Allegato A
Seduta n. 832 del 22/12/2000


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(A.C. 7328-bis-B - sezione 17)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale).

1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
2. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1, con addebito nel rendiconto annuale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.
(Versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale).

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
19. 1. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Liotta.

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
19. 4. Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Sopprimere il comma 1.
19. 3. Possa, Alessandro Rubino, Conte.

Soprimere il comma 2.
19. 2. Possa, Alessandro Rubino, Conte.