta, dei moltiplicatori di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.
2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:
Sopprimere il comma 1:
Al comma 1, sostituire le parole da: Per gli immobili, fino a: 31 dicembre 2002, con le seguenti: Ai fini del pagamento dell'INVIP, maturata dal 1o gennaio e il 31 dicembre 2002,
Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 3 del, con la seguente: al.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001 l'INVIM non è dovuta sugli immobili trasferiti a titolo oneroso per essere adibiti ad abitazione principale. Alle minori entrate per i comuni si provvede con l'incremento dei trasferimenti erariali a carico del bilancio dello Stato.
Sopprimere il comma 2.
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 4.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente
5. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 all'articolo 17, al comma 7, le parole: 1o gennaio 2003, sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2001
(Semplificazione per l'INVIM decennale).
2. Per gli immobili suscettibili di destinazione edificatoria l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l'imposta INVIM di cui agli articoli
3. Per gli immobili assoggettati all'imposta INVIM straordinaria di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n.363, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per la medesima imposta straordinaria. In tal caso è escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643.
4. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i casi di esclusione dell'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643, nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione del presente articolo.
(Semplificazione per l'INVIM decennale).
1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è dovuta fino al 31 dicembre 2000, se entro tale data è maturato il decennio.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
20. 1 Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
20. 2. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
20. 3. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
20. 4. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
20. 5. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
20. 6. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
20. 7. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
20. 8. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.
20. 9. Frosio Roncalli, Molgora, Giancarlo Giorgetti, Liotta.